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Document 32016D0979
Council Decision (EU) 2016/979 of 20 May 2016 concerning the accession of Croatia to the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on mutual assistance and cooperation between customs administrations
Decisione (UE) 2016/979 del Consiglio, del 20 maggio 2016, relativa all'adesione della Croazia alla convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali
Decisione (UE) 2016/979 del Consiglio, del 20 maggio 2016, relativa all'adesione della Croazia alla convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali
GU L 161 del 18.6.2016, p. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/35 |
DECISIONE (UE) 2016/979 DEL CONSIGLIO
del 20 maggio 2016
relativa all'adesione della Croazia alla convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea,
visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafi 4 e 5,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (2) («convenzione») è stata firmata a Bruxelles il 18 dicembre 1997. Essa entra in vigore novanta giorni dopo la notifica del completamento delle procedure costituzionali per l'adozione della convenzione da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la convenzione, che procede per ultimo a tale formalità. |
(2) |
In conformità dell'articolo 32, paragrafo 4, della convenzione, sino alla sua entrata in vigore ciascuno Stato membro può dichiarare, nel momento in cui procede alla notifica di cui all'articolo 32, paragrafo 2, o in qualsiasi altro momento successivo, che la convenzione si deve applicare, per quanto lo riguarda, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione. |
(3) |
L'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione della Croazia («atto di adesione») prevede che la Croazia aderisca alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I dell'atto stesso. Tali convenzioni e protocolli includono, tra l'altro, la convenzione. La convenzione deve entrare in vigore per la Croazia alla data fissata dal Consiglio. |
(4) |
In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'atto di adesione, il Consiglio deve decidere di apportare alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I dell'atto di adesione tutti gli adattamenti richiesti a seguito dell'adesione della Croazia, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La convenzione entra in vigore per la Croazia il primo giorno del primo mese successivo alla pubblicazione della presente decisione.
Articolo 2
Il testodella convezione (3) in lingua croata fa fede alle stesse condizioni del testo della convenzione nelle altre lingue.
Articolo 3
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
K.H.D.M. DIJKHOFF
(1) Parere del 28 aprile 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2.
(3) Il testo in lingua croata è stato pubblicato in un'edizione speciale della Gazzetta ufficiale (Capo 19, volume 014, pag. 156).