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Document 32016R0218
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/218 of 16 February 2016 amending Council Regulation (EC) No 314/2004 concerning certain restrictive measures in respect of Zimbabwe
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/218 della Commissione, del 16 febbraio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/218 della Commissione, del 16 febbraio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
C/2016/1078
GU L 40 del 17.2.2016, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/218 DELLA COMMISSIONE
del 16 febbraio 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del medesimo regolamento. |
(2) |
Nella decisione 2011/101/PESC del Consiglio (2) sono elencate le persone fisiche e giuridiche a cui si applicano le restrizioni previste all'articolo 5 della medesima decisione, che il regolamento (CE) n. 314/2004 attua nella misura in cui è necessaria un'azione a livello dell'Unione. |
(3) |
Il 15 febbraio 2016 il Consiglio ha deciso di mantenere 7 persone e 1 entità nell'allegato della decisione 2011/101/PESC, in cui sono elencate le persone e le entità a cui si applicano le restrizioni. |
(4) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.
(2) Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).
ALLEGATO
«ALLEGATO III
Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 6
I. Persone:
Nome (ed eventuali pseudonimi) |
Informazioni sull'identità |
Motivi |
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Presidente, data di nascita 21.2.1924; passaporto n. AD001095. |
Capo del governo e responsabile di attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto. |
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|
Data di nascita 23.7.1965; passaporto n. AD001159; ID 63-646650Q70. |
Associata alla fazione ZANU-PF del governo. È entrata in possesso dell'Iron Mask Estate nel 2002; si sostiene che ricavi illecitamente grossi profitti dalle attività di estrazione dei diamanti. |
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Direttore generale dell'Organizzazione centrale di intelligence, data di nascita 6.11.1960; Passaporto n. AD002214; ID: 63-374707A13 |
Alto responsabile della sicurezza, strettamente associato all'interno della fazione ZANU-PF (Zimbabwe African National Union — Patriotic Front) del governo e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale della repressione. Accusato di essere responsabile di sequestri di persona, torture e omicidi di attivisti dell'MDC nel giugno 2008. |
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Capo della polizia, data di nascita 10.3.1953; passaporto n. AD000206; ID 68-034196M68. |
Alto ufficiale di polizia e membro del comando operativo congiunto, strettamente associato alle politiche di repressione dello ZANU-FP. Ha confessato pubblicamente di sostenere il partito dello ZANU-PF in violazione della legge sulla polizia. Nel giugno 2009 ha ordinato alla polizia di chiudere tutti i casi connessi agli omicidi commessi nel periodo precedente le elezioni presidenziali del giugno 2008. |
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Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, Generale (ex comandate dell'esercito, generale di divisione), data di nascita 25.8.1956; passaporto n. AD000263; ID 63-327568M80. |
Membro del comando operativo congiunto e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di repressione. Ha usato l'esercito per impossessarsi delle aziende agricole. Durante le elezioni del 2008 è stato il principale artefice delle violenze associato al processo del ballottaggio delle elezioni presidenziali. |
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Generale di squadra aerea, data di nascita 1.11.1955; ID 29-098876M1. |
Alto ufficiale e membro del comando operativo congiunto ZANU-PF, complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di oppressione. Coinvolto nelle violenze politiche, fra l'altro durante le elezioni del 2008 nel Mashonaland occidentale e a Chiadzwa. |
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Comandante dell'esercito nazionale dello Zimbabwe, Generale di divisione; data di nascita 25.8.1956 o 24.12.1954; ID 63-357671H26. |
Alto responsabile dell'esercito, compromesso con il governo e complice nell'elaborazione o direzione della politica statale di oppressione. |
II. Entità
Nome |
Informazioni sull'identità |
Motivi |
Zimbabwe Defence Industries |
10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe. |
Associata al ministero della difesa e alla fazione ZANU-PF del governo.» |