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Document 32020D1354

    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 del Consiglio del 25 settembre 2020 che concede alla Repubblica portoghese sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

    GU L 314 del 29.9.2020, p. 49–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/10/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1354/oj

    29.9.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 314/49


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1354 DEL CONSIGLIO

    del 25 settembre 2020

    che concede alla Repubblica portoghese sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’11 agosto 2020 il Portogallo ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

    (2)

    Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dal Portogallo per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per il Portogallo un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 6,5 % e al 131,6 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL del Portogallo diminuirà del 9,8 % nel 2020.

    (3)

    L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Portogallo. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica portoghese connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all’epidemia di COVID-19, illustrate ai considerando da (4) a (17).

    (4)

    La «legge n. 7/2009 del 12 febbraio», citata nella richiesta del Portogallo dell’11 agosto 2020, introduce una misura a sostegno del mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale quale definito dal codice del lavoro portoghese. La misura offre alle imprese beneficiarie una prestazione volta a coprire il 70 % della compensazione dei dipendenti, laddove tale compensazione ammonta ai due terzi della retribuzione lorda normale. La rettifica su due terzi è vincolata a un limite inferiore pari al salario minimo nazionale e un limite superiore pari a tre volte il salario minimo nazionale. Le imprese beneficiarie devono aver sospeso l’attività oppure aver subito ingenti perdite di entrate.

    (5)

    Il «decreto-legge n. 10-G/2020 del 26 marzo» e il «decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno», citati nella richiesta del Portogallo dell’11 agosto 2020, hanno costituito la base per l’introduzione di una serie di misure finalizzate aparare l’impatto dell’epidemia di COVID-19. Fra queste si annovera il nuovo sostegno speciale e semplificato per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale. Questa misura è simile alla misura di cui al considerando (4), ma ha semplificato le procedure per consentire un accesso più rapido ai fondi. La misura offre alle imprese beneficiarie una prestazione volta a coprire il 70 % della compensazione dei dipendenti, laddove tale compensazione è pari ai due terzi della retribuzione lorda normale, e prevede altresì l’esenzione dai contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro. La rettifica su due terzi è vincolata a un limite inferiore pari al salario minimo nazionale e un limite superiore pari a tre volte il salario minimo nazionale. Le imprese beneficiarie devono aver sospeso l’attività o aver subito una perdita di entrate pari ad almeno il 40 % nel corso dei 30 giorni precedenti la richiesta di sostegno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente o alla media mensile dei due mesi precedenti tale periodo. La misura è stata prorogata più volte, anche rivedendo il calcolo della compensazione dei dipendenti per portarla a quattro quinti della retribuzione lorda normale e introducendo la graduale eliminazione dello sgravio dai contributi di previdenza sociale per le imprese beneficiarie. Dal momento che lo sgravio dai contributi di previdenza sociale rappresenta gettito cui il governo rinuncia, ai fini del regolamento (UE) 2020/672 può essere considerato equivalente a una spesa pubblica.

    (6)

    Nei casi in cui le imprese sono in crisi a causa dell’epidemia di COVID-19, beneficiano delle misure di cui al considerando (4) o al considerando (5) e dispongono di un programma di formazione approvato dai servizi pubblici nazionali per l’impiego e la formazione, nell’ambito di programmi professionali speciali, i dipendenti e le imprese possono ricevere un’indennità di formazione per coprire il reddito sostitutivo nonché i costi connessi alla formazione, che avrà luogo durante l’orario di lavoro in alternativa alla riduzione dell’orario di lavoro.

    (7)

    Inoltre, le autorità hanno introdotto una misura di sostegno speciale alle imprese per la ripresa dell’attività imprenditoriale. Al fine di agevolare il ritorno a lavoro e favorire il mantenimento dei posti di lavoro, le imprese i cui dipendenti hanno beneficiato delle misure di cui al considerando (4) o al considerando (5) possono ricevere una prestazione pari al salario minimo nazionale per il dipendente in questione in un’unica rata, oppure pari al doppio del salario minimo nazionale per tale dipendente versata gradualmente nell’arco di sei mesi. Qualora il sostegno sia fornito in maniera graduale, le imprese beneficiano anche di un’esenzione parziale del 50 % dai rispettivi contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro relativi ai dipendenti interessati.

    (8)

    Infine, ai sensi del «decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno» e del «decreto-legge n. 58-A/2020 del 14 agosto», le autorità hanno introdotto un supplemento di stabilizzazione del reddito per i lavoratori dipendenti che beneficiano delle misure di cui al considerando (4) o al considerando (5). Possono beneficiarne i lavoratori dipendenti la cui retribuzione lorda relativa al mese di febbraio 2020 non superava il doppio del salario minimo nazionale. I lavoratori dipendenti beneficiano di una prestazione pari alla differenza tra la retribuzione lorda del mese di febbraio 2020 e quella del periodo in cui il lavoratore ha beneficiato di uno dei due regimi di sostegno summenzionati, con un limite minimo di 100 EUR e un limite massimo di 351 EUR.

    (9)

    Il «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo» e la «legge n. 2/2020 del 31 marzo» (2), citati nella richiesta del Portogallo dell’11 agosto 2020, introducono una misura di sostegno speciale per i lavoratori autonomi, per i lavoratori informali e per i soci gestori. La misura garantisce una prestazione mensile pari al reddito registrato delle persone fisiche, con un limite massimo di 438,81 EUR quando il reddito è inferiore a 658,21 EUR, oppure pari a due terzi del reddito registrato delle persone fisiche con un limite massimo di 438,81 EUR quando il reddito è superiore a 658,21 EUR. Tra il 13 marzo e il 30 giugno 2020 è stato applicato un minimale iniziale pari a 219,41 EUR sull’importo complessivo del sostegno mensile. I beneficiari sono le persone fisiche che hanno sospeso l’attività imprenditoriale o che hanno registrato perdite di entrate pari ad almeno il 40 % nei 30 giorni precedenti la richiesta di sostegno, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente o alla media mensile dei due mesi precedenti tale periodo.

    (10)

    Il «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo», citato nella richiesta del Portogallo dell’11 agosto 2020, introduce un assegno familiare per i lavoratori dipendenti impossibilitati a lavorare per accudire figli di età inferiore ai 12 anni o altre persone a carico. La misura offre una prestazione pari al 50 % della compensazione dei lavoratori dipendenti. Di norma, la compensazione dei lavoratori dipendenti corrisponde a due terzi della retribuzione lorda normale, con un limite inferiore pari al salario minimo nazionale e un limite superiore pari a tre volte il salario minimo nazionale. Tali misure possono essere considerate analoghe ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché forniscono ai lavoratori dipendenti un sostegno al reddito che contribuirà a coprire le spese per l’accudimento dei figli durante la chiusura delle scuole e aiuterà così i genitori a proseguire l’attività lavorativa, evitando che il rapporto di lavoro sia messo a repentaglio.

    (11)

    Il «decreto governativo n. 3485-C/2020 del 17 marzo», il «decreto governativo n. 4395/2020 del 10 aprile» e il «decreto governativo n. 5897-B/2020 del 28 maggio», citati nella richiesta del Portogallo dell’11 agosto 2020, introducono una misura di sostegno speciale al mantenimento dei contratti di lavoro dei formatori in considerazione dell’annullamento dei corsi di formazione professionale. Il sostegno pubblico consiste in una prestazione a copertura della retribuzione dei formatori anche se i corsi di formazione professionale non si svolgono.

    (12)

    La «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 97/2020 dell’8 aprile», la «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 120/2020 del 28 aprile», la «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 128/2020 del 5 maggio», la «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 129/2020 del 5 maggio», la «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 195/2020 del 15 luglio», la «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 196/2020 del 15 luglio» e la «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 200/2020 del 17 luglio», citate nella richiesta del Portogallo dell’11 agosto 2020, introducono una serie di misure regionali relative all’occupazione nella regione autonoma delle Azzorre. Le misure specifiche, che comprendono un’integrazione regionale ai regimi nazionali, segnatamente per la riduzione dell’orario lavorativo e il sostegno ai lavoratori autonomi e alle imprese finalizzato alla ripresa dell’attività, sono volte a preservare l’occupazione nelle Azzorre durante l’epidemia di COVID-19. Il sostegno offerto dalle misure è subordinato al mantenimento dei contratti di lavoro e dell’attività imprenditoriale.

    (13)

    La «risoluzione del governo regionale di Madera n. 101/2020 del 13 marzo» e l’«ordinanza n. 133-B/2020 della vicepresidenza del governo regionale di Madera e del segretariato regionale per l’inclusione sociale e la cittadinanza del 22 aprile», citate nella richiesta del Portogallo dell’11 agosto 2020, introducono una serie di misure regionali relative all’occupazione nella regione autonoma di Madera. Le misure specifiche, che comprendono un’integrazione regionale ai regimi nazionali, segnatamente per la riduzione dell’orario lavorativo e il sostegno ai lavoratori autonomi e alle imprese finalizzato alla ripresa dell’attività, sono volte a preservare l’occupazione nelle Azzorre durante l’epidemia di COVID-19. Il sostegno offerto dalle misure è subordinato al mantenimento dei contratti di lavoro e dell’attività imprenditoriale.

    (14)

    Il «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo» e la «legge n. 2/2020 del 31 marzo» (3), citati nella richiesta del Portogallo dell’11 agosto 2020, prevedono un’indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi che sono temporaneamente impossibilitati a esercitare la loro attività professionale in quanto sottoposti a isolamento profilattico. Tali lavoratori hanno diritto a un’indennità pari al loro salario di base. Tali atti giuridici introducono anche un’indennità di malattia per aver contratto la COVID-19. Rispetto al regime ordinario di indennità di malattia del Portogallo, la concessione dell’indennità di malattia per COVID-19 non è soggetta a un periodo di attesa. Il sostegno pubblico consiste in una prestazione pari alla retribuzione lorda.

    (15)

    Il «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo», citato nella richiesta del Portogallo dell’11 agosto 2020, consente l’acquisto di dispositivi di protezione individuale da utilizzare come misura sanitaria sul posto di lavoro, in particolare in ospedali pubblici, ministeri, comuni e nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera. Inoltre, tale atto giuridico vara una campagna per l’igiene scolastica volta a garantire il rientro al lavoro in sicurezza per docenti, altri membri del personale e studenti.

    (16)

    Le autorità hanno introdotto la somministrazione di test per verificare se i degenti e i lavoratori presso gli ospedali pubblici, nonché i dipendenti delle residenze sanitarie assistenziali e delle strutture di assistenza all’infanzia abbiano contratto la COVID-19. Il costo dei test è finanziato dal bilancio generale e non presenta quindi una base giuridica esplicita.

    (17)

    Infine, la «legge n. 27-A/2020 del 24 luglio», citata nella richiesta del Portogallo dell’11 agosto 2020, introduce una compensazione speciale per i lavoratori del Servizio sanitario nazionale impegnati nella lotta contro l’epidemia di COVID-19. Consiste in un premio di rendimento, versato una tantum, corrispondente a un importo pari al 50 % della normale retribuzione lorda del dipendente.

    (18)

    Il Portogallo soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. Il Portogallo ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 5 934 462 488 EUR dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. L’aumento direttamente connesso alle misure summenzionate relative ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo o a misure analoghe costituisce un aumento repentino e severo perché connesso sia a nuove misure sia a un aumento della domanda di misure esistenti, di cui complessivamente beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Portogallo.

    (19)

    La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato il Portogallo e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all’epidemia di COVID-19 cui si fa riferimento nella richiesta dell’11 agosto 2020.

    (20)

    È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare il Portogallo a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

    (21)

    La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

    (22)

    È opportuno che il Portogallo informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

    (23)

    La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese del Portogallo e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il Portogallo soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

    Articolo 2

    1.   L’Unione mette a disposizione del Portogallo un prestito dell’importo massimo di 5 934 462 488 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

    2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

    3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore del Portogallo al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

    4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

    5.   Il Portogallo paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

    6.   La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

    Articolo 3

    Il Portogallo può finanziare le seguenti misure:

    a)

    il sostegno al mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione del lavoro normale, previsto dagli articoli da 298 a 308 della «legge n. 7/2009 del 12 febbraio»;

    b)

    il nuovo sostegno speciale e semplificato per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale, previsto nel decreto-legge n. 10-G/2020 del 26 marzo e dall’articolo 2 del «decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno»;

    c)

    i programmi professionali speciali per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale, previsti negli articoli da 7 a 9 del «decreto-legge n. 10-G/2020 del 26 marzo»;

    d)

    il nuovo sostegno speciale alle imprese per la ripresa dell’attività, previsto dall’articolo 4, paragrafi da 1 a 7 e da 10 a 12, e dall’articolo 5 del «decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno»;

    e)

    il nuovo supplemento di stabilizzazione del reddito per i lavoratori dipendenti che beneficiano del sostegno di cui alle lettere a), b) e c) per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale quale definito dal codice del lavoro portoghese, o del nuovo sostegno semplificato introdotto in risposta all’epidemia di COVID-19, previsto dall’articolo 3 del «decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno», modificato dalla «legge 58-A/2020 del 14 agosto»;

    f)

    il nuovo sostegno speciale progressivo per il mantenimento dei contratti di lavoro attraverso la temporanea riduzione dell’orario di lavoro normale previsto dal «decreto-legge n. 46-A/2020 del 30 luglio»;

    g)

    il nuovo sostegno speciale per i lavoratori autonomi, i lavoratori informali e i soci gestori, previsto negli articoli da 26 a 28 del «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo» e nell’articolo 325G della «legge n. 2/2020 del 31 marzo», modificato dall’articolo 3 della «legge n. 27-A/2020 del 24 luglio»;

    h)

    l’assegno familiare per i lavoratori dipendenti impossibilitati a lavorare per accudire figli di età inferiore ai 12 anni o altre persone a carico, previsto nell’articolo 23 del «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo»;

    i)

    il sostegno speciale per il mantenimento dei contratti di lavoro dei formatori in considerazione dell’annullamento dei corsi di formazione professionale, previsto nel «decreto governativo n. 3485-C/2020 del 17 marzo», nel« decreto governativo n. 4395/2020 del 10 aprile» e nel «decreto governativo n. 5897-B/2020 del 28 maggio»;

    j)

    le misure regionali relative all’occupazione nella regione autonoma delle Azzorre, previste nella «risoluzione del Consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 97/2020 dell’8 aprile», nella «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 120/2020 del 28 aprile», nella «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 128/2020 del 5 maggio», nella «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 129/2020 del 5 maggio», nella «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 195/2020 del 15 luglio», nella «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 196/2020 del 15 luglio» e nella «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 200/2020 del 17 luglio»;

    k)

    le misure regionali relative all’occupazione nella regione autonoma di Madera, previste nella «risoluzione del governo regionale di Madera n. 101/2020 del 13 marzo» e nell’«ordinanza n. 133-B/2020 della vicepresidenza del governo regionale di Madera e del segretariato regionale per l’inclusione sociale e la cittadinanza del 22 aprile»;

    l)

    l’indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi in isolamento profilattico, prevista nell’articolo 19 del «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo» e dall’articolo 325-F della «legge n. 2/2020 del 31 marzo», modificato dall’articolo 3 della «legge n. 27-A/2020 del 24 luglio»;

    m)

    l’indennità di malattia per aver contratto la COVID-19, prevista nell’articolo 20 del «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo» e nell’articolo 325-F della «legge n. 2/2020 del 31 marzo», modificato dall’articolo 3 della «legge n. 27-A/2020 del 24 luglio»;

    n)

    l’acquisto di dispositivi di protezione individuale da utilizzare sul posto di lavoro, in particolare in ospedali pubblici, ministeri, comuni e nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, previsto nell’articolo 3 del «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo»;

    o)

    la campagna per l’igiene scolastica, prevista nell’articolo 9 del «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo»;

    p)

    la somministrazione di test per verificare se i degenti e i lavoratori presso gli ospedali pubblici, nonché i dipendenti delle residenze sanitarie assistenziali e delle strutture di assistenza all’infanzia abbiano contratto la COVID-19;

    q)

    la nuova compensazione speciale per i lavoratori del Servizio sanitario nazionale impegnati nella lotta contro l’epidemia di COVID-19, prevista nell’articolo 42-A della «legge n. 2/2020 del 31 marzo», modificato dall’articolo 3 della «legge n. 27-A/2020 del 24 luglio».

    Articolo 4

    Il Portogallo informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

    Articolo 5

    La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

    Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

    Articolo 6

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. ROTH


    (1)   GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

    (2)  Modificata dalla legge 27-A/2020 del 24 luglio 2020.

    (3)  Modificata dalla legge 27-A/2020 del 24 luglio 2020.


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