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Document 32020R1138

    Regolamento delegato (UE) 2020/1138 della Commissione del 27 maggio 2020 che modifica il regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere le Isole Salomone nell’allegato I

    C/2020/3334

    GU L 248 del 31.7.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1138/oj

    31.7.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 248/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1138 DELLA COMMISSIONE

    del 27 maggio 2020

    che modifica il regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere le Isole Salomone nell’allegato I

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato I del regolamento (UE) 2016/1076 elenca i paesi ai quali si applicano i regimi di accesso al mercato previsti da tale regolamento.

    (2)

    Il 17 febbraio 2020 il Consiglio ha approvato, a nome dell’Unione, l’adesione delle Isole Salomone all’accordo di partenariato economico interinale tra l’Unione e gli Stati del Pacifico. In seguito al deposito dell’atto di adesione da parte delle Isole Salomone, l’accordo di partenariato economico interinale è applicato in via provvisoria tra l’Unione e le Isole Salomone a decorrere dal 17 maggio 2020.

    (3)

    È pertanto opportuno inserire le Isole Salomone nell’allegato I,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1076, dopo le parole «REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES» è inserito il testo seguente:

     

    «ISOLE SALOMONE».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 185 dell’8.7.2016, pag. 1.


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