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Document 32019D0120

    Decisione di esecuzione (UE) 2019/120 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che modifica la direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la proroga della deroga relativa alle condizioni di importazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2019) 254]

    C/2019/254

    GU L 24 del 28.1.2019, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/120/oj

    28.1.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 24/27


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/120 DELLA COMMISSIONE

    del 24 gennaio 2019

    che modifica la direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la proroga della deroga relativa alle condizioni di importazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti provenienti da paesi terzi

    [notificata con il numero C(2019) 254]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/90/CE prevede che la Commissione stabilisca se i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piante da frutto prodotti nell'Unione e conformi alle prescrizioni e condizioni della direttiva. L'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2008/90/CE prevede una deroga che consente agli Stati membri, in attesa di tale decisione, di applicare all'importazione di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto condizioni perlomeno equivalenti a quelle applicabili ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto prodotti nell'Unione.

    (2)

    Tale deroga è stata concessa fino al 31 dicembre 2018. Gli Stati membri possono pertanto applicare condizioni equivalenti a quelle stabilite nelle direttive di esecuzione 2014/96/UE (2), 2014/97/UE (3) e 2014/98/UE (4) della Commissione.

    (3)

    Al momento la Commissione non dispone ancora di informazioni sufficienti sulle condizioni in vigore nei paesi terzi per poter adottare siffatte decisioni nei confronti di tali paesi.

    (4)

    Al fine di evitare l'interruzione del flusso di scambi gli Stati membri dovrebbero continuare a beneficiare di tale deroga.

    (5)

    A partire dal 14 dicembre 2019 saranno applicate le nuove norme fitosanitarie stabilite nel regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). In conformità a tali nuove norme gli organismi nocivi attualmente elencati nella direttiva di esecuzione 2014/98/UE e le prescrizioni sanitarie relative ai materiali di moltiplicazione rientreranno nell'ambito di applicazione di tale regolamento. È pertanto opportuno concedere un periodo di tempo sufficiente per valutare la conformità dei paesi terzi alle nuove norme fitosanitarie stabilite nel regolamento (UE) 2016/2031 e nella relativa legislazione di attuazione.

    (6)

    Il periodo di applicazione della deroga prevista dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2008/90/CE dovrebbe di conseguenza essere prorogato fino al 31 dicembre 2022.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/90/CE.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere della sezione materiali di moltiplicazione e piante da frutto del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2008/90/CE, la data «31 dicembre 2018» è sostituita dalla data «31 dicembre 2022».

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2019

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8.

    (2)  Direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 12).

    (3)  Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 16).

    (4)  Direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 22).

    (5)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).


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