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Document 32020D1707

Decisione (UE) 2020/1707 del Consiglio del 13 novembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all’adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione sul sistema armonizzato

GU L 385 del 17.11.2020, pp. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1707/oj

17.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 385/11


DECISIONE (UE) 2020/1707 DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all’adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione sul sistema armonizzato

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31, l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 87/369/CEE del Consiglio (1) l’Unione ha approvato la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (2) e il relativo protocollo di emendamento (3) (convenzione SA), che, tra l’altro, ha istituito il comitato del sistema armonizzato (comitato SA).

(2)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), della convenzione SA, il comitato SA redige note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri come orientamenti per l’interpretazione del sistema armonizzato e per la preparazione di raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione e un’applicazione uniformi del sistema armonizzato.

(3)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA, le note esplicative, i pareri di classificazione, gli altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché le raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione e un’applicazione uniforme del sistema armonizzato redatti nel corso di una sessione del comitato SA («decisioni SA»), di devono considerare approvati dal consiglio dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) se, prima della fine del secondo mese successivo a quello nel corso del quale è stata chiusa tale sessione, nessuna parte contraente della convenzione SA abbia notificato al segretario generale dell’OMD la propria richiesta di sottoporre la questione al consiglio dell’OMD.

(4)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA, quando al consiglio dell’OMD è sottoposta una questione conformemente alle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, spetta al consiglio dell’OMD approvare le suddette note esplicative, i pareri di classificazione, altri pareri o raccomandazioni, a meno che un membro del consiglio dell’OMD il quale sia parte contraente della convenzione SA non chieda di rinviarli, in tutto o in parte, davanti al comitato SA, per riesame.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di OMD per quanto riguarda l’adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme della convenzione SA, in quanto le decisioni in questione redatte dal comitato SA potranno incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4).

(6)

È nell’interesse dell’Unione che le posizioni da essa espresse in sede di comitato SA siano stabilite secondo i principi, i criteri e gli orientamenti che disciplinano la classificazione tariffaria delle merci. È altresì nell’interesse dell’Unione che tali posizioni siano stabilite in modo tempestivo al fine di consentire all’Unione di esercitare i suoi diritti in sede di comitato SA.

(7)

Per tutelare i diritti dell’Unione, la Commissione dovrebbe altresì poter chiedere a nome dell’Unione che una questione sia rinviata al consiglio dell’OMD e sottoposta al comitato SA per riesame a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA, al fine di evitare che una decisione sia adottata su una questione sulla quale il Consiglio non possa addivenire a una posizione prima della scadenza del termine previsto a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA o sulla quale abbia raggiunto una posizione che differisce nella sostanza dalla decisione adottata dal comitato SA.

(8)

Considerata la natura evolutiva e altamente tecnica della classificazione delle merci a norma della convenzione SA, l’elevata mole di questioni trattate in occasione delle due riunioni annuali del comitato SA e il tempo limitato a disposizione per esaminare i documenti emessi dal segretariato dell’OMD e dalle parti contraenti in preparazione delle riunioni del comitato SA nonché la conseguente necessità che la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, compresi quelli tecnici, e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni del comitato SA, si dovrebbero adottare le misure necessarie, in linea con il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, per la definizione della posizione dell’Unione.

(9)

In considerazione della frequente disponibilità tardiva dei documenti di lavoro prima delle riunioni del comitato SA e al fine di tutelare i diritti e gli interessi dell’Unione in sede di OMD, la Commissione dovrebbe adoperarsi per invitare il segretariato dell’OMD a garantire la disponibilità dei documenti di lavoro conformemente al regolamento interno del comitato SA, in modo che tali documenti siano inviati almeno 30 giorni prima dell’apertura della sessione pertinente.

(10)

Per garantire che il Consiglio possa valutare e, se del caso, rivedere la politica di cui alla presente decisione periodicamente, nonché nello spirito di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancita dall’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, la validità della presente decisione dovrebbe essere limitata nel tempo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in merito all’approvazione delle note esplicative, dei pareri di classificazione o di altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché delle raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione del sistema armonizzato e in merito alla redazione di tali atti nell’Organizzazione mondiale delle dogane è conforme alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di nell’Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all’adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione SA (5).

Articolo 2

La definizione della posizione da adottare a nome dell’Unione a norma dell’articolo 1 è effettuata in conformità delle norme procedurali che disciplinano la definizione della posizione da adottare a nome nell’Unione in sede di Norme procedurali disciplinanti la definizione della posizione da adottare in sede di Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all’adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione SA (6).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

La sua efficacia cessa il 31 dicembre 2023.

Fatto a Bruxelles, 13 novembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

(2)   GU L 198 del 20.7.1987, pag. 3.

(3)   GU L 198 del 20.7.1987, pag. 11.

(4)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(5)  Cfr. documento ST 11651/20, sezione I, su http://register.consilium.europa.eu.

(6)  Cfr. documento ST 11651/20, sezione II, su http://register.consilium.europa.eu.


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