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Document 32016L0011

Direttiva di esecuzione (UE) 2016/11 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che modifica l'allegato II della direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 3 del 6.1.2016, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2016/11/oj

6.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/48


DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2016/11 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2016

che modifica l'allegato II della direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (1), in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II, sezione I, la lettera b), punto 2) della direttiva 2002/57/CE stabilisce la purezza varietale minima delle sementi di ibridi di colza.

(2)

L'attuale norma di purezza fissata al 90 %, applicabile per le varietà ibride di colza sia primaverile sia invernale, non rispecchia più le particolari caratteristiche tecniche né le limitazioni alla produzione di sementi di colza primaverile.

(3)

Le condizioni per la produzione di sementi stabilite dalla direttiva 2002/57/CE si basano su norme ammesse a livello internazionale dai sistemi relativi alle sementi istituiti dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici).

(4)

La purezza varietale per le sementi di colza primaverile dovrebbe essere adattata al livello stabilito dall'OCSE.

(5)

Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato II della direttiva 2002/57/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2002/57/CE

Nell'allegato II, sezione I, della direttiva 2002/57/CE il punto 2, lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

La purezza varietale minima delle sementi è la seguente:

sementi di base, componente femminile: 99,0 %;

sementi di base, componente maschile: 99,9 %;

sementi certificate di varietà di colza invernale: 90,0 %;

sementi certificate di varietà di colza primaverile: 85,0 %.»

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.


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