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Document 32017R2225

    Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l’uso del sistema di ingressi/uscite

    GU L 327 del 9.12.2017, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2225/oj

    9.12.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 327/1


    REGOLAMENTO (UE) 2017/2225 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 30 novembre 2017

    che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l’uso del sistema di ingressi/uscite

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera b),

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), stabilisce le condizioni, i criteri e le regole dettagliate per l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

    (2)

    Il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) mira a creare un sistema centralizzato per registrare i dati di ingresso e uscita e i dati di respingimento relativi ai cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione per un soggiorno di breve durata.

    (3)

    Per effettuare le verifiche sui cittadini di paesi terzi ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, che includono l’accertamento dell’identità di cittadini di paesi terzi, la loro identificazione, o entrambi, così come la verifica del rispetto, da parte di un cittadino di paese terzo, della durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, le guardie di frontiera dovrebbero utilizzare tutte le informazioni disponibili, compresi i dati contenuti nel sistema di ingressi/uscite stabilito nel regolamento (UE) 2017/2226. (Entry/Exit System – «EES»), se necessario. I dati conservati nell’EES dovrebbero inoltre essere utilizzati per verificare il rispetto, da parte dei cittadini di paesi terzi titolari di un visto rilasciato per uno o due ingressi, del numero massimo di ingressi autorizzati.

    (4)

    In alcuni casi è necessario che i cittadini di paesi terzi forniscano dati biometrici ai fini delle verifiche di frontiera. Occorrerebbe pertanto modificare le condizioni di ingresso per i cittadini di paesi terzi introducendo un obbligo di fornire tali dati biometrici. Nel caso in cui un cittadino di paese terzo rifiuti di fornire dati biometrici per la costituzione del suo fascicolo individuale o per l’esecuzione delle verifiche di frontiera, dovrebbe essere adottata una decisione di respingimento.

    (5)

    Al fine di garantire la piena efficacia dell’EES, è necessario che le verifiche in ingresso e in uscita siano effettuate in maniera armonizzata alle frontiere presso cui l’EES è operativo.

    (6)

    L’istituzione dell’EES richiede l’adeguamento delle procedure di verifica sulle persone all’atto dell’attraversamento delle frontiere presso cui l’EES è operativo. In particolare, l’EES intende abolire, all’ingresso e all’uscita, l’apposizione dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata, sostituendola con la registrazione elettronica dell’ingresso e dell’uscita direttamente nell’EES. Inoltre, nelle procedure di verifica di frontiera è necessario tenere conto dell’interoperabilità fra l’EES e il sistema d’informazione visti (VIS) stabilito dalla decisione del Consiglio 2004/512/CE (5). Infine, l’EES apre la possibilità di usare nuove tecnologie per l’attraversamento delle frontiere da parte dei soggiornanti di breve durata. Tali adeguamenti delle procedure di verifica di frontiera dovrebbero diventare effettivi negli Stati membri in cui l’EES è operativo alla data di entrata in funzione dell’EES stabilita conformemente al regolamento (UE) 2017/2226.

    (7)

    Per un periodo di sei mesi dall’entrata in funzione dell’EES, le guardie di frontiera dovrebbero tenere conto dei soggiorni dei cittadini di paesi terzi nei territori degli Stati membri nei sei mesi precedenti l’ingresso o l’uscita verificando i timbri sui documenti di viaggio oltre ai dati di ingresso/uscita registrati nell’EES. Tale misura dovrebbe consentire di effettuare le necessarie verifiche nei casi in cui una persona sia stata ammessa per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri nei sei mesi prima che l’EES entri in funzione. È necessario inoltre stabilire disposizioni specifiche per i cittadini di paesi terzi entrati nel territorio degli Stati membri, non ancora usciti prima che l’EES entri in funzione. In tali situazioni, al momento dell’uscita del cittadino di paese terzo dal territorio degli Stati membri dovrebbe essere registrato nell’EES anche l’ultimo ingresso.

    (8)

    Tenuto conto della diversità delle situazioni negli Stati membri e nei vari valichi di frontiera degli Stati membri quanto al numero di cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere, gli Stati membri dovrebbero poter decidere se e in che misura utilizzare tecnologie come sistemi self-service, varchi automatici e i sistemi di controllo di frontiera automatizzato. Nell’utilizzare tali tecnologie le verifiche in ingresso e in uscita alle frontiere esterne dovrebbero essere condotte in maniera armonizzata e dovrebbe essere assicurato un adeguato livello di sicurezza.

    (9)

    Inoltre è necessario specificare i compiti e le funzioni delle guardie di frontiera ai fini dell’uso di tali tecnologie. A tale riguardo è opportuno garantire che i risultati delle verifiche di frontiera effettuate con mezzi automatizzati siano messi a disposizione delle guardie di frontiera per consentire loro di prendere le decisioni appropriate. È necessario inoltre sorvegliare sull’uso dei sistemi self-service, dei varchi automatici e dei sistemi di controllo di frontiera automatizzato, da parte dei viaggiatori per impedire comportamenti e usi fraudolenti. Nell’espletare tale sorveglianza le guardie di frontiera dovrebbero infine prestare particolare attenzione ai minori e dovrebbero essere messe in condizione di poter individuare le persone che necessitano di protezione.

    (10)

    Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter istituire su base volontaria programmi nazionali di facilitazione per consentire ai cittadini di paesi terzi sottoposti a controllo preliminare di sicurezza di beneficiare, in ingresso, di deroghe a taluni aspetti di verifiche approfondite. Quando si applicano tali programmi nazionali di facilitazione dovrebbero essere stabiliti in conformità di un modello armonizzato e dovrebbe essere assicurato un adeguato livello di sicurezza.

    (11)

    Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

    (12)

    Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire modificare le disposizioni vigenti del regolamento (UE) 2016/399, può essere conseguito solo a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (13)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

    (14)

    Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (7); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

    (15)

    Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (8); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    (16)

    Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (10).

    (17)

    Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (11), delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (12).

    (18)

    Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (13), delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (14).

    (19)

    Per quanto riguarda Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia le disposizioni del regolamento (UE) 2016/399 relative all’EES dovrebbero applicarsi solo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226. Di conseguenza, è necessario stabilire disposizioni transitorie specifiche sull’apposizione di timbri per quegli Stati membri che alla data di entrata in funzione dell’EES non soddisfano le condizioni previste dall’articolo 66, paragrafo 2, di tale regolamento, in attesa della loro connessione all’EES. Tali disposizioni transitorie dovrebbero garantire che l’apposizione di timbri sui documenti di viaggio abbia lo stesso effetto di una registrazione di entrata o uscita nell’EES.

    (20)

    Gli Stati membri che, alla data di entrata in funzione dell’EES, non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 dovrebbero continuare ad apporre sistematicamente timbri, all’ingresso e all’uscita, sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata. Detti Stati membri dovrebbero effettuare la disamina dei timbri d’ingresso e di uscita sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo interessato al fine di verificare, raffrontando le date d’ingresso e di uscita, se tale persona non abbia oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio dello Stato membro interessato. L’apposizione dei timbri sui documenti di viaggio e la relativa disamina dovrebbero continuare fino a quando lo Stato membro interessato non sarà connesso all’EES, come previsto all’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226.

    (21)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/399.

    (22)

    Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) ed ha espresso un parere il 21 settembre 2016,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) 2016/399 è così modificato:

    1)

    all’articolo 2, sono aggiunti i punti seguenti:

    «22)

    “sistema di ingressi/uscite” (Entry/Exit System - EES) il sistema istituito con regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

    23)

    “sistema self-service” un sistema automatizzato che effettua tutte le verifiche di frontiera applicabili a una persona, o una parte di esse, e che può essere utilizzato per il preinserimento dei dati nell’EES;

    24)

    “varco automatico” un’infrastruttura elettronica in cui una frontiera esterna o una frontiera interna presso cui i controlli non sono ancora stati eliminati è effettivamente attraversata;

    25)

    “sistema di controllo di frontiera automatizzato” un sistema che consente l’attraversamento automatizzato della frontiera, e che si compone di un sistema self-service e di un varco automatico;

    26)

    “conferma dell’autenticità e dell’integrità dei dati memorizzati nel chip” il processo con cui si verifica, mediante certificati, che i dati memorizzati nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) provengano dall’autorità emittente e non siano stati modificati.

    2)

    l’articolo 6 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

    «f)

    fornire dati biometrici, laddove richiesti per:

    i)

    la costituzione del fascicolo individuale nell’EES conformemente agli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) 2017/2226;

    ii)

    l’effettuazione di verifiche di frontiera a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto i), e lettera g), punto i), del presente regolamento, dell’articolo 23, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2017/2226 e, se del caso, dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

    b)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «1 bis.   Il periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolato come periodo unico per gli Stati membri in cui l’EES è operativo sulla base del regolamento (UE) 2017/2226. Tale periodo è calcolato separatamente per ciascuno degli Stati membri in cui l’EES non è operativo.»;

    3)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 6 bis

    Cittadini di paesi terzi i cui dati devono essere inseriti nell’EES

    1.   I dati all’ ingresso e all’uscita delle seguenti categorie di persone sono inseriti nell’EES conformemente agli articoli 16, 17, 19 e 20 del regolamento (UE) 2017/2226:

    a)

    cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento;

    b)

    cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE e che non sono in possesso della carta di soggiorno di cui a tale direttiva;

    c)

    cittadini di paesi terzi che:

    i)

    sono familiari di un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra; e

    ii)

    non sono in possesso della carta di soggiorno a norma della direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002.

    2.   I dati relativi ai cittadini di paesi terzi a cui è stato rifiutato l’ingresso per un soggiorno di breve durata ai sensi dell’articolo 14 del presente regolamento sono inseriti nell’EES conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226.

    3.   Non sono inseriti nell’EES i dati delle seguenti categorie di persone:

    a)

    cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE e che sono in possesso della carta di soggiorno a norma di tale direttiva che accompagnino o raggiungano, o meno, tale cittadino dell’Unione;

    b)

    cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino di paese terzo, che accompagnino o raggiungano, o meno, tale cittadino dell’Unione, qualora:

    i)

    tale cittadino di paese terzo benefici di un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra; e

    ii)

    tali cittadini di paesi terzi siano in possesso della carta di soggiorno a norma della direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002;

    c)

    titolari di permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, punto 16, ad eccezione di coloro che sono contemplati alle precedenti lettere a) e b);

    d)

    titolari di visti per soggiorni di lunga durata;

    e)

    cittadini di paesi terzi che esercitano i loro diritti alla mobilità ai sensi della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) o della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4);

    f)

    cittadini di Andorra, Monaco e San Marino e titolari di un passaporto rilasciato dallo Stato della Città del Vaticano;

    g)

    persone o categorie di persone esenti dalle verifiche di frontiera o che beneficiano di specifiche norme relative alle verifiche di frontiera, vale a dire:

    i)

    capi di Stato, capi di governo e membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, e membri delle loro delegazioni ufficiali, e sovrani e altri membri di rilievo di una famiglia reale, ai sensi del punto 1 dell’allegato VII;

    ii)

    piloti di aeromobili e altri membri dell’equipaggio ai sensi del punto 2 dell’allegato VII;

    iii)

    marittimi ai sensi del punto 3 dell’allegato VII e marittimi presenti all’interno del territorio di uno Stato membro soltanto per la durata dello scalo della nave e nella zona del porto di scalo;

    iv)

    lavoratori frontalieri ai sensi del punto 5 dell’allegato VII;

    v)

    servizi di soccorso, polizia, vigili del fuoco che intervengono in una situazione d’emergenza e guardie di frontiera ai sensi del punto 7 dell’allegato VII;

    vi)

    lavoratori off-shore ai sensi del punto 8 dell’allegato VII;

    vii)

    membri dell’equipaggio e passeggeri di navi da crociera ai sensi dei punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 dell’allegato VI;

    viii)

    persone che si trovano a bordo di un’imbarcazione da diporto che non sono soggette alle verifiche di frontiera ai sensi dei punti 3.2.4, 3.2.5 e 3.2.6 dell’allegato VI;

    h)

    persone che beneficiano di una deroga all’obbligo di attraversare le frontiere esterne soltanto ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura stabiliti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2;

    i)

    persone che, per l’attraversamento della frontiera, presentano un valido lasciapassare per traffico frontaliero in conformità del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5);

    j)

    membri dell’equipaggio di treni passeggeri e treni merci che effettuano collegamenti internazionali;

    k)

    persone che, per l’attraversamento della frontiera, presentano:

    i)

    un documento di transito ferroviario agevolato rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio (*6); o

    ii)

    un documento di transito agevolato valido rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 693/2003, a condizione che transitino via treno e che non scendano sul territorio di uno Stato membro.

    4)

    l’articolo 8 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 2 è così modificato:

    i)

    alla lettera a), il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Se il documento di viaggio contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), l’autenticità e l’integrità dei dati ivi memorizzati sono confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi, a meno che ciò sia tecnicamente impossibile, o, nel caso di un documento di viaggio rilasciato da un paese terzo, impossibile per indisponibilità di certificati validi.»;

    ii)

    alla lettera b), è aggiunto il comma seguente:

    «Per le persone il cui ingresso è oggetto di registrazione nell’EES ai sensi dell’articolo 6 bis del presente regolamento, si procede a una verifica della loro identità ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e, se del caso, a un’identificazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, di tale regolamento.»;

    b)

    il paragrafo 3 è così modificato:

    i)

    alla lettera a), punto i), il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Per i passaporti e i documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione elettronica (chip), l’autenticità e l’integrità dei dati ivi memorizzati sono verificate, a condizione che siano disponibili certificati validi.

    Ad eccezione dei cittadini di paesi terzi per i quali un fascicolo individuale è già registrato nell’EES, qualora il documento di viaggio contenga un’immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) e a tale immagine del volto è possibile avere accesso in termini tecnici, tale accertamento include una verifica di tale immagine del volto comparandola elettronicamente all’immagine del volto del cittadino di paese terzo interessato. Se tecnicamente e giuridicamente possibile, l’accertamento può essere effettuato verificando le impronte digitali rilevate sul posto a fronte delle impronte digitali registrate nel supporto di memorizzazione elettronica (chip);»;

    ii)

    alla lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente:

    «iii)

    per le persone il cui ingresso o il cui respingimento sono oggetto di registrazione nell’EES ai sensi dell’articolo 6 bis del presente regolamento, si procede a una verifica della loro identità ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e, se del caso, a un’identificazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, di tale regolamento;»;

    iii)

    alla lettera a), è inserito il punto seguente:

    «iii bis)

    per le persone il cui ingresso o il cui respingimento è oggetto di registrazione nell’EES ai sensi dell’articolo 6 bis del presente regolamento, l’accertamento che il cittadino di paese terzo non abbia raggiunto o superato la durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri e, per i cittadini di paesi terzi titolari di un visto per rilasciato per uno o due ingressi, la verifica del rispetto del numero massimo di ingressi autorizzati, tramite consultazione dell’EES conformemente all’articolo 23 del regolamento (UE) 2017/2226;»;

    iv)

    alla lettera g), il punto i) è sostituito dal seguente:

    «i)

    la verifica dell’identità e della cittadinanza del cittadino di paese terzo, e dell’autenticità e della validità del documento di viaggio per l’attraversamento della frontiera, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati, in particolare:

    1)

    del SIS;

    2)

    della banca dati SLTD di Interpol;

    3)

    delle banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti e invalidati.

    Per i passaporti e i documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione elettronica (chip), l’autenticità e l’integrità dei dati ivi memorizzati sono verificate, a condizione che siano disponibili certificati validi.

    Ad eccezione dei cittadini di paesi terzi per il quali un fascicolo individuale è già registrato nell’EES, qualora il documento di viaggio contenga un’immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) e a tale immagine del volto è possibile avere accesso in termini tecnici, tale accertamento include la verifica di tale immagine del volto comparandola elettronicamente all’immagine del volto del cittadino di paese terzo interessato rilevata sul posto. Se tecnicamente e giuridicamente possibile, detto accertamento può essere effettuato verificando le impronte digitali rilevate sul posto a fronte delle impronte digitali registrate nel supporto di memorizzazione digitale (chip);»;

    v)

    alla lettera g), sono aggiunti i punti seguenti:

    «iii)

    per le persone la cui uscita è oggetto di registrazione nell’EES ai sensi dell’articolo 6 bis del presente regolamento, la verifica della loro identità ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e, se del caso, un’identificazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, di tale regolamento;

    iv)

    per le persone la cui uscita è oggetto di registrazione nell’EES ai sensi dell’articolo 6 bis del presente regolamento, l’accertamento che il cittadino di paese terzo non abbia superato la durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, tramite consultazione dell’EES conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226;»;

    vi)

    alla lettera h), il punto ii) è soppresso;

    vii)

    la lettera i) è sostituita dalla seguente:

    «i)

    Ai fini dell’identificazione delle persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d’ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri, può essere consultato il VIS conformemente all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008, e può essere consultato l’EES conformemente all’articolo 27 del regolamento (UE) 2017/2226.»;

    c)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «9.   I cittadini di paesi terzi sono informati del numero massimo di giorni del soggiorno autorizzato, che tiene conto del numero di ingressi e della durata del soggiorno autorizzati in base al visto. Tale informazione è fornita dalla guardia di frontiera al momento delle verifiche di frontiera oppure per mezzo di attrezzature, installate al valico di frontiera, che consentono al cittadino di paese terzo di consultare il servizio web di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226.»;

    5)

    sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 8 bis

    Uso dei sistemi self-service per il preinserimento dei dati nell’EES

    1.   Le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell’EES conformemente all’articolo 6 bis possono utilizzare sistemi self-service per preinserire nell’EES i dati di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a)

    il documento di viaggio contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), e l’autenticità e l’integrità dei dati ivi memorizzati sono confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi;

    b)

    il documento di viaggio contiene un’immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip), tecnicamente accessibile al sistema self-service in modo da permettere di accertare l’identità del titolare del documento di viaggio comparando l’immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) a quella rilevata sul posto; se tecnicamente e giuridicamente possibile, tale accertamento può essere effettuato verificando le impronte digitali rilevate sul posto a fronte delle impronte digitali registrate nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) del documento di viaggio.

    2.   Conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il sistema self-service verifica se la persona è già registrata nell’EES e accerta l’identità del cittadino di paese terzo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226.

    3.   Conformemente all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226, il sistema self-service procede a un’identificazione conformemente all’articolo 27 di tale regolamento.

    Inoltre, conformemente all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226, quando è effettuata un’identificazione nell’EES

    a)

    per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto ai fini dell’attraversamento delle frontiere esterne, se l’interrogazione nel VIS con i dati di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 indica che la persona è registrata nel VIS, è effettuata una verifica delle impronte digitali nei dati del VIS ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008. Qualora la verifica sulla persona ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo non abbia dato esito, si dovrebbe accedere ai dati del VIS a fini di identificazione ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008;

    b)

    per i cittadini di paesi terzi non soggetti all’obbligo del visto ai fini dell’attraversamento delle frontiere esterne e che non risultano registrati nell’EES a seguito dell’identificazione effettuata ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2017/2226, è consultato il VIS conformemente all’articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.

    4.   Nel caso in cui i dati relativi alla persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano registrati nell’EES ai sensi dei paragrafi 2 e 3:

    a)

    i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto ai fini dell’attraversamento delle frontiere esterne procedono a preinserire nell’EES, tramite il sistema self-service, i dati elencati all’articolo 16, paragrafo 1 e all’articolo 16, paragrafo 2, lettere da c), a f) del regolamento (UE) 2017/2226 e, se del caso, i dati di cui all’articolo 16, paragrafo 6, di tale regolamento, e i cittadini di paesi terzi non soggetti all’obbligo del visto ai fini dell’attraversamento delle frontiere esterne procedono a preinserire nell’EES, tramite il sistema self-service, i dati elencati all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c) di tale regolamento e, se del caso, i dati di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento;

    b)

    la persona è in seguito indirizzata verso una guardia di frontiera che:

    i)

    procede al preinserimento dei dati interessati, qualora non sia stato possibile raccogliere tutti i dati necessari tramite il sistema self-service;

    ii)

    verifica:

    che il documento di viaggio utilizzato al sistema self-service corrisponda a quello in possesso della persona al suo cospetto,

    che l’immagine del volto della persona interessata rilevata sul posto corrisponda all’immagine del volto raccolta tramite il sistema self-service, e

    per le persone che non sono in possesso del visto richiesto ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001, che le impronte digitali dell’interessato rilevate sul posto corrispondano a quelle raccolte tramite il sistema self-service;

    iii)

    una volta presa la decisione di autorizzare l’ingresso della persona o di respingerla, conferma i dati di cui alla lettera a) del presente paragrafo e inserisce nell’EES i dati di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b) e all’articolo 18, paragrafo 6, lettere a), b), c) e d) del regolamento (UE) 2017/2226.

    5.   Quando, le operazioni previste ai paragrafi 2 e 3 indicano che i dati relativi alla persona di cui al paragrafo 1 sono registrati nell’EES, il sistema self-service valuta se sia necessario un aggiornamento di ciascuno dei dati di cui al paragrafo 4, lettera a).

    6.   Qualora la valutazione di cui al paragrafo 5 riveli che la persona di cui al paragrafo 1 ha un fascicolo individuale registrato nell’EES ma che i suoi dati devono essere aggiornati, la persona:

    a)

    aggiorna i dati nell’EES preinserendoli tramite il sistema self-service;

    b)

    viene indirizzata verso una guardia di frontiera, che verifica la correttezza dell’aggiornamento ai sensi della lettera a) del presente paragrafo e, una volta presa la decisione di autorizzare l’ingresso della persona o respingerla, aggiorna il fascicolo individuale conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226.

    7.   I sistemi self-service funzionano sotto la sorveglianza di una guardia di frontiera incaricata di rilevare qualsiasi uso inappropriato, fraudolento o anormale del sistema self-service.

    Articolo 8 ter

    Uso di sistemi self-service e di varchi automatici per l’attraversamento della frontiera da parte di persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell’EES

    1.   Le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell’EES conformemente all’articolo 6 bis possono essere autorizzate a usare un sistema self-service per effettuare le verifiche di frontiera qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a)

    il documento di viaggio contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), e l’autenticità e l’integrità dei dati ivi memorizzati sono confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi;

    b)

    il documento di viaggio contiene un’immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip), tecnicamente accessibile al sistema self-service in modo da permettere di verificare l’identità del titolare del documento di viaggio comparando tale immagine del volto con quella rilevata sul posto; e

    c)

    la persona è già registrata o i suoi dati sono stati preinseriti nell’EES.

    2.   Se ricorrono le condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo, le verifiche di frontiera all’ingresso previste all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), e le verifiche di frontiera all’uscita previste all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 3, lettere g) e h), possono avvenire tramite un sistema self-service. Quando sono effettuate tramite un sistema di controllo di frontiera automatizzato, le verifiche di frontiera all’uscita includono le verifiche previste all’articolo 8, paragrafo 3, lettera h).

    Qualora una persona sia ammessa a un programma nazionale di facilitazione istituito da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 8 quinquies, le verifiche di frontiera effettuate attraverso un sistema self-service all’ingresso possono omettere l’esame degli aspetti previsti all’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punti iv) e v), quando tale persona attraversa le frontiere esterne di tale Stato membro o le frontiere esterne di un altro Stato membro che abbia concluso un accordo con lo Stato membro che ha concesso l’accesso di cui all’articolo 8 quinquies, paragrafo 9.

    3.   All’ingresso e all’uscita, i risultati delle verifiche di frontiera effettuate attraverso il sistema self-service sono messi a disposizione di una guardia di frontiera. Tale guardia di frontiera monitora i risultati delle verifiche di frontiera e, tenendo conto di tali risultati, autorizza l’ingresso o l’uscita o, diversamente, indirizza la persona verso una guardia di frontiera che procede a ulteriori verifiche.

    4.   La persona in questione è indirizzata verso una guardia di frontiera a norma del paragrafo 3 in ciascuna delle seguenti situazioni:

    a)

    qualora una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatte;

    b)

    qualora dalle verifiche all’ingresso o all’uscita previste al paragrafo 2 emerge che non siano soddisfatte una o più delle condizioni di ingresso o di uscita;

    c)

    qualora i risultati delle verifiche all’ingresso o all’uscita previste al paragrafo 2 mettano in dubbio l’identità della persona, o quando rivelino che la persona è considerata una minaccia per la sicurezza interna, l’ordine pubblico, le relazioni internazionali di ogni gli Stato membro, oppure per la salute pubblica;

    d)

    in caso di dubbi;

    e)

    qualora non siano disponibili varchi automatici.

    5.   Oltre alle situazioni indicate al paragrafo 4, la guardia di frontiera che sorveglia l’attraversamento della frontiera può decidere, sulla base di altri motivi, di indirizzare la persona che utilizza il sistema self-service verso un’altra guardia di frontiera.

    6.   Le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell’EES conformemente all’articolo 6 bis, paragrafo 1, e che hanno utilizzato un sistema self-service per effettuare le verifiche di frontiera, possono essere autorizzate a usare un varco automatico. In caso di utilizzo di un varco automatico, la corrispondente registrazione della cartella di ingresso/uscita e il collegamento di tale cartella al corrispondente fascicolo individuale ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/2226 avvengono al momento dell’attraversamento della frontiera tramite il varco automatico. Se il varco automatico e il sistema self-service sono fisicamente separati, presso tale varco è svolto un accertamento dell’identità dell’utente per verificare che la persona che lo utilizza corrisponda alla persona che ha utilizzato il sistema self-service. L’accertamento è eseguito usando almeno un identificatore biometrico.

    7.   Qualora le condizioni elencate al paragrafo 1, lettera a) o b), o entrambe, non siano soddisfatte, può essere effettuata tramite un sistema self-service una parte delle verifiche di frontiera all’ingresso previste all’articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), e una parte delle verifiche di frontiera all’uscita previste all’articolo 8, paragrafo 3, lettere g) e h). La guardia di frontiera può limitarsi a procedere solo a quegli accertamenti previsti all’articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), e all’articolo 8, paragrafo 3, lettere g) e h), che non è stato possibile effettuare attraverso il sistema self-service. La guardia di frontiera accerta inoltre che il documento di viaggio usato al sistema self-service corrisponda a quello in possesso della persona al cospetto di tale guardia di frontiera.

    8.   I sistemi self-service e i varchi automatici funzionano sotto la sorveglianza di una guardia di frontiera incaricata di rilevare qualsiasi uso inappropriato, fraudolento o anormale del sistema self-service, del varco automatico, o di entrambi.

    9.   Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per gli Stati membri, di consentire l’uso di sistemi self-service, di varchi automatici, o entrambi, per l’attraversamento della frontiera da parte dei cittadini dell’Unione, dei cittadini di uno Stato dell’Associazione europea di libero scambio dello Spazio economico europeo, dei cittadini della Svizzera e dei cittadini di paesi terzi il cui attraversamento della frontiera non è oggetto di una registrazione nell’EES.

    Articolo 8 quater

    Norme relative ai sistemi di controllo di frontiera automatizzato

    I sistemi di controllo di frontiera automatizzato sono progettati, nella misura del possibile, in modo tale da poter essere utilizzati da qualsiasi persona, a eccezione dei minori di età inferiore a 12 anni. Sono altresì progettati in modo da garantire il pieno rispetto della dignità umana, in particolare nei casi concernenti persone vulnerabili. Allorché gli Stati membri decidono di avvalersi di sistemi di controllo di frontiera automatizzato, essi garantiscono la presenza di personale in numero sufficiente per assistere le persone nell’utilizzo di tali sistemi.

    Articolo 8 quinquies

    Programmi nazionali di facilitazione

    1.   Ciascuno Stato membro può istituire un programma volontario (“ programma nazionale di facilitazione”) per consentire ai cittadini di paesi terzi, ai cittadini di uno specifico paese terzo, che non godono del diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione di beneficiare delle facilitazioni previste al paragrafo 2 all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne di uno Stato membro.

    2.   In deroga all’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), per i cittadini di paesi terzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo che sono stati ammessi al programma nazionale di facilitazione, le verifiche approfondite all’ingresso non devono includere un esame degli aspetti previsti all’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punti iv) e v), quando tali cittadini di paesi terzi attraversano le frontiere esterne di uno Stato membro.

    3.   Lo Stato membro sottopone a un controllo preliminare di sicurezza i cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi al programma nazionale di facilitazione al fine di verificare, in particolare, che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano soddisfatte.

    Tali cittadini di paesi terzi sono sottoposti al controllo preliminare di sicurezza da parte delle guardie di frontiera, delle autorità competenti per i visti quali definite all’articolo 4, punto 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 o delle autorità competenti per l’immigrazione quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, punto 4, del regolamento (UE) 2017/2226.

    4.   Le autorità di cui al paragrafo 3 accordano a una persona l’accesso al programma nazionale di facilitazione solo qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a)

    il richiedente soddisfa le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 6, paragrafo 1;

    b)

    il documento di viaggio del richiedente e, se applicabile, il visto, il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno sono validi e non sono falsi, contraffatti o alterati;

    c)

    il richiedente dimostra la necessità di viaggiare frequentemente o regolarmente o giustifica la propria intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente;

    d)

    il richiedente dimostra la propria integrità e affidabilità, in particolare, se del caso, dimostra di aver utilizzato in maniera lecita i precedenti visti o visti con validità territoriale limitata, dimostra la propria situazione economica nel paese d’origine e l’effettiva intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima del termine del periodo di soggiorno autorizzato. Conformemente all’articolo 25 del regolamento (UE) 2017/2226, le autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo hanno accesso all’EES per verificare che il richiedente non abbia precedentemente superato la durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri;

    e)

    il richiedente giustifica lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto;

    f)

    il richiedente dispone di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata dei soggiorni previsti sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, o è in grado di ottenere lecitamente detti mezzi;

    g)

    viene consultato il SIS.

    5.   Il primo accesso al programma nazionale di facilitazione è concesso per un periodo massimo di un anno. L’accesso può essere prorogato per altri cinque anni al massimo oppure fino al termine del periodo di validità del documento di viaggio o di un eventuale visto per ingressi multipli, visto per soggiorno di lunga durata e permesso di soggiorno rilasciato, se più breve.

    In caso di proroga, ogni anno lo Stato membro valuta nuovamente la situazione di ciascun cittadino di paese terzo ammesso al programma nazionale di facilitazione per garantire che, in base alle informazioni aggiornate, tale cittadino di paese terzo interessato continui a soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 4. Tale nuova valutazione può essere effettuata quando sono effettuate le verifiche di frontiera.

    6.   Le verifiche approfondite all’ingresso di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e lettera b), e le verifiche approfondite all’uscita di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera g), comprendono anche l’accertamento del fatto che il cittadino di paese terzo abbia un valido accesso al programma nazionale di facilitazione.

    Le guardie di frontiera possono effettuare la verifica sul cittadino di paese terzo che beneficia del programma nazionale di facilitazione all’ingresso ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera a) e lettera b), e all’uscita ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera g), senza comparare elettronicamente i dati biometrici, ma confrontando l’immagine del volto ricavata dal supporto di memorizzazione elettronica (chip) e l’immagine del volto contenuta nel fascicolo individuale EES del cittadino di paese terzo con tale faccia del cittadino di paese terzo. La verifica completa è effettuata in modo casuale e in base a un’analisi dei rischi.

    7.   Le autorità di cui al paragrafo 3 revocano immediatamente l’accesso al programma nazionale di facilitazione accordato a un cittadino di paese terzo se risulti che le condizioni di accesso a tale programma non erano soddisfatte o non sono più soddisfatte.

    8.   Nel verificare, in conformità del paragrafo 3, se il richiedente soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 4, si valuta con particolare attenzione se questi presenti un rischio di immigrazione illegale o un rischio per la sicurezza di ciascuno degli Stati membri e se intenda lasciare il territorio degli Stati membri entro la scadenza del soggiorno autorizzato.

    La valutazione dei mezzi di sussistenza per i soggiorni previsti si effettua in funzione della durata e dello scopo del soggiorno o dei soggiorni previsti e con riferimento ai prezzi medi vigenti nello Stato membro o negli Stati membri interessati per vitto e alloggio in sistemazione economica, in base agli importi di riferimento fissati dagli Stati membri conformemente all’articolo 39, paragrafo 1, lettera c). Una dichiarazione di garanzia, di alloggio da parte di un privato, o entrambe, possono altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.

    L’esame di una domanda si fonda, in particolare, sull’autenticità e l’affidabilità dei documenti presentati e sulla veridicità e l’affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente. In caso di dubbi sul richiedente, sulle sue dichiarazioni o sui documenti giustificativi presentati, lo Stato membro competente per l’esame di una domanda può consultare altri Stati membri prima di decidere in merito alla stessa.

    9.   Due o più Stati membri che abbiano istituito il proprio programma nazionale di facilitazione ai sensi del presente articolo possono stipulare fra di loro un accordo per garantire che i beneficiari dei loro programmi nazionali di facilitazione possano godere delle facilitazioni riconosciute da un altro programma nazionale di facilitazione. Entro il termine di un mese dalla conclusione dell’accordo, ne è trasmessa una copia alla Commissione.

    10.   Nell’istituire un programma nazionale di facilitazione, gli Stati membri garantiscono che il loro sistema di funzionamento del programma rispetti le norme di sicurezza dei dati previste all’articolo 43 del regolamento (UE) 2017/2226. Gli Stati membri effettuano un’adeguata valutazione del rischio connesso alla sicurezza delle informazioni e le responsabilità in materia di sicurezza sono illustrate in modo chiaro per tutte le fasi del processo.

    11.   Entro la fine del terzo anno di applicazione del presente articolo, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione della sua attuazione. Sulla base di tale valutazione, il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a proporre l’istituzione di un programma dell’Unione per cittadini di paesi terzi che siano viaggiatori frequenti e siano stati sottoposti a controllo preliminare di sicurezza.»;

    6)

    l’articolo 9 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Anche in caso di snellimento delle verifiche, la guardia di frontiera inserisce i dati nell’EES a norma dell’articolo 6 bis. Qualora non possano essere inseriti con mezzi elettronici, i dati sono inseriti manualmente.»;

    b)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «3 bis.   Qualora sia impossibile tecnicamente inserire i dati nel sistema centrale dell’EES o in caso di guasto del sistema centrale dell’EES, si applicano tutte le seguenti disposizioni:

    i)

    in deroga all’articolo 6 bis del presente regolamento, i dati di cui agli articoli da 16 a 20 del regolamento (UE) 2017/2226 sono temporaneamente conservati nell’interfaccia uniforme nazionale definita all’articolo 7 di tale regolamento. Qualora ciò non sia possibile, i dati sono temporaneamente conservati localmente in un formato elettronico. In entrambi i casi, i dati sono inseriti nel sistema centrale dell’EES non appena l’impossibilità tecnica o il guasto siano stati risolti. Gli Stati membri adottano le misure appropriate e predispongono le infrastrutture, le attrezzature e le risorse necessarie per garantire che si possa procedere a tale conservazione locale temporanea in ogni momento e per ciascuno dei loro valichi di frontiera.

    Fatto salvo l’obbligo di procedere alle verifiche di frontiera ai sensi del presente regolamento, nel caso eccezionale in cui sia tecnicamente impossibile inserire i dati nel sistema centrale dell’EES e nell’interfaccia uniforme nazionale e sia tecnicamente impossibile conservare temporaneamente i dati localmente in un formato elettronico, la guardia di frontiera conserva manualmente i dati di ingresso/uscita in conformità degli articoli da 16 a 20 del regolamento (UE) 2017/2226, a eccezione dei dati biometrici, e appone un timbro d’ingresso o di uscita sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo. Tali dati sono inseriti nel sistema centrale dell’EES non appena tecnicamente possibile.

    Gli Stati membri informano la Commissione, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, in merito all’apposizione di timbri sui documenti di viaggio qualora si verifichino casi eccezionali di cui al secondo comma del presente punto;

    ii)

    in deroga all’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto iii), e lettera g), punto iv), del presente regolamento per i cittadini di paesi terzi in possesso di un visto di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), qualora ciò sia tecnicamente possibile, l’accertamento dell’identità del titolare del visto è effettuato consultando direttamente il VIS conformemente all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008.»;

    7)

    all’articolo 10, sono inseriti i paragrafi seguenti:

    «3 bis.   Qualora decidano di usare varchi automatici, sistemi self-service, o sistemi automatici di controllo delle frontiere, gli Stati membri contrassegnano le rispettive corsie con la segnaletica di cui alla parte D dell’allegato III.

    3 ter.   Qualora decidano di istituire un programma nazionale di facilitazione in conformità dell’articolo 8 quinquies, gli Stati membri possono decidere di utilizzare corsie specifiche per i cittadini di paesi terzi che beneficiano di tale programma nazionale di facilitazione. Contrassegnano le rispettive corsie con la segnaletica di cui alla parte E dell’allegato III.»;

    8)

    l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 11

    Apposizione di timbri sui documenti di viaggio

    1.   Qualora espressamente previsto dal diritto nazionale, uno Stato membro, al momento dell’ingresso e dell’uscita, può apporre un timbro sul documento di viaggio dei cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato da detto Stato membro.

    2.   Il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo che è in possesso di un documento di transito ferroviario agevolato rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 693/2003 è timbrato al momento dell’ingresso e dell’uscita. Inoltre, il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo che è in possesso di un documento di transito agevolato valido rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 693/2003 e che transita via treno e che non scende sul territorio di uno Stato membro è timbrato all’ingresso e all’uscita.

    3.   I documenti di viaggio di cittadini di paesi terzi che entrano nel territorio di uno Stato membro che non applica ancora integralmente l’acquis di Schengen ma in cui l’EES è operativo, o escono dallo stesso, sulla base di un visto nazionale per soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi, sono timbrati all’ingresso e all’uscita.

    4.   Le modalità pratiche dell’apposizione del timbro sono stabilite nell’allegato IV.»;

    9)

    l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 12

    Presunzione in ordine al soddisfacimento delle condizioni relative alla durata del soggiorno di breve durata

    1.   Fatto salvo l’articolo 12 bis, se non è stato creato alcun fascicolo individuale nell’EES per un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro o se la cartella di ingresso/uscita di tale cittadino di paese terzo non contiene una data di uscita successiva alla data di scadenza della durata del soggiorno autorizzato, le autorità competenti possono presumere che il cittadino di paese terzo non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di durata del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri.

    2.   La presunzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica al cittadino di paese terzo che può fornire, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili che dimostrino che lo stesso beneficia del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione o che è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata. Se necessario, si applica l’articolo 35 del regolamento (UE) 2017/2226.

    3.   La presunzione di cui al paragrafo 1 può essere confutata qualora il cittadino di paese terzo fornisca, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi della presenza fuori del territorio degli Stati membri o della data di scadenza di un precedente permesso di soggiorno o di un precedente visto per soggiorni di lunga durata, che dimostrino che ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno di breve durata.

    In caso di confutazione, le autorità competenti costituiscono un fascicolo individuale nell’EES, se necessario, o indicano nell’EES la data e il luogo in cui il cittadino di paese terzo ha attraversato la frontiera esterna di uno degli Stati membri o la frontiera interna di uno Stato membro che non applica ancora integralmente l’acquis di Schengen ma in cui l’EES è operativo, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2017/2226.

    4.   Qualora la presunzione di cui al paragrafo 1 non dovesse essere confutata, un cittadino di paese terzo presente nel territorio degli Stati membri può essere rimpatriato conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*7).

    Un cittadino di paese terzo che beneficia del diritto alla libera circolazione a norma del diritto dell’Unione può essere rimpatriato solo conformemente alla direttiva 2004/38/CE.

    10)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 12 bis

    Periodo transitorio e misure transitorie

    1.   Per un periodo di 180 giorni dopo l’entrata in funzione dell’EES, al fine di verificare, all’atto dell’ingresso e dell’uscita, che le persone ammesse per un soggiorno di breve durata non abbiano oltrepassato la durata massima del soggiorno autorizzato e, se necessario, di verificare che all’atto dell’ingresso tali persone non abbiano superato il numero di ingressi autorizzati da un visto per un soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi le guardie di frontiera tengono conto dei soggiorni nel territorio degli Stati membri nei 180 giorni che precedono l’ingresso o l’uscita verificando i timbri sui documenti di viaggio, in aggiunta ai dati di ingresso/uscita registrati nell’EES.

    2.   Qualora una persona sia entrata nel territorio degli Stati membri prima che l’EES sia entrato in funzione, e ne sia uscita dopo che l’EES sia entrato in funzione, all’atto di uscita è costituito nell’EES un fascicolo individuale e la data di tale ingresso è inserita nella cartella di ingresso/uscita conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226. L’applicazione del presente paragrafo non è limitata al periodo di 180 giorni dopo l’entrata in funzione dell’EES di cui al paragrafo 1. In caso di una divergenza fra la data del timbro di ingresso e i dati registrati nell’EES, prevale la data del timbro di ingresso.»;

    11)

    l’articolo 14 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

    «I dati relativi ai cittadini di paesi terzi a cui è stato rifiutato l’ingresso per un soggiorno di breve durata sono registrati nell’EES conformemente all’articolo 6 bis, paragrafo 2, del presente regolamento, e all’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226.»;

    b)

    al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Fatto salvo qualsiasi indennizzo concesso a norma del diritto nazionale, il cittadino di paese terzo interessato ha diritto a che lo Stato membro che ha proceduto al respingimento rettifichi i dati inseriti nell’EES o il timbro di ingresso annullato, o entrambi, e tutti gli altri annullamenti o aggiunte effettuati, se in esito al ricorso il provvedimento di respingimento risulta infondato.»;

    12)

    all’articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    capi di Stato, capi di governo e membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, e membri delle loro delegazioni ufficiali, e sovrani e altri membri di rilievo di una famiglia reale;»;

    13)

    è aggiunto l’articolo seguente:

    «Articolo 42 bis

    Misure transitorie per gli Stati membri in cui l’EES non è ancora operativo

    1.   I documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere degli Stati membri di cui all’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 sono timbrati sistematicamente all’ingresso e all’uscita.

    I documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento che attraversano le frontiere degli Stati membri di cui all’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 sono timbrati all’ingresso e all’uscita.

    Tali obblighi di apposizione del timbro si applicano anche in caso di snellimento delle verifiche di frontiera in conformità dell’articolo 9 del presente regolamento.

    2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, non si appongono timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 3, lettere a), b) e f), all’articolo 6 bis, paragrafo 3, lettera g), punti i), ii), iii) e vii) e all’articolo 6 bis, paragrafo 3, lettera j).

    3.   Le disposizioni del presente regolamento relative ai dati di ingresso/uscita registrati nell’EES e all’assenza di tali dati nell’EES, in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto iii bis), e lettera g), punto iv), l’articolo 8 quinquies, paragrafo 4, lettera d), e l’articolo 12, si applicano mutatis mutandis ai timbri d’ingresso e di uscita.

    4.   Qualora una presunzione in ordine al soddisfacimento delle condizioni relative alla durata del soggiorno di breve durata è confutata in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, il cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro in cui l’EES non è ancora operativo ha diritto ad ottenere l’inserimento, nel suo documento di viaggio, di un’indicazione in merito alla data e al luogo in cui ha attraversato la frontiera esterna o interna di tale Stato membro. Al cittadino di paese terzo si potrà inoltre fornire il modulo figurante nell’allegato VIII.

    5.   Si applicano le disposizioni sull’apposizione di timbri di cui all’allegato IV.

    6.   Gli Stati membri di cui all’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 appongono timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi il cui ingresso per un soggiorno di breve durata è stato rifiutato presso la loro frontiera. L’apposizione di timbri è eseguita conformemente alle specifiche contenute nell’allegato V, parte A, punto 1, lettera d).

    7.   Gli obblighi di apposizione del timbro ai sensi dei paragrafi da 1 a 6 si applicano fino alla data di entrata in funzione dell’l’EES nello Stato membro in questione.»;

    14)

    gli allegati III, IV, V e VII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data in cui l’EES entra in funzione, come stabilito dalla Commissione conformemente all’articolo 66 del regolamento (UE) 2017/2226.

    3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, il presente regolamento si applica agli Stati membri di cui all’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226, in cui l’EES non è ancora operativo, a decorrere dalla data della loro connessione all’EES ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 3 di tale regolamento. In attesa della loro connessione all’EES, a tali Stati membri si applicano le disposizioni transitorie riguardanti l’apposizione dei timbri sui documenti di viaggio di cui all’articolo 42 bis del regolamento (UE) 2016/399.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    A. TAJANI

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. MAASIKAS


    (1)  GU C 487 del 28.12.2016, pag. 66.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 novembre 2017.

    (3)  Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita (EES) e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale).

    (5)  Decisione del Consiglio 2004/512/CE, dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

    (6)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

    (7)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43).

    (8)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

    (9)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

    (10)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

    (11)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

    (12)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

    (13)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

    (14)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

    (15)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

    (*1)  Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).»;

    (*2)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).»;

    (*3)  Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1).

    (*4)  Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

    (*5)  Regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1).

    (*6)  Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l’istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8).»;

    (*7)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).»;


    ALLEGATO

    Gli allegati del regolamento (UE) 2016/399 sono così modificati:

    1)

    all’allegato III sono aggiunte le parti seguenti:

    «PARTE D

    Parte D1: corsie di controllo di frontiera automatizzato riservate ai cittadini UE, SEE, CH

    Image Image

    Le stelle non sono applicabili per la Svizzera, il Liechtenstein, la Norvegia e l’Islanda.

    Parte D2: corsie di controllo di frontiera automatizzato riservate ai cittadini di paesi terzi

    Image Image

    Parte D3: corsie di controllo di frontiera automatizzato per tutti i passaporti

    Image Image

    Parte E: corsie riservate ai viaggiatori registrati

    Image ».

    2)

    l’allegato IV è così modificato:

    a)

    il punto 1 è sostituito dal seguente:

    «1)

    Il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo che è in possesso di un documento di transito ferroviario agevolato rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 693/2003 è stampato al momento di ingresso e di uscita. Il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo che è in possesso di un documento di transito agevolato valido rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 693/2003 e il cui transito avviene via treno e che non scende sul territorio di uno Stato membro è timbrato anche all’ingresso e all’uscita. Inoltre, qualora espressamente previsto dal diritto nazionale, uno Stato membro può apporre un timbro all’ingresso e all’uscita sul documento di viaggio di un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato da quello Stato membro conformemente all’articolo 11 del presente regolamento.

    I documenti di viaggio di un cittadino di paese terzo che entra nel territorio di uno Stato membro che non applica ancora integralmente l’acquis di Schengen ma in cui l’EES è operativo, o esce dallo stesso, sulla base di un visto nazionale per soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi sono timbrati all’ingresso e all’uscita.»;

    b)

    è inserito il punto seguente:

    «1 bis.

    Le specifiche di tali timbri sono contenute nella decisione del comitato esecutivo Schengen SCH/COM-EX (94) 16 rev e nel documento SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDENTIAL).»;

    c)

    è inserito il punto seguente:

    «2 bis.

    All’ingresso e all’uscita di cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto e dell’apposizione del timbro, il timbro è apposto sulla pagina opposta a quella sulla quale figura il visto. Tuttavia, se tale pagina non è utilizzabile, il timbro è apposto sulla pagina seguente. Nella zona riservata alla lettura ottica non è apposto alcun timbro.»;

    d)

    il punto 3 è soppresso;

    3)

    l’allegato V è così modificato:

    a)

    la parte A è così modificata:

    i)

    al punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    per i cittadini di paesi terzi a cui è stato rifiutato l’ingresso per un soggiorno di breve durata, registra nell’EES i dati relativi al respingimento conformemente all’articolo 6 bis, paragrafo 2, del presente regolamento e all’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226.»;

    ii)

    al punto 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d)

    per i cittadini di paesi terzi il cui respingimento non è registrato nell’EES, appone sul passaporto un timbro d’ingresso e lo barra, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce, indicando sul lato destro, sempre con inchiostro indelebile, la lettera o le lettere corrispondenti al motivo o ai motivi di respingimento, il cui elenco figura nel modello uniforme di provvedimento di respingimento come figura nella parte B del presente allegato. Inoltre, per queste categorie di persone, la guardia di frontiera annota ogni respingimento su un registro o in un elenco con indicazione dell’identità e della cittadinanza del cittadino del paese terzo interessato, degli estremi del documento che gli consente di attraversare la frontiera, nonché del motivo e della data del respingimento.»;

    iii)

    al punto 1, è aggiunto il comma seguente:

    «Le modalità pratiche dell’apposizione del timbro sono stabilite nell’allegato IV.»;

    b)

    nella parte B, il modello uniforme per il respingimento alla frontiera è così modificato:

    i)

    dopo la lettera I) è aggiunto il testo seguente:

    «J)

    ha rifiutato di fornire dati biometrici, laddove richiesti

    per la costituzione del fascicolo individuale nel sistema di ingressi/uscite

    al fine di effettuare le verifiche di frontiera.»;

    ii)

    nella sezione intitolata «Commenti», dopo la parola «Commenti», è aggiunto il testo seguente:

    «

    (da contrassegnare a cura della guardia di frontiera se i dati sono conservati nel sistema di ingressi/uscite)

    Si informa la persona interessata che i suoi dati personali, così come le informazioni relative al respingimento, sono inseriti nel sistema di ingressi/uscite conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226.

    A norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) 2017/2226, la persona interessata ha il diritto di ottenere i dati che la riguardano che sono stati registrati nel sistema di ingressi/uscite e può chiedere che i dati inesatti che la riguardano siano rettificati e che i dati registrati illecitamente siano cancellati.»;

    4)

    il punto 1 dell’allegato VII è sostituito dal seguente:

    «1.

    Capi di Stato, capi di governo e membri dei governi nazionali, accompagnati da consorti, e membri delle loro delegazioni ufficiali, e sovrani e altri membri di rilievo di una famiglia reale,

    In deroga all’articolo 6 e agli articoli da 8 a 14, i capi di Stato, i capi di governo e i membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, e i membri delle loro delegazioni ufficiali, e i sovrani e altri membri di rilievo di una famiglia reale, invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale e il cui arrivo e la cui partenza sono stati ufficialmente comunicati per via diplomatica non sono soggetti alle verifiche di frontiera.»


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