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Document 32016D0947

    Decisione (PESC) 2016/947 del Consiglio, del 14 giugno 2016, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con l'UNSCR 1244 (1999) e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.) (EULEX KOSOVO)

    GU L 157 del 15.6.2016, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/947/oj

    15.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 157/26


    DECISIONE (PESC) 2016/947 DEL CONSIGLIO

    del 14 giugno 2016

    che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (*) (EULEX KOSOVO)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC (1).

    (2)

    Il 12 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/349/PESC (2), che ha modificato e prorogato l'azione comune 2008/124/PESC fino al 14 giugno 2016.

    (3)

    L'11 giugno 2015 il Consiglio ha adottato la decisione 2015/901/PESC (3) che modifica l'azione comune 2008/124/PESC, prevedendo un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 15 giugno 2015 al 14 giugno 2016.

    (4)

    L'azione comune 2008/124/PESC dovrebbe essere modificata al fine di prorogare il mandato dell'EULEX Kosovo fino al 14 giugno 2018 e prevedere un nuovo importo di riferimento finanziario destinato a coprire il periodo dal 15 giugno 2016 al 14 giugno 2017.

    (5)

    Nessuna disposizione della presente decisione dovrebbe essere interpretata in senso tale da pregiudicare l'indipendenza e l'autonomia dei giudici e dei procuratori.

    (6)

    In virtù della particolare natura delle attività dell'EULEX Kosovo a sostegno dei procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro, nella presente decisione è opportuno individuare l'importo previsto a copertura del sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro e prevedere l'esecuzione di tale parte del bilancio tramite una sovvenzione.

    (7)

    L'EULEX Kosovo sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato.

    (8)

    È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza l'azione comune 2008/124/PESC,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'azione comune 2008/124/PESC è così modificata:

    1)

    l'articolo 16 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

    «L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa dell'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2016 fino al 14 giugno 2017 è di 63 600 000 EUR.

    Dell'importo di cui al nono comma 34 500 000 EUR coprono la spesa dell'EULEX KOSOVO per l'attuazione del suo mandato in Kosovo dal 15 giugno fino al 14 dicembre 2016, mentre 29 100 000 EUR coprono il sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro dal 15 giugno 2016 al 14 giugno 2017. Quest'ultimo importo copre anche, con effetto retroattivo, la spesa derivante dal sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti a partire dal 1o aprile 2016. Per tale importo la Commissione stipula una convenzione di sovvenzione con un cancelliere che agisce per conto di una cancelleria incaricata dell'amministrazione dei procedimenti giudiziari trasferiti. A tale convenzione di sovvenzione si applicano le norme in materia di sovvenzioni previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

    L'importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l'EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.

    (**)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).»;"

    b)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   A eccezione dell'importo di cui al decimo comma del paragrafo 1, relativo al sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro, l'EULEX KOSOVO è responsabile dell'esecuzione finanziaria del bilancio della missione. A tal fine l'EULEX KOSOVO firma un accordo con la Commissione.»;

    2)

    all'articolo 20, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2018. In base a una proposta dell'Alto rappresentante e tenendo conto delle fonti di finanziamento complementari nonché dei contributi di altri partner, il Consiglio adotta le decisioni necessarie al fine di garantire che il mandato dell'EULEX KOSOVO a sostegno dei procedimenti giudiziari trasferiti di cui all'articolo 3 bis e i relativi mezzi finanziari necessari abbiano effetto fino al momento della conclusione di tali procedimenti giudiziari.»

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 14 giugno 2016

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A.G. KOENDERS


    (*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con l'UNSCR 1244 (1999) e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    (1)  Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92).

    (2)  Decisione 2014/349/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2014, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 42).

    (3)  Decisione (PESC) 2015/901 del Consiglio, dell'11 giugno 2015, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 147 del 12.6.2015, pag. 21).


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