This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017R0005
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/5 of 5 January 2017 making imports of certain hot-rolled flat products of iron, non-alloy or other alloy steel originating in Russia and Brazil subject to registration
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/5 della Commissione, del 5 gennaio 2017, che dispone la registrazione delle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Russia e del Brasile
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/5 della Commissione, del 5 gennaio 2017, che dispone la registrazione delle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Russia e del Brasile
C/2016/8958
GU L 3 del 6.1.2017, pp. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2017; abrogato da 32017R1795
|
6.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 3/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/5 DELLA COMMISSIONE
del 5 gennaio 2017
che dispone la registrazione delle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Russia e del Brasile
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,
dopo aver informato gli Stati membri,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 7 luglio 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di acciaio, originari del Brasile, dell'Iran, della Russia, della Serbia e dell'Ucraina a seguito di una denuncia presentata il 23 maggio 2016 da EUROFER («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di alcuni prodotti piatti laminati a caldo, di acciaio. |
1. PRODOTTO IN ESAME
|
(2) |
Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») è costituito da taluni prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari del Brasile, dell'Iran, della Russia, della Serbia e dell'Ucraina («i paesi interessati»). |
|
(3) |
Il prodotto in esame non comprende:
|
|
(4) |
Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, ex 7225 40 12, ex 7225 40 15, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, ex 7226 20 00, 7226 91 20, 7226 91 91 e 7226 91 99. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo. |
2. DOMANDA
|
(5) |
L'11 ottobre 2016 il denunciante ha presentato una domanda di registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati. Il 21 novembre 2016 il denunciante ha aggiornato la domanda fornendo dati finanziari più recenti e ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame dai paesi interessati siano sottoposte a registrazione ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione. |
|
(6) |
A seguito di tale richiesta quattro parti interessate si sono manifestate, sostenendo che la domanda iniziale di registrazione presentata dal denunciante non conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame, rispettivamente dall'Iran (3), dalla Russia (4), dalla Serbia (5) e dall'Ucraina (6). |
3. MOTIVI DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE
|
(7) |
In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le misure opportune per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. |
|
(8) |
Il denunciante ha sostenuto che gli importatori erano pienamente a conoscenza delle pratiche di dumping, che si sono protratte a lungo e hanno arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione. Le importazioni dai paesi interessati hanno arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione e il livello delle stesse è sostanzialmente aumentato, anche dopo il periodo dell'inchiesta. Se dovesse essere applicato un dazio antidumping, il suo effetto riparatore ne sarebbe gravemente compromesso. |
|
(9) |
La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. In particolare, essa ha verificato se gli importatori fossero, oppure avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato e ha inoltre analizzato se si sia rilevato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, avrebbe potuto gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare. |
3.1. Gli importatori erano informati delle pratiche di dumping, della relativa portata e del pregiudizio presunto
|
(10) |
La denuncia di EUROFER del 23 maggio 2016 conteneva sufficienti elementi di prova prima facie sul dumping presunto da parte dei cinque paesi interessati. La versione non riservata della denuncia stimava che i margini di dumping superassero almeno il 20 % per i cinque paesi interessati. Per quattro (Brasile, Iran, Russia e Ucraina) dei cinque paesi interessati il denunciante ha fornito nella denuncia prove del valore normale basato sulle informazioni relative ai prezzi fornite da Steel First o da altri bollettini di mercato. Per quanto riguarda il paese interessato rimanente (Serbia), il denunciante ha fornito prove del valore normale costruito (stima dei costi di produzione, delle spese generali, amministrative e di vendita e dei profitti). Le prove del dumping sono basate su un confronto tra i valori normali così stabiliti e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell'Unione. I prezzi all'esportazione per i paesi interessati sono stati determinati in base alle informazioni fornite da Steel First o stabiliti avvalendosi dei dati Eurostat. Il denunciante ha anche fornito elementi di prova prima facie del pregiudizio presunto. |
|
(11) |
Tali punti sono stati indicati nell'avviso di apertura del presente procedimento in data 7 luglio 2016 (7). Dato che tale avviso è un documento pubblico, accessibile a tutti gli importatori, la Commissione ha ritenuto che, al più tardi in quel momento, gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati delle presunte pratiche di dumping, della relativa portata e del pregiudizio presunto. Essa ha pertanto concluso che il primo criterio necessario per la registrazione era soddisfatto. |
3.2. Ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni
|
(12) |
Nella sua domanda di registrazione aggiornata il denunciante ha confrontato il volume medio mensile aggregato delle importazioni del prodotto in esame da tutti i paesi interessati nel periodo 1o luglio 2015 — 30 giugno 2016 e nel periodo 1o luglio 2016 — 31 ottobre 2016. Il confronto ha evidenziato un aumento del 24 % del volume medio mensile delle importazioni dai cinque paesi interessati. |
|
(13) |
La Commissione ha ritenuto che l'utilizzo di dati relativi al mese di luglio 2016 non fosse appropriato. Come illustrato al considerando 12, gli importatori avrebbero dovuto essere informati del dumping e del pregiudizio presunti solo a partire dal 7 luglio. I dati presi in considerazione prima di tale data non possono essere considerati decisivi. Dato che le statistiche sulle importazioni sono elaborate su base mensile, la Commissione ha pertanto deciso di confrontare i volumi medi delle importazioni dai paesi interessati durante il periodo 1o luglio 2015 — 30 giugno 2016 con quelle del periodo 1o agosto 2016 — 30 novembre 2016 (vale a dire i 4 mesi successivi all'apertura del procedimento in data 7 luglio 2016). |
|
(14) |
Per detto periodo la Commissione ha osservato un aumento sostanziale (del 14 %) per i paesi interessati rispetto al volume medio mensile totale delle importazioni. Al contempo la Commissione ha tuttavia rilevato notevoli differenze tra i risultati delle esportazioni di ciascuno dei cinque paesi, che sono state sottolineate nelle varie comunicazioni di cui al considerando 6. |
|
(15) |
In particolare, l'aumento del 14 % del volume medio mensile totale delle importazioni per i cinque paesi interessati, relativo al periodo indicato al considerando 13, è dovuto all'effetto combinato di un aumento sostanziale delle importazioni russe (+ 73 %) e delle importazioni brasiliane (+ 26 %), di una riduzione delle importazioni da due altri paesi interessati (Ucraina e Iran) e della situazione invariata delle importazioni del prodotto in esame per la Serbia. |
|
(16) |
L'aumento di volume delle importazioni oggetto di dumping dai cinque paesi interessati è pertanto interamente imputabile all'aumento sostanziale dei volumi delle sole importazioni russe e brasiliane. Viste le circostanze eccezionali, la Commissione non ha ravvisato alcun motivo per registrare le importazioni anche per gli altri tre paesi. Sebbene la Commissione dovesse effettuare una valutazione cumulativa del pregiudizio da parte di tutti i cinque paesi a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base nell'inchiesta principale, un'istituzione retroattiva di dazi per le importazioni da paesi in cui le esportazioni hanno registrato una stagnazione o addirittura sono diminuite dopo l'apertura del procedimento apparirebbe sproporzionata. La Commissione ha quindi concluso che la registrazione anche per tali importazioni non era necessaria. |
3.3. Altre circostanze
|
(17) |
Nella sua denuncia del 23 maggio 2016 il denunciante ha incluso elementi di prova prima facie sulla tendenza al ribasso dei prezzi di vendita delle importazioni per i paesi interessati. Tra il 2011 e il 2015 i prezzi di vendita medi all'Unione sono diminuiti, sottoquotando così almeno del 30 % i prezzi di vendita medi dei produttori di acciaio dell'Unione. Nell'insieme, e data la portata dei margini di dumping indicati nella denuncia, gli elementi di prova forniti sono sufficienti in questa fase a dimostrare che gli esportatori dei paesi interessati esercitano pratiche di dumping. Nella sua domanda di registrazione dell'11 ottobre 2016 il denunciante non ha tuttavia incluso informazioni aggiornate sui prezzi all'importazione dopo l'apertura della presente inchiesta. |
|
(18) |
La Commissione ha ritenuto che l'evoluzione dei prezzi dopo l'apertura del procedimento costituisca un'altra circostanza pertinente per una domanda di registrazione. Essa ha quindi analizzato i prezzi all'importazione in base ai dati di Eurostat, stabilendo che i prezzi all'importazione dei paesi interessati sono aumentati fino a un certo livello dopo l'apertura della presente inchiesta. |
|
(19) |
Valutando la tendenza al rialzo dei prezzi all'importazione dalla Russia e dal Brasile, la Commissione ha rilevato che il livello assoluto di tali prezzi ha continuato a rimanere criticamente basso. In particolare, alla fine del 2015 esso era più basso dei costi di produzione dell'industria dell'Unione, come stabilito dalla Commissione nell'ambito del caso parallelo sui prodotti piatti di acciaio laminati relativo alla Cina (8). In tale circostanze la Commissione è pervenuta alla conclusione che la registrazione delle importazioni da tali due paesi sia giustificata. |
3.4. Conclusione
|
(20) |
In conclusione, l'aumento di volume delle importazioni oggetto di dumping dai cinque paesi interessati è interamente imputabile all'aumento sostanziale dei volumi delle importazioni russe e brasiliane. Dati i tempi, è probabile che tale aumento sostanziale del livello di dette importazioni russe e brasiliane comprometta gravemente l'effetto riparatore di eventuali dazi definitivi, a meno che tali dazi vengano applicati con effetto retroattivo. |
4. PROCEDURA
|
(21) |
Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare che le importazioni russe e brasiliane del prodotto in esame siano soggette a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. |
|
(22) |
Le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione. |
5. REGISTRAZIONE
|
(23) |
In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni russe e brasiliane del prodotto in esame dovrebbero essere soggette a registrazione al fine di garantire che, se l'inchiesta dovesse evidenziare la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni russe e brasiliane registrate, se sono soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. |
|
(24) |
Il denunciante ha stimato, nella denuncia, un margine di dumping medio del 20-40 % per la Russia e del 40-70 % per il Brasile e inoltre un margine di sottoquotazione medio del 20-50 % per la Russia e per il Brasile per il prodotto in esame. L'importo stimato dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato, per la Russia e il Brasile, al livello del margine di dumping medio stimato in base alla denuncia, vale a dire il 20-50 % ad valorem sul valore all'importazione cif del prodotto in esame. |
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
|
(25) |
I dati personali raccolti nell'ambito di questa registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le misure opportune per registrare le importazioni nell'Unione di taluni prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari del Brasile e della Russia.
Il prodotto in esame non comprende:
|
— |
i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati, |
|
— |
i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, |
|
— |
e i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm. |
2. Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, ex 7225 40 12, ex 7225 40 15, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, ex 7226 20 00, 7226 91 20, 7226 91 91 e 7226 91 99 (codici TARIC: 7225191090, 7225401295, 7225401595, 7225406090, 7226191090, 7226200095).
3. L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia, della Serbia e dell'Ucraina (GU C 246 del 7.7.2016, pag. 7).
(3) Comunicazione di Mobarakeh Steel Company del 9 novembre 2016.
(4) Comunicazione di MMK Group and Severstal Group del 10 novembre 2016.
(5) Comunicazione di Zelezara Smederevo d.o.o del 28 ottobre 2016.
(6) Comunicazione di Metinvest Group del 5 dicembre 2016.
(7) Punto 3 dell'avviso di apertura (cfr. nota a piè di pagina 2).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1778 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 272 del 7.10.2016, pag. 33) (tabella del considerando 104).
(9) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).