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Document 32017R0286

Regolamento delegato (UE) 2017/286 della Commissione, del 17 febbraio 2017, recante modifica del regolamento (UE) 2016/1613 per quanto riguarda gli allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma

C/2017/1163

GU L 42 del 18.2.2017, pp. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/286/oj

18.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/7


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/286 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2017

recante modifica del regolamento (UE) 2016/1613 per quanto riguarda gli allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione (2) è stato adottato per far fronte alle perturbazioni di mercato nel settore del latte, dovute a uno squilibrio tra l'offerta e la domanda a livello mondiale, e in altri settori zootecnici, in particolare quelli delle carni suine, delle carni bovine e delle carni ovine e caprine, che registravano altresì difficoltà di mercato.

(2)

Il terremoto che ha colpito l'Italia centrale il 24 agosto 2016 ha prodotto un elevato livello di danni umani e materiali, con conseguenti perturbazioni eccezionalmente gravi sul mercato nelle regioni colpite dal sisma; si tratta di zone prevalentemente montane che soffrono di svantaggi strutturali, in cui l'allevamento del bestiame riveste un'importanza economica e sociale rilevante. Poiché la regione continua a essere colpita da scosse di assestamento e nuovi terremoti, il ricorso all'aiuto finanziario previsto dal regolamento delegato (UE) 2016/1613 è divenuto ancora più cruciale per l'Italia.

(3)

Poiché l'importo assegnato all'Italia in virtù del regolamento delegato (UE) 2016/1613 compenserà solo una parte limitata delle perdite effettive subite dagli allevatori nelle regioni colpite dal sisma, è opportuno autorizzare l'Italia a concedere un sostegno supplementare a tali allevatori integrando ulteriormente l'aiuto concessole dall'Unione.

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2016/1613 ha fissato al 30 settembre 2017 il termine per effettuare le spese corrispondenti affinché i suddetti pagamenti potessero beneficiare dell'aiuto dell'Unione, senza sapere in quel momento che la particolare situazione delle regioni italiane colpite dal sisma avrebbe continuato a deteriorarsi. È pertanto opportuno rinviare il termine entro il quale le spese corrispondenti possono essere effettuate a una data successiva.

(5)

È altresì opportuno rinviare il termine per la comunicazione, da parte dell'Italia, degli importi totali di aiuto versati per ciascuna misura, del numero e del tipo di beneficiari e della valutazione dell'efficacia della misura.

(6)

Al fine di garantire che gli allevatori delle regioni italiane colpite dal sisma ricevano gli aiuti il più presto possibile, è opportuno prevedere disposizioni affinché l'Italia possa applicare senza indugio le norme stabilite dal regolamento delegato (UE) 2016/1613, come modificato dal presente regolamento. È dunque opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2016/1613 è così modificato:

1.

All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, con riguardo alle regioni italiane colpite dal sisma, le spese sostenute in relazione ai pagamenti a norma del presente regolamento per gli allevatori sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se tali pagamenti sono stati effettuati entro il 30 settembre 2018.»

2.

All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti commi:

«In aggiunta al sostegno di cui al primo comma, per quanto riguarda l'Italia, è possibile concedere un ulteriore sostegno a favore degli allevatori nelle regioni colpite dal sisma fino a un massimo del 100 % dell'importo che figura in allegato.

Il sostegno supplementare per gli allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma è versato al massimo entro il 30 settembre 2018.».

3.

All'articolo 3, lettera b), è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, per quanto riguarda il sostegno a favore degli allevatori nelle regioni colpite dal sisma, l'Italia comunica alla Commissione, non oltre il 15 ottobre 2018, gli importi totali degli aiuti versati per ciascuna misura, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell'efficacia della misura.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici (GU L 242 del 9.9.2016, pag. 10).


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