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Document 32021D0679

Decisione di esecuzione (UE) 2021/679 del Consiglio del 23 aprile 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 che concede alla Repubblica ellenica sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

ST/7497/2021/INIT

GU L 144 del 27.4.2021, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/679/oj

27.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 144/16


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/679 DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 che concede alla Repubblica ellenica sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Facendo seguito a una richiesta presentata dalla Grecia il 6 agosto 2020, il 25 settembre 2020 il Consiglio ha concesso alla Grecia assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell’importo massimo di 2 728 000 000 EUR avente una scadenza media massima di 15 anni,, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Grecia volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Il prestito era volto ad essere utilizzato dalla Grecia per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e le misure analoghe di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 del Consiglio (2).

(3)

L’epidemia di COVID-19 continua ad avere ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Grecia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica greca connessa alle misure di cui all’articolo 3, lettere a) e b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346.

(4)

L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Grecia nel 2020 e nel 2021 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e continuano ad avere un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni d’autunno 2020 della Commissione prospettavano per la Grecia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 6,9 % e al 207,1 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Si prevede che nel 2021 il disavanzo pubblico e il debito pubblico della Grecia si ridurranno rispettivamente al 6,3 % e al 200,7 % del PIL. Secondo le previsioni intermedie d’inverno 2021 della Commissione il PIL della Grecia aumenterà del 3,5 % nel 2021.

(5)

Il 9 marzo 2021 la Grecia ha richiesto un’ulteriore assistenza finanziaria dell’Unione per pari a 2 537 000 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020 e nel 2021 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e le relative conseguenze socioeconomiche per i lavoratori. In particolare la richiesta riguarda le misure di cui ai considerando (6) e (7).

(6)

Più specificamente, la richiesta della Grecia riguarda l’«atto legislativo del 14 marzo 2020» (3) di cui all’articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346, il quale ha introdotto un’indennità speciale per i lavoratori dipendenti del settore privato i cui contratti di lavoro sono stati sospesi. Tale misura mira a tutelare l’occupazione nelle imprese che cessano le loro attività in base all’ordinanza di un’autorità pubblica o che appartengono a settori economici fortemente colpiti dall’epidemia di COVID-19 e riguarda la concessione di un’indennità speciale mensile di 534 EUR ai lavoratori dipendenti i cui contratti di lavoro sono sospesi. Il presupposto per beneficiare del regime è che il datore di lavoro mantenga lo stesso numero di lavoratori dipendenti (vale a dire gli stessi dipendenti) per un periodo pari a quello della sospensione del contratto di lavoro. La misura è stata prorogata fino al 31 marzo 2021 per i lavoratori stabili e fino al 31 ottobre 2021 per i lavoratori stagionali. Ulteriori proroghe possono applicarsi nei prossimi mesi a un numero decrescente di settori economici ammissibili.

(7)

Le autorità hanno inoltre introdotto il finanziamento, da parte dello Stato, della copertura previdenziale dei lavoratori dipendenti che beneficiano dell’indennità speciale di cui al considerando (6), oggetto dell’articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346. Il presupposto per beneficiare del regime è che il datore di lavoro mantenga lo stesso numero di lavoratori dipendenti (vale a dire gli stessi dipendenti) per un periodo pari a quello della sospensione del contratto di lavoro.

(8)

La Grecia soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Grecia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 6 071 899 097 EUR a decorrere dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso alla proroga di misure nazionali esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Grecia. La Grecia intende finanziare 806 899 097 EUR dell’aumento della spesa pubblica mediante finanziamenti propri.

(9)

Conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, la Commissione ha consultato la Grecia e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe cui si fa riferimento nella richiesta della Grecia del 9 marzo 2021.

(10)

È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Grecia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l’importo e l’erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(11)

La Grecia e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

(12)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(13)

È opportuno che la Grecia informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(14)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata adottata tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Grecia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 è così modificata:

(1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’Unione mette a disposizione della Grecia un prestito dell’importo massimo di 5 265 000 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di detto accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato.»;

(2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«A rticolo 3

La Grecia può finanziare le misure seguenti:

a)

un’indennità speciale concessa ai lavoratori dipendenti i cui contratti di lavoro sono stati sospesi, secondo quanto previsto nell’articolo 13 dell’“atto legislativo del 14 marzo 2020”, come estesa;

b)

la copertura previdenziale dei lavoratori rientranti nell’ambito della misura di cui alla lettera a) del presente articolo, secondo quanto previsto nell’articolo 13 dell’“atto legislativo del 14 marzo 2020”, come estesa;

c)

un’indennità speciale per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nell’articolo 8 dell’«atto legislativo del 20 marzo 2020»;

d)

un regime di riduzione dell’orario lavorativo, secondo quanto previsto dall’articolo 31 della “legge 4690/2020”;

e)

i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese stagionali del settore terziario, secondo quanto previsto nell’articolo 123 della “legge 4714/2020”.».

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

La presente decisione ha effetto dalla data della sua notifica al destinatario.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica ellenica sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 21).

(3)  Atto legislativo del 14 marzo 2020 (Gazzetta ufficiale A’ 64) ratificato dall’articolo 3 della legge 4682/2020 (Gazzetta ufficiale A’ 76); decisione ministeriale 12998/232 (Gazzetta ufficiale B’ 1078 del 28 marzo 2020), decisione ministeriale 16073/287 del 22 aprile 2020 (Gazzetta ufficiale B’ 1547 del 22 aprile 2020), decisione ministeriale 17788/346 dell’8 maggio 2020 (Gazzetta ufficiale B’ 1779 del 10 maggio 2020), decisione ministeriale 23102/477/2020 (Gazzetta ufficiale B’ 2268 del 13 giugno 2020), decisione ministeriale 49989/1266/2020 (FEK B’ 5391 del 7 dicembre 2020) e decisione ministeriale 45742/1748 (FEK B’ 5515 del 16 dicembre 2020).


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