Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0743

    Regolamento delegato (UE) 2020/743 della Commissione del 30 marzo 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli

    C/2020/1835

    GU L 176 del 5.6.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/743/oj

    5.6.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 176/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/743 DELLA COMMISSIONE

    del 30 marzo 2020

    che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 37, lettera c), punti i) e iv),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le fitopatie e le infestazioni parassitarie danneggiano da diversi anni in misura crescente la produzione di ortofrutticoli nell’Unione. Ad esempio, nel periodo tra il 2013 e il 2018, la comparsa e la diffusione di focolai di Xylella fastidiosa hanno danneggiato, tra l’altro, gli alberi di drupacee, quali prugni, ciliegi e mandorli, in Italia, Spagna e Francia. Nel periodo tra il 2018 e il 2019 l’introduzione e la diffusione dell’invasivo ToBRFV ha provocato danni alla produzione di pomodori (Solanum lycopersicum L.) e di peperoni (Capsicum annuum) in Italia e in Germania. Per quanto riguarda gli organismi nocivi, l’Eurytoma schreineri Schreiner, introdotto nell’Unione con le importazioni nel 2013, ha provocato danni alla produzione di prugne, albicocche e ciliegie in Bulgaria e nei paesi vicini. Più di recente, nel 2019, la cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys) ha causato notevoli perdite di produzione nelle regioni italiane settentrionali, in particolare in Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, e ha avuto un impatto negativo sul valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori operanti in tali regioni.

    (2)

    Tenuto conto dell’aumento della frequenza dei danni fitosanitari, è necessaria una soluzione a lungo termine per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori, al fine di rafforzare la loro resilienza futura. È necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (2), prevedendo flessibilità nel calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori nell’Unione qualora subiscano danni fitosanitari che rendano la produzione inutilizzabile per il consumo e la trasformazione.

    (3)

    Le consistenti perdite di valore della produzione commercializzata causate da danni fitosanitari hanno ripercussioni notevoli sull’importo dell’aiuto dell’Unione che le organizzazioni di produttori ricevono nell’anno successivo, in quanto tale importo è calcolato in percentuale rispetto al valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori. In caso di perdita di una parte consistente o della totalità del raccolto, le organizzazioni di produttori rischiano di perdere il riconoscimento, in quanto uno dei criteri per il riconoscimento prevede il raggiungimento di un determinato valore minimo di produzione commercializzata stabilito a livello nazionale. Ciò comporterebbe una doppia perdita economica che metterebbe a rischio la stabilità a lungo termine delle organizzazioni di produttori.

    (4)

    Dovrebbe quindi essere consentita una maggiore flessibilità nel calcolo del valore della produzione commercializzata per le organizzazioni di produttori. Ciò è necessario per evitare situazioni in cui le organizzazioni di produttori che investono in misure preventive, ma che subiscono danni fitosanitari sostanziali, non solo riportino perdite del valore della produzione commercializzata, ma assistano anche a una diminuzione consistente e brusca dell’aiuto finanziario dell’Unione l’anno successivo. Detta flessibilità nel calcolo del valore della produzione commercializzata dovrebbe tuttavia essere disponibile solo per le organizzazioni di produttori che dimostrino di aver adottato le necessarie misure preventive atte a contrastare le fitopatie e le infestazioni parassitarie, quali l’utilizzo di reti di protezione, il controllo degli organismi nocivi e delle malattie, la lotta biologica agli organismi nocivi e altre misure che riducono la comparsa di organismi nocivi e malattie e i danni alla produzione che provocano.

    (5)

    Tenuto conto dell’aumento della frequenza delle infestazioni parassitarie o delle fitopatie e delle conseguenti perdite di produzione, notevolmente maggiori rispetto a quelle causate dai danni meteorologici, la salvaguardia istituita dall’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891 secondo cui si considera che il valore della produzione commercializzata di un prodotto sia pari al 65 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento è insufficiente.

    (6)

    Di conseguenza, e data la necessità di garantire la stabilità economica e finanziaria delle organizzazioni di produttori interessate da ingenti perdite di valore della produzione commercializzata provocate da danni fitosanitari, occorre inalzare la soglia per il calcolo del valore della produzione commercializzata. Alla luce di questi elementi e tenuto conto dei gravi danni causati dalle recenti infestazioni parassitarie, è opportuno aumentare all’85 % il valore della produzione commercializzata di cui all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891.

    (7)

    In considerazione del fatto che i programmi operativi sono attuati tenendo conto degli anni civili e che il calcolo del valore della produzione commercializzata che determina l’importo dell’aiuto finanziario dell’Unione si basa sull’anno civile precedente, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (8)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/891,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/891

    All’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2017/891, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Se un prodotto si deprezza di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 65 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento. L’organizzazione di produttori dimostra all’autorità competente dello Stato membro interessato che detti motivi non sono imputabili alla sua responsabilità e che esulano dal suo controllo.

    Se un prodotto si deprezza di almeno il 35 % a causa di fitopatie o infestazioni parassitarie non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari all’85 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento. L’organizzazione di produttori dimostra all’autorità competente dello Stato membro interessato di aver adottato le misure preventive necessarie contro la fitopatia o l’infestazione parassitaria in questione.

    Il presente paragrafo si applica anche al fine di determinare la conformità al valore minimo della produzione commercializzata di cui all’articolo 9.».

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2020

    Per la Commissione

    La president

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4).


    Top