This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020L0012
Commission Delegated Directive (EU) 2020/12 of 2 August 2019 supplementing Directive (EU) 2017/2397 of the European Parliament and of the Council as regards the standards for competences and corresponding knowledge and skills, for the practical examinations, for the approval of simulators and for medical fitness (Text with EEA relevance)
Direttiva Delegata (UE) 2020/12 della Commissione del 2 agosto 2019 che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alle competenze e alle conoscenze e abilità corrispondenti, agli esami pratici, all’omologazione dei simulatori e all’idoneità medica (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva Delegata (UE) 2020/12 della Commissione del 2 agosto 2019 che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alle competenze e alle conoscenze e abilità corrispondenti, agli esami pratici, all’omologazione dei simulatori e all’idoneità medica (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2019/5646
GU L 6 del 10.1.2020, p. 15–100
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 6/15 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/12 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2019
che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alle competenze e alle conoscenze e abilità corrispondenti, agli esami pratici, all’omologazione dei simulatori e all’idoneità medica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafi 1 e 4, l’articolo 21, paragrafo 2, e l’articolo 23, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva (UE) 2017/2397 stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni sulle vie navigabili interne dell’Unione. La certificazione ha lo scopo di agevolare la mobilità, garantire la sicurezza della navigazione e assicurare la protezione della vita umana e dell’ambiente. |
(2) |
Al fine di fornire norme minime armonizzate per la certificazione delle qualifiche, alla Commissione è stato conferito il potere di adottare disposizioni dettagliate che stabiliscono norme relative alle competenze e alle conoscenze e abilità corrispondenti, agli esami pratici, all’omologazione dei simulatori e all’idoneità medica. |
(3) |
A norma dell’articolo 32 della direttiva (UE) 2017/2397, gli atti delegati dovrebbero fare riferimento alle norme stabilite dal Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna («CESNI») e includere l’intero testo di tali norme, a condizione che queste ultime siano disponibili e aggiornate, siano conformi a qualsiasi requisito applicabile di cui agli allegati della direttiva e modifiche nel processo decisionale del CESNI non pregiudichino gli interessi dell’Unione. Le tre condizioni sono state soddisfatte con l’adozione da parte del CESNI, nella sua riunione dell’8 novembre 2018, delle prime norme sulle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna. |
(4) |
Le norme relative alle competenze dovrebbero stabilire le competenze minime necessarie per il sicuro funzionamento dell’imbarcazione per i membri dell’equipaggio a livello operativo e di gestione, per i conduttori di nave autorizzati a navigare a mezzo radar e per quelli autorizzati a navigare su vie navigabili a carattere marittimo, per gli esperti di navigazione passeggeri e per gli esperti di gas naturale liquefatto (GNL). Ciascuna competenza richiesta dovrebbe essere definita insieme alle corrispondenti conoscenze e abilità richieste. |
(5) |
Affinché le autorità competenti possano svolgere in modo analogo gli esami pratici di cui all’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/2397, è opportuno stabilire norme per gli esami pratici. A tal fine, le norme dovrebbero definire, per ciascun esame pratico, le competenze specifiche e le situazioni di valutazione, compreso un sistema specifico di attribuzione del punteggio e requisiti tecnici per le imbarcazioni e gli impianti a terra. Per i candidati alla qualifica di conduttore di nave che non hanno precedentemente completato un processo di valutazione a livello operativo, dovrebbe essere previsto un modulo aggiuntivo che permetta di verificare anche la capacità di svolgere i compiti controllati connessi. |
(6) |
Le norme per l’omologazione dei simulatori dovrebbero essere stabilite in modo da garantire che i simulatori utilizzati per la valutazione delle competenze siano concepiti in modo tale da consentire di verificare le competenze così come stabilito dalle norme relative agli esami pratici. Le norme dovrebbero riguardare i requisiti tecnici e funzionali per i simulatori di movimentazione delle navi e i simulatori radar, nonché la procedura per l’omologazione amministrativa di tali simulatori. |
(7) |
Al fine di ridurre le differenze nazionali per quanto riguarda i requisiti medici e le procedure di esame e di garantire che i certificati medici rilasciati ai membri del personale di coperta nel settore della navigazione interna siano un valido indicatore della loro idoneità medica per il lavoro che svolgeranno, è opportuno stabilire norme di idoneità medica. Le norme dovrebbero specificare i test che i medici devono eseguire e i criteri che devono applicare per determinare l’idoneità al lavoro dei membri del personale di coperta. Essi dovrebbero riguardare la vista, l’udito e le condizioni fisiche e psicologiche che possano comportare inabilità temporanea o permanente al lavoro, nonché eventuali misure di mitigazione e restrizioni. Per coerenza, le norme dovrebbero basarsi sugli orientamenti relativi agli esami medici della gente di mare pubblicati dall’Organizzazione internazionale del lavoro e dall’Organizzazione marittima internazionale, in particolare sui criteri applicati ai servizi costieri. |
(8) |
La data di recepimento della presente direttiva delegata dovrebbe essere allineata alle date di recepimento della direttiva (UE) 2017/2397 per motivi di coerenza ed efficienza. |
(9) |
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione nell’ambito del recepimento di una direttiva devono essere chiare e precise. Ciò vale anche per il presente atto delegato. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Le norme relative alle competenze e alle conoscenze e abilità corrispondenti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2397 sono quelle stabilite nell’allegato I della presente direttiva.
Articolo 2
Le norme relative agli esami pratici di cui all’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/2397 sono quelle stabilite nell’allegato II della presente direttiva.
Articolo 3
Le norme relative all’omologazione dei simulatori di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 sono quelle stabilite nell’allegato III della presente direttiva.
Articolo 4
Le norme relative all’idoneità medica di cui all’articolo 23, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2017/2397 sono quelle stabilite nell’allegato IV della presente direttiva.
Articolo 5
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2022. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Il paragrafo 1 non si applica a uno Stato membro che non abbia pienamente recepito e attuato la direttiva (UE) 2017/2397 conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, 3 o 4, di tale direttiva. Qualora recepisca e attui integralmente la direttiva (UE) 2017/2397, tale Stato membro mette contemporaneamente in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informa la Commissione.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 6
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO I
NORME RELATIVE ALLE COMPETENZE E ALLE CONOSCENZE E ABILITÀ CORRISPONDENTI
I. NORME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER IL LIVELLO OPERATIVO
1. Navigazione
1.1. Il battelliere deve essere in grado di coadiuvare i responsabili della gestione dell’imbarcazione in situazioni di manovra e conduzione di un’imbarcazione su vie navigabili interne. Il battelliere deve essere in grado di svolgere tale funzione su tutti i tipi di vie navigabili e in tutti i tipi di porti.
In particolare, il battelliere deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
2. Conduzione delle imbarcazioni
2.1. Il battelliere deve essere in grado di coadiuvare i responsabili della gestione dell’imbarcazione nel controllo della conduzione dell’imbarcazione e nell’assistenza alle persone a bordo.
Il battelliere deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
OLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
2.2. Il battelliere deve essere in grado di utilizzare le attrezzature dell’imbarcazione.
Il battelliere deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
3. Movimentazione del carico, stivaggio e trasporto passeggeri
3.1. Il battelliere deve essere in grado di coadiuvare i responsabili della gestione dell’imbarcazione nella preparazione, nello stivaggio e nel monitoraggio del carico durante le operazioni di carico e scarico.
Il battelliere deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
3.2. Il battelliere deve essere in grado di coadiuvare i responsabili della gestione dell’imbarcazione nella fornitura di servizi ai passeggeri e di fornire assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, conformemente ai requisiti di formazione e alle istruzioni di cui all’allegato IV del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Il battelliere deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
4. Meccanica navale e meccanica elettrica, elettronica e di controllo
4.1. Il battelliere deve essere in grado di coadiuvare i responsabili della gestione dell’imbarcazione per quanto riguarda la meccanica navale e la meccanica elettrica, elettronica e di controllo al fine di garantire la sicurezza tecnica generale.
Il battelliere deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
4.2. Il battelliere deve essere in grado di eseguire lavori di manutenzione su apparecchiature meccaniche navali, elettriche, elettroniche e di controllo al fine di garantire la sicurezza tecnica generale.
Il battelliere deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
5. Manutenzione e riparazioni
5.1. Il battelliere deve essere in grado di coadiuvare i responsabili della gestione dell’imbarcazione nella manutenzione e riparazione dell’imbarcazione, dei suoi dispositivi e delle sue apparecchiature.
Il battelliere deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
6. Comunicazione
6.1. Il battelliere deve essere in grado di comunicare in genere e a livello professionale, il che comprende la capacità di usare frasi standard in situazioni caratterizzate da problemi di comunicazione.
Il battelliere deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
6.2. Il battelliere deve essere in grado di essere socievole.
Il battelliere deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
7. Salute e sicurezza e protezione dell’ambiente
7.1. Il battelliere deve essere in grado di attenersi alle norme in materia di sicurezza del lavoro, comprendere l’importanza delle norme in materia di salute e sicurezza e l’importanza dell’ambiente.
Il battelliere deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7.2. Il battelliere deve essere in grado di riconoscere l’importanza della formazione a bordo e di agire immediatamente in casi di emergenza.
Il battelliere deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Capacità di mantenere libere le vie di fuga (a seconda delle caratteristiche locali a bordo). |
||||||||||||||||||||||||||
|
Capacità di utilizzare sistemi e attrezzature di comunicazione e di allarme in caso di emergenza. |
7.3. Il battelliere deve essere in grado di adottare precauzioni al fine di prevenire gli incendi e di utilizzare correttamente le attrezzature antincendio.
Il battelliere deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
7.4. Il battelliere deve essere in grado di svolgere le proprie funzioni tenendo conto dell’importanza della protezione dell’ambiente.
Il battelliere deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
II. NORME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER IL LIVELLO DI GESTIONE
0. Controllo
Il conduttore di nave deve essere in grado di impartire istruzioni ad altri membri del personale di coperta e controllare i compiti da questi svolti, conformemente all’allegato II, sezione 1, della direttiva (UE) 2017/2397, il che implica il possesso di adeguate capacità per lo svolgimento di tali compiti.
Le persone che intendono diventare conduttore di nave devono dimostrare le competenze elencate nelle sezioni seguenti, dalla 0.1 alla 7.4, a meno che non abbiano adottato una delle seguenti misure:
— |
completato un programma di formazione approvato in base ai livelli di competenza per il livello operativo; |
— |
superato una valutazione delle competenze da parte di un’autorità amministrativa volta a verificare il raggiungimento dei livelli di competenza per il livello operativo. |
0.1. Navigazione
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
0.2. Conduzione delle imbarcazioni
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||
|
|
||||||
|
|
0.3. Movimentazione del carico, stivaggio e trasporto passeggeri
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
0.4. Meccanica navale e meccanica elettrica, elettronica e di controllo
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Capacità di eseguire la manutenzione e la cura della sala macchine, del motore principale, dei macchinari principali, delle attrezzature ausiliarie e dei sistemi di controllo. |
||||||||||||||||
|
Capacità di manutenzione e cura di pompe, sistemi di tubazioni, impianti di sentina e di zavorramento. |
0.5. Manutenzione e riparazioni
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
0.6. Comunicazione
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||
|
|
0.7. Salute e sicurezza e protezione dell’ambiente
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Capacità di utilizzare sistemi e attrezzature di comunicazione e di allarme in caso di emergenza. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1. Navigazione
1.1. Il conduttore di nave deve essere in grado di pianificare un viaggio e condurre la navigazione su vie navigabili interne, il che comprende la capacità di scegliere la rotta di navigazione più logica, economica ed ecologica per raggiungere le destinazioni di carico e scarico, tenendo conto dei regolamenti del traffico applicabili e dell’insieme di norme concordate applicabili alla navigazione interna.
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
1.2. Il conduttore di nave deve essere in grado di applicare le conoscenze relative alle norme applicabili in materia di equipaggio delle imbarcazioni, comprese le conoscenze sui tempi di riposo e sulla composizione del personale di coperta.
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||||||||||||
|
|
1.3. Il conduttore di nave deve essere in grado di navigare e manovrare, garantendo il sicuro funzionamento dell’imbarcazione in tutte le condizioni sulle vie navigabili interne, anche in situazioni di elevata densità del traffico o se altre imbarcazioni trasportano merci pericolose e richiedono conoscenze di base dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN).
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
1.4. Il conduttore di nave deve essere in grado di rispondere a emergenze della navigazione su vie navigabili interne.
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
2. Conduzione delle imbarcazioni
2.1. Il conduttore di nave deve essere in grado di applicare alla conduzione di vari tipi di imbarcazioni le conoscenze relative alla costruzione navale e ai metodi di costruzione per la navigazione interna e possedere conoscenze di base in merito ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna di cui alla direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
2.2. Il conduttore di nave deve essere in grado di controllare e monitorare le attrezzature obbligatorie di cui al pertinente certificato dell’imbarcazione.
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
3. Movimentazione del carico, stivaggio e trasporto passeggeri
3.1. Il conduttore di nave deve essere in grado di pianificare il carico, lo stivaggio, il fissaggio, lo scarico e la cura del carico durante il viaggio e garantire la sicurezza di tali operazioni.
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
3.2. Il conduttore di nave deve essere in grado di pianificare e garantire la stabilità dell’imbarcazione.
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||
|
|
||||||
|
|
3.3. Il conduttore di nave deve essere in grado di pianificare e garantire il trasporto in sicurezza e l’assistenza dei passeggeri durante il viaggio, compresa l’assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, conformemente ai requisiti di formazione e alle istruzioni di cui all’allegato IV del regolamento (UE) n. 1177/2010.
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
4. Meccanica navale e meccanica elettrica, elettronica e di controllo
4.1. Il conduttore di nave deve essere in grado di pianificare il flusso di lavoro relativo alla meccanica navale e alla meccanica elettrica, elettronica e di controllo.
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
4.2. Il conduttore di nave deve essere in grado di monitorare i motori principali e le macchine e attrezzature ausiliarie.
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
Capacità di utilizzare e interpretare i manuali per valutare le prestazioni del motore e far funzionare adeguatamente i motori. |
4.3. Il conduttore di nave deve essere in grado di pianificare e dare istruzioni relative alla pompa e al relativo sistema di controllo dell’imbarcazione.
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||
|
|
4.4. Il conduttore di nave deve essere in grado di organizzare l’utilizzo e l’applicazione, la manutenzione e la riparazione in sicurezza dei dispositivi elettrotecnici dell’imbarcazione.
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
4.5. Il conduttore di nave deve essere in grado di controllare la manutenzione e la riparazione in sicurezza dei dispositivi tecnici.
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
5. Manutenzione e riparazioni
5.1. Il conduttore di nave deve essere in grado di organizzare la manutenzione e la riparazione in sicurezza dell’imbarcazione e delle sue apparecchiature.
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Capacità di istruire e controllare l’equipaggio conformemente alle procedure di lavoro e ai limiti di sicurezza durante l’uso di cime e cavi secondo il certificato e le schede tecniche dell’imbarcazione. |
6. Comunicazione
6.1. Il conduttore di nave deve essere in grado di gestire le risorse umane, essere socialmente responsabile e occuparsi dell’organizzazione del flusso di lavoro e della formazione a bordo dell’imbarcazione.
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
6.2. Il conduttore di nave deve essere in grado di garantire la buona comunicazione in ogni momento, il che comprende l’utilizzo di frasi standard in situazioni caratterizzate da problemi di comunicazione.
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||
|
|
||||||
|
|
6.3. Il conduttore di nave deve essere in grado di promuovere un ambiente di lavoro equilibrato e cordiale a bordo.
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
7. Salute e sicurezza, diritti dei passeggeri e protezione dell’ambiente
7.1. Il conduttore di nave deve essere in grado di monitorare gli obblighi giuridici applicabili e adottare misure per garantire la salvaguardia della vita.
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
7.2. Il conduttore di nave deve essere in grado di mantenere l’incolumità e la sicurezza delle persone a bordo, compresa l’assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, conformemente ai requisiti di formazione e alle istruzioni di cui all’allegato IV del regolamento (UE) n. 1177/2010.
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
7.3. Il conduttore di nave deve essere in grado di elaborare piani di emergenza e di controllo delle avarie e fronteggiare le situazioni di emergenza.
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
7.4. Il conduttore di nave deve essere in grado di garantire il rispetto degli obblighi in materia di protezione dell’ambiente.
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
III. NORME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA CONDUZIONE SU VIE NAVIGABILI INTERNE A CARATTERE MARITTIMO
1. Il conduttore di nave addetto alla conduzione su vie navigabili interne a carattere marittimo deve essere in grado di lavorare con carte nautiche e mappe aggiornate, avvisi ai naviganti e altre pubblicazioni specifiche per le vie navigabili a carattere marittimo.
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||||||||
|
|
2. Il conduttore di nave addetto alla conduzione su vie navigabili interne a carattere marittimo deve essere in grado di utilizzare lo zero idrografico (tidal datum), le correnti, i periodi e i cicli di marea, gli orari delle correnti di marea e delle maree e le variazioni all’interno di un estuario.
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||
|
|
3. Il conduttore di nave addetto alla conduzione su vie navigabili interne a carattere marittimo deve essere in grado di utilizzare la segnaletica SIGNI (segnaletica sulle vie navigabili interne) e IALA (associazione internazionale degli aiuti per la navigazione e delle autorità di segnalazione marittima) per la sicurezza della navigazione sulle vie navigabili interne a carattere marittimo.
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||
|
|
IV. NORME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER LA NAVIGAZIONE A MEZZO RADAR
1. Il conduttore di nave addetto alla navigazione a mezzo radar deve essere in grado di adottare le opportune misure riguardo alla navigazione a mezzo radar prima di mollare gli ormeggi.
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||||||
|
|
2. Il conduttore di nave addetto alla navigazione a mezzo radar deve essere in grado di interpretare gli schermi radar e analizzare le informazioni fornite dal radar.
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
3. Il conduttore di nave addetto alla navigazione a mezzo radar deve essere in grado di ridurre le interferenze di varia origine.
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
4. Il conduttore di nave addetto alla navigazione a mezzo radar deve essere in grado di condurre a mezzo radar, tenendo in considerazione l’insieme di norme concordate applicabili alla navigazione interna e conformemente ai regolamenti che specificano i requisiti per la navigazione a mezzo radar (quali i requisiti relativi all’equipaggio o i requisiti tecnici per le navi).
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||||
|
|
5. Il conduttore di nave addetto alla navigazione a mezzo radar deve essere in grado di gestire circostanze specifiche, quali la densità del traffico, il guasto dei dispositivi, le situazioni pericolose.
Il conduttore di nave deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||||||
|
|
V. NORME RELATIVE ALLE COMPETENZE DEGLI ESPERTI DI NAVIGAZIONE PASSEGGERI
1. L’esperto deve essere in grado di organizzare l’utilizzo dei mezzi di salvataggio a bordo delle navi passeggeri.
L’esperto deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||||||
|
|
2. L’esperto deve essere in grado di applicare le istruzioni di sicurezza e adottare le misure necessarie per proteggere i passeggeri in generale, soprattutto in caso di emergenze (ad esempio evacuazioni, avarie, collisioni, incagli, incendi, esplosioni o altre situazioni che possono causare panico), compresa l’assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, conformemente ai requisiti di formazione e alle istruzioni di cui all’allegato IV del regolamento (UE) n. 1177/2010.
L’esperto deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
3. L’esperto deve essere in grado di comunicare in un inglese semplice.
L’esperto deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||
|
|
4. L’esperto deve essere in grado di soddisfare i pertinenti requisiti di cui al regolamento (UE) n. 1177/2010.
L’esperto deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||
|
|
VI. NORME RELATIVE ALLE COMPETENZE PER GLI ESPERTI DI GAS NATURALE LIQUEFATTO (GNL)
1. L’esperto deve essere in grado di garantire il rispetto della legislazione e delle norme applicabili alle imbarcazioni che utilizzano il GNL come combustibile e delle altre norme pertinenti in materia di salute e sicurezza.
L’esperto deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
2. L’esperto deve essere in grado di essere al corrente di specifici aspetti importanti relativi al GNL, riconoscere i rischi e gestirli.
L’esperto deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||
|
|
||||||
|
|
3. L’esperto deve essere in grado di far funzionare i sistemi specifici per il GNL in modo sicuro.
L’esperto deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4. L’esperto deve essere in grado di garantire la verifica periodica dell’impianto a GNL.
L’esperto deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||
|
|
5. L’esperto deve essere in grado di sapere come eseguire le operazioni di rifornimento di GNL in modo sicuro e controllato.
L’esperto deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
6. L’esperto deve essere in grado di preparare l’impianto a GNL per la manutenzione dell’imbarcazione.
L’esperto deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||||||
|
|
7. L’esperto deve essere in grado di gestire le situazioni di emergenza connesse al GNL.
L’esperto deve essere in grado di:
COLONNA 1 COMPETENZE |
COLONNA 2 CONOSCENZE E ABILITÀ |
||||||||||||||||||||||
|
|
(1) Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).
(2) Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).
ALLEGATO II
NORME RELATIVE AGLI ESAMI PRATICI
I. NORME RELATIVE AGLI ESAMI PRATICI PER OTTENERE UN’AUTORIZZAZIONE SPECIFICA PER CONDURRE A MEZZO RADAR
1. Competenze specifiche e situazioni di valutazione
Gli esaminatori sono liberi di decidere il contenuto dei singoli elementi oggetto d’esame.
Gli esaminatori devono testare gli elementi da 1 a 16 e almeno uno degli elementi da 17 a 19. I richiedenti devono ottenere un minimo di 7 punti su 10 in ogni elemento.
N. |
Competenze |
Elemento oggetto d’esame |
1. |
1.1. |
accendere, regolare e controllare il funzionamento degli impianti radar per la navigazione; |
2. |
1.1. |
accendere, regolare e controllare il funzionamento dell’indicatore della velocità di accostata; |
3. |
1.1. |
interpretare correttamente lo schermo del radar impostando la portata, la risoluzione, la luminosità, il guadagno, il contrasto, gli altri apparecchi collegati, il centro e la sintonizzazione; |
4. |
1.1. |
utilizzare l’indicatore della velocità di accostata, ad esempio regolando la velocità di accostata in funzione della velocità massima di accostata dell’imbarcazione; |
5. |
2.1. |
individuare la posizione dell’antenna sullo schermo e la linea di prua, l’impostazione di posizione, rotta e direzione di virata della propria imbarcazione, determinando le distanze e il raggio d’azione; |
6. |
2.1. |
interpretare il comportamento degli altri partecipanti al traffico (imbarcazioni stazionarie, imbarcazioni in arrivo e imbarcazioni che si dirigono nella stessa direzione); |
7. |
2.2. |
analizzare le informazioni fornite dal radar, quali la linea di prua, la linea elettronica di rilevamento, gli anelli di distanza e il marcatore di distanza variabile, le tracce bersaglio, il decentramento, le linee parallele, e di spiegare l’immagine radar; |
8. |
3.1. |
ridurre le perturbazioni provenienti dalla propria imbarcazione controllando l’antenna, riducendo le ombre e le riflessioni multiple, ad esempio nell’area delle stive; |
9. |
3.2. |
intervenire per ridurre le perturbazioni provenienti dall’ambiente riducendo l’influenza di pioggia e onde, affrontando correttamente i campi sparsi (ad esempio generati dai ponti), gli echi falsi/fantasma delle linee di trasmissione elettrica e dei cavi, nonché gli effetti di ombreggiamento e su rotte multiple; |
10. |
3.3. |
rimuovere le perturbazioni provenienti da altri impianti radar per la navigazione utilizzando la funzione di reiezione delle interferenze; |
11. |
4.1. |
attribuire correttamente i compiti ai membri del personale di coperta; |
12. |
4.1. |
garantire la cooperazione tra la persona al timone e la persona che utilizza gli impianti radar per la navigazione in funzione della visibilità e delle caratteristiche della timoneria; |
13. |
4.1. |
utilizzare gli indicatori della velocità di accostata e l’ECDIS interno o display simili in combinazione con il radar; |
14. |
4.1. |
agire secondo le norme di polizia in caso di visibilità ridotta e in caso di buona visibilità; |
15. |
4.1. |
utilizzare segnali radio e sonori e concordare la rotta utilizzando le informazioni fornite dal radar; |
16. |
4.1. |
impartire comandi alla persona al timone, compresa la verifica delle conoscenze e delle competenze richieste alla persona in questione; |
17. |
5.1. |
adottare misure adeguate in caso di alta densità di traffico; |
18. |
5.1. |
adottare misure adeguate in caso di guasto dei dispositivi; |
19. |
5.1. |
reagire adeguatamente in situazioni di traffico poco chiare o pericolose. |
2. Requisiti tecnici per le imbarcazioni utilizzate per gli esami pratici
Un’imbarcazione utilizzata per un esame pratico rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2017/2397.
Le imbarcazioni utilizzate per gli esami pratici per valutare la competenza di un conduttore di nave che naviga a mezzo radar devono soddisfare il requisito tecnico di cui all’articolo 7.06 della norma ES-TRIN 2017/1 (1). Le imbarcazioni devono essere dotate di un ECDIS interno operabile o di un dispositivo analogo per la visualizzazione di carte nautiche elettroniche.
II. NORME RELATIVE AGLI ESAMI PRATICI PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI QUALIFICA PER ESPERTO DI NAVIGAZIONE PASSEGGERI
1. Competenze specifiche e situazioni di valutazione
Gli esaminatori sono liberi di decidere il contenuto dei singoli elementi oggetto d’esame.
Gli esaminatori devono testare 11 dei 14 elementi della categoria I, a condizione che l’elemento 16 e l’elemento 20 siano valutati.
Gli esaminatori devono testare 7 degli 8 elementi della categoria II.
I richiedenti possono ottenere al massimo 10 punti in ciascun elemento.
Per la categoria I, i richiedenti devono ottenere un minimo di 7 punti su 10 in ogni elemento. Per la categoria II, i richiedenti devono raggiungere un punteggio totale minimo di 45 punti.
N. |
Competenze |
Elementi oggetto d’esame |
Categoria I-II |
1. |
1.1. |
dare dimostrazione dell’uso del salvagente per i passeggeri; |
I |
2. |
1.1. |
dare dimostrazione dell’uso di giubbotti di salvataggio per i passeggeri, i membri del personale di coperta eil personale di bordo, compresi i mezzi individuali specifici di salvataggio per le persone che non svolgono mansioni per il ruolo d’appello; |
I |
3. |
1.1. |
dare dimostrazione dell’uso di attrezzature adeguate per l’evacuazione in acque poco profonde, verso la riva o verso un’altra imbarcazione; |
I |
4. |
1.1. |
dare dimostrazione dell’uso delle scialuppe di salvataggio, compresi il motore e il faro o la piattaforma, conformemente all’articolo 19.15 dell’ES-TRIN 2017/1, sostituendo la scialuppa o i mezzi collettivi di salvataggio conformemente all’articolo 19.09, paragrafi da 5 a 7, dell’ES-TRIN 2017/1; |
I |
5. |
1.1. |
dare dimostrazione dell’uso di una barella adatta; |
I |
6. |
1.1. |
dare dimostrazione dell’uso di kit di pronto soccorso; |
I |
7. |
1.1. |
dare dimostrazione dell’uso di autorespiratori, set di apparecchiature e cappucci antifumo a norma dell’articolo 19.12, paragrafo 10, dell’ES-TRIN 2017/1 o di una combinazione di tali apparecchi; |
I |
8. |
2.1. |
controllare e monitorare gli intervalli di ispezione degli apparecchi di cui ai punti da 1 a 7 della presente tabella; |
II |
9. |
2.1. |
controllare e monitorare le qualifiche necessarie delle persone che utilizzano kit di pronto soccorso e autorespiratori, set di apparecchi e cappucci antifumo; |
II |
10. |
2.1. |
stivare adeguatamente e distribuire i mezzi di salvataggio; |
I |
11. |
2.3. |
individuare le aree accessibili ai passeggeri a mobilità ridotta; |
II |
12. |
1.1. |
dare dimostrazione dell’utilizzo di mezzi di salvataggio per i passeggeri a mobilità ridotta; |
I |
13. |
2.1. |
spiegare gli elementi del ruolo d’appello e del piano di sicurezza; |
II |
14. |
2.1. |
attribuire compiti al personale di bordo secondo il ruolo d’appello e il piano di sicurezza; |
II |
15. |
2.3. |
attribuire compiti al personale di bordo con riferimento all’accesso non discriminatorio e alla pianificazione del ruolo d’appello per i passeggeri a mobilità ridotta; |
II |
16. |
2.3. |
organizzare la formazione e le istruzioni per le persone a mobilità ridotta a norma dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 1177/2010; |
I |
17. |
2.2. |
organizzare l’evacuazione di una zona passeggeri spiegando le misure specifiche da adottare in caso di collisione, incaglio, fumo e incendio; |
I |
18. |
2.2. |
combattere gli incendi incipienti e gestire le porte impermeabili e ignifughe; |
I |
19. |
2.2. |
fornire le informazioni necessarie al conduttore di nave, ai passeggeri e alle forze di soccorso esterne in caso di emergenza simulata; |
II |
20. |
3.1. |
utilizzare un lessico inglese semplice e pronunciare termini adatti a guidare i passeggeri e il personale di bordo in situazioni standard, ad avvertirli e guidarli in caso di emergenza; |
I |
21. |
4.1. |
spiegare quali diritti dei passeggeri sono applicabili; |
I |
22. |
4.1. |
attuare le procedure applicabili per fornire accesso e assistenza professionale ai passeggeri a norma del regolamento (UE) n. 1177/2010. |
II |
2. Requisiti tecnici per gli impianti a bordo dell’imbarcazione e a terra utilizzati per gli esami pratici
Il luogo in cui si effettua la valutazione deve essere dotato di mezzi di salvataggio per le navi passeggeri necessari per dimostrare l’elemento oggetto d’esame n. 2, compresi i mezzi specifici di salvataggio per le navi cabinate, conformemente all’ES-TRIN 2017/1 applicabile. Deve essere dotato di un ruolo d’appello e di un piano di sicurezza conforme all’ES-TRIN 2017/1 e di spazi e attrezzature adeguati per valutare la capacità di organizzare l’evacuazione e il comportamento da tenere in caso di incendio.
Un’imbarcazione utilizzata per un esame pratico rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2017/2397.
III. NORME RELATIVE AGLI ESAMI PRATICI PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI QUALIFICA PER ESPERTO DI GAS NATURALE LIQUEFATTO (GNL)
1. Competenze specifiche e situazioni di valutazione
Gli esaminatori sono liberi di decidere il contenuto dei singoli elementi oggetto d’esame. Gli esaminatori devono testare 9 degli 11 elementi della categoria I.
Gli esaminatori devono testare 5 dei 7 elementi della categoria II.
I richiedenti possono ottenere al massimo 10 punti in ciascun elemento.
Per la categoria I, i richiedenti devono ottenere un minimo di 7 punti su 10 in ogni elemento oggetto d’esame. Per la categoria II, i richiedenti devono ottenere un punteggio totale minimo di 30 punti.
N. |
Competenza |
Elementi oggetto d’esame |
Categoria I-II |
||||||||
1. |
1.1. |
istruire e controllare le operazioni dei membri dell’equipaggio al fine di garantire il rispetto della legislazione e delle norme applicabili alle imbarcazioni che utilizzano il GNL come combustibile a bordo dell’imbarcazione, in particolare della procedura di rifornimento; |
II |
||||||||
2. |
1.2. |
istruire e monitorare le operazioni dei membri dell’equipaggio al fine di garantire il rispetto di altre norme pertinenti in materia di salute e sicurezza; |
II |
||||||||
3. |
2.2. |
gestire i rischi, documentare la sicurezza a bordo (compresi il piano di sicurezza e le istruzioni di sicurezza), valutare e controllare le zone pericolose e la sicurezza antincendio e utilizzare i dispositivi di protezione individuale; |
II |
||||||||
4. |
3.1. |
presentare le modalità di azione del GNL; |
II |
||||||||
5. |
3.1. |
leggere pressione e temperatura, operare lo stripping, il contenimento, le tubazioni, l’alimentazione del gas, la ventilazione, i sistemi di sicurezza e le valvole e gestire l’evaporazione del GNL; |
I |
||||||||
6. |
4.1. |
eseguire la manutenzione giornaliera, settimanale e periodica regolare; |
I |
||||||||
7. |
4.1. |
correggere i malfunzionamenti rilevati durante la manutenzione; |
I |
||||||||
8. |
4.1. |
documentare i lavori di manutenzione; |
II |
||||||||
9. |
5.1. |
avviare e monitorare le procedure di rifornimento, comprese le misure per garantire un ormeggio sicuro e la corretta posizione di cavi e tubi al fine di evitare perdite, e di adottare misure per scollegare in sicurezza il GNL e la connessione di rifornimento, se necessario, in qualsiasi momento; |
I |
||||||||
10. |
5.1. |
garantire il rispetto delle norme relative alle zone di sicurezza; |
II |
||||||||
11. |
5.1. |
segnalare l’inizio della procedura di rifornimento; |
II |
||||||||
12. |
5.1. |
effettuare il rifornimento in modo sicuro secondo il manuale, compresa la capacità di monitorare la pressione, la temperatura e il livello del GNL nei serbatoi; |
I |
||||||||
13. |
5.1. |
spurgare i sistemi di tubazioni, chiudere le valvole e scollegare l’imbarcazione dall’impianto di rifornimento e segnalare la fine della procedura; |
I |
||||||||
14. |
6.1. |
eseguire
|
I |
||||||||
15. |
7.1. |
reagire adeguatamente in caso di emergenze quali:
|
I |
||||||||
16. |
7.1. |
reagire adeguatamente in caso di incendio in prossimità di serbatoi di combustibile GNL o nelle sale macchine; |
I |
||||||||
17. |
7.1. |
reagire adeguatamente in caso di pressione accumulata nei sistemi di tubazioni dopo l’attivazione dell’arresto di emergenza in caso di rilascio o sfogo imminente; |
I |
||||||||
18. |
7.1. |
adottare misure di emergenza e misure di emergenza per la sorveglianza a distanza, ad esempio per contenere correttamente gli incendi, gli incendi da pozza (pool fire), i getti di fuoco (jet fire) e gli incendi di nube (flash fire). |
I |
2. Requisiti tecnici per gli impianti a bordo dell’imbarcazione e a terra utilizzati per gli esami pratici
Gli impianti a bordo dell’imbarcazione e a terra devono essere dotati di:
1. |
documentazione utilizzata per la valutazione, come
|
2. |
sistemi specifici per l’utilizzo di GNL:
|
3. |
una sala macchine adatta,
|
Un’imbarcazione utilizzata per un esame pratico rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2017/2397.
IV. NORME RELATIVE AGLI ESAMI PRATICI PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI QUALIFICA PER CONDUTTORE DI NAVE
1. Competenze specifiche e situazioni di valutazione
L’esame si compone di due parti: l’una sulla pianificazione del viaggio e l’altra sull’esecuzione del viaggio. La valutazione dell’esecuzione del viaggio si deve svolgere in un’unica sessione. Ogni parte dell’esame è composta da diversi elementi.
Per i conduttori di nave che non hanno completato un programma di formazione approvato sulla base dei livelli di competenza per il livello operativo né hanno superato una valutazione delle competenze da parte di un’autorità amministrativa volta a verificare il raggiungimento dei livelli di competenza per il livello operativo, i requisiti sono integrati con gli elementi specifici stabiliti nelle norme di cui alla sezione V (modulo aggiuntivo sulla supervisione nell’ambito degli esami pratici per il conseguimento del certificato di qualifica di conduttore di nave).
Per quanto riguarda il contenuto, l’esame deve soddisfare i seguenti requisiti:
Pianificazione del viaggio
La parte dell’esame sulla pianificazione del viaggio comprende gli elementi elencati nella tabella dell’appendice 1. Gli elementi sono raggruppati nelle categorie I e II a seconda della loro importanza. Dieci elementi di ciascuna categoria devono essere selezionati da tale elenco e sottoposti a prova nel corso dell’esame.
Esecuzione del viaggio
I richiedenti devono dimostrare di essere in grado di effettuare un viaggio. Una condizione indispensabile a tal fine è che i richiedenti gestiscano essi stessi l’imbarcazione. I singoli elementi da sottoporre a prova si trovano nella tabella dell’appendice 2 e, a differenza della parte relativa alla pianificazione del viaggio, devono sempre essere sottoposti tutti a prova.
Gli esaminatori sono liberi di decidere il contenuto di ogni singolo elemento oggetto d’esame.
Appendice 1
Contenuto della parte dell’esame sulla pianificazione del viaggio
In ogni categoria devono essere sottoposti a prova 10 elementi. Il richiedente può ottenere al massimo 10 punti in ciascun elemento.
Per la categoria I, i richiedenti devono ottenere un minimo di 7 punti su 10 in ogni elemento oggetto d’esame. Per la categoria II, i richiedenti devono ottenere un punteggio totale minimo di 60 punti.
N. |
Competenze |
Elementi oggetto d’esame |
Categoria I-II |
1. |
1.1.1 |
navigare sulle vie navigabili interne europee, comprese le conche e le chiuse, secondo gli accordi di navigazione con gli agenti; |
I |
2. |
1.1.3 |
tenere in considerazione gli aspetti economici ed ecologici della conduzione di imbarcazioni al fine di usare l’imbarcazione in modo efficiente e rispettare l’ambiente; |
II |
3. |
1.1.4 |
tenere in considerazione le strutture e i profili tecnici delle vie navigabili e prendere precauzioni; |
I |
4. |
1.2.1 |
garantire una composizione sicura dell’equipaggio dell’imbarcazione a norma delle norme applicabili; |
I |
5. |
1.3.3 |
garantire l’accesso sicuro all’imbarcazione; |
II |
6. |
2.1.1 |
rispettare i principi della costruzione navale e della struttura di navi per la navigazione interna; |
II |
7. |
2.1.2 |
distinguere i metodi di costruzione delle imbarcazioni e il loro comportamento in acqua, soprattutto in termini di stabilità e forza; |
II |
8. |
2.1.3 |
comprendere le parti strutturali dell’imbarcazione e il controllo e l’analisi dei danni; |
II |
9. |
2.1.4 |
agire per proteggere l’integrità della tenuta stagna dell’imbarcazione; |
I |
10. |
2.2.1 |
comprendere le funzionalità delle attrezzature dell’imbarcazione; |
II |
11. |
2.2.2 |
rispettare i requisiti specifici per il trasporto di merci e passeggeri; |
I |
12. |
3.1.1 |
comprendere le normative, i codici e le norme nazionali, europei e internazionali pertinenti relativi alle operazioni di trasporto merci; |
II |
13. |
3.1.2 |
compilare piani di stivaggio che comprendano la conoscenza delle operazioni di carico e dei sistemi di zavorra, al fine di mantenere le sollecitazioni dello scafo entro limiti accettabili; |
I |
14. |
3.1.3. |
controllare le procedure di carico e scarico per quanto riguarda la sicurezza del trasporto; |
I |
15. |
3.1.4 |
differenziare le varie merci e le loro caratteristiche al fine di controllare e garantire un carico sicuro e protetto delle merci come previsto nel piano di stivaggio; |
II |
16. |
3.2.1 |
rispettare l’effetto sull’assetto e la stabilità dei carichi e delle operazioni di carico; |
I |
17. |
3.2.2 |
controllare la stazza effettiva dell’imbarcazione, utilizzare diagrammi di stabilità, diagrammi di assetto e attrezzature per il calcolo delle sollecitazioni, compresa l’ADB (banca dati automatica) per controllare un piano di stivaggio; |
I |
18. |
3.3.1 |
comprendere le normative, i codici e le norme nazionali, europei e internazionali pertinenti relativi al trasporto passeggeri; |
II |
19. |
3.3.2 |
organizzare e controllare le esercitazioni sulla sicurezza, come indicato nel ruolo di bordo (di sicurezza), al fine di garantire un comportamento sicuro in situazioni di potenziale pericolo; |
II |
20. |
3.3.3 |
comunicare con i passeggeri in situazioni di emergenza; |
I |
21. |
3.3.4 |
definire e monitorare l’analisi dei rischi a bordo riguardante l’accesso limitato per i passeggeri e predisporre un sistema efficace di protezione a bordo per impedire l’accesso non autorizzato; |
II |
22. |
3.3.5 |
analizzare le segnalazioni dei passeggeri (ad esempio eventi imprevisti, diffamazione, vandalismo) per poter reagire di conseguenza; |
II |
23. |
4.4.1 |
prevenire potenziali danni ai dispositivi elettrici ed elettronici di bordo; |
II |
24. |
4.5.3 |
valutare la documentazione tecnica e interna; |
II |
25. |
5.1.1 |
garantire un comportamento sicuro dei membri dell’equipaggio per quanto riguarda l’uso di materiali e additivi; |
II |
26. |
5.1.2 |
definire, monitorare e garantire gli ordini di lavoro in modo che i membri dell’equipaggio siano in grado di eseguire i lavori di manutenzione e riparazione in modo indipendente; |
II |
27. |
5.1.3 |
acquistare e controllare il materiale e gli strumenti in relazione alla tutela della salute e dell’ambiente; |
II |
28. |
5.1.4 |
assicurare che le cime e i cavi siano utilizzate secondo le specifiche e la destinazione d’uso stabilite dal fabbricante; |
II |
29. |
6.3.2 |
applicare la legislazione sociale nazionale, europea e internazionale; |
II |
30. |
6.3.3 |
applicare un divieto rigoroso di alcol e droghe e reagire in modo appropriato in caso di violazione, assumersi la responsabilità e spiegare le conseguenze di un comportamento scorretto; |
II |
31. |
6.3.4 |
organizzare l’approvvigionamento e la preparazione dei pasti a bordo; |
II |
32. |
7.1.1 |
applicare la legislazione nazionale e internazionale e adottare misure adeguate per la tutela della salute e la prevenzione degli incidenti; |
II |
33. |
7.1.2 |
controllare e monitorare la validità del certificato dell’imbarcazione e di altri documenti relativi all’imbarcazione e alla sua conduzione; |
I |
34. |
7.1.3 |
rispettare le norme di sicurezza durante tutte le procedure di lavoro, utilizzando le pertinenti misure di sicurezza al fine di evitare incidenti; |
I |
35. |
7.1.4 |
controllare e monitorare tutte le misure di sicurezza necessarie per la pulizia degli spazi chiusi prima che le persone aprano tali strutture, vi entrino e le puliscano; |
II |
36. |
7.2.5 |
controllare le attrezzature di salvataggio e la corretta applicazione dei dispositivi di protezione individuale; |
II |
37. |
7.3.1 |
avviare i preparativi per i piani di salvataggio di diversi tipi di emergenze; |
II |
38. |
7.4.1 |
prendere precauzioni per prevenire l’inquinamento dell’ambiente e utilizzare i dispositivi pertinenti; |
II |
39. |
7.4.2 |
applicare le leggi in materia di protezione ambientale; |
II |
40. |
7.4.3 |
utilizzare le attrezzature e i materiali in modo economico ed ecologico. |
II |
Appendice 2
Contenuto della parte dell’esame sull’esecuzione del viaggio
Tutti gli elementi elencati in questa parte dell’esame devono essere sottoposti a prova. Per ogni elemento, il richiedente deve ottenere un minimo di 7 punti su un massimo di 10 punti.
N. |
Competenze |
Elementi oggetto d’esame |
1. |
1.1.1 |
navigare e manovrare l’imbarcazione in funzione della situazione e conformemente alle disposizioni di legge in materia di navigazione (in funzione della velocità e della direzione della corrente, controllando la profondità dell’acqua e del pescaggio a pieno carico, lo spazio sottomarino, la densità del traffico, l’interazione con altre imbarcazioni ecc.); |
2. |
1.1.4 |
attraccare e far salpare l’imbarcazione adibita alla navigazione interna, in modo corretto e nel rispetto dei requisiti di legge e/o di sicurezza; |
3. |
1.1.5 |
regolare o resettare gli aiuti alla navigazione, se necessario; |
4. |
1.1.5 |
raccogliere tutte le informazioni pertinenti per la navigazione fornite dagli ausili alla navigazione e utilizzarle per adattare la gestione dell’imbarcazione; |
5. |
1.1.6 |
accendere i dispositivi necessari al posto di governo (ausili alla navigazione come l’AIS e l’ECDIS per la navigazione interna) e regolarli; |
6. |
2.2.2 |
controllare che l’imbarcazione sia pronta per il viaggio in conformità delle norme e che il carico e gli altri oggetti siano stati riposti in modo sicuro nel rispetto delle norme; |
7. |
4.2.2 |
rispondere adeguatamente ai malfunzionamenti (da simulare, ove opportuno) durante la navigazione (ad esempio aumento della temperatura dell’acqua di raffreddamento, calo della pressione dell’olio motore, avaria della macchina o delle macchine principali, avaria al timone, comunicazioni radio disturbate, avaria del dispositivo radiotelefonico, direzione incerta di altre imbarcazioni), decidere i passi successivi e organizzare o adottare misure appropriate per quanto riguarda i lavori di manutenzione al fine di garantire una navigazione sicura; |
8. |
5.1.2 |
condurre l’imbarcazione in modo da poter prevedere il rischio di un incidente ed evitare un’usura inutile; controllo frequente degli indicatori disponibili; |
9. |
6.1.1 |
stabilire una comunicazione mirata con i membri dell’equipaggio (comunicazione a bordo) per quanto riguarda le varie manovre e nell’ambito delle riunioni del personale (ad esempio briefing) o con le persone con cui è richiesta la cooperazione (utilizzando tutte le reti di comunicazione radio); |
10. |
6.2.2 |
durante tali attività comunicare con le persone interessate (a bordo) e con gli altri attori (centro di traffico del settore, altre imbarcazioni ecc.) in conformità della normativa (reti, vie navigabili lungo il percorso del viaggio): uso di radiotelefono e telefono; |
11. |
7.3.3 |
affrontare una situazione di emergenza (da simulare, ove opportuno, ad esempio uomo in mare, guasto, incendio a bordo, fuoriuscita di sostanze pericolose, perdite) mediante manovre o misure di salvataggio e/o di limitazione del danno rapide e prudenti. Notifica e informazione delle persone interessate e delle autorità competenti in caso di emergenza; |
12. |
7.3.4 |
in caso di malfunzionamenti comunicare con le persone interessate (a bordo) e con altri attori (uso di radiotelefono e telefono) per risolvere i problemi. |
2. Requisiti tecnici per le imbarcazioni utilizzate per gli esami pratici
L’imbarcazione utilizzata per un esame pratico rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2017/2397.
V. NORME RELATIVE AL MODULO AGGIUNTIVO SULLA SUPERVISIONE NELL’AMBITO DEGLI ESAMI PRATICI PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI QUALIFICA PER CONDUTTORE DI NAVE
I candidati che non hanno completato un programma di formazione approvato sulla base dei livelli di competenza per il livello operativo né hanno superato una valutazione delle competenze da parte di un’autorità amministrativa volta a verificare il raggiungimento dei livelli di competenza per il livello operativo devono superare questo modulo.
Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti, oltre a quelli indicati nelle norme relative agli esami pratici per ottenere un certificato di qualifica per conduttore di nave.
1. Competenze specifiche e situazioni di valutazione
Gli esaminatori sono liberi di decidere il contenuto dei singoli elementi oggetto d’esame. Gli esaminatori devono testare 20 degli 25 elementi della categoria I.
Gli esaminatori devono testare 8 degli 12 elementi della categoria II.
I richiedenti possono ottenere al massimo 10 punti in ciascun elemento.
Per la categoria I, i richiedenti devono ottenere un minimo di 7 punti su 10 in ogni elemento. Per la categoria II, i richiedenti devono ottenere un punteggio totale minimo di 40 punti.
N. |
Competenze |
Elementi oggetto d’esame |
Categoria I-II |
1. |
0.1.1 |
utilizzare i materiali disponibili a bordo, quali verricelli, bitte, cime e cavi, tenendo conto delle pertinenti misure di sicurezza sul lavoro, compreso l’uso di dispositivi di protezione individuale e di soccorso; |
I |
2. |
0.1.2 |
collegare e scollegare combinazioni di chiatte a spinta utilizzando le attrezzature e i materiali necessari; |
I |
3. |
0.1.2 |
utilizzare le attrezzature e i materiali disponibili a bordo per le operazioni di accoppiamento tenendo conto delle pertinenti misure di sicurezza sul lavoro, compreso l’uso di dispositivi di protezione individuale e di soccorso; |
I |
4. |
0.1.3 |
fornire dimostrazioni delle manovre di ancoraggio; |
I |
5. |
0.1.3 |
utilizzare le attrezzature e i materiali disponibili a bordo per le operazioni di ancoraggio tenendo conto delle norme di sicurezza sul lavoro pertinenti, compreso l’uso di dispositivi di protezione individuale e di soccorso; |
I |
6. |
0.1.4 |
assicurare la tenuta stagna dell’imbarcazione; |
I |
7. |
0.1.4 |
eseguire i lavori figuranti sulla lista di controllo sul ponte e negli alloggi, come l’impermeabilizzazione e il fissaggio dei portelli e delle stive; |
I |
8. |
0.1.5 |
spiegare e fornire dimostrazioni delle procedure applicabili ai membri del personale di coperta durante il passaggio attraverso chiuse, dighe e ponti; |
II |
9. |
0.1.6 |
gestire e mantenere il sistema di marcatura diurna e notturna, la segnaletica e i segnali acustici dell’imbarcazione; |
I |
10. |
0.3.3 |
utilizzare i metodi per determinare la quantità di carico caricato o scaricato; |
II |
11. |
0.3.3 |
calcolare la quantità di carico liquido utilizzando i sondaggi o le tabelle cisterna, o entrambi; |
II |
12. |
0.4.1 |
far funzionare e controllare le macchine nella sala macchine secondo le procedure; |
I |
13. |
0.4.1 |
spiegare il funzionamento sicuro, l’azionamento e la manutenzione dell’impianto di sentina e di zavorramento, compresi: segnalazione degli incidenti associati alle operazioni di trasferimento e capacità di misurare e segnalare correttamente i livelli dei serbatoi; |
II |
14. |
0.4.1 |
preparare ed effettuare le operazioni di arresto dei motori dopo il funzionamento; |
I |
15. |
0.4.1 |
far funzionare gli impianti di pompaggio, di sentina, di zavorramento e di pompaggio del carico; |
I |
16. |
0.4.1 |
utilizzare sistemi idraulici e pneumatici; |
I |
17. |
0.4.2 |
utilizzare il quadro elettrico; |
I |
18. |
0.4.2 |
utilizzare l’alimentazione a terra; |
I |
19. |
0.4.3 |
applicare procedure di lavoro sicure durante la manutenzione e la riparazione dei motori e delle attrezzature; |
I |
20. |
0.4.5 |
mantenere e aver cura di pompe, sistemi di tubazioni, impianti di sentina e di zavorramento; |
II |
21. |
0.5.1 |
pulire tutti gli spazi abitativi e la timoneria e mantenere lo spazio abitativo in modo adeguato nel rispetto delle norme igieniche, compresa la responsabilità del proprio spazio abitativo; |
II |
22. |
0.5.1 |
pulire le sale macchine e i motori utilizzando i materiali per la pulizia adeguati; |
I |
23. |
0.5.1 |
pulire e conservare le parti esterne, lo scafo e i ponti dell’imbarcazione nel corretto ordine utilizzando i materiali adeguati secondo le norme ambientali; |
II |
24. |
0.5.1 |
provvedere allo smaltimento dei rifiuti domestici e dell’imbarcazione secondo le norme ambientali; |
II |
25. |
0.5.2 |
mantenere e aver cura di tutte le attrezzature tecniche secondo le istruzioni tecniche e utilizzare i programmi di manutenzione (anche digitale); |
I |
26. |
0.5.3 |
utilizzare e conservare cavi e cime secondo pratiche e norme in materia di sicurezza del lavoro; |
II |
27. |
0.5.4 |
impiombare cime e cavi, applicare nodi a seconda del loro utilizzo e provvedere alla loro manutenzione; |
I |
28. |
0.6.1 |
utilizzare i termini tecnici e nautici necessari, nonché i termini relativi agli aspetti sociali in frasi di comunicazione standardizzata; |
I |
29. |
0.7.1 |
prevenire i pericoli connessi ai rischi a bordo; |
I |
30. |
0.7.1 |
prevenire attività potenzialmente rischiose per il personale o l’imbarcazione; |
I |
31. |
0.7.2 |
utilizzare i dispositivi di protezione individuale; |
I |
32. |
0.7.3 |
utilizzare le abilità di nuoto per le operazioni di salvataggio; |
II |
33. |
0.7.3 |
utilizzare i dispositivi di soccorso in caso di operazioni di salvataggio e in caso di salvataggio e trasporto di un infortunato; |
II |
34. |
0.7.4 |
mantenere libere le vie di fuga; |
II |
35. |
0.7.5 |
utilizzare sistemi e attrezzature di comunicazione e di allarme in caso di emergenza; |
I |
36. |
0.7. 6 e 0.7.7 |
applicare vari metodi di lotta antincendio, attrezzature di estinzione e impianti fissi; |
I |
37. |
0.7.8 |
eseguire il primo soccorso medico. |
I |
2. Requisiti minimi per le imbarcazioni su cui si svolgono gli esami pratici
Un’imbarcazione utilizzata per un esame pratico rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2017/2397.
(1) Le norme europee che fissano i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna sono disponibili all’indirizzo https://www.cesni.eu.
ALLEGATO III
NORME PER L’OMOLOGAZIONE DEI SIMULATORI
I. Requisiti tecnici e funzionali per i simulatori di conduzione delle navi e i simulatori radar nel settore della navigazione interna
N. |
Voce |
Livello di qualità dei requisiti tecnici |
Procedura di prova |
Simulatore di conduzione delle navi |
Simulatore radar |
||||||||
1. |
Impianto radar per la navigazione interna |
Sul simulatore deve essere installato almeno un impianto radar per la navigazione interna con le stesse funzionalità di un impianto radar per la navigazione interna omologato secondo l’ES-TRIN. |
Occorre verificare che l’impianto abbia le stesse funzionalità dell’impianto radar per la navigazione interna omologato. |
x |
x |
||||||||
2. |
Sistema di comunicazione |
Il simulatore deve essere dotato di un sistema di comunicazione comprendente:
|
Occorre verificare che il simulatore sia dotato di sistemi di comunicazione. |
x |
x |
||||||||
3. |
ECDIS interno |
Sul simulatore deve essere installato almeno un sistema ECDIS interno. |
Occorre verificare che l’impianto abbia le stesse funzionalità di un sistema ECDIS interno. |
x |
|
||||||||
4. |
Area di esercizio |
L’area di esercizio contiene almeno un fiume rappresentativo con rami laterali o canali e porti. |
Ispezione visiva dell’area. |
x |
x |
||||||||
5. |
Segnali acustici |
I segnali acustici possono essere emessi utilizzando pedali o pulsanti. |
Occorre verificare che i pedali o i pulsanti funzionino correttamente. |
x |
x |
||||||||
6. |
Pannello luci per la navigazione notturna |
Sul simulatore è installato il pannello delle luci per la navigazione notturna. |
Occorre verificare che il pannello delle luci per la navigazione notturna funzioni correttamente. |
x |
x |
||||||||
7. |
Modelli matematici per l’imbarcazione |
Almeno tre modelli matematici di tipi rappresentativi di imbarcazioni con metodi di propulsione e condizioni di carico diversi, tra cui una piccola imbarcazione che potrebbe essere un rimorchiatore, un’imbarcazione di medie dimensioni (ad esempio 86 m di lunghezza) e una grande imbarcazione (ad esempio 110 o 135 m di lunghezza). |
Occorre verificare che i tre modelli obbligatori siano disponibili. |
x |
|
||||||||
8. |
Modelli matematici per l’imbarcazione |
Almeno un modello matematico di un tipo di imbarcazione rappresentativo (ad esempio 86 m di lunghezza). |
Occorre verificare che il modello obbligatorio sia disponibile. |
|
x |
||||||||
9 |
Numero di imbarcazioni bersaglio disponibili (1) |
Il simulatore deve comprendere imbarcazioni bersaglio di almeno cinque classi della Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT). |
Occorre verificare che siano disponibili il numero e la varietà di imbarcazioni bersaglio richiesti. |
x |
x |
||||||||
10. |
Postazione operatore |
L’operatore deve essere in grado di comunicare su tutti i canali ad altissima frequenza (VHF). L’operatore deve essere in grado di monitorare l’uso dei canali. |
Occorre verificare che l’operatore possa comunicare su tutti i canali VHF e che possa monitorare l’uso di tutti i canali. |
x |
x |
||||||||
11. |
Esercizi vari |
Ci deve essere la possibilità di creare, memorizzare ed eseguire vari esercizi, che devono essere manipolabili durante l’esecuzione. |
Devono essere eseguite operazioni diverse. |
x |
x |
||||||||
12. |
Esercizi separabili |
Durante l’esame di più di un richiedente, gli esercizi dei richiedenti non devono interferire con l’esame di un altro richiedente. |
L’esercizio deve essere ripetuto per ciascun richiedente. |
x |
x |
||||||||
13. |
Funzioni e configurazione del ponte dell’imbarcazione |
La sezione della timoneria deve essere progettata per la navigazione a mezzo radar ad opera di una sola persona, come stabilito nell’ES-TRIN 2017/1. |
Occorre verificare che la configurazione del ponte e le funzioni dell’attrezzatura corrispondano ai requisiti tecnici applicabili alle imbarcazioni per la navigazione interna. Occorre verificare che la timoneria sia progettata in modo che le operazioni di governo possano essere eseguite da una sola persona. |
x |
x |
||||||||
14. |
Stazione di governo (ponte/cabina) |
Le stazioni di governo assomigliano, per forma e dimensioni, a quelle che si trovano a bordo delle imbarcazioni per la navigazione interna. |
Ispezione visiva. |
x |
x |
||||||||
15. |
Postazione operatore |
|
Ispezione visiva della postazione dell’operatore e controllo delle funzionalità. |
x |
x |
||||||||
16. |
Stazione di briefing/debriefing |
Possibilità di visionare la registrazione presso una stazione operatore o di debriefing. |
Le attività di valutazione devono essere monitorate. |
x |
x |
||||||||
Imbarcazione propria (2) |
|||||||||||||
17. |
Gradi di libertà |
Il simulatore deve essere in grado di visualizzare il movimento in sei gradi di libertà. |
I gradi di libertà attuati nel simulatore possono essere valutati osservando il sistema di visualizzazione o tramite strumenti. Pertanto, le seguenti manovre sono effettuate con piccole imbarcazioni che di solito si muovono più distintamente e in modo più veloce rispetto a quelle più grandi.
|
x |
|
||||||||
18. |
Gradi di libertà |
Il simulatore deve essere in grado di simulare il movimento in tre gradi di libertà. |
I gradi di libertà attuati nel simulatore devono essere valutati. |
|
x |
||||||||
19. |
Sistema di propulsione |
La simulazione di tutti i componenti del sistema di propulsione viene eseguita in modo aderente alla realtà e tiene conto di tutte le influenze rilevanti. |
Il sistema di propulsione deve essere testato con manovre di accelerazione e di arresto durante le quali si possono osservare le prestazioni del motore (in termini di reazione all’acceleratore) e dell’imbarcazione (in termini di velocità massima e comportamento nel tempo). |
x |
x |
||||||||
20. |
Dispositivi di controllo |
Il dispositivo di controllo si comporta in modo aderente alla realtà per quanto riguarda la velocità di virata del timone e considera le influenze più importanti. |
Per testare la qualità della simulazione dei dispositivi di controllo possono essere effettuate diverse indagini. Sono previste limitazioni ove non sia possibile valutare il comportamento senza protocolli di variabili di stato.
|
x |
x |
||||||||
21. |
Effetti dei bassi fondali |
L’effetto della limitata profondità dell’acqua sulla richiesta di potenza e sul comportamento di manovra viene modellato correttamente in termini di qualità. |
Vengono proposti due tipi di test che permettono di giudicare la qualità in considerazione dell’influenza dei bassi fondali. Navigazione in rettilineo: su diverse profondità dell’acqua viene misurata la velocità massima raggiunta, standardizzata con la velocità in acque profonde e tracciata rispetto al parametro pescaggio in base alla profondità dell’acqua (T/h). Il confronto con i dati esistenti dei test in modello fornisce informazioni sulla qualità dell’influenza dei bassi fondali nella simulazione. Curva di evoluzione: facendo avanzare un’imbarcazione a potenza costante e con un angolo del timone di 20° in uno specchio d’acqua illimitato, i valori di velocità, angolo di deriva, velocità di virata e diametro di girazione di una imbarcazione in virata costante possono essere registrati sulla profondità dell’acqua ridotta gradualmente. La tracciatura di tale dato rispetto al T/h permette di determinare come l’angolo di deriva, la velocità di virata, la velocità e il diametro variano in base alla profondità dell’acqua. |
x |
|
||||||||
22. |
Influenza della corrente |
Sull’imbarcazione esistono almeno due punti di misurazione della corrente, in modo da poter calcolare il momento di imbardata dovuto alla corrente. |
Sono previste prove per verificare l’esistenza delle caratteristiche di prestazione e il fatto che vengano tenute in considerazione nella simulazione:
|
x |
x |
||||||||
23. |
Influenza del vento |
L’influenza del vento genera forze sul piano orizzontale in base alla velocità e alla direzione effettive del vento. Il vento genera anche momenti di imbardata e di rollio. |
Per verificare il livello di qualità dell’influenza del vento, possono essere eseguiti diversi test. Per riuscire a rilevare facilmente questi effetti, devono essere scelte velocità del vento relativamente elevate. Eseguire il test come segue: effettuare un test sia per vento contrario sia per vento laterale a due diverse velocità del vento in un’area che non ha alcuna influenza se non quella del vento. Avviare il vento e rilevare il comportamento. Arrestare il vento e rilevare nuovamente il comportamento. Iniziare con un’imbarcazione non in movimento. |
x |
|
||||||||
24. |
Effetto sponda (bank effect) |
La forza laterale e il momento di imbardata tendono a cambiare con la distanza dalla riva e la velocità in modo appropriato. |
Per verificare l’effetto sponda (bank effect) nel simulatore, è necessaria un’area di esercizio che fornisca un terrapieno o un muro su un lato. Devono essere eseguite le seguenti prove:
|
x |
|
||||||||
25. |
Interazione imbarcazione-imbarcazione |
Le imbarcazioni interagiscono tra loro e si calcolano gli effetti realistici. |
Per una verifica completa dell’interazione imbarcazione-imbarcazione deve essere avviato un esercizio con due imbarcazioni proprie sul simulatore in uno specchio d’acqua illimitato. Se ciò non è possibile, la prova può anche essere effettuata utilizzando un’imbarcazione da traffico come altra imbarcazione. Per una buona valutazione dei risultati, le imbarcazioni devono partire in rotte parallele a una distanza laterale relativamente modesta.
|
x |
|
||||||||
26. |
Squat |
Sia l’aumento dinamico di pescaggio che l’assetto sono modellati in funzione della velocità, della profondità dell’acqua e del pescaggio. |
Questa caratteristica viene testata al meglio in uno specchio d’acqua illimitato e profondità costante dell’acqua.
|
x |
|
||||||||
27. |
Effetto canale |
Considerazione del flusso di ritorno della corrente. Il flusso di ritorno non è lineare alla velocità dell’imbarcazione. |
Il flusso di ritorno è un effetto fisico indotto nel simulatore come forza di resistenza esercitata sull’imbarcazione. Per testarlo, un’imbarcazione viene messa in un canale stretto e avanza con potenza costante. Viene quindi misurata la velocità, poi si aumenta la potenza e si misura di nuovo la velocità. La prova viene ripetuta in acque libere con la stessa potenza costante (due livelli). L’effetto previsto è:
|
x |
|
||||||||
28. |
Effetto chiusa |
In una chiusa l’imbarcazione subisce gli stessi effetti che in un canale. La chiusa provoca un effetto aggiuntivo dovuto a un flusso di dislocamento provocato dall’imbarcazione con un grande fattore di blocco quando entra nella chiusa (effetto pistone). |
Il test per l’effetto canale mostra il flusso di ritorno. Questo test non deve essere ripetuto. L’effetto pistone può essere dimostrato in questo modo:
|
x |
|
||||||||
29. |
Incaglio |
L’incaglio rallenta l’imbarcazione, può essere sentito grazie a un suono ma non porta in tutti i casi all’arresto dell’imbarcazione. L’incaglio viene notificato all’operatore. |
Per il controllo dell’incaglio è necessaria un’area di esercitazione con un fondo uniforme e leggermente ascendente. In questo caso, è l’esistenza di informazioni adeguate sulla profondità nel simulatore stesso a essere oggetto d’attenzione e non la rappresentazione nel sistema di visualizzazione. Quando l’incaglio avviene su una spiaggia si deve verificare se l’imbarcazione si fermi veramente e, in caso affermativo, se si fermi bruscamente o rallenti. Durante l’incaglio, il cambiamento del piano orizzontale dell’imbarcazione deve essere controllato con il sistema di visualizzazione. In caso di navigazione su fondo piatto in bassi fondali, si deve verificare che l’imbarcazione si incagli a causa di squat mentre la velocità viene continuamente aumentata. In tutti i casi di incaglio bisogna controllare se l’incidente è accompagnato da un suono. |
x |
|
||||||||
30. |
Incaglio Collisione imbarcazione-terra Collisione imbarcazione-imbarcazione Collisione imbarcazione-ponte |
Nella simulazione vengono segnalati al candidato e all’operatore i casi di incaglio, collisione imbarcazione-terra, imbarcazione-imbarcazione e imbarcazione-ponte. |
Ispezione visiva. |
|
x |
||||||||
31. |
Collisione imbarcazione-terra |
Nella simulazione le collisioni imbarcazione-terra sono segnalate almeno da un suono. La simulazione rallenta l’imbarcazione. Il calcolo della collisione viene effettuato utilizzando una forma bidimensionale dell’imbarcazione. |
La simulazione della collisione imbarcazione-terra può essere testata solo per le aree di esercitazione con oggetti diversi a terra. Navigando contro oggetti diversi si può verificare se il simulatore sia in grado di rilevarli e di reagire di conseguenza. Deve essere verificata l’eventuale presenza di oggetti per i quali non si verifica alcuna reazione alla collisione. Il suono per la collisione può essere testato con il sistema audio del simulatore, se disponibile. L’osservazione della collisione nel sistema di visualizzazione mostra se la collisione avviene all’improvviso o se viene simulata una zona di crollo. Una collisione con un angolo piatto a bassa velocità può mostrare se viene calcolata una spinta elastica. |
x |
|
||||||||
32. |
Collisione imbarcazione-imbarcazione |
Nella simulazione le collisioni imbarcazione-imbarcazione sono segnalate almeno da un suono. La simulazione rallenta l’imbarcazione. Il calcolo della collisione viene effettuato utilizzando una forma bidimensionale dell’imbarcazione. |
A condizione che non faccia alcuna differenza per l’imbarcazione propria che l’altra imbarcazione con cui si scontra sia un’altra imbarcazione propria o un’imbarcazione da traffico, è possibile effettuare diverse collisioni. Si controlla quale reazione si verifica sul simulatore per l’imbarcazione propria durante una collisione imbarcazione-imbarcazione e se ciò provochi un suono. Nella postazione dell’istruttore si controlla con un ingrandimento sufficiente se i contorni dell’imbarcazione sono utilizzati per il rilevamento della collisione. Viene testato se la collisione si verifica esattamente nel momento in cui i contorni si toccano. Si controlla se il rilevamento della collisione è preciso anche per varie imbarcazioni con forme diverse. |
x |
|
||||||||
33. |
Collisione imbarcazione-ponte |
Le collisioni imbarcazione-ponte sono rilevate utilizzando un valore statico di altezza (corrispondente a una timoneria abbassata o a un albero abbassato). Nella simulazione le collisioni imbarcazione-ponte sono segnalate almeno da un suono. La simulazione rallenta l’imbarcazione. |
Per esaminare ciò, deve esistere un ponte nell’area di esercitazione e viene utilizzata una carta elettronica per la navigazione interna. Si verifica se durante il passaggio di un ponte con un’altezza insufficiente si verifichi una collisione e quali siano le conseguenze per il seguito della simulazione. Si controlla se un passaggio sicuro è possibile con una sufficiente riduzione del livello dell’acqua o un aumento del pescaggio. Ciò deve essere verificato anche nel sistema di visualizzazione. Per controllare il punto di collisione sulla nave, se esiste un solo punto di collisione, sono necessarie diversi passaggi. In questo caso si può anche determinare se il ponte provoca una collisione in linea di mezzeria o nei bordi esterni. |
x |
|
||||||||
34. |
Timoneria regolabile in altezza |
L’altezza della collisione e il punto di vista devono potersi adattare alla posizione del ponte. Deve essere disponibile un movimento continuo della timoneria regolabile in altezza. |
Una condizione preliminare per la verifica di questa caratteristica di prestazione è la disponibilità di una tipica imbarcazione per la navigazione interna, ad esempio un’imbarcazione di 110 m di lunghezza. La disponibilità di base di tale funzionalità può essere verificata tramite la presenza di un dispositivo di comando per il cambio di posizione del ponte. La funzione può essere testata sul ponte e occorre verificare se sia possibile scegliere posizioni arbitrarie e se il movimento sia brusco o avvenga a velocità realistica. Posizionando un’altra imbarcazione propria nelle vicinanze si può verificare che tale funzionalità sia disponibile anche per altre imbarcazioni nel sistema di visualizzazione. Si può osservare se anche le luci di navigazione e i segnali diurni si muovano in funzione del movimento della timoneria regolabile in altezza della seconda imbarcazione propria nel sistema di visualizzazione. |
x |
|
||||||||
35. |
Cime |
Il sistema di visualizzazione deve visualizzare la dinamica sia dell’imbarcazione sia della cima (ad esempio imbando, elasticità, peso, rottura e collegamenti alle bitte d’ormeggio). |
L’ormeggio con una cima deve essere testato in un’area di esercizio con parete di banchina. Quando si utilizza la cima, occorre verificare che la corda si colleghi a determinate bitte d’ormeggio. La rottura di una cima deve essere controllata cercando di fermare l’imbarcazione a piena velocità con una cima. L’imbando di una cima deve essere controllato diminuendo la forza e la distanza. |
x |
|
||||||||
36. |
Ancore |
Le ancore possono essere calate e levate. Vengono prese in considerazione la profondità dell’acqua e la dinamica della catena. |
La funzione di ancoraggio può essere esaminata in un’area di esercizio con profondità d’acqua limitata e un’imbarcazione propria con una o più ancore. È ragionevole che sia disponibile una corrente costante a velocità variabile. Calare e levare l’ancora è possibile solo se esistono elementi operativi appropriati. Occorre inoltre verificare se esistano strumenti che indicano la lunghezza della catena. Si controlla che le velocità differiscano quando si cala e si leva l’ancora. Occorre anche verificare se sia possibile udire un suono adeguato. Al variare della profondità dell’acqua, occorre controllare che la profondità dell’acqua influisca sulla funzione di ancoraggio. A bassa velocità di corrente, occorre verificare che l’imbarcazione oscilli e si fermi dopo l’ancoraggio. In caso di aumento continuo della corrente, occorre verificare che l’ancora trattenga l’imbarcazione. Se un’unica ancora non regge, occorre controllare che l’imbarcazione si fermi effettivamente quando si utilizzano due ancore. |
x |
|
||||||||
37. |
Rimorchio (operazione tra due imbarcazioni) |
Durante il rimorchio, vengono presi in considerazione la dinamica delle due imbarcazioni e il collegamento al cavo. |
L’area di esercizio per il controllo della funzione di rimorchio può essere un’area di mare aperto. Oltre all’imbarcazione propria rimorchiante o rimorchiata, è necessaria un’altra imbarcazione (imbarcazione propria o imbarcazione da traffico). La condizione di base per il rimorchio può essere verificata mettendo un cavo di rimorchio tra l’imbarcazione propria e l’altra imbarcazione. Se ciò non è possibile, occorre verificare se venga fornito almeno un metodo alternativo per definire una forza proveniente da un rimorchiatore virtuale. Si verifica se l’altra imbarcazione, utilizzata come rimorchiatore, possa accelerare l’imbarcazione propria rimorchiata e avviare anche un movimento di imbardata tramite trazione laterale. Si verifica se l’imbarcazione propria rimorchiante possa muovere l’altra imbarcazione con manovre adeguate e fermarla e se anche l’altra imbarcazione possa essere portata in rotazione tramite trazione laterale. |
x |
|
||||||||
Imbarcazioni da traffico |
|||||||||||||
38. |
Quantità di imbarcazioni da traffico |
Devono essere disponibili almeno dieci imbarcazioni da traffico. |
La prova deve dimostrare se il numero richiesto può essere inserito in un esercizio. |
x |
x |
||||||||
39. |
Controllo delle imbarcazioni da traffico |
Le imbarcazioni da traffico possono seguire percorsi cambiando rotta e velocità in modo realistico. |
La disponibilità delle funzioni di controllo deve essere verificata iniziando un nuovo esercizio che includa le imbarcazioni da traffico. |
x |
x |
||||||||
40. |
Comportamento in movimento |
Comportamento in movimento ragionevolmente regolare. |
Si applica la procedura di prova sul controllo delle imbarcazioni da traffico. |
x |
x |
||||||||
41. |
Influenza del vento |
Le imbarcazioni da traffico reagiscono a un dato vento mostrando un angolo di deriva. |
Il vento applicato a un esercizio deve produrre un angolo di deriva sull’imbarcazione da traffico che cambia in base alla velocità e alla direzione del vento. |
x |
|
||||||||
42. |
Influenza della corrente |
Le imbarcazioni da traffico reagiscono a una data corrente mostrando un angolo di deriva. |
La corrente applicata a un esercizio deve mostrare un angolo di deriva sull’imbarcazione da traffico che cambia in base alla velocità e alla direzione della corrente. |
x |
x |
||||||||
43. |
Sezione e dimensione dell’immagine |
Il sistema di visualizzazione permette una visuale a 360 gradi. Il campo di visione orizzontale può essere ottenuto con una visuale fissa di almeno 210 gradi e ulteriori visuali commutabili per il resto dell’orizzonte. La visuale verticale consente la vista verso il basso in direzione dell’acqua e verso l’alto in direzione del cielo, come si vedrebbe dal normale posto di governo nella timoneria. |
Ispezione visiva del simulatore in funzione. |
x |
|
||||||||
44. |
Risoluzione per fotogramma |
La risoluzione raggiunge la risoluzione dell’occhio umano. La frequenza di trama (idealmente > 50 fps, che mostra almeno un’immagine realistica e uniforme) non rivela scatti. |
La risoluzione deve essere controllata mediante ispezione visiva. |
x |
|
||||||||
45. |
Ulteriori dettagli e qualità di visualizzazione |
Il livello di dettaglio del sistema di visualizzazione va oltre una rappresentazione semplificata e mostra una buona visuale dell’area di navigazione in ogni circostanza. |
Il modello visivo deve essere controllato mediante ispezione visiva. |
x |
|
||||||||
46. |
Superficie dell’acqua |
Le onde generate dall’imbarcazione dipendono dalla velocità della stessa. Viene presa in considerazione la profondità dell’acqua. Le onde generate dal vento corrispondono alla direzione e alla velocità del vento. |
L’ispezione visiva deve mostrare se le onde generate dall’imbarcazione cambiano con la velocità dell’imbarcazione e se le onde generate dal vento cambiano con la direzione e la velocità del vento. |
x |
|
||||||||
47. |
Sole, luna, corpi celesti |
Il sole e la luna seguono un intervallo di 24 ore. Le posizioni non corrispondono esattamente al luogo e alla data della simulazione. Il cielo notturno può essere costituito da stelle arbitrarie. |
L’ispezione visiva deve mostrare se il sole, la luna e i corpi celesti visibili di giorno, di notte e al crepuscolo possono essere modificati. |
x |
|
||||||||
48. |
Meteo |
Sono rappresentati strati di nuvole alte stazionarie. Possono essere visualizzate anche pioggia, foschia e nebbia. |
L’ispezione visiva mostra il livello di dettaglio richiesto. |
x |
|
||||||||
49. |
Rumore ambientale |
I rumori del motore sono riprodotti in modo realistico. |
I rumori del motore devono essere testati in condizioni di tempo e acque calmi, valutando i rumori per tutti i regimi del motore. Si deve determinare se il suono del motore è udibile e se il livello del volume e il suono sono appropriati. |
x |
x |
||||||||
50. |
Fonti di rumore esterne (ad esempio rumori del motore, segnali acustici di avvertimento e ancoraggio) |
I singoli segnali sonori vengono riprodotti in modo realistico, ma non possono essere localizzati acusticamente. |
Sulla timoneria dell’imbarcazione propria stazionaria, tutti i segnali sonori disponibili vengono innanzitutto attivati uno dopo l’altro. Si valuta se i segnali sonori sono realistici in termini di suono e di volume. In una seconda fase, gli stessi segnali sonori vengono attivati su un’altra imbarcazione, mentre la distanza dall’imbarcazione viene modificata. Occorre verificare se venga emesso il segnale corretto e se i livelli di volume siano riprodotti in modo appropriato. Tutte le unità di potenza ausiliarie azionabili (ad esempio le ancore) sulla timoneria dell’imbarcazione vengono attivate separatamente. Occorre verificare se lo stato di funzionamento sia percepibile dal punto di vista acustico. |
x |
|
||||||||
51. |
Rumore esterno (segnali sonori) |
I segnali sonori provenienti dalle imbarcazioni bersaglio devono essere udibili. |
Durante un’esercitazione deve essere emesso un segnale sonoro da un’imbarcazione bersaglio. |
|
x |
||||||||
52. |
Informazioni acustiche interne |
I segnali acustici provenienti dai dispositivi del ponte sono emessi realisticamente, ma sono riprodotti da altoparlanti posizionati sulla console del simulatore. |
Tutti i segnali acustici di tutti i dispositivi di timoneria disponibili vengono attivati uno dopo l’altro. Si verifica se i segnali vengano emessi dagli apparecchi stessi o dagli altoparlanti del simulatore e fino a che punto appaiano realistici. |
x |
|
||||||||
53. |
Ascolto |
L’operatore è in grado di ascoltare tutti i rumori provenienti dalla timoneria dell’imbarcazione. |
Nell’ambito di una simulazione è necessario verificare se i suoni provenienti dalla timoneria dell’imbarcazione vengano trasmessi in modo chiaro e comprensibile e se il livello del volume sia regolabile. |
x |
|
||||||||
54. |
Registrazione |
I suoni provenienti dalla timoneria dell’imbarcazione vengono registrati in modo sincrono con la simulazione. |
Viene eseguita un’esercitazione che include la comunicazione radio e i suoni. Quando riprodotta, la registrazione deve essere adeguatamente udibile e sincronizzata con la riproduzione della simulazione. |
x |
|
||||||||
55. |
Conformità del radar |
La precisione angolare del rilevamento orizzontale deve essere conforme alla specifica tecnica europea (ETSI) EN 302 194 . Gli effetti legati alla limitazione verticale dell’angolo di apertura sono identificabili, ad esempio quando si passano ponti. |
Conformità «verticale»: simulazione del passaggio di un ponte, tenendo conto di:
|
x |
x |
||||||||
56. |
Risoluzione |
La simulazione radar deve generare un’immagine radar realistica e deve soddisfare i requisiti della norma ETSI EN 302 194 [1]. |
La risoluzione corretta deve essere dimostrata a una distanza di 1200 m: due oggetti con una distanza azimutale di 30 m devono essere identificabili come due oggetti separati. Due oggetti a una distanza di 1200 m nella stessa direzione e a una distanza di 15 m tra loro devono essere identificabili come due oggetti distinti. |
x |
x |
||||||||
57. |
Ombreggiamento provocato dall’imbarcazioni propria o da altre imbarcazioni |
L’ombreggiamento corrisponde alle relazioni trigonometriche, ma non vengono presi in considerazione i cambiamenti dinamici della posizione dell’imbarcazione. |
L’ombreggiamento provocato dall’imbarcazione propria deve essere testato avvicinandosi a una boa e determinando la distanza alla quale la boa è nascosta dalla prua dell’imbarcazione. Tale distanza deve essere realistica. L’ombreggiamento provocato da altre imbarcazioni deve essere verificato mettendo due imbarcazioni nella stessa direzione. Quando si mette un’imbarcazione più piccola dietro un’imbarcazione più grande, l’imbarcazione più piccola non deve apparire sullo schermo radar. |
x |
x |
||||||||
58. |
Echi di disturbo provocati da mare e pioggia |
La regolazione dei filtri e il loro effetto corrispondono alla grandezza dei dispositivi omologati reali. |
Una valutazione viene effettuata accendendo e regolando i filtri. |
x |
x |
||||||||
59. |
Falsi echi |
Vengono generati falsi echi. Inoltre, la frequenza degli echi multipli cambia in modo realistico in funzione alla distanza. |
In un’esercitazione con più imbarcazioni bersaglio, devono essere visibili falsi echi. Durante la prova, l’osservatore deve cercare interferenze ed echi multipli. |
x |
x |
||||||||
60. |
Profondità dell’acqua |
La topografia del fondo è descritta nel dettaglio da contorni e scandagliamenti batimetrici o in qualsiasi altra forma ad alta risoluzione, se i dati sono disponibili. |
Quando si naviga nell’area da ispezionare, occorre controllare che l’ecoscandaglio mostri valori realistici. |
x |
|
||||||||
61. |
Corrente |
La corrente può essere definita arbitrariamente da campi vettoriali almeno bidimensionali con un’alta risoluzione adattata alle dimensioni e alla superficie dell’imbarcazione. |
L’effetto della corrente deve essere testato lasciando che un’imbarcazione propria vada alla deriva su un fiume. L’imbarcazione deve muoversi con la corrente in modo realistico. |
x |
x |
||||||||
62. |
Marea |
I dati relativi alla marea sono forniti in una risoluzione spaziale e/o temporale grossolana. |
L’effetto della marea sugli oggetti galleggianti può essere valutato simulando un piccolo oggetto galleggiante senza propulsione o altre forze (come vento o cime). Cambiando l’ora del giorno, si può verificare se la corrente di marea e il livello dell’acqua dipendano dal tempo e siano realistici. Il livello dell’acqua può essere visto direttamente dall’ecoscandaglio e può essere registrato per un’intera giornata per essere confrontato con dati misurati o calcolati. |
x |
|
||||||||
63. |
Vento |
Le fluttuazioni e i campi vettoriali del vento possono essere definiti e consentono modifiche locali. |
Se a bordo è «installato» un anemometro, lo strumento sul ponte deve visualizzare la velocità relativa e la direzione del vento. Occorre testare l’influenza dei diversi campi di vento sulla dinamica dell’imbarcazione. |
x |
|
||||||||
64. |
Modelli 2D/3D di oggetti stazionari |
Le sostituzioni 2D di oggetti sono consentite solo per gli oggetti lontani e non vengono riconosciute. |
Mentre un’imbarcazione si muove nell’intera area di simulazione che deve essere convalidata, vengono osservati oggetti fissi. Si può determinare a quale distanza e in che modo si riduce il livello di dettaglio e se si utilizzano modelli 2D. |
x |
|
||||||||
65. |
Livello di dettaglio degli oggetti stazionari |
Un buon livello di dettaglio può far apparire oggetti realistici, anche se le semplificazioni sono riconoscibili nella forma e nella superficie. |
Viene caricata l’area di addestramento da valutare e viene impostata un’imbarcazione propria. In primo luogo, è necessario verificare se siano individuati tutti gli oggetti importanti per la navigazione. Lo scenario a prima vista deve apparire realistico. |
x |
|
||||||||
66. |
Modelli giorno/notte di oggetti mobili |
Nell’oscurità, qualsiasi oggetto può essere illuminato. Le sorgenti luminose importanti per la navigazione possono emettere luce secondo caratteristiche predeterminate. |
Viene caricata l’area di addestramento da valutare e viene impostata un’imbarcazione propria. L’ora di simulazione è impostata sulla mezzanotte. Si deve verificare che tutti gli oggetti importanti per la navigazione siano illuminati nella simulazione come nella realtà. Inoltre, si deve verificare se siano illuminati altri oggetti. Se il software del simulatore ha questa caratteristica, l’istruttore accende e spegne l’illuminazione degli oggetti interessati. |
x |
|
||||||||
67. |
Modelli 2D/3D di oggetti mobili |
Gli oggetti bidimensionali vengono utilizzati solo sullo sfondo (grande distanza) in modo che siano difficilmente visibili. Per tutto il resto vengono usati modelli 3D. |
L’area di addestramento da valutare viene caricata e viene selezionata un’imbarcazione propria. L’area di addestramento è percorsa interamente; allo stesso tempo vengono utilizzati, osservati e valutati gli oggetti mobili disponibili per determinare se presentino superfici piane rivolte verso l’osservatore. |
x |
|
||||||||
68. |
Livello di dettaglio |
In caso di miglioramento del livello di dettaglio, vengono presentati oggetti realistici, anche se le forme e le superfici appaiono in modo semplificato. |
Un’imbarcazione propria naviga all’interno di un’area operativa selezionata arbitrariamente. Vengono utilizzati oggetti in movimento valutabili, che devono apparire in modo realistico. |
x |
|
||||||||
69. |
Impostazione delle luci e dei segnali diurni |
Le luci e i segnali mostrati possono essere singolarmente commutati, cioè tutte le luci e i segnali sono memorizzati separatamente nella banca dati e sono posizionati secondo i requisiti dell’imbarcazione reale e secondo la normativa applicabile all’imbarcazione utilizzata. |
Nelle immediate vicinanze di un’imbarcazione da traffico, un’imbarcazione propria viene utilizzata in un’area di addestramento a scelta. Per quanto possibile, l’operatore imposta tutti i tipi di segnali diurni e le luci di navigazione a bordo dell’imbarcazione da traffico. Se il simulatore lo consente, al posto delle imbarcazioni da traffico viene utilizzata una seconda imbarcazione propria. Anche sulla seconda imbarcazione propria sono impostati tutti i tipi di luci e segnali diurni. Presso la stazione di governo della prima imbarcazione propria si controllerà quali luci e segnali diurni sono visibili sulle altre due imbarcazioni. |
x |
|
||||||||
70. |
Modelli giorno/notte |
Le sorgenti luminose possono lampeggiare in base a determinate caratteristiche. |
Un’imbarcazione propria naviga all’interno di un’area operativa. L’ora di simulazione è impostata sulle 24:00. Vengono utilizzati tutti gli oggetti mobili valutabili. Per quanto possibile, l’operatore accende tutte le sorgenti luminose disponibili installate sugli oggetti per un controllo visivo. |
x |
|
||||||||
71. |
Riflettanza radar |
L’eco nell’immagine radar deve essere realistica e dipendente dall’angolo di visione. |
Occorre controllare se gli oggetti riflettenti presentano un’eco realistica. |
x |
x |
||||||||
72. |
Echi causati dalle onde e dalle precipitazioni |
Gli echi dello stato del mare sono memorizzati per configurazioni d’onda rappresentative comprendenti anche la gamma dei livelli dello stato del mare. Gli echi di precipitazione sono mostrati in modo realistico. |
Gli echi dello stato del mare devono essere testati introducendo diverse altezze e direzioni d’onda. Gli echi di precipitazione devono essere verificati. |
x |
x |
||||||||
73. |
Onde |
Lo stato del mare e la direzione delle onde possono essere regolati; l’imbarcazione si muove in modo realistico. |
Occorre testare se il movimento dell’imbarcazione varia a seconda dello stato del mare. Le direzioni e l’altezza delle onde devono essere visibili. |
x |
|
||||||||
74. |
Precipitazioni |
Tutte le condizioni meteorologiche (limitazione della visibilità, precipitazioni, a eccezione di fulmini e formazione di nuvole) sono disponibili per ottenere un quadro coerente. |
Occorre effettuare un’ispezione visiva per verificare se la visibilità possa essere ridotta. |
x |
|
||||||||
75. |
Visualizzazione delle carte |
Il sistema ECDIS interno in modalità informativa deve soddisfare i requisiti della norma più recente pubblicata dall’Unione europea o dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno [regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2013 della Commissione o ECDIS interno della CCNR, edizione 2.3 o versione aggiornata]. |
Occorre verificare se il software ECDIS sia certificato e se venga utilizzata una carta elettronica per la navigazione interna. |
x |
|
||||||||
76. |
Unità di misura |
Il simulatore utilizza unità per la navigazione interna europea (km, km/h). |
Le unità visualizzate devono essere valutate. |
x |
x |
||||||||
77. |
Opzioni di lingua |
Si applica la lingua dell’esame e/o l’inglese. |
La lingua degli strumenti deve essere controllata. |
x |
x |
||||||||
78. |
Numero di esercizi |
Ci deve essere la possibilità di creare, memorizzare ed eseguire vari esercizi, che devono essere manipolabili durante l’esecuzione. |
Devono essere eseguite operazioni diverse. |
x |
x |
||||||||
79. |
Numero di imbarcazioni proprie |
Per ogni ponte può essere caricata una diversa imbarcazione propria. |
Dimostrazione di esercizi distinti su più ponti (se applicabile). |
x |
|
||||||||
80. |
Memorizzazione dei dati |
Tutti i valori di simulazione necessari per riprodurre la simulazione, compresi il video e l’audio della prestazione del richiedente, devono essere memorizzati. |
Viene avviata una simulazione e viene eseguita la memorizzazione. La simulazione viene ricaricata e riesaminata per determinare se tutti i dati pertinenti della sessione di simulazione registrata sono disponibili. |
x |
x |
||||||||
81. |
Memorizzazione dell’esame visualizzato |
Nella sala operatore o in una stazione di debriefing deve esserci la possibilità di riproduzione. Le comunicazioni radio devono poter essere registrate. |
L’esercizio deve essere ripetuto. |
x |
x |
II. Norme per la procedura amministrativa di omologazione dei simulatori di conduzione delle navi e dei simulatori radar
I. Procedura di omologazione dei simulatori utilizzati negli esami di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2017/2397
1. |
L’organismo che utilizza simulatori per valutare le competenze presenta all’autorità competente dello Stato membro una richiesta di omologazione
|
2. |
L’autorità competente garantisce che i requisiti minimi specificati nella norma per i requisiti funzionali e tecnici dei simulatori sono verificati secondo la procedura di prova per ciascuna voce. A tal fine, l’autorità competente si avvale di esperti indipendenti dall’organismo che conduce il programma di formazione. Gli esperti documentano il controllo di conformità per ogni voce. Se le procedure di prova confermano il rispetto dei requisiti, l’autorità competente omologa il simulatore. L’omologazione riporta per quale valutazione di competenza specifica il simulatore è autorizzato. |
II. Notifica dell’omologazione e del sistema di norme di qualità
1. |
L’autorità competente per l’omologazione dei simulatori notifica l’omologazione di un simulatore alla Commissione europea e alle eventuali organizzazioni internazionali interessate, indicando almeno quanto segue:
|
2. |
Ai fini di un sistema di valutazione e garanzia della qualità di cui all’articolo 27 della direttiva (UE) 2017/2397, le autorità competenti conservano le richieste di cui alla sezione I.1, lettera a), e la documentazione di cui alla sezione I.2. |
(1) Norme per la procedura amministrativa di omologazione dei simulatori di conduzione delle navi e dei simulatori radar
(2) Procedura di omologazione dei simulatori utilizzati negli esami di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2017/2397
ALLEGATO IV
NORME RELATIVE ALL’IDONEITÀ MEDICA
CRITERI DI IDONEITÀ MEDICA IN RAPPORTO A PATOLOGIE (IDONEITÀ GENERALE, VISTA E UDITO)
Introduzione
L’esaminatore medico dovrebbe tenere presente che non è possibile elaborare un elenco completo di criteri di idoneità che comprenda tutte le possibili patologie e le variazioni del modo in cui si presentano e delle loro prognosi. I principi alla base dell’approccio adottato nella tabella sono spesso estrapolabili a patologie non contemplate dalla stessa. Le decisioni sull’idoneità in presenza di una patologia medica dipendono da un’attenta valutazione e analisi clinica ed è necessario prendere in considerazione i seguenti punti ogniqualvolta venga adottata una decisione sull’idoneità:
• |
Per idoneità medica (comprendente l’idoneità fisica e psicologica) si intende l’assenza di malattie o disabilità che impediscano alla persona che presta servizio a bordo di un’imbarcazione per la navigazione interna di fare quanto segue:
|
• |
Le patologie elencate sono esempi comuni di quelle che possono rendere i membri dell’equipaggio non idonei. L’elenco può anche essere utilizzato per determinare le opportune limitazioni di idoneità. I criteri indicati possono solo fornire orientamenti per i medici e non devono sostituire un valido parere medico. |
• |
Le implicazioni per il lavoro e la vita sulle vie navigabili interne variano notevolmente, a seconda del decorso naturale di ciascuna patologia e delle possibilità di trattamento. Per prendere una decisione sull’idoneità devono essere utilizzate la conoscenza della patologia e una valutazione delle sue caratteristiche nella persona esaminata. |
• |
Se l’idoneità medica non può essere completamente dimostrata, possono essere imposte misure di mitigazione e restrizioni che garantiscano una sicurezza della navigazione equivalente. Alle note del presente testo è aggiunto un elenco di misure di mitigazione e restrizioni. Se necessario, i riferimenti a tali misure di mitigazione e restrizioni sono riportati nelle descrizioni dei criteri di idoneità medica. |
La tabella è strutturata come segue:
Colonna 1: Classificazione internazionale delle malattie dell’OMS, decima revisione (ICD-10). I codici sono elencati come ausilio all’analisi e, in particolare, alla raccolta internazionale dei dati.
Colonna 2: nome comune della patologia o del gruppo di patologie, con una breve indicazione riguardante la relativa incidenza sul lavoro sulle vie navigabili interne.
Colonna 3: criteri di idoneità medica che hanno portato alla decisione: incompatibilità.
Colonna 4: criteri di idoneità medica che hanno portato alla decisione: in grado di svolgere in qualsiasi momento le funzioni assegnate.
Ci sono due appendici:
Appendice 1 Criteri pertinenti per la vista ai sensi del codice diagnostico H 0059.
Appendice 2 Criteri pertinenti per l’udito ai sensi del codice diagnostico H 68-95.
ICD 10 Codici diagnostici |
Patologia Giustificazione dei criteri |
L’incompatibilità con lo svolgimento in qualsiasi momento delle funzioni assegnate
|
In grado di svolgere in qualsiasi momento le funzioni assegnate |
||||||
A00–B99 |
INFEZIONI |
||||||||
A00-09 |
Infezione gastrointestinale Trasmissione ad altri, ricorrenza |
T – Se rilevata a terra (sintomi in corso o in attesadei risultati delle analisi sullo status di portatore) o qualora sia confermato lo status di portatore fino a guarigione dimostrata |
Nessun sintomo che influisce sulla sicurezza sul lavoro |
||||||
A15-16 |
Tubercolosi polmonare Trasmissione ad altri, ricorrenza |
T – Test di screening positivo o anamnesi clinica positiva, fino all’esame. In caso di infezione, fino alla stabilizzazione mediante trattamento e alla conferma dell’assenza di contagiosità P – Recidiva o postumi gravi |
Completamento con successo di un ciclo di trattamento |
||||||
A50-64 |
Infezioni sessualmente trasmissibili Invalidità grave, ricorrenza |
T – Se rilevate a terra: fino alla conferma della diagnosi, avvio del trattamento e completamento con successo di un ciclo di trattamento. P – Complicanze tardive invalidanti e non trattabili |
Nessun sintomo che influisce sulla sicurezza sul lavoro |
||||||
B15 |
Epatite A Trasmissibile per contaminazione degli alimenti o dell’acqua |
T – Fino alla risoluzione dell’ittero o al ripristino della tolleranza allo sforzo |
Nessun sintomo che influisce sulla sicurezza sul lavoro |
||||||
B16-19 |
Epatite B. Trasmissibile per contatto con sangue o altri fluidi corporei. Possibilità di insufficienza epatica permanente e cancro al fegato |
T – Fino alla risoluzione dell’ittero o al ripristino della tolleranza allo sforzo P – Insufficienza epatica persistente con sintomi che influiscono sulla sicurezza sul lavoro o con probabilità di complicanze |
Nessun sintomo che influisce sulla sicurezza sul lavoro. Idoneità con un limite di tempo massimo di due anni |
||||||
|
Epatite C Trasmissibile per contatto con sangue o altri fluidi corporei. Possibilità di insufficienza epatica permanente |
T – Fino alla risoluzione dell’ittero o al ripristino della tolleranza allo sforzo P – Insufficienza epatica persistente con sintomi che influiscono sulla sicurezza sul lavoro o con probabilità di complicanze |
Nessun sintomo che influisce sulla sicurezza sul lavoro |
||||||
B20-24 |
HIV+ Trasmissibile per contatto con sangue o altri fluidi corporei. Progressione a malattie correlate all’HIV o all’AIDS |
T – Buona conoscenza della patologia e piena osservanza delle raccomandazioni di trattamento P – Malattie correlate all’HIV invalidanti e non reversibili. Persistenza degli effetti invalidanti dei farmaci |
Nessun sintomo che influisce sulla sicurezza sul lavoro. Idoneità con un limite di tempo massimo di due anni |
||||||
A00-B99 non classificate altrove |
Altre infezioni Invalidità personale, infezione di altri |
T – In caso di infezione grave e grave rischio di trasmissione P – Se sussiste la probabilità di ripetute ricorrenze invalidanti o infettive |
Nessun sintomo che influisce sulla sicurezza sul lavoro |
||||||
C00–48 |
TUMORI |
||||||||
C00-48 |
Neoplasie maligne, inclusi linfomi, leucemie e patologie correlate Ricorrenza: complicanze particolarmente acute, ad esempio rischi per l’interessato derivanti da emorragie |
T – Fino a quando non siano state eseguite indagini ed effettuate cure e non sia stata valutata la prognosi P – Invalidità persistente con sintomi che influiscono sulla sicurezza sul lavoro o con elevata probabilità di ricorrenza |
Nessun sintomo che influisce sulla sicurezza sul lavoro Da confermare con la valutazione ufficiale di uno specialista |
||||||
D50-89 |
DISTURBI DEL SANGUE |
||||||||
D50-59 |
Anemia/Emoglobinopatie Ridotta tolleranza allo sforzo. Anomalie episodiche dei globuli rossi |
T – Finché i valori dell’emoglobina non siano normali o stabili P – Grave anemia ricorrente o persistente o sintomi invalidanti derivanti da una distruzione dei globuli rossi che non può essere trattata |
Nessun sintomo che influisce sulla sicurezza sul lavoro |
||||||
D73 |
Splenectomia (antecedenti chirurgici di) Aumento della sensibilità a determinate infezioni |
T – Fino al completamento del trattamento clinico e al ripristino della tolleranza allo sforzo |
Nessun sintomo che influisce sulla sicurezza sul lavoro |
||||||
50-89 non classificate altrove |
Altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici Variabile: ricorrenza di emorragie anomale ed eventualmente ridotta tolleranza allo sforzo o bassa resistenza alle infezioni |
T – Durante l’indagine P – Disturbi cronici della coagulazione |
Valutazione caso per caso |
||||||
E00-90 |
DISTURBI DEL SISTEMA ENDOCRINO E METABOLICI |
||||||||
E10 |
Diabete trattato con insulina Invalidità grave da ipoglicemia. Complicanze da perdita di controllo della glicemia. Aumento della probabilità di problemi visivi, neurologici e cardiaci |
T – Se manca:
P – Se mal controllato o non conforme al trattamento. Storia di ipoglicemia o perdita di consapevolezza dell’ipoglicemia. Complicanze invalidanti del diabete |
Valutazione caso per caso con un limite di tempo massimo di cinque anni. In caso di un buon livello di controllo, piena osservanza delle raccomandazioni di trattamento e buona consapevolezza dell’ipoglicemia. Può essere indicata la restrizione 04*** |
||||||
E11-14 |
Diabete non trattato con insulina. Trattato con altri farmaci Progressione verso l’uso dell’insulina, aumento della probabilità di problemi visivi, neurologici e cardiaci |
T – Se manca:
|
Quando la patologia è stabilizzata, in assenza di complicanze invalidanti: idoneità con un limite di tempo massimo di cinque anni |
||||||
Diabete non trattato con insulina, ma solo con la dieta Progressione verso l’uso dell’insulina, aumento della probabilità di problemi visivi, neurologici e cardiaci |
T – Se manca:
|
Quando la patologia è stabilizzata, in assenza di complicanze invalidanti: idoneità con un limite di tempo massimo di cinque anni |
|||||||
E65-68 |
Obesità/massa corporea anormale (alta o bassa) Rischio di incidenti per l’interessato, mobilità ridotta e ridotta tolleranza allo sforzo per compiti di routine e di emergenza. Aumento della probabilità di diabete, malattie arteriose e artrite |
T – Se non è possibile eseguire compiti critici per la sicurezza, capacità o risultati del test da sforzo sono scarsi, indice di massa corporea (IMC) ≥ 40 (livello di obesità 3) P – I compiti critici per la sicurezza non possono essere eseguiti; la capacità o i risultati del test da sforzo sono scarsi e non sono stati ottenuti miglioramenti |
In grado di eseguire in situazioni di routine e di emergenza i compiti critici per la sicurezza assegnati. Possono essere indicate le restrizioni 07*** e/o 09*** |
||||||
E00-90 non classificate altrove |
Altre malattie endocrine e metaboliche (della tiroide, surrenali, compresa la malattia di Addison, dell’ipofisi, delle ovaie, dei testicoli) Probabilità di ricorrenza o complicanze |
T – Fino a quando non siano state eseguite indagini, buon livello di controllo e rispetto del trattamento. Fino a un anno dopo la diagnosi iniziale o la recidiva in cui è stato effettuato un riesame regolare. P – In caso di invalidità persistente, necessità di frequenti adeguamenti dei farmaci o aumento della probabilità di complicanze importanti. |
Valutazione caso per caso: se stabile sotto trattamento farmacologico, controlli delle patologie poco frequenti, nessuna invalidità e bassissima probabilità di complicanze |
||||||
E00-90 |
DISTURBI DEL SISTEMA ENDOCRINO E METABOLICI |
||||||||
F10 |
Abuso di alcool (dipendenza) Ricorrenza, incidenti, comportamenti erratici/sicurezza a rischio |
T – Fino a quando non siano state eseguite indagini, buon livello di controllo e rispetto del trattamento. Fino a un anno dopo la diagnosi iniziale o la recidiva in cui è stato effettuato un riesame regolare. P – Se persistente o in presenza di comorbilità, può progredire o ripetersi durante il lavoro |
Per tre anni di fila: idoneo con una limitazione temporale di un anno, con restrizioni 04*** e 05***. In seguito: idoneo per un periodo di tre anni con restrizioni 04*** e 05***. In seguito: idoneo senza restrizioni per periodi consecutivi di due, tre e cinque anni, senza ricadute e senza comorbilità, se le analisi del sangue alla fine di ciascun periodo non mostrano problemi |
||||||
F11-19 |
Dipendenza da droghe/abuso persistente di sostanze, che comprende sia l’uso di droghe illecite sia la dipendenza da farmaci con prescrizione Ricorrenza, incidenti, comportamenti erratici/sicurezza a rischio |
T – Fino a quando non siano state eseguite indagini, buon livello di controllo e rispetto del trattamento. Fino a un anno dopo la diagnosi iniziale o la recidiva in cui è stato effettuato un riesame regolare. P – Se persistente o in presenza di comorbilità, può progredire o ripetersi durante il lavoro |
Per tre anni di fila: idoneo con una limitazione temporale di un anno, con restrizioni 04*** e 05***. In seguito: idoneo per un periodo di tre anni con restrizioni 04*** e 05***.In seguito: idoneo senza restrizioni per periodi consecutivi di due, tre e cinque anni, senza ricadute e senza comorbilità, se le analisi del sangue alla fine di ciascun periodo non mostrano problemi |
||||||
F20-31 |
Psicosi (acute) – organiche, schizofreniche o di altra categoria elencata nell’ICD. Bipolare (disturbi maniaco-depressivi) Ricorrenza che porta a cambiamenti della percezione/cognizione, incidenti, comportamenti erratici e non sicuri |
Dopo un singolo episodio con fattori scatenanti: T – Fino a quando non siano state eseguite indagini, buon livello di controllo e rispetto del trattamento. Fino a tre mesi dopo la diagnosi iniziale |
Se il membro del personale di coperta comprende la situazione, segue il trattamento e non riscontra effetti collaterali dei farmaci: idoneo con restrizione 04***. Può essere indicata la restrizione 05***. Idoneo senza restrizioni: un anno dopo l’episodio purché i fattori scatenanti possano essere e siano sempre evitati Limitazione temporale: per i primi due anni, sei mesi. Per i seguenti cinque anni, un anno |
||||||
|
Dopo un singolo episodio senza fattori scatenanti o più di un episodio con o senza fattori scatenanti: T – Fino a quando non siano state eseguite indagini, buon livello di controllo e rispetto del trattamento. Fino a due anni dall’ultimo episodio. P – Più di un episodio o probabilità persistente di ricorrenza. I criteri di idoneità con o senza restrizioni non sono soddisfatti |
Se non ci sono state ricadute e non sono stati usati farmaci per un periodo di due anni: idoneo, se un medico specialista ha stabilito che la causa può essere inequivocabilmente identificata come transitoria e una ricaduta è molto improbabile |
|||||||
F32-38 |
Disturbi dell’umore/affettivi. Grave stato d’ansia, depressione o qualsiasi altro disturbo mentale che possa compromettere le prestazioni Ricorrenza, prestazioni ridotte, soprattutto nelle emergenze |
T – In fase acuta, in corso di indagine o in presenza di sintomi invalidanti o effetti collaterali di farmaci. P – Sintomi invalidanti persistenti o ricorrenti |
Dopo la piena guarigione e l’esame completo del singolo caso. Una valutazione di idoneità può essere indicata a seconda delle caratteristiche e della gravità del disturbo dell’umore. Limitazione temporale: per i primi due anni, sei mesi. Possono essere indicate le restrizioni 04*** e/o 07***. Per i seguenti cinque anni, un anno |
||||||
Disturbi dell’umore/affettivi. Sintomi minori o reattivi di ansia/depressione. Ricorrenza, prestazioni ridotte, soprattutto nelle emergenze. |
T – Fino alla scomparsa dei sintomi e alla fine del trattamento farmacologico. P – Sintomi invalidanti persistenti o ricorrenti |
In assenza di sintomi o di effetti collaterali invalidanti derivanti dall’assunzione di farmaci. Possono essere indicate le restrizioni 04*** e/o 07***. |
|||||||
F00-99 non classificate altrove |
Altri disturbi ad esempio disturbi della personalità, dell’attenzione (ADHD), dello sviluppo (ad esempio autismo) Riduzione delle prestazioni e dell’affidabilità e impatto sulle relazioni con gli altri. |
P – Se si ritiene che abbia conseguenze critiche dal punto di vista della sicurezza |
Nessun effetto avverso previsto durante il lavoro. Incidenti durante i periodi di servizio precedenti. Possono essere indicate le restrizioni 04*** e/o 07*** |
||||||
G00-99 |
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO |
||||||||
G40-41 |
Crisi epilettica singola Rischio per l’imbarcazione, gli altri e l’interessato in caso di crisi epilettica |
Crisi epilettica singola T – Durante le indagini e per un anno dopo la crisi epilettica |
Un anno dopo la crisi epilettica e con assunzione stabile di farmaci: idoneo con restrizione 04*** Idoneo senza restrizioni: un anno dopo la crisi epilettica e un anno dopo la fine del trattamento |
||||||
Epilessia – nessun fattore scatenante (crisi multiple) Rischio per l’imbarcazione, gli altri e l’interessato in caso di crisi epilettiche |
T – Durante le indagini e per due anni dopo l’ultima crisi epilettica P – Crisi ricorrenti, non controllate da farmaci |
Non assume farmaci o assume farmaci in modo stabile rispettando il trattamento: idoneo con restrizione 04*** Idoneo senza restrizioni quando da almeno dieci anni non si verificano crisi e non si assumono farmaci |
|||||||
Epilessia – provocata da alcool, farmaci, traumi cranici (crisi multiple) Rischio per l’imbarcazione, gli altri e l’interessato in caso di crisi epilettiche |
T – Durante le indagini e per due anni dopo l’ultima crisi epilettica P – Crisi ricorrenti, non controllate da farmaci |
Non assume farmaci o assume farmaci in modo stabile rispettando il trattamento: idoneo con restrizione 04*** Idoneo senza restrizioni quando da almeno cinque anni non si verificano crisi e non si assumono farmaci |
|||||||
G43 |
Emicrania (attacchi frequenti che provocano incapacità) Probabilità di ricorrenza invalidante |
P – Attacchi frequenti che portano a incapacità |
Nessun effetto avverso incapacitante previsto durante il lavoro. Nessun incidente durante i periodi di servizio precedenti |
||||||
G47 |
Apnea notturna Stanchezza ed episodi di sonno durante il lavoro |
T – Fino a quando il trattamento non sia iniziato e abbia avuto successo per tre mesi P – Trattamenti non riusciti o non rispettati |
Una volta che il trattamento abbia dimostrato di essere efficace per tre mesi. Valutazioni semestrali di osservanza del trattamento. Può essere indicata la restrizione 05*** |
||||||
Narcolessia Stanchezza ed episodi di sonno durante il lavoro |
T – Fino a quando non venga tenuta sotto controllo mediante trattamento per almeno due anni P – Trattamenti non riusciti o non rispettati |
Se lo specialista conferma il controllo completo mediante trattamento per almeno due anni: idoneo con restrizione 04*** |
|||||||
G00-99 non classificate altrove |
Altre malattie nervose organichead esempio sclerosi multipla, morbo di Parkinson. Ricorrenza/avanzamento. Limitazioni della potenza muscolare, dell’equilibrio, della coordinazione e della mobilità |
T – Fino a quando non siano state eseguite indagini, buon livello di controllo e rispetto del trattamento.P – Se le limitazioni influiscono sulla sicurezza sul lavoro o l’interessato non è in grado di soddisfare i requisiti di capacità fisica. |
Valutazione caso per caso in base alle esigenze di lavoro e di emergenza, con consulenza neurologico-psichiatrica specialistica. |
||||||
R55 |
Sincope e altri disturbi della coscienza Ricorrenza che provoca lesioni o perdita di controllo |
T – Fino a quando non siano state eseguite indagini per determinare la causa e dimostrare il controllo di eventuali patologie soggiacenti. L’evento è: |
|
||||||
a) svenimento semplice/sincope idiopatica
|
Valutazione caso per caso. Può essere indicata la restrizione 04*** |
||||||||
b) non svenimento semplice/sincope idiopatica. Disturbo inspiegabile: non ricorrente e senza alcuna causa cardiaca, metabolica o neurologica soggiacente rilevata T – Quattro settimane |
Valutazione caso per caso. Può essere indicata la restrizione 04***. |
||||||||
c) Disturbo: ricorrente o con possibile causa cardiaca, metabolica o neurologica soggiacente T – Con possibile causa soggiacente non identificata o trattabile: per sei mesi dopo l’evento se non si verificano ricorrenze T – Con possibile causa soggiacente o causa riscontrata e trattata per un mese dopo un trattamento riuscito
d) Disturbo della coscienza con caratteristiche che indicano crisi epilettica. Vedere G40-41 P – Per tutti i casi di cui sopra se gli incidenti ricorrenti persistono nonostante un’indagine completa e un trattamento appropriato |
|
||||||||
T90 |
Intervento/lesione intracranica, compreso il trattamento di anomalie vascolari o gravi lesioni craniche con danni cerebrali. Rischio per l’imbarcazione, gli altri e l’interessato in caso di crisi epilettica. Difetti delle funzioni cognitiva, sensoriale o motoria. Ricorrenza o complicanze della patologia soggiacente. |
T – Per un anno o più fino a quando la probabilità di crisi* non sia bassa secondo il parere di uno specialista P – Invalidità persistente a causa di patologie soggiacenti, lesioni o crisi epilettiche ricorrenti. |
Dopo almeno un anno, se la probabilità di crisi è bassa* e non vi è invalidità dovuta a patologie soggiacenti o lesioni: idoneo con restrizione 04*** Idoneo senza restrizioni quando non è presente invalidità da patologie soggiacenti o lesioni e non vi è trattamento con farmaci antiepilettici. Probabilità di crisi epilettica molto bassa* |
||||||
H00-99 |
MALATTIE DEGLI OCCHI E DELLE ORECCHIE |
||||||||
H00-59 |
Disturbi degli occhi: progressivi o recidivi (ad esempio glaucoma, maculopatia, retinopatia diabetica, retinite pigmentosa, cheratocono, diplopia, blefarospasmo, uveite, ulcerazione corneale, distacco di retina) Incapacità futura di soddisfare i criteri di visione, rischio di ricorrenza |
T – Incapacità temporanea di soddisfare i criteri di visione pertinenti (cfr. appendice 1) e bassa probabilità di deterioramento successivo o di ricorrenza invalidante dopo il trattamento o la guarigione P – Incapacità di soddisfare i criteri di visione pertinenti (cfr. appendice 1) o, se trattati, aumento della probabilità di deterioramento successivo o di ricorrenza invalidante |
Probabilità di ricorrenza bassissima. È molto improbabile un avanzamento che comporti il mancato rispetto dei criteri di visione durante il periodo di certificazione |
||||||
H65-67 |
Otite esterna o media Ricorrenza, possibile fonte di infezione negli addetti alla manipolazione degli alimenti, problemi nell’uso delle protezioni uditive |
T – Se i sintomi influiscono sulla sicurezza sul lavoro P – Per gli addetti alla manipolazione degli alimenti, se la fuoriuscita di liquido dall’orecchio è cronica |
Trattamento efficace e nessuna probabilità di ricorrenza |
||||||
H68-95 |
Disturbi dell’orecchio: progressivi (ad esempio otosclerosi) |
T – Incapacità temporanea di soddisfare i criteri dell’udito pertinenti (cfr. appendice 2) e bassa probabilità di deterioramento successivo o di ricorrenza invalidante dopo il trattamento o la guarigione P – Incapacità di soddisfare i criteri dell’udito pertinenti (cfr. appendice 2) o, se trattati, aumento della probabilità di deterioramento successivo o di ricorrenza invalidante |
Tasso di ricorrenza* molto basso. È molto improbabile un avanzamento che comporti il mancato rispetto dei criteri dell’udito durante il periodo di certificazione |
||||||
H81 |
Malattia di Menière e altre forme di vertigini invalidanti croniche o ricorrenti Mancanza di equilibrio che causa perdita di mobilità e nausea |
T – Durante la fase acuta P – Attacchi frequenti che portano a incapacità |
Bassa probabilità* di effetti invalidanti durante il lavoro |
||||||
I00-99 |
APPARATO CARDIOVASCOLARE |
||||||||
I05-08 I34-39 |
Malattie cardiache congenite e valvolari (compresi i relativi interventi chirurgici). Soffi cardiaci non approfonditi in precedenza Probabilità di avanzamento, limitazioni dello sforzo |
T – Fino a quando non siano state eseguite indagini e, se necessario, effettuate cure con successo P – Se la tolleranza allo sforzo è limitata, se si verificano episodi di incapacità, in caso di trattamento con anticoagulanti o se vi è un’alta probabilità permanente di un evento invalidante |
Valutazione caso per caso sulla base di consulto cardiologico |
||||||
I10-15 |
Ipertensione Aumento della probabilità di cardiopatie ischemiche, danni agli occhi e ai reni e ictus. Possibilità di episodio ipertensivo acuto |
T – Normalmente se > 160 mm Hg sistolica o > 100 mm Hg diastolica fino all’esecuzione di indagini e, se necessario, trattata con successo P – Se persistente > 160 mm Hg sistolica o > 100 mm Hg diastolica con o senza trattamento |
Se trattata e priva di effetti invalidanti causati dalla patologia o dai farmaci |
||||||
I20-25 |
Evento cardiaco, ossia infarto del miocardio, ECG con evidenza di pregresso infarto miocardico o blocco del ramo sinistro appena individuato, angina, arresto cardiaco, innesto di bypass coronarico, angioplastica coronarica Improvvisa perdita di capacità, limitazione dello sforzo Problemi di gestione di un evento cardiaco recidivante sul lavoro |
T – Per tre mesi dopo l’indagine iniziale e il trattamento, più a lungo se i sintomi non si risolvono e in caso di maggiore probabilità di ricorrenza a causa di risultati patologici P – Se i criteri per il rilascio del certificato non sono soddisfatti e se è improbabile un’ulteriore riduzione della probabilità di ricorrenza |
Tasso di ricorrenza* molto basso, piena osservanza delle raccomandazioni per la riduzione del rischio e assenza di problemi di comorbilità rilevanti: inizialmente certificato semestrale e poi certificato annuale. Tasso di ricorrenza* basso: idoneo con restrizione 04*** Idoneità con un limite di un anno |
||||||
I44-49 |
Aritmie cardiache e difetti di conduzione [compresi quelli con pacemaker e defibrillatori cardioverter impiantati (ICD)] Probabilità di invalidità da ricorrenza, improvvisa perdita di capacità, limitazione dello sforzo, l’attività del pacemaker/ICD può essere influenzata da forti campi elettrici |
T – Fino a quando non siano state eseguite indagini ed effettuate cure e non sia stata confermata l’adeguatezza del trattamento P – Se sono presenti sintomi invalidanti o c’è un’eccessiva probabilità che si verifichi un’invalidità dovuta a ricorrenza, incluso l’impianto ICD |
Tasso di ricorrenza* basso: idoneo con restrizione 04***Idoneità con un limite di un anno |
||||||
I61-69 G46 |
Malattia cerebro-vascolare ischemica (ictus o attacco ischemico transitorio) Aumento della probabilità di ricorrenza, perdita improvvisa di capacità, limitazione della mobilità. Potrebbe sviluppare altre malattie circolatorie che causano una perdita improvvisa di capacità. |
T – Fino a quando non siano state eseguite indagini, buon livello di controllo e rispetto del trattamento. Fino a tre mesi dopo la diagnosi iniziale P – Se i sintomi residui interferiscono con le funzioni o c’è un’eccessiva probabilità di ricorrenza. |
Valutazione caso per caso dell’idoneità al lavoro; è indicata la restrizione 04***. La valutazione deve includere la probabilità di futuri eventi cardiaci. In grado di eseguire in situazioni di routine e di emergenza i compiti critici per la sicurezza assegnati. Idoneo con una limitazione temporale di un anno |
||||||
I73 |
Claudicazione arteriosa Predisposizione a sviluppare altre malattie circolatorie che causano una perdita improvvisa di capacità. Limiti della capacità di sforzo |
T – Fino alla valutazione P – Incapace all’esercizio delle funzioni |
Idoneo con restrizione 04***, a condizione che i sintomi siano di lieve entità e non pregiudichino i compiti essenziali o siano risolti da interventi chirurgici o altri trattamenti. Valutare la probabilità di futuri eventi cardiaci. Idoneità con un limite di un anno |
||||||
183. |
Vene varicose Possibilità di sanguinamento in caso di ferite, alterazioni cutanee e ulcerazione |
T – Fino a quando non siano trattate, se i sintomi sono invalidanti. Dopo l’intervento chirurgico fino a un mese |
Nessun sintomo e nessuna complicanza invalidanti |
||||||
I80.2-3 |
Trombosi venosa profonda/embolo polmonare Probabilità di ricorrenza e di embolo polmonare grave. Probabilità di sanguinamento dovuta a trattamento anticoagulante |
T – Fino a quando non siano state eseguite indagini ed effettuate cure e normalmente durante il trattamento con anticoagulanti a breve termine P – Da prendere in considerazione in caso di eventi ricorrenti o di trattamento permanente con anticoagulanti |
Può essere considerato idoneo al lavoro con bassa probabilità di infortunio una volta stabilizzato con trattamento anticoagulante e regolare monitoraggio del livello di coagulazione |
||||||
I00-99 non classificate altrove |
Altre malattie cardiache, ad esempio cardiomiopatia, pericardite, insufficienza cardiaca Probabilità di ricorrenza, perdita improvvisa di capacità, limitazione dello sforzo |
T – Fino a quando non siano state eseguite indagini ed effettuate cure e non sia stata confermata l’adeguatezza del trattamento P – In caso di sintomi invalidanti o probabilità di invalidità per ricorrenza |
Valutazione caso per caso sulla base di relazioni specialistiche |
||||||
J00-99 |
APPARATO RESPIRATORIO |
||||||||
J02-04 J30-39 |
Patologie del naso, della gola e dei seni nasali e paranasali Invalidanti per l’interessato. Trasmissione dell’infezione al cibo/altri membri dell’equipaggio in certi casi |
T – Fino a scomparsa dei sintomi che influiscono sulla sicurezza sul lavoroP – In caso di disabilità e ricorrenza |
Quando il trattamento è completo, se non ci sono fattori che predispongono alla ricorrenza |
||||||
J40-44 |
Bronchite cronica e/o enfisema Ridotta tolleranza allo sforzo e sintomi invalidanti |
T – In caso di episodio acuto P – In caso di ricorrenza ripetuta e grave, se non è possibile rispettare le norme generali di idoneità o in presenza di mancanza di respiro invalidante |
Considerare l’idoneità per le emergenze. In grado di eseguire in situazioni di routine e di emergenza i compiti critici per la sicurezza assegnati. Idoneità con un limite di un anno |
||||||
J45-46 |
Asma (valutazione dettagliata con informazioni da parte di uno specialista per tutti i nuovi arrivati) Episodi imprevedibili di grave dispnea |
T – Fino a quando l’episodio non sia risolto, la causa approfondita (compresa l’eventuale causa professionale) e messo in atto un regime di trattamento efficace Per i minori di 20 anni, ricovero ospedaliero o uso di steroidi per via orale negli ultimi tre anni P – Se è prevedibile la probabilità di un rapido attacco di asma potenzialmente letale durante il lavoro o in caso di anamnesi di asma incontrollata, ossia storia di ricoveri ospedalieri multipli |
Idoneo al lavoro con anamnesi di asma in età adulta**, con un buon livello di controllo con inalatori e nessun episodio che abbia richiesto il ricovero ospedaliero o l’uso di steroidi orali negli ultimi due anni, oppure anamnesi o asma da sforzo che richiedono un trattamento regolare |
||||||
J93 |
Pneumotorace (spontaneo o traumatico) Invalidità acuta da ricorrenza |
T – Normalmente per 12 mesi dopo l’episodio iniziale P – Dopo episodi ricorrenti, a meno che non venga eseguita una pleurectomia o pleurodesi |
Normalmente 12 mesi dopo l’episodio o durata più breve, come consigliato dallo specialista |
||||||
K00-99 |
SISTEMA DIGERENTE |
||||||||
K01-06 |
Salute orale Dolore acuto da mal di denti. Ricorrenti infezioni della bocca e delle gengive |
T – Fino a scomparsa dei sintomi che influiscono sulla sicurezza sul lavoro |
Se i denti e le gengive (solo le gengive in caso di edentulismo e con protesi dentarie ben adattate e in buono stato) appaiono sani. Nessuna protesi complessa o in caso di controllo odontoiatrico nell’ultimo anno, con follow-up completato e nessun problema da allora |
||||||
K25-28 |
Ulcera peptica Ricorrenza con dolore, emorragia o perforazione |
T – Fino alla guarigione o alla cura con intervento chirurgico o con il controllo dell’Helicobacter e con dieta normale per tre mesi P – Se l’ulcera persiste nonostante l’intervento chirurgico e i farmaci |
Se curata e si sia seguita una dieta normale per tre mesi |
||||||
K40-41 |
Ernie inguinali e femorali Probabilità di strozzamento |
T – Fino al momento dell’indagine per confermare l’assenza di probabilità di strozzamento e, se necessario, fino al momento del trattamento |
In caso di trattamento soddisfacente o quando il chirurgo riferisce che non vi è alcuna probabilità di strozzamento |
||||||
K42-43 |
Ernie ombelicali e ventrali Instabilità della parete addominale durante la flessione e il sollevamento |
Valutazione caso per caso a seconda della gravità dei sintomi o dell’invalidità. Considerare le implicazioni di uno sforzo fisico regolare e pesante di tutto il corpo |
Valutazione caso per caso a seconda della gravità dei sintomi o dell’invalidità. Considerare le implicazioni di uno sforzo fisico regolare e pesante di tutto il corpo |
||||||
K44 |
Ernie diaframmatiche (iato) Reflusso del contenuto e degli acidi gastrici che provocano bruciore di stomaco ecc. |
Valutazione caso per caso, basata sulla gravità dei sintomi in posizione sdraiata e su eventuali disturbi del sonno da essi provocati |
Valutazione caso per caso, basata sulla gravità dei sintomi in posizione sdraiata e su eventuali disturbi del sonno da essi provocati |
||||||
K50 51,57, 58 e 90 |
Enteriti non infettive, coliti, morbo di Crohn, diverticoliti ecc. Invalidità e dolore |
T – Fino a quando non siano state eseguite indagini ed effettuate cure P – Se gravi o ricorrenti |
Valutazione specialistica caso per caso. Probabilità di ricorrenza bassa |
||||||
K60 I84 |
Patologie anali: emorroidi, ragadi, fistole Probabilità di episodi che causano dolore e limitano l’attività |
T – Se i sintomi influiscono sulla sicurezza sul lavoro P – Da prendere in considerazione nel caso in cui non siano trattabili o siano ricorrenti |
Valutazione caso per caso |
||||||
K70, 72 |
Cirrosi epatica Insufficienza epatica. Sanguinamento delle varici esofagee |
T – Fino a indagine completa. P – Se grave o complicata da ascite o varici esofagee |
Caso per caso sulla base di una valutazione specialistica. Idoneità con un limite di un anno. |
||||||
K80-83 |
Malattie delle vie biliari Coliche biliari da calcoli biliari, itterizia, insufficienza epatica |
T – Colica biliare fino al trattamento definitivo P – Malattia epatica avanzata, sintomi invalidanti ricorrenti o persistenti |
Valutazione specialistica caso per caso. Scarsa probabilità di improvvisa insorgenza di coliche biliari |
||||||
K85-86 |
Pancreatite Probabilità di ricorrenza |
T – Fino alla risoluzione P – Se ricorrente o legata all’alcol, a meno che non sia confermata l’astinenza |
Valutazione caso per caso sulla base di relazioni specialistiche |
||||||
Y83 |
Stomia (ileostomia, colostomia) Invalidità in caso di perdita di controllo (necessità di sacche ecc.) Potenziali problemi durante un’emergenza prolungata |
T – Fino a quando non siano state eseguite indagini, buon livello di controllo e rispetto del trattamento. P – Scarsamente controllata |
Valutazione caso per caso |
||||||
N00-99 |
PATOLOGIE GENITO-URINARIE |
||||||||
N00, N17 |
Nefrite acuta Insufficienza renale, ipertensione |
P – Fino alla risoluzione |
Valutazione caso per caso se vi sono effetti residui |
||||||
N03-05 N18-19 |
Nefrite subacuta o cronica o nefrosi Insufficienza renale, ipertensione |
T – Fino a quando non siano state eseguite indagini |
Valutazione caso per caso da parte di uno specialista in base alla funzione renale e alla probabilità di complicanze |
||||||
N20-23 |
Calcolo renale o uretrale Dolore da coliche renali |
T – Fino a quando non siano state eseguite indagini per confermare l’assenza di probabilità di sintomi che influiscano sulla sicurezza sul lavoro. P – In casi gravi di formazione ricorrente di calcoli |
Valutazione caso per caso |
||||||
N33, N40 |
Aumento di volume della prostata/ostruzione urinaria Ritenzione acuta di urina |
T – Fino a quando non siano state eseguite indagini ed effettuate cure P – Se non esistono rimedi |
Valutazione caso per caso |
||||||
N70-98 |
Patologie ginecologiche Forte sanguinamento vaginale, forti dolori mestruali, endometriosi, prolasso degli organi genitali o altro Invalidità da dolore o da emorragie |
T – In caso di invalidità o di indagini necessarie per determinarne la causa e porvi rimedio |
Valutazione caso per caso se è probabile che la patologia richieda un trattamento durante il viaggio o influisca sulla capacità di lavoro |
||||||
R31, 80, 81, 82. |
Proteinuria, ematuria, glicosuria o altre anomalie urinarie Indicatore di malattie renali o altre malattie |
T – Se i primi risultati sono clinicamente significativi P – Causa soggiacente grave e senza rimedio, ad esempio compromissione della funzione renale |
Bassissima probabilità di patologie gravi soggiacenti |
||||||
Z90.5 |
Rimozione di un rene o un rene non funzionante Limiti alla regolazione del fluido in condizioni estreme se il rene rimasto non è completamente funzionante |
P – Qualsiasi riduzione della funzione del rene rimanente nel nuovo membro del personale di coperta. Disfunzione significativa del rene rimanente del membro del personale di coperta in servizio. |
Il rene rimanente deve essere pienamente funzionale e non soggetto a malattia progressiva, sulla base delle indagini renali e della relazione specialistica |
||||||
O00-99 |
GRAVIDANZA |
||||||||
O00-99 |
Gravidanza Complicanze e limitazioni tardive della mobilità. Possibilità di danni alla madre e al bambino in caso di parto prematuro sul posto di lavoro |
T – Decisione da prendere in conformità della legislazione nazionale Anomalie della gravidanza che richiedono un elevato livello di controllo |
Gravidanza senza complicazioni e senza effetti invalidanti: Decisioni conformi alla prassi e alla legislazione nazionali |
||||||
L00–99 |
CUTE |
||||||||
L00-08 |
Infezioni cutanee Ricorrenza e trasmissione ad altri |
T – Se i sintomi influiscono sulla sicurezza sul lavoro P – Da prendere in considerazione per i membri del personale di coperta con problemi ricorrenti |
In base alla natura e alla gravità dell’infezione |
||||||
L10–99 |
Altre malattie cutanee, ad esempio eczema, dermatite, psoriasi Ricorrenza, a volte causa professionale |
T – Se i sintomi influiscono sulla sicurezza sul lavoro |
Decisione caso per caso, eventualmente limitata se aggravata dal calore o da sostanze sul luogo di lavoro |
||||||
M00–99 |
DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI |
||||||||
M10-23 |
Osteoartrite, altre malattie articolari e conseguente protesi articolare Dolore e limitazione della mobilità che influiscono sui compiti normali o di emergenza. Possibilità di infezione o dislocazione e durata limitata delle protesi articolari |
T – Recupero completo della funzione e conferma tramite valutazione ufficiale di uno specialista richiesta prima di tornare al lavoro dopo la sostituzione dell’anca o del ginocchio P – Per casi avanzati e gravi |
Valutazione caso per caso. In grado di eseguire pienamente i compiti di routine e di emergenza con una probabilità molto bassa di peggioramento tale da rendere impossibile lo svolgimento di tali compiti |
||||||
M24.4 |
Instabilità ricorrente delle articolazioni della spalla o del ginocchio Improvvisa limitazione della mobilità, con dolore |
T – Fino a un recupero sufficiente e alla stabilità della funzione articolare |
Valutazione caso per caso dell’instabilità occasionale |
||||||
M54.5 |
Dolore alla schiena Dolore e limitazione della mobilità che influisce su compiti normali o di emergenza. Aggravamento dell’invalidità |
T – In fase acuta P – Se ricorrente o incapacitante |
Valutazione caso per caso |
||||||
Y83.4 Z97.1 |
Protesi d’arto Limitazione della mobilità che influisce su compiti normali o di emergenza |
P – Se i compiti essenziali non possono essere eseguiti |
Se è possibile svolgere compiti di routine e di emergenza, sono ammesse limitazioni specifiche alle attività non essenziali. Può essere indicata la restrizione 03*** |
||||||
|
PATOLOGIE GENERALI |
||||||||
R47, F80 |
Disturbi dell’eloquio Limitazioni della capacità di comunicazione |
P – Incompatibile con l’esecuzione affidabile di compiti di routine e di emergenza in modo sicuro o efficace |
Nessuna alterazione della comunicazione orale essenziale |
||||||
T78 Z88 |
Allergie (diverse da dermatite allergica e asma) Probabilità di ricorrenza e gravità crescente della risposta. Ridotta capacità di svolgere le funzioni |
T – Fino a scomparsa dei sintomi che influiscono sulla sicurezza sul lavoro P – Se è ragionevolmente prevedibile una risposta potenzialmente letale |
Nei casi in cui la risposta è invalidante senza essere potenzialmente letale e gli effetti possono essere completamente controllati con automedicazione non steroidea a lungo termine o con un adattamento dello stile di vita praticabile sul luogo di lavoro senza conseguenze negative critiche per la sicurezza |
||||||
Z94 |
Trapianti di rene, cuore, polmone, fegato (per protesi, ossia articolazioni, arti, come pure lenti, apparecchi acustici, valvole cardiache ecc. cfr. sezioni specifiche delle patologie) Possibilità di rigetto. Effetti collaterali dei farmaci |
T – Fino a quando gli effetti dell’intervento e l’assunzione di farmaci anti-rigetto non siano stabili P – Valutazione caso per caso e conferma tramite valutazione ufficiale di uno specialista |
Valutazione caso per caso con consulenza specialistica. Idoneità con un limite di un anno |
||||||
Classificazione in base alla patologia |
Patologie progressive che attualmente rientrano nei criteri, ad esempio corea di Huntington (compresa la storia familiare), cheratocono |
T – Fino a quando non siano state eseguite indagini ed effettuate cure, se indicato P – Se è probabile una progressione dannosa |
Valutazione caso per caso, con consulenza specialistica. Tali patologie sono accettabili se si ritiene improbabile una progressione dannosa prima del successivo controllo medico. |
||||||
Classificazione in base alla patologia |
Patologie non specificamente elencate |
T – Fino a quando non siano state eseguite indagini ed effettuate cure, se indicato P – In caso di invalidità permanente |
Utilizzare come guida l’analogia con patologie connesse. Valutare l’eccessiva probabilità di incapacità improvvisa, di ricorrenza o di progressione e le limitazioni nell’esecuzione dei compiti normali e di emergenza. In caso di dubbio ottenere un secondo parere o prendere in considerazione restrizioni e il rinvio a un arbitro |
Appendice 1
Criteri pertinenti per la vista ai sensi del codice diagnostico H 0059
Criteri minimi per la vista:
1. Acuità visiva diurna:
Acuità dei due occhi insieme o dell’occhio migliore con o senza correzione maggiore o uguale a 0,8. La visione monoculare è ammessa.
La diplopia manifesta (motilità) che non può essere corretta non è ammessa. In caso di visione monoculare: normale motilità dell’occhio sano.
Può essere indicata la restrizione 01***.
2. Vista all’alba e al tramonto:
Da testare in caso di glaucoma, disturbi retinici o opacità dei mezzi diottrici (ad esempio cataratta). Sensibilità al contrasto a 0,032 cd/m2 in assenza di abbagliamento; risultato del test 1:2,7 o migliore come da prova con il mesotest.
3. Campo visivo:
Il campo visivo orizzontale deve essere di almeno 120 gradi. L’estensione deve essere di almeno 50 gradi a sinistra e a destra e di 20 gradi in alto e in basso. Nessun difetto deve essere presente nel raggio dei 20 gradi centrali.
Almeno un occhio deve soddisfare la norma relativa all’acuità visiva e avere un campo visivo senza scotomi patologici. Un esame formale da parte di un oculista è obbligatorio se si riscontrano anomalie durante il test iniziale o in caso di glaucoma o distrofia retinica.
4. Percezione dei colori per i membri del personale di coperta con funzioni di navigazione:
La percezione dei colori è considerata adeguata se il candidato supera il test Ishihara a 24 tavole con un massimo di due errori. Se il candidato non supera questo test, deve essere eseguito uno dei test alternativi approvati indicati. In caso di dubbio, deve essere eseguito un test con anomaloscopio. Il quoziente dell’anomaloscopio deve essere compreso tra 0,7 e 1,4 e quindi presentare una normale tricromia.
I test approvati alternativi alle tavole di Ishihara sono:
a) |
Velhagen/Broschmann (risultato con un massimo di due errori); |
b) |
Kuchenbecker-Broschmann (massimo due errori); |
c) |
HRR (risultato minimo «lieve»); |
d) |
TMC (risultato minimo «secondo grado»); |
e) |
Holmes Wright B (risultato con un massimo di 8 errori per «piccolo»); |
f) |
test di Farnsworth D-15 (risultato minimo: massimo un’inversione diametrale nella sequenza della disposizione dei colori); |
g) |
test di valutazione del colore e diagnosi (Colour Assessment and Diagnosis, CAD) (risultato con un massimo di quattro unità CAD). |
I titolari di certificati di conduzione di navi rilasciati a norma della direttiva 96/50/CE del Consiglio (1) il cui quoziente di anomaloscopio per la percezione del colore è compreso tra 0,7 e 3,0 sono considerati idonei se il certificato è stato rilasciato prima del 1o aprile 2004.
Per la percezione del colore non è consentito l’uso di una correzione ottica mediante vetro filtrante, come lenti a contatto e occhiali colorati.
Appendice 2
Criteri pertinenti per l’udito ai sensi del codice diagnostico H 68-95.
Criteri minimi per l’udito
L’udito è considerato adeguato se il valore medio della perdita uditiva in entrambe le orecchie, con o senza apparecchio acustico, non supera i 40 dB alle frequenze di 500, 1000, 2000 e 3000 Hz. Se viene superato il valore di 40 dB, l’udito è comunque considerato adeguato se viene superato un test dell’udito con un audiometro conforme alla norma ISO 8253-1:2010 o equivalente.
Può essere indicata la restrizione 02***.
Note alla tabella e alle appendici:
* Tassi di ricorrenza:
quando vengono utilizzati i termini «molto basso» e «basso» per una probabilità di ricorrenza superiore alla norma, si tratta essenzialmente di giudizi clinici, benché per alcune patologie siano disponibili prove quantitative sulla probabilità di ricorrenza. Quando disponibili, ad esempio per le crisi epilettiche e gli eventi cardiaci, queste prove possono indicare la necessità di ulteriori indagini per determinare la probabilità di ricorrenza superiore alla norma per una persona. Livelli quantitativi di ricorrenza approssimativi:
molto basso: tasso di ricorrenza inferiore al 2 per cento all’anno;
basso: tasso di ricorrenza del 2-5 per cento all’anno.
** Asma nell’adulto:
l’asma può persistere dall’infanzia o iniziare dopo i 16 anni. C’è un’ampia gamma di cause intrinseche ed esterne per lo sviluppo dell’asma nella vita adulta. Quando si tratta di personale assunto recentemente che abbia una storia di asma esordita in età adulta, deve essere studiato il ruolo di allergeni specifici, compresi quelli che causano l’asma professionale. Devono essere presi in considerazione anche induttori meno specifici come il freddo, lo sforzo e le infezioni respiratorie. Tutti questi fattori possono influire sull’idoneità al lavoro sulle vie navigabili interne.
Asma lieve intermittente: rari episodi di leggero respiro sibilante che si verificano meno di una volta ogni due settimane, prontamente e rapidamente alleviati da un inalatore di beta-agonisti.
Asma lieve: frequenti episodi di respiro sibilante che richiedono l’uso di un inalatore di beta-agonisti o di un inalatore di corticosteroidi. L’assunzione regolare di steroidi per via inalatoria (o steroidi/beta-agonisti a lunga durata) può eliminare efficacemente i sintomi e la necessità di utilizzare un trattamento beta-agonista.
Asma da sforzo: episodi di respiro sibilante e dispnea provocati dallo sforzo soprattutto al freddo. Gli episodi possono essere trattati efficacemente con steroidi per via inalatoria (o steroidi/beta agonista a lunga durata) o altri farmaci orali.
Asma moderata: frequenti episodi di respiro sibilante nonostante l’uso regolare di steroidi per via inalatoria (o steroidi/beta agonista a lunga durata) che richiedono l’uso continuato di frequenti trattamenti inalatori beta-agonisti o l’aggiunta di altri farmaci; occasionale necessità di steroidi per via orale.
Asma grave: frequenti episodi di respiro sibilante e dispnea, frequenti ricoveri ospedalieri, uso frequente del trattamento con steroidi per via orale.
***Misure di mitigazione e restrizioni
01 Correzione della vista (occhiali o lenti a contatto, o entrambi) necessaria
02 Apparecchio acustico necessario
03 Protesi d’arto necessaria
04 Nessun lavoro in solitario in sala di governo
05 Solo di giorno
06 Non sono ammesse funzioni di navigazione
07 Limitatamente all’imbarcazione seguente: ...
08 Limitatamente alla seguente zona: ...
09 Limitatamente alla seguente mansione: ...
Le misure di mitigazione e le restrizioni possono essere combinate. Se necessario, devono essere combinate.
(1) Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l’armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 31).