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Document 32019R1379

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione, del 28 agosto 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036

    C/2019/6171

    GU L 225 del 29.8.2019, p. 1–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/01/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1379/oj

    29.8.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 225/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1379 DELLA COMMISSIONE

    del 28 agosto 2019

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Misure in vigore

    (1)

    Con il regolamento (CEE) n. 2474/93 (2) («l'inchiesta originaria»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 30,6 % sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato»). A seguito dello svolgimento di un'inchiesta antielusione, con il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio (3) l'applicazione di tale dazio è stata estesa alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della RPC. Il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione (4) ha introdotto un «regime di esenzione» per alcune parti di biciclette. Da allora si sono succedute varie inchieste che hanno modificato le misure iniziali.

    (2)

    Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio (5). I dazi antidumping attualmente in vigore sono compresi tra lo 0 % e il 48,5 % («le misure in vigore»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore è denominata in appresso «la precedente inchiesta di riesame».

    (3)

    Il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 (6), ha anche esteso le misure sulle importazioni di biciclette originarie della RPC alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, anche se non dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia. Nel quadro della relativa inchiesta sono state concesse diverse esenzioni ai produttori esportatori autentici in tali paesi.

    (4)

    La Commissione, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 (7), ha esteso le misure sulle importazioni di biciclette originarie della RPC alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine. Nel quadro della relativa inchiesta sono state concesse diverse esenzioni ai produttori esportatori autentici in tali paesi.

    (5)

    Il 14 dicembre 2017 (8), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato la sentenza del Tribunale dell'Unione europea che annullava il regolamento che istituiva le misure antidumping per quanto riguardava il richiedente Giant Co. Ltd. Pertanto, Giant Co. Ltd. è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure e non rientra nell'ambito della presente inchiesta.

    (6)

    La Commissione, con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/49 (9), ha modificato le misure sulle importazioni di biciclette originarie della RPC a seguito di un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

    1.2.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

    (7)

    A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping definitive in vigore (10), l'Associazione europea dei produttori di biciclette («EBMA» o «il richiedente») ha presentato una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata il 5 marzo 2018. Il richiedente agisce per conto di produttori di biciclette dell'UE che rappresentano oltre il 45 % della produzione totale dell'Unione di biciclette. La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

    (8)

    Il 4 giugno 2018, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (11) («avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    1.3.   Inchiesta

    1.3.1.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

    (9)

    L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2017 e il 31 marzo 2018 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

    1.3.2.   Parti interessate

    (10)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a partecipare all'inchiesta. Inoltre, la Commissione ha ufficialmente informato le seguenti parti dell'apertura del riesame in previsione della scadenza: il richiedente, i produttori noti dell'Unione e le loro associazioni pertinenti, i produttori esportatori noti nella RPC, gli importatori indipendenti noti nell'Unione, i fornitori di parti e l'associazione di utilizzatori nell'Unione notoriamente interessata e le autorità della RPC.

    (11)

    Tutte le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova entro i termini fissati nell'avviso di apertura. A tutte le parti interessate è stata anche data la possibilità di richiedere per iscritto un'audizione con i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    1.3.3.   Campionamento

    (12)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

    1.3.3.1.   Campionamento dei produttori dell'Unione

    (13)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha affermato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Prima dell'apertura oltre 70 produttori dell'Unione avevano fornito le informazioni richieste ai fini della selezione del campione ed espresso la loro disponibilità a collaborare con la Commissione. Su questa base la Commissione aveva selezionato in via provvisoria un campione di tre produttori ritenuti rappresentativi dell'industria dell'Unione in termini di volumi di vendite e di produzione del prodotto simile nell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 22 % della produzione totale stimata dell'industria dell'Unione e il 21 % del volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione effettuate nell'Unione ad acquirenti indipendenti nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito al campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni.

    (14)

    A seguito dell'apertura del caso, è emerso che alcuni produttori dell'Unione subappaltavano l'intero processo produttivo o una sua parte a società terze che operavano nel quadro di contratti in conto lavorazione («aziende a contratto»). Pertanto, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni ai dieci maggiori produttori dell'Unione in merito ai loro modelli di business e volumi di produzione. Alla luce delle nuove informazioni ricevute, la Commissione ha deciso di inserire altri due produttori dell'Unione nel campione in modo che comprendesse i vari modelli di business applicabili nell'UE. Il campione finale copriva il 27 % del volume della produzione totale stimata e il 26 % del volume totale stimato delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione durante il 2017. Non sono pervenute ulteriori osservazioni. Il campione è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

    1.3.3.2.   Campionamento degli importatori indipendenti

    (15)

    Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti sono stati invitati a partecipare all'inchiesta. Sono stati invitati a manifestarsi fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società elencate nell'allegato II dell'avviso di apertura.

    (16)

    Inoltre, 75 importatori individuati nella domanda di riesame sono stati contattati dalla Commissione nella fase di apertura e sono stati invitati a presentare la propria attività e a compilare l'allegato II dell'avviso di apertura. Nessuno di loro si è manifestato.

    1.3.3.3.   Campionamento dei produttori nella RPC

    (17)

    Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori noti del prodotto oggetto del riesame della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori che potevano essere interessati a partecipare all'inchiesta.

    (18)

    Dopo l'apertura del procedimento sei produttori esportatori/produttori si sono manifestati, di cui uno ha in seguito revocato la sua disponibilità a collaborare. Solo due dei restanti cinque produttori esportatori/produttori che hanno collaborato esportavano biciclette verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    (19)

    In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione rappresentativo di tre gruppi di produttori esportatori/produttori sulla base del massimo volume dichiarato di esportazioni sia verso l'UE sia verso paesi terzi, e della produzione del prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    (20)

    Su tale base, i tre gruppi inclusi nel campione di produttori esportatori/produttori cinesi rappresentano circa l'89 % della produzione e delle vendite complessive dichiarate delle cinque società/gruppi di società che hanno collaborato. Complessivamente, i tre gruppi inclusi nel campione rappresentano il 18 % delle vendite di biciclette dalla RPC verso l'UE e l'1 % della produzione di biciclette nella PRC durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    (21)

    Alle parti è stata data la possibilità di presentare osservazioni sul campione proposto. La Commissione ha ricevuto osservazioni soltanto dal richiedente. In primo luogo, il richiedente ha sostenuto che i produttori che si sono manifestati non sono produttori cinesi di biciclette, in quanto sono collegati a società taiwanesi. In secondo luogo, il richiedente ha affermato che le società incluse nel campione e le società che si sono manifestate non sono tipici produttori di biciclette cinesi, non essendo situati nei tre centri principali dell'industria cinese delle biciclette. In terzo luogo, il richiedente ha affermato che le società incluse nel campione e le società che si sono manifestate non producono biciclette di base. In quarto luogo, il richiedente ha affermato che due delle società inserite nel campione sono soggette a un dazio antidumping ad valorem pari a zero.

    (22)

    La Commissione ha constatato che il richiedente non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno del fatto che la posizione geografica incida sulle tipologie e sui costi di produzione né del fatto che le società selezionate non producano biciclette di base. Inoltre, la Commissione ha potuto accertare che i produttori esportatori inclusi nel campione fabbricavano anche biciclette di base.

    (23)

    Inoltre, nel selezionare il campione, la Commissione era vincolata dalle disposizioni dell'articolo 17 del regolamento di base a selezionare un campione rappresentativo tra le società che si sono manifestate. Tra le società che hanno collaborato, la Commissione ha chiarito che, a prescindere dalle differenze in termini di proprietà, sede e prodotti della società, tutte le società selezionate per il campione producevano biciclette nella RPC durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    (24)

    Le argomentazioni relative al campionamento da parte dell'EBMA sono state dunque respinte.

    1.3.3.4.   Questionari e visite di verifica

    (25)

    La Commissione ha inviato questionari ai cinque produttori dell'Unione inclusi nel campione, ai tre produttori esportatori inclusi nel campione, al richiedente e al governo della Cina («governo della RPC»). I cinque produttori dell'Unione inclusi nel campione, insieme alle loro dieci aziende a contratto, ai tre produttori esportatori inclusi nel campione e al richiedente hanno risposto al questionario.

    (26)

    La Commissione ha verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti interessate:

    a)

    produttori dell'Unione:

    Denver Bike, Italia

    Maxcom EOOD, Bulgaria

    MFC (Manufacture Française du Cycle), Francia

    RGVS Ibérica Lda, Decathlon group, Portogallo

    Sprick Rowery Spółka z o.o., Polonia

    b)

    aziende a contratto dell'Unione (subappaltatori):

    A. J. Maias SA, Portogallo

    All Bike's SRL, Italia

    Andos Bike SRL, Italia

    G.L. Cicli Di Giraudo Lorena, Italia

    RTE SA, Portogallo

    c)

    produttori esportatori e società collegate:

    Ideal Bike Co., Ltd., Dongguan (RPC)

    Advanced Sports International-China Ltd., Dongguan (RPC)

    Econotrade Co. Ltd., Taichung (Taiwan)

    Top Sport International Co. Ltd., Taichung (Taiwan)

    Ideal Bike Corporation Co., Ltd., Taichung (Taiwan)

    Oyama Bicycles Co., Ltd., Taicang (RPC)

    Universal Cycle Corporation Co., Ltd., Guangzhou (RPC)

    Universal Cycle Corporation (Taiwan Branch), Taipei (Taiwan)

    1.3.4.   Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

    (27)

    In considerazione dei sufficienti elementi di prova disponibili all'apertura dell'inchiesta, tesi a dimostrare l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare un'inchiesta sulla base dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

    (28)

    Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato i produttori del paese interessato a fornire le informazioni richieste nell'allegato III dell'avviso di apertura in relazione ai fattori produttivi utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame. I medesimi sei produttori esportatori/produttori che hanno inviato risposte ai fini del campionamento hanno trasmesso anche le informazioni richieste nell'allegato III.

    (29)

    Per raccogliere le informazioni necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario anche al governo della RPC in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Il governo della RPC non ha risposto al questionario.

    (30)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A tal riguardo non sono state presentate osservazioni o ulteriori elementi di prova.

    (31)

    La Commissione ha altresì specificato nell'avviso di apertura che, in considerazione degli elementi di prova disponibili, potrebbe risultare opportuno selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.

    (32)

    Il 4 luglio 2018 la Commissione ha pubblicato una prima nota al fascicolo («prima nota sui fattori produttivi»), invitando le parti interessate a esprimere il loro parere sulle fonti pertinenti che la Commissione avrebbe potuto utilizzare per la determinazione del valore normale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), secondo comma, del regolamento di base. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali i materiali, l'energia e la manodopera impiegati dai produttori esportatori nella produzione del prodotto oggetto del riesame. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato sei possibili paesi rappresentativi: Brasile, Messico, Russia, Serbia, Thailandia e Turchia.

    (33)

    La Commissione ha concesso a tutte le parti interessate l'opportunità di presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni da un produttore esportatore e da un produttore dell'Unione, nonché dal richiedente, mentre le autorità del paese interessato non hanno presentato alcuna osservazione.

    (34)

    In una seconda nota del 9 agosto 2018 («la seconda nota sui fattori produttivi»), la Commissione ha preso in esame le osservazioni ricevute sulla prima nota sui fattori produttivi. La Commissione ha inoltre stabilito l'elenco dei fattori produttivi e ha concluso che, in quella fase, la Serbia era il paese rappresentativo più appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione.

    1.3.5.   Fase successiva della procedura

    (35)

    Il 7 giugno 2019 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire dazi antidumping («divulgazione finale delle informazioni»). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

    (36)

    La Commissione ha ricevuto osservazioni dal richiedente e dalla Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME»).

    2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto oggetto del riesame

    (37)

    Il prodotto oggetto del riesame è costituito da biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), privi di motore, attualmente classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712007091, 8712007092 e 8712007099) («il prodotto oggetto del riesame» o «biciclette»).

    (38)

    La Commissione ha constatato che dalla precedente inchiesta di riesame il settore ha subito delle modifiche. Si sono verificati numerosi sviluppi tecnologici, perlopiù relativi alle materie prime utilizzate. Inoltre, il mercato è cambiato in maniera significativa e categorie di biciclette specifiche hanno acquisito popolarità conquistando una quota significativa di mercato. Al fine di tenere conto di tali sviluppi, la Commissione ha deciso di adeguare le categorie di biciclette utilizzate nella precedente inchiesta di riesame. Tutte le parti interessate sono state informate di tale decisione e invitate a presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

    (39)

    Le biciclette sono state pertanto classificate nelle seguenti categorie principali:

    codice (A) biciclette fuoristrada (all-terrain bicycles o ATB, comprese le mountain bike, superiori a 24″)

    codice (F) pieghevoli

    codice (J) biciclette da cross (BMX) e biciclette per bambini (pari o inferiori a 24″)

    codice (R) biciclette da strada/biciclette da gara (superiori a 24″)

    codice (T) biciclette da trekking/biciclette «city bike»/biciclette ibride/biciclette da turismo (superiori a 24″)

    codice (O) altro (ad esempio furgoncini, tricicli)

    (40)

    Tutti i tipi di biciclette di cui sopra presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base. Inoltre sono venduti attraverso canali di distribuzione simili sul mercato dell'Unione, come dettaglianti, catene di negozi di articoli sportivi, grande distribuzione e distributori indipendenti. Gli impieghi di base delle biciclette sono gli stessi, pertanto alcuni modelli classificati in diverse categorie possono essere intercambiabili e sono reciprocamente concorrenziali.

    (41)

    Si è quindi concluso che tutte le categorie di biciclette formano un unico prodotto.

    2.2.   Prodotto simile

    (42)

    La presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che le biciclette fabbricate e vendute sul mercato interno della RPC e della Serbia, in quanto paese rappresentativo, e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dai produttori dell'Unione presentano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base nonché impieghi finali identici. Essi sono considerati prodotti identici, uguali sotto tutti gli aspetti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    3.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

    3.1.   Osservazioni preliminari

    (43)

    In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare un rischio di persistenza o reiterazione del dumping praticato dalla RPC.

    3.2.   Collaborazione da parte della RPC

    (44)

    Sei società/gruppi di società hanno presentato risposta al modulo di campionamento; una di queste società/gruppi di società ha successivamente revocato la sua disponibilità a collaborare. Il volume totale dichiarato di esportazioni di biciclette verso l'Unione da parte delle cinque società che hanno collaborato ammontava a [tra 120 000 e 150 000] unità nel periodo dell'inchiesta di riesame, pari al 18 % del volume totale delle importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla RPC registrato da Eurostat durante lo stesso periodo. La capacità produttiva totale dichiarata delle società/gruppi di società che hanno collaborato ammontava a circa un milione di unità, pari a circa l'1 % della capacità produttiva cinese stimata totale (117 milioni di unità).

    (45)

    Visto lo scarso livello di cooperazione, la Commissione ha applicato l'articolo 18 e ha basato le sue conclusioni sul mercato cinese delle biciclette, anche in materia di produzione, capacità e capacità inutilizzata, sui dati disponibili.

    (46)

    Inoltre, Ideal Group, uno dei gruppi inclusi nel campione, non ha comunicato alla Commissione i suoi prezzi di vendita per le vendite effettuate mediante un operatore commerciale collegato al primo acquirente indipendente sia per le vendite nell'Unione sia nel resto del mondo. Pertanto, la Commissione ha applicato l'articolo 18 del regolamento di base utilizzando i migliori dati disponibili per tale parte delle vendite all'esportazione di questo gruppo.

    3.3.   Persistenza del dumping delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame

    (47)

    Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, secondo le statistiche di Eurostat sono state importate 747 313 biciclette dalla RPC nell'Unione, pari all'incirca al 4 % del consumo totale dell'Unione. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le effettive importazioni nel periodo dell'inchiesta di riesame erano sufficientemente rappresentative per esaminare se le pratiche di dumping fossero proseguite durante tale periodo.

    3.3.1.   Valore normale

    (48)

    Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore.»

    (49)

    Tuttavia, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti.» Come ulteriormente illustrato in seguito, la Commissione ha concluso nell'ambito della presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione del governo della RPC e in assenza di richieste da parte dei produttori esportatori, è risultato opportuno applicare l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

    3.3.2.   Esistenza di distorsioni significative

    3.3.2.1.   Introduzione

    (50)

    L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base statuisce che «per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

    il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione;

    la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

    l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato,

    l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

    la distorsione dei costi salariali;

    l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».

    (51)

    A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la valutazione dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), tiene conto, tra l'altro, dell'elenco non esaustivo di elementi nella disposizione precedente. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nel valutare l'esistenza di distorsioni significative occorre tenere conto della possibile incidenza di uno o più di questi elementi sui prezzi e sui costi nel paese esportatore del prodotto oggetto del riesame. In effetti, poiché tale elenco non è cumulativo, non occorre considerare tutti gli elementi per individuare distorsioni significative. Inoltre, possono essere utilizzate le medesime circostanze fattuali per dimostrare l'esistenza di uno o più elementi dell'elenco. Tuttavia, qualsiasi conclusione relativa a distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), deve essere tratta sulla base degli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell'esistenza di distorsioni può altresì tenere conto del contesto e della situazione generali nel paese d'esportazione, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell'assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscono al governo poteri sostanziali di intervento sulle forze di mercato a dimostrazione del fatto che i prezzi e i costi non sono il risultato di forze libere di mercato.

    (52)

    L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «[se] la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore.»

    (53)

    In virtù di tale disposizione, la Commissione ha pubblicato una relazione per paese relativa alla RPC («la relazione») (12). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura. A tale riguardo, e in considerazione della mancata collaborazione nel caso in esame, la Commissione si è basata sulla relazione, che dimostra l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell'economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a fattori produttivi chiave (quali terreni, energia, capitale, materie prime e manodopera) nonché in settori specifici (quali alluminio, acciaio e prodotti chimici). La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell'inchiesta nella fase di apertura.

    (54)

    La domanda sostiene anche le asserzioni riguardanti la presenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), a integrazione della relazione.

    (55)

    Innanzitutto, il richiedente fa riferimento alle disposizioni contenute nel tredicesimo piano quinquennale per il settore delle biciclette e delle biciclette elettriche («il tredicesimo piano per le biciclette»). Disposizioni specifiche di tale piano sono riportate nella sezione 5.1 della domanda. Inoltre, il richiedente fa riferimento all'esistenza di imprese statali («imprese statali») nel settore delle biciclette (sezione 5.2 della domanda) nonché alle forti pressioni esercitate sui piccoli produttori ai fini del consolidamento come previsto dal tredicesimo piano per le biciclette (sezione 5.2 della domanda).

    (56)

    La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i costi e i prezzi applicati sul mercato interno nella RPC, viste le distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha proceduto in tal senso sulla base degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, ivi compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti accessibili al pubblico, segnatamente normativa cinese, documenti politici cinesi ufficiali pubblicati, relazioni pubblicate da organizzazioni internazionali, e studi/articoli di accademici rinomati, espressamente indicati nella relazione. Tale analisi ha riguardato l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia in generale del paese interessato, ma anche la situazione specifica del mercato nel settore pertinente, nonché in relazione al prodotto oggetto del riesame.

    (57)

    Come specificato al considerando 29, il governo della RPC non ha fornito alcuna risposta al questionario ricevuto. I produttori esportatori che hanno risposto ai questionari non hanno presentato osservazioni o fornito elementi di prova per sostenere o confutare gli elementi di prova presenti nel fascicolo dell'inchiesta e nella relazione, nonché gli ulteriori elementi di prova presentati dal richiedente, sull'esistenza di distorsioni significative e/o sull'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nel caso in questione.

    3.3.2.2.   Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi nel mercato interno della RPC: contesto economico generale

    (58)

    Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte della popolazione intera e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori». L'economia di Stato è considerata la «forza trainante dell'economia nazionale» e lo Stato ha il mandato di «garantirne il consolidamento e la crescita» (13). Di conseguenza, l'assetto globale dell'economia cinese non solo consente interventi pubblici considerevoli nell'economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l'intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un ottimo esempio: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e incarica lo Stato di sostenere il sistema economico di base nell'ambito del quale la proprietà pubblica riveste un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale (14).

    (59)

    Inoltre, secondo la normativa cinese, l'economia di mercato socialista viene sviluppata sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), e formano una sovrastruttura in cui i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della Costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell'articolo 1 della Costituzione. La prima frase della disposizione, secondo la quale «[i]l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese», è stata integrata da una seconda frase, la quale recita che «[l]'elemento determinante del socialismo con caratteristiche cinesi è il ruolo guida del partito comunista cinese» (15). Ciò illustra il controllo del PCC sul sistema economico della RPC. Tale controllo è intrinseco al sistema cinese e va al di là della situazione abituale in altri paesi in cui i governi esercitano un ampio controllo macroeconomico, nei limiti del quale agiscono le forze del libero mercato.

    (60)

    Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal PCC piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un mercato libero (16). Gli strumenti economici interventisti impiegati dalle autorità cinesi sono molteplici, e includono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario, nonché il livello del contesto normativo.

    (61)

    In primo luogo, a livello di controllo amministrativo generale, l'andamento dell'economia cinese è governato da un sistema complesso di pianificazione industriale che interessa tutte le attività economiche del paese. Complessivamente, questi piani riguardano un insieme completo e complesso di settori e di politiche trasversali e sono presenti a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre quelli nazionali fissano obiettivi più ampi. Tali piani specificano inoltre gli strumenti per sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché l'arco temporale in cui gli obiettivi devono essere conseguiti. Alcuni piani contengono obiettivi espliciti di produzione. Nel quadro di tali piani, i singoli settori industriali e/o progetti vengono identificati come priorità (positive o negative) in linea con le priorità del governo e vengono loro attribuiti obiettivi specifici di sviluppo (ammodernamento industriale, espansione industriale ecc.). Gli operatori economici, sia privati che statali, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e applicano i poteri ad essi conferiti coerentemente con la pianificazione, inducendo dunque gli operatori economici a rispettare le priorità stabilite nei piani (cfr. anche il punto 3.3.2.5) (17).

    (62)

    In secondo luogo, a livello di assegnazione di risorse finanziarie, il sistema finanziario cinese è dominato dalle banche commerciali statali. Tali banche, nel definire e attuare la loro politica di prestiti, devono allinearsi con gli obiettivi di politica industriale del governo piuttosto che valutare essenzialmente i meriti economici di un dato progetto (cfr. anche il punto 3.3.2.9) (18). Lo stesso vale per gli altri componenti del sistema finanziario cinese, come i mercati azionari, i mercati delle obbligazioni, i mercati della private equity ecc. Sebbene di minore rilevanza rispetto al settore bancario, queste parti del settore finanziario sono organizzate a livello istituzionale e operativo per garantire il controllo e permettere l'intervento da parte dello Stato e del PCC e non per sfruttare appieno il funzionamento efficiente dei mercati finanziari (19).

    (63)

    In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi da parte dello Stato nell'economia assumono numerose forme. Ad esempio, le norme in materia di appalti pubblici sono utilizzate abitualmente per perseguire obiettivi politici diversi dall'efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La normativa applicabile prevede in modo specifico che gli appalti pubblici debbano mirare a facilitare il conseguimento di obiettivi concepiti da politiche statali. Tuttavia, la natura di tali obiettivi resta indefinita, lasciando di conseguenza un ampio margine di valutazione agli organi decisionali (20). Analogamente, nel settore degli investimenti, il governo della RPC mantiene un controllo e un'influenza significativi sulla finalità e sull'entità degli investimenti statali e privati. Il monitoraggio degli investimenti, così come i diversi incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti sono impiegati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere obiettivi di politica industriale, tra cui il mantenimento del controllo statale su settori fondamentali o il rafforzamento dell'industria nazionale (21).

    (64)

    In sintesi, il modello economico cinese si fonda su alcuni assiomi di base che prevedono e incoraggiano diversi interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali si scontrano con il libero gioco delle forze di mercato, falsando così l'efficiente assegnazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (22).

    3.3.2.3.   Distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione

    (65)

    Nella RPC le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell'economia.

    (66)

    Per quanto riguarda la proprietà pubblica, nel settore delle biciclette persiste in una certa misura la proprietà in capo al governo della RPC. Anche se il settore delle biciclette nella RPC è estremamente frammentato con un gran numero di piccoli produttori, i principali produttori di biciclette, inclusi Flying Pidgeon e Phoenix, sono imprese statali, tuttavia non è possibile stimare dati precisi sulla base delle informazioni ricevute dai produttori esportatori che hanno collaborato.

    (67)

    Per quanto riguarda il controllo statale, il governo e il PCC mantengono strutture che assicurano la loro continua influenza sulle imprese. Lo Stato (e in molti ambiti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l'attuazione da parte delle singole imprese, ma rivendica anche il diritto a partecipare al loro processo decisionale operativo. Gli elementi che indicano l'esistenza di un controllo del governo sulle imprese nel settore siderurgico sono ulteriormente illustrati nel punto 3.3.2.4.

    (68)

    Per quanto riguarda la supervisione strategica e gli orientamenti da parte dello Stato nel settore, l'analisi è presentata nei punti 3.3.2.4 e 3.3.2.5. In ragione dell'elevato livello di controllo e intervento pubblico nel settore delle biciclette come illustrato di seguito, anche ai produttori privati viene impedito di operare in condizioni di mercato.

    (69)

    Il controllo, la supervisione strategica e l'orientamento del settore da parte delle autorità cinesi traspaiono ulteriormente dagli obiettivi della principale associazione industriale settoriale, la China Bicycle Organisation (CBA), che ha un forte legame con il governo della RPC e con il PCC. Secondo il sito Internet della CBA, l'associazione conta 650 membri che rappresentano l'80 % del volume annuale totale di produzione e di esportazione del settore. Le finalità dell'associazione sono le seguenti: concentrare le forze del settore, gestire gli affari del settore, servire il settore e promuovere lo sviluppo del settore (23). Lo statuto della CBA indica un forte legame con il governo della RPC e con il PCC, come nell'articolo 2: «Le finalità dell'associazione sono le seguenti: conformemente alla teoria di Xi Jinping del socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era e allo spirito del 19oCongresso nazionale del PCC, attuare pienamente le pertinenti politiche industriali nazionali, sostenere l'amministrazione statale per rafforzare la gestione dell'industria […] L'associazione deve rispettare la costituzione, il diritto e i regolamenti nonché le politiche nazionali, secondo i valori fondamentali del socialismo» (24). Inoltre, la CBA ha pubblicato il tredicesimo piano per le biciclette e in una recente inchiesta della Commissione europea è stato riscontrato che in tale periodo essa era in stretto collegamento con il governo della RPC (25).

    (70)

    In considerazione di quanto precede si è concluso che il mercato delle biciclette nella RPC è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento del governo della RPC.

    3.3.2.4.   Distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

    (71)

    Il governo della RPC è in grado di interferire nei prezzi e nei costi tramite la sua presenza nelle imprese. Se da una parte il diritto di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese statali da parte delle autorità statali pertinenti, previsto dalla normativa cinese, può essere considerato come una conseguenza dei diritti di proprietà corrispondenti (26), dall'altra le cellule del PCC nelle imprese, sia statali che private, rappresentano un altro canale tramite cui lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario cinese, un'organizzazione del PCC dev'essere istituita in ogni impresa (con almeno tre membri del PCC come specificato nello statuto del PCC (27)), che deve predisporre le condizioni necessarie per le attività dell'organizzazione di partito. Sembra che in passato tale requisito non sia stato sempre soddisfatto, o non sia stato applicato rigorosamente. Tuttavia, almeno dal 2016, il PCC ha ribadito la propria determinazione di controllare le decisioni commerciali nelle imprese statali per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC esercita una pressione sulle imprese private per mettere al primo posto il «patriottismo» e per seguire la disciplina di partito (28). Nel 2017, secondo rapporti, cellule di partito esistevano nel 70 % dei circa 1,86 milioni di imprese private, con una pressione crescente da parte delle organizzazioni del PCC per avere l'ultima parola sulle decisioni commerciali nelle rispettive imprese (29). Tali norme si applicano in generale a tutta l'economia cinese, compreso il settore siderurgico. È pertanto accertato che tali norme si applicano anche ai produttori di biciclette e ai fornitori dei relativi fattori di produzione.

    (72)

    Nel settore delle biciclette nello specifico, esistono strette connessioni tra i processi decisionali delle imprese attive nel settore e lo Stato, in particolare il PCC. Esiste una sovrapposizione tra i membri delle strutture di partito e gli organismi di gestione in diversi produttori cinesi di biciclette. A titolo di esempio, il presidente della Shanghai Phoenix Enterprise riveste anche la funzione di segretario di partito in tale società dal 2012 (30). Analogamente, il vicesegretario del comitato del partito di Shanghai Zhonglu era al contempo membro del comitato di vigilanza (31).

    (73)

    La presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche il punto 3.3.2.8), nonché nella fornitura di materie prime e di fattori produttivi generano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato (32).

    (74)

    Sulla base delle osservazioni precedenti, si conclude che la presenza dello Stato nelle imprese nel settore delle biciclette, nonché nel settore finanziario e in altri settori dei fattori produttivi, congiuntamente al contesto illustrato nella sezione 3.3.2.3 e nelle sezioni successive, consente al governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi.

    3.3.2.5.   Distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

    (75)

    La direzione dell'economia cinese è determinata in misura significativa da un sistema elaborato di pianificazione, che definisce le priorità e stabilisce gli obiettivi su cui il governo centrale e quello locale devono concentrarsi. Piani pertinenti esistono a tutti i livelli di governo e interessano quasi tutti i settori economici; gli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione sono di natura vincolante e le autorità ad ogni livello amministrativo monitorano l'attuazione dei piani tramite il livello amministrativo inferiore corrispondente. Nel complesso, il sistema di pianificazione della RPC fa sì che le risorse vengano destinate a settori definiti strategici o altrimenti importanti dal punto di vista politico da parte del governo, piuttosto che essere ripartite conformemente alle forze di mercato (33).

    (76)

    Il piano per lo sviluppo dell'industria leggera per il periodo 2016-2020 («piano per lo sviluppo dell'industria leggera»), preparato dal governo della RPC per attuare il tredicesimo piano quinquennale e il progetto «Made in China 2025», include tra i settori chiave anche quello delle biciclette. Raccomanda altresì di «promuovere il settore delle biciclette al fine di sostenerne un'evoluzione leggera, diversificata, al passo con i tempi e intelligente. Accelerare la ricerca e sviluppo e l'applicazione di materiali, sistemi di trasmissione e azionamento leggeri ed ad alta resistenza, nonché energie nuove, tecnologia di rilevamento intelligente e tecnologia di Internet delle cose. Concentrarsi sullo sviluppo di biciclette diversificate adatte per seguire la moda ed adottare uno stile informale, per l'esercizio fisico e l'allenamento, per il cross-country di lunga distanza e pieghevoli ad alte prestazioni […].»

    (77)

    Il piano per lo sviluppo dell'industria leggera elenca altresì talune misure strategiche concrete destinate a promuovere i settori chiave. La prima serie di misure riguarda l'espansione della riforma per l'accesso al mercato, principalmente attraverso una semplificazione delle procedure amministrative (ossia attraverso l'eliminazione di approvazioni non necessarie, la riduzione e la standardizzazione delle tasse e del processo di approvazione). La seconda serie di misure riguarda l'aumento del sostegno mediante politiche tributarie e finanziarie:

    «dare pieno sviluppo al ruolo di guida del fondo di sviluppo per le piccole e medie imprese, guidare le piccole e medie imprese ad aumentare gli investimenti in innovazione tecnologica, adeguamento strutturale, conservazione dell'energia e riduzione delle emissioni, attuare varie politiche preferenziali, perfezionare il sistema di servizi per le piccole e medie imprese»;

    «attuare la politica di ammortamento accelerato per le immobilizzazioni, guidare le imprese ad aumentare gli investimenti in attrezzature avanzate»;

    «sviluppare il ruolo di fondi speciali a favore di una produzione più pulita, guidare l'applicazione di una tecnologia di produzione e la promozione di una tecnologia di produzione più pulita nei settori chiave»;

    «attuare politiche preferenziali per tasse e diritti pertinenti, ridurre il costo per le imprese del pacchetto» cinque assicurazioni sociali e un fondo per gli alloggi«, adeguare ragionevolmente la politica della tassazione dei consumi»;

    «incoraggiare le imprese ad aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo di prodotti verdi, dare la massima priorità ai prodotti certificati quali prodotti verdi negli acquisti governativi».

    (78)

    La terza serie di misure riguarda l'aumento del sostegno alla politica finanziaria, nello specifico:

    «attuare la politica finanziaria a sostegno dello sviluppo delle piccole e medie imprese, esplorare ulteriormente i canali finanziari delle piccole e medie imprese, perfezionare il sistema di garanzia del credito delle piccole e medie imprese»;

    «accelerare lo sviluppo di prodotti e servizi finanziari destinati a sostenere l'imprenditoria popolare e l'innovazione nel settore dell'industria leggera»;

    «aumentare il sostegno finanziario a favore della trasformazione tecnologica e dell'aggiornamento delle attrezzature delle imprese»;

    «incoraggiare gli istituti finanziari bancari a sviluppare i servizi di prestito che utilizzano come garanzie anche beni immateriali, ivi inclusi i marchi e i diritti speciali sull'uso di marchi delle imprese, nonché sostenere la creazione di marchi nel settore dell'industria leggera».

    «sviluppare ulteriormente il ruolo della politica e della finanza nello sviluppo e sostenere gli istituti finanziari, mediante prestiti sindacati, crediti all'esportazione, finanza di progetto, con l'obiettivo di istituire una piattaforma di servizi finanziari a favore della ricerca e dello sviluppo a livello internazionale, dei sistemi di produzione e della promozione di marchi per le imprese»;

    «aumentare il sostegno dell'assicurazione del credito all'esportazione per le imprese con un proprio marchio, incoraggiare le banche commerciali a svolgere attivamente attività di finanziamento di assicurazioni per il credito all'esportazione».

    (79)

    Anche a livello locale si sviluppano piani per lo sviluppo dell'industria leggera. È il caso del piano di sviluppo del settore tessile e dell'industria leggera della municipalità di Tianjin per il dodicesimo piano quinquennale (2011-2015), che ha sostenuto la creazione nella provincia di quattro basi dell'industria leggera di portata nazionale: «la città di Tianjin costruirà una base di produzione ed esportazione di biciclette di portata nazionale. Assumendo come nucleo di tale base il parco industriale del «regno delle biciclette cinese» nel distretto di Wuqing, e il parco industriale delle biciclette (elettriche) nel distretto di Binhai, svilupperemo intensamente le industrie manifatturiere di biciclette (elettriche), pezzi di ricambio ecc.»

    (80)

    Analogamente, il tredicesimo piano quinquennale di Tianjin per lo sviluppo economico dell'industria stabilisce obiettivi chiari a sostegno dei settori delle biciclette e delle biciclette elettriche, nonché dei settori che riguardano le relative parti, ossia:

    «sviluppare in maniera decisa il settore delle biciclette»;

    «accelerare la costruzione di basi industriali caratteristiche tra cui […] per la produzione di biciclette, nel distretto di Jinghai e nel distretto di Wuqing»;

    «accelerare la trasformazione e il potenziamento delle imprese. Attuare con vigore una strategia a sostegno dei marchi; guidare le imprese a intensificare l'innovazione tecnologica e la divulgazione dei prodotti; nonché rafforzare e promuovere le posizioni di mercato di prodotti concorrenziali, ivi comprese le biciclette. Promuovere l'annessione e la riorganizzazione delle imprese e migliorare globalmente la capacità innovativa e il valore aggiunto dei prodotti delle piccole e medie imprese e delle imprese private»;

    «accelerare la costruzione di parchi specifici, compresi i parchi industriali di biciclette a Quqing e Jinghai»; […]

    «espandere le zone che presentano vantaggi specifici. Adottare la batteria agli ioni di litio come nucleo per promuovere lo sviluppo di supercondensatori e di batterie ad elevate prestazioni».

    (81)

    Inoltre, il tredicesimo piano quinquennale per il settore delle biciclette e delle biciclette elettriche («il tredicesimo piano per le biciclette»), pubblicato dalla CBA, annovera le biciclette tra i «settori emergenti»: «i settori emergenti sono stati promossi a livello di strategia nazionale, si pensi ad esempio ai settori delle nuove energie, dei nuovi materiali, di Internet, della conservazione dell'energia e della protezione ambientale, nonché delle tecnologie dell'informazione; di conseguenza, è diventata una tendenza inevitabile per le industrie tradizionali entrare a far parte della comunità di industrie di fascia media e alta. Soprattutto dopo la quinta sessione plenaria destinata a «promuovere lo sviluppo del traffico e dei trasporti a basse emissioni di carbonio e a incoraggiare gli spostamenti ecologici in bicicletta», il settore delle biciclette beneficerà sicuramente di nuove opportunità storiche di sviluppo».

    (82)

    Il tredicesimo piano per le biciclette stabilisce obiettivi misurabili che il governo della RPC intende conseguire entro il 2020 nel settore delle biciclette: «le entrate delle principali imprese tra quelle di dimensioni superiori alla media nell'intero settore raggiungeranno un tasso di crescita medio annuo pari al 6 % e supereranno i 200 miliardi di CNY entro il 2020. L'entità delle esportazioni di biciclette e pezzi di ricambio si manterrà stabile e l'esportazione di biciclette elettriche aumenterà drasticamente. L'integrazione del settore sarà ulteriormente rafforzata e il contributo delle imprese leader al volume di produzione supererà il 50 %. Il settore promuoverà, costruirà congiuntamente e migliorerà 3-5 distretti industriali e regioni caratteristiche. La proporzione di biciclette di fascia media e di fascia alta e di biciclette elettriche con batterie al litio aumenterà di anno in anno». Il tredicesimo piano per le biciclette prevede di coltivare sempre più assiduamente i marchi e di adoperarsi per la creazione di marchi internazionali.

    (83)

    Come dimostrato sopra, il settore delle biciclette è attentamente monitorato e sostenuto dal governo della RPC. La realizzazione dei diversi obiettivi fissati in vari piani richiede un forte coinvolgimento da parte del governo della RPC nel settore delle biciclette.

    (84)

    La Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova di cui sopra relativi al settore delle biciclette fossero sufficienti per ritenere che le politiche o misure pubbliche influenzino le forze del libero mercato in tale settore.

    (85)

    Tuttavia, la Commissione ha anche riscontrato la presenza di un significativo intervento del governo per quanto riguarda le materie prime utilizzate per produrre biciclette. Gran parte delle componenti utilizzate per produrre biciclette sono realizzate con materie prime oggetto di massicci interventi da parte del governo della RPC (34), tra cui alluminio e acciaio (che possono essere utilizzati per realizzare telai, forcelle, manubri, ruote e raggi, catene, deragliatori, ruote dentate, cavi, portapacchi), gomma (per produrre ruote) e prodotti chimici (elementi in plastica e vernici).

    (86)

    A titolo di esempio, l'alluminio è trattato nel piano di sviluppo dell'industria dei metalli non ferrosi 2016-2020 (tredicesimo piano quinquennale per l'industria dei metalli non ferrosi), che definisce rigidi obiettivi quantitativi e qualitativi e ampie misure di sostegno finalizzate allo sviluppo dell'industria. L'acciaio è trattato dal piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020 («tredicesimo piano quinquennale per l'acciaio») che affronta virtualmente tutti gli aspetti relativi allo sviluppo del settore, tra cui gli obiettivi di capacità produttiva, potenziamento e garanzia di fornitura efficace, ristrutturazione industriale, sostegno finanziario, obiettivi quantitativi, ubicazione geografica delle acciaierie. Analogamente, il tredicesimo piano quinquennale per il settore petrolchimico (2016-2020), che prevede una rigida regolamentazione del settore chimico, riguarda le materie prime utilizzate per produrre componenti delle biciclette, quali gomma, vernici e plastica.

    (87)

    Inoltre, il settore dell'acciaio è caratterizzato da un'importante presenza di imprese statali. Molti dei principali produttori sono di proprietà dello Stato; alcuni sono espressamente citati nel «Piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020» (35) come esempi dei risultati conseguiti dal dodicesimo periodo di pianificazione quinquennale (come Baosteel, Anshan Iron and Steel, Wuhan Iron and Steel ecc.). L'acciaio è rigorosamente regolamentato nei numerosi piani, nelle direttive e in altri documenti incentrati sull'acciaio, emessi a livello nazionale, regionale e comunale, come il «Piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020». In tale piano si legge che l'industria siderurgica è «un settore importante e fondamentale dell'economia cinese, un pilastro nazionale» (36).

    (88)

    Il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale (37) prevede il sostegno alle imprese che producono tipi di prodotti di acciaio di fascia alta (38). Si concentra altresì sul conseguimento della qualità, della durata e dell'affidabilità del prodotto mediante il sostegno alle società che utilizzano tecnologie legate alla produzione di acciaio, alla laminatura di precisione e al miglioramento della qualità nel rispetto dell'ambiente (39).

    (89)

    Il «Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) (modifica del 2013)» (40) («il repertorio») elenca i settori del ferro e dell'acciaio come settori incoraggiati. In particolare, il repertorio incoraggia lo «[s]viluppo e l'applicazione di tecnologie per prodotti in acciaio a prestazioni più elevate, di alta qualità e migliorati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lamiere per automobili ad alta resistenza non inferiore a 600 MPa, acciaio per condotte ad alte prestazioni per il trasporto di petrolio e gas, piastre ad alta resistenza larghe e spesse per navi, acciaio per ingegneria navale, piastre di spessore moderato di resistenza non inferiore a 420 MPa per edifici, ponti e altre strutture, acciaio per ferrovie ad alta velocità e per il trasporto pesante, acciaio al silicio ad elevata induzione magnetica e bassa perdita nel ferro, acciaio resistente alla corrosione e all'usura, acciaio inossidabile legato a basso consumo di risorse (acciaio inossidabile ferritico moderno, acciaio inossidabile duplex e acciaio inossidabile all'azoto), barre e vergelle in acciaio speciale per componenti di base ad alte prestazioni (ingranaggi ad alte prestazioni, bulloni di qualità pari o superiore a 12,9, molle ad alta resistenza e cuscinetti di lunga durata), nonché materiali forgiati in acciaio speciale di alta qualità (acciaio per utensili e stampi, acciaio inossidabile e acciaio per macchinari, tra gli altri)». L'applicabilità del repertorio è stata confermata dalla recente inchiesta antisovvenzioni relativa a determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della RPC (41).

    (90)

    Anche l'alluminio è soggetto a un forte intervento statale nella RPC. Innanzitutto, il settore dell'alluminio è caratterizzato dalla posizione dominante delle imprese statali. Secondo le stime, le imprese statali rappresentano più del 50 % della produzione complessiva di alluminio primario nella RPC. (42) Anche secondo uno studio recente sull'industria dei metalli non ferrosi nella RPC le imprese statali detengono una quota preponderante del mercato interno (43). Sebbene negli ultimi anni l'aumento delle capacità sia attribuito in parte a società private, tale aumento implica generalmente anche diverse forme di coinvolgimento del governo (locale), come la tolleranza di un'espansione illegale della capacità (44). Inoltre, la capacità di produzione dell'alluminio è aumentata anche tra le principali imprese statali, sebbene in misura inferiore (45).

    (91)

    Il tredicesimo piano quinquennale per l'industria dei metalli non ferrosi intende migliorare i tipi di prodotti fabbricati dall'industria cinese dell'alluminio anche tramite il sostegno all'innovazione. Propugna il rapido sviluppo di un sistema di proprietà mista, nonché di rafforzare la vitalità delle imprese statali. Tale piano prevede inoltre la possibilità di accumulare scorte di metalli non ferrosi, di migliorare la sicurezza delle risorse, tra cui l'alluminio, e fissa obiettivi quantitativi specifici per ridurre il consumo energetico, aumentando il tasso di alluminio riciclato nella produzione e intensificando l'utilizzo degli impianti (46).

    (92)

    Il piano promuove inoltre adeguamenti strutturali caratterizzati da un controllo più rigoroso dei nuovi impianti di raffinazione e dall'eliminazione di capacità obsolete. Contempla inoltre la distribuzione geografica degli stabilimenti di trasformazione, si concentra su progetti volti ad incrementare lo sfruttamento di risorse come la bauxite e l'allumina e definisce politiche tariffarie e inerenti alla fornitura di energia (47).

    (93)

    Altri documenti strategici sul settore dell'alluminio sono le condizioni standard applicabili all'industria dell'alluminio pubblicate dal ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione, le condizioni di accesso applicabili all'industria dell'alluminio pubblicate dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme, e gli orientamenti volti ad accelerare la ristrutturazione dell'industria dell'alluminio (48) pubblicati dalla stessa commissione.

    (94)

    Di conseguenza, la serie di piani, direttive e altri documenti riguardanti l'alluminio, elaborati a livello nazionale, regionale e comunale, mostra chiaramente l'elevato grado di intervento del governo della RPC nel settore dell'alluminio (49).

    (95)

    È quindi accertato che il governo della RPC ha diverse politiche pubbliche in atto che influenzano le forze del libero mercato in relazione alla produzione di biciclette, comprese le materie prime utilizzate in tale settore. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare normalmente.

    3.3.2.6.   Distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

    (96)

    Secondo le informazioni presenti nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese non sembra essere in grado di conseguire i suoi obiettivi principali, come, ad esempio, la corretta regolarizzazione di crediti e debiti e la tutela dei diritti e degli interessi legittimi di creditori e debitori. Ciò sembra essere dovuto al fatto che, sebbene il diritto fallimentare cinese si fondi formalmente su principi simili a quelli del diritto fallimentare di altri paesi, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica insufficiente applicazione. Il numero di casi di fallimento resta notoriamente basso rispetto alle dimensioni dell'economia nazionale, anche perché le procedure d'insolvenza sono caratterizzate da una serie di carenze che scoraggiano in modo efficace la presentazione di istanze di fallimento. Per di più, il ruolo dello Stato nelle procedure d'insolvenza si mantiene forte e attivo, esercitando spesso un'influenza diretta sull'esito delle procedure (50).

    (97)

    Le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà di terreni e ai diritti d'uso di terreni nella RPC (51). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani statali), e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Sono in vigore disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti d'uso dei terreni in modo trasparente e a prezzo di mercato, ad esempio, tramite l'introduzione di procedure di gara. Tuttavia, tali disposizioni sono generalmente disattese, poiché alcuni acquirenti riescono a ottenere i terreni gratuitamente oppure a tariffe inferiori a quelle di mercato (52). Per di più, con l'assegnazione dei terreni le autorità spesso perseguono obiettivi politici specifici, tra cui l'attuazione di piani economici (53).

    (98)

    Di conseguenza, il diritto fallimentare e patrimoniale cinese non sembra funzionare correttamente, bensì generare distorsioni, mantenendo in attività imprese in stato d'insolvenza e in relazione alla fornitura e all'acquisto di terreni nella RPC. Tali leggi si applicano anche al settore delle biciclette, inclusi i produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame. In particolare, la Commissione ha stabilito in una precedente inchiesta che i produttori di biciclette elettriche, un settore disciplinato in larga misura dai medesimi strumenti politici delle biciclette (ad esempio il tredicesimo piano quinquennale per il settore delle biciclette e delle biciclette elettriche) hanno beneficiato della concessione di diritti d'uso di terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato (54). Anche inchieste recenti in altri settori hanno confermato la concessione di diritti d'uso di terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato (55).

    (99)

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore delle biciclette, anche in relazione al prodotto oggetto del riesame.

    3.3.2.7.   Distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

    (100)

    Nella RPC è impossibile il pieno sviluppo di un sistema salariale fondato sul mercato poiché ai lavoratori e ai datori di lavoro viene impedito l'esercizio del diritto di associazione collettiva. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali elaborate dall'Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva (56). Nel quadro del diritto nazionale è attiva solo un'organizzazione sindacale. Tuttavia, tale organizzazione non è indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale (57). Per di più, la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione anagrafica, che limita l'accesso alla gamma completa delle prestazioni di sicurezza sociale e di altra natura unicamente ai residenti di una determinata area amministrativa. Generalmente, ciò fa sì che i lavoratori non in possesso del certificato di residenza locale si trovino in una posizione occupazionale vulnerabile e abbiano un reddito inferiore rispetto a coloro che possiedono il certificato di residenza (58). Tali risultanze permettono di accertare una distorsione dei costi salariali nella RPC.

    (101)

    Nessun elemento del fascicolo della presente inchiesta lascia intendere che il settore delle biciclette non sia soggetto al sistema del diritto del lavoro cinese descritto. In effetti, il settore delle biciclette sembra essere parimenti toccato dalle distorsioni dei costi salariali sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame) sia indirettamente (nell'accesso al capitale o a fattori produttivi da parte di imprese soggette allo stesso sistema occupazionale nella RPC).

    (102)

    In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che i costi salariali erano distorti nel settore delle biciclette, anche in relazione al prodotto oggetto del riesame.

    3.3.2.8.   Distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato

    (103)

    L'accesso al capitale da parte delle imprese nella RPC è soggetto a varie distorsioni.

    (104)

    In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato dalla forte posizione delle banche statali (59) che, nel concedere l'accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese statali non finanziarie, le banche restano legate allo Stato non solo a causa del vincolo di proprietà ma anche mediante relazioni personali (i più alti funzionari dei grandi istituiti finanziari statali sono nominati in ultima analisi dal PCC) (60) e, proprio come le imprese statali non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo. In tal modo le banche ottemperano a un obbligo giuridico esplicito di svolgere la propria attività economica conformemente alle esigenze nazionali di sviluppo economico e sociale e sotto la guida delle politiche industriali dello Stato (61). A ciò si associano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti nei settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti (62).

    (105)

    Anche ammettendo che possono esservi vari strumenti giuridici riguardanti la necessità di seguire la normale condotta bancaria e rispettare le norme prudenziali, come la necessità di esaminare l'affidabilità creditizia del mutuatario, gli elementi di prova pertinenti mostrano che tali disposizioni ricoprono solamente un ruolo secondario nell'applicazione dei vari strumenti giuridici (63). Le risultanze delle precedenti inchieste in materia di difesa commerciale hanno indotto a trarre la medesima conclusione (64).

    (106)

    Inoltre, i rating delle obbligazioni e del credito sono spesso distorti per una serie di ragioni, tra cui il fatto che la valutazione del rischio è influenzata dall'importanza strategica dell'impresa per il governo cinese e dal peso dell'eventuale garanzia implicita da parte del governo stesso. Le stime suggeriscono decisamente che i rating cinesi del credito corrispondono sistematicamente a rating internazionali inferiori (65).

    (107)

    Ciò si traduce in una preferenza per la concessione di prestiti a imprese statali, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave, il che implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.

    (108)

    In secondo luogo, gli oneri finanziari sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale, con utili sul capitale investito sempre più bassi. Tale situazione è esemplificata dalla recente crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività; tale aspetto suggerisce che i meccanismi operanti nel sistema bancario non producono le normali risposte commerciali.

    (109)

    In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell'ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati dalle distorsioni dovute all'intervento del governo. Infatti la quota dei prestiti al tasso di riferimento, o ad un tasso inferiore, rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essere aumentato, dato che la sua quota è cresciuta considerevolmente dal 2015 nonostante il peggioramento delle condizioni economiche. Tassi d'interesse artificiosamente bassi comportano prezzi eccessivamente bassi e di conseguenza l'utilizzo eccessivo di capitale.

    (110)

    La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell'efficienza dell'assegnazione del capitale e sono assenti i segni di stretta creditizia che sarebbero invece prevedibili in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza, i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo della RPC ha scelto di evitare le insolvenze. Di conseguenza, i problemi di crediti inesigibili sono stati gestiti mediante il rinnovo del debito, creando così le cosiddette società «zombie», o trasferendo la titolarità del debito (ad esempio attraverso fusioni o capitalizzazioni del debito), senza eliminare necessariamente il problema generale del debito o affrontarne le cause di base.

    (111)

    In sostanza, nonostante i recenti passi compiuti per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC risente di significative problematiche e distorsioni sistemiche derivanti dal persistente ruolo dilagante dello Stato nei mercati dei capitali.

    (112)

    Nessun elemento del fascicolo della presente inchiesta lascia intendere che i produttori di biciclette e/o i fornitori di materie prime e di altri fattori produttivi non beneficino di tale sistema finanziario. In effetti, la recente inchiesta sui produttori di biciclette elettriche, cui si rivolgevano gli stessi strumenti politici che per i produttori di biciclette (cfr. i considerando 80 e 81), ha dimostrato che essi beneficiavano di prestiti agevolati (66), assicurazione e finanziamenti agevolati (assicurazione dei crediti all'esportazione) (67), esenzione dall'imposta sul reddito da dividendi tra società residenti qualificate (68) e programmi di concessione di sussidi (69). Inoltre, gli elementi di prova del fascicolo nell'attuale inchiesta indicano che alcuni dei produttori che hanno collaborato hanno ricevuto prestiti durante il periodo dell'inchiesta. Pertanto, quest'ultimo aiuto e il sostanziale intervento pubblico complessivo nel sistema finanziario sopra descritto comportano gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

    (113)

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che i produttori di biciclette avevano avuto accesso ai finanziamenti concessi da istituzioni che attuavano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operavano in maniera indipendente dallo Stato.

    3.3.2.9.   La natura sistemica delle distorsioni descritte

    (114)

    La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione non si limitano a un settore industriale in particolare. Al contrario, gli elementi di prova disponibili dimostrano che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui ai punti da 3.3.2.1 a 3.3.2.5 e alla parte A della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell'economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui ai punti da 3.3.2.6 a 3.3.2.8 e alla parte B della relazione.

    (115)

    Per produrre biciclette è necessaria un'ampia serie di fattori produttivi. Quando i produttori di biciclette acquistano/appaltano i fattori di produzione, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori dei fattori di produzione impiegano manodopera soggetta a distorsioni e possono contrarre prestiti che sono soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'assegnazione di capitale. Inoltre, sono soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori.

    (116)

    Di conseguenza, non solo non è possibile utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno delle biciclette, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, manodopera ecc.) risultano viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. Di fatto, gli interventi pubblici descritti in relazione all'assegnazione del capitale, ai terreni, alla manodopera, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per i fattori di produzione dei fattori di produzione e così via.

    3.3.2.10.   Conclusioni

    (117)

    L'analisi presentata nei punti da 3.3.2.2 a 3.3.2.9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili relativi all'intervento del governo della RPC nell'economia interna in generale e nel settore delle biciclette (compreso il prodotto oggetto del riesame), ha messo in luce che i prezzi o i costi, inclusi i costi delle materie prime, dell'energia e della manodopera, non sono il risultato delle forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In base a ciò, in assenza di qualunque forma di cooperazione da parte del governo della RPC e viste le scarse informazioni fornite in merito dai produttori esportatori nella RPC, la Commissione ha concluso che nel caso di specie non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi interni per stabilire il valore normale.

    (118)

    Di conseguenza, la Commissione ha provveduto a costruire il valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei costi di produzione e di vendita corrispondenti in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come illustrato nella sezione successiva. La Commissione ha ricordato che non è stata addotta alcuna argomentazione a sostegno del fatto che determinati costi interni siano esenti da distorsioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), terzo trattino, del regolamento di base.

    3.3.2.11.   Osservazioni della CCCME sull'esistenza di distorsioni significative

    (119)

    Nelle osservazioni relative alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha sostenuto che l'analisi della Commissione riguardo alle distorsioni significative era di ordine macroscopico e generica. La CCCME ha premesso che un'economia socialista di mercato è essenzialmente un'economia di mercato con le caratteristiche economiche di un mercato comune, che lascia alle imprese la piena autonomia di prendere decisioni operative, anche in materia di prezzi. La CCCME ha poi argomentato che il governo della RPC esercita un controllo macroeconomico al fine di garantire un'economia nazionale stabile, ma che tale controllo macroeconomico non dovrebbe essere interpretato erroneamente come un intervento del governo nelle attività delle singole imprese, e che esso non influenza né i costi né i prezzi dei relativi prodotti.

    (120)

    In secondo luogo, la CCCME ha contestato l'affermazione che il governo della RPC intervenga pesantemente nel mercato dell'alluminio, dell'acciaio, della gomma e dei prodotti chimici. Anche qualora esistano distorsioni in tali mercati, non ve ne sono sul mercato dei componenti per biciclette, che abbraccia diverse fasi di lavorazione delle materie prime in questione, cosicché il prezzo è influenzato da altri fattori, quali le caratteristiche tecniche specifiche delle biciclette e la domanda dei consumatori individuali. Di conseguenza, un'eventuale distorsione nel mercato dell'alluminio, dell'acciaio, della gomma e dei prodotti chimici non si ripercuoterebbe sui prezzi dei componenti di biciclette.

    (121)

    In terzo luogo la CCCME ha ritenuto che l'esistenza di una sovvenzione non possa servire da prova dell'esistenza di una distorsione del mercato, in quanto le sovvenzioni sono presenti in molti altri paesi considerati economie di mercato a pieno titolo. La CCCME ha osservato inoltre che le risultanze in materia di sovvenzioni nell'inchiesta sulle biciclette elettriche (70) non sono ragionevoli.

    (122)

    Nel documento presentato la CCCME ha sostenuto inoltre che sia il mercato delle biciclette, sia quello delle parti di biciclette sono mercati liberi e nei quali lo Stato non interviene, in quanto molti produttori di biciclette e parti di biciclette sono proprietà di privati o di società cui partecipano investimenti esteri. La CCCME ha inoltre aggiunto che, sebbene alcune imprese siano di proprietà statale o partecipate dallo Stato, tra queste e le altre imprese non esistono differenze tali da influire sui prezzi delle biciclette o delle parti di biciclette, in quanto tutti gli operatori economici devono rispettare le stesse norme e regolamenti, tra cui pagamenti IVA, contributi sanitari e previdenziali ecc.

    (123)

    In prima battuta la Commissione ha osservato che la CCCME non ha apportato, a sostegno delle sue affermazioni, nulla che potesse confutare le prove indicate nella presente sezione e che dimostravano l'esistenza di distorsioni significative nella RPC in generale e specificamente nel settore delle biciclette e nei settori che forniscono i relativi componenti. Le affermazioni della CCCME sarebbero pertanto da respingere senza ulteriore esame in quanto infondate.

    (124)

    In ogni caso la Commissione ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nel valutare l'esistenza di distorsioni significative occorre tenere conto della possibile incidenza di uno o più degli elementi ivi menzionati sui prezzi e sui costi nel paese esportatore del prodotto oggetto del riesame. Qualsiasi conclusione in merito a distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), dovrebbe essere tratta sulla base di tutti gli elementi di prova disponibili, i quali mostrano che tali elementi hanno un'incidenza potenziale sui prezzi e sui costi. La Commissione ha osservato che la CCCME stessa ha riconosciuto che il governo della RPC esercita controllo al fine di garantire un'economia nazionale stabile. Come indicato particolareggiatamente nei punti da 3.3.2.1 a 3.3.2.9, gli interventi connaturati al governo della RPC esercitano un impatto diretto e indiretto sulla struttura dei costi delle imprese e sui prezzi finali. Dall'ampiezza degli interventi del governo della RPC nel settore delle biciclette si deduce chiaramente che esisteva, come minimo, un'incidenza potenziale sul mercato delle biciclette e/o dei relativi componenti.

    (125)

    Per quanto riguarda le distorsioni relative alle materie prime, la Commissione ha fornito molteplici esempi di specifici interventi statali in tali mercati, al fine di dimostrare l'esistenza di distorsioni significative, nel punto 3.3.2.5. La Commissione ribadisce inoltre che la CCCME non ha addotto alcuna prova del contrario. Inoltre, la Commissione ha sottolineato che l'esistenza di elementi distorsivi dei prezzi nei mercati dell'alluminio, dell'acciaio, della gomma e dei prodotti chimici implica, almeno potenzialmente, che tali distorsioni dei prezzi influiscano sulla fornitura di componenti di biciclette trasformati a partire da dette materie prime e quindi incidano sui prezzi o sui costi delle biciclette. La CCCME non ha apportato alcuna prova del fatto che l'industria delle biciclette non risenta delle distorsioni riguardanti le materie prime, salvo affermare che tali distorsioni, peraltro non contestate, non hanno effetti sull'industria a valle.

    (126)

    Per quanto riguarda l'argomentazione della CCCME in merito alle sovvenzioni, la Commissione ha sottolineato che le sovvenzioni sono solo uno dei numerosi indicatori di distorsioni dei prezzi e dei costi in un'economia, in quanto esse hanno un'incidenza diretta o indiretta, effettiva o potenziale su tali costi e prezzi, i quali normalmente diminuiscono per le imprese che ricevono sovvenzioni e/o per i loro clienti. Sovvenzioni come la concessione di diritti d'uso di terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato, oppure la disponibilità di prestiti e finanziamenti a condizioni di favore in un dato settore, abbassano i costi dei produttori e pertanto influiscono sul costo di produzione e/o sui prezzi dei loro prodotti (71). Il fatto che la CCCME consideri irragionevoli le risultanze dell'inchiesta sulle biciclette elettriche non è particolarmente rilevante secondo la Commissione, in quanto l'esistenza di sovvenzioni (costituite da diritti d'uso di terreni e prestiti agevolati) ha ripetutamente trovato conferma in diverse inchieste svolte di recente, e non solo in relazione alle biciclette elettriche ma in riferimento a tutti i settori dell'economia della RPC (cfr. considerando 98). Sebbene la CCCME abbia affermato che anche imprese di altre economie potrebbero beneficiare di sovvenzioni, tale argomento è irrilevante nel contesto della presente inchiesta, che esamina la situazione del prodotto oggetto del riesame nella RPC e non, in astratto, le sovvenzioni in altri paesi.

    (127)

    Per quanto infine riguarda l'affermazione che molte imprese produttrici di biciclette sono di proprietà privata e che tutte le società nella RPC operano in condizioni di libero mercato e che identiche regole si applicano alle società appartenenti a privati e a quelle statali, la Commissione ha osservato che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base cita tra gli indicatori di distorsioni significative nell'economia la condizione che «il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione». Come spiegato nel considerando 66, non è stato possibile stabilire la proporzione esatta di società statali e società private tra i produttori di biciclette nella RPC a causa di insufficienti informazioni su tale mercato. Anche se in un determinato settore non vi è predominanza delle imprese statali, la proprietà statale è solo uno degli indicatori di distorsioni significative. Il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità sono altri indicatori di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), e poiché essi sono ampiamente presenti nel settore delle biciclette (cfr. punto 3.3.2.3) la Commissione ha stabilito che l'intero settore delle biciclette nella RPC presenta distorsioni significative. In secondo luogo, il fatto che sia le imprese statali sia le imprese private siano soggette alle stesse regole, come pagamenti IVA, contributi sanitari e previdenziali ecc., non impedisce a tutte le suddette imprese di operare in un ambiente caratterizzato da distorsioni significative, che incidono sui costi e sui prezzi di tali imprese.

    (128)

    In base a quanto precede, le affermazioni della CCCME in merito all'esistenza di distorsioni significative sono state respinte.

    3.3.3.   Paese rappresentativo

    3.3.3.1.   Osservazioni generali

    (129)

    Il paese rappresentativo è stato scelto in base ai seguenti criteri:

    un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tal fine la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo simile a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale (72);

    la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese (73);

    la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese in questione;

    nel caso di più paesi rappresentativi, la preferenza è stata accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

    (130)

    Nella prima nota sui fattori produttivi la Commissione ha informato le parti interessate di aver individuato sei possibili paesi rappresentativi, ossia Brasile, Messico, Russia, Serbia, Thailandia e Turchia, e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e suggerire altri paesi. Nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha informato le parti interessate che la Serbia era il paese rappresentativo appropriato.

    3.3.3.2.   Livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC

    (131)

    Brasile, Messico, Russia, Serbia, Thailandia e Turchia sono considerati dalla Banca Mondiale come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, ossia sono tutti classificati come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo.

    (132)

    Nelle osservazioni sulla prima nota sui fattori produttivi, il richiedente ha affermato che la grave crisi economica attraversata dal Brasile negli ultimi anni potrebbe ripercuotersi sulle importazioni di componenti di biciclette e che ha peggiorato i risultati dei produttori di biciclette sul proprio mercato nazionale.

    (133)

    La Commissione ha osservato che il richiedente non ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni in Brasile hanno subito ripercussioni né che il peggioramento dei risultati nazionali dei produttori brasiliani fosse sistematico. Sebbene la Commissione abbia riconosciuto che la sola società nota produttrice di biciclette e i cui dati erano accessibili al pubblico presentava un utile di esercizio negativo, non ha potuto estrapolare tale risultanza al paese nel complesso.

    3.3.3.3.   Produzione del prodotto oggetto del riesame nel paese rappresentativo

    (134)

    In tutti i sei paesi individuati nel punto 3.3.3.2 la Commissione ha identificato diversi produttori che realizzavano prodotti classificati al codice NACE 3092 (nomenclatura statistica delle attività economiche nell'Unione), riguardante la fabbricazione di biciclette (74).

    (135)

    Nelle osservazioni sulla prima nota sui fattori produttivi, il richiedente ha evidenziato che in Russia sono presenti sovvenzioni per l'energia e che queste potrebbero ripercuotersi sulla produzione di materiali ad alta intensità energetica, quali l'alluminio, che è utilizzato per fabbricare biciclette.

    (136)

    La Commissione ha osservato che il richiedente non ha fornito elementi di prova relativi a tali sovvenzioni né al loro impatto significativo sulla produzione di biciclette. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (137)

    Il richiedente ha dichiarato che i produttori serbi utilizzano parti di biciclette provenienti dall'Unione (circa il 30 %), dalla RPC (circa il 30 %), da altri paesi asiatici (circa il 30 %) e di produzione nazionale (circa il 10 %) e che i produttori turchi impiegano parti di biciclette provenienti dall'Unione (circa il 15 %), dalla RPC (circa il 30 %), da altri paesi asiatici (circa il 30 %), prodotte nel paese (circa il 20 %) e provenienti da altri paesi (circa il 5 %).

    (138)

    La Commissione ha verificato e confermato tali informazioni ricorrendo alla banca dati Global Trade Atlas (75) e l'ha ritenuta un'indicazione di mercati aperti con fonti di approvvigionamento diversificate.

    (139)

    Il richiedente ha osservato che l'Unione ha aumentato i dazi doganali sulle importazioni di biciclette dalla Thailandia (revocando le preferenze SPG nel 2015 (76)), il che ha causato un calo delle esportazioni thailandesi di biciclette nell'Unione. Il richiedente ha asserito che ciò ha inciso pesantemente sui risultati dei produttori thailandesi, che esportano principalmente verso l'Unione. Il richiedente ha altresì affermato che i produttori thailandesi hanno iniziato a registrare perdite. Tuttavia, non ha fornito dati sulla redditività dei produttori thailandesi né sulle dimensioni delle loro esportazioni.

    (140)

    La Commissione ha riscontrato che la redditività dei due produttori thailandesi di cui alla nota del 4 luglio era positiva nel 2016. La Commissione ha sottoposto a inchiesta anche le società thailandesi che producevano biciclette come attività secondaria (codice NACE secondario 3092) e ha rilevato che delle 93 società i cui conti economici nel 2017 o 2016 erano disponibili nella banca dati Orbis, 76 erano redditizie (77). L'argomentazione di cui sopra è stata pertanto respinta.

    3.3.3.4.   Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

    (141)

    Per tutti i sei paesi individuati al considerando 130 la Commissione ha ulteriormente verificato la disponibilità di dati pubblici (e in particolare dati finanziari pubblici dei produttori del prodotto oggetto del riesame).

    (142)

    La Commissione ha cercato produttori di biciclette con dati finanziari accessibili al pubblico che potessero essere utilizzati per accertare gli importi congrui, esenti da distorsioni, per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per i profitti. Come indicato nella prima e nella seconda nota sui fattori produttivi, la Commissione ha utilizzato la banca dati Orbis (78) come fonte dei dati e ha selezionato società con codice NACE primario 3092, per restringere l'analisi ai produttori la cui attività fondamentale è la produzione di biciclette. Inoltre, la Commissione ha limitato la ricerca alle società con conti economici accessibili al pubblico per il periodo più recente (2016 e 2017). In tal modo la ricerca si è ristretta a una società in Brasile, ventinove in Russia e sei in Serbia. La Commissione ha poi selezionato le società redditizie. Tale selezione ha portato all'esclusione di una società in Brasile e di dieci società in Russia che presentavano redditività negativa nel 2016 e 2017.

    (143)

    La Commissione ha infine osservato che per le sei società serbe esistevano dati accessibili al pubblico per il 2017, mentre le diciannove società russe rimanenti avevano dati accessibili al pubblico solo fino al 2016. Dato che il periodo dell'inchiesta di riesame comprende gli ultimi tre trimestri del 2017 e il primo trimestre del 2018, la Commissione ha ritenuto che la Serbia fosse un paese rappresentativo appropriato.

    (144)

    Di conseguenza, nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha annunciato a tutte le parti interessate l'intenzione di utilizzare la Serbia come paese rappresentativo qualora ritenesse soddisfatte tutte le condizioni per applicare la metodologia di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Tenendo conto di tutti i summenzionati elementi e delle osservazioni presentate dalle parti, la Commissione ha deciso che la scelta finale del paese rappresentativo appropriato sarebbe ricaduta sulla Serbia e ha selezionato le seguenti sei società i cui dati finanziari accessibili al pubblico potevano essere utilizzati per accertare gli importi congrui, esenti da distorsioni, per le SGAV e per i profitti conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), ultimo comma, del regolamento di base:

    Capriolo d.o.o backa topola;

    Planet bike co. D.o.o., Beograd;

    Venera bike;

    Kripton company d.o.o backa topola;

    Crossbike;

    Cassini wheels d.o.o.

    3.3.3.5.   Livello di protezione sociale e ambientale

    (145)

    Avendo stabilito che la Serbia era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tali elementi, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

    3.3.3.6.   Conclusioni

    (146)

    Alla luce della precedente analisi, la Serbia ha soddisfatto tutti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. In particolare, la Serbia presenta una produzione sostanziale del prodotto oggetto del riesame e una serie completa di dati disponibili per tutti i fattori produttivi, le SGAV e i profitti.

    3.3.4.   Spese generali di produzione, SGAV e profitti

    (147)

    Per la costruzione del valore normale la Commissione ha seguito la metodologia illustrata nella seconda nota sui fattori produttivi e ha incluso le SGAV e i profitti delle sei società serbe, come indicato al considerando 144, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), quarto comma, del regolamento di base.

    (148)

    Inoltre, la Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. Tale valore è stato stimato utilizzando il rapporto tra le spese generali di produzione oltre il costo di produzione riferito dai produttori esportatori che hanno collaborato e i rispettivi costi di produzione esenti da distorsioni (comprendenti consumo di materiali, manodopera, energia e acqua) determinati secondo la metodologia illustrata nel punto 3.3.8.

    3.3.5.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

    (149)

    Nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha dichiarato che, ai fini della costruzione del valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il Global Trade Atlas (GTA) per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi. Tuttavia, dopo la seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha osservato che per il periodo dell'inchiesta di riesame le informazioni riportate dal GTA sulle importazioni di parti di biciclette in Serbia erano incomplete. Pertanto, la Commissione ha utilizzato i dati Eurostat per determinare il costo di materiali (79), energia elettrica e gas naturale (80), l'estrazione, effettuata da Bloomberg, dei dati dell'istituto statistico della Repubblica di Serbia per il costo dell'acqua (81) e i dati finanziari delle sei società serbe di cui al considerando 144 per determinare le SGAV, i costi e i profitti.

    (150)

    Come esposto nel punto 3.3.5, le spese generali di produzione sono state aggiunte alle SGAV e ai profitti e fondate sul rapporto tra le spese generali di produzione oltre il costo di produzione riferito dai produttori esportatori che hanno collaborato e i rispettivi costi di produzione esenti da distorsione.

    3.3.6.   Fattori produttivi

    (151)

    Con la prima e seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha cercato di stabilire un elenco iniziale di fattori produttivi e fonti destinate a essere utilizzate per tutti i fattori produttivi, quali materiali, energia e manodopera, impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame da parte dei produttori nella RPC.

    (152)

    La Commissione si è basata sui dati forniti dal richiedente e sulle risposte all'allegato III dell'avviso di apertura fornite dai sei produttori che hanno collaborato in origine nella RPC (82) al fine di redigere un elenco completo di fattori produttivi di biciclette.

    (153)

    Ai fini della comparabilità tra la nomenclatura cinese e quella serba la Commissione ha individuato, per ciascun fattore produttivo, il corrispondente codice del sistema armonizzato (SA) a sei cifre a livello di sottovoce SA (sei cifre), sulla base delle informazioni fornite sia dal richiedente sia dai produttori che hanno collaborato nella RPC. La RPC, la Serbia e l'Unione usano tutte il sistema armonizzato, pertanto i tre codici tariffari coincidono.

    (154)

    Considerando tutte le informazioni presentate dal richiedente e dai produttori che hanno collaborato nella RPC, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e codici SA, ove applicabili:

    Tabella 1

    Fattore produttivo

    Codice SA

    Valore unitario di importazione

    Telaio intero

    8714 91

    65,63 EUR/pezzo

    Corona per tubo sterzo del telaio

    8714 91

    7,63 EUR/kg

    Fazzoletto di rinforzo per telaio

    8714 91

    7,63 EUR/kg

    Pendino per telaio

    8714 91

    7,63 EUR/kg

    Parti da assemblare sul tubo sterzo del telaio

    8714 91

    7,63 EUR/kg

    Forcella per telaio

    8714 91

    7,63 EUR/kg

    Triangolo del telaio

    8714 91

    7,63 EUR/kg

    Accessorio del telaio

    8714 91

    7,63 EUR/kg

    Ponte del telaio

    8714 91

    7,63 EUR/kg

    Scatola accessori

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Stemma in lega

    8310 00

    11,02 EUR/kg

    Tubo in lega di alluminio

    7608 20

    4,78 EUR/kg

    Piolo per asse

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Parti B.B. (bottom bracket - movimento centrale)

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Set B.B.

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Calotta B.B.

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Asse B.B.

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Borsa

    3923 21

    2,20 EUR/kg

    Appendice manubrio

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Cesto

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Staffa per cesto

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Batteria

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Campanello

    8306 10

    12,47 EUR/kg

    Freno

    8714 94

    7,48 EUR/kg

    Cavo del freno

    8714 94

    7,48 EUR/kg

    Guaina cavo del freno

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Cavo interno del freno

    8714 94

    7,48 EUR/kg

    Leva del freno

    8714 94

    7,48 EUR/kg

    Pivot del freno

    8714 94

    7,48 EUR/kg

    Cavo del freno

    8714 94

    7,48 EUR/kg

    Ponte

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Guida cavo

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Ferma cavo

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Fodero forcella in carbonio

    8714 91

    7,63 EUR/kg

    Dado di fissaggio portapacchi

    7318 16

    5,55 EUR/kg

    Cartone

    4819 10

    1,11 EUR/kg

    Catena

    7315 11 o

    8714 99

    14,23 EUR/kg

    9,15 EUR/kg

    Tendicatena

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Staffa per copricatena

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Paracatena

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Copricatena

    3926 90

    8,93 EUR/kg

    Staffa per copricatena

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Corona

    8714 96

    7,41 EUR/kg

    Set CKD

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Cartone ondulato

    4808 10

    0,77 EUR/kg

    Guarnitura

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Decalcomania

    4821 10

    7,77 EUR/kg

    Cavo del deragliatore

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Protezione per deragliatore

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Disco per manuale di manutenzione

    8523 49

    335,30 EUR/kg

    Staffa di montaggio disco

    8714 94

    7,48 EUR/kg

    Freno a disco

    8714 94

    7,48 EUR/kg

    Accessorio elettrico

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Tappo per manopola

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Parafango

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Forcella

    8714 91

    7,63 EUR/kg

    Terminali forcella posteriore

    8714 91

    7,63 EUR/kg

    Cambio/deragliatore (anteriore/posteriore)

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Manopola

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Manubrio

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Attacco del manubrio

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Serie sterzo

    8714 91 o

    8714 99

    7,63 EUR/kg

    9,15 EUR/kg

    Tubo sterzo

    7608 20

    4,78 EUR/kg

    Tubi hi-ten

    7304 51

    1,97 EUR/kg

    Mozzo

    8714 93

    15,53 EUR/kg

    Coppa per mozzo

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Tubo interno

    4013 20

    0,93 EUR/pezzo

    Giunto

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Cavalletto

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Piastra per cavalletto

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Luci

    8512 10

    3,20 EUR/kg

    Serratura

    8301 40

    14,33 EUR/kg

    Manuale

    4911 10

    1,95 EUR/kg

    Altri accessori

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Capoguaina

    8714 94

    7,48 EUR/kg

    Capoguaina per freno

    8714 94

    7,48 EUR/kg

    Materiali da imballaggio

    3923 90

    3,17 EUR/kg

    Accessori da imballaggio

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Vernice

    3208 20 o

    3208 90

    4,35 EUR/kg

    3,81 EUR/kg

    Bomboletta di vernice

    7010 90

    0,45 EUR/kg

    Pedale

    8714 96

    8,93 EUR/paio

    Sgancio rapido

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Portapacchi posteriore

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Staffa per catarifrangente

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Catarifrangente

    3926 90

    8,93 EUR/kg

    Cerchione

    8714 92

    3,01 EUR/kg

    Set cerchione senza copertone e camera d'aria

    8714 92

    3,01 EUR/kg

    Nastro per cerchione

    4012 90

    3,22 EUR/kg

    Ribadino

    7318 16

    5,55 EUR/kg

    Rotore

    8714 94

    7,48 EUR/kg

    Rotore/accessori per cesto/accessori per parafango

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Sella

    8714 95

    6,15 EUR/kg

    Vite

    7318 15

    3,69 EUR/kg

    Vite/bullone

    7318 16

    5,55 EUR/kg

    Morsetto per sella

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Collarino per sella

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Cannotto reggisella

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Ponte foderi posteriori

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Leva del cambio

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Cavo interno del cambio

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Cavo esterno del cambio

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Raggio

    8714 92

    3,01 EUR/kg

    Copriraggi

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Adesivo

    3919 90

    5,60 EUR/kg

    Sospensione

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Accessori per sospensioni

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Copertone

    4011 50

    2,75 EUR/pezzo

    Utensili

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Tubo

    7608 20

    4,78 EUR/kg

    Valvola

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Asta a V per parafango

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Dado di fissaggio borraccia

    7318 16

    5,55 EUR/kg

    Ruota libera

    8714 93

    15,53 EUR/kg

    Set ruote

    8714 93

    15,53 EUR/kg

    Rotella

    8714 99

    9,15 EUR/kg

    Cavo

    8714 94 o

    8714 99

    7,48 EUR/kg

    9,15 EUR/kg

    Manodopera

    Salari nel settore manifatturiero

    [N.D.]

    1,49 EUR/ora

    o 3 396,84 EUR/anno

    Energia

    Energia elettrica

    [N.D.]

    0,06 EUR/kWh

    Gas

    [N.D.]

    0,33 EUR/m3

    Acqua

    [N.D.]

    2,28 EUR/m3

    3.3.6.1.   Materiali

    (155)

    Al fine di stabilire un prezzo non soggetto a distorsioni per i materiali consegnati all'ingresso dello stabilimento del produttore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, la Commissione ha applicato i prezzi all'importazione utilizzati nel paese rappresentativo di ciascun materiale utilizzato da produttori che hanno collaborato nella RPC.

    (156)

    Al fine di stabilire il valore normale, secondo la metodologia della Commissione, i dazi all'importazione dei fattori produttivi e dei materiali importati in Serbia, nonché i costi di trasporto interno dovrebbero essere altresì aggiunti a tali prezzi all'importazione. In tal modo si avrebbe un valore normale superiore, in quanto i dazi all'importazione farebbero aumentare ulteriormente i prezzi all'importazione delle parti di biciclette, e di conseguenza indicherebbero un margine di dumping ancora più elevato. In considerazione delle risultanze di cui al considerando 178, nonché della natura della presente inchiesta in previsione della scadenza, finalizzata a determinare se le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame piuttosto che determinarne l'esatta portata, la Commissione ha deciso che gli adeguamenti per i dazi all'importazione e il trasporto interno non erano necessari.

    3.3.6.2.   Manodopera

    (157)

    Le statistiche ILO hanno fornito informazioni sulla remunerazione mensile nel settore manifatturiero e sulle ore settimanali lavorate in Serbia per il periodo dell'inchiesta di riesame. Per Ideal, che ha comunicato il salario totale del personale per il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha estrapolato il salario mensile medio individuale e lo ha sostituito con il salario mensile medio dell'ILO. Per Oyama, che ha comunicato i salari per ora/persona, la Commissione ha dapprima estrapolato le ore di lavoro mensili dai dati dell'ILO sulle ore di lavoro settimanali e ha poi diviso il salario mensile medio per la media delle ore di lavoro, ottenendo così il salario orario medio che è stato infine utilizzato per sostituire le informazioni fornite dalla società.

    3.3.6.3.   Energia elettrica e gas naturale

    (158)

    I prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale per i consumatori non residenziali e in particolare per le imprese di medie dimensioni per la Serbia nel 2017 erano facilmente accessibili su Eurostat (83). Il prezzo dell'energia elettrica era riportato in euro per kWh e il prezzo del gas in euro per gigajoule. Quest'ultimo presenta un tasso di conversione fisso in metri cubi, che è la misura utilizzata dai produttori che hanno collaborato nella RPC per comunicare il proprio consumo di gas.

    3.3.6.4.   Acqua

    (159)

    I dati utilizzati per determinare il prezzo dell'acqua sono stati estratti dalla banca dati Bloomberg e costituiscono le serie relative alla fornitura idrica dell'indice dei prezzi al consumo della Serbia, che indicano un importo di 269,1 RSD per gennaio 2019.

    3.3.7.   Calcoli

    (160)

    Per stabilire il valore normale costruito, la Commissione ha seguito i due passaggi seguenti.

    (161)

    Innanzitutto, la Commissione ha stabilito i costi di produzione non soggetti a distorsioni, moltiplicando il fattore di utilizzo di ciascun fattore produttivo per il costo unitario esente da distorsioni. I fattori di utilizzo per materiali, manodopera, energia e acqua sono stati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato. I costi unitari esenti da distorsioni erano quelli osservati nel paese rappresentativo.

    (162)

    In secondo luogo, la Commissione ha stabilito le spese generali di produzione, calcolate applicando il rapporto tra le spese generali di produzione oltre il costo di produzione riferito dai produttori esportatori che hanno collaborato e i rispettivi costi di produzione esenti da distorsioni (comprendenti consumo di materiali, manodopera, energia e acqua) determinati secondo la metodologia illustrata nel punto 3.3.6.

    (163)

    In terzo luogo, ai costi di produzione precedentemente individuati la Commissione ha applicato la media delle SGAV e dei profitti di sei società in Serbia (Capriolo, Planet bike, Venera bike, Kripton, Crossbike e Cassini Wheels). Tali valori sono stati individuati sulla scorta delle informazioni accessibili al pubblico nei bilanci annuali di queste società del 2017 (84) e sono stati espressi con le seguenti percentuali:

    SGAV (85) pari al 6,62 % della somma dei costi di produzione e delle spese generali di produzione; e

    un profitto (86) pari al 10,05 % della somma dei costi di produzione e delle spese generali di produzione.

    (164)

    In base a ciò, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Per ciascun produttore esportatore è stato stabilito un valore normale differente.

    (165)

    Nelle osservazioni riguardanti la divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha sostenuto che la Commissione non ha utilizzato nessun dato fornito dai produttori esportatori che hanno collaborato per stabilire il valore normale non soggetto a distorsioni. La CCCME ha sostenuto, poiché la RPC non è più considerata un'economia non di mercato, fattori quali i costi dell'energia, le spese generali di produzione, SGAV e profitti non dovrebbero essere sostituiti da valori di riferimento. La CCCME ha sostenuto inoltre che altri fattori di produzione, quali i telai di fibre di carbonio, non dovrebbero essere sostituiti, in quanto il carbonio utilizzato in tali telai non è stato citato tra i materiali soggetti a distorsioni significative nella RPC.

    (166)

    La Commissione ha osservato che è inesatto sostenere che essa non ha utilizzato nessun dato fornito dai produttori esportatori che hanno collaborato per stabilire il valore normale esente da distorsioni. Come indicato nei considerando 150 e 161, la Commissione ha utilizzato il tasso di utilizzo dei materiali, della manodopera, dell'energia e dell'acqua, come anche il tasso riguardante le spese generali di produzione: si tratta di dati tutti riferiti dai produttori esportatori che hanno collaborato e verificati dalla Commissione.

    (167)

    La Commissione ha inoltre osservato che l'argomentazione della CCCME, secondo la quale la RPC non è più considerata un'economia non di mercato, è irrilevante. La Commissione ricorda che il considerando 2 del nuovo strumento legislativo antidumping dichiara esplicitamente che «[i]l presente regolamento non pregiudica la decisione in merito al fatto che un paese membro dell'OMC sia o no un'economia di mercato né i termini e le condizioni stabiliti dai protocolli e da altri strumenti in virtù dei quali i paesi hanno aderito all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio siglato il 15 aprile 1994 (87)». Poiché la nuova legislazione antidumping non discrimina più tra economie di mercato ed economie non di mercato, l'osservazione della CCCME difetta di una base giuridica applicabile alla presente inchiesta. L'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base avviene caso per caso, tenendo conto di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione al paese esportatore.

    (168)

    La Commissione ha inoltre osservato che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base stabilisce che l'esistenza di distorsioni significative rende non opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore, per cui il valore normale va calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La stessa norma dispone inoltre che il valore normale comprenda anche un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. Il ricorso ai costi sul mercato interno in tale contesto è possibile solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di prove precise e adeguate, in particolare in base alle prove fornite dalle parti interessate a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c). La CCCME non ha addotto alcuna prova in tal senso.

    (169)

    Da ultimo la Commissione ha osservato anche che nessuno dei tre produttori della RPC inseriti nel campione che hanno collaborato ha sostenuto che i fattori di produzione siano stati acquistati, anche in parte, a prezzi esenti da distorsioni.

    (170)

    Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

    3.3.8.   Prezzo all'esportazione

    (171)

    Dei due produttori/gruppi di produttori inclusi nel campione nella RPC che vendevano il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, uno vendeva direttamente ad acquirenti indipendenti mentre l'altro vendeva tramite operatori commerciali collegati.

    (172)

    I produttori esportatori esportavano il prodotto oggetto del riesame direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione oppure tramite un operatore commerciale. Il prezzo all'esportazione è stato pertanto determinato sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto oggetto del riesame venduto per l'esportazione nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

    (173)

    Come indicato al considerando 46, uno dei produttori esportatori inclusi nel campione non ha comunicato alla Commissione i suoi prezzi di vendita per le vendite, effettuate mediante un operatore commerciale collegato, al primo acquirente indipendente sia per le vendite nell'Unione sia nel resto del mondo. Pertanto, utilizzando i migliori dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione ha utilizzato solo operazioni per cui era possibile individuare il prezzo all'acquirente indipendente per determinare il prezzo all'esportazione per tale gruppo di produttori esportatori.

    3.3.9.   Confronto

    (174)

    La Commissione ha confrontato il valore normale costruito conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all'esportazione franco fabbrica.

    (175)

    Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per costi di trasporto interno, movimentazione, carico e spese accessorie, costi di credito e spese bancarie.

    (176)

    Inoltre, per uno dei produttori esportatori il prezzo all'esportazione è stato adeguato in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, tramite detrazione delle commissioni sulle vendite effettuate mediante un operatore commerciale. Il calcolo delle commissioni si basava sulle SGAV dell'operatore commerciale e su un margine di profitto ragionevole. Nell'effettuare adeguamenti per il calcolo dell'utile, la Commissione ha utilizzato il livello definito nell'inchiesta che ha stabilito l'attuale livello dei dazi.

    3.3.9.1.   Margine di dumping

    (177)

    La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

    (178)

    Su tale base la media ponderata del margine di dumping, espressa come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è risultata pari al 2,56 % per Ideal e al 49,82 % per Oyama.

    3.3.9.2.   Dumping praticato dai produttori esportatori che non hanno collaborato

    (179)

    La Commissione ha calcolato anche il margine medio di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato. Vista la scarsa collaborazione da parte della RPC discussa nella sezione 3.2, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

    (180)

    Innanzitutto, per stabilire il valore normale, la Commissione ha utilizzato il valore normale medio dei due produttori/gruppi di produttori esportatori che hanno collaborato.

    (181)

    In secondo luogo, per definire il prezzo all'esportazione la Commissione ha utilizzato i dati Eurostat al netto delle esportazioni dei due produttori esportatori che hanno collaborato. A fini comparativi, la Commissione ha adeguato il prezzo all'esportazione al livello franco fabbrica utilizzando gli adeguamenti medi verificati, compresi i costi di trasporto, dei due produttori esportatori che hanno collaborato.

    (182)

    Su tale base il margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era pari al 206 %. Tale margine di dumping sarebbe stato superiore se il valore normale dei produttori esportatori che hanno collaborato fosse stato soggetto ad adeguamenti per i costi di trasporto e i dazi all'importazione in Serbia, come indicato al considerando 156.

    (183)

    In alternativa, al fine di utilizzare tutti i migliori dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione ha calcolato il margine di dumping utilizzando il valore normale medio costruito indicato nella domanda. Tale valore era basato sulla Turchia come paese rappresentativo. Nonostante tale valore normale alternativo includesse solo i principali fattori produttivi (da 15 a 20 a seconda dei tipi di biciclette), il margine di dumping così ricavato ammontava all'86 %.

    (184)

    Non vi sono dunque dubbi che le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    3.3.9.3.   Conclusioni

    (185)

    La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    3.4.   Rischio di persistenza del dumping dalla RPC

    (186)

    Per valutare il rischio di persistenza del dumping la Commissione ha esaminato i seguenti elementi: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC e l'attrattiva del mercato dell'Unione.

    3.4.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC

    (187)

    Secondo la China Bicycles Association, la produzione totale di biciclette ammontava a 80 milioni di unità nel 2017.

    (188)

    Inoltre, le cinque società che hanno collaborato hanno comunicato un tasso di utilizzo degli impianti compreso tra il 38 % e il 96 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame (ovvero una media ponderata del 68 %). Applicando i migliori dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, data la scarsa collaborazione, la Commissione ha stimato una capacità totale pari a 117 milioni di biciclette (88). Su tale base, la capacità inutilizzata dell'industria cinese ammonterebbe a circa 37 milioni di biciclette, ovvero oltre il doppio del consumo totale nell'Unione (segnatamente 18 milioni di unità).

    (189)

    Inoltre, come stabilito nel regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio (89) e confermato durante l'inchiesta, la produzione di biciclette consiste essenzialmente in un'operazione di assemblaggio e potrebbe essere facilmente incrementata aumentando la quantità di personale. I produttori cinesi potrebbero pertanto creare rapidamente nuova capacità assumendo nuovo personale.

    (190)

    La Commissione ha pertanto concluso che i produttori esportatori cinesi hanno una significativa capacità inutilizzata che potrebbero utilizzare per produrre biciclette da esportare nel mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure.

    (191)

    Nelle osservazioni relative alla divulgazione finale delle informazioni la CCCME ha sostenuto che la Commissione ha stimato in maniera approssimativa la capacità inutilizzata dell'industria della RPC e non ha addotto alcuna prova a sostegno di tale stima.

    (192)

    La Commissione ha ricordato che, data la scarsa collaborazione da parte della RPC, era stato applicato l'articolo 18 del regolamento di base per stimare la capacità inutilizzata. Inoltre, come indicato nei considerando 187 e 188, la Commissione aveva basato la propria stima sulle cifre totali di produzione fornite dalla China Bicycle Association. Per di più la CCCME, pur sostenendo che la Commissione ha calcolato erroneamente le capacità utilizzate nella RPC, non ha addotto alcuna prova di tale asserzione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

    3.4.2.   Attrattiva del mercato dell'Unione

    3.4.2.1.   Prezzi praticati dagli esportatori cinesi sui mercati di paesi terzi

    (193)

    Il primo elemento a sostegno dell'attrattiva del mercato dell'Unione è la politica dei prezzi praticata dai produttori cinesi per la vendita nell'Unione al confronto con gli altri mercati di esportazione. Le esportazioni cinesi totali di biciclette durante il periodo dell'inchiesta di riesame (90) ammontavano a circa 58 milioni di pezzi, di cui 15 milioni erano venduti agli Stati Uniti (pari al 26 % delle esportazioni cinesi totali di biciclette). Il prezzo medio cinese all'esportazione verso gli USA ammonta a 50 EUR/unità, che è inferiore rispetto al prezzo per l'UE (64 EUR/unità) e nettamente inferiore al prezzo medio di vendita dei produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame (segnatamente 129 EUR/unità). Anche l'istituzione di un dazio ad valorem supplementare del 10 % sulle biciclette cinesi negli USA a partire dal 1o gennaio 2019, a norma della sezione 301 della legge USA sul commercio («Trade Act») (91), probabilmente influenzerà le esportazioni cinesi di biciclette verso il paese in maniera significativa. Inoltre, il 10 maggio 2019, gli USA hanno ulteriormente aumentato il dazio ad valorem sull'importazione portandolo al 25 % (92). Quindi l'impatto sulle esportazioni cinesi di biciclette negli USA dovrebbe essere ancora più importante. Di conseguenza, in caso di scadenza delle attuali misure, l'Unione acquisirebbe maggiore attrattiva rispetto all'attuale maggiore mercato per le biciclette cinesi.

    (194)

    Nel complesso, l'Unione è attraente per i produttori cinesi di biciclette in termini di prezzi. Gli esportatori cinesi hanno registrato vendite in 149 paesi (pari al 71 % del loro valore totale delle esportazioni di biciclette) dove, in media, i prezzi erano inferiori all'Unione. Solo in 24 paesi (pari al 25 % del valore totale delle loro esportazioni di biciclette) vendevano a prezzi mediamente superiori a quelli dell'Unione.

    (195)

    In sintesi, l'esportazione verso l'Unione sarebbe più attraente per gli esportatori cinesi rispetto alle esportazioni verso gran parte degli altri paesi, che rappresentano la maggioranza delle loro esportazioni.

    3.4.2.2.   Disponibilità di altri mercati

    (196)

    Il secondo elemento a sostegno dell'attrattiva del mercato dell'Unione è la presenza di misure di difesa commerciale e di altre misure restrittive sulle importazioni nei confronti delle biciclette cinesi in un gran numero di mercati di esportazione. Tali misure sono in vigore in Messico e in Argentina. Questi paesi rappresentano il 4 % del volume totale di esportazioni nel resto del mondo da parte dei produttori esportatori inclusi nel campione e l'1 % delle esportazioni cinesi totali durante il periodo dell'inchiesta di riesame (93).

    (197)

    Come indicato al considerando 193, l'istituzione di un dazio ad valorem supplementare del 10 % sulle importazioni di biciclette cinesi negli USA a partire dal 1o gennaio 2019 inciderà in maniera significativa sulle esportazioni cinesi di biciclette. Gli Stati Uniti infatti rappresentano da soli il 58 % del volume di esportazioni verso il resto del mondo per i produttori esportatori inclusi nel campione e il 26 % se si considerano tutte le esportazioni dalla PRC. Già nel primo trimestre del 2019 le esportazioni cinesi di biciclette negli USA erano inferiori del 54 % rispetto al primo trimestre del 2018 (circa 1,4 milioni di unità in meno). Tale impatto dovrebbe diventare ancora più significativo in seguito alla decisione degli USA di aumentare ulteriormente il dazio ad valorem supplementare sulle importazioni portandolo al 25 % a partire dal 10 maggio 2019 (94).

    (198)

    Tali dazi supplementari sul maggiore mercato di esportazione per le biciclette cinesi congiuntamente all'abrogazione delle misure esistenti sul mercato dell'Unione determinerebbero probabilmente un reindirizzamento delle esportazioni cinesi dagli USA verso l'UE.

    (199)

    Nelle osservazioni relative alla divulgazione finale delle informazioni la CCCME ha argomentato che la Commissione non ha fornito alcuna prova del fatto che la capacità inutilizzata della RPC stia puntando al mercato dell'Unione.

    (200)

    La Commissione ha osservato di non aver sostenuto che la capacità produttiva inutilizzata stia puntando al mercato dell'Unione, ma solo che tale evento è probabile in caso di scadenza delle misure. Nei considerando da 193 a 198 la Commissione ha elencato una serie di circostanze che giocano fortemente a favore di tale probabilità. È significativo che nessuna di tali circostanze sia stata contestata dalla CCCME.

    (201)

    Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

    3.4.3.   Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

    (202)

    In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che esiste un elevato il rischio di persistenza del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.

    3.5.   Conclusioni generali sul rischio di persistenza del dumping

    (203)

    Dall'inchiesta è emerso che le importazioni cinesi hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    (204)

    La Commissione ha anche riscontrato elementi di prova del fatto che l'attività di dumping continuerebbe in caso di scadenza delle misure. Nel periodo dell'inchiesta di riesame la capacità inutilizzata della RPC è risultata significativa rispetto al consumo dell'Unione. Inoltre, la politica dei prezzi attuata dai produttori esportatori cinesi in paesi terzi, che indica come i prezzi all'esportazione verso gran parte di tali mercati siano inferiori rispetto a quelli verso l'Unione, lascia supporre il rischio di persistenza del dumping nei confronti dell'Unione in caso di scadenza delle misure. Infine, l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di dimensioni e di prezzi nonché la protezione di altri mercati, in particolare gli USA, mediante misure commerciali indicano che è probabile che le esportazioni e la capacità inutilizzata cinesi vengano indirizzate verso il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure. Di conseguenza la Commissione ha concluso che vi è un forte rischio che l'abrogazione delle misure antidumping comporti un aumento delle esportazioni di biciclette originarie della RPC nell'Unione a prezzi di dumping.

    (205)

    Alla luce di quanto sopra la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure antidumping potrebbe comportare il rischio di persistenza del dumping.

    4.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

    4.1.   Definizione di industria dell'Unione e produzione dell'Unione

    (206)

    Nel periodo dell'inchiesta di riesame oltre 400 produttori noti producevano biciclette nell'Unione. Come indicato al considerando 14, alcuni di loro subappaltavano il processo produttivo interamente o in parte a società terze, che operavano nel quadro di contratti in conto lavorazione («aziende a contratto»). I 400 produttori e le aziende a contratto costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Parte dell'industria dell'Unione produce anche biciclette elettriche, utilizzando in certa misura le stesse apparecchiature di produzione impiegate per il prodotto oggetto del riesame.

    (207)

    La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata stimata a 11,2 milioni di pezzi. Tale cifra si basa sui dati raccolti dalla Confederazione del settore europeo delle biciclette (Confederation of the European Bicycle Industry, CONEBI).

    4.2.   Consumo dell'Unione

    (208)

    La Commissione ha stimato il consumo dell'Unione sulla base delle informazioni presentate dal richiedente e da CONEBI.

    (209)

    Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 2

    Consumo dell'Unione

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PIR

    Consumo dell'Unione (in unità)

    19 201 153

    19 269 158

    18 883 749

    18 501 392

    18 300 000

    Indice

    100

    100

    98

    96

    95

    Fonte: EBMA, CONEBI, Eurostat

    (210)

    Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito del 5 %, scendendo a 18,3 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta di riesame. La diminuzione del consumo è principalmente attribuibile alla crescita parallela del mercato delle biciclette elettriche, che è aumentato da 1 139 000 a 1 982 269 pezzi nel periodo compreso tra gennaio 2014 e settembre 2017 (95).

    4.3.   Importazioni nell'Unione dalla RPC

    (211)

    La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni e i prezzi sulla base delle statistiche sulle importazioni a livello TARIC provenienti da Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata quindi stabilita confrontando i volumi delle importazioni con il consumo dell'Unione come illustrato nella tabella 2.

    4.3.1.   Volume e quota di mercato

    (212)

    Nel periodo in esame l'andamento delle importazioni provenienti dalla RPC nell'Unione era il seguente:

    Tabella 3

    Volume delle importazioni e quota di mercato

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PIR

    Volume delle importazioni (in unità)

    494 433

    595 558

    456 158

    694 748

    747 313

    Indice

    100

    120

    92

    141

    151

    Quota di mercato (in %)

    2,6

    3,1

    2,4

    3,8

    4,1

    Indice

    100

    120

    94

    146

    159

    Fonte: Eurostat

    (213)

    Il volume delle importazioni cinesi è rimasto basso e prossimo al livello della precedente inchiesta di riesame. L'andamento tuttavia, con un aumento del 51 % durante il periodo in esame, indica una ripresa dell'interesse per il mercato dell'Unione.

    (214)

    La diminuzione del consumo accompagnata dall'aumento del volume delle importazioni ha determinato un aumento della quota di mercato dal 2,6 % nel 2014 al 4,1 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

    4.3.2.   Prezzo delle importazioni e sottoquotazione dei prezzi

    (215)

    Nel periodo in esame l'andamento dei prezzi delle importazioni provenienti dalla RPC nell'Unione era il seguente:

    Tabella 4

    Prezzi all'importazione

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PIR

    Prezzo medio all'importazione (EUR/unità)

    47

    61

    44

    77

    77

    Indice

    100

    130

    94

    164

    164

    Fonte: Eurostat

    (216)

    I prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati del 64 % durante il periodo in esame. I prezzi all'importazione basati sui dati di Eurostat non tengono conto dei vari tipi di prodotto e delle differenze di prezzo tra le varie tipologie del prodotto oggetto del riesame. Tuttavia, a causa della scarsa collaborazione da parte degli esportatori cinesi, come spiegato al considerando 45, la Commissione ha dovuto affidarsi ai dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

    (217)

    Su tale base, i prezzi di vendita medi dei produttori dell'Unione che hanno collaborato, praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, sono stati confrontati con i prezzi medi delle importazioni provenienti dalla PRC. I prezzi di oltre l'80 % delle importazioni (tutte le importazioni a eccezione di quelle dei due produttori esportatori cinesi che hanno collaborato) sono risultati inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione del 19,1 %. Detratti i dazi anti-dumping in vigore il margine di sottoquotazione ammontava al 43,0 %.

    (218)

    Per quanto riguarda i due produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, il confronto è avvenuto al livello di prezzo del costruttore di apparecchiature originali (Original Equipment Manufacturer – OEM) in quanto entrambi esportavano sul mercato dell'UE esclusivamente modelli OEM. È stata riscontrata una sottoquotazione pari al 6,4 % per uno dei due esportatori.

    4.4.   Importazioni nell'Unione da altri paesi terzi

    4.4.1.   Importazioni nell'Unione da altri paesi terzi

    (219)

    Il volume delle importazioni, la quota di mercato e i prezzi all'importazione relativi alle importazioni da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 5

    Volume delle importazioni, quota di mercato e prezzi all'importazione da tutti gli altri paesi terzi esclusa la RPC

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PIR

    Volume delle importazioni (in unità)

    7 347 580

    7 179 794

    6 497 571

    6 387 657

    6 244 138

    Indice

    100

    98

    88

    87

    85

    Quota di mercato (in %)

    38,3

    37,3

    34,4

    34,5

    34,1

    Prezzo medio (EUR/unità)

    148

    180

    186

    172

    169

    Fonte: Eurostat

    (220)

    Durante il periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi è diminuito del 15 %. La loro quota di mercato è scesa dal 38,3 % al 34,1 % durante il periodo in esame.

    (221)

    I prezzi medi delle importazioni da paesi terzi sono stati sistematicamente più elevati rispetto ai prezzi medi delle importazioni dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel periodo in esame tale differenza era compresa tra i 92 e i 142 EUR/unità.

    (222)

    I prezzi medi delle importazioni da paesi terzi sono stati sistematicamente più elevati rispetto ai prezzi dei produttori dell'Unione indicati nella tabella 12 al considerando 250. A seconda dell'anno, la differenza era compresa tra i 30 e i 58 EUR/unità.

    4.4.2.   Imports to the Union from other countries subject to anti-dumping measures

    (223)

    Le importazioni nell'Unione da altri paesi soggetti a misure antidumping a seguito dello svolgimento dell'inchiesta antielusione di cui ai considerando 3 e 4 hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 6

    Volume delle importazioni, quota di mercato e prezzi all'importazione da altri paesi soggetti a misure antidumping

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PIR

    Volume delle importazioni (in unità)

    3 314 228

    3 272 207

    2 948 037

    3 122 230

    3 084 171

    Indice

    100

    99

    89

    94

    93

    Quota di mercato (in %)

    17,3

    17,0

    15,6

    16,9

    16,9

    Prezzo medio (EUR/unità)

    105

    133

    138

    132

    130

    Cambogia

    Quota di mercato (in %)

    6,3

    7,2

    6,9

    7,7

    7,9

    Prezzo medio (EUR/unità)

    193

    226

    222

    204

    196

    Filippine

    Quota di mercato (in %)

    4,8

    4,5

    3,6

    4,5

    4,4

    Prezzo medio (EUR/unità)

    43

    48

    50

    55

    54

    Tunisia

    Quota di mercato (in %)

    2,2

    2,2

    2,3

    2,2

    2,0

    Prezzo medio (EUR/unità)

    66

    79

    82

    78

    79

    Sri Lanka

    Quota di mercato (in %)

    2,1

    2,0

    1,7

    1,5

    1,7

    Prezzo medio (EUR/unità)

    47

    54

    58

    62

    64

    Indonesia

    Quota di mercato (in %)

    0,9

    0,9

    1,1

    1,0

    0,9

    Prezzo medio (EUR/unità)

    112

    142

    147

    159

    153

    Pakistan

    Quota di mercato (in %)

    1,0

    0,3

    0

    0

    0

    Prezzo medio (EUR/unità)

    44

    48

    Fonte: Eurostat

    (224)

    Durante il periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi soggetti a misure antidumping è diminuito del 7 %.

    (225)

    La quota di mercato totale ha registrato un andamento simile, scendendo dal 17,3 % al 16,9 % durante il periodo in esame, in quanto tutti i paesi a eccezione della Cambogia hanno perso quota di mercato.

    (226)

    Nel periodo in esame il prezzo medio all'importazione è salito da 105 a 130 EUR/unità.

    (227)

    Occorre osservare che la maggior parte delle importazioni da altri paesi soggetti a misure antidumping proveniva da produttori autentici che erano esentati dall'estensione delle misure (96).

    4.4.3.   Importazioni nell'Unione da altri paesi non soggetti a misure antidumping

    (228)

    Le importazioni nell'Unione da altri paesi non soggetti a dazi antidumping hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 7

    Volume delle importazioni, quota di mercato e prezzi all'importazione da altri paesi non soggetti a misure antidumping

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PIR

    Volume delle importazioni (in unità)

    4 033 352

    3 907 587

    3 549 534

    3 265 427

    3 159 967

    Indice

    100

    97

    88

    81

    78

    Quota di mercato (in %)

    21,0

    20,3

    18,8

    17,6

    17,3

    Prezzo medio (EUR/unità)

    183

    220

    226

    210

    206

    Taiwan

    Quota di mercato (in %)

    10,0

    10,2

    8,8

    7,8

    7,0

    Prezzo medio (EUR/unità)

    256

    296

    320

    311

    318

    Bangladesh

    Quota di mercato (in %)

    3,5

    3,9

    3,9

    4,4

    4,6

    Prezzo medio (EUR/unità)

    84

    98

    89

    80

    78

    Thailandia

    Quota di mercato (in %)

    3,6

    2,4

    2,2

    1,8

    1,8

    Prezzo medio (EUR/unità)

    79

    95

    96

    94

    93

    Altri paesi

    Quota di mercato (in %)

    3,9

    3,7

    3,9

    3,6

    3,8

    Prezzo medio (EUR/unità)

    107

    128

    116

    105

    98

    Fonte: Eurostat

    (229)

    Le importazioni da altri paesi che non erano soggetti a misure antidumping sono diminuite del 22 %. In termini di volume, i primi tre paesi sono stati Taiwan, Bangladesh e Thailandia.

    (230)

    Di conseguenza, la quota di mercato di questi paesi è diminuita nel periodo in esame, passando dal 21 % al 17,3 %. Le quote di mercato delle importazioni da Taiwan e dalla Thailandia sono diminuite rispettivamente di 3 e 1,8 punti percentuali, mentre la quota di mercato delle importazioni dal Bangladesh è aumentata di 1,1 punti percentuali.

    (231)

    Durante il periodo in esame, i prezzi medi all'importazione da altri paesi non soggetti a misure antidumping sono stati superiori rispetto ai prezzi medi all'importazione della RPC. I prezzi all'importazione da altri paesi non soggetti a misure erano compresi tra i 78 e i 320 EUR/pezzo.

    4.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

    (232)

    Come disposto dall'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha comportato una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

    (233)

    Come indicato ai considerando 13 e 14, si è fatto ricorso al campionamento per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici.

    (234)

    Gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, crescita, entità dei margini di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping) sono stati valutati al livello dell'intera industria dell'Unione. La valutazione è avvenuta sulla base delle informazioni presentate dal richiedente e da CONEBI.

    (235)

    L'analisi degli indicatori microeconomici (scorte, prezzo di vendita e costo, costo del lavoro, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale) è stata condotta a livello dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. La valutazione si è basata sulle loro informazioni, debitamente verificate nel corso di un'apposita visita di verifica in loco.

    (236)

    È stata ritenuta necessaria un'ulteriore analisi di determinati indicatori microeconomici (costo del lavoro, investimenti e utile sul capitale investito) in considerazione del particolare che alcuni produttori di biciclette subappaltavano alcuni processi produttivi ad aziende a contratto come indicato al considerando 206. Questa valutazione è stata condotta a livello delle aziende a contratto che eseguivano contratti in conto lavorazione per due dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo in esame. La valutazione si è basata sulle loro informazioni, debitamente verificate nel corso di un'apposita visita di verifica in loco, per le cinque maggiori aziende a contratto in termini di volume di produzione.

    4.5.1.   Indicatori macroeconomici

    4.5.1.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

    (237)

    Nel periodo in esame l'andamento della produzione, della capacità produttiva e dell'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione era il seguente:

    Tabella 8

    Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PIR

    Volume di produzione (in unità)

    11 441 234

    12 540 564

    11 917 086

    11 422 700

    11 227 000

    Indice

    100

    110

    104

    100

    98

    Capacità produttiva (in unità)

    14 858 745

    16 153 881

    16 355 470

    15 331 000

    15 150 000

    Indice

    100

    109

    110

    103

    102

    Utilizzo degli impianti (in %)

    77,0

    77,6

    72,9

    74,5

    74,1

    Indice

    100

    101

    95

    97

    96

    Fonte: EBMA, CONEBI

    (238)

    Dopo un aumento nel 2015, la produzione è progressivamente diminuita e nel periodo dell'inchiesta di riesame si è attestata a un livello leggermente inferiore al 2014, segnatamente 11,2 milioni di biciclette. La capacità ha registrato un andamento analogo, con un aumento iniziale seguito da un calo, ma registrando nel complesso un aumento del 2 % nel periodo in esame. Di conseguenza, l'utilizzo degli impianti è diminuito di 2,9 punti percentuali scendendo al 74,1 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

    (239)

    La capacità fa riferimento al numero teorico di biciclette che possono essere fabbricate sulle linee di produzione disponibili. È possibile aumentare la capacità introducendo turni straordinari, a seconda della domanda e della disponibilità di parti e del personale. Inoltre, le stesse linee di produzione possono essere ugualmente usate per la produzione di biciclette elettriche senza alcun costo aggiuntivo. Considerando l'adattabilità di tali parametri, gli indicatori di capacità e utilizzo degli impianti dovrebbero essere analizzati con cautela e non dovrebbero avere eccessiva rilevanza nell'analisi del pregiudizio.

    4.5.1.2.   Volume delle vendite e quota di mercato nell'Unione

    (240)

    Nel periodo in esame le vendite nell'UE effettuate dall'industria dell'Unione e la sua quota di mercato relativa al consumo hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 9

    Volume delle vendite e quota di mercato

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PIR

    Volume delle vendite (in unità)

    11 359 140

    11 493 806

    11 930 020

    11 418 987

    11 308 549

    Indice

    100

    101

    105

    101

    100

    Quota di mercato (in %)

    59,2

    59,6

    63,2

    61,7

    61,8

    Indice

    100

    101

    107

    104

    104

    Fonte: EBMA, CONEBI, Eurostat

    (241)

    Le vendite effettuate dall'industria dell'Unione sul mercato dell'UE sono rimaste stabili durante il periodo in esame, attestandosi a circa 11,3 milioni di biciclette.

    (242)

    Per via del calo dei consumi illustrato nella tabella 2 del considerando 209, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata di 2,6 punti percentuali raggiungendo il 61,8 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

    4.5.1.3.   Occupazione e produttività

    (243)

    Nel periodo in esame, il livello di occupazione e la produttività nell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 10

    Occupazione e produttività

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PIR

    Numero di dipendenti (in equivalenti a tempo pieno)

    20 137

    22 071

    20 975

    23 641

    23 652

    Indice

    100

    110

    104

    117

    117

    Produttività (biciclette per dipendente)

    568

    568

    568

    483

    475

    Indice

    100

    100

    100

    85

    84

    Fonte: EBMA

    (244)

    Nel periodo in esame l'occupazione è aumentata del 17 % mentre la produttività ha seguito un andamento inverso. Il calo della produttività è in parte riconducibile al fatto che alcuni produttori dell'Unione hanno rilocalizzato la produzione di determinate parti oppure hanno integrato taluni processi quali la verniciatura all'interno delle loro attività. Di conseguenza, hanno aumentato il numero di dipendenti senza aumentare il volume di produzione. La produttività ha pertanto registrato un andamento discendente. Nella precedente inchiesta di riesame, l'occupazione si era attestata a un livello inferiore. Nella precedente tabella, i dati relativi all'occupazione sono basati sui dati aggiornati più recenti forniti dall'EBMA e comprendono tutta la manodopera diretta e indiretta coinvolta nella produzione di biciclette.

    4.5.1.4.   Crescita

    (245)

    Dato che le vendite sono rimaste stabili mentre il consumo è diminuito nel periodo in esame, l'industria dell'Unione è riuscita a consolidare la sua posizione sul mercato con un conseguente aumento della quota di mercato nel periodo in esame (+ 2,6 punti percentuali).

    4.5.1.5.   Entità del dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

    (246)

    Il dumping è proseguito nel periodo dell'inchiesta di riesame in maniera significativa, come spiegato nella sezione 3 e i produttori esportatori cinesi hanno continuato ad applicare prezzi notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.

    (247)

    L'impatto dell'aumento del volume di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC congiuntamente agli effettivi margini di dumping non hanno consentito all'industria dell'Unione di riprendersi completamente dalle passate pratiche di dumping.

    4.5.2.   Indicatori microeconomici

    4.5.2.1.   Scorte

    (248)

    Nel periodo in esame l'andamento delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è stato il seguente:

    Tabella 11

    Scorte

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PIR

    Scorte finali (unità)

    254 758

    255 917

    268 546

    291 969

    527 087

    Indice

    100

    100

    105

    115

    207

    Scorte finali in % del volume di produzione

    9,5

    9,0

    9,0

    9,7

    16,9

    Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

    (249)

    Le scorte finali sono progressivamente aumentate del 15 % tra il 2014 e il 2017. Se confrontate con il volume di produzione non mostrano alcun aumento significativo nel periodo 2014-2017. Dato che le biciclette sono un prodotto stagionale, l'industria dell'Unione deve aumentare i suoi livelli di scorte prima della stagione di vendita. Questo fattore emerge nel periodo dell'inchiesta di riesame, la cui fine coincide con l'inizio della stagione di vendita, con il conseguente aumento significativo del livello delle scorte.

    4.5.2.2.   Prezzo di vendita medio unitario nell'Unione e costo di produzione

    (250)

    Nel periodo in esame l'andamento del prezzo di vendita medio unitario praticato ad acquirenti indipendenti nell'Unione e del costo unitario medio di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è stato il seguente:

    Tabella 12

    Prezzo di vendita e costo nell'Unione

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PIR

    Prezzo medio unitario di vendita (EUR/unità)

    118

    125

    128

    127

    129

    Indice

    100

    106

    108

    108

    109

    Costo unitario di produzione (EUR/unità)

    116

    120

    122

    122

    120

    Indice

    100

    103

    105

    105

    103

    Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

    (251)

    Nel periodo in esame l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare i propri prezzi medi di vendita del 9 %. Il costo medio di produzione è leggermente aumentato del 3 %.

    4.5.2.3.   Costo del lavoro

    (252)

    Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per i cinque produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 13

    Costo medio del lavoro

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PIR

    Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)

    17 403

    19 712

    21 895

    24 036

    23 083

    Indice

    100

    113

    126

    138

    133

    Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

    (253)

    Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 33 % nel periodo in esame. Tale indicatore è stato influenzato principalmente dall'aumento significativo dei salari in Bulgaria dove si trova una delle società incluse nel campione. Nel periodo in esame in tale Stato membro i salari sono aumentati quasi del 50 % (97).

    (254)

    Durante il periodo in esame è stato inoltre analizzato anche il costo medio del lavoro delle aziende a contratto che lavorano per i cinque produttori inclusi nel campione, e ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 14

    Costo medio del lavoro delle aziende a contratto

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PIR

    Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)

    15 071

    15 113

    15 470

    16 276

    16 429

    Indice

    100

    100

    103

    108

    109

    Fonte: risposte verificate al questionario delle aziende a contratto incluse nel campione.

    (255)

    Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 9 % nel periodo in esame.

    4.5.2.4.   Redditività e flusso di cassa

    (256)

    Nel periodo in esame la redditività e il flusso di cassa hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 15

    Redditività

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PIR

    Redditività (in %)

    1,5

    5,0

    3,5

    3,3

    2,8

    Indice

    100

    333

    233

    220

    187

    Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

    (257)

    La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione sotto forma di percentuale sul fatturato di tali vendite. Durante il periodo in esame i produttori dell'Unione inclusi nel campione sono riusciti ad aumentare la loro redditività. Dopo essere salita al 5 % nel 2015, la redditività è progressivamente scesa al 2,8 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Sebbene l'industria dell'Unione sia risultata redditizia durante il periodo in esame, il suo livello di profitto è rimasto al di sotto del profitto di riferimento (8 %) stabilito nella precedente inchiesta di riesame.

    (258)

    Il flusso di cassa netto indica la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività, e nel periodo in esame ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 16

    Flusso di cassa

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PIR

    Flusso di cassa (EUR)

    5 754 771

    17 826 914

    11 635 887

    5 880 325

    -15 297 175

    Indice

    100

    310

    202

    102

    -266

    Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

    (259)

    L'evoluzione del flusso di cassa rispecchia in linea di massima lo sviluppo della redditività generale dell'industria dell'Unione. La situazione del flusso di cassa nel periodo dell'inchiesta di riesame è principalmente riconducibile al significativo aumento delle scorte analizzato nel considerando 249.

    4.5.2.5.   Investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

    (260)

    Nel periodo in esame gli investimenti e l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 17

    Investimenti e utile sul capitale investito

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PIR

    Investimenti (EUR)

    5 344 906

    7 666 151

    9 971 864

    4 508 316

    3 626 470

    Indice

    100

    143

    187

    84

    68

    Utile sul capitale investito (in %)

    15

    50

    34

    31

    26

    Indice

    100

    333

    227

    207

    173

    Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

    (261)

    Nel periodo 2014-2016 gli investimenti sono aumentati in maniera significativa dell'87 %. Dal 2017 in poi, seguendo l'andamento della redditività, gli investimenti hanno registrato un calo. Nel complesso gli investimenti sono diminuiti del 32 % nel periodo in esame.

    (262)

    I produttori dell'Unione hanno effettuato molteplici investimenti sulla modernizzazione e automazione delle linee di produzione. Alcune società hanno altresì ottimizzato la propria capacità aumentando lo spazio di magazzino.

    (263)

    L'utile sul capitale investito è la percentuale del profitto sul valore contabile netto degli investimenti. Durante il periodo in esame l'utile sul capitale investito ha seguito in parte l'andamento della redditività, aumentando in maniera significativa nel 2015 per poi diminuire gradualmente rimanendo però al di sopra del livello del 2014.

    (264)

    Sono stati analizzati anche gli investimenti e l'utile sul capitale investito per le aziende a contratto, che hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 18

    Investimenti e utile sul capitale investito delle aziende a contratto

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    PIR

    Investimenti (EUR)

    4 947 813

    2 762 778

    5 820 882

    8 556 256

    5 938 196

    Indice

    100

    56

    118

    173

    120

    Utile sul capitale investito (in %)

    26

    31

    30

    23

    27

    Indice

    100

    119

    115

    88

    104

    Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

    (265)

    Le aziende a contratto hanno effettuato investimenti regolari, che mostrano un aumento del 20 % durante il periodo in esame.

    (266)

    Gli investimenti consistevano in nuove linee di produzione, automazione di quelle esistenti e rilocalizzazione di talune parti.

    (267)

    Nel periodo in esame l'utile sul capitale investito oscillava tra il 23 % e il 31 % e ha registrato nel complesso un leggero aumento dal 26 % nel 2014 al 27 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

    (268)

    Il miglioramento generale di redditività e flusso di cassa ha avuto un effetto positivo sulla capacità dei produttori dell'Unione e delle relative aziende a contratto di ottenere capitale, in quanto gran parte di loro ha fatto affidamento sulle proprie risorse per finanziare le proprie attività e investimenti. Alcune società si sono avvalse di programmi di sviluppo nazionali o europei mentre altre hanno fatto ricorso a finanziamenti bancari.

    4.5.3.   Conclusioni

    (269)

    Dall'inchiesta è emerso che la situazione dell'industria dell'Unione a livello macroeconomico è stata relativamente stabile nel periodo in esame, durante il quale l'industria delle biciclette dell'Unione ha attraversato una trasformazione legata alla sempre più ingente crescita del mercato delle biciclette elettriche nell'unione. Anche se il consumo è diminuito nel periodo in esame, le vendite e i volumi di produzione sono rimasti stabili consentendo all'industria dell'Unione di aumentare la sua quota di mercato.

    (270)

    L'inchiesta ha altresì evidenziato che la situazione dell'industria a livello microeconomico è migliorata nel periodo in esame grazie a un aumento dei costi inferiore rispetto ai prezzi, che ha consentito una migliore redditività, e anche grazie agli investimenti che iniziano a dare i loro frutti. Tuttavia, il profitto conseguito è rimasto per tutto il periodo in esame al di sotto del profitto di riferimento stabilito nell'inchiesta originaria. La situazione delle aziende a contratto è analoga.

    (271)

    In base a quanto precede, si è concluso che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell'inchiesta di riesame ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

    (272)

    Tuttavia, sebbene la situazione dell'industria dell'Unione si sia stabilizzata, essa resta pur sempre fragile come dimostrato dal profitto conseguito durante il periodo in esame.

    (273)

    Nelle osservazioni relative alla divulgazione finale delle informazioni l'EBMA ha affermato che la Commissione non ha tenuto conto di tutti gli aspetti della situazione del mercato nell'analisi dei risultati dell'industria dell'Unione, in particolare per quanto riguarda le importazioni di biciclette per bike sharing a flusso libero dalla RPC e il loro effetto sulla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo dal 2016 al periodo dell'inchiesta di riesame. L'EBMA ha inoltre affermato che l'analisi dell'occupazione e della produttività nei considerando da 243 a 244 potrebbe dare adito a interpretazioni erronee.

    (274)

    La Commissione ha ricordato che gli indicatori macroeconomici della sezione 4.5 erano stati valutati a livello dell'intera industria dell'Unione e per tutti i tipi di prodotto nel complesso. Non è stata fornita alcuna prova concreta dell'esistenza di un nesso tra le importazioni di biciclette per bike sharing a flusso libero e il peggioramento di tali indicatori tale da giustificare un'analisi specifica del tipo di prodotto. Inoltre, l'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame, durante il quale alcuni indicatori avevano registrato miglioramenti. Per quanto riguarda il livello e l'andamento delle importazioni dalla RPC, la Commissione ha osservato di aver già effettuato l'analisi e menzionato la ripresa dell'interesse nel considerando 213.

    (275)

    Per quanto riguarda l'occupazione e la produttività, la Commissione ha osservato che nulla giustificherebbe un'interpretazione erronea, dato che nei considerando 243 e 244 è già stata presentata un'analisi dettagliata dei dati sull'occupazione, della tendenza osservata per la produttività e delle relative cause Anche se il numero totale dei dipendenti può essere aumentato, molti erano addetti alla rilocalizzazione di determinate attività, come la produzione di alcune parti o la verniciatura. Di conseguenza il volume della produzione di biciclette non è aumentato allo stesso ritmo e la produttività ha registrato una tendenza al ribasso.

    (276)

    Entrambe le argomentazioni dell'EBMA sono state pertanto respinte.

    (277)

    Nelle osservazioni relative alla divulgazione finale delle informazioni la CCCME ha inoltre sostenuto che l'industria dell'Unione si era ripresa dal pregiudizio precedente e che in considerazione di ciò le misure dovrebbero avere fine.

    (278)

    La Commissione ha ribadito le risultanze esposte nei considerando da 269 a 272, nei quali essa esprimeva altresì la conclusione che la situazione dell'industria dell'Unione è ancora fragile. Ciò è dimostrato, tra l'altro, appunto dal profitto realizzato durante il periodo in esame, che è rimasto inferiore al profitto di riferimento definito nell'inchiesta iniziale, che non può essere modificato nella presente inchiesta.

    (279)

    L'osservazione della CCCME è stata pertanto respinta.

    (280)

    Dato che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha ulteriormente valutato il rischio di reiterazione del pregiudizio notevole causato dalle importazioni cinesi in caso di scadenza delle misure nei confronti della RPC.

    4.6.   Rischio di reiterazione del pregiudizio

    4.6.1.   Osservazione preliminare

    (281)

    Per determinare il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure la Commissione ha esaminato i seguenti elementi: a) probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla RPC in assenza di misure antidumping, b) attrattiva del mercato dell'Unione, c) capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC, e d) esistenza di misure commerciali restrittive in altri paesi terzi sulle esportazioni di biciclette dalla RPC.

    4.6.2.   Probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla RPC in assenza di misure antidumping

    (282)

    Dall'inchiesta è emerso che le importazioni dalla RPC sono state effettuate a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame (cfr. il considerando 185) e che, in caso di scadenza delle misure, esisteva un rischio di persistenza del dumping (cfr. il considerando 202).

    (283)

    Come illustrato ai considerando da 215 a 218, i prezzi delle importazioni cinesi erano sostanzialmente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione nonostante le misure antidumping in vigore durante il periodo in esame. Il prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE durante il periodo dell'inchiesta di riesame ammontava a 129 EUR/unità, mentre il prezzo medio di vendita dalla RPC era quasi la metà, ovvero 77 EUR/unità. Si era quindi concluso che le esportazioni cinesi di biciclette verso l'UE sarebbero avvenute a prezzi di dumping pregiudizievoli, inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, in caso di scadenza delle misure.

    (284)

    Nelle osservazioni relative alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha affermato che la differenza di prezzo tra le importazioni cinesi e le vendite dell'industria dell'Unione era dovuta alla differenza tra i prodotti messi a confronto, invece che a prezzi all'importazione oggetto di dumping e pregiudizievoli, e che la Commissione aveva omesso di effettuare il confronto sulla base dei tipi di prodotti. La CCCME ha inoltre affermato che, anche in caso di scadenza delle misure, gli esportatori cinesi possono mantenere il livello attuale dei prezzi e non esporteranno biciclette nell'Unione a prezzi di dumping e pregiudizievoli.

    (285)

    La Commissione ha osservato che un confronto dei prezzi sulla base dei tipi di prodotti non era stato possibile a causa della scarsa collaborazione degli esportatori cinesi. Il pregiudizio era stato valutato per tutti i tipi di prodotto complessivamente, senza alcuna preferenza per i tipi di fascia alta; a ciò si era provveduto mediante il campionamento dei produttori dell'Unione, la selezione dei quali non ha suscitato nessuna osservazione. I produttori erano stati selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite e produzione, pertanto la loro produzione comprendeva tutti i tipi di prodotti e non solo quelli di fascia alta. Per quanto riguarda la seconda obiezione, la Commissione ha ricordato il considerando 185 e il fatto che è già stato riscontrato il dumping da parte di esportatori cinesi durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    (286)

    Entrambe le argomentazioni della CCCME sono state pertanto respinte.

    4.6.3.   Attrattiva del mercato dell'Unione

    (287)

    Il mercato dell'Unione è attraente in termini di dimensioni e prezzi. In base alle informazioni disponibili fornite dal richiedente (98), il mercato dell'Unione è il maggiore al mondo in termini di domanda.

    (288)

    Come illustrato nel considerando 193, esso è risultato attraente in termini di prezzi, essendo i prezzi all'esportazione nell'Unione mediamente superiori rispetto agli altri paesi.

    (289)

    Le statistiche sulle esportazioni cinesi dimostrano inoltre che i prezzi all'esportazione cinesi verso i loro principali mercati di esportazione, ovvero Stati uniti, Indonesia e Giappone, erano mediamente inferiori (50 EUR/unità) a quelli verso l'UE (64 EUR/unità) durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    (290)

    L'attrattiva del mercato dell'Unione è altresì confermata dall'andamento delle importazioni dalla RPC che, nonostante le misure in vigore, mostra un aumento significativo nel periodo in esame (+ 51 %).

    (291)

    Nelle osservazioni relative alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha sostenuto che, anche in caso di abrogazione delle misure, difficilmente gli esportatori cinesi riconquisteranno i clienti nell'Unione a breve termine. Inoltre, la rete consolidata in altri paesi, la domanda decrescente nell'Unione e la concorrenza dei produttori dell'Unione, che si saranno ripresi, agiranno da deterrenti per gli esportatori cinesi.

    (292)

    La Commissione ha ricordato le risultanze esposte nel considerando 212, in particolare il fatto che nel giro di 27 mesi (dal 2016 al periodo dell'inchiesta di riesame) le importazioni cinesi sono aumentate del 59 %. Anche le pratiche di elusione menzionate nei considerando 3 e 4 confermano che gli esportatori cinesi sono ancora estremamente interessati al mercato dell'Unione e possono penetrarvi molto rapidamente.

    (293)

    L'osservazione della CCCME è stata pertanto respinta.

    4.6.4.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC

    (294)

    Come illustrato ai considerando da 187 a 190, la capacità produttiva cinese di biciclette è stata stimata cautelativamente a 117 milioni di pezzi nel periodo dell'inchiesta di riesame. Sulla base di un volume di produzione di 80 milioni di pezzi, la capacità inutilizzata disponibile ammontava quindi a 37 milioni di biciclette nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tale capacità sarebbe sufficiente a coprire il doppio del consumo del mercato dell'Unione.

    (295)

    Inoltre, come confermato dalla China Bicycle Association, i produttori esportatori cinesi sono principalmente orientati all'esportazione, visto che ogni anno il 75 % della loro produzione viene esportato (99).

    (296)

    Si è quindi concluso che i produttori esportatori cinesi erano orientati all'esportazione e che disporrebbero di una capacità inutilizzata sufficiente ad aumentare in maniera sostanziale le proprie esportazioni verso l'UE in caso di abrogazione delle misure.

    4.6.5.   Esistenza di misure commerciali restrittive in altri paesi terzi sulle esportazioni di biciclette dalla RPC

    (297)

    Come indicato al considerando 196, esistono diverse barriere commerciali in alcuni dei principali mercati di esportazione per le biciclette della RPC, quali l'Argentina e il Messico dove sono in vigore misure antidumping.

    (298)

    Inoltre, come indicato al considerando 197, l'aumento dei dazi ad valorem negli USA (25 %) sulle importazioni di biciclette originarie della RPC ha reso il mercato statunitense meno attraente.

    (299)

    Oltre all'attrattiva del mercato dell'UE illustrata ai considerando 287 e 290, le limitazioni nei confronti della RPC in questi mercati di esportazione rappresentano un ulteriore indicatore del fatto che il mercato dell'Unione potrebbe diventare un obiettivo allettante in caso di scadenza delle misure.

    4.6.6.   Analisi dell'industria dell'Unione e del rischio di reiterazione del pregiudizio

    (300)

    L'inchiesta ha rivelato che le importazioni dalla RPC hanno continuato ad avvenire a prezzi di dumping e non vi è alcuna indicazione di una possibile cessazione delle pratiche di dumping in futuro.

    (301)

    È inoltre ragionevole prevedere che, qualora le misure fossero abrogate, in considerazione dell'attrattiva del mercato dell'Unione, della capacità inutilizzata nella RPC e dell'esistenza di barriere commerciali in altri mercati, si verificherà un sostanziale aumento delle importazioni verso l'UE a prezzi di dumping pregiudizievoli, inferiori al prezzo di vendita dell'industria dell'Unione.

    (302)

    In tale scenario, le esportazioni cinesi nell'UE guadagnerebbero rapidamente quota di mercato a scapito dell'industria dell'Unione, che assisterebbe a un immediato abbassamento dei suoi volumi di vendita e a un aumento dei costi fissi unitari.

    (303)

    Inoltre, considerando la sensibilità ai prezzi di determinati canali di distribuzione e il probabile livello dei prezzi delle importazioni cinesi, l'industria dell'Unione sarebbe probabilmente costretta ad abbassare i suoi prezzi al fine di difendere la propria quota di mercato. L'aumento dei costi fissi insieme alla diminuzione dei prezzi di vendita si ripercuoterebbe immediatamente in maniera negativa sulla redditività dell'industria dell'Unione, che è rimasta ben al di sotto del profitto di riferimento per tutto il periodo in esame. Di conseguenza, l'industria dell'Unione inizierebbe a registrare perdite, la sua situazione economica complessiva subirebbe ripercussioni negative e il pregiudizio notevole si ripresenterebbe.

    (304)

    A causa dei loro legami industriali, anche la situazione delle aziende a contratto sarebbe influenzata negativamente con una diminuzione del volume di produzione e un aumento dei costi fissi. A lungo termine, l'attività dell'industria dell'Unione nel complesso sarebbe a rischio causando la chiusura di diversi siti produttivi.

    (305)

    In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che è elevato il rischio di reiterazione del pregiudizio dovuto alle importazioni originarie della RPC in caso di abrogazione delle misure.

    5.   INTERESSE DELL'UNIONE

    5.1.   Introduzione

    (306)

    A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, si è valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore non sia contrario all'interesse generale dell'Unione.

    (307)

    Va innanzitutto ricordato che nelle precedenti inchieste l'adozione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse dell'Unione.

    (308)

    Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (309)

    Partendo da tali premesse la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio, vi fossero motivi validi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all'interesse dell'Unione,

    5.2.   Interesse dell'industria dell'Unione

    (310)

    Dall'inchiesta è emerso che l'industria dell'Unione si trova ancora in una situazione di fragilità. In caso di scadenza delle misure, la situazione dell'industria dell'Unione si deteriorerebbe rapidamente sfociando in perdite a breve termine e nella graduale scomparsa dell'intera industria nel lungo termine.

    (311)

    Come indicato al considerando 14, si rammenta che una parte significativa della produzione è subappaltata ad aziende a contratto che hanno effettuato ingenti investimenti nel prodotto oggetto del riesame durante il periodo in esame. Considerando che le aziende a contratto dipendono fortemente dal livello di attività dei loro partner commerciali, anche la loro situazione subirebbe ripercussioni negative in caso di abrogazione delle misure.

    (312)

    Si è quindi concluso che il mantenimento delle misure sulle importazioni dalla RPC sia nell'interesse dell'industria dell'Unione in quanto consentirebbe di stabilizzarne ulteriormente la posizione sul mercato garantendo l'occupazione. Consentirebbe inoltre all'industria dell'Unione di cogliere i benefici derivanti dagli investimenti significativi effettuati nel periodo in esame al fine di garantirne lo sviluppo futuro.

    5.3.   Interesse dei produttori di bici elettriche

    (313)

    Nel gennaio 2019 la Commissione, mediante i regolamenti di esecuzione (UE) 2019/72 (100) e 2019/73 (101), ha istituito misure compensative e antidumping sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della RPC.

    (314)

    Come indicato al considerando 206, parte dell'industria dell'Unione è attiva anche nella produzione di biciclette elettriche, per la cui produzione vengono utilizzati in ampia misura i medesimi macchinari, manodopera e linee di montaggio del prodotto oggetto del riesame. A tal riguardo, qualsiasi calo nella produzione e nei volumi di vendita di biciclette tradizionali in seguito all'abrogazione delle misure avrebbe un negativo effetto domino sull'attività relativa alle biciclette elettriche nell'Unione. Di fatto, i costi fissi dovrebbero essere assorbiti con un volume di produzione minore, il che determinerebbe un aumento dei costi e influenzerebbe negativamente la situazione finanziaria di tale industria correlata.

    (315)

    Nelle osservazioni relative alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCME ha affermato che le biciclette cinesi non sommergeranno l'Unione e che la produzione totale di biciclette e biciclette elettriche aumenterà immancabilmente. Secondo la CCCME non si verificherà in alcun modo l'ipotizzata possibilità che costi fissi debbano essere assorbiti con un volume di produzione minore.

    (316)

    La Commissione ha già analizzato nei considerando 301 e 302 l'evoluzione prevista delle importazioni cinesi in caso di scadenza delle misure, e il forte effetto negativo sulla produzione di biciclette. Considerato che la produzione di biciclette elettriche è piuttosto limitata (inferiore di 10 volte alla produzione delle biciclette convenzionali nel 2016), è improbabile che l'aumento della produzione di biciclette elettriche possa compensare gli effetti negativi sui costi fissi dovuti alla riduzione della produzione di biciclette convenzionali.

    (317)

    L'obiezione della CCCME è stata pertanto respinta.

    (318)

    Inoltre, vista la somiglianza tra biciclette elettriche e convenzionali, l'abrogazione delle misure sul prodotto oggetto del riesame incentiverebbe la falsa dichiarazione di biciclette elettriche quali biciclette tradizionali al momento dell'importazione nell'UE, causando frodi relative alle misure applicabili alle biciclette elettriche. In tali circostanze, l'efficacia delle misure antidumping e antisovvenzioni per le biciclette elettriche sarebbe gravemente compromessa, con ripercussioni negative sull'industria delle biciclette elettriche dell'Unione.

    (319)

    Nelle osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni la CCCME ha sostenuto che le biciclette convenzionali e quelle elettriche sono prodotti completamente diversi e che il prezzo delle biciclette elettriche è di solito molto superiore a quello delle biciclette convenzionali. Per tale motivo le autorità doganali degli Stati membri non hanno difficoltà a distinguere i due prodotti, e pertanto sarà praticamente impossibile il ricorso a false dichiarazioni.

    (320)

    La Commissione osserva che in larga misura le biciclette elettriche sono molto simili a quelle convenzionali in termini di componentistica e di prezzi. Le differenze principali sono costituite dal motore e dalla batteria, che potrebbero essere installati in una fase successiva. Non è quindi da escludere la probabilità di false dichiarazioni in dogana. A sostegno di tale conclusione gioca il fatto che nel settore sono stati rilevati molteplici esempi di elusione dei dazi antidumping, come ricordato nei considerando 3 e 4.

    (321)

    La Commissione ha pertanto respinto tale asserzione.

    (322)

    Si è quindi concluso che il mantenimento delle misure in vigore per il prodotto oggetto del riesame sarebbe anche nell'interesse dei produttori di biciclette elettriche.

    5.4.   Interesse dei produttori di parti di biciclette

    (323)

    Secondo una recente ricerca (102) condotta congiuntamente da EBMA e CONEBI, nel 2018 oltre 400 società producevano parti e componentistica per biciclette sia tradizionali sia elettriche in 20 diversi Stati membri. In totale queste società contavano oltre 22 000 dipendenti.

    (324)

    Va ricordato, come illustrato al considerando 1, che le misure antidumping sono state estese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della RPC a seguito dello svolgimento di un'inchiesta antielusione. A seguito di tale inchiesta è stato introdotto un regime di esenzione per promuovere la produzione locale di parti di biciclette, limitando il contenuto cinese di parti di biciclette a meno del 60 % del valore totale. Di conseguenza, i produttori di biciclette sono incentivati a non acquistare le parti nella RPC e ad acquistarle principalmente a livello locale, cosa che garantisce altresì brevi tempi di consegna e riduce il livello delle scorte. Pertanto anche i produttori di parti di biciclette hanno tratto beneficio dall'estensione delle misure esistenti a parti essenziali di biciclette.

    (325)

    Inoltre, nel periodo in esame, i fornitori di parti si sono adoperati in maniera significativa per «rilocalizzare» la produzione di parti e componenti riportandola nell'UE attraverso investimenti significativi in attività di ricerca e sviluppo e in macchinari. Vista la specificità di tali investimenti e la relazione di lunga data tra i due settori, la sostenibilità dell'industria delle parti di biciclette è strettamente connessa all'esistenza di un'industria delle biciclette dell'Unione redditizia. Un calo della produzione e del volume di vendite per l'industria delle biciclette dell'Unione avrebbe un effetto negativo sull'industria delle parti di biciclette.

    (326)

    Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni la CCCME ha affermato che in caso di scadenza delle misure non vi saranno conseguenze negative per i produttori di parti per biciclette, in quanto non diminuiranno né la produzione né i volumi di vendita della corrispondente industria dell'Unione. Alcune parti saranno addirittura utilizzate per la produzione di biciclette elettriche, che aumenterà.

    (327)

    La Commissione ha ribadito le argomentazioni esposte nel considerando 316. L'abrogazione delle misure rischia di provocare un forte effetto negativo sulla produzione di biciclette, che non potrebbe essere compensato dall'aumento della produzione di biciclette elettriche. L'industria delle parti di biciclette, strettamente collegata alla produzione del prodotto finito, risentirebbe immediatamente della situazione.

    (328)

    Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

    (329)

    In base a quanto esposto si è constatato che, in caso di abrogazione delle misure, l'industria delle parti di biciclette nell'UE subirebbe anch'essa conseguenze negative. La Commissione ha quindi concluso che l'istituzione di misure antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria delle parti di biciclette.

    5.5.   Interesse degli importatori indipendenti

    (330)

    Come esposto ai considerando 15 e 16, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti a partecipare all'inchiesta e ha contattato direttamente 75 importatori. Come nell'ultima inchiesta di riesame, nessuno di loro si è manifestato o ha collaborato in alcun modo all'inchiesta.

    (331)

    Si ricorda che la finalità delle misure antidumping non è impedire le importazioni, ma ripristinare condizioni commerciali eque e garantire che le importazioni non vengano effettuate a prezzi di dumping che arrechino pregiudizio.

    (332)

    Dall'inchiesta è emerso che un volume significativo delle importazioni, pari a oltre il 17 % della quota di mercato nel periodo dell'inchiesta di riesame, proveniva da paesi non soggetti a misure antidumping. Inoltre, come esposto al considerando 227, gran parte delle importazioni da altri paesi soggetti a misure, pari a oltre il 15 % della quota di mercato nel periodo dell'inchiesta di riesame, proveniva da produttori autentici che erano esentati dall'estensione delle misure. Di conseguenza, dato che le importazioni non soggette a misure rappresentavano oltre il 32 % della quota di mercato nel periodo dell'inchiesta di riesame, si è ritenuto che gli importatori possano continuare ad acquistare biciclette da una vasta gamma di paesi.

    (333)

    Su tale base si è concluso che le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto particolarmente negativo sulla situazione degli importatori e che il loro mantenimento non li penalizzerebbe indebitamente.

    5.6.   Interesse degli utilizzatori

    (334)

    Va innanzitutto ricordato che dalle precedenti inchieste è emerso che le misure non avrebbero avuto un impatto significativo sugli utilizzatori/consumatori.

    (335)

    La Federazione europea dei ciclisti (European Cyclists' Federation — «ECF»), che rappresenta associazioni e federazioni di ciclisti, e Cykelfrämjandet, l'organizzazione dei ciclisti in Svezia, si sono entrambe dichiarate favorevoli al mantenimento delle misure. Esse sostengono che i ciclisti trarrebbero vantaggio dalla fornitura di prodotti con standard elevati di qualità e sicurezza, mentre biciclette estremamente economiche non soddisferebbero le norme di sicurezza e disincentiverebbero l'utilizzo in quanto scomode da condurre, inaffidabili e prive degli accessori necessari per l'uso quotidiano. Hanno anche sottolineato che il consumatore ritiene prioritaria la qualità rispetto al prezzo e che biciclette a basso costo e di scarsa qualità mettono a repentaglio l'esperienza e la sicurezza dei ciclisti.

    (336)

    L'impatto dei dazi antidumping sul prezzo al consumo è stato stimato non significativo in quanto alcuni produttori cinesi godono di dazio zero, mentre esistono altre fonti di approvvigionamento presenti sul mercato dell'UE. Inoltre, la maggior parte dei produttori di biciclette dell'Unione operano nel quadro del regime di esenzione per cui le parti di biciclette essenziali possono essere importate dalla RPC senza alcun dazio fino al 60 % del valore totale delle parti utilizzate. Pur garantendo un'equa parità di condizioni, ciò aumenta la concorrenza sul mercato tra le biciclette prodotte nell'UE e le biciclette importate.

    (337)

    Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni la CCCME ha sostenuto che il costo di acquisto delle biciclette per i consumatori dell'Unione è aumentato, e che le persone con un basso reddito non possono permettersi una bicicletta a causa delle misure antidumping. La CCCME ha aggiunto che le misure antidumping sono per loro natura volte a tutelare gli interessi di una minoranza dei produttori di fascia alta, a costo di sacrificare l'ambiente e la salute pubblica.

    (338)

    La Commissione ha osservato che il mantenimento in vigore delle misure ha aumentato la diversità dei fornitori e pertanto la diversità dei prezzi. Come illustrato nelle tabelle 6 e 7 nei considerando 223 e 228, i prezzi medi all'importazione da altri paesi sono stati spesso inferiori ai prezzi all'importazione dalla RPC. Ne consegue che i consumatori dell'Unione non hanno subito effetti negativi in seguito alle misure.

    (339)

    Per quanto riguarda la seconda asserzione della CCCME, la Commissione ha ribadito la propria risposta, già esposta nel considerando 268, e richiamato la tabella 12 nel considerando 250, ove si indica che il prezzo medio di vendita nell'Unione era compreso tra 118 e 129 EUR/unità, che non può certo ritenersi un prezzo riferito ad una bicicletta di fascia alta.

    (340)

    Anche tali due affermazioni sono state respinte.

    (341)

    In base a quanto precede, si è concluso che le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto negativo sulla situazione degli utilizzatori e che il loro mantenimento non li penalizzerebbe indebitamente.

    5.7.   Interesse di altre parti

    (342)

    L'industria delle biciclette dell'Unione è composta da circa 400 società, principalmente PMI, e impiegava direttamente oltre 20 000 persone sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Il sindacato europeo IndustriAll, una federazione di sindacati indipendenti che rappresentano lavoratori manuali e non manuali in vari settori, si è dichiarato a favore del mantenimento delle misure, affermando che le misure rafforzerebbero la crescita di tale settore che, nel complesso, potrebbe impiegare 200 000 persone da qui a cinque anni. Ha altresì asserito che le misure consentirebbero all'industria di affrontare le sfide strategiche di trasformare le biciclette in smart bike o di organizzare un'economia circolare per le bici (riciclaggio, riutilizzo, ri-produzione).

    (343)

    Anche AEGIS Europe, che raggruppa 25 associazioni di industrie europee, si è dichiarata favorevole alle misure in quanto consentono di garantire la parità di condizioni e di affrontare le distorsioni di mercato create sulla scena commerciale internazionale da un modello economico statale che genera perturbazioni degli scambi.

    5.8.   Conclusioni

    (344)

    Sulla base delle informazioni disponibili relative all'interesse dell'Unione, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi contrari al mantenimento delle misure antidumping definitive sulle importazioni di biciclette originarie della RPC.

    6.   MISURE ANTIDUMPING

    (345)

    Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva mantenere le misure antidumping in vigore applicabili alle importazioni di biciclette originarie della RPC. Dopo la divulgazione delle informazioni è stato inoltre concesso alle parti un termine entro il quale potevano presentare le proprie osservazioni. Le comunicazioni e le osservazioni sono state prese nella dovuta considerazione.

    (346)

    Dalle considerazioni sopra esposte consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della RPC, istituite dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/49, e le estensioni disposte dal regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/776, dovrebbero essere mantenute.

    (347)

    Le eventuali richieste di applicazione di aliquote individuali del dazio antidumping (per esempio per un cambiamento del nome della società o per la creazione di nuove entità di produzione o di vendita) vanno inviate alla Commissione (103) al più presto e con tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite per l'esportazione, connesse ad esempio al cambiamento del nome della società o a cambiamenti a livello delle entità di produzione e di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

    (348)

    A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (104), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

    (349)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712007091, 8712007092 e 8712007099), originari della Repubblica popolare cinese.

    2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate è la seguente:

    Società

    Dazio definitivo

    Codice TARIC aggiuntivo

    Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd

    19,2 %

    B772

    Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd

    0 %

    B773

    Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd

    0 %

    B774

    Tutte le altre società

    [a eccezione di Giant (Cina) Co. Ltd. — codice TARIC aggiuntivo C329 ]

    48,5 %

    B999

    3.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, come previsto al paragrafo 2, è esteso anche alle importazioni delle stesse biciclette e di altri velocipedi spediti dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka (105) e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, attualmente classificati con i codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712003010 e 8712007091), a eccezione di quelli fabbricati dalle società sotto elencate:

    Paese

    Società

    Codice TARIC aggiuntivo

    Indonesia

    P.T. Insera Sena, 393 Jawa Street, Buduran, Sidoarjo 61252, Indonesia

    B765

     

    PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries (Wim Cycle), Raya Bambe KM. 20, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur Indonesia

    B766

     

    P.T. Terang Dunia Internusa, (United Bike), Jl. Anggrek Neli Murni 114 Slipi, 11480, Jakarta Barat, Indonesia

    B767

    Sri Lanka

    Asiabike Industrial Limited, No 114, Galle Road, Henamulla, Panadura, Sri Lanka

    B768

     

    BSH Ventures (Private) Limited, No 84, Campbell Place, Colombo-10, Sri Lanka

    B769

     

    Samson Bikes (Pvt) Ltd, No 110, Kumaran Rathnam Road, Colombo 02, Sri Lanka

    B770

    Tunisia

    Euro Cycles SA, Zone Industrielle Kelaa Kebira, 4060, Sousse, Tunisia

    B771

     

    Look Design System Route de Tunis Km6 — BP 18, 8020 Soliman, Tunisia

    C206

    4.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, come previsto al paragrafo 2, è esteso anche alle importazioni delle stesse biciclette e di altri velocipedi spediti dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, attualmente classificati con i codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712003020 e 8712007092), a eccezione di quelli fabbricati dalle società sotto elencate:

    Paese

    Società

    Codice TARIC aggiuntivo

    Cambogia

    A and J (Cambogia) Co., Ltd, zona economica speciale Tai Seng Bavet, Sangkar Bavet, Krong Baver, Ket Svay Rieng, Cambogia

    C035

     

    Smart Tech (Cambogia) Co., Ltd, zona economica speciale Tai Seng Bavet, National Road No 1, Bavet City, Svay Rieng, Cambogia

    C036

     

    Speedtech Industrial Co. Ltd, zona economica speciale Manhattan (Svay Rieng), National Road No 1, Sangkat Bavet, Krong Bavet, provincia di Svay Rieng, Cambogia

    C037

     

    Bestway Industrial Co., zona economica speciale Manhattan (Svay Rieng), National Road No 1, Sangkat Bavet, Krong Bavet, provincia di Svay Rieng, Cambogia

    C037

    Filippine

    Procycle Industrial Inc., Hong Chang Compound, Brgy. Lantic, Carmona, Cavite, Filippine

    C038

    5.   Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

    6.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping o delle esenzioni indicate per le società di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile dell'organismo che rilascia tale fattura identificato con nome e funzione, del seguente tenore:

    «Il sottoscritto certifica che il (volume) di biciclette esportate nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice TARIC aggiuntivo) nel (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte».

    In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  Regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, dell'8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio del 10 gennaio 1997 che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55).

    (4)  Regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione del 20 gennaio 1997 relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 153 del 5.6.2013, pag. 17).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, anche se non dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU L 153 del 5.6.2013, pag. 1).

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 della Commissione, del 18 maggio 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine (GU L 122 del 19.5.2015, pag. 4).

    (8)  Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 dicembre 2017 nella causa C-61/16 P, EBMA contro Giant (Cina), ECLI:EU:C:2017:968.

    (9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/49 della Commissione, dell'11 gennaio 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite tra l'altro dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie tra l'altro della Tunisia, a seguito di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 7 del 12.1.2018, pag. 31).

    (10)  GU C 294 del 5.9.2017, pag. 3.

    (11)  GU C 189 del 4.6.2018, pag. 18.

    (12)  Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations (Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale), 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.

    (13)  Relazione, capitolo 2, pagg. 6-7.

    (14)  Relazione, capitolo 2, pag. 10.

    (15)  http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=311950&lib=law.

    (16)  Relazione, capitolo 2, pagg. 20-21.

    (17)  Relazione, capitolo 3, pag. 41, pagg. 73-74.

    (18)  Relazione, capitolo 6, pagg. 120-121.

    (19)  Relazione, capitolo 6, pagg. 122-135.

    (20)  Relazione, capitolo 7, pagg. 167-168.

    (21)  Relazione, capitolo 8, pagg. 169-170, 200-201.

    (22)  Relazione, capitolo 2, pagg. 15-16; capitolo 4, pag. 50, pag. 84; capitolo 5, pagg. 108-9.

    (23)  Sito Internet della CBA: http://www.china-bicycle.com/information/?cid=11 (ultimo accesso il 26 marzo 2019).

    (24)  Cfr. lo statuto della CBA: http://www.china-bicycle.com/information/?cid=33 (ultimo accesso il 27 marzo 2019).

    (25)  Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese, considerando da 136 a 138.

    (26)  Relazione, capitolo 5, pagg. 100-1.

    (27)  Relazione, capitolo 2, pag. 26.

    (28)  Relazione, capitolo 2, pagg. 31-2.

    (29)  Cfr. https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU.

    (30)  http://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCI_CorpManagerInfo.php?stockid=600679&Name=%D6%DC%CE%C0%D6%D0

    (31)  http://www.600818.cn/about.asp?id=5 e http://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCI_CorpManagerInfo.php?stockid=600818&Name=%B9%CB%BE%F5%D0%C2.

    (32)  Relazione, capitoli da 14.1 a 14.3.

    (33)  Relazione, capitolo 4, pagg. 41-42, 83.

    (34)  Cfr. la relazione: capitolo 14 sull'acciaio, capitolo 15 sull'alluminio, capitolo 16 sul settore chimico (in parte riguardante la gomma) e capitolo 12 sulle materie prime (con ulteriori informazioni sulla gomma).

    (35)  Il testo completo del piano è disponibile sul sito Internet del ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione: http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5353943/content.html

    (36)  Introduzione al piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.

    (37)  The 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People's Republic of China (Tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico della Repubblica popolare cinese) (2016-2020), http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf.

    (38)  Relazione, capitolo 14, pag. 349.

    (39)  Relazione, capitolo 14, pag. 352.

    (40)  Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica del 2013) emesso mediante ordinanza n. 9 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma il 27 marzo 2011 e modificato conformemente alla decisione della medesima Commissione concernente la modifica delle clausole pertinenti del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) emessa mediante ordinanza n. 21 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma il 16 febbraio 2013.

    (41)  Cfr. il considerando 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).

    (42)  Commissione antidumping australiana, Aluminium Extrusions from China (estrusione dell'alluminio dalla Cina), relazione n. 248, pag. 79 (13 luglio 2015).

    (43)  Taube, M. (2017), Analysis of Market Distortions in the Chinese Non-Ferrous Metals Industry, (analisi delle distorsioni del mercato nell'industria cinese dei metalli non ferrosi), Think!Desk, 24 aprile 2017, pag. 51.

    (44)  Cfr. ad esempio la relazione riguardante l'incapacità da parte del governo della provincia dello Shandong di frenare l'espansione della capacità di produzione dell'alluminio: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI2OTUyMzA0Nw==&mid=2247494318&idx=1&sn=9690ca50845c19f38eafff659516817a&chksm=eaddaba6ddaa22b071a5e2588aa787ed6f6a1a964ccae55c4d85c6f7ccbfcb5cedd3cdceac9d&scene=0&pass_ticket=JFplYZoDqNTFmOPYUGJbMwF0XlC1N3hAJ3EYPpsKx6rkt4fSeZ4TwIvB5BffX4du#rd (ultimo accesso il 22 febbraio 2019).

    (45)  Relazione, capitolo 15, pagg. 387-388.

    (46)  Relazione, capitolo 12, pagg. 275-282.

    (47)  Relazione, capitolo 15, pagg. 378-382, 390.

    (48)  Relazione, capitolo 15, pag. 386.

    (49)  Relazione, capitolo 15, pagg. 377-387.

    (50)  Relazione, capitolo 6, pagg. 138-149.

    (51)  Relazione, capitolo 9, pag. 216.

    (52)  Relazione, capitolo 9, pagg. 213-215.

    (53)  Relazione, capitolo 9, pagg. 209-211.

    (54)  Cfr. i considerando da 503 a 515 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5) (C/2019/43).

    (55)  Cfr. i considerando da 478 a 493 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1) (C/2018/7349).

    (56)  Relazione, capitolo 13, pagg. 332-337.

    (57)  Relazione, capitolo 13, pag. 336.

    (58)  Relazione, capitolo 13, pagg. 337-341.

    (59)  Relazione, capitolo 6, pagg. 114-117.

    (60)  Relazione, capitolo 6, pag. 119.

    (61)  Relazione, capitolo 6, pag. 120.

    (62)  Relazione, capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.

    (63)  Relazione, ibidem.

    (64)  Relazione, capitolo 14, pagg. 362-3, che elenca le inchieste in materia di difesa commerciale dell'UE (relative a determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e relativi a determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese), nonché le inchieste in materia di difesa commerciale condotte dalle autorità australiane, canadesi, indiane o statunitensi.

    (65)  Relazione, capitolo 6, pag. 127, in particolare riguardo alla stima dell'FMI.

    (66)  Cfr. paragrafi da 175 a 346 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5) (C/2019/43).

    (67)  Cfr. paragrafi 347-367, ibidem.

    (68)  Cfr. paragrafi 551-557, ibidem.

    (69)  Cfr. paragrafi 562-575, ibidem.

    (70)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese.

    (71)  Cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 28 febbraio 2018 nella causa C-301/16 P.

    (72)  Dati aperti della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

    (73)  Se non vi è alcuna produzione del prodotto oggetto del riesame in alcun paese con un livello di sviluppo analogo, può essere presa in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o allo stesso settore del prodotto oggetto del riesame.

    (74)  Fonte: banca dati Orbis, fornita da Bureau Van Dick (https://orbis.bvdinfo.com/version-2019228/home.serv?product=OrbisNeo).

    (75)  Global Trade Atlas – GTA (https://www.gtis.com/gta/secure/htscty_wta.cfm).

    (76)  La Thailandia è stata rimossa dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 con effetto dal 1o gennaio 2015 a norma del regolamento delegato (UE) n. 1421/2013 della Commissione.

    (77)  Fonte: banca dati Orbis, fornita da Bureau Van Dick (https://orbis.bvdinfo.com/version-2019228/home.serv?product=OrbisNeo).

    (78)  Fonte: banca dati Orbis, fornita da Bureau Van Dick (https://orbis.bvdinfo.com/version-2019228/home.serv?product=OrbisNeo).

    (79)  http://comext.eurostat.ec.europa.eu/ANALYTICAL_S10_V17_ECAS/Analytical.html.

    (80)  https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/main-tables.

    (81)  https://www.bloomberg.com/.

    (82)  Alla data del 4 luglio 2018 la società Yong Yi non aveva ancora revocato la propria disponibilità a collaborare all'inchiesta e le informazioni fornite nell'allegato III sono state pertanto utilizzate come fonte.

    (83)  https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database.

    (84)  Fonte: banca dati Orbis, fornita da Bureau Van Dick (https://orbis.bvdinfo.com/version-2019228/home.serv?product=OrbisNeo).

    (85)  Calcolate come media del reddito di esercizio, meno l'utile di esercizio, meno l'utile finanziario, meno il costo delle merci vendute (costo dei materiali, costo dei dipendenti, svalutazioni e ammortamenti).

    (86)  Calcolato come profitto al lordo delle imposte sul costo delle merci vendute (costo dei materiali, costo dei dipendenti, svalutazioni e ammortamenti).

    (87)  Regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 338 del 19.12.2017, pag. 1).

    (88)  Il calcolo è stato effettuato per estrapolazione, supponendo che la produzione totale di 80 milioni di unità rappresenti il 68 % della capacità totale, che corrisponderebbe dunque a 117 milioni di unità.

    (89)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 153 del 5.6.2013, pag. 17).

    (90)  Fonte: Global Trade Atlas – GTA (https://www.gtis.com/gta/secure/htscty_wta.cfm), dati statistici disponibili a livello di codice SA 8712 00 (Prodotto in esame: codici NC 8712 00 30 e NC 8712 00 70).

    (91)  https://www.usitc.gov/tata/hts/index.htm, Commissione statunitense per il commercio internazionale - Official Harmonized Tariff Schedule 2019.

    (92)  https://www.federalregister.gov/documents/2019/05/09/2019-09681/notice-of-modification-of-section-301-action-chinas-acts-policies-and-practices-related-to.

    (93)  Fonte: Global Trade Atlas – GTA.

    (94)  https://www.federalregister.gov/documents/2019/05/09/2019-09681/notice-of-modification-of-section-301-action-chinas-acts-policies-and-practices-related-to.

    (95)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 108).

    (96)  Fonte: statistiche basate sulle informazioni comunicate alla Commissione dagli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.

    (97)  https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/EARN_MW_CUR.

    (98)  Documento dell'EBMA datato 1o maggio 2019.

    (99)  http://www.china-bicycle.com/information/?cid=11.

    (100)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5).

    (101)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 108).

    (102)  European bicycle market - Employment and Investment figures in 2018(Mercato europeo della bicicletta — Dati sull'occupazione e sugli investimenti nel 2018), aggiornato a marzo 2019, pag. 5.

    (103)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, B-1049 Bruxelles, Belgio.

    (104)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    (105)  Compresa City Cycle Industries — codice TARIC aggiuntivo B131 [regolamento di esecuzione (UE) 2018/28 della Commissione, del 9 gennaio 2018, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, da parte della City Cycle Industries (GU L 5 del 10.1.2018, pag. 27)].


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