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Document 32019R1858
Commission Regulation (EU) 2019/1858 of 6 November 2019 amending Annex V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2019/1858 della Commissione del 6 novembre 2019 che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2019/1858 della Commissione del 6 novembre 2019 che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2019/7910
GU L 286 del 7.11.2019, p. 7–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 286/7 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/1858 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2019
che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La sostanza 4-(3-etossi-4-idrossifenil)butan-2-one (numero CAS 569646-79-3), denominata Hydroxyethoxyphenyl Butanone (HEPB) nella nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici, funge da conservante e da condizionante cutaneo. Attualmente non figura nell’elenco del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
(2) |
Nel parere del 7 aprile 2017 (2) il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso che, in uno scenario di esposizione aggregata, l’HEPB può essere considerato sicuro se utilizzato come conservante a una concentrazione massima dello 0,7 % nei prodotti cosmetici da sciacquare, per il cavo orale e da non sciacquare. Il CSSC ha inoltre concluso che sarebbero stati necessari ulteriori dati per escludere l’irritazione oculare. |
(3) |
In seguito alle preoccupazioni espresse da vari Stati membri in merito all’HEPB quale potenziale irritante per gli occhi e in base ai dati scientifici supplementari trasmessi dal richiedente, nel parere del 5 marzo 2019 (3) il CSSC ha concluso che, in uno scenario di esposizione aggregata, l’impiego dell’HEPB come conservante a una concentrazione massima dello 0,7 % nei prodotti cosmetici da sciacquare, per il cavo orale e da non sciacquare è sicuro per quanto riguarda l’irritazione oculare. |
(4) |
Alla luce dei pareri summenzionati e al fine di tener conto del progresso tecnico e scientifico, l’HEPB dovrebbe essere autorizzato per l’impiego come conservante nei prodotti cosmetici da sciacquare, per il cavo orale e da non sciacquare a una concentrazione massima dello 0,7 % nei preparati pronti per l’uso. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.
(2) CSSC (Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori), Opinion on Ethylzingerone - ‘Hydroxyethoxyphenyl Butanone’ (HEPB) - Cosmetics Europe No P98, SCCS/1582/16, 7 aprile 2017.
(3) CSSC (Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori), Opinion on Ethylzingerone - ‘Hydroxyethoxyphenyl Butanone’ (HEPB) - Cosmetics Europe No P98 - Submission II eye irritation, versione preliminare del 21 dicembre 2018, versione definitiva del 5 marzo 2019, SCCS/1604/18.
ALLEGATO
Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è aggiunta la voce seguente:
Numero d’ordine |
Identificazione della sostanza |
Condizioni |
Testo relativo alle modalità d’impiego e avvertenze |
|||||
Denominazione chimica/INN |
Denominazione comune nel glossario degli ingredienti |
Numero CAS |
Numero CE |
Tipo di prodotto, parti del corpo |
Concentra-zione massima nei preparati pronti per l’uso |
Altre |
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a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
«60 |
4-(3-etossi-4-idrossifenil)butan-2-one |
Hydroxyethoxyphenyl Butanone |
569646-79-3 |
933-435-8 |
|
0,7 %» |
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