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Document 32016R0907

Regolamento (UE) 2016/907 del Consiglio, del 9 giugno 2016, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 174/2005 che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio, e del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio

GU L 153 del 10.6.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/06/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/907/oj

10.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/907 DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2016

recante abrogazione del regolamento (CE) n. 174/2005 che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio, e del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/917 del Consiglio, del 9 giugno 2016, recante abrogazione della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 aprile 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2283 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che ha posto termine, con effetto immediato, a tutte le sanzioni dell'ONU nei confronti della Costa d'Avorio.

(2)

Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha abrogato la posizione comune 2004/852/PESC (2).

(3)

Il 9 giugno 2016 il Consiglio ha abrogato la decisione 2010/656/PESC (3).

(4)

È opportuno pertanto che i regolamenti del Consiglio (CE) n. 174/2005 (4) e (CE) n. 560/2005 (5) siano abrogati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 174/2005 e il regolamento (CE) n. 560/2005 sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 9 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G.A. VAN DER STEUR


(1)  Cfr. pag. 38 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Posizione comune 2004/852/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 50).

(3)  Decisione 2010/656/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28).

(4)  Regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio, del 31 gennaio 2005, che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 5).

(5)  Regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1).


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