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Document 32016D1022
Council Decision (EU) 2016/1022 of 17 June 2016 abrogating Decision 2010/401/EU on the existence of an excessive deficit in Cyprus
Decisione (UE) 2016/1022 del Consiglio, del 17 giugno 2016, che abroga la decisione 2010/401/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Cipro
Decisione (UE) 2016/1022 del Consiglio, del 17 giugno 2016, che abroga la decisione 2010/401/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Cipro
GU L 166 del 24.6.2016, pp. 14–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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24.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/14 |
DECISIONE (UE) 2016/1022 DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2016
che abroga la decisione 2010/401/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Cipro
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 13 luglio 2010, con decisione 2010/401/UE del Consiglio (1), sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che a Cipro esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che, stando ai dati notificati dalle autorità cipriote nell'aprile 2010, nel 2009 il disavanzo pubblico di Cipro ha raggiunto il 6,1 % del PIL, superando quindi il valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato. Si prevedeva che il debito pubblico lordo avrebbe raggiunto il 62 % del PIL nel 2010, superando quindi il valore di riferimento del 60 % del PIL previsto dal trattato. |
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(2) |
Il 13 luglio 2010, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 (2), il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, aveva destinato a Cipro una raccomandazione, al fine di porre termine alla situazione di disavanzo pubblico eccessivo entro il 2012. Tale raccomandazione del Consiglio è stata resa pubblica. |
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(3) |
Il 27 gennaio 2011, la Commissione ha concluso che, sulla base delle informazioni disponibili in quel momento, Cipro aveva adottato misure che costituivano progressi adeguati verso la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato dal Consiglio. L'11 gennaio 2012, la Commissione ha confermato nuovamente che Cipro aveva adottato misure efficaci verso una correzione tempestiva e duratura del disavanzo eccessivo. |
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(4) |
Le autorità cipriote hanno chiesto assistenza finanziaria all'Unione, agli Stati membri la cui moneta è l'euro e al Fondo monetario internazionale (FMI) per favorire il ritorno dell'economia di Cipro a una crescita sostenibile. Il 25 aprile 2013, il Consiglio ha adottato la decisione 2013/236/UE (3), destinata a Cipro, riguardante misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile. Parallelamente, il Meccanismo europeo di stabilità (MES) ha concesso a Cipro uno strumento di assistenza finanziaria. In tale contesto, il 26 aprile 2013 le autorità cipriote e la Commissione, per conto del MES, hanno firmato un memorandum d'intesa sulle condizioni specifiche di politica economica. |
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(5) |
Il 16 maggio 2013, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio ha concluso che Cipro aveva adottato misure efficaci ma che si erano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l'adozione della raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010. Il Consiglio ha pertanto concluso, su raccomandazione della Commissione, che sussistevano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1467/97 e ha adottato una nuova raccomandazione destinata a Cipro, a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2016. |
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(6) |
Il 6 settembre 2013, la Commissione ha concluso che Cipro aveva adottato misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2016, come raccomandato dal Consiglio il 16 maggio 2013. |
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(7) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e dell Consiglio (4), Cipro è stata esonerata dall'obbligo di presentare relazioni distinte nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi e ha invece presentato relazioni nell'ambito del suo programma di aggiustamento macroeconomico. |
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(8) |
Nel marzo 2016 Cipro è uscita dal suo programma di aggiustamento macroeconomico triennale, che comprendeva l'attuazione di un ambizioso programma di riforme e ha contribuito a garantire la stabilità finanziaria, a migliorare le finanze pubbliche e a ripristinare una crescita economica sostenibile. |
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(9) |
A norma dell'articolo 4 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato dell'Unione europea e al TFUE, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri devono notificare due volte l'anno, la prima entro il 1o aprile e la seconda entro il 1o ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento CE) n. 479/2009 del Consiglio (5). |
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(10) |
Il Consiglio deve adottare una decisione per abrogare una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati notificati. Inoltre, una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento previsto dal trattato del 3 % del PIL nel periodo oggetto delle previsioni (6). |
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(11) |
Sulla base dei dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009, a seguito dei dati notificati da Cipro nell'aprile 2016, il programma di stabilità 2016 e le previsioni di primavera 2016 della Commissione giustificano le conclusioni seguenti.
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(12) |
A partire dal 2016, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, Cipro è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe assicurare il rispetto sia con del suo obiettivo a medio termine, compreso il rispetto del parametro di riferimento per la spesa, e compiere sufficienti progressi verso il rispetto del criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97. In tale contesto, si prevede che nel 2016 Cipro rispetti il suo obiettivo a medio termine, mentre per il 2017 si prospetta una qualche deviazione. Il saldo strutturale di Cipro dovrebbe registrare un deterioramento superiore a quanto consentito dalla regola del debito transitoria. Nel 2017 saranno necessarie ulteriori misure. |
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(13) |
A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto. |
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(14) |
Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo di Cipro sia stato corretto e che la decisione 2010/401/UE debba pertanto essere abrogata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo a Cipro è stata corretta.
Articolo 2
La decisione 2010/401/UE è abrogata.
Articolo 3
La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2016
Per il Consiglio
Il presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
(1) Decisione 2010/401/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Cipro (GU L 186 del 20.7.2010, pag. 30).
(2) Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).
(3) Decisione 2013/236/UE del Consiglio, del 25 aprile 2013, destinata a Cipro, relativa a misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile (GU L 141 del 28.5.2013, pag. 32).
(4) Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).
(6) In linea con le «Specifiche sull'attuazione del patto di stabilità e crescita e linee direttrici sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza» del 3 settembre 2012. Cfr.: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf