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Document 32019R1858

    Regolamento (UE) 2019/1858 della Commissione del 6 novembre 2019 che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2019/7910

    GU L 286 del 7.11.2019, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1858/oj

    7.11.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 286/7


    REGOLAMENTO (UE) 2019/1858 DELLA COMMISSIONE

    del 6 novembre 2019

    che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La sostanza 4-(3-etossi-4-idrossifenil)butan-2-one (numero CAS 569646-79-3), denominata Hydroxyethoxyphenyl Butanone (HEPB) nella nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici, funge da conservante e da condizionante cutaneo. Attualmente non figura nell’elenco del regolamento (CE) n. 1223/2009.

    (2)

    Nel parere del 7 aprile 2017 (2) il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso che, in uno scenario di esposizione aggregata, l’HEPB può essere considerato sicuro se utilizzato come conservante a una concentrazione massima dello 0,7 % nei prodotti cosmetici da sciacquare, per il cavo orale e da non sciacquare. Il CSSC ha inoltre concluso che sarebbero stati necessari ulteriori dati per escludere l’irritazione oculare.

    (3)

    In seguito alle preoccupazioni espresse da vari Stati membri in merito all’HEPB quale potenziale irritante per gli occhi e in base ai dati scientifici supplementari trasmessi dal richiedente, nel parere del 5 marzo 2019 (3) il CSSC ha concluso che, in uno scenario di esposizione aggregata, l’impiego dell’HEPB come conservante a una concentrazione massima dello 0,7 % nei prodotti cosmetici da sciacquare, per il cavo orale e da non sciacquare è sicuro per quanto riguarda l’irritazione oculare.

    (4)

    Alla luce dei pareri summenzionati e al fine di tener conto del progresso tecnico e scientifico, l’HEPB dovrebbe essere autorizzato per l’impiego come conservante nei prodotti cosmetici da sciacquare, per il cavo orale e da non sciacquare a una concentrazione massima dello 0,7 % nei preparati pronti per l’uso.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2019

    Per la Commissione

    Il president

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

    (2)  CSSC (Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori), Opinion on Ethylzingerone - ‘Hydroxyethoxyphenyl Butanone’ (HEPB) - Cosmetics Europe No P98, SCCS/1582/16, 7 aprile 2017.

    (3)  CSSC (Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori), Opinion on Ethylzingerone - ‘Hydroxyethoxyphenyl Butanone’ (HEPB) - Cosmetics Europe No P98 - Submission II eye irritation, versione preliminare del 21 dicembre 2018, versione definitiva del 5 marzo 2019, SCCS/1604/18.


    ALLEGATO

    Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è aggiunta la voce seguente:

    Numero d’ordine

    Identificazione della sostanza

    Condizioni

    Testo relativo alle modalità d’impiego e avvertenze

    Denominazione chimica/INN

    Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

    Numero CAS

    Numero CE

    Tipo di prodotto, parti del corpo

    Concentra-zione massima nei preparati pronti per l’uso

    Altre

     

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    g

    h

    i

    «60

    4-(3-etossi-4-idrossifenil)butan-2-one

    Hydroxyethoxyphenyl Butanone

    569646-79-3

    933-435-8

     

    0,7 %»

     

     


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