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Document 32017R1171

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 della Commissione, del 30 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2017/4402

GU L 170 del 1.7.2017, p. 62–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1171/oj

1.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/62


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1171 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «la Cina» o «il paese interessato»).

(2)

Le misure hanno assunto la forma di un dazio fisso di 415 EUR/tonnellata su tutte le importazioni in provenienza dalla RPC, fatta eccezione per tre produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, ai quali è stato concesso un prezzo minimo all'importazione («PMI») di 1 153 EUR/tonnellata.

2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(3)

In seguito alla pubblicazione dell'avviso di imminente scadenza (3) delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (4).

(4)

Detta domanda è stata presentata da tre produttori dell'Unione: Borealis Agrolinz Melamine GmbH, OCI Nitrogen BV e Grupa Azoty Zaklady Azotow Pulawy SA («i richiedenti»), che rappresentavano oltre il 50 % della produzione totale di melamina dell'Unione nel 2015.

(5)

La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure in vigore determinerebbe con ogni probabilità la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6)

Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti, l'11 maggio 2016 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (5) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

4.   Inchiesta

4.1.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(7)

L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2015 e il 31 marzo 2016 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «il PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha interessato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

4.2.   Parti interessate dall'inchiesta

(8)

La Commissione ha informato in merito all'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori della RPC, gli importatori e operatori commerciali noti e le loro associazioni, gli utilizzatori notoriamente interessati e i rappresentanti del paese esportatore.

(9)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere motivi particolari per essere sentite.

(10)

I servizi della Commissione hanno accordato ad una parte interessata, segnatamente il consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale («il CCPIT»), un'audizione nella fase iniziale della procedura. Un'altra audizione della stessa parte interessata con il consigliere auditore si è svolta il 4 maggio 2017 in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive.

4.3.   Campionamento

(11)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha sostenuto di voler ricorrere al campionamento delle parti interessate, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, qualora esse si manifestassero in numero significativo.

—   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(12)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura e ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori cinesi che avrebbero potuto essere interessati a partecipare all'inchiesta.

(13)

Nessun produttore esportatore della RPC si è manifestato inviando una risposta al modulo di campionamento o ha deciso di collaborare al riesame in previsione della scadenza. Nell'ambito della presente procedura non è stato pertanto effettuato alcun campionamento di produttori esportatori cinesi.

—   Campionamento dei produttori dell'Unione

(14)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Tre produttori dell'Unione, che erano anche i richiedenti, hanno fornito una risposta ai moduli, mentre gli altri due produttori dell'Unione non hanno collaborato all'inchiesta. A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo delle vendite e della produzione di melamina. Il campione provvisorio era composto da tre produttori dell'Unione che hanno collaborato. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre l'80 % della produzione totale stimata dell'Unione nel 2015. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni entro il termine previsto, il campione provvisorio è stato confermato e considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

—   Campionamento degli importatori indipendenti

(15)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, tutti (in totale quindici) gli importatori/distributori noti sono stati invitati a compilare il modulo accluso all'avviso di apertura.

(16)

Solo un importatore ha risposto compilando il modulo di campionamento e quindi il campionamento non è stato ritenuto necessario.

4.4.   Questionari e visite di verifica

(17)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping, il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio e l'interesse dell'Unione.

(18)

La Commissione ha inviato questionari ai due produttori del paese di riferimento, ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, a un importatore indipendente e a sessantanove utilizzatori noti nell'Unione.

(19)

Sono pervenute risposte complete ai questionari dai due produttori del potenziale paese di riferimento, dai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, da un importatore indipendente e da quattro utilizzatori.

(20)

La Commissione ha effettuato verifiche nelle sedi delle seguenti società:

a)

produttori dell'Unione:

Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S.A, Polonia,

OCI Nitrogen BV, Paesi Bassi,

Borealis Agrolinz Melmine GmbH, Austria;

b)

importatori:

Globe Chemicals GmbH, Germania;

c)

utilizzatori:

Melamin d.d. Kocevje, Slovenia,

Tinde d.o.o, Slovenia,

ChemCom B.V, Paesi Bassi;

d)

produttore del paese di riferimento ad economia di mercato:

Nissan Chemical Industries Ltd., Giappone.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(21)

Il prodotto in esame è costituito da melamina, attualmente classificata con il codice NC 2933 61 00, originaria della RPC.

(22)

La melamina è una polvere cristallina bianca prodotta prevalentemente a partire dall'urea ed è impiegata principalmente per laminati, adesivi per legno, masse da stampaggio e trattamenti per carta/tessuti.

2.   Prodotto simile

(23)

Il prodotto in esame e la melamina prodotta e venduta sul mercato interno del Giappone, il paese di riferimento, nonché la melamina prodotta e venduta nell'Unione dall'industria dell'Unione sono risultate avere le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi.

(24)

La Commissione ha quindi concluso che tali prodotti sono simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

(25)

In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha in primo luogo verificato se la scadenza delle misure in vigore implichi il rischio di persistenza o reiterazione del dumping da parte della RPC.

1.   Collaborazione della RPC

(26)

Al momento dell'apertura della procedura di riesame tutti i produttori esportatori cinesi noti (71 società o gruppi di società) sono stati invitati a manifestarsi e a fornire le risposte al modulo di campionamento accluso all'avviso di apertura. Nessuna società cinese ha tuttavia reagito all'apertura della procedura di riesame o ha deciso di collaborare nelle fasi successive della procedura.

(27)

L'unica reazione da parte della Cina è stata una comunicazione da parte del CCPIT, cui ha fatto seguito un'audizione.

(28)

Lo status del CCPIT in qualità di parte interessata è stato contestato dai richiedenti, i quali nella loro comunicazione hanno sostenuto che il CCPIT non è né un esportatore del prodotto in esame né un'associazione di esportatori di tale prodotto e che pertanto le osservazioni formulate da detto consiglio dovrebbero essere completamente ignorate.

(29)

Al CCPIT [noto anche con l'appellativo di Camera di commercio internazionale cinese (CCOIC)] fanno capo, fra l'altro, imprese e organizzazioni che rappresentano i settori dell'economia e del commercio in Cina. Esso può essere anche considerato come un'associazione di esportatori, compresi gli esportatori del prodotto in esame. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il CCPIT ha confermato la presenza di 9 produttori di melamina tra i membri della Camera. Conformemente al suo statuto, nella sfera di responsabilità del CCPIT rientrano inoltre le attività di organizzazione, assistenza o intervento per conto di imprese e privati cinesi nell'ambito di procedure riguardanti paesi terzi (ad esempio antidumping). Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha considerato il CCPIT quale parte interessata come in precedenti procedimenti antidumping (6).

2.   Pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

a)   Paese di riferimento

(30)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale deve essere determinato in base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato interno o al valore costruito in un appropriato paese terzo ad economia di mercato («il paese di riferimento»).

(31)

Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha scelto l'Indonesia come paese di riferimento. Nel 2011 tuttavia è stato chiuso lo stabilimento di produzione del produttore indonesiano che ha collaborato. Visto che la società in questione era l'unico produttore di melamina in Indonesia, tale paese non ha più potuto essere preso in considerazione come potenziale paese di riferimento.

(32)

Nella loro domanda i richiedenti hanno proposto gli USA come paese di riferimento, utilizzando pertanto il valore normale costruito del mercato USA per il calcolo preliminare del margine di dumping. Tenendo tuttavia conto del fatto che negli USA esiste un unico produttore nazionale di melamina, attualmente protetto da un livello molto elevato di misure antidumping e compensative, la Commissione ha deciso di individuare un paese di riferimento alternativo, sebbene il produttore USA fosse disposto a collaborare e avesse risposto al questionario.

(33)

L'avviso di apertura prevedeva inoltre il ricorso ad altri paesi che producono melamina quale potenziale paese di riferimento: segnatamente India, Iran, Giappone, Qatar, Russia nonché Trinidad e Tobago. In seguito all'apertura dell'attuale procedura di riesame, la Commissione ha contattato otto società aventi sede in tali paesi. Solo una società (la Japanese Nissan Chemical Industries Ltd.) ha acconsentito a collaborare in qualità di produttore del paese di riferimento e ha risposto al questionario; successivamente è stata svolta una verifica in loco.

(34)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive il CCPIT ha sostenuto che nel fascicolo pubblico non era possibile trovare alcuna registrazione dei contatti mantenuti con il secondo produttore esportatore giapponese del prodotto in esame e che pertanto non era in grado di verificare se la società giapponese in questione avesse realmente rifiutato di collaborare nell'ambito della procedura.

(35)

A tale proposito la Commissione ha spiegato di aver contattato almeno due volte (il 15 luglio e il 16 settembre 2016) tutti i produttori dei potenziali paesi di riferimento e di aver inviato a ciascuno di essi una copia in bianco del questionario. Nel fascicolo pubblico tuttavia tale corrispondenza non compariva, né sono stati reciprocamente rivelati i destinatari dei messaggi di posta elettronica in questione (7), in quanto tali produttori sono in competizione fra di loro. Si conferma che non è pervenuta alcuna risposta dal secondo produttore giapponese del prodotto in esame.

(36)

La Commissione ha ritenuto che il Giappone fosse un paese di riferimento idoneo, tenuto conto delle dimensioni del suo mercato interno e del livello di concorrenza ivi registrato. In Giappone operano due produttori nazionali e gli importatori detengono anche una quota sostanziale del mercato (stimata al 12 %). Entrambi i produttori giapponesi sono attivi anche nelle esportazioni e pertanto devono avere costi e prezzi tali da poter competere a livello internazionale. Il paese non è protetto da dazi doganali elevati, che ammontano al 3,1 % per i membri dell'OMC ma allo 0 % nell'ambito del regime SPG che si applica anche alla RPC — il principale esportatore verso il mercato giapponese. Attualmente non si applicano neppure misure di difesa commerciale.

(37)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che il Giappone è un paese di riferimento appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(38)

Il CCPIT ha contestato la metodologia del paese di riferimento per determinare il valore normale in quanto tale, sostenendo che la sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMS non era più in vigore dall'11 dicembre 2016. Pertanto il valore normale per i produttori esportatori cinesi dovrebbe essere calcolato in base ai propri prezzi e/o costi a livello nazionale.

(39)

La Commissione ha respinto tale affermazione. Dato che l'avviso di apertura è stato pubblicato l'11 maggio 2016, il quadro giuridico applicabile è il «regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea». Il valore normale verrà quindi determinato in base ai dati provenienti da un paese di riferimento. Ai produttori esportatori cinesi è stata offerta l'opportunità di presentare moduli di richiesta di TEM (trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato), ma nessuno di loro ha inviato un siffatto modulo di richiesta.

(40)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive i richiedenti hanno affermato che come paese di riferimento avrebbero dovuto essere utilizzati gli USA, riconoscendo che le constatazioni esposte dalla Commissione al considerando 36 possano effettivamente rendere il prezzo applicato dal produttore USA sul suo mercato interno inadatto a fungere da base per i calcoli del valore normale. Tali caratteristiche del mercato USA non dovrebbero tuttavia impedire l'utilizzo degli USA come paese di riferimento ai fini della metodologia relativa al valore normale costruito. In ogni caso i richiedenti non hanno contestato la scelta del Giappone come paese di riferimento.

(41)

La Commissione ha ritenuto che le distorsioni descritte al considerando 36 abbiano reso gli USA un paese di riferimento non appropriato in tutte le circostanze, compresa quella in cui il valore normale debba essere costruito. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. La Commissione ha altresì preso nota del fatto che i richiedenti non hanno contestato la scelta del Giappone come paese di riferimento.

b)   Valore normale

(42)

Come base per determinare il valore normale sono state utilizzate le informazioni ricevute da un produttore del paese di riferimento che ha collaborato.

(43)

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se il volume totale delle vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti, effettuate dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta di riesame, fosse rappresentativo. A tal fine i volumi totali delle sue vendite sul mercato interno sono stati confrontati con il volume totale del prodotto in esame esportato nell'Unione dai produttori esportatori cinesi. Su tale base la Commissione ha constatato che il prodotto simile è stato venduto in quantità rappresentative sul mercato interno giapponese. Dato che il prodotto in esame era considerato omogeneo, il test di rappresentatività non è stato richiesto per tipo di prodotto. La Commissione ha in seguito esaminato, in relazione al produttore del paese di riferimento, se il prodotto venduto sul mercato interno potesse considerarsi come venduto nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(44)

Poiché il volume venduto a un prezzo di vendita netto pari o superiore al costo di produzione calcolato (costi di fabbricazione più costi SGAV) rappresentava meno dell'80 % del volume totale delle vendite sul mercato interno, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi delle transazioni commerciali remunerative adeguati al livello franco fabbrica. Il livello di tale adeguamento era del 2 %-7 %.

(45)

Visto che il produttore giapponese utilizzava un metodo di produzione diverso rispetto a quello standard dei produttori cinesi e dell'Unione (basato sulla nafta piuttosto che sul gas naturale come materia prima di base per la produzione di urea, che in una fase successiva è impiegata per la produzione di melamina), i costi di fabbricazione utilizzati nel calcolo del valore normale per la verifica delle normali operazioni commerciali sono stati adeguati al ribasso al fine di tenere conto di tale differenza nel metodo di produzione. Il valore si basava sulla differenza effettiva nei costi di fabbricazione tra le rispettive materie prime di base (nafta e gas naturale). L'adeguamento ha potuto essere calcolato in modo preciso per il produttore del paese di riferimento che ha collaborato, in quanto dopo il PIR la società in questione ha modificato il suo metodo di produzione adottando quello standard, basato sul gas naturale. In fase di calcolo si è tenuto conto anche delle modifiche dei prezzi di mercato di entrambe le materie prime di base dopo il PIR. Il livello esatto dell'adeguamento e il relativo calcolo non hanno potuto essere rivelati, in quanto si basavano sui dati relativi ai costi di un'unica società ed erano pertanto riservati. Il livello approssimativo dell'adeguamento è stato tuttavia divulgato alle parti interessate sotto forma di intervalli di valori.

c)   Prezzo all'esportazione

(46)

In assenza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi, un prezzo medio all'esportazione per il PIR stato ricavato dalle statistiche di Eurostat sulle importazioni. Il prezzo all'esportazione è stato adeguato da cif a franco fabbrica per i fattori applicabili di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, sulla scorta dei dati presentati nella domanda di riesame o raccolti nell'ambito dell'inchiesta iniziale. Il livello complessivo dell'adeguamento ammontava all'11 %.

d)   Confronto

(47)

Il valore normale e il prezzo medio all'esportazione dalla Cina come precedentemente determinato sono stati confrontati al livello franco fabbrica.

(48)

Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto conto, con opportuni adeguamenti, delle differenze incidenti sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, come illustrato ai precedenti considerando 44 e 46. Nel caso dei prezzi sul mercato interno è stato effettuato un adeguamento per il trasporto interno. Nel caso dei prezzi all'esportazione è stato applicato un adeguamento per trasporto interno, movimentazione e nolo marittimo.

(49)

La Cina applica una politica di rimborso parziale dell'IVA sulle esportazioni e nel caso in esame l'8 % dell'IVA non è stato rimborsato. Al fine di garantire che fosse espresso allo stesso livello di tassazione del prezzo all'esportazione, il valore normale è stato adeguato al rialzo per quella quota dell'IVA sulle esportazioni di melamina che non è stata rimborsata ai produttori esportatori cinesi (8).

e)   Margine di dumping

(50)

Nel presente riesame, come pure nell'inchiesta iniziale, il prodotto in esame è considerato omogeneo. Pertanto non è stato necessario calcolare il margine di dumping per tipo di prodotto. Il prezzo medio delle esportazioni cinesi nell'Unione era notevolmente inferiore rispetto al valore normale determinato nel paese di riferimento. Dall'inchiesta è emerso che, durante il PIR, gli esportatori cinesi hanno continuato a praticare il dumping dei loro prodotti nel mercato dell'Unione con un margine pari al 21,0 %.

(51)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive il CCPIT ha argomentato che la natura e l'esatto livello di determinati adeguamenti effettuati nel calcolare il valore normale e il prezzo all'esportazione non sono stati divulgati alle parti interessate.

(52)

A tale proposito si ricorda che nessun produttore esportatore cinese ha collaborato a tale procedura. Pertanto nessuna parte interessata cinese ha ricevuto un calcolo dettagliato del suo prezzo all'esportazione. Per quanto riguarda gli adeguamenti del valore normale, si rammenta che essi si basavano sui dati relativi ad un'unica società del paese di riferimento e che pertanto, per motivi di riservatezza, potevano essere divulgati solo sotto forma di intervalli di valori e non in quanto cifre esatte, visto che i dati sono estremamente sensibili per la società in questione. Una spiegazione dettagliata in merito alla natura degli adeguamenti e alle fonti dei dati utilizzati è stata inoltre fornita alla parte interessata in questione nel corso dell'audizione (oltre che al considerando 48). L'obiezione relativa alla divulgazione non adeguata dei calcoli è quindi respinta.

f)   Conclusioni sul dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame

(53)

La Commissione ha constatato che, durante il PIR, i produttori esportatori cinesi hanno continuato a esportare nell'Unione melamina a prezzi di dumping (sebbene in volumi inferiori rispetto a quelli dell'inchiesta iniziale).

(54)

La maggioranza (9) delle importazioni cinesi nell'Unione è stata tuttavia effettuata nell'ambito del sistema che prevede un PMI e pertanto l'attuale prezzo all'esportazione non riflette necessariamente il livello di prezzo effettivo in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore. Il volume delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC nell'Unione era inoltre relativamente ridotto durante il PIR (circa il 2 % della quota di mercato). Pertanto la Commissione ha esaminato anche il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure.

3.   Elementi di prova relativi al rischio di persistenza del dumping

(55)

La Commissione ha esaminato se vi fosse il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. In tale esame ha verificato la capacità produttiva e la capacità produttiva inutilizzata della RPC, il comportamento degli esportatori cinesi in altri mercati e l'attrattiva del mercato dell'Unione.

(56)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, l'analisi relativa al rischio di persistenza del dumping è stata svolta conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, segnatamente in base alle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza e alle informazioni disponibili al pubblico.

a)   Produzione e capacità produttiva inutilizzata nella RPC

(57)

In base alle statistiche presentate dai richiedenti nella domanda, la capacità produttiva cinese ammontava a 1,9 milioni di tonnellate già nel 2013 (10). Nello stesso anno la produzione in Cina si è avvicinata a 1,1 milioni di tonnellate, mentre la quota del mercato interno cinese era pari a circa 852 000 tonnellate.

(58)

Visto il livello di produzione nella RPC, la capacità produttiva inutilizzata cinese era notevole: si aggirava infatti sulle 800 000 tonnellate. Secondo i dati del 2013 la produzione effettiva della Cina soddisfava quasi pienamente la domanda nazionale (le importazioni, che si assestavano sulle 700 tonnellate, non erano significative) e consentiva inoltre esportazioni pari a 205 000 tonnellate.

(59)

Nel PIR le esportazioni totali cinesi sono aumentate fino a raggiungere le 240 000 tonnellate (11). Tale cifra, nonché l'enorme capacità produttiva inutilizzata precedentemente menzionata, sono state esaminate anche nel contesto del consumo totale sul mercato dell'Unione, stimato nel PIR ad un livello di 393 000 tonnellate.

(60)

Attivando la sua capacità inutilizzata, la produzione cinese potrebbe in teoria soddisfare oltre il doppio del consumo totale dell'Unione, pur tenendo conto della domanda nazionale e delle esportazioni verso i paesi terzi.

(61)

Il CCPIT ha affermato che la stima della capacità produttiva inutilizzata cinese dovrebbe prendere in considerazione la prevista crescita del mercato interno cinese. In effetti, nella relazione di cui al considerando 57 è stata analizzata anche la crescita del mercato interno cinese. Secondo tale stima, il consumo nazionale in Cina dovrebbe crescere del 5,9 % all'anno e raggiungere 1,1 milioni di tonnellate nel 2018. Anche tenendo conto di detta crescita della domanda nazionale e dei volumi totali delle esportazioni pari a circa 250 000 o addirittura 300 000 tonnellate, la capacità produttiva inutilizzata nella RPC continuerebbe ad essere superiore al consumo totale del mercato dell'Unione. Tale scenario si basa sull'ipotesi prudente che la capacità produttiva totale della Cina non sia aumentata e non aumenti nel periodo compreso tra il 2013 e il 2018.

(62)

La Commissione ha pertanto concluso che la RPC detiene notevoli capacità produttive inutilizzate di melamina che eccedono il consumo totale dell'Unione.

(63)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive il CCPIT ha sostenuto che le conclusioni della Commissione sulla capacità produttiva inutilizzata cinese si basano su analisi errate, in quanto si è fatto ricorso ai dati relativi a due periodi diversi, segnatamente la capacità di produzione effettiva nel 2013 e le effettive esportazioni totali cinesi e il consumo stimato nel PIR. Il CCPIT ha inoltre indicato che la Commissione ha incentrato la sua analisi sulle elevate esportazioni totali cinesi del prodotto in esame nel PIR, ignorando il fatto che le esportazioni destinate al mercato dell'Unione erano relativamente poche. Infine il CCPIT ha presentato un metodo alternativo per calcolare l'utilizzo degli impianti e la capacità inutilizzata della Cina previsti per il 2018, basato sulle cifre fornite nell'allegato 24 della domanda di riesame in previsione della scadenza anziché su quelle utilizzate dalla Commissione, trasmesse nell'allegato 9 di tale domanda.

(64)

In risposta a quanto sopra va in primo luogo sottolineato che l'ipotesi di un aumento pari a zero della capacità produttiva totale della Cina tra il 2013 e il PIR costituiva un approccio di analisi molto prudente. Anche se la Commissione si avvalesse di una stima di tale cifra per il PIR, utilizzando il metodo di cui all'allegato 9 della domanda di riesame in previsione della scadenza, la cifra relativa alla capacità produttiva della Cina sarebbe più elevata di 230 000 tonnellate.

(65)

In secondo luogo, nell'analisi e nella stima della capacità produttiva inutilizzata della Cina sono pertinenti il volume totale del consumo interno cinese e il volume totale delle esportazioni cinesi, non il volume delle esportazioni verso mercati particolari, nella fattispecie l'Unione.

(66)

In terzo luogo, anche se per il 2018 fosse utilizzato il metodo di calcolo alternativo della capacità produttiva inutilizzata della Cina, come proposto dal CCPIT, tale capacità risulterebbe ridotta di circa 200 000 tonnellate. Quanto sopra non modificherebbe tuttavia la conclusione di cui al considerando 61, vale a dire che la capacità produttiva inutilizzata nella RPC continuerebbe ad essere maggiore rispetto al consumo totale nel mercato dell'Unione. Il metodo di calcolo alternativo proposto dal CCPIT è inoltre basato sulla supposizione che, in vista dell'aumento previsto del consumo interno, i produttori cinesi continuerebbero a mantenere livelli relativamente bassi (segnatamente il 48,3 %) di utilizzo degli impianti. Le argomentazioni della parte interessata in questione per quanto riguarda l'analisi della capacità produttiva inutilizzata nella RPC sono state pertanto respinte.

b)   Comportamento degli esportatori cinesi sui mercati dei paesi terzi

(67)

Al fine di determinare se i produttori esportatori cinesi continuino a mettere in atto pratiche di esportazione a basso prezzo, la Commissione ha esaminato il livello di prezzo in relazione alle vendite all'esportazione cinesi verso i suoi tre più importanti mercati di esportazione, vale a dire la Turchia, la Malaysia e la Corea del Sud. Le esportazioni verso tali mercati rappresentavano approssimativamente il 36 % delle esportazioni cinesi del prodotto oggetto dell'inchiesta durante il PIR. La Commissione ha inoltre esaminato il livello di prezzo in relazione alle vendite all'esportazione cinesi verso il paese di riferimento Giappone.

(68)

Il prezzo all'esportazione verso i mercati dei paesi terzi è stato stabilito in base ai dati disponibili delle statistiche sulle esportazioni della RPC, vale a dire in base alle quantità e ai valori (adeguati a livello franco fabbrica anziché fob) delle esportazioni dalla RPC.

(69)

I prezzi medi delle esportazioni cinesi verso i paesi selezioni erano notevolmente inferiori rispetto al prezzo minimo all'importazione nell'Unione stabilito nell'inchiesta iniziale nonché rispetto al livello dei prezzi interni riscontrati sul mercato giapponese nel corso dell'attuale riesame in previsione della scadenza.

(70)

Le recenti conclusioni delle autorità USA, che hanno dato adito all'istituzione delle misure antidumping nei confronti delle importazioni del prodotto in esame dalla Cina, hanno inoltre confermato che i produttori esportatori cinesi continuano a porre in essere pratiche commerciali sleali.

(71)

La Commissione ha pertanto concluso che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il comportamento dei produttori esportatori cinesi in termini di sottoquotazione dei prezzi e di possibili pratiche antidumping non è cambiato.

c)   Attrattiva del mercato dell'Unione

(72)

Il mercato dell'Unione è il secondo mercato al mondo, per dimensioni, di melamina, con una domanda stimata corrispondente quasi alla metà della domanda sul mercato interno cinese. Prima dell'introduzione delle misure l'Unione era un mercato tradizionale per la Cina: nel corso dell'inchiesta iniziale le importazioni cinesi hanno raggiunto in media le 30 000 tonnellate all'anno, vale a dire oltre tre volte il livello attuale delle esportazioni nell'Unione. Anche il prezzo medio sul mercato dell'Unione (1 149 EUR/tonnellata) è in genere superiore al prezzo medio delle esportazioni dalla Cina (855 EUR/tonnellata) verso i suoi principali mercati di esportazione. Anche dopo l'istituzione delle misure i produttori esportatori hanno continuato a esportare nell'Unione e hanno mantenuto le loro relazioni commerciali con gli utilizzatori dell'Unione.

(73)

Pertanto è probabile che, in caso di scadenza delle misure, i produttori cinesi incanaleranno parte delle loro ampie capacità inutilizzate verso il mercato dell'Unione e che i produttori cinesi sarebbero in grado di esportare ad un prezzo inferiore al PMI attualmente in vigore.

(74)

Inoltre i recenti dazi antidumping e compensativi istituiti dagli USA (12) sulla melamina cinese hanno avuto come conseguenza pratica per la RPC la chiusura di un mercato di dimensioni ragguardevoli e caratterizzato da prezzi elevati. Negli anni 2013 e 2014 la RPC ha venduto agli USA, rispettivamente, 10 841 e 12 764 tonnellate di melamina; tali quantità si sono poi ridotte a 786 tonnellate nel 2015 e a 213 tonnellate nel 2016, liberando quantità significative (circa 12 000 tonnellate) per altre destinazioni.

(75)

In caso di scadenza delle misure, ulteriori volumi significativi di melamina a basso prezzo sarebbero pertanto disponibili già a breve termine per essere riorientati verso l'Unione.

(76)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive il CCPIT ha contestato le summenzionate risultanze relative all'attrattiva del mercato dell'Unione. La parte interessata in questione ha in primo luogo espresso il proprio disaccordo in merito al fatto che il mercato dell'Unione sia stato un mercato tradizionale per le esportazioni di melamina dalla RPC prima dell'istituzione delle misure. Il CCPIT ha sottolineato a tale proposito che le esportazioni cinesi nell'Unione erano diminuite drasticamente già nel periodo 2007-2010, prima dell'istituzione delle misure. In secondo luogo, la parte interessata in questione ha contestato la conclusione della Commissione in base alla quale la recente istituzione delle misure di difesa commerciale nei confronti della Cina da parte degli USA comporterebbe un riorientamento dei volumi degli scambi dagli USA verso l'Unione. A sostegno di tale argomentazione il CCPIT ha fatto riferimento alla situazione del mercato indiano che, sebbene protetto per anni dall'istituzione di misure, continua ad essere il principale mercato di esportazione per i produttori cinesi.

(77)

In risposta a quanto sopra la Commissione ha posto l'accento sul fatto che il calo del volume delle esportazioni cinesi nell'Unione dal 2007 al 2010 ha coinciso con la drastica diminuzione — a causa della crisi economica — del consumo dell'Unione in tale periodo, quando il mercato dell'Unione per la melamina ha registrato una diminuzione superiore al 30 %. Inoltre all'inizio del 2010 la procedura antidumping era già stata avviata e anch'essa avrebbe di norma comportato, fin dalla fase iniziale, un certo impatto sui volumi commerciali originari del paese interessato. In secondo luogo, per quanto riguarda il mercato indiano la Commissione ha osservato che le misure istituite dall'India si collocano ad un livello notevolmente inferiore rispetto a quello delle misure istituite dagli USA (13). L'effetto delle misure USA sul volume delle esportazioni cinesi è inoltre già chiaramente visibile, come indicato al considerando 74. Alla luce di quanto sopra, le affermazioni del CCPIT riguardo all'attrattiva del mercato dell'Unione sono state respinte.

d)   Conclusioni relative al dumping e al rischio di persistenza del dumping

(78)

Dall'inchiesta è emerso che i produttori esportatori cinesi vendevano a prezzi di dumping al mercato dell'Unione. Essi hanno anche continuato ad esportare a prezzi bassi, e presumibilmente di dumping, verso i mercati dei paesi terzi. La Commissione ha inoltre constatato una notevole capacità produttiva inutilizzata in Cina, in grado di soddisfare il consumo totale nell'Unione e in Cina, anche in caso di un futuro aumento del consumo sul mercato interno cinese. Infine il mercato dell'Unione, tenuto conto delle sue dimensioni e dei prezzi elevati, resta attraente per i produttori esportatori cinesi. Tale constatazione è ulteriormente rafforzata dalla chiusura effettiva, dovuta a misure di protezione, di uno degli importanti mercati di esportazione cinese: gli USA.

(79)

Secondo quanto stabilito su tale base dalla Commissione, in caso di scadenza delle misure è molto probabile che volumi significativi di melamina cinese continuerebbero ad essere esportati nell'Unione a prezzi di dumping.

D.   INDUSTRIA DELL'UNIONE

(80)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato da cinque produttori dell'Unione (14), che costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. I tre richiedenti (15), che erano anche i produttori dell'Unione inclusi nel campione (16), sono i tre maggiori produttori che rappresentano oltre l'80 % della produzione stimata dell'Unione del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Gli altri due produttori, i cui livelli di produzione sono limitati, non hanno obiettato all'apertura dell'inchiesta.

(81)

Una parte interessata ha sostenuto che la Commissione, nell'esaminare la rappresentatività alla luce dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, ha tenuto conto solo delle importazioni dalla RPC che sono state rivendute e non di tutte le importazioni. È quindi possibile che alcuni produttori dell'Unione siano stati erroneamente considerati parte dell'industria dell'Unione. La parte interessata ha altresì obiettato che l'origine delle importazioni non era stata rivelata da uno dei produttori dell'Unione nella sua risposta al questionario.

(82)

Solo uno dei produttori dell'Unione che ha fornito una risposta al modulo ha importato melamina dalla RPC, solo per un periodo di tempo limitato (nel 2012 e nel 2013) e in quantità trascurabili (meno dello 0,2 % delle sue vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti). Tale argomentazione è stata pertanto respinta. Per quanto attiene al secondo punto, il produttore dell'Unione non ha indicato nella risposta al questionario il paese di origine dei suoi acquisti (non necessariamente importazioni) al fine di non rivelare l'identità del fornitore. In ogni caso, come precedentemente indicato, i volumi delle importazioni dalla RPC erano trascurabili. La Commissione ha pertanto ritenuto che tale produttore dell'Unione faccia parte dell'industria dell'Unione, come definita all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(83)

In assenza di ulteriori osservazioni, la composizione dell'industria dell'Unione è stata confermata.

E.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

1.   Consumo dell'Unione

(84)

Il consumo dell'Unione è stato stabilito sommando le importazioni dalla RPC e dai paesi terzi, in base ai dati di Eurostat, e le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Queste ultime sono state ricavate dalla domanda di riesame, adeguata in base ai dati forniti per il PIR nelle risposte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(85)

Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione

 

2012

2013

2014

2015

PIR

Volume (in tonnellate)

349 464

356 552

365 684

381 141

392 776

Indice (2012 = 100)

100

102

105

109

112

Fonte: domanda di riesame, Eurostat, risposte verificate al questionario

(86)

Il consumo dell'Unione è aumentato costantemente durante il periodo in esame, e complessivamente del 12 %, passando da quasi 350 000 tonnellate nel 2012 a quasi 393 000 tonnellate durante il PIR. Tale crescita del consumo riflette la ripresa economica a livello mondiale seguita alla crisi finanziaria ed economica globale. In tale ottica il 2012 è stato ancora un anno difficile in quanto la ripresa del settore delle costruzioni, il principale a dare impulso al consumo di melamina, è stata relativamente lenta (17). Di ciò hanno risentito non solo il consumo ma anche i prezzi di vendita e altri indicatori di pregiudizio, come si vedrà di seguito.

2.   Importazioni dalla RPC nell'Unione

a)   Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

Tabella 2

Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

 

2012

2013

2014

2015

PIR

Volume delle importazioni (in tonnellate)

1 313

8 762

6 586

8 984

7 938

Indice (2012 = 100)

100

667

502

684

605

Quota di mercato in %

0,4

2,5

1,8

2,4

2,0

Fonte: Eurostat

(87)

A seguito dell'istituzione dei dazi antidumping, le importazioni di melamina dalla RPC sono sensibilmente diminuite (18). Le importazioni cinesi sono comunque presenti sul mercato dell'Unione.

(88)

Durante il periodo in esame i volumi delle importazioni dalla RPC sono aumentati da poco più di 1 300 tonnellate a quasi 8 000 tonnellate. Dal 2012 al 2013 è stato registrato un notevole incremento (principalmente riconducibile agli scarsi risultati conseguiti nel 2012), in seguito al quale i volumi sono rimasti relativamente stabili per tutto il periodo in esame e corrispondenti ad una quota di mercato pari al 2 % circa.

b)   Prezzo delle importazioni della RPC e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

Tabella 3

Prezzo medio delle importazioni dalla RPC

 

2012

2013

2014

2015

PIR

Prezzo medio cif franco frontiera dell'Unione, EUR/tonnellata

1 203

1 157

1 150

1 124

1 113

Indice (2012 = 100)

100

96

96

93

93

Fonte: Eurostat

(89)

Durante il periodo in esame i prezzi medi all'importazione dalla RPC sono rimasti relativamente stabili, con un calo complessivo del 7 %, e hanno raggiunto i 1 113 EUR/tonnellata nel periodo dell'inchiesta di riesame (19). I livelli di prezzo osservati (e la loro stabilità), in particolare il PMI, sono molto probabilmente dovuti alle misure in vigore. Durante il periodo in esame la quota delle importazioni riferita al regime di prezzo minimo all'importazione è aumentata in modo costante e ha riguardato la maggior parte delle importazioni cinesi complessive nel periodo dell'inchiesta di riesame (20).

(90)

Prendendo come riferimento il prezzo medio all'importazione, come riferito da Eurostat, i prezzi delle importazioni cinesi non sono stati inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Dato che le importazioni dalla RPC sono avvenute per la maggior parte nell'ambito del regime di prezzo minimo all'importazione, il livello di prezzo riferito non riflette necessariamente i prezzi «reali» ai quali i produttori esportatori cinesi venderebbero melamina sul mercato dell'Unione in assenza di misure. Quanto sopra è avvalorato dai dati provenienti dalla banca dati sulle esportazioni cinesi, secondo i quali i prezzi di praticamente tutte le importazioni cinesi verso il resto del mondo sono nettamente inferiori al PMI.

3.   Importazioni da altri paesi terzi

(91)

Come si può rilevare dalla tabella sottostante, la melamina è importata nell'Unione da vari paesi terzi:

Tabella 4

Importazioni da altri paesi terzi e relativa quota di mercato

Volume delle importazioni (in tonnellate)

2012

2013

2014

2015

PIR

Qatar

24 142

21 116

29 195

23 516

29 929

Russia

461

10 830

15 573

15 902

15 951

Stati Uniti d'America

10 870

15 031

15 037

15 496

11 636

Trinidad e Tobago

26 283

3 925

3 940

8 308

9 368

Giappone

282

241

1 637

4 349

8 292

Altri paesi (21)

4 360

17 105

7 761

17 447

21 894

Totale

66 397

68 247

73 142

85 018

97 070

Indice (2012 = 100)

100

103

110

128

146

Quota di mercato (%)

19,0

19,1

20,0

22,3

24,7

Prezzo medio (EUR/tonnellata) cif franco frontiera dell'Unione

835

1 095

974

1 003

1 006

Fonte: Eurostat

(92)

Durante il periodo in esame le importazioni dai paesi terzi nell'Unione sono aumentate (del 46 %) in modo costante, passando da circa 66 000 tonnellate nel 2012 a circa 97 000 tonnellate nel PIR. Analogamente, la loro quota di mercato è cresciuta dal 19 % nel 2012 al 25 % nel PIR. Tra i principali paesi terzi importatori figurano il Qatar, la Russia, gli Stati Uniti d'America, Trinidad e Tobago e il Giappone, con una quota crescente di «altri paesi» non specificati da Eurostat.

(93)

Nonostante tale significativa quota di mercato, le importazioni dai paesi terzi non hanno esplicato un effetto pregiudizievole sull'industria dell'Unione, come si può rilevare dall'evoluzione degli indicatori di pregiudizio illustrata di seguito. La ragione va ricercata nel fatto che il loro livello di prezzo medio, seppur leggermente inferiore al PMI (circa 1 000 EUR/tonnellata per tutto il periodo in esame) (22), non è mai stato così basso come i prezzi cinesi osservati durante l'inchiesta iniziale o gli attuali prezzi delle esportazioni dalla Cina verso il resto del mondo (circa 855 EUR/tonnellata adeguati al livello cif franco frontiera dell'Unione). E ancor più importante, tutte queste fonti dispongono di una capacità produttiva piuttosto limitata (che si colloca prevalentemente tra 50 000 e 60 000 tonnellate l'anno) (23), il che significa che non hanno lo stesso effetto destabilizzante sull'equilibrio tra domanda e offerta del mercato della melamina che la RPC è stata in grado di esercitare nel corso dell'inchiesta iniziale.

(94)

Il CCPIT ha affermato che l'industria dell'Unione non è competitiva e stenta ad essere concorrenziale rispetto alle esportazioni dei paesi terzi. La parte ha argomentato che l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è causato dalle esportazioni in provenienza da paesi terzi diversi dalla RPC.

(95)

Le constatazioni e le conclusioni relative al pregiudizio contraddicono tale affermazione, come descritto in dettaglio nella sezione 5 che segue. Le misure hanno instaurato condizioni di mercato eque; in tali condizioni l'industria dell'Unione era in concorrenza con le importazioni da altri paesi, comprese quelle dalla RPC (che rappresentano insieme oltre il 25 % del consumo dell'Unione nel PIR) e nel contempo si è completamente ripresa dalle conseguenze del pregiudizio subito in precedenza. Ciò dimostra che l'industria dell'Unione è in grado di reggere la concorrenza, se è caratterizzata da condizioni eque.

4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.1.   Considerazioni generali

(96)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione.

(97)

Come indicato al considerando 14, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(98)

Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione in base ai dati forniti e verificati nelle risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle informazioni contenute nella domanda di riesame, adeguati in base agli sviluppi riguardanti i produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il PIR. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici relativi alle sole società incluse nel campione avvalendosi dei dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(99)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, occupazione, produttività, volume delle vendite, quota di mercato e consumo dell'Unione.

(100)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi di vendita medi, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.2.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(101)

I dati sulla produzione relativi all'industria dell'Unione per il periodo in esame sono stati stabiliti basandosi sulle risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e sui dati stimati relativi ai produttori non inclusi nel campione, come forniti nella domanda di riesame dai richiedenti e da Eurostat.

(102)

La produzione totale dell'Unione è rimasta relativamente stabile, con un picco nel 2014 e un modesto aumento complessivo del 3 % durante l'intero periodo in esame. Nel PIR la produzione dell'Unione era stimata a 374 540 tonnellate.

(103)

Nel periodo in esame la capacità produttiva totale dell'Unione e l'utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2012

2013

2014

2015

PIR

Volume della produzione (in tonnellate)

365 245

383 215

391 761

377 539

374 540

Indice (2012 = 100)

100

105

107

103

103

Capacità produttiva (in tonnellate)

479 120

479 120

479 120

479 120

479 120

Indice (2012 = 100)

100

100

100

100

100

Tasso di utilizzo degli impianti (%)

76

80

82

79

78

Fonte: domanda di riesame, risposte verificate al questionario

(104)

Durante il periodo in esame il volume della produzione è rimasto relativamente stabile. In seguito alla ripresa dei consumi, nel 2013 e nel 2014 la produzione è aumentata. La diminuzione nel 2015 e nel PIR (i due periodi si sovrappongono di nove mesi) è riconducibile ad una serie di fattori diversi, quali interruzioni della produzione per manutenzione pluriennale obbligatoria, incendi o decisioni economiche.

(105)

In tutto il periodo in esame la capacità produttiva è rimasta costante, registrando quasi 480 000 tonnellate. Data la capacità produttiva stabile, i tassi di utilizzo degli impianti hanno seguito da vicino la tendenza della produzione. In tutto il periodo in esame il tasso di utilizzo degli impianti si è mantenuto in un intervallo compreso tra il 76 % e l'82 %.

4.3.   Volume delle vendite e quota di mercato

(106)

Le cifre relative alle vendite di cui alla tabella che segue sono riferite alle vendite effettuate dall'industria dell'Unione, sul mercato dell'Unione, ad acquirenti indipendenti:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2012

2013

2014

2015

PIR

Volume delle vendite (in tonnellate)

269 154

265 738

270 175

271 581

275 365

Indice (2012 = 100)

100

99

100

101

102

Quota di mercato (%)

81

78

78

75

73

Fonte: domanda di riesame, Eurostat, risposte verificate al questionario

(107)

Nel periodo in esame il volume delle vendite è aumentato del 2 %. Tale tasso di crescita è inferiore alla crescita del consumo dell'Unione registrata nello stesso periodo (12 %), come indicato nella tabella 1. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è pertanto diminuita di 8 punti percentuali nonostante l'aumento del volume delle vendite. Durante il PIR l'industria dell'Unione deteneva una quota pari a circa il 73 % del mercato dell'Unione.

(108)

La perdita della quota di mercato dell'industria dell'Unione è stata ripartita in modo più o meno equo tra i fornitori dei paesi terzi: per Russia, Giappone e Qatar i volumi di vendita sono aumentati, per Trinidad e Tobago sono diminuiti e per gli Stati Uniti d'America sono rimasti relativamente stabili. Anche la RPC ha beneficiato dell'aumento del consumo dell'Unione, seppure in misura minore, come indicato al considerando 88.

4.4.   Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi

(109)

Nel periodo in esame i prezzi di vendita medi dell'industria dell'Unione, praticati ad acquirenti indipendenti dell'Unione, hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Prezzi di vendita medi

 

2012

2013

2014

2015

PIR

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (EUR/tonnellata)

1 013

1 245

1 135

1 139

1 149

Indice (2012 = 100)

100

123

112

112

113

Fonte: risposte verificate al questionario

(110)

Nel periodo in esame il prezzo medio unitario di vendita praticato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione è aumentato del 13 %. Nel 2013 si è verificato un aumento relativamente consistente dei prezzi della melamina rispetto al livello ridotto del 2012 (+ 23 %) a motivo dell'aumento della domanda seguito alla ripresa del settore delle costruzioni. Nel 2014 i prezzi si sono abbassati ad un livello corrispondente all'incirca al PMI e da allora sono rimasti stabili.

(111)

I prezzi di vendita sono generalmente negoziati su base trimestrale e dipendono principalmente dal rapporto tra domanda e offerta di melamina sul mercato (e dalla relativa percezione). I prezzi della materia prima non influenzano direttamente i prezzi della melamina; vale a dire che i prezzi della melamina non sono collegati/indicizzati alla materia prima principale, come invece accade per altri prodotti.

4.5.   Occupazione e produttività

(112)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività

 

2012

2013

2014

2015

PIR

Numero di dipendenti

555

595

598

611

613

Indice (2012 = 100)

100

107

108

110

110

Produttività (tonnellata/dipendente)

658

644

655

618

611

Indice (2012 = 100)

100

98

99

94

93

Fonte: risposte verificate al questionario

(113)

Durante il periodo in esame l'occupazione dell'industria dell'Unione è aumentata del 10 % mentre la produttività, espressa in volume della produzione per dipendente, è diminuita del 7 %.

4.6.   Costo del lavoro

(114)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo del lavoro

 

2012

2013

2014

2015

PIR

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)

61 982

65 247

66 600

67 715

68 676

Indice (2012 = 100)

100

105

107

109

111

Fonte: risposte verificate al questionario

(115)

Tra il 2012 e il PIR il costo medio del lavoro per dipendente dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è aumentato dell'11 %. La ragione principale per tale aumento è stata l'inflazione annua.

4.7.   Scorte

(116)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2012

2013

2014

2015

PIR

Scorte finali (tonnellata)

23 194

26 792

26 470

14 924

12 995

Indice (2012 = 100)

100

116

114

64

56

Scorte finali in percentuale della produzione

6,9

8,2

8,0

4,8

4,2

Indice (2012 = 100)

100

119

117

70

61

Fonte: risposte verificate al questionario

(117)

Alla fine del PIR le scorte finali, espresse sia in volumi assoluti sia in percentuale della produzione, sono fortemente diminuite (rispettivamente – 44 % e – 39 %). Il motivo principale è che nel 2015 l'industria dell'Unione ha subito temporanei cali della produzione, come indicato al considerando 104, il che significa che si è fatto ricorso alle scorte per adempiere a tutti gli obblighi di fornitura.

4.8.   Costo di produzione

(118)

Durante il periodo in esame il costo unitario di produzione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Costo unitario di produzione

 

2012

2013

2014

2015

PIR

Costo di produzione (EUR/tonnellata)

1 114

1 144

1 052

1 070

1 036

Indice (2012 = 100)

100

103

94

96

93

Fonte: risposte verificate al questionario

(119)

Nel periodo in esame il costo unitario di produzione della melamina, sostenuto dall'industria dell'Unione, è diminuito del 7 %.

(120)

La materia prima principale per la produzione di melamina è l'urea, che viene acquistata o prodotta internamente dai produttori dell'Unione a partire dall'ammoniaca. L'ammoniaca, a sua volta, deriva principalmente dal gas naturale. L'urea/ammoniaca rappresentano, in media, il 40 % del costo totale di produzione per l'industria dell'Unione. Durante il periodo in esame i prezzi dell'ammoniaca e dell'urea hanno seguito, in generale, una tendenza al ribasso e sono diminuiti rispettivamente del 23,5 % e del 25,5 % tra il 2012 e il PIR.

4.9.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2012

2013

2014

2015

PIR

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

– 13,6

7,2

6,9

9,3

15,4

Anno/anno (%)

20,8

– 0,3

2,4

6,1

Flusso di cassa (in EUR)

2 939 133

41 847 614

36 840 085

47 933 386

63 738 058

Indice (2012 = 100)

100

1 424

1 253

1 631

2 169

Investimenti (in EUR)

6 463 713

13 675 164

11 533 893

13 638 599

12 234 128

Indice (2012 = 100)

100

212

178

211

189

Utile sul capitale investito

– 28,1

16,2

14,9

20,8

34,1

Anno/anno (%)

44,3

– 1,3

5,9

13,3

Fonte: risposte verificate al questionario

(121)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite. Durante il periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione è aumentata in modo costante, quale effetto combinato della crescita dei prezzi di vendita (considerando 110) e della diminuzione del costo della materia prima (considerando 120).

(122)

Le fluttuazioni degli utili sono piuttosto instabili in questo settore industriale, come si può rilevare dalle cifre osservate durante il periodo in esame. Durante questi quattro anni gli utili sono passati da livelli insostenibilmente bassi ad un livello oltremodo elevato, con volumi di vendita e di produzione relativamente stabili. La ragione va ricercata nel fatto che il prezzo di vendita della melamina è fortemente influenzato dall'equilibrio tra domanda e offerta e dalla relativa percezione del mercato, mentre i costi dipendono in larga misura dai prezzi dell'energia. Ciò può comportare che, in un mercato in crescita, i prezzi di vendita aumentino anche quando i prezzi della materia prima diminuiscono o restano stazionari, incrementando quindi gli utili. Anche lo scenario opposto può facilmente verificarsi, quando in condizioni di crisi del mercato i produttori sono costretti a diminuire i loro prezzi (o a mantenerli costanti) nonostante l'aumento dei costi di produzione.

(123)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Dal 2012 al 2013 il flusso di cassa ha registrato una notevole ripresa (congiuntamente a molti altri indicatori di pregiudizio) cui è seguita la tendenza al rialzo degli utili.

(124)

Nel periodo in esame gli investimenti sono aumentati dell'89 %. Si è verificata un'impennata (+ 112 %) rispetto ai livelli ridotti registrati dal 2012 al 2013 (quando la maggior parte delle attività di investimento si sono interrotte a causa della difficile situazione finanziaria a livello globale) e in seguito l'importo degli investimenti è rimasto stabile. I livelli osservati nel periodo che va dal 2013 al PIR possono essere considerati come tassi di investimento standard, riguardanti la manutenzione continua e la necessaria sostituzione di pezzi di macchine, ma non attività di ricostruzione importanti o l'aumento della capacità produttiva.

(125)

L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto del capitale fisso. Come gli altri indicatori finanziari, anche l'andamento dell'utile sul capitale investito connesso alla produzione e alla vendita del prodotto simile è stato positivo, rispecchiando la tendenza generale al rialzo.

5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(126)

In un contesto di crescita del consumo, l'industria dell'Unione è riuscita a superare completamente le conseguenze di precedenti pratiche di dumping e ha dimostrato una buona situazione economica durante il PIR. Le misure in vigore hanno determinato condizioni di parità sul mercato della melamina, il che ha contribuito non solo alla ripresa dell'industria dell'Unione ma ha anche consentito ai portatori di interessi di pianificare meglio le loro attività. Inoltre le misure non hanno escluso dal mercato dell'Unione i produttori cinesi, che hanno continuato ad essere presenti. Anche le importazioni da una serie di altri paesi terzi sono continuate, ma senza generare fluttuazioni di prezzo irragionevoli e/o creare false aspettative sul mercato in relazione a rilevanti quantità di melamina a basso prezzo.

(127)

Nel periodo in esame quasi tutti gli indicatori di pregiudizio hanno pertanto registrato una tendenza positiva. L'industria dell'Unione ha aumentato i suoi volumi sia di vendita sia di produzione. Dato che il consumo dell'Unione è aumentato in misura maggiore, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita pur rimanendo ad un livello sufficientemente elevato. L'industria dell'Unione ha anche aumentato i suoi prezzi di vendita, in linea con la crescita generale della domanda generata dalla ripresa del settore delle costruzioni. Visto che nello stesso periodo i prezzi della materia prima sono diminuiti, la redditività dell'industria dell'Unione è stata caratterizzata da una netta ripresa. Ciò significa anche che tutti gli indicatori finanziari hanno registrato un andamento positivo.

(128)

In base a quanto precede la Commissione ha concluso che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

F.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(129)

In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi valutato il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure in vigore nei confronti della RPC. Sono stati esaminati i seguenti elementi: produzione e capacità produttive inutilizzate nella RPC, esistenza di misure antidumping o compensative sulla melamina in altri paesi terzi, attrattiva del mercato dell'Unione, pratiche di esportazione in altri mercati terzi dei produttori esportatori cinesi e, infine, valutazione relativa ai probabili effetti della persistenza del dumping della Cina sulle prestazioni dell'industria dell'Unione.

1.   Produzione e capacità produttiva inutilizzata nella RPC

(130)

La RPC è il maggiore produttore di melamina al mondo e alla fine del 2013 rappresentava circa il 69 % della capacità produttiva complessiva a livello mondiale (24). Dall'analisi effettuata ai considerando da 57 a 61 è emerso che nel periodo dell'inchiesta di riesame le capacità produttive inutilizzate in Cina erano molto elevate in confronto al mercato interno cinese e alla domanda a livello mondiale. Secondo le stime la capacità produttiva inutilizzata della Cina superava di almeno 500 000 tonnellate all'anno il consumo totale dell'Unione nel PIR. A tale proposito è importante osservare che il mercato dell'Unione è il secondo mercato al mondo (dopo la RPC) della melamina.

(131)

Inoltre, come già menzionato al considerando 74, i recenti dazi antidumping e compensativi istituiti dagli Stati Uniti d'America sulla melamina di origine cinese hanno liberato ulteriori quantità significative (circa 12 000 tonnellate) per altre destinazioni.

2.   Attrattiva del mercato dell'Unione e pratiche di esportazione in altri mercati terzi dei produttori esportatori cinesi

(132)

Le dimensioni del mercato dell'Unione (il secondo al mondo per importanza) rappresentano chiaramente un fattore importante che contribuisce alla sua attrattiva. Anche il fatto che le importazioni dalla RPC sono continuate nonostante le misure dimostra che i produttori esportatori cinesi considerano interessante il mercato dell'Unione, desiderano continuare a vendere su tale mercato e mantenere le loro relazioni commerciali.

(133)

Un ulteriore fattore importante che attesta l'attrattiva del mercato dell'Unione è il livello dei prezzi più elevato rispetto ad altri mercati. Come già indicato al considerando 72, i prezzi all'esportazione della RPC verso la maggior parte delle sue altre destinazioni sono notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. In base alla banca dati sulle esportazioni cinesi, durante il periodo dell'inchiesta di riesame oltre il 99 % delle esportazioni della Cina verso paesi terzi (vale a dire 224 000 tonnellate, un volume equivalente al 57 % del mercato dell'Unione) è stato venduto al prezzo medio adeguato di 922 EUR/tonnellata (25). Tale prezzo è nettamente inferiore rispetto al prezzo medio dell'industria dell'Unione (1 149 EUR/tonnellata) nello stesso periodo.

(134)

Il mercato dell'Unione costituisce pertanto un mercato interessante per le esportazioni cinesi in termini sia di dimensioni sia di livelli di prezzo.

3.   Incidenza del dumping cinese sull'industria dell'Unione

(135)

Date le elevate capacità produttive inutilizzate e l'attrattiva del mercato dell'Unione, come precedentemente indicato, è probabile che, in caso di scadenza delle misure, volumi significativi di melamina a basso prezzo sarebbero disponibili a breve termine per la vendita/il riorientamento verso l'Unione.

(136)

Per valutare il probabile impatto di tali importazioni cinesi a basso prezzo sull'industria dell'Unione la Commissione ha analizzato la situazione in altri mercati limitrofi. In tal senso la Turchia è stata considerata un buon esempio, in quanto si tratta di un grande mercato con una forte domanda (26) e si trova in prossimità geografica dell'Unione europea. La Turchia è stata inoltre la principale destinazione delle importazioni dalla Cina, con circa 32 000 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame. I prezzi delle importazioni cinesi in Turchia sono stati registrati su base fob nella banca dati sulle esportazioni cinesi. Tali prezzi sono stati prima adeguati al livello cif, franco frontiera dell'Unione, con i costi medi di trasporto e assicurazione, e quindi ulteriormente aumentati con i costi successivi all'importazione (dazio regolare del 6,5 % e costi di sdoganamento) per ottenere un prezzo allo sbarco stimato dell'Unione.

(137)

Nel PIR il prezzo medio adeguato delle importazioni cinesi in Turchia era pertanto di 919 EUR/tonnellata. Prendendo come esempio tale prezzo all'esportazione adeguato verso la Turchia, durante il PIR detto prezzo era inferiore del 20 % rispetto ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione.

(138)

È stato conseguito un risultato simile (vale a dire una sottoquotazione del 19,6 %) quando si è fatto ricorso al prezzo medio cinese verso il resto del mondo (27).

(139)

Dato che la melamina è un prodotto di base omogeneo, il prezzo è il fattore più importante per gli acquirenti quando operano una scelta tra i fornitori. Per tale ragione (e anche in virtù di considerazioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento) la maggior parte degli acquirenti si avvale di almeno due o tre fornitori alternativi di melamina e varia le esatte quantità ordinate in base al prezzo offerto. In tali circostanze è probabile che, in caso di scadenza delle misure, l'ingresso nel mercato dell'Unione di importazioni cinesi a basso prezzo determinerebbe immediatamente una riduzione dei prezzi. L'industria dell'Unione sarebbe costretta a ridurre i suoi prezzi per far fronte alla concorrenza cinese, analogamente a quanto avvenuto nel corso dell'inchiesta iniziale, quando i prezzi dell'industria dell'Unione erano stati ridotti a 900 EUR/tonnellata.

(140)

In base ai dati verificati dei produttori dell'Unione per il periodo dell'inchiesta di riesame, una diminuzione dei prezzi al livello di quelli turchi avrebbe come conseguenza una drastica riduzione della loro redditività. In effetti causerebbe notevoli perdite all'industria dell'Unione (– 5,5 %). Praticamente lo stesso risultato (vale a dire – 5 %) è stato conseguito avvalendosi del livello medio dei prezzi di tutte le importazioni cinesi verso i paesi terzi. Tale analisi dimostra che l'industria dell'Unione non potrebbe mantenere livelli di profitto sostenibili qualora la melamina cinese oggetto di dumping entrasse nell'Unione a prezzi simili a quelli attualmente praticati in altri mercati terzi.

(141)

Oltre all'effetto sui prezzi, probabilmente anche i volumi inciderebbero negativamente sull'industria dell'Unione. Ipotizzando una diminuzione alquanto modesta del volume delle vendite e della produzione pari a 30 000 tonnellate (un calo dell'11 % circa del volume delle vendite) (28) quale conseguenza di un aumento delle importazioni cinesi, il costo unitario di produzione dell'industria dell'Unione aumenterebbe del 3,6 %, da 1 037 EUR/tonnellata a 1 073 EUR/tonnellata, peggiorando ulteriormente la sua situazione.

(142)

Dato che il 25 % del consumo dell'Unione era coperto dalle importazioni da altri paesi, diversi dalla RPC, non si può escludere che la melamina cinese oggetto di dumping sostituirebbe alcuni di tali volumi di importazioni. Nel contempo il prezzo medio di vendita delle importazioni da paesi terzi nell'Unione è inferiore al prezzo di vendita medio dell'industria dell'Unione; ciò significa che, qualora la melamina cinese a basso prezzo riapparisse sul mercato dell'Unione, dapprima conquisterebbe una quota di mercato a discapito dell'industria dell'Unione e quindi acquisirebbe la quota di mercato delle esportazioni dei produttori di paesi terzi nell'Unione.

(143)

In ogni caso, pur se l'effetto del volume fosse in realtà inferiore alla simulazione descritta al considerando 141, l'esperienza acquisita dall'inchiesta iniziale dimostra che anche quantità minori che entrano nell'Unione a prezzi bassi e di dumping potrebbero arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione (29). Sono i livelli di prezzo molto bassi delle importazioni cinesi, combinati con la prospettiva di quantità molto elevate, che in caso di scadenza delle misure creerebbero un effetto distorsivo sul mercato dell'Unione, provocando la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

(144)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive il CCPIT ha sostenuto che la proroga delle misure non è giustificata e ha fatto riferimento alle stesse argomentazioni riguardanti la capacità produttiva inutilizzata cinese e l'attrattiva del mercato dell'Unione già menzionate ai considerando 63 e 76. Dato che tali argomentazioni confuterebbero le constatazioni relative alla persistenza del dumping, non è valida nemmeno la conclusione in merito al rischio di reiterazione del pregiudizio. Il CCPIT ha inoltre messo in discussione l'adeguatezza dei riferimenti della Commissione ai prezzi delle esportazioni cinesi in Turchia e nel resto del mondo al fine di valutare l'impatto del dumping cinese sui prezzi dell'industria dell'Unione, dato che i regolamenti e le istituzioni dell'UE non sono competenti per quanto riguarda le pratiche attuate da paesi terzi.

(145)

In risposta a tale affermazione, la Commissione ha sottolineato che considerare i prezzi praticati dalla Cina alla Turchia e al resto del mondo non costituisce una violazione del principio di competenza. Come illustrato in dettaglio ai considerando da 136 a 138, la Commissione si è limitata ad analizzare le statistiche disponibili sulle esportazioni al fine di verificare il livello di prezzo al quale i produttori esportatori cinesi vendevano melamina alla Turchia e al resto del mondo durante il periodo dell'inchiesta di riesame. I prezzi praticati dai produttori cinesi alla Turchia e al resto del mondo sono la migliore indicazione dei prezzi che i produttori esportatori probabilmente praticherebbero al mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

(146)

Le argomentazioni riguardanti la capacità produttiva inutilizzata cinese, l'attrattiva del mercato dell'Unione e il rischio di persistenza del dumping sono state confutate in dettaglio ai considerando da 64 a 66 e al considerando 77 e la Commissione ha mantenuto le sue conclusioni in merito a tutti i summenzionati punti. Di conseguenza restano invariate anche le conclusioni relative alla reiterazione del pregiudizio.

(147)

Il CCPIT ha inoltre sostenuto che non esiste alcun nesso causale tra le importazioni di melamina cinese e la situazione dell'industria dell'Unione. La parte interessata ha basato la sua argomentazione sulla mancanza di una forte correlazione tra i volumi delle importazioni e i prezzi cinesi, da un lato, e la redditività dell'industria dell'Unione dall'altro. Secondo quanto affermato dal CCPIT, esplicano un effetto causale diretto sulla situazione dell'industria dell'Unione altri fattori, quali i prezzi delle materie prime e la competitività dell'industria dell'Unione rispetto alle importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC.

(148)

Si ricorda che, a differenza delle inchieste condotte a norma dell'articolo 5 del regolamento di base, l'articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento non richiede lo svolgimento di un'analisi del nesso di causalità nei riesami in previsione della scadenza. In tale caso particolare, i volumi delle importazioni di melamina dalla RPC sono stati inoltre trascurabili durante l'intero periodo in esame (erano infatti compresi tra lo 0,4 % e il 2,5 % del mercato dell'Unione). In tali circostanze, e sebbene le fluttuazioni dei prezzi della materia prima e delle importazioni dei paesi terzi possano incidere sulla situazione dell'industria dell'Unione, l'eventuale mancanza di correlazione tra i volumi e i prezzi delle importazioni di melamina cinese e la redditività dell'industria dell'Unione nel momento in cui le misure sono in atto non può fungere da base per trarre conclusioni in merito a quanto potrebbe accadere sul mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure.

(149)

In considerazione di quanto precede e in assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha constatato che l'abrogazione delle misure implicherebbe una reiterazione del pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

G.   INTERESSE DELL'UNIONE

1.   Osservazioni preliminari

(150)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure in vigore nei confronti della RPC sia contrario all'interesse dell'Unione nel suo insieme. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

2.   Interesse dell'industria dell'Unione

(151)

La Commissione ha stabilito che durante il periodo in esame l'industria dell'Unione si è gradualmente ripresa dal pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. In caso di abrogazione delle misure nei confronti della Cina sussiste tuttavia il rischio di una rapida reiterazione del pregiudizio, in quanto l'industria dell'Unione sarebbe esposta ad una notevole pressione sui prezzi da parte di volumi potenzialmente elevati di importazioni oggetto di dumping dalla RPC. Di conseguenza la situazione economica dell'industria dell'Unione si deteriorerebbe come descritto ai considerando 140 e 141. D'altro canto, il mantenimento delle misure consentirebbe all'industria dell'Unione di conservare le tendenze economiche positive operando su un mercato dell'Unione equo e competitivo.

(152)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive il CCPIT ha contestato che le misure siano nell'interesse dell'industria dell'Unione, dato che tale industria si è già pienamente ripresa. Il CCPIT ha inoltre contestato la necessità delle misure dato che, a suo parere, in caso di scadenza delle stesse la reiterazione del dumping e del pregiudizio sarebbe improbabile.

(153)

Tali argomentazioni relative al rischio di persistenza e/o reiterazione del dumping e del pregiudizio sono state già prese in considerazione in dettaglio nei capitoli precedenti. In assenza di nuove argomentazioni a tale proposito, restano valide le constatazioni illustrate al considerando 151.

(154)

Sulla base di tali elementi la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

3.   Interesse degli importatori

(155)

Nella fase dell'apertura del riesame sono stati contattati undici importatori/distributori noti e quattro associazioni di categoria. Un importatore in Germania ha compilato il modulo di campionamento e risposto al questionario.

(156)

Tale operatore commerciale ha importato quantità limitate di melamina dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta di riesame, principalmente ai fini della rivendita al di fuori dell'Unione. Inoltre ha acquistato melamina da altri fornitori esterni nonché dall'industria dell'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, dalla compravendita di melamina è derivata oltre la metà del suo fatturato totale, con un margine di profitto tra il 2 % e il 4 % (30).

(157)

Sebbene non lo si possa presumere per (tutti) gli altri importatori, quest'unico operatore commerciale che ha collaborato non era contrario alle misure, ma era del parere che stabilizzassero il mercato e garantissero la sicurezza e la prevedibilità dell'approvvigionamento, fattori che nel lungo periodo vanno a vantaggio di tutti gli operatori del mercato. L'operatore commerciale riteneva che, in caso di scadenza delle misure, potesse facilmente passare ai fornitori cinesi, ma ciò avrebbe comportato un impatto negativo sulle sue relazioni commerciali all'esterno e all'interno dell'Unione nonché indotto gravi distorsioni e fluttuazioni sul mercato della melamina.

(158)

In mancanza di altre informazioni, l'inchiesta non ha dimostrato che il mantenimento delle misure comporterebbe una notevole incidenza negativa sugli importatori dell'Unione.

(159)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive il CCPIT ha messo in discussione la conclusione della Commissione riguardante l'interesse degli importatori, sostenendo che si fondava sul parere di un unico importatore che non può essere considerato rappresentativo.

(160)

La Commissione ha ribadito, come affermato al considerando 157, di non aver presunto che l'opinione dell'importatore che ha collaborato rappresentasse l'opinione di tutti gli importatori. In ogni caso, le informazioni fornite dall'unico importatore che ha collaborato sono state verificate e debitamente prese in considerazione. D'altro canto il CCPIT non ha fornito alcun elemento di prova o informazioni comprovate indicanti che il mantenimento delle misure avrebbe comportato una notevole incidenza negativa sugli importatori.

(161)

Pertanto, in base alle informazioni disponibili e in assenza di informazioni/elementi di prova attestanti il contrario, la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure non comporta una notevole incidenza negativa sugli importatori dell'Unione.

4.   Interesse degli utilizzatori

(162)

È stato inviato un questionario a 68 utilizzatori noti. Quattro utilizzatori, che rappresentano il 3 % del consumo dell'Unione e lo 0,6 % delle importazioni dalla RPC, hanno fornito risposte complete al questionario.

(163)

Gli utilizzatori che hanno pienamente collaborato avevano opinioni piuttosto contrastanti. Due di essi si sono dichiarati contrari al mantenimento delle misure, sostenendo che il dazio antidumping impedisca loro di acquistare melamina dalla RPC. Un utilizzatore ha assunto una posizione neutrale, in quanto la melamina ha un impatto molto ridotto sulla sua struttura dei costi. Il quarto utilizzatore si è espresso a favore delle misure. Egli temeva che, in caso di abrogazione delle misure, i cinesi avrebbero nuovamente inondato il mercato dell'Unione con melamina a basso costo. Di conseguenza, nel breve termine i suoi costi si ridurrebbero, ma ben presto l'industria dell'Unione potrebbe essere distrutta. L'utilizzatore diventerebbe pertanto dipendente dall'approvvigionamento cinese.

(164)

Dall'inchiesta è emerso che, in genere, gli utilizzatori non avevano difficoltà a far fronte alle condizioni di mercato vigenti in regime di misure antidumping. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il margine di profitto medio degli utilizzatori che hanno collaborato era pari al 5,6 %; ciò significa che essi erano in grado di conseguire livelli di profitto soddisfacenti pur con i dazi in vigore. Inoltre il mercato dell'Unione è un mercato aperto con numerosi fornitori in concorrenza. Pertanto, oltre ai produttori dell'Unione e alla RPC, gli utilizzatori possono avere a disposizione una serie di fonti di approvvigionamento alternative senza subire alcun rischio di carenze.

(165)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive il CCPIT ha sostenuto che la proroga delle misure è ingiusta, poiché ha determinato un aumento dei prezzi della melamina a fronte della diminuzione dei costi della materia prima e pertanto ha sacrificato la redditività degli utilizzatori e il quadro globale della concorrenza sul mercato dell'Unione a favore della redditività dell'industria dell'Unione. Nella sua comunicazione la parte interessata ha fatto riferimento a uno studio condotto dal Copenhagen Institute (31) e a vari casi nel quadro dell'OMC nei quali l'UE è stata parte in causa (ad esempio CE — Salmone).

(166)

Per quanto concerne l'osservazione relativa all'aumento dei prezzi, la Commissione ha fatto riferimento al considerando 110. Come spiegato, l'aumento dei prezzi durante il periodo in esame ha fatto seguito al livello insostenibile e assai basso dei prezzi del 2012. Dopo l'aumento del 2013, il livello dei prezzi è infatti diminuito ed è rimasto stabile dal 2014. In ogni caso il CCPIT ha omesso di fornire informazioni concrete attestanti che, a causa delle misure, la situazione economica degli utilizzatori di melamina è peggiorata in misura tale da dare adito alla conclusione che il mantenimento delle misure sia contrario all'interesse dell'Unione nel suo insieme. In tal senso né lo studio economico né il caso OMC menzionato dalla parte interessata si riferiscono in modo specifico all'industria della melamina.

(167)

In base a quanto sopra esposto e in assenza di ulteriori osservazioni, secondo le conclusioni della Commissione non è stato dimostrato che il mantenimento delle misure in vigore comporterebbe una notevole incidenza negativa sulla situazione degli utilizzatori che potrebbe essere superiore all'incidenza positiva delle misure sull'industria dell'Unione.

5.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(168)

In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure sulle importazioni di melamina originaria della RPC.

(169)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive i richiedenti, sebbene abbiano convenuto con le conclusioni della Commissione per quanto riguarda l'interesse dell'Unione, hanno sostenuto che, vista la scarsa collaborazione e lo scarso sostegno alle misure da parte della maggioranza delle parti interessate che hanno collaborato, la Commissione non fosse tenuta ad effettuare un'analisi completa dell'interesse dell'Unione. Secondo i richiedenti inoltre è irrilevante il fatto che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il margine di profitto medio degli utilizzatori che hanno collaborato fosse pari al 5,6 %.

(170)

La Commissione non ha concordato con tali asserzioni. Ai fini della verifica dell'interesse dell'Unione, la Commissione è tenuta a svolgere un'analisi completa di tutti i fatti e delle considerazioni a sua disposizione nonché ad effettuare una valutazione dei vari interessi in gioco, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. La Commissione deve inoltre suffragare le conclusioni cui è pervenuta in merito all'interesse dell'Unione nel suo insieme. Queste affermazioni sono state quindi respinte.

H.   DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(171)

Tutte le parti sono state informate in merito ai principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva mantenere le misure in vigore nei confronti della RPC. È stato anche fissato un termine entro il quale esse potevano trasmettere le loro osservazioni in seguito alla divulgazione delle conclusioni. Se giustificate, le comunicazioni e le osservazioni sono state prese nella dovuta considerazione.

Misure definitive

(172)

Ne consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di melamina originaria della RPC, istituite con il regolamento (CE) n. 457/2011, dovrebbero essere lasciate in vigore.

(173)

Nelle sue osservazioni successive all'audizione il CCPIT ha sostenuto che la proroga delle misure antidumping nella loro forma attuale sarebbe illegale, in quanto nell'inchiesta iniziale due produttori esportatori cinesi non hanno superato l'esame relativo al trattamento individuale («TI»), il che è considerato illegale a seguito della sentenza dell'organo di appello dell'OMC (32). Secondo il CCPIT, i margini antidumping individuali di tali due società dovrebbero pertanto essere calcolati, il che inciderebbe anche sul livello del dazio residuo su scala nazionale.

(174)

In un riesame in previsione della scadenza il livello delle misure antidumping non può essere modificato. Le società in questione inoltre non hanno collaborato nel procedimento e non hanno fornito alcun dato che avrebbe consentito il calcolo dei loro margini di dumping individuali. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. Le società in questione hanno tuttavia la possibilità di chiedere un riesame intermedio dei calcoli del loro margine di dumping in base all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(175)

Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina, attualmente classificata con il codice NC 2933 61 00 e originaria della Repubblica popolare cinese.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto di cui al paragrafo 1 e fabbricato dalle società di seguito elencate è la seguente:

Società

Prezzo minimo all'importazione

(EUR/tonnellata di peso netto del prodotto)

Dazio

(EUR/tonnellata di peso netto del prodotto)

Codice addizionale TARIC

Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co.

1 153

A986

Holitech Technology Co. Ltd

1 153

A987

Henan Junhua Development Company, Ltd

1 153

A988

Tutte le altre società

415

A999

Per i produttori menzionati singolarmente, l'importo del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto di cui al paragrafo 1 è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, in tutti i casi nei quali quest'ultimo prezzo sia inferiore al prezzo minimo all'importazione. Per tali produttori menzionati singolarmente non è riscosso alcun dazio se il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari o superiore al corrispondente prezzo minimo all'importazione.

L'applicazione del prezzo minimo all'importazione specificato per le società menzionate nel presente paragrafo è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all'allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

3.   Per i produttori menzionati singolarmente e qualora le merci siano state danneggiate prima della loro immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell'articolo 131 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (33), il prezzo minimo all'importazione precedentemente definito è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare. Il dazio da pagare corrisponderà allora alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione ridotto e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione ridotto, prima dello sdoganamento.

Per tutte le altre società e qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell'articolo 131 del r regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare.

4.   Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 del Consiglio, del 10 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 124 del 13.5.2011, pag. 2).

(3)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 280 del 25.8.2015, pag. 6).

(4)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). Tale regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento di base.

(5)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (GU C 167 dell'11.5.2016, pag. 7).

(6)  Recentemente il CCPIT è stato considerato come parte interessata nei riesami in previsione della scadenza riguardanti il silicio metallico [regolamento di esecuzione (UE) 2016/1077 della Commissione, GU L 179 del 5.7.2016, pag. 1] e i filati di poliestere ad alta tenacità [regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione, GU L 49 del 25.2.2017, pag. 6].

(7)  Per rivolgersi ai produttori del potenziale paese di riferimento è stata utilizzata la funzione della copia conoscenza nascosta (o copia carbone nascosta).

(8)  Tale metodo è stato accettato dal Tribunale nella sua sentenza del 16 dicembre 2011, causa T-423/09, Dashiqiao contro Consiglio, ECLI:EU: T:2011:764, punti da 34 a 50.

(9)  

Fonte: dati riferiti alla Commissione dagli Stati membri in conformità dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6»).

(10)  

Fonte dei dati: Chemical Economic Handbook Report — allegato 9 della domanda di riesame in previsione della scadenza. Il 2013 è l'ultimo anno contemplato nella relazione in termini di dati effettivi.

(11)  

Fonte: base dati sulle esportazioni cinesi.

(12)  In vigore a decorrere da giugno 2015 (misure antidumping) e a decorrere da agosto 2015 (dazi compensativi) come misure provvisorie; a decorrere dal 28 dicembre 2015 entrambi confermate quali misure definitive.

(13)  Rispettivamente il 38 % e il 363 %.

(14)  Borealis Agrolinz Melamine GmbH, OCI Nitrogen BV, Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy SA, BASF SE e S.C. Azomures SA.

(15)  Come indicato al considerando 4.

(16)  Come indicato al considerando 14.

(17)  Come riferito da Eurostat: «Nell'ambito dell'UE-28 il rallentamento dell'attività nel settore delle costruzioni ha registrato una durata maggiore rispetto all'industria. Nonostante gli occasionali e brevi periodi di crescita, l'indice di produzione del settore delle costruzioni è sceso dal livello massimo del febbraio 2008 al livello minimo del marzo 2013, un declino durato in tutto cinque anni e un mese in seguito al quale la produzione era inferiore del 26,1 % rispetto al passato. Nel corso dei 13 mesi successivi la produzione del settore delle costruzioni è cresciuta complessivamente del 7,6 %, mentre nel periodo compreso tra aprile 2014 e il periodo più recente per il quale vi sono dati disponibili (aprile 2016) è rimasta relativamente stabile.» http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=industry_and_construction_statistics_-_short-term_indicators&oldid_325746, consultato in data 23.3.2017

(18)  Durante l'inchiesta iniziale le importazioni dalla RPC ammontavano in media a 30 000 tonnellate all'anno, tranne durante il periodo dell'inchiesta (2009), già segnato dagli effetti della crisi economica.

(19)  Eurostat.

(20)  Banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(21)  Tale categoria comprende principalmente i cosiddetti «altri paesi», vale a dire «i paesi e i territori non specificati per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi con i paesi terzi», e alcune quantità minori importate da una serie di paesi terzi quali Malaysia, Indonesia, Thailandia, Messico, Turchia ecc.

(22)  Fatta eccezione per il 2012, quando anche i prezzi dell'industria dell'Unione erano più bassi; cfr. il considerando 109.

(23)  Fonte: Chemical Economics HandbookMelamine by IHS Chemical (allegato 9 della domanda di riesame).

(24)  

HIS Chemical: Chemical Economics HandbookMelamine, allegato 9 della domanda di riesame.

(25)  La banca dati sulle esportazioni cinesi fornisce prezzi a livello fob adeguati al rialzo in base ai costi medi di trasporto verso l'Unione nonché ai costi successivi all'importazione per ottenere un prezzo allo sbarco stimato dell'Unione.

(26)  Secondo IHS Chemicals: Chemical Economics Handbook, Melamine: la domanda turca è in costante crescita dal 2010 e si stima che raggiungerà le 56 000 tonnellate nel 2018. «La Turchia rappresenta oltre l'80 % del consumo di melamina del Medio Oriente.» allegato 9 della domanda di riesame.

(27)  Prezzo allo sbarco stimato dell'Unione di 923 EUR/tonnellata da 810 EUR/tonnellata fob Cina.

(28)  La stima relativa alle 30 000 tonnellate, corrispondenti ad un calo dell'11 % delle vendite dell'Unione e ad una riduzione dell'8 % del volume di produzione rispetto alle cifre del PIR, è piuttosto cauta, tenuto conto del volume stimato di capacità produttive inutilizzate (almeno 500 000 tonnellate) e dei volumi resi disponibili dal mercato USA (12 000 tonnellate). Nell'inchiesta iniziale la RPC importava nell'Unione in media 30 000 tonnellate annue.

(29)  Nel corso dell'inchiesta iniziale, nel periodo dell'inchiesta la RPC ha importato nell'Unione 17 434 tonnellate di melamina (un aumento di solo 9 500 tonnellate rispetto ai volumi relativi al periodo dell'attuale inchiesta di riesame) al prezzo medio di 896 EUR/tonnellata, con un margine di profitto di -18 % in quel momento per l'industria dell'Unione.

(30)  Per ragioni di riservatezza il dato esatto non è potuto essere divulgato.

(31)  National Agency for Enterprise and Construction, «Economic Assessment of the Community interest in EU Anti-dumping Cases», agosto 2005, disponibile al seguente indirizzo: https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/3/133/0/Copenhagen_Economics_-_Economic_Assessment_of_the_Community_Interest.pdf

(32)  WT/DS397/AB/RW, relazione dell'organo d'appello del 18 gennaio 2016, Comunità europee — Misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina — Ricorso da parte della Cina all'articolo 21.5 dell'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (DSU).

(33)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento:

1.

nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale;

2.

la seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto dichiara che il (volume) di melamina esportato nell'Unione europea di cui alla presente fattura è stato fabbricato da [nome e sede sociale della società] [codice addizionale TARIC] nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

Data e firma»


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