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Document 32017D0847

    Decisione di esecuzione (UE) 2017/847 della Commissione, del 16 maggio 2017, relativa alla concessione di una deroga richiesta dalla Danimarca ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2017) 2891]

    C/2017/2891

    GU L 125 del 18.5.2017, p. 35–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/847/oj

    18.5.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 125/35


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/847 DELLA COMMISSIONE

    del 16 maggio 2017

    relativa alla concessione di una deroga richiesta dalla Danimarca ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

    [notificata con il numero C(2017) 2891]

    (Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l'allegato III, punto 2, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 18 novembre 2002 la Commissione ha adottato la decisione 2002/915/CE (2) relativa alla concessione di una deroga richiesta dalla Danimarca a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, consentendo l'applicazione di effluente di allevamento contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro l'anno in determinati allevamenti bovini nel quadro del programma d'azione danese per il periodo 1999-2003. La deroga è stata prorogata dalla decisione 2005/294/CE (3) della Commissione, nell'ambito del programma d'azione danese adottato per il periodo 2004-2007, dalla decisione 2008/664/CE (4) della Commissione, nell'ambito del programma d'azione danese adottato per il periodo 2008-2012 e dalla decisione di esecuzione 2012/659/UE della Commissione (5), nell'ambito del programma d'azione danese adottato per il periodo 2008-2015.

    (2)

    La deroga concessa dalla decisione di esecuzione 2012/659/UE riguardava (per la campagna 2014/2015) circa 1 500 allevamenti di bovini, 425 102 capi di bestiame e 205 165 ettari di seminativi, corrispondenti rispettivamente al 4,0 % del numero totale di aziende, al 18,6 % del numero totale di capi e all'8,2 % del totale dei seminativi in Danimarca.

    (3)

    Il 4 febbraio 2016 la Danimarca ha presentato alla Commissione una domanda di rinnovo della deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE.

    (4)

    La Danimarca ha adottato un programma d'azione per il periodo 2016-2018, in conformità all'articolo 5 della direttiva 91/676/CEE, mediante parti dell'ordinanza n. 1324, del 15 novembre 2016, relativa al bestiame commerciale, agli effluenti di allevamento, ai foraggi insilati ecc., la legge consolidata n. 388, del 27 aprile 2016, sull'impiego di fertilizzanti nelle aziende agricole e sulla copertura vegetale e l'ordinanza n. 1055 del 1o luglio 2016, sull'impiego di fertilizzanti nelle aziende agricole nel periodo di programmazione 2016/2017, un nuovo regime mirato di colture miglioratrici, parte obbligatoria, come disposto dalla legge sull'impiego di fertilizzanti nelle aziende agricole e sulla copertura vegetale. La legislazione danese include inoltre un nuovo regolamento generale sul fosforo, conformemente alla legge sull'approvazione ambientale ecc. degli allevamenti nonché all'ordinanza relativa al bestiame commerciale, agli effluenti di allevamento, ai foraggi insilati ecc.

    (5)

    La legislazione danese che recepisce la direttiva 91/676/CE contempla limiti relativi all'applicazione di azoto. La legislazione che limita l'applicazione di fosforo è stata adottata ed entrerà in vigore nell'agosto 2017.

    (6)

    La relazione danese sullo stato e le tendenze dell'ambiente acquatico e delle pratiche agricole relative al periodo 2012-2015 mostra un'eccedenza annuale su scala nazionale pari a 80 kg N/ha nel 2014 e uno scarico totale di azoto nel mare da fonti agricole pari a circa il 70 % del totale nel 2012. La Danimarca stima che, per raggiungere un buono stato ecologico, il carico di azoto terrestre riversato nelle acque costiere debba essere ridotto da 56,8 Mt a 44,7 Mt.

    (7)

    La legislazione danese dovrebbe includere un regime mirato combinato di colture miglioratrici facoltative e obbligatorie per il 2017 e il 2018. Nell'ambito di questo regime le disposizioni obbligatorie dovrebbero entrare in vigore automaticamente se gli accordi volontari per le colture miglioratrici non riescono a realizzare gli obiettivi ambientali. Queste colture dovrebbero integrare il requisito nazionale relativo alle colture miglioratrici obbligatorie a norma della legge danese sull'impiego di fertilizzanti nelle aziende agricole e sulla copertura vegetale. Tali misure sono necessarie ad assicurare che l'applicazione della deroga in oggetto non comporti un deterioramento della qualità dell'acqua.

    (8)

    Le informazioni comunicate dalla Danimarca nell'ambito della deroga concessa dalla decisione di esecuzione 2012/659/UE indicano che la deroga non ha comportato un deterioramento della qualità dell'acqua rispetto alle zone non interessate dalla deroga. I dati comunicati dalla Danimarca sull'attuazione della direttiva 91/676/CEE per il periodo 2012-2015 (6) mostrano che in Danimarca circa il 16 % delle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee presenta concentrazioni medie di nitrati superiori a 50 mg/l e circa il 23 % presenta concentrazioni medie di nitrati superiori a 40 mg/l. I dati del monitoraggio mostrano una tendenza stabile della concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee rispetto al precedente periodo di riferimento (2008-2011). Per quanto riguarda le acque superficiali, la maggior parte dei punti di monitoraggio mostra concentrazioni medie di nitrati inferiori a 50 mg/l e una tendenza stabile della concentrazione di nitrati. Dalla relazione sul periodo 2012-2015 risulta che lo stato di 2 delle 119 acque costiere era classificato come «buono».

    (9)

    La Commissione, dopo aver esaminato la richiesta della Danimarca, in base agli elementi di cui all'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE e alla luce dell'esperienza acquisita con la deroga concessa dalle decisioni 2002/915/CE, 2005/294/CE, 2008/664/CE e dalla decisione di esecuzione 2012/659/UE, ritiene che il quantitativo di effluente proposto dalla Danimarca, pari a 230 kg di azoto per ettaro l'anno, non ostacolerà la realizzazione degli obiettivi di cui alla direttiva 91/676/CEE se verranno rispettate determinate condizioni rigorose.

    (10)

    Nelle aziende agricole autorizzate ad applicare effluente di allevamento contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro l'anno, i piani sono aggiornati tempestivamente al fine di garantire la coerenza con le reali pratiche agricole e la copertura vegetale permanente della superficie arabile e che le colture miglioratrici siano usate per compensare le perdite autunnali di nitrati nel sottosuolo e limitare le perdite invernali di azoto.

    (11)

    La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) prevede un approccio transfrontaliero globale alla protezione delle risorse idriche, strutturato intorno ai bacini idrografici, con l'obiettivo di conseguire entro il 2015 un buono stato dei corpi idrici europei. Ridurre i nutrienti è parte integrante di tale obiettivo. La concessione di una deroga a norma della presente decisione non pregiudica le disposizioni della direttiva 2000/60/CE e non esclude la necessità di ulteriori misure intese a soddisfare gli obblighi da queste derivati.

    (12)

    La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) stabilisce norme generali per l'istituzione dell'Infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea ai fini delle politiche ambientali unionali e delle politiche o delle attività suscettibili di ripercuotersi sull'ambiente. Laddove applicabile, le informazioni territoriali raccolte nel contesto della presente decisione dovrebbero essere conformi alle disposizioni di detta direttiva. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e rafforzare la coerenza dei dati la Danimarca, nel raccogliere i dati necessari nell'ambito della presente decisione, dovrebbe avvalersi delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

    (13)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito a norma dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Deroga

    Subordinatamente alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dalla Danimarca con lettera del 4 febbraio 2016, finalizzata a consentire l'applicazione al suolo di un quantitativo di effluenti di allevamento superiore a quello previsto nell'allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 91/676/CEE.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    La presente deroga si applica agli allevamenti di bovini nei quali la rotazione delle colture comprende una percentuale superiore all'80 % di colture con elevato assorbimento di azoto e stagioni di crescita prolungate e per i quali è stata concessa un'autorizzazione a norma dell'articolo 5.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione si intende per:

    a)

    «allevamento di bovini», un allevamento avente una produzione annuale di azoto nell'effluente di allevamento superiore a 300 kg, di cui almeno due terzi derivati dal bestiame;

    b)

    «prato», una zona destinata a praticoltura in via permanente o temporanea;

    c)

    «coltura intercalata da praticoltura», cereali insilati, mais insilato, orzo primaverile oppure orzo primaverile e piselli, da intercalare con praticoltura prima o dopo il raccolto;

    d)

    «colture con elevato assorbimento di azoto e stagioni di crescita prolungate», una delle seguenti colture:

    i)

    praticoltura;

    ii)

    colture miglioratrici intercalate da praticoltura;

    iii)

    barbabietole destinate a foraggio;

    iv)

    colture intercalate da praticoltura;

    e)

    «profilo del suolo», lo strato di suolo fino a una profondità di 0,90 metri o al livello medio più elevato delle acque sotterranee, se tale livello è a una profondità inferiore a 0,90 cm dalla superficie.

    Articolo 4

    Condizioni della deroga

    La deroga è concessa alle seguenti condizioni:

    (1)

    A decorrere da agosto 2017 l'entrata in vigore di un regolamento sul fosforo fissa i massimali diretti di fosforo a diversi livelli sul territorio nazionale, secondo l'ubicazione geografica e il tipo di fertilizzante. I massimali riguardano l'applicazione di fosforo effettuata con tutti i tipi di fertilizzanti: fertilizzanti biologici, compreso l'effluente di allevamento, digestato da biogas, biomassa vegetale degassata, fanghi di depurazione delle acque reflue nonché fertilizzanti industriali. Per i bacini di drenaggio di ambienti acquatici vulnerabili al fosforo sono stati stabiliti massimali più rigorosi per l'applicazione di fosforo effettuata con tutti i tipi di fertilizzanti.

    (2)

    Si istituiscono un indicatore e un sistema di monitoraggio del quantitativo di fosforo applicato ai campi coltivati in Danimarca. Qualora l'indicatore o il sistema di monitoraggio evidenziasse che il tasso medio reale annuo di fertilizzazione da fosforo sui suoli agricoli in Danimarca potrebbe superare o ha già superato i livelli nazionali medi di fertilizzazione da fosforo fissati per il periodo 2018-2025, i massimali relativi all'applicazione massima di fosforo saranno ridotti di conseguenza.

    (3)

    Si istituisce un regime mirato combinato di colture miglioratrici facoltative e volontarie in base all'esigenza di ridurre il tenore di nitrati nelle acque sotterranee e costiere. In questo regime le disposizioni obbligatorie entrano in vigore automaticamente se gli accordi su base volontaria per le colture miglioratrici non riescono a realizzare gli obiettivi ambientali.

    (4)

    Le colture intercalari conformi a tale regime integrano il requisito nazionale obbligatorio del 10 % o del 14 % di colture miglioratrici nelle zone coltivate delle aziende agricole e possono non essere realizzate sulla stessa superficie impiegata per soddisfare i requisiti delle aree di interesse ecologico relativi alle colture intercalari.

    Articolo 5

    Autorizzazione annuale e dichiarazione di impegno

    1.   Gli allevatori di bovini possono presentare alle autorità competenti una domanda di autorizzazione annuale ad applicare effluente di allevamento contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro l'anno.

    Il termine per la presentazione corrisponde al termine nazionale per le domande di pagamento unico e per la presentazione delle quote fertilizzanti nonché del piano per le colture miglioratrici.

    2.   Congiuntamente alla domanda di cui al paragrafo 1, il richiedente presenta una dichiarazione in cui s'impegna a rispettare le condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9.

    Articolo 6

    Rilascio delle autorizzazioni

    Le autorizzazioni ad applicare un quantitativo di effluente di allevamento, compreso l'effluente escreto dal bestiame stesso e l'effluente trattato, contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro l'anno è concessa alle condizioni stabilite agli articoli da 7 a 9.

    Articolo 7

    Condizioni di applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

    1.   L'apporto complessivo di azoto non supera il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura considerata, tenuto conto dei nutrienti rilasciati dal suolo. Non supera i massimali d'applicazione stabiliti dall'ordinanza n. 1055 (1.7.2016) sull'uso agricolo di fertilizzante nel periodo di programmazione 2016-2017 e dalle corrispondenti ordinanze per i successivi periodi di programmazione.

    2.   Si prepara un piano di fertilizzazione per l'intera superficie dell'allevamento di bovini. Il piano è conservato presso l'azienda agricola. Esso copre il periodo compreso fra il 1o agosto e il 31 luglio dell'anno seguente. Il piano di fertilizzazione contiene i dati seguenti:

    a)

    un piano di rotazione delle colture, che specifica quanto segue:

    (1)

    la superficie in ettari delle parcelle adibite a colture con stagioni di crescita prolungata e con elevato assorbimento di azoto;

    (2)

    la superficie delle parcelle con colture diverse da quelle indicate al punto 1;

    (3)

    una mappa schematica dell'ubicazione delle parcelle di cui rispettivamente ai punti 1 e 2;

    b)

    il numero di capi di bestiame presenti nell'azienda agricola, una descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio dell'effluente, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio degli effluenti;

    c)

    il calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente prodotti nell'azienda agricola;

    d)

    la descrizione del trattamento dell'effluente, se pertinente, e le caratteristiche attese dell'effluente trattato;

    e)

    la quantità, il tipo e le caratteristiche dell'effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;

    f)

    il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo necessario alle colture di ciascuna parcella;

    g)

    il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da effluente per ciascuna parcella;

    h)

    il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo per ciascuna parcella;

    i)

    un'indicazione dei tempi di applicazione dell'effluente e dei fertilizzanti chimici.

    Il piano di fertilizzazione è riveduto non oltre sette giorni successivi a eventuali modifiche delle pratiche agricole presso l'allevamento di bovini. Il resoconto di fertilizzazione è presentato annualmente alle autorità competenti entro la fine di marzo.

    3.   L'effluente non si applica nel periodo compreso fra il 31 agosto e il 1o marzo sulle praticolture destinate a essere arate la primavera successiva.

    Articolo 8

    Condizioni relative al campionamento e alle analisi del suolo

    1.   I campioni sono prelevati dai 30 cm superiori del terreno agricolo e analizzati al fine di determinarne il contenuto di azoto e fosforo.

    2.   Per ogni area dell'azienda agricola avente caratteristiche omogenee sotto il profilo pedologico e della rotazione delle colture, i campionamenti e le analisi sono effettuati con cadenza almeno quadriennale.

    3.   Si esegue almeno un campionamento e un'analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.

    4.   I risultati delle analisi sono disponibili per ispezione presso l'allevamento di bovini.

    Articolo 9

    Condizioni relative alla gestione dei terreni

    1.   Almeno l'80 % della superficie coltivabile disponibile per l'applicazione di effluente è destinato a colture con elevato assorbimento di azoto e stagioni di crescita prolungate.

    2.   Le colture miglioratrici intercalate da praticoltura non sono arate prima del 1o marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state introdotte.

    3.   I terreni adibiti a praticoltura in via temporanea sono arati in primavera. Una coltura con stagione di crescita prolungata ed elevato assorbimento di azoto è seminata il più presto possibile, comunque non oltre 3 settimane dopo l'aratura dell'erba.

    4.   Le colture usate nella rotazione non contemplano le leguminose o altre colture che fissano l'azoto atmosferico, fatta eccezione per le seguenti:

    a)

    trifoglio presente nelle praticolture in percentuale inferiore al 50 % di trifoglio ed erba medica;

    b)

    erba medica presente nelle praticolture in percentuale inferiore al 50 % di trifoglio ed erba medica;

    c)

    orzo e piselli intercalati da praticoltura.

    5.   I parametri di fertilizzazione all'azoto per le colture successive alla praticoltura temporanea sono ridotti del valore dell'azoto relativo alla coltura precedente ai sensi dell'ordinanza n. 1055 (1.7.2016) sull'uso agricolo di fertilizzante nel periodo di programmazione 2016-2017 e delle ordinanze corrispondenti per i successivi periodi di programmazione per quanto riguarda i parametri di fertilizzazione, la tabella sulle norme di fertilizzazione per le colture agricole e vegetali nonché le successive modifiche.

    Articolo 10

    Monitoraggio

    1.   Le autorità competenti accertano che le mappe siano stilate indicando quanto segue:

    a)

    la percentuale di allevamenti di bovini interessati da autorizzazioni, per ciascun comune;

    b)

    la percentuale di capi interessati da autorizzazioni per ciascun comune;

    c)

    la percentuale di superficie agricola interessata da autorizzazioni per ciascun comune.

    Tali mappe sono aggiornate ogni anno.

    I dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole adottate nelle aziende interessate da autorizzazioni sono raccolti a cura dell'autorità competente. Tali dati sono aggiornati ogni anno.

    2.   Le autorità competenti monitorano le acque della rizosfera, le acque superficiali e le acque sotterranee, e comunicano alla Commissione i dati relativi alla concentrazione di azoto e di fosforo nel profilo del suolo e alle concentrazioni di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee, in regime sia di deroga, sia di non deroga.

    Il monitoraggio è effettuato a livello di azienda agricola nell'ambito del programma nazionale di controllo dei bacini di drenaggio agricoli. I siti di monitoraggio sono rappresentativi delle principali tipologie di suolo, delle pratiche di fertilizzazione prevalenti e delle colture principali. Nei bacini di drenaggio agricoli in suoli sabbiosi si effettua un monitoraggio rafforzato.

    Le concentrazioni di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee sono inoltre monitorate in almeno il 3 % di tutte le aziende agricole beneficiarie di autorizzazioni.

    3.   Le autorità competenti effettuano indagini e analisi continue dei nutrienti nell'ambito del programma nazionale di controllo dei bacini di drenaggio agricoli e forniscono indicazioni sull'uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate negli allevamenti di bovini che beneficiano di un'autorizzazione.

    Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all'articolo 7 e dal monitoraggio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, il quantitativo delle perdite di azoto e di fosforo dagli allevamenti di bovini che beneficiano di un'autorizzazione, in base a principi scientifici.

    4.   Le autorità competenti determinano la percentuale dei terreni oggetto di deroga coperti da:

    a)

    trifoglio o erba medica presente nelle praticolture;

    b)

    orzo e piselli intercalati da praticoltura.

    Articolo 11

    Verifica

    1.   Le autorità competenti garantiscono che le domande di autorizzazione sono oggetto di un controllo amministrativo. Qualora dal controllo risulti che le condizioni stabilite agli articoli 7, 8 e 9 non sono rispettate, la domanda è respinta e il richiedente è informato dei motivi del rifiuto.

    2.   Le autorità competenti definiscono un programma di ispezioni delle aziende agricole che beneficiano di autorizzazioni.

    Il programma è basato sull'analisi dei rischi alla luce dei risultati dei controlli effettuati gli anni precedenti relativamente alle condizioni stabilite agli articoli 7, 8 e 9, nonché dei risultati dei controlli di conformità alla legislazione nazionale che recepisce la direttiva 91/676/CEE.

    3.   Le ispezioni consistono in ispezioni sul terreno e controlli in loco che verificano il rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 7, 8 e 9 e interessano ogni anno almeno il 7 % delle aziende agricole che beneficiano di un'autorizzazione. Qualora un'azienda agricola non risultasse conforme a tali condizioni, al titolare dell'autorizzazione è comminata un'ammenda a norma della legislazione nazionale e l'anno successivo non potrà ottenere un'autorizzazione.

    4.   Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto delle condizioni relative alla deroga concessa a norma della presente decisione.

    Articolo 12

    Trasmissione delle informazioni

    Ogni anno entro il 31 dicembre, le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni seguenti:

    a)

    le mappe con l'indicazione delle percentuali di allevamenti di bovini, di bestiame e di superficie agricola oggetto di una deroga individuale per ciascun comune, nonché le mappe sull'utilizzo locale del terreno, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1;

    b)

    i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati e fosforo, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque, sia in regime di deroga, sia di non deroga, nonché l'impatto della deroga sulla qualità delle acque, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2;

    c)

    i risultati del monitoraggio del suolo per quanto riguarda le concentrazioni di azoto e di fosforo nelle acque della rizosfera, in regime sia di deroga, sia di non deroga, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2;

    d)

    i risultati delle indagini sull'utilizzo locale del terreno, la rotazione delle colture e le pratiche agricole ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3;

    e)

    i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all'entità delle perdite di azoto e fosforo dalle aziende agricole che beneficiano di un'autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3;

    f)

    le tabelle che indicano la percentuale della superficie agricola oggetto di deroga coperta da trifoglio o erba medica presente nelle praticolture e da orzo o piselli intercalati da praticoltura, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4;

    g)

    la valutazione dell'attuazione del regime di deroga, sulla base di controlli presso l'azienda agricola e di informazioni sulle aziende agricole inadempienti, nonché dei controlli amministrativi e delle ispezioni sul terreno, ai sensi dell'articolo 11;

    h)

    l'evoluzione del numero dei capi e della produzione di effluente di allevamento per categoria di bestiame in Danimarca e nelle aziende agricole oggetto della deroga.

    I dati territoriali contenuti nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari, la Danimarca si avvale, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

    Articolo 13

    Periodo di applicazione

    La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2018.

    Articolo 14

    Destinatario

    Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2017

    Per la Commissione

    Karmenu VELLA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

    (2)  Decisione 2002/915/CE della Commissione, del 18 novembre 2002, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b) e dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 319 del 23.11.2002, pag. 24).

    (3)  Decisione 2005/294/CE della Commissione, del 5 aprile 2005, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b), e dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 34).

    (4)  Decisione 2008/664/CE della Commissione, dell'8 agosto 2008, che modifica la decisione 2005/294/CE, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b), e dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 217 del 13.8.2008, pag. 16).

    (5)  Decisione di esecuzione 2012/659/UE della Commissione, del 23 ottobre 2012, relativa alla concessione di una deroga richiesta dal Regno di Danimarca ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 295 del 25.10.2012, pag. 20).

    (6)  Agenzia danese per la protezione dell'ambiente (ed.), Stato e tendenze dell'ambiente acquatico e delle pratiche agricole in Danimarca, relazione alla Commissione europea per il periodo 2012-2015 a norma dell'articolo 10 della direttiva sui nitrati (91/676/CEE), settembre 2016.

    (7)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

    (8)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

    (9)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).


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