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Document 32021O0834
Guideline (EU) 2021/834 of the European Central Bank of 26 March 2021 on statistical information to be reported on securities issues (ECB/2021/15)
Indirizzo (UE) 2021/834 della Banca centrale europea del 26 marzo 2021 relativo alle informazioni statistiche da segnalare sulle emissioni di titoli (BCE/2021/15)
Indirizzo (UE) 2021/834 della Banca centrale europea del 26 marzo 2021 relativo alle informazioni statistiche da segnalare sulle emissioni di titoli (BCE/2021/15)
GU L 208 del 11.6.2021, p. 311–334
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2022; abrogato da 32022O0971
11.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 208/311 |
INDIRIZZO (UE) 2021/834 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 26 marzo 2021
relativo alle informazioni statistiche da segnalare sulle emissioni di titoli (BCE/2021/15)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,
considerando quanto segue:
(1) |
le statistiche sulle emissioni di titoli integrano le statistiche monetarie, migliorano le analisi monetarie e finanziarie degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito, «area dell’euro») e sono utilizzate per valutare il ruolo dell’euro nei mercati finanziari internazionali. Di conseguenza, le statistiche sulle emissioni di titoli dei residenti nell’area dell’euro raccolte dalle BCN dovrebbero essere segnalate alla BCE. |
(2) |
Le statistiche sulle emissioni di titoli riguardano emissioni effettuate da soggetti, incluse le istituzioni a capitale straniero, che sono residenti nell’area dell’euro. Le emissioni di soggetti situati al di fuori dell’area dell’euro ma di proprietà di residenti nell’area dell’euro dovrebbero essere considerate come emissioni di non residenti nell’area dell’euro, in linea con la metodologia stabilita nel Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
(3) |
Le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2533/98 (BCE/2013/43) del Consiglio (2) sono rilevanti anche ai fini della segnalazione ai sensi del presente indirizzo e dovrebbero pertanto applicarsi. |
(4) |
Affinché la BCE possa svolgere i propri compiti, è opportuno che le BCN segnalino le informazioni richieste entro una certa data. |
(5) |
Al fine di garantire l’accuratezza e la qualità delle informazioni statistiche raccolte dalla BCE, è necessario prevedere il monitoraggio, la verifica e, se del caso, la revisione delle informazioni statistiche segnalate dalle BCN. |
(6) |
L’articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, implica che gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che intendono adottare l’euro dovrebbero elaborare e attuare misure per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie per soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica della BCE in preparazione di tale adozione dell’euro. Di conseguenza, l’applicazione del presente indirizzo può essere estesa alle BCN degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro per un periodo di riferimento prestabilito. Inoltre, al fine di consentire alla BCE di ottenere un quadro completo delle informazioni statistiche raccolte e di condurre analisi pertinenti, le BCN degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che adottano l’euro dovrebbero essere tenute a fornire alla BCE informazioni statistiche relative a un determinato periodo precedente all’adozione dell’euro. |
(7) |
Dovrebbero essere stabilite regole comuni per la pubblicazione, ad opera delle BCN, delle informazioni statistiche relative all’emissione di titoli, onde garantire la corretta divulgazione dei relativi aggregati chiave. |
(8) |
È opportuno predisporre un metodo comune di trasmissione delle informazioni statistiche segnalate alla BCE per tutte le BCN. Di conseguenza, il SEBC dovrebbe concordare e specificare un formato elettronico di trasmissione armonizzato. |
(9) |
È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica all’allegato al presente indirizzo, a condizione che tali modifiche non siano tali da alterarne l’impianto concettuale sottostante né da incidere sull’onere di segnalazione. Di conseguenza, le BCN dovrebbero proporre tali modifiche di natura tecnica tramite il Comitato per le statistiche e, nell’osservare tale procedura, si dovrebbe tenere conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC. |
(10) |
Per ragioni di certezza del diritto, le BCN dovrebbero conformarsi alle disposizioni del presente indirizzo a partire dalla medesima data di cui all’articolo 2 dell’indirizzo (UE) 2021/835 della Banca centrale europea (BCE/2021/16) (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente indirizzo stabilisce gli obblighi di segnalazione per le banche centrali nazionali («BCN») relativamente alle emissioni di titoli da parte dei residenti negli Stati membri la cui moneta è l’euro. In particolare, il presente indirizzo specifica le informazioni statistiche da segnalare alla BCE, la frequenza di tale segnalazione e gli standard applicati a tale segnalazione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente indirizzo, si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 2533/98.
Articolo 3
Informazioni statistiche da segnalare sulle emissioni di titoli
1. Le BCN segnalano alle BCE le informazioni statistiche su tutte le emissioni di titoli, in qualsiasi valuta, effettuate da residenti in Stati membri la cui moneta è l’euro, in conformità all’allegato.
2. Le BCN forniscono spiegazioni qualora segnalino informazioni statistiche alla BCE ai sensi del presente articolo, come indicato nella sezione 3 dell’allegato.
Articolo 4
Frequenza di segnalazione
1. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche di cui all’articolo 3 su base mensile e non oltre cinque settimane dalla fine del mese cui le informazioni statistiche si riferiscono.
2. La BCE comunica alle BCN le date esatte di segnalazione nella forma di un calendario di segnalazione.
Articolo 5
Obblighi di segnalazione di dati storici in caso di adozione dell’euro
Qualora uno Stato membro la cui moneta non sia l’euro adotti l’euro successivamente all’entrata in vigore del presente indirizzo, la BCN di tale Stato membro segnala alla BCE i cinque anni di informazioni statistiche di cui all’allegato, incluso l’ultimo anno di riferimento, con la migliore diligenza possibile.
Articolo 6
Verifica
Fatto salvo il regolamento (CE) n. 2533/98, le BCN monitorano e verificano la qualità e l’affidabilità delle informazioni statistiche segnalate alla BCE in conformità al presente indirizzo.
Articolo 7
Revisioni
Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche segnalate ai sensi dell’articolo 3 durante la segnalazione periodica di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
Articolo 8
Standard di trasmissione
1. La BCE trasmette le informazioni statistiche da segnalare ai sensi del presente indirizzo in formato elettronico, utilizzando i mezzi indicati dalla BCE. Il formato del messaggio statistico messo a punto per questo scambio elettronico di informazioni statistiche deve essere il formato approvato dal SEBC.
2. Qualora non si applichi il paragrafo 1, le BCN possono utilizzare altri mezzi di trasmissione delle informazioni statistiche, previa approvazione da parte della BCE.
Articolo 9
Pubblicazione
Qualora le BCN pubblichino contributi nazionali agli aggregati mensili dell’area dell’euro, questi devono corrispondere a quelli segnalati alla BCE ai sensi del presente indirizzo. Laddove le BCN riproducano gli aggregati dell’area dell’euro pubblicati dalla BCE, questi devono essere riprodotti fedelmente.
Articolo 10
Procedura semplificata di modifica
Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche, il Comitato esecutivo della BCE apporta qualsiasi modifica di natura tecnica all’allegato al presente indirizzo necessaria, purché tali modifiche non siano tali da alterarne l’impianto concettuale sottostante né da incidere sugli oneri di segnalazione degli operatori segnalanti negli Stati membri. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo di tali modifiche.
Articolo 11
Efficacia
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro.
2. Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro e la BCE si conformano al presente indirizzo a decorrere dal 1° febbraio 2022.
Articolo 12
Destinatari
Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 marzo 2021
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).
(3) Indirizzo (UE) 2021/835 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, che abroga l’indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2021/16) (cfr. pag. 335 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
SCHEMA DI SEGNALAZIONE
Sezione 1: Introduzione
Le statistiche relative alle emissioni di titoli per l’area dell’euro forniscono due degli aggregati principali:
— |
l’insieme delle emissioni effettuate, in qualsiasi valuta, da residenti dell’area dell’euro, e |
— |
l’insieme delle emissioni effettuate in euro in tutto il mondo, ossia a livello nazionale e internazionale. |
Una distinzione principale deve essere effettuata sulla base della residenza dell’emittente per cui le BCN dell’Eurosistema coprono collettivamente tutte le emissioni da parte dei residenti dell’area dell’euro (1) La Banca per i regolamenti internazionali (BRI) segnala le emissioni da parte del «resto del mondo» (RdM), facendo riferimento a tutti i residenti non appartenenti all’area dell’euro (ivi comprese le organizzazioni internazionali non residenti nell’area dell’euro).
La tabella qui di seguito sintetizza gli obblighi di segnalazione.
|
|
||
|
Emissioni di titoli |
||
|
Da parte di residenti dell’area dell’euro (ogni BCN segnalante sui residenti nazionali) |
Da parte dei residenti del RdM (BRI) |
|
|
Stati membri non appartenenti all’area dell’euro |
Altri paesi |
|
In euro/denominazioni nazionali |
Blocco A |
Blocco B |
|
In altre valute (*1) |
Blocco C |
Blocco D non richiesto |
Sezione 2: Obblighi di segnalazione
Tabella 1 Blocco A modulo di segnalazione per le BCN
|
|
|||||
|
EMITTENTI RESIDENTI NAZIONALI//EURO/DENOMINAZIONI NAZIONALI |
|||||
|
Consistenze in essere |
Emissioni lorde |
Rimborsi |
Emissioni nette (*3) |
||
|
A1 |
A2 |
A3 |
A4 |
||
|
|
|
|
|
||
Totale |
S1 |
S68 |
S135 |
S202 |
||
Autorità bancarie centrali |
S2 |
S69 |
S136 |
S203 |
||
IFM diverse dalle banche centrali |
S3 |
S70 |
S137 |
S204 |
||
AIF |
S4 |
S71 |
S138 |
S205 |
||
di cui SV |
S5 |
S72 |
S139 |
S206 |
||
Ausiliari finanziari |
S6 |
S73 |
S140 |
S207 |
||
Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive |
S7 |
S74 |
S141 |
S208 |
||
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S8 |
S75 |
S142 |
S209 |
||
Società non finanziarie |
S9 |
S76 |
S143 |
S210 |
||
Amministrazioni centrali |
S10 |
S77 |
S144 |
S211 |
||
Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali |
S11 |
S78 |
S145 |
S212 |
||
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S12 |
S79 |
S146 |
S213 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Totale |
S13 |
S80 |
S147 |
S214 |
||
Autorità bancarie centrali |
S14 |
S81 |
S148 |
S215 |
||
IFM diverse dalle banche centrali |
S15 |
S82 |
S149 |
S216 |
||
AIF |
S16 |
S83 |
S150 |
S217 |
||
di cui SV |
S17 |
S84 |
S151 |
S218 |
||
Ausiliari finanziari |
S18 |
S85 |
S152 |
S219 |
||
Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive |
S19 |
S86 |
S153 |
S220 |
||
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S20 |
S87 |
S154 |
S221 |
||
Società non finanziarie |
S21 |
S88 |
S155 |
S222 |
||
Amministrazioni centrali |
S22 |
S89 |
S156 |
S223 |
||
Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali |
S23 |
S90 |
S157 |
S224 |
||
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S24 |
S91 |
S158 |
S225 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Totale |
S25 |
S92 |
S159 |
S226 |
||
Autorità bancarie centrali |
S26 |
S93 |
S160 |
S227 |
||
IFM diverse dalle banche centrali |
S27 |
S94 |
S161 |
S228 |
||
AIF |
S28 |
S95 |
S162 |
S229 |
||
di cui SV |
S29 |
S96 |
S163 |
S230 |
||
Ausiliari finanziari |
S30 |
S97 |
S164 |
S231 |
||
Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive |
S31 |
S98 |
S165 |
S232 |
||
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S32 |
S99 |
S166 |
S233 |
||
Società non finanziarie |
S33 |
S100 |
S167 |
S234 |
||
Amministrazioni centrali |
S34 |
S101 |
S168 |
S235 |
||
Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali |
S35 |
S102 |
S169 |
S236 |
||
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S36 |
S103 |
S170 |
S237 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Totale |
S37 |
S104 |
S171 |
S238 |
||
Autorità bancarie centrali |
S38 |
S105 |
S172 |
S239 |
||
IFM diverse dalle banche centrali |
S39 |
S106 |
S173 |
S240 |
||
AIF |
S40 |
S107 |
S174 |
S241 |
||
di cui SV |
S41 |
S108 |
S175 |
S242 |
||
Ausiliari finanziari |
S42 |
S109 |
S176 |
S243 |
||
Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive |
S43 |
S110 |
S177 |
S244 |
||
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S44 |
S111 |
S178 |
S245 |
||
Società non finanziarie |
S45 |
S112 |
S179 |
S246 |
||
Amministrazioni centrali |
S46 |
S113 |
S180 |
S247 |
||
Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali |
S47 |
S114 |
S181 |
S248 |
||
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S48 |
S115 |
S182 |
S249 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Totale |
S49 |
S116 |
S183 |
S250 |
||
Autorità bancarie centrali |
S50 |
S117 |
S184 |
S251 |
||
IFM diverse dalle banche centrali |
S51 |
S118 |
S185 |
S252 |
||
AIF |
S52 |
S119 |
S186 |
S253 |
||
di cui SV |
S53 |
S120 |
S187 |
S254 |
||
Ausiliari finanziari |
S54 |
S121 |
S188 |
S255 |
||
Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive |
S55 |
S122 |
S189 |
S256 |
||
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S56 |
S123 |
S190 |
S257 |
||
Società non finanziarie |
S57 |
S124 |
S191 |
S258 |
||
Amministrazioni centrali |
S58 |
S125 |
S192 |
S259 |
||
Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali |
S59 |
S126 |
S193 |
S260 |
||
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S60 |
S127 |
S194 |
S261 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Totale |
S61 |
S128 |
S195 |
S262 |
||
Autorità bancarie centrali |
S62 |
S129 |
S196 |
S263 |
||
IFM diverse dalle banche centrali |
S63 |
S130 |
S197 |
S264 |
||
AIF |
S64 |
S131 |
S198 |
S265 |
||
Ausiliari finanziari |
S65 |
S132 |
S199 |
S266 |
||
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S66 |
S133 |
S200 |
S267 |
||
Società non finanziarie |
S67 |
S134 |
S201 |
S268 |
||
|
|
|
|
|
Tabella 2 Blocco C modulo di segnalazione per le BCN
|
EMITTENTI RESIDENTI NAZIONALI/ALTRE VALUTE |
|||||
|
Consistenze in essere |
Emissioni lorde |
Rimborsi |
Emissioni nette |
||
|
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
||
|
|
|
|
|
||
Totale |
S269 |
S335 |
S401 |
S467 |
||
Autorità bancarie centrali |
S270 |
S336 |
S402 |
S468 |
||
IFM diverse dalle banche centrali |
S271 |
S337 |
S403 |
S469 |
||
AIF |
S272 |
S338 |
S404 |
S470 |
||
di cui SV |
S273 |
S339 |
S405 |
S471 |
||
Ausiliari finanziari |
S274 |
S340 |
S406 |
S472 |
||
Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive |
S275 |
S341 |
S407 |
S473 |
||
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S276 |
S342 |
S408 |
S474 |
||
Società non finanziarie |
S277 |
S343 |
S409 |
S475 |
||
Amministrazioni centrali |
S278 |
S344 |
S410 |
S476 |
||
Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali |
S279 |
S345 |
S411 |
S477 |
||
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S280 |
S346 |
S412 |
S478 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Totale |
S281 |
S347 |
S413 |
S479 |
||
Autorità bancarie centrali |
S282 |
S348 |
S414 |
S480 |
||
IFM diverse dalle banche centrali |
S283 |
S349 |
S415 |
S481 |
||
AIF |
S284 |
S350 |
S416 |
S482 |
||
di cui SV |
S285 |
S351 |
S417 |
S483 |
||
Ausiliari finanziari |
S286 |
S352 |
S418 |
S484 |
||
Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive |
S287 |
S353 |
S419 |
S485 |
||
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S288 |
S354 |
S420 |
S486 |
||
Società non finanziarie |
S289 |
S355 |
S421 |
S487 |
||
Amministrazioni centrali |
S290 |
S356 |
S422 |
S488 |
||
Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali |
S291 |
S357 |
S423 |
S489 |
||
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S292 |
S358 |
S424 |
S490 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Totale |
S293 |
S359 |
S425 |
S491 |
||
Autorità bancarie centrali |
S294 |
S360 |
S426 |
S492 |
||
IFM diverse dalle banche centrali |
S295 |
S361 |
S427 |
S493 |
||
AIF |
S296 |
S362 |
S428 |
S494 |
||
di cui SV |
S297 |
S363 |
S429 |
S495 |
||
Ausiliari finanziari |
S298 |
S364 |
S430 |
S496 |
||
Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive |
S299 |
S365 |
S431 |
S497 |
||
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S300 |
S366 |
S432 |
S498 |
||
Società non finanziarie |
S301 |
S367 |
S433 |
S499 |
||
Amministrazioni centrali |
S302 |
S368 |
S434 |
S500 |
||
Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali |
S303 |
S369 |
S435 |
S501 |
||
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S304 |
S370 |
S436 |
S502 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Totale |
S305 |
S371 |
S437 |
S503 |
||
Autorità bancarie centrali |
S306 |
S372 |
S438 |
S504 |
||
IFM diverse dalle banche centrali |
S307 |
S373 |
S439 |
S505 |
||
AIF |
S308 |
S374 |
S440 |
S506 |
||
di cui SV |
S309 |
S375 |
S441 |
S507 |
||
Ausiliari finanziari |
S310 |
S376 |
S442 |
S508 |
||
Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive |
S311 |
S377 |
S443 |
S509 |
||
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S312 |
S378 |
S444 |
S510 |
||
Società non finanziarie |
S313 |
S379 |
S445 |
S511 |
||
Amministrazioni centrali |
S314 |
S380 |
S446 |
S512 |
||
Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali |
S315 |
S381 |
S447 |
S513 |
||
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S316 |
S382 |
S448 |
S514 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Totale |
S317 |
S383 |
S449 |
S515 |
||
Autorità bancarie centrali |
S318 |
S384 |
S450 |
S516 |
||
IFM diverse dalle banche centrali |
S319 |
S385 |
S451 |
S517 |
||
AIF |
S320 |
S386 |
S452 |
S518 |
||
di cui SV |
S321 |
S387 |
S453 |
S519 |
||
Ausiliari finanziari |
S322 |
S388 |
S454 |
S520 |
||
Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive |
S323 |
S389 |
S455 |
S521 |
||
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S324 |
S390 |
S456 |
S522 |
||
Società non finanziarie |
S325 |
S391 |
S457 |
S523 |
||
Amministrazioni centrali |
S326 |
S392 |
S458 |
S524 |
||
Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali |
S327 |
S393 |
S459 |
S525 |
||
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S328 |
S394 |
S460 |
S526 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Totale |
S329 |
S395 |
S461 |
S527 |
||
IFM diverse dalle banche centrali |
S330 |
S396 |
S462 |
S528 |
||
AIF |
S331 |
S397 |
S463 |
S529 |
||
Ausiliari finanziari |
S332 |
S398 |
S464 |
S530 |
||
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S333 |
S399 |
S465 |
S531 |
||
Società non finanziarie |
S334 |
S400 |
S466 |
S532 |
Tabella 3 Blocco A voci per memoria modulo di segnalazione per le BCN
|
EMITTENTI RESIDENTI NAZIONALI//EURO/DENOMINAZIONI NAZIONALI |
|||||
|
Consistenze in essere |
Emissioni lorde |
Rimborsi |
Emissioni nette |
||
|
A1 |
A2 |
A3 |
A4 |
||
|
|
|
|
|
||
Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive |
S533 |
S544 |
S555 |
S566 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Totale |
S534 |
S545 |
S556 |
S567 |
||
IFM diverse dalle banche centrali |
S535 |
S546 |
S557 |
S568 |
||
AIF |
S536 |
S547 |
S558 |
S569 |
||
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S537 |
S548 |
S559 |
S570 |
||
Società non finanziarie |
S538 |
S549 |
S560 |
S571 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Totale |
S539 |
S550 |
S561 |
S572 |
||
IFM diverse dalle banche centrali |
S540 |
S551 |
S562 |
S573 |
||
AIF |
S541 |
S552 |
S563 |
S574 |
||
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S542 |
S553 |
S564 |
S575 |
||
Società non finanziarie |
S543 |
S554 |
S565 |
S576 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
1. Residenza dell’emittente
Le emissioni effettuate da società controllate di proprietà di non residenti del paese segnalante, operanti nel territorio economico di tale paese, devono essere classificate come emissioni effettuate da unità residenti del paese segnalante.
Sono parimenti considerate emissioni di unità residenti le emissioni effettuate dalle sedi centrali di unità situate nel territorio economico del paese segnalante e che operano a livello internazionale. Le emissioni effettuate da sedi centrali o da società controllate situate fuori del territorio economico del paese segnalante, benché di proprietà di residenti di tale paese, devono essere considerate emissioni effettuate da non residenti. Per esempio, le emissioni effettuate dalla Volkswagen Brasile sono considerate come effettuate da unità residenti in Brasile e non nel territorio del paese segnalante. In assenza di una dimensione fisica di un’impresa, la sua residenza è determinata con riferimento al territorio economico in cui vige l’ordinamento giuridico in base al quale l’impresa è costituita in società o registrata (2).
Onde evitare un doppio conteggio o lacune, la segnalazione delle emissioni effettuate da società a destinazione specifica (SDS, special purpose entities) deve avvenire bilateralmente, tra i soggetti segnalanti interessati. Non la BRI ma le BCN devono segnalare le emissioni effettuate da società a destinazione specifica (SDS) che soddisfano i criteri di residenza del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali («SEC 2010») di cui all’allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e che sono classificate come residenti dell’area dell’euro.
2. Disaggregazione settoriale degli emittenti
Le emissioni devono essere classificate in base al settore che contrae la passività per i titoli emessi. La classificazione settoriale prevede i seguenti dodici tipi di emittenti:
— |
banca centrale, |
— |
altre IFM (4), |
— |
AIF (5), |
— |
di cui società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione, |
— |
ausiliari finanziari, |
— |
prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive, |
— |
imprese di assicurazione e fondi pensione (6), |
— |
società non finanziarie, |
— |
amministrazioni centrali, |
— |
amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali, |
— |
enti di previdenza e assistenza sociale, |
— |
istituzioni internazionali. |
I titoli emessi tramite SDS, in cui la passività relativa all’emissione è contratta in ultima istanza non dalla SDS ma dalla società madre, devono essere attribuiti a quest’ultima e non alla SDS. Per esempio, le emissioni della SDS «AJAX Electronics», società non finanziaria situata nel paese dell’area dell’euro «paese A», dovrebbero essere attribuiti al settore delle società non finanziarie e segnalate dal paese A. La SDS e la società madre devono tuttavia essere residenti nello stesso paese. Pertanto, se la società madre non è un residente del paese segnalante, la SDS deve essere considerata un’unità residente fittizia di tale paese e il settore di emissione deve essere allineato con la funzione economica della SDS. Per esempio, se la «ACME Motors» fosse una società non finanziaria che produce automobili residente in Giappone e la «ACME Motor Finance» fosse una società controllata residente nel paese dell’area dell’euro «paese B», le emissioni di ACME Motor Finance dovrebbero essere attribuite al settore delle istituzioni finanziarie captive e dei prestatori di fondi del paese B, poiché la società madre ACME Motors non è residente nello stesso paese. Unica eccezione è l’ipotesi di SDS possedute da amministrazioni pubbliche, nel qual caso il titolo è registrato come emesso dall’amministrazione pubblica del paese dell’entità madre (7).
Una società pubblica che viene privatizzata mediante emissione di azioni quotate deve essere assegnata al settore delle società non finanziarie. Analogamente, un ente creditizio (EC) pubblico che viene privatizzato deve essere assegnato al settore delle IFM diverse dalle banche centrali. Le emissioni da parte di famiglie o istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie devono essere classificate nel settore delle società non finanziarie.
3. Scadenza delle emissioni
Si definiscono titoli di debito a breve termine i titoli con scadenza originaria pari o inferiore a un anno, anche se emessi nell’ambito di programmi di finanziamento a più lungo termine.
Si definiscono titoli di debito a lungo termine i titoli con scadenza originaria superiore a un anno. Sono classificate a lungo termine le emissioni con scadenze non fisse, se all’ultima di tali scadenze manca più di un anno, e quelle con scadenza indefinita.
Non è necessario considerare la fascia di scadenza a due anni, come nelle statistiche sui dati di bilancio delle IFM.
4. Classificazione dei titoli di debito a lungo termine in base al tasso di interesse
I titoli di debito a lungo termine si dividono in:
Titoli di debito a tasso fisso, ossia titoli di debito che sono emessi e rimborsati alla pari e titoli di debito emessi sotto la pari o rimborsati con un premio rispetto al loro valore nominale.
Titoli di debito a tasso variabile, ossia titoli di debito in cui la cedola e/o il capitale principale sono correlati ad un indice generale di prezzi per beni o servizi (come l’indice dei prezzi al consumo), ad un tasso di interesse, o al prezzo di un’attività che risulti in una cedola nominale variabile per tutta la durata dell’emissione. Ai fini delle statistiche sulle emissioni di titoli, i titoli di debito a tasso misto sono classificati come titoli di debito a tasso variabile (8).
Obbligazioni prive di cedola emesse sotto la pari, ossia strumenti che non prevedono pagamenti di interessi e sono emessi con un considerevole sconto rispetto al valore nominale. La maggior parte dello sconto rappresenta l’equivalente degli interessi maturati nel periodo di durata dell’obbligazione.
5. Classificazione delle emissioni
L’analisi delle emissioni avviene con riferimento a due ampi raggruppamenti: a) titoli di debito (9) e b) azioni quotate (10). I titoli emessi attraverso collocamenti privati sono inclusi nella misura del possibile. I titoli del mercato monetario sono inclusi in maniera indistinta come parte dei titoli di debito. Azioni non quotate (11) e altre partecipazioni (12) possono essere segnalate su base volontaria come due voci per memoria separate. Le quote/partecipazioni emesse da fondi comuni monetari e altri fondi di investimento sono escluse.
Il seguente è un elenco non esaustivo di strumenti compresi nelle statistiche sulle emissioni di titoli:
a) |
Titoli di debito
|
b) |
Azioni quotate Le azioni quotate comprendono i seguenti strumenti.
Le azioni quotate non comprendono:
|
6. Valuta di emissione
Le obbligazioni a duplice denominazione devono essere classificate in base alla valuta di denominazione dell’obbligazione. Le obbligazioni a duplice denominazione sono definite come obbligazioni per le quali è previsto che il rimborso o il pagamento della cedola avvenga in valuta diversa da quella di denominazione dell’obbligazione. Nel caso in cui un’obbligazione globale sia emessa in più di una valuta, ogni frazione è segnalata come un’emissione distinta, in base alla valuta di emissione. Nel caso di emissioni denominate in due valute, ad esempio il 70 % in euro e il 30 % in dollaro statunitense, le componenti pertinenti dell’emissione devono essere segnalate distintamente laddove possibile in base alla valuta in cui sono denominate. Di conseguenza, nell’esempio qui fornito, il 70 % dell’emissione deve essere segnalato come emissioni in euro/denominazioni nazionali (13) e il 30 % come emissioni in altre valute. Laddove non sia possibile individuare separatamente le componenti di valuta di un’emissione, l’effettiva disaggregazione effettuata dal paese segnalante deve essere indicata nelle note esplicative nazionali.
7. Momento di registrazione dell’emissione
Un’emissione si ritiene avvenuta quando l’emittente riceve il pagamento, non quando il consorzio di sottoscrittori assume l’impegno.
8. Riconciliazione di consistenze e flussi
Le BCN devono trasmettere informazioni sulle consistenze in essere, sulle emissioni lorde, sui rimborsi e sulle emissioni nette di titoli di debito a breve e lungo termine, nonché su azioni quotate.
Il prospetto qui di seguito illustra il rapporto tra consistenze in essere e flussi (ossia emissioni lorde, rimborsi ed emissioni nette). Di fatto, il rapporto è più complesso di quello raffigurato a causa delle variazioni dei prezzi e delle parità di cambio, del reinvestimento degli interessi (maturati), di riclassificazioni, revisioni e altri aggiustamenti.
i) |
Consistenze alla fine del periodo di segnalazione |
≈ |
Consistenze alla fine del periodo di segnalazione precedente |
+ |
Emissioni lorde durante il periodo di segnalazione |
- |
Rimborsi durante il periodo di segnalazione |
+ |
Riclassificazioni e altre variazioni |
ii) |
Consistenze alla fine del periodo di segnalazione |
≈ |
Consistenze alla fine del periodo di segnalazione precedente |
+ |
Emissioni nette durante il periodo di segnalazione |
|
|
+ |
Riclassificazioni e altre variazioni |
a) Emissioni lorde
Le emissioni lorde durante il periodo di segnalazione devono comprendere tutte le operazioni di emissione di titoli di debito e di azioni quotate nelle quali l’emittente vende titoli a pronti di nuova costituzione. La categoria riguarda la regolare creazione di nuovi strumenti. L’emissione si considera effettuata nel momento in cui avviene il pagamento; la registrazione delle emissioni deve pertanto rispecchiare il più possibile i tempi di pagamento dell’emissione sottostante.
Per le azioni quotate, le emissioni lorde comprendono le azioni di nuova emissione che sono emesse per corrispettivo da società che si quotano in borsa per la prima volta, quelle di società di nuova costituzione, o di società private che si trasformano in pubbliche. Le emissioni lorde comprendono anche le azioni di nuova emissione che sono emesse per corrispettivo durante la privatizzazione di società pubbliche nel momento in cui le loro azioni sono quotate in una borsa valori. Devono essere escluse invece le emissioni di azioni gratuite (14). Le emissioni lorde non devono essere segnalate nel caso in cui una società viene quotata in borsa ma non vi è aumento di nuovo capitale.
Le emissioni lorde e i rimborsi segnalati non comprendono lo scambio o il trasferimento di titoli esistenti in sede di acquisizioni e fusioni di società (15), ad eccezione di nuovi strumenti che siano creati ed emessi dietro corrispettivo da un soggetto residente nell’area dell’euro.
Le emissioni di titoli che in seguito possono essere convertiti in altri strumenti devono essere registrate come emissioni dei titoli della categoria originaria; al momento della conversione, essi devono essere registrati come rimborsati con un identico ammontare e poi registrati come emissione lorda in una nuova categoria (16).
b) Rimborsi
Per rimborsi durante il periodo di segnalazione si intendono tutte le operazioni di riacquisto, da parte dell’emittente, dei titoli di debito e delle azioni quotate, per le quali l’investitore riceve un corrispettivo a pronti. Rientrano inoltre nei rimborsi la regolare cancellazione degli strumenti e il rimborso dei titoli di debito alla rispettiva data di scadenza o in via anticipata. Il riacquisto di azioni proprie rientra nei rimborsi se la società in questione o riacquista tutte le proprie azioni per contanti prima della modifica della sua forma giuridica, o riacquista parte delle proprie azioni e successivamente le annulla, dando luogo ad una riduzione di capitale. Queste operazioni non sono considerate come rientranti nei rimborsi se costituiscono un investimento in azioni proprie da parte di una società (17).
I rimborsi non devono essere segnalati in caso di unica cancellazione dal listino di una borsa valori.
c) Emissioni nette
Per emissioni nette si intende la differenza tra il totale delle emissioni lorde e tutti i rimborsi avvenuti durante il periodo di segnalazione.
Le consistenze delle azioni quotate devono riguardare il valore di mercato di tutte le azioni quotate delle entità residenti. Le consistenze delle azioni quotate segnalate da un paese dell’area dell’euro possono quindi aumentare o diminuire in seguito al trasferimento di un’entità quotata. Questo si applica anche in caso di una acquisizione o fusione in cui nessuno strumento è creato ed emesso in contanti e/o rimborsato in contanti e cancellato. Per evitare il doppio o mancato conteggio per i titoli di debito e per le azioni quotate in caso di trasferimento di un emittente in un altro paese di residenza, le BCN interessate devono coordinare bilateralmente il periodo di segnalazione dell’evento.
9. Valutazione
La valutazione di un’emissione di titoli consta di una componente di prezzo e, laddove un’emissione sia denominata in una valuta diversa da quella di segnalazione, di una componente relativa al tasso di cambio.
Le BCN devono segnalare i titoli di debito a breve termine al valore facciale (18) e le azioni quotate al valore di mercato. Nel caso dei titoli di debito a lungo termine metodi distinti possono essere usati per la valutazione in base al tipo di tasso di interesse, cosicché al totale potrebbe applicarsi una valutazione mista. Le emissioni di titoli a tasso fisso e a tasso variabile, ad esempio, sono solitamente valutate al valore facciale, mentre le obbligazioni prive di cedola sono valutate al valore nominale. L’ammontare delle obbligazioni prive di cedola è generalmente esiguo, ed è per questo che nella lista dei codici non è previsto un valore per la valutazione di tipo misto; l’importo totale dei titoli di debito a lungo termine è segnalato al valore facciale. Nei casi in cui il fenomeno sia di entità rilevante, si utilizza il valore «Z» per «non specificato». In genere, nelle situazioni in cui avviene una valutazione mista, la BCN fornisce dettagli a livello degli attributi.
a) Valutazione del prezzo
Le consistenze e i flussi di azioni quotate devono essere segnalati al valore di mercato.
Un’eccezione alla registrazione di consistenze e flussi dei titoli di debito al valore facciale è prevista per i deep discounted bond e le obbligazioni prive di cedola, per le quali le consistenze e le emissioni lorde sono registrate al valore nominale, ossia il prezzo scontato al momento dell’emissione più l’interesse maturato e i rimborsi al valore facciale alla scadenza. Il valore nominale delle consistenze delle obbligazioni prive di cedola può essere calcolato come evidenziato di seguito.
dove
A |
= |
valore nominale = importo effettivamente pagato e interessi maturati |
E |
= |
prezzo scontato al momento dell’emissione (importo pagato al momento dell’emissione) |
P |
= |
valore facciale (ripagato alla fine della scadenza) |
T |
= |
periodo dalla data di emissione alla scadenza (in giorni) |
t |
= |
periodo trascorso dalla data di emissione (in giorni) |
Ci potrebbero essere talune differenze tra i paesi in materia di procedure di valutazione del prezzo.
La valutazione del prezzo prevista dal SEC 2010 in base alla quale, per i titoli di debito e le azioni, i flussi sono registrati al valore di transazione e le consistenze al valore di mercato, non si applica in questo contesto.
Nel caso dei deep discounted bond e delle obbligazioni prive di cedola, le BCN segnalanti devono calcolare, laddove possibile, gli interessi maturati.
b) Valuta di segnalazione e valutazione del tasso di cambio
Le BCN devono segnalare alla BCE tutti i dati espressi in euro, comprese le serie storiche. Per la conversione in euro dei titoli emessi da residenti nazionali in altre valute (blocco C) (19), le BCN devono seguire il più possibile i principi di valutazione del tasso di cambio basati sul SEC 2010 (20), come di seguito riportato.
i) |
Le consistenze in essere devono essere convertite in euro/denominazioni nazionali al tasso di cambio medio di mercato vigente alla fine del periodo di segnalazione, ossia alla chiusura degli uffici dell’ultimo giorno lavorativo del periodo di segnalazione. |
ii) |
Le emissioni lorde e i rimborsi devono essere convertiti in euro/denominazioni nazionali al tasso di cambio medio di mercato vigente alla data di pagamento. Qualora non sia possibile individuare l’esatto tasso di cambio da applicare per la conversione, si deve utilizzare quello vigente alla data più prossima a quella di pagamento. |
10. Coerenza concettuale
Le statistiche in materia di emissioni di titoli e quelle relative ai dati di bilancio delle IFM sono tra loro collegate per quanto concerne le emissioni di strumenti negoziabili da parte delle IFM. Esiste coerenza concettuale circa gli strumenti segnalati e le IFM che li emettono, così come in relazione alla classificazione degli strumenti per fascia di scadenza e alla disaggregazione per valuta. Vi sono differenze nei principi di valutazione, in relazione ai titoli di debito, perché le statistiche relative alle emissioni di titoli utilizzano il valore facciale mentre quelle relative ai dati di bilancio delle IFM utilizzano il valore di mercato. Ma a parte le differenze di valutazione, e la compensazione delle proprie disponibilità in titoli sul bilancio delle IFM per ciascun paese, la consistenza in essere dei titoli emessi dalle IFM e segnalati ai fini delle statistiche sulle emissioni di titoli corrisponde alla voce 11 («titoli di debito emessi») del bilancio delle IFM, sezione del passivo. I titoli di debito a breve termine, come definiti ai fini delle statistiche sulle emissioni di titoli, corrispondono ai titoli di debito emessi con scadenza fino a un anno. I titoli di debito a lungo termine, come definiti ai fini delle statistiche sulle emissioni di titoli, sono pari ai titoli di debito emessi con scadenza oltre un anno e fino a due anni più i titoli di debito emessi con scadenza oltre due anni.
Le BCN devono verificare la copertura delle statistiche sulle emissioni di titoli e quelle relative alle voci di bilancio delle IFM, e segnalare alla BCE eventuali discrepanze concettuali. Sono tre i controlli di coerenza eseguiti sui titoli emessi da: a) BCN in euro/denominazioni nazionali; b) IFM diverse dalle banche centrali in euro/denominazioni nazionali; e c) IFM diverse dalle banche centrali in altre valute. Potrebbero emergere discrepanze concettuali, considerato che le statistiche sulle emissioni di titoli e quelle sul bilancio delle IFM sono ricavate da sistemi di segnalazione nazionali destinati a fini diversi.
11. Dati da fornire
Ogni paese è tenuto a fornire dati statistici per ogni serie temporale di pertinenza. Se una particolare voce non è pertinente per un determinato paese, le BCN devono informare tempestivamente la BCE per iscritto fornendo le relative spiegazioni. Se il fenomeno da segnalare non esiste, le BCN possono essere temporaneamente esentate dalla segnalazione di una serie temporale. Le BCN devono informare anche di tale eventualità e di altre variazioni rispetto al sistema di segnalazione descritto nel presente allegato. Esse devono informare la BCE anche quando sono inviate revisioni di dati, con le relative spiegazioni circa la loro natura.
Sezione 3: Note esplicative nazionali
Ogni BCN deve presentare una relazione in cui descrive i dati forniti in questo contesto. La relazione deve vertere sugli argomenti sotto descritti e ricalcare il più possibile il formato proposto. Le BCN devono fornire informazioni supplementari sui casi in cui i dati segnalati non sono conformi al presente indirizzo o non sono stati forniti, e sui motivi di tale evenienza. La relazione non deve essere presentata posteriormente rispetto alla segnalazione dei dati.
1. |
Fonti dei dati/sistema di raccolta dei dati: si devono fornire particolari circa le fonti utilizzate per la compilazione delle statistiche relative alle emissioni di titoli: fonti amministrative per le emissioni di amministrazioni pubbliche, segnalazioni dirette delle IFM e altre istituzioni, giornali, fornitori di dati quali la International Financial Review ecc. Le BCN devono indicare se i dati sono raccolti e memorizzati per ogni singola emissione, e i criteri utilizzati. In alternativa, le BCN devono indicare se i dati sono raccolti e memorizzati senza fare distinzione tra emissioni, sotto forma di importi emessi da singoli emittenti nel corso del periodo di segnalazione, come nel caso dei sistemi di raccolta diretta. Nella segnalazione diretta, le BCN devono fornire informazioni sui criteri adottati per individuare il soggetto segnalante e le informazioni da fornire. |
2. |
Procedure di compilazione: deve essere fornita una descrizione succinta del metodo utilizzato per la compilazione dei dati, ad esempio sotto forma di dati aggregati delle singole emissioni, o sulla presentazione delle serie temporali esistenti, pubblicate o no. |
3. |
Residenza dell’emittente: le BCN devono specificare se è possibile applicare integralmente, nella classificazione delle emissioni, la definizione di residenza del SEC 2010 (e del FMI). Ove ciò non sia possibile o sia solo in parte possibile, le BCN devono fornire delucidazioni esaurienti sui criteri effettivamente utilizzati. |
4. |
Disaggregazione settoriale degli emittenti: le BCN devono indicare scostamenti dalla classificazione degli emittenti quale figurante nella disaggregazione settoriale definita nella sezione 2 punto 2. Le note devono spiegare gli scostamenti individuati nonché eventuali casi dubbi. |
5. |
Valuta di emissione: qualora non sia possibile individuare separatamente le componenti di valuta di un’emissione, le BCN devono spiegare gli scostamenti rispetto alle normative. Inoltre, le BCN che non sono in grado di fare distinzioni tra emissioni in valuta locale, in altre denominazioni nazionali dell’euro e in altre valute, devono indicare in che modo le singole emissioni sono state classificate, nonché l’ammontare totale delle emissioni che non sono state correttamente classificate, onde illustrare l’entità della distorsione. |
6. |
Classificazione delle emissioni: le BCN devono fornire informazioni complete sulla tipologia di titoli oggetto dei dati nazionali, comprese le relative condizioni nazionali di emissione. Se è noto che la copertura è parziale, le BCN devono spiegare le lacune esistenti. In particolare, le BCN devono fornire le informazioni elencate di seguito.
|
7. |
Analisi dei titoli di debito a lungo termine sotto il profilo della tipologia degli strumenti: se la somma di obbligazioni a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile e obbligazioni prive di cedola non corrisponde al totale dei titoli di debito a lungo termine, le BCN devono indicare la tipologia e l’ammontare dei titoli a lungo termine per i quali tale disaggregazione non è disponibile |
8. |
Scadenza delle emissioni: se non si può seguire una rigorosa applicazione delle definizioni di titolo di debito a breve e a lungo termine, le BCN devono indicare dove sono gli scostamenti rispetto alla norma. |
9. |
Rimborsi: le BCN devono specificare in che modo hanno raccolto le informazioni relative ai rimborsi e se si tratta di segnalazioni dirette o se sono calcolate per differenza. |
10. |
Valutazione del prezzo: le BCN devono indicare in modo dettagliato, nelle note esplicative nazionali, il metodo utilizzato per valutare a) titoli di debito a breve termine; b) titoli di debito a lungo termine; c) obbligazioni sotto la pari; e d) azioni quotate. Si deve spiegare qualsiasi differenza di valutazione tra le consistenze e i flussi. |
11. |
Frequenza, tempestività e fascia temporale di segnalazione: le BCN devono specificare la misura in cui i dati compilati per ogni segnalazione sono stati forniti conformemente ai requisiti degli utenti, ossia, se i dati mensili sono trasmessi entro un termine di cinque settimane. Si deve indicare anche l’estensione delle serie temporali fornite. Si devono segnalare eventuali discontinuità nelle stesse, ad esempio discontinuità nella copertura dei titoli. |
12. |
Revisioni: le BCN devono fornire, per qualsiasi revisione, una spiegazione succinta, chiarendone i motivi e l’entità. |
13. |
Stima della copertura delle emissioni effettuate da residenti nazionali, suddivise per strumento: le BCN devono fornire stime nazionali della copertura delle emissioni effettuate da residenti nazionali, per ciascuna categoria, cioè titoli a breve termine, titoli a lungo termine, azioni quotate, in valuta locale, in altre denominazioni nazionali dell’euro compreso l’ECU, e in altre valute secondo la tabella qui di seguito. Il dato stimato della «copertura in %» deve indicare la quota di titoli coperti per ogni categoria di strumento, in percentuale del totale delle emissioni, e deve essere segnalato per ogni singola voce, secondo le istruzioni. Brevi descrizioni possono figurare nelle «osservazioni». Le BCN devono indicare inoltre eventuali variazioni di copertura a seguito dell’adesione all’unione monetaria.
|
Sezione 4: Obblighi di segnalazione per la Banca dei regolamenti internazionali
Gli obblighi di segnalazione per la BRI seguono gli stessi principi di quelli per le BCN delineati nelle sezioni 1-3, ad eccezione dei seguenti aspetti:
Tabella 4. Blocco B Modulo di segnalazione per la BRI
|
EMITTENTI RESIDENTI RDM/EURO/DENOMINAZIONI NAZIONALI |
||||
|
Consistenze in essere |
Emissioni lorde |
Rimborsi |
||
|
B1 |
B2 |
B3 |
||
|
|
|
|
||
Totale |
S577 |
S642 |
S707 |
||
Autorità bancarie centrali |
S578 |
S643 |
S708 |
||
IFM diverse dalle banche centrali |
S579 |
S644 |
S709 |
||
AIF |
S580 |
S645 |
S710 |
||
di cui SV |
S581 |
S646 |
S711 |
||
Ausiliari finanziari |
S582 |
S647 |
S712 |
||
Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive |
S583 |
S648 |
S713 |
||
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S584 |
S649 |
S714 |
||
Società non finanziarie |
S585 |
S650 |
S715 |
||
Amministrazioni centrali |
S586 |
S651 |
S716 |
||
Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali |
S587 |
S652 |
S717 |
||
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S588 |
S653 |
S718 |
||
Organizzazioni internazionali |
S589 |
S654 |
S719 |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
Totale |
S590 |
S655 |
S720 |
||
Autorità bancarie centrali |
S591 |
S656 |
S721 |
||
IFM diverse dalle banche centrali |
S592 |
S657 |
S722 |
||
AIF |
S593 |
S658 |
S723 |
||
di cui SV |
S594 |
S659 |
S724 |
||
Ausiliari finanziari |
S595 |
S660 |
S725 |
||
Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive |
S596 |
S661 |
S726 |
||
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S597 |
S662 |
S727 |
||
Società non finanziarie |
S598 |
S663 |
S728 |
||
Amministrazioni centrali |
S599 |
S664 |
S729 |
||
Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali |
S600 |
S665 |
S730 |
||
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S601 |
S666 |
S731 |
||
Organizzazioni internazionali |
S602 |
S667 |
S732 |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
Totale |
S603 |
S668 |
S733 |
||
Autorità bancarie centrali |
S604 |
S669 |
S734 |
||
IFM diverse dalle banche centrali |
S605 |
S670 |
S735 |
||
AIF |
S606 |
S671 |
S736 |
||
di cui SV |
S607 |
S672 |
S737 |
||
Ausiliari finanziari |
S608 |
S673 |
S738 |
||
Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive |
S609 |
S674 |
S739 |
||
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S610 |
S675 |
S740 |
||
Società non finanziarie |
S611 |
S676 |
S741 |
||
Amministrazioni centrali |
S612 |
S677 |
S742 |
||
Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali |
S613 |
S678 |
S743 |
||
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S614 |
S679 |
S744 |
||
Organizzazioni internazionali |
S615 |
S680 |
S745 |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
Totale |
S616 |
S681 |
S746 |
||
Autorità bancarie centrali |
S617 |
S682 |
S747 |
||
IFM diverse dalle banche centrali |
S618 |
S683 |
S748 |
||
AIF |
S619 |
S684 |
S749 |
||
di cui SV |
S620 |
S685 |
S750 |
||
Ausiliari finanziari |
S621 |
S686 |
S751 |
||
Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive |
S622 |
S687 |
S752 |
||
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S623 |
S688 |
S753 |
||
Società non finanziarie |
S624 |
S689 |
S754 |
||
Amministrazioni centrali |
S625 |
S690 |
S755 |
||
Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali |
S626 |
S691 |
S756 |
||
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S627 |
S692 |
S757 |
||
Organizzazioni internazionali |
S628 |
S693 |
S758 |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
Totale |
S629 |
S694 |
S759 |
||
Autorità bancarie centrali |
S630 |
S695 |
S760 |
||
IFM diverse dalle banche centrali |
S631 |
S696 |
S761 |
||
AIF |
S632 |
S697 |
S762 |
||
di cui SV |
S633 |
S698 |
S763 |
||
Ausiliari finanziari |
S634 |
S699 |
S764 |
||
Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive |
S635 |
S700 |
S765 |
||
Imprese di assicurazione e fondi pensione |
S636 |
S701 |
S766 |
||
Società non finanziarie |
S637 |
S702 |
S767 |
||
Amministrazioni centrali |
S638 |
S703 |
S768 |
||
Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali |
S639 |
S704 |
S769 |
||
Enti di previdenza e assistenza sociale |
S640 |
S705 |
S770 |
||
Organizzazioni internazionali |
S641 |
S706 |
S771 |
||
|
|
|
|
Scadenza delle emissioni
In relazione alla scadenza, la BRI considera strumenti a breve termine tutta la carta commerciale in euro (CCE) e le altre obbligazioni in euro emesse nell’ambito di un programma a breve termine, mentre considera strumenti a lungo termine tutti quelli emessi nell’ambito di un programma a lungo termine, a prescindere dalla scadenza originaria.
Disaggregazione settoriale degli emittenti
Per la disaggregazione in settori, la BRI si basa sul raccordo sotto illustrato fra i settori del suo database e quelli previsti nei moduli di segnalazione.
Disaggregazione settoriale del database BRI |
|
Classificazione nei moduli di segnalazione |
Autorità bancarie centrali |
→ |
Autorità bancarie centrali |
Banche commerciali |
→ |
IFM |
OFI |
→ |
AIF |
Amministrazioni centrali |
→ |
Amministrazioni centrali |
Altre amministrazioni Enti statali |
→ |
Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali |
Società |
→ |
Società non finanziarie |
Istituzioni internazionali |
→ |
Istituzioni internazionali (RdM) |
Classificazione delle emissioni
I seguenti strumenti contenuti nel database della BRI sono classificati come titoli di debito nelle statistiche sulle emissioni di titoli:
— |
certificati di deposito, |
— |
carta commerciale, |
— |
buoni del Tesoro, |
— |
obbligazioni, |
— |
carta commerciale in euro (CCE), |
— |
titoli a medio termine, |
— |
altri titoli a breve termine. |
Valutazione
Le regole di valutazione attualmente applicate dalla BRI sono: valore facciale per i titoli di debito e prezzo di emissione per le azioni quotate.
La BRI segnala alla BCE tutte le emissioni effettuate in euro/denominazioni nazionali da residenti del RdM (blocco B) in dollaro statunitense, sulla base dei tassi di cambio di fine periodo per le consistenze, e sulla base dei tassi di cambio medi del periodo per le emissioni e per i rimborsi. La BCE converte tutti i dati in euro usando lo stesso principio applicato inizialmente dalla BRI. Per i periodi anteriori al 1o gennaio 1999, deve essere utilizzato invece il tasso di cambio tra ECU e dollaro statunitense.
GLOSSARIO
Altre partecipazioni comprendono tutte le operazioni inerenti ad altre partecipazioni che non sono coperte da azioni quotate e non quotate.
Altri intermediari finanziari ad eccezione delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione (AIF) sono società e quasi-società finanziarie la cui attività principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria mediante l’assunzione di passività nei confronti di unità istituzionali in forme diverse dalla moneta, dai depositi (o loro prossimi sostituti), quote/partecipazioni di fondi di investimento o in relazione ad assicurazioni, pensioni e sistemi di garanzie standard (SEC 2010, paragrafi da 2.86 a 2.94).
Amministrazioni centrali sono organi amministrativi dello Stato e altri enti centrali la cui competenza si estende alla totalità del territorio economico, ad eccezione dell’amministrazione degli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafo 2.114).
Amministrazioni di stati federati e locali: le amministrazioni di stati federati sono unità istituzionali distinte ed esercitano alcune funzioni amministrative a un livello inferiore a quello delle amministrazioni centrali e superiore a quello delle unità istituzionali amministrative esistenti a livello locale, esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale. Le amministrazioni locali sono enti pubblici territoriali la cui competenza si estende a una parte soltanto del territorio economico, escluse le rappresentanze locali degli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafi da 2.115 a 2.116).
Amministrazioni pubbliche comprendono le unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese (SEC 2010, paragrafi da 2.111 a 2.113). Le amministrazioni pubbliche includono le amministrazioni centrali, le amministrazioni di stati federati, le amministrazioni locali e gli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafi da 2.114 a 2.117).
Ausiliari finanziari comprendono tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell’esercitare attività strettamente correlate all’intermediazione finanziaria, ma che non si configurano di per sé come intermediari finanziari. Le holding operative le cui consociate sono tutte o per la maggior parte società finanziarie sono anch’esse ausiliari finanziari (SEC 2010, paragrafi da 2.95 a 2.97).
Autorità bancarie centrali sono società o quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell’emettere moneta, nel garantirne il valore all’interno e all’esterno del paese e nel detenere, in tutto o in parte, le riserve internazionali del paese.
Azioni di capitale emesse dalle società per azioni sono i titoli che conferiscono ai detentori lo status di soci e il diritto ad una parte del complesso degli utili distribuiti e dell’attivo netto delle società in caso di liquidazione.
Azioni di dividendo emesse da società per azioni sono titoli che, a seconda dei paesi e delle circostanze in cui sono stati creati, assumono varie denominazioni, quali azioni di fondazione, azioni di godimento, certificati azionari di investimento, ecc. Tali titoli: a) non rappresentano quote di capitale sociale; b) non conferiscono ai loro detentori lo status di socio propriamente detto, e c) non attribuiscono ai loro detentori il diritto a una frazione degli utili che restano da distribuire dopo che il capitale sociale è stato remunerato e a una parte di ogni eventuale surplus restante in caso di liquidazione.
Azioni di godimento emesse dalle società per azioni, sono azioni il cui capitale è stato rimborsato ma che continuano ad attribuire ai loro detentori, i quali mantengono lo status di soci, il diritto a una quota degli utili che rimangono da distribuire dopo che il capitale sociale è stato remunerato e dell’eventuale surplus di liquidazione.
Azioni non quotate, escluse le quote di fondi di investimento, sono titoli rappresentativi di capitale non quotati in alcuna borsa riconosciuta.
Azioni quotate, designate anche come azioni in listino, ad esclusione delle quote e partecipazioni in fondi di investimento, sono titoli rappresentativi di capitale oggetto di quotazione in una borsa riconosciuta Può trattarsi di una borsa valori riconosciuta o qualunque altro tipo di mercato secondario. Le azioni quotate sono designate anche come azioni in listino. L’esistenza di quotazioni di azioni quotate in borsa implica che i prezzi correnti di mercato sono di solito prontamente disponibili.
Cartolarizzazione è definita nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40).
Collocamenti privati si riferiscono alla vendita di emissioni di titoli di capitale ad un unico compratore o ad un numero limitato di compratori, senza offerta pubblica.
Emissione di azioni gratuite è l’attribuzione di nuove azioni agli azionisti in proporzione alle azioni possedute.
Emissioni a tasso fisso comprendono tutte le emissioni per le quali il pagamento della cedola, basato sul tasso d’interesse cedolare sul capitale, resta invariato per tutta la durata dell’emissione.
Emissioni a tasso variabile comprendono tutte le emissioni con pagamento di cedola per le quali la cedola o il capitale sono periodicamente modificati con riferimento ad un tasso d’interesse o indice indipendenti.
Emissioni frazionate di azioni sono emissioni di azioni in cui la società o quasi-società aumenta il numero delle proprie azioni frazionando le azioni esistenti in altre di taglio minore.
Emittenti di titoli sono quelle società e quasi-società che emettono titoli e che contraggono un’obbligazione giuridica nei confronti dei detentori di tali strumenti in conformità alle condizioni di emissione.
Emittenti non residenti comprendono quelle unità che: a) sono situate nel territorio economico del paese segnalante, ma non esercitano e non intendono esercitare attività od operazioni economiche per un periodo di un anno o più nel territorio di tale paese; o che b) sono situate fuori dal territorio economico del paese segnalante.
Enti di previdenza e assistenza sociale sono le unità istituzionali centrali, di Stati federati e locali, la cui attività principale consiste nell’erogare prestazioni sociali e che rispondono ai seguenti due criteri: a) in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime o a versare contributi; e b) le amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell’istituzione per quanto riguarda la fissazione o l’approvazione dei contributi e delle prestazioni, a prescindere dal loro ruolo di organismo di sorveglianza o di datore di lavoro (SEC 2010, paragrafo 2.117).
Eurobond sono titoli emessi simultaneamente sui mercati di almeno due paesi, normalmente tramite sindacati internazionali di società finanziarie di paesi diversi, ed espressi in una valuta che può essere anche di un terzo paese.
Famiglie è un settore che comprende individui o gruppi di individui, nella loro funzione di consumatori e di imprenditori, che producono beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita (produttori di beni e servizi destinabili alla vendita) purché la produzione di beni e servizi non sia operata da entità distinte trattate come quasi-società. Esso comprende anche individui o gruppi di individui che producono beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale (SEC 2010, paragrafi da 2.118 a 2.128).
Fondi pensione sono società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). I fondi pensione, come i sistemi di assicurazione sociale, forniscono reddito ai pensionati e spesso prestazioni in caso di morte o di invalidità (SEC 2010, paragrafi da 2.105 a 2.110).
Imprese di assicurazione sono le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, principalmente nella forma di assicurazione diretta o di riassicurazione, in conseguenza del pooling dei rischi (SEC 2010, paragrafi da 2.100 a 2.104).
Istituzioni finanziarie monetarie (IFM) diverse dalle banche centrali sono definite nell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).
Istituzioni internazionali comprendono organismi sovranazionali e internazionali quali la Banca Europea degli Investimenti, l’FMI e la Banca mondiale.
Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie comprendono gli organismi senza scopo di lucro che sono entità giuridiche distinte al servizio delle famiglie e sono produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita. Le loro risorse derivano principalmente da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale (SEC 2010, paragrafi da 2.129 a 2.130).
Obbligazioni globali sono titoli emessi simultaneamente sul mercato nazionale e sull’euromercato.
Obbligazioni prive di cedola comprendono tutte le emissioni prive di cedola. Tali obbligazioni sono, di norma, emesse sotto la pari e rimborsate al valore nominale; includono anche obbligazioni emesse alla pari e rimborsate con un premio, agganciando ad esempio il valore di rimborso ad un tasso di cambio o ad un indice. Lo sconto o il premio riconosciuti rappresentano di norma l’equivalente degli interessi maturati nel periodo di durata dell’obbligazione.
Obbligazioni subordinate, spesso denominate crediti subordinati, attribuiscono un credito a titolo sussidiario nei confronti dell’istituzione emittente che può essere fatto valere solo dopo che tutti gli altri crediti di livello superiore (ad esempio, depositi/crediti o obbligazioni privilegiate) siano stati soddisfatti, il che, in alcune circostanze, attribuisce loro alcune delle caratteristiche delle «azioni e altre partecipazioni».
Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive sono tutte le società e quasi-società finanziarie che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria né esercitano attività finanziarie ausiliarie e le cui attività o passività non sono per la maggior parte negoziate in mercati aperti. Tale sottosettore include le società di partecipazione che detengono quote di controllo del capitale sociale di un gruppo di consociate e la cui attività principale consiste nel detenere la proprietà del gruppo, senza fornire altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, senza amministrare o gestire altre unità (SEC 2010, paragrafi da 2.98 a 2.99).
Società controllate sono soggetti con personalità giuridica autonoma, la cui maggioranza o piena partecipazione è detenuta da un’altra entità.
Residenza dell’emittente: l’unità emittente è definita come unità residente del paese segnalante allorquando ha un centro d’interesse economico nel territorio economico di tale paese, ossia allorquando esercita per un periodo di tempo esteso (un anno o più) attività economiche su tale territorio.
Società non finanziarie sono le unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari. Tale settore comprende anche le quasi-società non finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.45 a 2.54).
Società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione sono definite nell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40).
Titoli di debito sono strumenti finanziari negoziabili che servono come prova del debito che sono solitamente scambiati sui mercati secondari o possono essere compensati sul mercato e non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull’ente emittente.
Titoli di debito a breve termine comprendono tutte le emissioni di titoli di debito con scadenza originaria a breve termine fino a un anno; i titoli a breve termine sono normalmente emessi sotto la pari. Tale sottovoce non comprende i titoli la cui negoziabilità, pur teoricamente possibile, è di fatto molto limitata.
Titoli di debito a lungo termine comprendono tutte le emissioni di titoli di debito con scadenza originaria a lungo termine superiore a un anno; i titoli a lungo termine sono normalmente provvisti di cedole.
Titoli oggetto di investimenti finanziari privati sono titoli riservati mediante accordo bilaterale a certi investitori, se è conferita loro una trasmissibilità almeno potenziale.
Unità residenti fittizie sono definite come: a) quelle parti di unità non residenti che hanno un centro di interesse economico prevalente (da intendere normalmente come svolgimento di attività economica per un anno o più) nel territorio economico del paese; b) unità non residenti proprietarie di terreni o fabbricati sul territorio economico del paese, ma soltanto con riguardo alle operazioni connesse a tali terreni o fabbricati.
(1) Se i soggetti segnalanti riscontrano una questione metodologica non espressamente contemplata nel presente indirizzo, dovrebbero applicare il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali («SEC 2010») stabilito nell’allegato A del Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
(*1) La voce «altre valute» fa riferimento a tutte le altre valute, comprese le valute nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro.
(*2) Titoli di debito diversi da azioni si riferisce a «titoli diversi da azioni, esclusi i derivati finanziari».
(*3) Le emissioni nette sono richieste solamente nel caso in cui le BCN non siano in grado di trasmettere o le emissioni lorde o i rimborsi.
((†)) Azioni quotate si riferisce a «azioni quotate escluse quote e partecipazioni in fondi di investimento e fondi comuni monetari».
(2) Cfr. il paragrafo 2.07 del SEC 2010.
(3) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
(4) Non si raccolgono dati relativi al settore dei fondi comuni monetari.
(5) Non si raccolgono dati relativi al settore dei fondi di investimento.
(6) Nella pratica, i fondi pensione non emettono titoli di debito.
(7) Cfr. i paragrafi da 2.17 a 2.20 del SEC 2010.
(8) Cfr. il paragrafo 5.102 del SEC 2010.
(9) Categoria F.3 del SEC 2010.
(10) Categoria F.511 del SEC 2010.
(11) Categoria F.512 del SEC 2010.
(12) Categoria F.519 del SEC 2010.
(13) Blocco A per le BCN e blocco B per la BRI.
(14) Non definite come operazione finanziaria; cfr. paragrafi 5.158 e 6.59 del SEC 2010, e il punto 5, lettera b) della sezione 2 del presente allegato.
(15) Operazione sul mercato secondario comportante un cambiamento di detentore; non rientrante nelle presenti statistiche.
(16) Si considerano avvenute due operazioni finanziarie; cfr. paragrafi 5.96 e 6.25 del SEC 2010, e il punto 5, lettera a), punto ii), della sezione 2 del presente allegato.
(17) Le operazioni sul mercato secondario comportanti un cambiamento di detentore non rientrano nelle presenti statistiche.
(18) Per maggior dettagli sulla definizione di «valore facciale», «valore di mercato» e «valore nominale». Cfr. i paragrafi 5.90, 7.38 e 7.39 del SEC 2010.
(19) Dopo il 1o gennaio 1999, non è necessario alcun calcolo del tasso di cambio per i titoli emessi in euro dai residenti nazionali (parte del blocco A), mentre i titoli emessi dai residenti nazionali in euro/denominazioni nazionali (restante parte del blocco A) sono convertiti in euro applicando i tassi di conversione irrevocabili del 31 dicembre 1998.
(20) Cfr. il paragrafo 6.64 del SEC 2010.