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Document 32021O0834

    Indirizzo (UE) 2021/834 della Banca centrale europea del 26 marzo 2021 relativo alle informazioni statistiche da segnalare sulle emissioni di titoli (BCE/2021/15)

    GU L 208 del 11.6.2021, p. 311–334 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2022; abrogato da 32022O0971

    ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2021/834/oj

    11.6.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 208/311


    INDIRIZZO (UE) 2021/834 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

    del 26 marzo 2021

    relativo alle informazioni statistiche da segnalare sulle emissioni di titoli (BCE/2021/15)

    IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

    visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,

    visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    le statistiche sulle emissioni di titoli integrano le statistiche monetarie, migliorano le analisi monetarie e finanziarie degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito, «area dell’euro») e sono utilizzate per valutare il ruolo dell’euro nei mercati finanziari internazionali. Di conseguenza, le statistiche sulle emissioni di titoli dei residenti nell’area dell’euro raccolte dalle BCN dovrebbero essere segnalate alla BCE.

    (2)

    Le statistiche sulle emissioni di titoli riguardano emissioni effettuate da soggetti, incluse le istituzioni a capitale straniero, che sono residenti nell’area dell’euro. Le emissioni di soggetti situati al di fuori dell’area dell’euro ma di proprietà di residenti nell’area dell’euro dovrebbero essere considerate come emissioni di non residenti nell’area dell’euro, in linea con la metodologia stabilita nel Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

    (3)

    Le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2533/98 (BCE/2013/43) del Consiglio (2) sono rilevanti anche ai fini della segnalazione ai sensi del presente indirizzo e dovrebbero pertanto applicarsi.

    (4)

    Affinché la BCE possa svolgere i propri compiti, è opportuno che le BCN segnalino le informazioni richieste entro una certa data.

    (5)

    Al fine di garantire l’accuratezza e la qualità delle informazioni statistiche raccolte dalla BCE, è necessario prevedere il monitoraggio, la verifica e, se del caso, la revisione delle informazioni statistiche segnalate dalle BCN.

    (6)

    L’articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, implica che gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che intendono adottare l’euro dovrebbero elaborare e attuare misure per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie per soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica della BCE in preparazione di tale adozione dell’euro. Di conseguenza, l’applicazione del presente indirizzo può essere estesa alle BCN degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro per un periodo di riferimento prestabilito. Inoltre, al fine di consentire alla BCE di ottenere un quadro completo delle informazioni statistiche raccolte e di condurre analisi pertinenti, le BCN degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che adottano l’euro dovrebbero essere tenute a fornire alla BCE informazioni statistiche relative a un determinato periodo precedente all’adozione dell’euro.

    (7)

    Dovrebbero essere stabilite regole comuni per la pubblicazione, ad opera delle BCN, delle informazioni statistiche relative all’emissione di titoli, onde garantire la corretta divulgazione dei relativi aggregati chiave.

    (8)

    È opportuno predisporre un metodo comune di trasmissione delle informazioni statistiche segnalate alla BCE per tutte le BCN. Di conseguenza, il SEBC dovrebbe concordare e specificare un formato elettronico di trasmissione armonizzato.

    (9)

    È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica all’allegato al presente indirizzo, a condizione che tali modifiche non siano tali da alterarne l’impianto concettuale sottostante né da incidere sull’onere di segnalazione. Di conseguenza, le BCN dovrebbero proporre tali modifiche di natura tecnica tramite il Comitato per le statistiche e, nell’osservare tale procedura, si dovrebbe tenere conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC.

    (10)

    Per ragioni di certezza del diritto, le BCN dovrebbero conformarsi alle disposizioni del presente indirizzo a partire dalla medesima data di cui all’articolo 2 dell’indirizzo (UE) 2021/835 della Banca centrale europea (BCE/2021/16) (3),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    Il presente indirizzo stabilisce gli obblighi di segnalazione per le banche centrali nazionali («BCN») relativamente alle emissioni di titoli da parte dei residenti negli Stati membri la cui moneta è l’euro. In particolare, il presente indirizzo specifica le informazioni statistiche da segnalare alla BCE, la frequenza di tale segnalazione e gli standard applicati a tale segnalazione.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente indirizzo, si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 2533/98.

    Articolo 3

    Informazioni statistiche da segnalare sulle emissioni di titoli

    1.   Le BCN segnalano alle BCE le informazioni statistiche su tutte le emissioni di titoli, in qualsiasi valuta, effettuate da residenti in Stati membri la cui moneta è l’euro, in conformità all’allegato.

    2.   Le BCN forniscono spiegazioni qualora segnalino informazioni statistiche alla BCE ai sensi del presente articolo, come indicato nella sezione 3 dell’allegato.

    Articolo 4

    Frequenza di segnalazione

    1.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche di cui all’articolo 3 su base mensile e non oltre cinque settimane dalla fine del mese cui le informazioni statistiche si riferiscono.

    2.   La BCE comunica alle BCN le date esatte di segnalazione nella forma di un calendario di segnalazione.

    Articolo 5

    Obblighi di segnalazione di dati storici in caso di adozione dell’euro

    Qualora uno Stato membro la cui moneta non sia l’euro adotti l’euro successivamente all’entrata in vigore del presente indirizzo, la BCN di tale Stato membro segnala alla BCE i cinque anni di informazioni statistiche di cui all’allegato, incluso l’ultimo anno di riferimento, con la migliore diligenza possibile.

    Articolo 6

    Verifica

    Fatto salvo il regolamento (CE) n. 2533/98, le BCN monitorano e verificano la qualità e l’affidabilità delle informazioni statistiche segnalate alla BCE in conformità al presente indirizzo.

    Articolo 7

    Revisioni

    Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche segnalate ai sensi dell’articolo 3 durante la segnalazione periodica di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

    Articolo 8

    Standard di trasmissione

    1.   La BCE trasmette le informazioni statistiche da segnalare ai sensi del presente indirizzo in formato elettronico, utilizzando i mezzi indicati dalla BCE. Il formato del messaggio statistico messo a punto per questo scambio elettronico di informazioni statistiche deve essere il formato approvato dal SEBC.

    2.   Qualora non si applichi il paragrafo 1, le BCN possono utilizzare altri mezzi di trasmissione delle informazioni statistiche, previa approvazione da parte della BCE.

    Articolo 9

    Pubblicazione

    Qualora le BCN pubblichino contributi nazionali agli aggregati mensili dell’area dell’euro, questi devono corrispondere a quelli segnalati alla BCE ai sensi del presente indirizzo. Laddove le BCN riproducano gli aggregati dell’area dell’euro pubblicati dalla BCE, questi devono essere riprodotti fedelmente.

    Articolo 10

    Procedura semplificata di modifica

    Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche, il Comitato esecutivo della BCE apporta qualsiasi modifica di natura tecnica all’allegato al presente indirizzo necessaria, purché tali modifiche non siano tali da alterarne l’impianto concettuale sottostante né da incidere sugli oneri di segnalazione degli operatori segnalanti negli Stati membri. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo di tali modifiche.

    Articolo 11

    Efficacia

    1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

    2.   Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro e la BCE si conformano al presente indirizzo a decorrere dal 1° febbraio 2022.

    Articolo 12

    Destinatari

    Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

    Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 marzo 2021

    Per il Consiglio direttivo della BCE

    La presidente della BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

    (3)  Indirizzo (UE) 2021/835 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, che abroga l’indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2021/16) (cfr. pag. 335 della presente Gazzetta ufficiale).


    ALLEGATO

    SCHEMA DI SEGNALAZIONE

    Sezione 1: Introduzione

    Le statistiche relative alle emissioni di titoli per l’area dell’euro forniscono due degli aggregati principali:

    l’insieme delle emissioni effettuate, in qualsiasi valuta, da residenti dell’area dell’euro, e

    l’insieme delle emissioni effettuate in euro in tutto il mondo, ossia a livello nazionale e internazionale.

    Una distinzione principale deve essere effettuata sulla base della residenza dell’emittente per cui le BCN dell’Eurosistema coprono collettivamente tutte le emissioni da parte dei residenti dell’area dell’euro (1) La Banca per i regolamenti internazionali (BRI) segnala le emissioni da parte del «resto del mondo» (RdM), facendo riferimento a tutti i residenti non appartenenti all’area dell’euro (ivi comprese le organizzazioni internazionali non residenti nell’area dell’euro).

    La tabella qui di seguito sintetizza gli obblighi di segnalazione.

     

     

     

    Emissioni di titoli

     

    Da parte di residenti dell’area dell’euro

    (ogni BCN segnalante sui residenti nazionali)

    Da parte dei residenti del RdM

    (BRI)

     

    Stati membri non appartenenti all’area dell’euro

    Altri paesi

    In euro/denominazioni nazionali

    Blocco A

    Blocco B

    In altre valute  (*1)

    Blocco C

    Blocco D

    non richiesto

    Sezione 2: Obblighi di segnalazione

    Tabella 1 Blocco A modulo di segnalazione per le BCN

     

     

     

    EMITTENTI RESIDENTI NAZIONALI//EURO/DENOMINAZIONI NAZIONALI

     

    Consistenze in essere

    Emissioni lorde

    Rimborsi

    Emissioni nette  (*3)

     

    A1

    A2

    A3

    A4

    1.

    TITOLI DI DEBITO A BREVE TERMINE  (*2)

     

     

     

     

    Totale

    S1

    S68

    S135

    S202

    Autorità bancarie centrali

    S2

    S69

    S136

    S203

    IFM diverse dalle banche centrali

    S3

    S70

    S137

    S204

    AIF

    S4

    S71

    S138

    S205

    di cui SV

    S5

    S72

    S139

    S206

    Ausiliari finanziari

    S6

    S73

    S140

    S207

    Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

    S7

    S74

    S141

    S208

    Imprese di assicurazione e fondi pensione

    S8

    S75

    S142

    S209

    Società non finanziarie

    S9

    S76

    S143

    S210

    Amministrazioni centrali

    S10

    S77

    S144

    S211

    Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

    S11

    S78

    S145

    S212

    Enti di previdenza e assistenza sociale

    S12

    S79

    S146

    S213

     

     

     

     

     

    2.

    TITOLI DI DEBITO A LUNGO TERMINE  (*2)

     

     

     

     

    Totale

    S13

    S80

    S147

    S214

    Autorità bancarie centrali

    S14

    S81

    S148

    S215

    IFM diverse dalle banche centrali

    S15

    S82

    S149

    S216

    AIF

    S16

    S83

    S150

    S217

    di cui SV

    S17

    S84

    S151

    S218

    Ausiliari finanziari

    S18

    S85

    S152

    S219

    Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

    S19

    S86

    S153

    S220

    Imprese di assicurazione e fondi pensione

    S20

    S87

    S154

    S221

    Società non finanziarie

    S21

    S88

    S155

    S222

    Amministrazioni centrali

    S22

    S89

    S156

    S223

    Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

    S23

    S90

    S157

    S224

    Enti di previdenza e assistenza sociale

    S24

    S91

    S158

    S225

     

     

     

     

     

    2.1.

    di cui emissioni a tasso fisso:

     

     

     

     

    Totale

    S25

    S92

    S159

    S226

    Autorità bancarie centrali

    S26

    S93

    S160

    S227

    IFM diverse dalle banche centrali

    S27

    S94

    S161

    S228

    AIF

    S28

    S95

    S162

    S229

    di cui SV

    S29

    S96

    S163

    S230

    Ausiliari finanziari

    S30

    S97

    S164

    S231

    Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

    S31

    S98

    S165

    S232

    Imprese di assicurazione e fondi pensione

    S32

    S99

    S166

    S233

    Società non finanziarie

    S33

    S100

    S167

    S234

    Amministrazioni centrali

    S34

    S101

    S168

    S235

    Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

    S35

    S102

    S169

    S236

    Enti di previdenza e assistenza sociale

    S36

    S103

    S170

    S237

     

     

     

     

     

    2.2.

    di cui emissioni a tasso variabile:

     

     

     

     

    Totale

    S37

    S104

    S171

    S238

    Autorità bancarie centrali

    S38

    S105

    S172

    S239

    IFM diverse dalle banche centrali

    S39

    S106

    S173

    S240

    AIF

    S40

    S107

    S174

    S241

    di cui SV

    S41

    S108

    S175

    S242

    Ausiliari finanziari

    S42

    S109

    S176

    S243

    Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

    S43

    S110

    S177

    S244

    Imprese di assicurazione e fondi pensione

    S44

    S111

    S178

    S245

    Società non finanziarie

    S45

    S112

    S179

    S246

    Amministrazioni centrali

    S46

    S113

    S180

    S247

    Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

    S47

    S114

    S181

    S248

    Enti di previdenza e assistenza sociale

    S48

    S115

    S182

    S249

     

     

     

     

     

    2.3.

    di cui obbligazioni prive di cedola:

     

     

     

     

    Totale

    S49

    S116

    S183

    S250

    Autorità bancarie centrali

    S50

    S117

    S184

    S251

    IFM diverse dalle banche centrali

    S51

    S118

    S185

    S252

    AIF

    S52

    S119

    S186

    S253

    di cui SV

    S53

    S120

    S187

    S254

    Ausiliari finanziari

    S54

    S121

    S188

    S255

    Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

    S55

    S122

    S189

    S256

    Imprese di assicurazione e fondi pensione

    S56

    S123

    S190

    S257

    Società non finanziarie

    S57

    S124

    S191

    S258

    Amministrazioni centrali

    S58

    S125

    S192

    S259

    Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

    S59

    S126

    S193

    S260

    Enti di previdenza e assistenza sociale

    S60

    S127

    S194

    S261

     

     

     

     

     

    3.

    AZIONI QUOTATE  ((†))

     

     

     

     

    Totale

    S61

    S128

    S195

    S262

    Autorità bancarie centrali

    S62

    S129

    S196

    S263

    IFM diverse dalle banche centrali

    S63

    S130

    S197

    S264

    AIF

    S64

    S131

    S198

    S265

    Ausiliari finanziari

    S65

    S132

    S199

    S266

    Imprese di assicurazione e fondi pensione

    S66

    S133

    S200

    S267

    Società non finanziarie

    S67

    S134

    S201

    S268

     

     

     

     

     


    Tabella 2 Blocco C modulo di segnalazione per le BCN

     

    EMITTENTI RESIDENTI NAZIONALI/ALTRE VALUTE

     

    Consistenze in essere

    Emissioni lorde

    Rimborsi

    Emissioni nette

     

    C1

    C2

    C3

    C4

    4.

    TITOLI DI DEBITO A BREVE TERMINE

     

     

     

     

    Totale

    S269

    S335

    S401

    S467

    Autorità bancarie centrali

    S270

    S336

    S402

    S468

    IFM diverse dalle banche centrali

    S271

    S337

    S403

    S469

    AIF

    S272

    S338

    S404

    S470

    di cui SV

    S273

    S339

    S405

    S471

    Ausiliari finanziari

    S274

    S340

    S406

    S472

    Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

    S275

    S341

    S407

    S473

    Imprese di assicurazione e fondi pensione

    S276

    S342

    S408

    S474

    Società non finanziarie

    S277

    S343

    S409

    S475

    Amministrazioni centrali

    S278

    S344

    S410

    S476

    Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

    S279

    S345

    S411

    S477

    Enti di previdenza e assistenza sociale

    S280

    S346

    S412

    S478

     

     

     

     

     

    5.

    TITOLI DI DEBITO A LUNGO TERMINE

     

     

     

     

    Totale

    S281

    S347

    S413

    S479

    Autorità bancarie centrali

    S282

    S348

    S414

    S480

    IFM diverse dalle banche centrali

    S283

    S349

    S415

    S481

    AIF

    S284

    S350

    S416

    S482

    di cui SV

    S285

    S351

    S417

    S483

    Ausiliari finanziari

    S286

    S352

    S418

    S484

    Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

    S287

    S353

    S419

    S485

    Imprese di assicurazione e fondi pensione

    S288

    S354

    S420

    S486

    Società non finanziarie

    S289

    S355

    S421

    S487

    Amministrazioni centrali

    S290

    S356

    S422

    S488

    Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

    S291

    S357

    S423

    S489

    Enti di previdenza e assistenza sociale

    S292

    S358

    S424

    S490

     

     

     

     

     

    5.1.

    di cui emissioni a tasso fisso:

     

     

     

     

    Totale

    S293

    S359

    S425

    S491

    Autorità bancarie centrali

    S294

    S360

    S426

    S492

    IFM diverse dalle banche centrali

    S295

    S361

    S427

    S493

    AIF

    S296

    S362

    S428

    S494

    di cui SV

    S297

    S363

    S429

    S495

    Ausiliari finanziari

    S298

    S364

    S430

    S496

    Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

    S299

    S365

    S431

    S497

    Imprese di assicurazione e fondi pensione

    S300

    S366

    S432

    S498

    Società non finanziarie

    S301

    S367

    S433

    S499

    Amministrazioni centrali

    S302

    S368

    S434

    S500

    Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

    S303

    S369

    S435

    S501

    Enti di previdenza e assistenza sociale

    S304

    S370

    S436

    S502

     

     

     

     

     

    5.2.

    di cui emissioni a tasso variabile:

     

     

     

     

    Totale

    S305

    S371

    S437

    S503

    Autorità bancarie centrali

    S306

    S372

    S438

    S504

    IFM diverse dalle banche centrali

    S307

    S373

    S439

    S505

    AIF

    S308

    S374

    S440

    S506

    di cui SV

    S309

    S375

    S441

    S507

    Ausiliari finanziari

    S310

    S376

    S442

    S508

    Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

    S311

    S377

    S443

    S509

    Imprese di assicurazione e fondi pensione

    S312

    S378

    S444

    S510

    Società non finanziarie

    S313

    S379

    S445

    S511

    Amministrazioni centrali

    S314

    S380

    S446

    S512

    Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

    S315

    S381

    S447

    S513

    Enti di previdenza e assistenza sociale

    S316

    S382

    S448

    S514

     

     

     

     

     

    5.3.

    di cui obbligazioni prive di cedola:

     

     

     

     

    Totale

    S317

    S383

    S449

    S515

    Autorità bancarie centrali

    S318

    S384

    S450

    S516

    IFM diverse dalle banche centrali

    S319

    S385

    S451

    S517

    AIF

    S320

    S386

    S452

    S518

    di cui SV

    S321

    S387

    S453

    S519

    Ausiliari finanziari

    S322

    S388

    S454

    S520

    Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

    S323

    S389

    S455

    S521

    Imprese di assicurazione e fondi pensione

    S324

    S390

    S456

    S522

    Società non finanziarie

    S325

    S391

    S457

    S523

    Amministrazioni centrali

    S326

    S392

    S458

    S524

    Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

    S327

    S393

    S459

    S525

    Enti di previdenza e assistenza sociale

    S328

    S394

    S460

    S526

     

     

     

     

     

    6.

    AZIONI QUOTATE

     

     

     

     

    Totale

    S329

    S395

    S461

    S527

    IFM diverse dalle banche centrali

    S330

    S396

    S462

    S528

    AIF

    S331

    S397

    S463

    S529

    Ausiliari finanziari

    S332

    S398

    S464

    S530

    Imprese di assicurazione e fondi pensione

    S333

    S399

    S465

    S531

    Società non finanziarie

    S334

    S400

    S466

    S532


    Tabella 3 Blocco A voci per memoria modulo di segnalazione per le BCN

     

    EMITTENTI RESIDENTI NAZIONALI//EURO/DENOMINAZIONI NAZIONALI

     

    Consistenze in essere

    Emissioni lorde

    Rimborsi

    Emissioni nette

     

    A1

    A2

    A3

    A4

    6.

    AZIONI QUOTATE

     

     

     

     

    Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

    S533

    S544

    S555

    S566

     

     

     

     

     

    7.

    AZIONI NON QUOTATE

     

     

     

     

    Totale

    S534

    S545

    S556

    S567

    IFM diverse dalle banche centrali

    S535

    S546

    S557

    S568

    AIF

    S536

    S547

    S558

    S569

    Imprese di assicurazione e fondi pensione

    S537

    S548

    S559

    S570

    Società non finanziarie

    S538

    S549

    S560

    S571

     

     

     

     

     

    8.

    ALTRE PARTECIPAZIONI

     

     

     

     

    Totale

    S539

    S550

    S561

    S572

    IFM diverse dalle banche centrali

    S540

    S551

    S562

    S573

    AIF

    S541

    S552

    S563

    S574

    Imprese di assicurazione e fondi pensione

    S542

    S553

    S564

    S575

    Società non finanziarie

    S543

    S554

    S565

    S576

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1.   Residenza dell’emittente

    Le emissioni effettuate da società controllate di proprietà di non residenti del paese segnalante, operanti nel territorio economico di tale paese, devono essere classificate come emissioni effettuate da unità residenti del paese segnalante.

    Sono parimenti considerate emissioni di unità residenti le emissioni effettuate dalle sedi centrali di unità situate nel territorio economico del paese segnalante e che operano a livello internazionale. Le emissioni effettuate da sedi centrali o da società controllate situate fuori del territorio economico del paese segnalante, benché di proprietà di residenti di tale paese, devono essere considerate emissioni effettuate da non residenti. Per esempio, le emissioni effettuate dalla Volkswagen Brasile sono considerate come effettuate da unità residenti in Brasile e non nel territorio del paese segnalante. In assenza di una dimensione fisica di un’impresa, la sua residenza è determinata con riferimento al territorio economico in cui vige l’ordinamento giuridico in base al quale l’impresa è costituita in società o registrata (2).

    Onde evitare un doppio conteggio o lacune, la segnalazione delle emissioni effettuate da società a destinazione specifica (SDS, special purpose entities) deve avvenire bilateralmente, tra i soggetti segnalanti interessati. Non la BRI ma le BCN devono segnalare le emissioni effettuate da società a destinazione specifica (SDS) che soddisfano i criteri di residenza del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali («SEC 2010») di cui all’allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e che sono classificate come residenti dell’area dell’euro.

    2.   Disaggregazione settoriale degli emittenti

    Le emissioni devono essere classificate in base al settore che contrae la passività per i titoli emessi. La classificazione settoriale prevede i seguenti dodici tipi di emittenti:

    banca centrale,

    altre IFM (4),

    AIF (5),

    di cui società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione,

    ausiliari finanziari,

    prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive,

    imprese di assicurazione e fondi pensione (6),

    società non finanziarie,

    amministrazioni centrali,

    amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali,

    enti di previdenza e assistenza sociale,

    istituzioni internazionali.

    I titoli emessi tramite SDS, in cui la passività relativa all’emissione è contratta in ultima istanza non dalla SDS ma dalla società madre, devono essere attribuiti a quest’ultima e non alla SDS. Per esempio, le emissioni della SDS «AJAX Electronics», società non finanziaria situata nel paese dell’area dell’euro «paese A», dovrebbero essere attribuiti al settore delle società non finanziarie e segnalate dal paese A. La SDS e la società madre devono tuttavia essere residenti nello stesso paese. Pertanto, se la società madre non è un residente del paese segnalante, la SDS deve essere considerata un’unità residente fittizia di tale paese e il settore di emissione deve essere allineato con la funzione economica della SDS. Per esempio, se la «ACME Motors» fosse una società non finanziaria che produce automobili residente in Giappone e la «ACME Motor Finance» fosse una società controllata residente nel paese dell’area dell’euro «paese B», le emissioni di ACME Motor Finance dovrebbero essere attribuite al settore delle istituzioni finanziarie captive e dei prestatori di fondi del paese B, poiché la società madre ACME Motors non è residente nello stesso paese. Unica eccezione è l’ipotesi di SDS possedute da amministrazioni pubbliche, nel qual caso il titolo è registrato come emesso dall’amministrazione pubblica del paese dell’entità madre (7).

    Una società pubblica che viene privatizzata mediante emissione di azioni quotate deve essere assegnata al settore delle società non finanziarie. Analogamente, un ente creditizio (EC) pubblico che viene privatizzato deve essere assegnato al settore delle IFM diverse dalle banche centrali. Le emissioni da parte di famiglie o istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie devono essere classificate nel settore delle società non finanziarie.

    3.   Scadenza delle emissioni

    Si definiscono titoli di debito a breve termine i titoli con scadenza originaria pari o inferiore a un anno, anche se emessi nell’ambito di programmi di finanziamento a più lungo termine.

    Si definiscono titoli di debito a lungo termine i titoli con scadenza originaria superiore a un anno. Sono classificate a lungo termine le emissioni con scadenze non fisse, se all’ultima di tali scadenze manca più di un anno, e quelle con scadenza indefinita.

    Non è necessario considerare la fascia di scadenza a due anni, come nelle statistiche sui dati di bilancio delle IFM.

    4.   Classificazione dei titoli di debito a lungo termine in base al tasso di interesse

    I titoli di debito a lungo termine si dividono in:

    Titoli di debito a tasso fisso, ossia titoli di debito che sono emessi e rimborsati alla pari e titoli di debito emessi sotto la pari o rimborsati con un premio rispetto al loro valore nominale.

    Titoli di debito a tasso variabile, ossia titoli di debito in cui la cedola e/o il capitale principale sono correlati ad un indice generale di prezzi per beni o servizi (come l’indice dei prezzi al consumo), ad un tasso di interesse, o al prezzo di un’attività che risulti in una cedola nominale variabile per tutta la durata dell’emissione. Ai fini delle statistiche sulle emissioni di titoli, i titoli di debito a tasso misto sono classificati come titoli di debito a tasso variabile (8).

    Obbligazioni prive di cedola emesse sotto la pari, ossia strumenti che non prevedono pagamenti di interessi e sono emessi con un considerevole sconto rispetto al valore nominale. La maggior parte dello sconto rappresenta l’equivalente degli interessi maturati nel periodo di durata dell’obbligazione.

    5.   Classificazione delle emissioni

    L’analisi delle emissioni avviene con riferimento a due ampi raggruppamenti: a) titoli di debito (9) e b) azioni quotate (10). I titoli emessi attraverso collocamenti privati sono inclusi nella misura del possibile. I titoli del mercato monetario sono inclusi in maniera indistinta come parte dei titoli di debito. Azioni non quotate (11) e altre partecipazioni (12) possono essere segnalate su base volontaria come due voci per memoria separate. Le quote/partecipazioni emesse da fondi comuni monetari e altri fondi di investimento sono escluse.

    Il seguente è un elenco non esaustivo di strumenti compresi nelle statistiche sulle emissioni di titoli:

    a)

    Titoli di debito

    i)

    Titoli di debito a breve termine

    Sono inclusi quanto meno i seguenti strumenti.

    Buoni del Tesoro e altri titoli a breve termine emessi dalle amministrazioni pubbliche.

    Titoli negoziabili a breve termine emessi da società finanziarie e non finanziarie. Una varietà di termini sono utilizzati per tali titoli, inclusi: carta commerciale, cambiali commerciali, pagherò cambiari, tratte, vaglia cambiari e certificati di deposito.

    Titoli a breve termine emessi nell’ambito di un programma di emissione di titoli sottoscritti a lungo termine.

    Accettazioni bancarie.

    ii)

    Titoli di debito a lungo termine

    Sono inclusi quanto meno i seguenti strumenti, a titolo di esempio.

    Titoli al portatore.

    Obbligazioni subordinate.

    Titoli con scadenze opzionali, l’ultima delle quali è superiore ad un anno:

    Titoli senza data di scadenza o perpetui.

    Titoli a tasso variabile.

    Titoli convertibili.

    Obbligazioni garantite.

    Titoli indicizzati, il cui valore è correlato a un indice dei prezzi, al prezzo di un bene o a un indice del tasso di cambio.

    Obbligazioni fortemente scontate (deep-discounted bonds), che presentano pagamenti di cedola esigui e sono emessi con uno sconto rispetto al valore facciale.

    Obbligazioni prive di cedola.

    Eurobond.

    Obbligazioni globali.

    Titoli oggetto di investimenti finanziari privati.

    Titoli derivanti dalla conversione di prestiti.

    Prestiti divenuti negoziabili di fatto.

    Obbligazioni e capitale di prestito convertibili in azioni, siano esse della società emittente o di altra società, fintanto che non sono convertiti. Laddove separabile dall’obbligazione sottostante, è esclusa l’opzione della conversione, che è considerata essere un derivato finanziario.

    Azioni e titoli che danno diritto a un reddito fisso ma non prevedono la partecipazione alla distribuzione del valore residuo di una società in caso di liquidazione, comprese le azioni privilegiate, nella misura in cui non è prevista la distribuzione del valore residuo di liquidazione.

    Attività finanziarie emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di prestiti, di crediti ipotecari, di debiti inerenti all’utilizzo di carte di credito, di conti attivi e di altre attività.

    I seguenti strumenti sono esclusi:

    operazioni in titoli facenti parte di operazioni di pronti contro termine;

    emissioni di titoli non negoziabili;

    prestiti non negoziabili.

    b)

    Azioni quotate

    Le azioni quotate comprendono i seguenti strumenti.

    Quote di capitale emesse da società per azioni.

    Quote rimborsate in società per azioni.

    Quote di dividendi emesse da società per azioni.

    Azioni privilegiate che prevedono la partecipazione alla distribuzione del valore residuo in sede di liquidazione di una società. Tali azioni possono essere quotate o meno in una borsa riconosciuta.

    Collocamenti di emissioni fra investitori privati, laddove possibile.

    Se una società è privatizzata e il governo conserva parte delle azioni mentre la restante parte è quotata su un mercato regolamentato, l’intero valore del capitale della società è registrato come consistenze in essere delle azioni quotate, dato che, almeno in via potenziale, tutte le azioni della società possono essere scambiate in qualsiasi momento al valore di mercato. Lo stesso principio si applica nell’ipotesi in cui parte delle azioni sia venduta a grandi investitori e solo la parte residua, ossia il flottante libero, sia negoziata in borsa.

    Le azioni quotate non comprendono:

    azioni offerte in vendita ma non sottoscritte in sede di emissione;

    obbligazioni e capitale di prestito convertibili in azioni, che rientrano nella categoria una volta convertite in azioni;

    le quote sottoscritte dagli accomandatari nelle società in accomandita;

    partecipazioni delle amministrazioni pubbliche al capitale delle organizzazioni internazionali aventi la forma giuridica di società per azioni;

    emissioni di azioni gratuite solo al momento dell’emissione e le emissioni frazionate. Le azioni gratuite e quelle frazionate sono tuttavia incluse in modo indifferenziato nella consistenza totale delle azioni quotate.

    6.   Valuta di emissione

    Le obbligazioni a duplice denominazione devono essere classificate in base alla valuta di denominazione dell’obbligazione. Le obbligazioni a duplice denominazione sono definite come obbligazioni per le quali è previsto che il rimborso o il pagamento della cedola avvenga in valuta diversa da quella di denominazione dell’obbligazione. Nel caso in cui un’obbligazione globale sia emessa in più di una valuta, ogni frazione è segnalata come un’emissione distinta, in base alla valuta di emissione. Nel caso di emissioni denominate in due valute, ad esempio il 70 % in euro e il 30 % in dollaro statunitense, le componenti pertinenti dell’emissione devono essere segnalate distintamente laddove possibile in base alla valuta in cui sono denominate. Di conseguenza, nell’esempio qui fornito, il 70 % dell’emissione deve essere segnalato come emissioni in euro/denominazioni nazionali (13) e il 30 % come emissioni in altre valute. Laddove non sia possibile individuare separatamente le componenti di valuta di un’emissione, l’effettiva disaggregazione effettuata dal paese segnalante deve essere indicata nelle note esplicative nazionali.

    7.   Momento di registrazione dell’emissione

    Un’emissione si ritiene avvenuta quando l’emittente riceve il pagamento, non quando il consorzio di sottoscrittori assume l’impegno.

    8.   Riconciliazione di consistenze e flussi

    Le BCN devono trasmettere informazioni sulle consistenze in essere, sulle emissioni lorde, sui rimborsi e sulle emissioni nette di titoli di debito a breve e lungo termine, nonché su azioni quotate.

    Il prospetto qui di seguito illustra il rapporto tra consistenze in essere e flussi (ossia emissioni lorde, rimborsi ed emissioni nette). Di fatto, il rapporto è più complesso di quello raffigurato a causa delle variazioni dei prezzi e delle parità di cambio, del reinvestimento degli interessi (maturati), di riclassificazioni, revisioni e altri aggiustamenti.

    i)

    Consistenze alla fine del periodo di segnalazione

    Consistenze alla fine del periodo di segnalazione precedente

    +

    Emissioni lorde durante il periodo di segnalazione

    -

    Rimborsi durante il periodo di segnalazione

    +

    Riclassificazioni e altre variazioni

    ii)

    Consistenze alla fine del periodo di segnalazione

    Consistenze alla fine del periodo di segnalazione precedente

    +

    Emissioni nette durante il periodo di segnalazione

     

     

    +

    Riclassificazioni e altre variazioni

    a)   Emissioni lorde

    Le emissioni lorde durante il periodo di segnalazione devono comprendere tutte le operazioni di emissione di titoli di debito e di azioni quotate nelle quali l’emittente vende titoli a pronti di nuova costituzione. La categoria riguarda la regolare creazione di nuovi strumenti. L’emissione si considera effettuata nel momento in cui avviene il pagamento; la registrazione delle emissioni deve pertanto rispecchiare il più possibile i tempi di pagamento dell’emissione sottostante.

    Per le azioni quotate, le emissioni lorde comprendono le azioni di nuova emissione che sono emesse per corrispettivo da società che si quotano in borsa per la prima volta, quelle di società di nuova costituzione, o di società private che si trasformano in pubbliche. Le emissioni lorde comprendono anche le azioni di nuova emissione che sono emesse per corrispettivo durante la privatizzazione di società pubbliche nel momento in cui le loro azioni sono quotate in una borsa valori. Devono essere escluse invece le emissioni di azioni gratuite (14). Le emissioni lorde non devono essere segnalate nel caso in cui una società viene quotata in borsa ma non vi è aumento di nuovo capitale.

    Le emissioni lorde e i rimborsi segnalati non comprendono lo scambio o il trasferimento di titoli esistenti in sede di acquisizioni e fusioni di società (15), ad eccezione di nuovi strumenti che siano creati ed emessi dietro corrispettivo da un soggetto residente nell’area dell’euro.

    Le emissioni di titoli che in seguito possono essere convertiti in altri strumenti devono essere registrate come emissioni dei titoli della categoria originaria; al momento della conversione, essi devono essere registrati come rimborsati con un identico ammontare e poi registrati come emissione lorda in una nuova categoria (16).

    b)   Rimborsi

    Per rimborsi durante il periodo di segnalazione si intendono tutte le operazioni di riacquisto, da parte dell’emittente, dei titoli di debito e delle azioni quotate, per le quali l’investitore riceve un corrispettivo a pronti. Rientrano inoltre nei rimborsi la regolare cancellazione degli strumenti e il rimborso dei titoli di debito alla rispettiva data di scadenza o in via anticipata. Il riacquisto di azioni proprie rientra nei rimborsi se la società in questione o riacquista tutte le proprie azioni per contanti prima della modifica della sua forma giuridica, o riacquista parte delle proprie azioni e successivamente le annulla, dando luogo ad una riduzione di capitale. Queste operazioni non sono considerate come rientranti nei rimborsi se costituiscono un investimento in azioni proprie da parte di una società (17).

    I rimborsi non devono essere segnalati in caso di unica cancellazione dal listino di una borsa valori.

    c)   Emissioni nette

    Per emissioni nette si intende la differenza tra il totale delle emissioni lorde e tutti i rimborsi avvenuti durante il periodo di segnalazione.

    Le consistenze delle azioni quotate devono riguardare il valore di mercato di tutte le azioni quotate delle entità residenti. Le consistenze delle azioni quotate segnalate da un paese dell’area dell’euro possono quindi aumentare o diminuire in seguito al trasferimento di un’entità quotata. Questo si applica anche in caso di una acquisizione o fusione in cui nessuno strumento è creato ed emesso in contanti e/o rimborsato in contanti e cancellato. Per evitare il doppio o mancato conteggio per i titoli di debito e per le azioni quotate in caso di trasferimento di un emittente in un altro paese di residenza, le BCN interessate devono coordinare bilateralmente il periodo di segnalazione dell’evento.

    9.   Valutazione

    La valutazione di un’emissione di titoli consta di una componente di prezzo e, laddove un’emissione sia denominata in una valuta diversa da quella di segnalazione, di una componente relativa al tasso di cambio.

    Le BCN devono segnalare i titoli di debito a breve termine al valore facciale (18) e le azioni quotate al valore di mercato. Nel caso dei titoli di debito a lungo termine metodi distinti possono essere usati per la valutazione in base al tipo di tasso di interesse, cosicché al totale potrebbe applicarsi una valutazione mista. Le emissioni di titoli a tasso fisso e a tasso variabile, ad esempio, sono solitamente valutate al valore facciale, mentre le obbligazioni prive di cedola sono valutate al valore nominale. L’ammontare delle obbligazioni prive di cedola è generalmente esiguo, ed è per questo che nella lista dei codici non è previsto un valore per la valutazione di tipo misto; l’importo totale dei titoli di debito a lungo termine è segnalato al valore facciale. Nei casi in cui il fenomeno sia di entità rilevante, si utilizza il valore «Z» per «non specificato». In genere, nelle situazioni in cui avviene una valutazione mista, la BCN fornisce dettagli a livello degli attributi.

    a)   Valutazione del prezzo

    Le consistenze e i flussi di azioni quotate devono essere segnalati al valore di mercato.

    Un’eccezione alla registrazione di consistenze e flussi dei titoli di debito al valore facciale è prevista per i deep discounted bond e le obbligazioni prive di cedola, per le quali le consistenze e le emissioni lorde sono registrate al valore nominale, ossia il prezzo scontato al momento dell’emissione più l’interesse maturato e i rimborsi al valore facciale alla scadenza. Il valore nominale delle consistenze delle obbligazioni prive di cedola può essere calcolato come evidenziato di seguito.

    Image 1

    dove

    A

    =

    valore nominale = importo effettivamente pagato e interessi maturati

    E

    =

    prezzo scontato al momento dell’emissione (importo pagato al momento dell’emissione)

    P

    =

    valore facciale (ripagato alla fine della scadenza)

    T

    =

    periodo dalla data di emissione alla scadenza (in giorni)

    t

    =

    periodo trascorso dalla data di emissione (in giorni)

    Ci potrebbero essere talune differenze tra i paesi in materia di procedure di valutazione del prezzo.

    La valutazione del prezzo prevista dal SEC 2010 in base alla quale, per i titoli di debito e le azioni, i flussi sono registrati al valore di transazione e le consistenze al valore di mercato, non si applica in questo contesto.

    Nel caso dei deep discounted bond e delle obbligazioni prive di cedola, le BCN segnalanti devono calcolare, laddove possibile, gli interessi maturati.

    b)   Valuta di segnalazione e valutazione del tasso di cambio

    Le BCN devono segnalare alla BCE tutti i dati espressi in euro, comprese le serie storiche. Per la conversione in euro dei titoli emessi da residenti nazionali in altre valute (blocco C) (19), le BCN devono seguire il più possibile i principi di valutazione del tasso di cambio basati sul SEC 2010 (20), come di seguito riportato.

    i)

    Le consistenze in essere devono essere convertite in euro/denominazioni nazionali al tasso di cambio medio di mercato vigente alla fine del periodo di segnalazione, ossia alla chiusura degli uffici dell’ultimo giorno lavorativo del periodo di segnalazione.

    ii)

    Le emissioni lorde e i rimborsi devono essere convertiti in euro/denominazioni nazionali al tasso di cambio medio di mercato vigente alla data di pagamento. Qualora non sia possibile individuare l’esatto tasso di cambio da applicare per la conversione, si deve utilizzare quello vigente alla data più prossima a quella di pagamento.

    10.   Coerenza concettuale

    Le statistiche in materia di emissioni di titoli e quelle relative ai dati di bilancio delle IFM sono tra loro collegate per quanto concerne le emissioni di strumenti negoziabili da parte delle IFM. Esiste coerenza concettuale circa gli strumenti segnalati e le IFM che li emettono, così come in relazione alla classificazione degli strumenti per fascia di scadenza e alla disaggregazione per valuta. Vi sono differenze nei principi di valutazione, in relazione ai titoli di debito, perché le statistiche relative alle emissioni di titoli utilizzano il valore facciale mentre quelle relative ai dati di bilancio delle IFM utilizzano il valore di mercato. Ma a parte le differenze di valutazione, e la compensazione delle proprie disponibilità in titoli sul bilancio delle IFM per ciascun paese, la consistenza in essere dei titoli emessi dalle IFM e segnalati ai fini delle statistiche sulle emissioni di titoli corrisponde alla voce 11 («titoli di debito emessi») del bilancio delle IFM, sezione del passivo. I titoli di debito a breve termine, come definiti ai fini delle statistiche sulle emissioni di titoli, corrispondono ai titoli di debito emessi con scadenza fino a un anno. I titoli di debito a lungo termine, come definiti ai fini delle statistiche sulle emissioni di titoli, sono pari ai titoli di debito emessi con scadenza oltre un anno e fino a due anni più i titoli di debito emessi con scadenza oltre due anni.

    Le BCN devono verificare la copertura delle statistiche sulle emissioni di titoli e quelle relative alle voci di bilancio delle IFM, e segnalare alla BCE eventuali discrepanze concettuali. Sono tre i controlli di coerenza eseguiti sui titoli emessi da: a) BCN in euro/denominazioni nazionali; b) IFM diverse dalle banche centrali in euro/denominazioni nazionali; e c) IFM diverse dalle banche centrali in altre valute. Potrebbero emergere discrepanze concettuali, considerato che le statistiche sulle emissioni di titoli e quelle sul bilancio delle IFM sono ricavate da sistemi di segnalazione nazionali destinati a fini diversi.

    11.   Dati da fornire

    Ogni paese è tenuto a fornire dati statistici per ogni serie temporale di pertinenza. Se una particolare voce non è pertinente per un determinato paese, le BCN devono informare tempestivamente la BCE per iscritto fornendo le relative spiegazioni. Se il fenomeno da segnalare non esiste, le BCN possono essere temporaneamente esentate dalla segnalazione di una serie temporale. Le BCN devono informare anche di tale eventualità e di altre variazioni rispetto al sistema di segnalazione descritto nel presente allegato. Esse devono informare la BCE anche quando sono inviate revisioni di dati, con le relative spiegazioni circa la loro natura.

    Sezione 3: Note esplicative nazionali

    Ogni BCN deve presentare una relazione in cui descrive i dati forniti in questo contesto. La relazione deve vertere sugli argomenti sotto descritti e ricalcare il più possibile il formato proposto. Le BCN devono fornire informazioni supplementari sui casi in cui i dati segnalati non sono conformi al presente indirizzo o non sono stati forniti, e sui motivi di tale evenienza. La relazione non deve essere presentata posteriormente rispetto alla segnalazione dei dati.

    1.

    Fonti dei dati/sistema di raccolta dei dati: si devono fornire particolari circa le fonti utilizzate per la compilazione delle statistiche relative alle emissioni di titoli: fonti amministrative per le emissioni di amministrazioni pubbliche, segnalazioni dirette delle IFM e altre istituzioni, giornali, fornitori di dati quali la International Financial Review ecc. Le BCN devono indicare se i dati sono raccolti e memorizzati per ogni singola emissione, e i criteri utilizzati. In alternativa, le BCN devono indicare se i dati sono raccolti e memorizzati senza fare distinzione tra emissioni, sotto forma di importi emessi da singoli emittenti nel corso del periodo di segnalazione, come nel caso dei sistemi di raccolta diretta. Nella segnalazione diretta, le BCN devono fornire informazioni sui criteri adottati per individuare il soggetto segnalante e le informazioni da fornire.

    2.

    Procedure di compilazione: deve essere fornita una descrizione succinta del metodo utilizzato per la compilazione dei dati, ad esempio sotto forma di dati aggregati delle singole emissioni, o sulla presentazione delle serie temporali esistenti, pubblicate o no.

    3.

    Residenza dell’emittente: le BCN devono specificare se è possibile applicare integralmente, nella classificazione delle emissioni, la definizione di residenza del SEC 2010 (e del FMI). Ove ciò non sia possibile o sia solo in parte possibile, le BCN devono fornire delucidazioni esaurienti sui criteri effettivamente utilizzati.

    4.

    Disaggregazione settoriale degli emittenti: le BCN devono indicare scostamenti dalla classificazione degli emittenti quale figurante nella disaggregazione settoriale definita nella sezione 2 punto 2. Le note devono spiegare gli scostamenti individuati nonché eventuali casi dubbi.

    5.

    Valuta di emissione: qualora non sia possibile individuare separatamente le componenti di valuta di un’emissione, le BCN devono spiegare gli scostamenti rispetto alle normative. Inoltre, le BCN che non sono in grado di fare distinzioni tra emissioni in valuta locale, in altre denominazioni nazionali dell’euro e in altre valute, devono indicare in che modo le singole emissioni sono state classificate, nonché l’ammontare totale delle emissioni che non sono state correttamente classificate, onde illustrare l’entità della distorsione.

    6.

    Classificazione delle emissioni: le BCN devono fornire informazioni complete sulla tipologia di titoli oggetto dei dati nazionali, comprese le relative condizioni nazionali di emissione. Se è noto che la copertura è parziale, le BCN devono spiegare le lacune esistenti. In particolare, le BCN devono fornire le informazioni elencate di seguito.

    Collocamenti privati: le BCN devono indicare se sono o meno inseriti nei dati segnalati.

    Accettazioni bancarie: se sono negoziabili e inserite nei dati segnalati, tra i titoli di debito a breve termine, la BCN segnalante deve specificare, nelle note esplicative nazionali, le procedure nazionali per la registrazione di questi strumenti e la loro natura.

    Azioni quotate: le BCN devono indicare se i dati segnalati comprendono azioni o altre partecipazioni non quotate, con una stima dell’ammontare di azioni e/o altre partecipazioni non quotate per illustrare l’entità della distorsione. Le BCN devono indicare, nelle note esplicative nazionali, eventuali lacune note nella copertura delle azioni quotate.

    7.

    Analisi dei titoli di debito a lungo termine sotto il profilo della tipologia degli strumenti: se la somma di obbligazioni a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile e obbligazioni prive di cedola non corrisponde al totale dei titoli di debito a lungo termine, le BCN devono indicare la tipologia e l’ammontare dei titoli a lungo termine per i quali tale disaggregazione non è disponibile

    8.

    Scadenza delle emissioni: se non si può seguire una rigorosa applicazione delle definizioni di titolo di debito a breve e a lungo termine, le BCN devono indicare dove sono gli scostamenti rispetto alla norma.

    9.

    Rimborsi: le BCN devono specificare in che modo hanno raccolto le informazioni relative ai rimborsi e se si tratta di segnalazioni dirette o se sono calcolate per differenza.

    10.

    Valutazione del prezzo: le BCN devono indicare in modo dettagliato, nelle note esplicative nazionali, il metodo utilizzato per valutare a) titoli di debito a breve termine; b) titoli di debito a lungo termine; c) obbligazioni sotto la pari; e d) azioni quotate. Si deve spiegare qualsiasi differenza di valutazione tra le consistenze e i flussi.

    11.

    Frequenza, tempestività e fascia temporale di segnalazione: le BCN devono specificare la misura in cui i dati compilati per ogni segnalazione sono stati forniti conformemente ai requisiti degli utenti, ossia, se i dati mensili sono trasmessi entro un termine di cinque settimane. Si deve indicare anche l’estensione delle serie temporali fornite. Si devono segnalare eventuali discontinuità nelle stesse, ad esempio discontinuità nella copertura dei titoli.

    12.

    Revisioni: le BCN devono fornire, per qualsiasi revisione, una spiegazione succinta, chiarendone i motivi e l’entità.

    13.

    Stima della copertura delle emissioni effettuate da residenti nazionali, suddivise per strumento: le BCN devono fornire stime nazionali della copertura delle emissioni effettuate da residenti nazionali, per ciascuna categoria, cioè titoli a breve termine, titoli a lungo termine, azioni quotate, in valuta locale, in altre denominazioni nazionali dell’euro compreso l’ECU, e in altre valute secondo la tabella qui di seguito. Il dato stimato della «copertura in %» deve indicare la quota di titoli coperti per ogni categoria di strumento, in percentuale del totale delle emissioni, e deve essere segnalato per ogni singola voce, secondo le istruzioni. Brevi descrizioni possono figurare nelle «osservazioni». Le BCN devono indicare inoltre eventuali variazioni di copertura a seguito dell’adesione all’unione monetaria.

     

     

     

    Copertura in %:

    Commenti:

    Emissioni in euro/denominazioni nazionali

    Denominazione

    locale

    STS

     

     

    LTS

     

     

    QUS

     

     

    Euro/altre denominazioni nazionali dell’euro compreso l’ECU

    STS

     

     

    LTS

     

     

    In altre valute

     

    STS

     

     

    LTS

     

     

    STS

    =

    titoli di debito a breve termine.

    LTS

    =

    titoli di debito a lungo termine.

    QUS

    =

    azioni quotate.

    Sezione 4: Obblighi di segnalazione per la Banca dei regolamenti internazionali

    Gli obblighi di segnalazione per la BRI seguono gli stessi principi di quelli per le BCN delineati nelle sezioni 1-3, ad eccezione dei seguenti aspetti:

    Tabella 4. Blocco B Modulo di segnalazione per la BRI

     

    EMITTENTI RESIDENTI RDM/EURO/DENOMINAZIONI NAZIONALI

     

    Consistenze in essere

    Emissioni lorde

    Rimborsi

     

    B1

    B2

    B3

    9.

    TITOLI DI DEBITO A BREVE TERMINE

     

     

     

    Totale

    S577

    S642

    S707

    Autorità bancarie centrali

    S578

    S643

    S708

    IFM diverse dalle banche centrali

    S579

    S644

    S709

    AIF

    S580

    S645

    S710

    di cui SV

    S581

    S646

    S711

    Ausiliari finanziari

    S582

    S647

    S712

    Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

    S583

    S648

    S713

    Imprese di assicurazione e fondi pensione

    S584

    S649

    S714

    Società non finanziarie

    S585

    S650

    S715

    Amministrazioni centrali

    S586

    S651

    S716

    Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

    S587

    S652

    S717

    Enti di previdenza e assistenza sociale

    S588

    S653

    S718

    Organizzazioni internazionali

    S589

    S654

    S719

     

     

     

     

    10.

    TITOLI DI DEBITO A LUNGO TERMINE

     

     

     

    Totale

    S590

    S655

    S720

    Autorità bancarie centrali

    S591

    S656

    S721

    IFM diverse dalle banche centrali

    S592

    S657

    S722

    AIF

    S593

    S658

    S723

    di cui SV

    S594

    S659

    S724

    Ausiliari finanziari

    S595

    S660

    S725

    Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

    S596

    S661

    S726

    Imprese di assicurazione e fondi pensione

    S597

    S662

    S727

    Società non finanziarie

    S598

    S663

    S728

    Amministrazioni centrali

    S599

    S664

    S729

    Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

    S600

    S665

    S730

    Enti di previdenza e assistenza sociale

    S601

    S666

    S731

    Organizzazioni internazionali

    S602

    S667

    S732

     

     

     

     

    10.1.

    di cui emissioni a tasso fisso:

     

     

     

    Totale

    S603

    S668

    S733

    Autorità bancarie centrali

    S604

    S669

    S734

    IFM diverse dalle banche centrali

    S605

    S670

    S735

    AIF

    S606

    S671

    S736

    di cui SV

    S607

    S672

    S737

    Ausiliari finanziari

    S608

    S673

    S738

    Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

    S609

    S674

    S739

    Imprese di assicurazione e fondi pensione

    S610

    S675

    S740

    Società non finanziarie

    S611

    S676

    S741

    Amministrazioni centrali

    S612

    S677

    S742

    Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

    S613

    S678

    S743

    Enti di previdenza e assistenza sociale

    S614

    S679

    S744

    Organizzazioni internazionali

    S615

    S680

    S745

     

     

     

     

    10.2.

    di cui emissioni a tasso variabile:

     

     

     

    Totale

    S616

    S681

    S746

    Autorità bancarie centrali

    S617

    S682

    S747

    IFM diverse dalle banche centrali

    S618

    S683

    S748

    AIF

    S619

    S684

    S749

    di cui SV

    S620

    S685

    S750

    Ausiliari finanziari

    S621

    S686

    S751

    Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

    S622

    S687

    S752

    Imprese di assicurazione e fondi pensione

    S623

    S688

    S753

    Società non finanziarie

    S624

    S689

    S754

    Amministrazioni centrali

    S625

    S690

    S755

    Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

    S626

    S691

    S756

    Enti di previdenza e assistenza sociale

    S627

    S692

    S757

    Organizzazioni internazionali

    S628

    S693

    S758

     

     

     

     

    10.3.

    di cui obbligazioni prive di cedola:

     

     

     

    Totale

    S629

    S694

    S759

    Autorità bancarie centrali

    S630

    S695

    S760

    IFM diverse dalle banche centrali

    S631

    S696

    S761

    AIF

    S632

    S697

    S762

    di cui SV

    S633

    S698

    S763

    Ausiliari finanziari

    S634

    S699

    S764

    Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive

    S635

    S700

    S765

    Imprese di assicurazione e fondi pensione

    S636

    S701

    S766

    Società non finanziarie

    S637

    S702

    S767

    Amministrazioni centrali

    S638

    S703

    S768

    Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

    S639

    S704

    S769

    Enti di previdenza e assistenza sociale

    S640

    S705

    S770

    Organizzazioni internazionali

    S641

    S706

    S771

     

     

     

     

    Scadenza delle emissioni

    In relazione alla scadenza, la BRI considera strumenti a breve termine tutta la carta commerciale in euro (CCE) e le altre obbligazioni in euro emesse nell’ambito di un programma a breve termine, mentre considera strumenti a lungo termine tutti quelli emessi nell’ambito di un programma a lungo termine, a prescindere dalla scadenza originaria.

    Disaggregazione settoriale degli emittenti

    Per la disaggregazione in settori, la BRI si basa sul raccordo sotto illustrato fra i settori del suo database e quelli previsti nei moduli di segnalazione.

    Disaggregazione settoriale del database BRI

     

    Classificazione nei moduli di segnalazione

    Autorità bancarie centrali

    Autorità bancarie centrali

    Banche commerciali

    IFM

    OFI

    AIF

    Amministrazioni centrali

    Amministrazioni centrali

    Altre amministrazioni

    Enti statali

    Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

    Società

    Società non finanziarie

    Istituzioni internazionali

    Istituzioni internazionali (RdM)

    Classificazione delle emissioni

    I seguenti strumenti contenuti nel database della BRI sono classificati come titoli di debito nelle statistiche sulle emissioni di titoli:

    certificati di deposito,

    carta commerciale,

    buoni del Tesoro,

    obbligazioni,

    carta commerciale in euro (CCE),

    titoli a medio termine,

    altri titoli a breve termine.

    Valutazione

    Le regole di valutazione attualmente applicate dalla BRI sono: valore facciale per i titoli di debito e prezzo di emissione per le azioni quotate.

    La BRI segnala alla BCE tutte le emissioni effettuate in euro/denominazioni nazionali da residenti del RdM (blocco B) in dollaro statunitense, sulla base dei tassi di cambio di fine periodo per le consistenze, e sulla base dei tassi di cambio medi del periodo per le emissioni e per i rimborsi. La BCE converte tutti i dati in euro usando lo stesso principio applicato inizialmente dalla BRI. Per i periodi anteriori al 1o gennaio 1999, deve essere utilizzato invece il tasso di cambio tra ECU e dollaro statunitense.

    GLOSSARIO

    Altre partecipazioni comprendono tutte le operazioni inerenti ad altre partecipazioni che non sono coperte da azioni quotate e non quotate.

    Altri intermediari finanziari ad eccezione delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione (AIF) sono società e quasi-società finanziarie la cui attività principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria mediante l’assunzione di passività nei confronti di unità istituzionali in forme diverse dalla moneta, dai depositi (o loro prossimi sostituti), quote/partecipazioni di fondi di investimento o in relazione ad assicurazioni, pensioni e sistemi di garanzie standard (SEC 2010, paragrafi da 2.86 a 2.94).

    Amministrazioni centrali sono organi amministrativi dello Stato e altri enti centrali la cui competenza si estende alla totalità del territorio economico, ad eccezione dell’amministrazione degli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafo 2.114).

    Amministrazioni di stati federati e locali: le amministrazioni di stati federati sono unità istituzionali distinte ed esercitano alcune funzioni amministrative a un livello inferiore a quello delle amministrazioni centrali e superiore a quello delle unità istituzionali amministrative esistenti a livello locale, esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale. Le amministrazioni locali sono enti pubblici territoriali la cui competenza si estende a una parte soltanto del territorio economico, escluse le rappresentanze locali degli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafi da 2.115 a 2.116).

    Amministrazioni pubbliche comprendono le unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese (SEC 2010, paragrafi da 2.111 a 2.113). Le amministrazioni pubbliche includono le amministrazioni centrali, le amministrazioni di stati federati, le amministrazioni locali e gli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafi da 2.114 a 2.117).

    Ausiliari finanziari comprendono tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell’esercitare attività strettamente correlate all’intermediazione finanziaria, ma che non si configurano di per sé come intermediari finanziari. Le holding operative le cui consociate sono tutte o per la maggior parte società finanziarie sono anch’esse ausiliari finanziari (SEC 2010, paragrafi da 2.95 a 2.97).

    Autorità bancarie centrali sono società o quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell’emettere moneta, nel garantirne il valore all’interno e all’esterno del paese e nel detenere, in tutto o in parte, le riserve internazionali del paese.

    Azioni di capitale emesse dalle società per azioni sono i titoli che conferiscono ai detentori lo status di soci e il diritto ad una parte del complesso degli utili distribuiti e dell’attivo netto delle società in caso di liquidazione.

    Azioni di dividendo emesse da società per azioni sono titoli che, a seconda dei paesi e delle circostanze in cui sono stati creati, assumono varie denominazioni, quali azioni di fondazione, azioni di godimento, certificati azionari di investimento, ecc. Tali titoli: a) non rappresentano quote di capitale sociale; b) non conferiscono ai loro detentori lo status di socio propriamente detto, e c) non attribuiscono ai loro detentori il diritto a una frazione degli utili che restano da distribuire dopo che il capitale sociale è stato remunerato e a una parte di ogni eventuale surplus restante in caso di liquidazione.

    Azioni di godimento emesse dalle società per azioni, sono azioni il cui capitale è stato rimborsato ma che continuano ad attribuire ai loro detentori, i quali mantengono lo status di soci, il diritto a una quota degli utili che rimangono da distribuire dopo che il capitale sociale è stato remunerato e dell’eventuale surplus di liquidazione.

    Azioni non quotate, escluse le quote di fondi di investimento, sono titoli rappresentativi di capitale non quotati in alcuna borsa riconosciuta.

    Azioni quotate, designate anche come azioni in listino, ad esclusione delle quote e partecipazioni in fondi di investimento, sono titoli rappresentativi di capitale oggetto di quotazione in una borsa riconosciuta Può trattarsi di una borsa valori riconosciuta o qualunque altro tipo di mercato secondario. Le azioni quotate sono designate anche come azioni in listino. L’esistenza di quotazioni di azioni quotate in borsa implica che i prezzi correnti di mercato sono di solito prontamente disponibili.

    Cartolarizzazione è definita nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40).

    Collocamenti privati si riferiscono alla vendita di emissioni di titoli di capitale ad un unico compratore o ad un numero limitato di compratori, senza offerta pubblica.

    Emissione di azioni gratuite è l’attribuzione di nuove azioni agli azionisti in proporzione alle azioni possedute.

    Emissioni a tasso fisso comprendono tutte le emissioni per le quali il pagamento della cedola, basato sul tasso d’interesse cedolare sul capitale, resta invariato per tutta la durata dell’emissione.

    Emissioni a tasso variabile comprendono tutte le emissioni con pagamento di cedola per le quali la cedola o il capitale sono periodicamente modificati con riferimento ad un tasso d’interesse o indice indipendenti.

    Emissioni frazionate di azioni sono emissioni di azioni in cui la società o quasi-società aumenta il numero delle proprie azioni frazionando le azioni esistenti in altre di taglio minore.

    Emittenti di titoli sono quelle società e quasi-società che emettono titoli e che contraggono un’obbligazione giuridica nei confronti dei detentori di tali strumenti in conformità alle condizioni di emissione.

    Emittenti non residenti comprendono quelle unità che: a) sono situate nel territorio economico del paese segnalante, ma non esercitano e non intendono esercitare attività od operazioni economiche per un periodo di un anno o più nel territorio di tale paese; o che b) sono situate fuori dal territorio economico del paese segnalante.

    Enti di previdenza e assistenza sociale sono le unità istituzionali centrali, di Stati federati e locali, la cui attività principale consiste nell’erogare prestazioni sociali e che rispondono ai seguenti due criteri: a) in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime o a versare contributi; e b) le amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell’istituzione per quanto riguarda la fissazione o l’approvazione dei contributi e delle prestazioni, a prescindere dal loro ruolo di organismo di sorveglianza o di datore di lavoro (SEC 2010, paragrafo 2.117).

    Eurobond sono titoli emessi simultaneamente sui mercati di almeno due paesi, normalmente tramite sindacati internazionali di società finanziarie di paesi diversi, ed espressi in una valuta che può essere anche di un terzo paese.

    Famiglie è un settore che comprende individui o gruppi di individui, nella loro funzione di consumatori e di imprenditori, che producono beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita (produttori di beni e servizi destinabili alla vendita) purché la produzione di beni e servizi non sia operata da entità distinte trattate come quasi-società. Esso comprende anche individui o gruppi di individui che producono beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale (SEC 2010, paragrafi da 2.118 a 2.128).

    Fondi pensione sono società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). I fondi pensione, come i sistemi di assicurazione sociale, forniscono reddito ai pensionati e spesso prestazioni in caso di morte o di invalidità (SEC 2010, paragrafi da 2.105 a 2.110).

    Imprese di assicurazione sono le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, principalmente nella forma di assicurazione diretta o di riassicurazione, in conseguenza del pooling dei rischi (SEC 2010, paragrafi da 2.100 a 2.104).

    Istituzioni finanziarie monetarie (IFM) diverse dalle banche centrali sono definite nell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

    Istituzioni internazionali comprendono organismi sovranazionali e internazionali quali la Banca Europea degli Investimenti, l’FMI e la Banca mondiale.

    Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie comprendono gli organismi senza scopo di lucro che sono entità giuridiche distinte al servizio delle famiglie e sono produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita. Le loro risorse derivano principalmente da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale (SEC 2010, paragrafi da 2.129 a 2.130).

    Obbligazioni globali sono titoli emessi simultaneamente sul mercato nazionale e sull’euromercato.

    Obbligazioni prive di cedola comprendono tutte le emissioni prive di cedola. Tali obbligazioni sono, di norma, emesse sotto la pari e rimborsate al valore nominale; includono anche obbligazioni emesse alla pari e rimborsate con un premio, agganciando ad esempio il valore di rimborso ad un tasso di cambio o ad un indice. Lo sconto o il premio riconosciuti rappresentano di norma l’equivalente degli interessi maturati nel periodo di durata dell’obbligazione.

    Obbligazioni subordinate, spesso denominate crediti subordinati, attribuiscono un credito a titolo sussidiario nei confronti dell’istituzione emittente che può essere fatto valere solo dopo che tutti gli altri crediti di livello superiore (ad esempio, depositi/crediti o obbligazioni privilegiate) siano stati soddisfatti, il che, in alcune circostanze, attribuisce loro alcune delle caratteristiche delle «azioni e altre partecipazioni».

    Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive sono tutte le società e quasi-società finanziarie che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria né esercitano attività finanziarie ausiliarie e le cui attività o passività non sono per la maggior parte negoziate in mercati aperti. Tale sottosettore include le società di partecipazione che detengono quote di controllo del capitale sociale di un gruppo di consociate e la cui attività principale consiste nel detenere la proprietà del gruppo, senza fornire altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, senza amministrare o gestire altre unità (SEC 2010, paragrafi da 2.98 a 2.99).

    Società controllate sono soggetti con personalità giuridica autonoma, la cui maggioranza o piena partecipazione è detenuta da un’altra entità.

    Residenza dell’emittente: l’unità emittente è definita come unità residente del paese segnalante allorquando ha un centro d’interesse economico nel territorio economico di tale paese, ossia allorquando esercita per un periodo di tempo esteso (un anno o più) attività economiche su tale territorio.

    Società non finanziarie sono le unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari. Tale settore comprende anche le quasi-società non finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.45 a 2.54).

    Società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione sono definite nell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40).

    Titoli di debito sono strumenti finanziari negoziabili che servono come prova del debito che sono solitamente scambiati sui mercati secondari o possono essere compensati sul mercato e non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull’ente emittente.

    Titoli di debito a breve termine comprendono tutte le emissioni di titoli di debito con scadenza originaria a breve termine fino a un anno; i titoli a breve termine sono normalmente emessi sotto la pari. Tale sottovoce non comprende i titoli la cui negoziabilità, pur teoricamente possibile, è di fatto molto limitata.

    Titoli di debito a lungo termine comprendono tutte le emissioni di titoli di debito con scadenza originaria a lungo termine superiore a un anno; i titoli a lungo termine sono normalmente provvisti di cedole.

    Titoli oggetto di investimenti finanziari privati sono titoli riservati mediante accordo bilaterale a certi investitori, se è conferita loro una trasmissibilità almeno potenziale.

    Unità residenti fittizie sono definite come: a) quelle parti di unità non residenti che hanno un centro di interesse economico prevalente (da intendere normalmente come svolgimento di attività economica per un anno o più) nel territorio economico del paese; b) unità non residenti proprietarie di terreni o fabbricati sul territorio economico del paese, ma soltanto con riguardo alle operazioni connesse a tali terreni o fabbricati.


    (1)  Se i soggetti segnalanti riscontrano una questione metodologica non espressamente contemplata nel presente indirizzo, dovrebbero applicare il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali («SEC 2010») stabilito nell’allegato A del Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

    (*1)  La voce «altre valute» fa riferimento a tutte le altre valute, comprese le valute nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro.

    (*2)  Titoli di debito diversi da azioni si riferisce a «titoli diversi da azioni, esclusi i derivati finanziari».

    (*3)  Le emissioni nette sono richieste solamente nel caso in cui le BCN non siano in grado di trasmettere o le emissioni lorde o i rimborsi.

    ((†))  Azioni quotate si riferisce a «azioni quotate escluse quote e partecipazioni in fondi di investimento e fondi comuni monetari».

    (2)  Cfr. il paragrafo 2.07 del SEC 2010.

    (3)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

    (4)  Non si raccolgono dati relativi al settore dei fondi comuni monetari.

    (5)  Non si raccolgono dati relativi al settore dei fondi di investimento.

    (6)  Nella pratica, i fondi pensione non emettono titoli di debito.

    (7)  Cfr. i paragrafi da 2.17 a 2.20 del SEC 2010.

    (8)  Cfr. il paragrafo 5.102 del SEC 2010.

    (9)  Categoria F.3 del SEC 2010.

    (10)  Categoria F.511 del SEC 2010.

    (11)  Categoria F.512 del SEC 2010.

    (12)  Categoria F.519 del SEC 2010.

    (13)  Blocco A per le BCN e blocco B per la BRI.

    (14)  Non definite come operazione finanziaria; cfr. paragrafi 5.158 e 6.59 del SEC 2010, e il punto 5, lettera b) della sezione 2 del presente allegato.

    (15)  Operazione sul mercato secondario comportante un cambiamento di detentore; non rientrante nelle presenti statistiche.

    (16)  Si considerano avvenute due operazioni finanziarie; cfr. paragrafi 5.96 e 6.25 del SEC 2010, e il punto 5, lettera a), punto ii), della sezione 2 del presente allegato.

    (17)  Le operazioni sul mercato secondario comportanti un cambiamento di detentore non rientrano nelle presenti statistiche.

    (18)  Per maggior dettagli sulla definizione di «valore facciale», «valore di mercato» e «valore nominale». Cfr. i paragrafi 5.90, 7.38 e 7.39 del SEC 2010.

    (19)  Dopo il 1o gennaio 1999, non è necessario alcun calcolo del tasso di cambio per i titoli emessi in euro dai residenti nazionali (parte del blocco A), mentre i titoli emessi dai residenti nazionali in euro/denominazioni nazionali (restante parte del blocco A) sono convertiti in euro applicando i tassi di conversione irrevocabili del 31 dicembre 1998.

    (20)  Cfr. il paragrafo 6.64 del SEC 2010.


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