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Document 32017D0711

Decisione di esecuzione (UE) 2017/711 della Commissione, del 18 aprile 2017, relativa a una richiesta di deroga presentata dal Regno di Danimarca e dalla Repubblica federale di Germania in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità [notificata con il numero C(2017) 2371]

C/2017/2371

GU L 104 del 20.4.2017, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/711/oj

20.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/26


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/711 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2017

relativa a una richiesta di deroga presentata dal Regno di Danimarca e dalla Repubblica federale di Germania in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità

[notificata con il numero C(2017) 2371]

(I testi in lingua danese e tedesca sono i soli facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Scopo della direttiva 98/41/CE è migliorare il livello di sicurezza e accrescere le possibilità di salvataggio dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri e garantire una gestione più efficace delle operazioni di ricerca e salvataggio nonché delle altre conseguenze di eventuali incidenti.

(2)

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/41/CE prescrive che siano rilevate determinate informazioni per ogni nave da passeggeri che effettua viaggi di distanza superiore a venti miglia da un qualunque porto di uscita situato in uno Stato membro.

(3)

L'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE consente agli Stati membri di chiedere alla Commissione di derogare a tale prescrizione.

(4)

Con lettera del 29 settembre 2015 il Regno di Danimarca e la Repubblica federale di Germania hanno trasmesso alla Commissione una richiesta di derogare alla prescrizione di rilevare le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/41/CE per quanto riguarda le persone a bordo di tutte le navi da passeggeri che viaggiano sulla rotta «Rostock-Gedser» e ritorno.

(5)

Al fine di poter valutare la richiesta, il 5 novembre 2015 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni al Regno di Danimarca e alla Repubblica federale di Germania. Il 25 maggio 2016 tali paesi hanno trasmesso la loro risposta.

(6)

La Commissione, assistita dall'EMSA, ha valutato la richiesta di deroga in base alle informazioni a sua disposizione.

(7)

Il Regno di Danimarca e la Repubblica federale di Germania hanno fornito le seguenti informazioni: 1) sulle rotte individuate la probabilità annua che l'onda significativa superi l'altezza di due metri è inferiore al 10 %; 2) le navi cui si applicherebbe la deroga effettuano servizi regolari; 3) i viaggi non superano trenta miglia dal punto di partenza; 4) nei tratti di mare dove operano le navi da passeggeri esistono sistemi costieri di orientamento della navigazione e servizi di previsioni meteorologiche affidabili, nonché strutture di ricerca e salvataggio adeguate e sufficienti; 5) il profilo del viaggio e l'orario dei passaggi non sono compatibili con la registrazione di informazioni sui passeggeri in modo sincronizzato al trasporto terrestre; 6) la richiesta di deroga non avrebbe effetti negativi sulla concorrenza.

(8)

L'esito finale della valutazione dimostra che sono soddisfatte tutte le condizioni necessarie per l'approvazione della deroga.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la richiesta di deroga presentata dal Regno di Danimarca e dalla Repubblica federale di Germania a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE in merito alla rilevazione delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva, relative alle persone a bordo di tutte le navi da passeggeri che effettuano un servizio regolare sulla rotta «Rostock-Gedser» (e ritorno).

Articolo 2

Il Regno di Danimarca e la Repubblica federale di Germania sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2017

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35.


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