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Document 32016D0051

Decisione (PESC) 2016/51 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

GU L 12 del 19.1.2016, p. 50–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/51/oj

19.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/50


DECISIONE (PESC) 2016/51 DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2016

a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell'UE») (1), che nel capitolo III contiene un elenco di misure per combattere tale proliferazione.

(2)

L'Unione sta realizzando attivamente la strategia dell'UE e le misure elencate nel capitolo III, in particolare quelle misure connesse con il rafforzamento, l'attuazione e la diffusione universale della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC).

(3)

Il 27 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/184/PESC a sostegno della BTWC, nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (2). Dall'adozione dell'azione comune 2006/184/PESC, altri sette Stati hanno aderito alla BTWC. Azione comune 2006/184/PESC, che ha cessato di produrre effetti il 26 agosto 2007.

(4)

Nel marzo 2006 il Consiglio ha adottato un piano d'azione sulle armi biologiche e tossiniche, a integrazione dell'azione comune 2006/184/PESC a sostegno della BTWC (3). Il piano d'azione prevede un uso efficace delle misure miranti a rafforzare la fiducia (CBM) e del meccanismo d'indagine sul sospetto uso di armi biologiche, posto sotto l'egida del Segretario generale delle Nazioni Unite (ONU).

(5)

Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/858/PESC a sostegno della BTWC, nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (4). Dall'adozione dell'azione comune 2008/858/PESC, altri tre Stati hanno aderito alla BTWC e molti altri hanno beneficiato dell'assistenza prestata dagli esperti dell'Unione.

(6)

La sesta conferenza di revisione della BTWC ha deciso di istituire l'Unità di supporto all'attuazione (USA), con un mandato di cinque anni (2007-2011), presso la sede di Ginevra dell'Ufficio dell'ONU per gli affari del disarmo (UNODA) allo scopo di fornire supporto amministrativo per le riunioni convocate dalla sesta conferenza di revisione e sostegno all'attuazione globale e all'universalizzazione della BTWC nonché lo scambio di misure miranti a rafforzare la fiducia.

(7)

Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/429/PESC (5) relativa alla posizione dell'Unione europea per la settima conferenza degli Stati parte di revisione della BTWC («settima conferenza di revisione»).

(8)

La settima conferenza di revisione della BTWC ha deciso di prorogare di altri cinque anni il mandato dell'Unità di supporto all'attuazione (2012-2016) e di estenderne i compiti affinché includano l'attuazione della decisione di costituire e gestire la banca dati per le richieste e le offerte di assistenza, facilitando il correlato scambio di informazioni tra Stati parti nonché il sostegno, ove necessario, all'attuazione delle decisioni e raccomandazioni della settima conferenza di revisione ad opera degli Stati parti.

(9)

Il 23 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/421/PESC (6) a sostegno della BTWC, nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle ADM. Dall'adozione della decisione 2012/421/PESC altri sei Stati hanno aderito alla BTWC e molti altri hanno beneficiato dell'assistenza prestata dagli esperti dell'Unione.

(10)

Gli obiettivi della decisione 2011/429/PESC e della decisione 2012/421/PESC e della decisione 2012/421/PESC, in particolare quegli aspetti sui quali è stato raggiunto un consenso nella settima conferenza di revisione, dovrebbero essere perseguiti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di dare attuazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e basandosi sulla positiva attuazione delle azioni comuni 2006/184/PESC e 2008/858/PESC e della decisione 2012/421/PESC del Consiglio, la presente decisione funge da strumento politico operativo per portare avanti la realizzazione degli obiettivi della decisione 2011/429/PESC e si incentra, in particolare, sugli aspetti sui quali è stato raggiunto un consenso nella settima conferenza di revisione e che sono indicati nel relativo documento finale.

La presente decisione è ispirata ai seguenti principi:

a)

sfruttare al meglio l'esperienza acquisita attraverso le azioni comuni 2006/184/PESC e 2008/858/PESC e la decisione 2012/421/PESC del Consiglio;

b)

riflettere sulle esigenze specifiche espresse dagli Stati parte e dagli Stati che non sono parte della BTWC riguardo ad una migliore attuazione e diffusione universale della BTWC;

c)

incoraggiare l'appropriazione nazionale e regionale dei progetti al fine di assicurarne la sostenibilità a lungo termine e creare un partenariato tra l'Unione europea e parti terze nel quadro della BTWC;

d)

concentrarsi sulle attività che producono risultati concreti e/o contribuiscono a una tempestiva definizione di intese comuni inerenti alla conferenza di revisione della BTWC del 2016;

e)

includere indicatori misurabili di risultato, da definirsi prima dell'inizio delle attività, e includere ogniqualvolta sia possibile quelli connessi all'impatto dei programmi di sensibilizzazione e di istruzione;

f)

sostenere la presidenza delle riunioni degli Stati parte in vista dell'ottava conferenza di revisione e sfruttare al meglio il mandato dell'ISU, concordato nella sesta conferenza di revisione e rinnovato ed ampliato nella settima conferenza di revisione.

2.   L'Unione europea sostiene i seguenti progetti che corrispondono a misure della strategia dell'UE:

promozione dell'adesione universale alla BTWC incoraggiando gli Stati che non sono parte della stessa a una migliore comprensione dei vantaggi derivanti dall'adesione alla BTWC e da un maggiore coinvolgimento nelle riunioni e in altre attività della BTWC;

potenziamento dell'interazione con le parti interessate non governative in materia di scienza e tecnologia nonché di biosicurezza e bioprotezione;

sviluppo delle capacità nazionali per l'attuazione della BTWC, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e in settori quali quelli di cui agli articoli VII e X, migliorando la qualità e la quantità delle dichiarazioni presentate nel quadro del sistema di misure miranti a rafforzare la fiducia al fine di aumentare la fiducia nell'osservanza della BTWC;

sostegno al programma intersessionale e ai preparativi dell'ottava conferenza di revisione;

rafforzamento del meccanismo del Segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi chimiche, biologiche e tossiniche;

strumenti necessari per la sensibilizzazione, l'istruzione e il coinvolgimento.

Una descrizione particolareggiata di tali progetti figura nell'allegato.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   L'attuazione tecnica delle attività di cui all'articolo 1 è affidata all'UNODA, che svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR stabilisce le necessarie modalità con l'UNODA.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 2 340 000 EUR.

2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con l'UNODA. L'accordo prevede che l'UNODA assicuri la visibilità del contributo dell'Unione adeguata alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedura e della data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4

L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche predisposte dall'UNODA. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione se l'accordo di finanziamento non è stato concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Documento del Consiglio 15708/03. Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale, ma disponibile su http://register.consilium.europa.eu.

(2)  GU L 65 del 7.3.2006, pag. 51.

(3)  GU C 57 del 9.3.2006, pag. 1.

(4)  GU L 302 del 13.11.2008, pag. 29.

(5)  Decisione 2011/429/PESC del Consiglio del 18 luglio 2011 relativa alla posizione dell'Unione europea per la settima conferenza di revisione degli Stati parti della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC) (GU L 188 del 19.7.2011, pag. 42).

(6)  Decisione 2012/421/PESC del Consiglio del 23 luglio 2012 a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche (BTWC) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 61).


ALLEGATO

1.   PROGETTI

1.1.   Progetto 1: sostegno all'universalizzazione della BTWC

1.1.1.   Finalità del progetto

Promuovere l'adesione universale alla BTWC incoraggiando gli Stati che non sono parte della BTWC a una migliore comprensione dei vantaggi derivanti dall'adesione alla BTWC e da un maggiore coinvolgimento nelle riunioni e in altre attività della BTWC. Questo progetto sosterrà l'attuazione delle decisioni e raccomandazioni della settima conferenza di revisione riguardanti l'universalizzazione della BTWC.

1.1.2.   Risultati attesi del progetto

a)

Più ampia adesione alla BTWC in tutte le regioni geografiche;

b)

migliore conoscenza della BTWC tra le competenti autorità nazionali, compresi i parlamentari, e/o rafforzamento della messa in rete a livello subregionale con riferimento alla BTWC al fine di promuovere l'adesione alla stessa e la sua attuazione;

c)

aumento del numero di Stati che si sono impegnati ad aderire alla BTWC che stanno adottando misure a tal fine;

d)

aumento del numero di Stati che non sono parte della BTWC che partecipano alle attività e alle riunioni della BTWC;

e)

attuazione volontaria della BTWC da parte degli Stati prima della loro adesione a quest'ultima.

1.1.3.   Descrizione del progetto

Le conferenze di revisione della BTWC hanno regolarmente affermato che un aumento dell'adesione alla BTWC riveste notevole importanza. Tuttavia, vi sono ancora 24 Stati che non sono parti della BTWC, soprattutto in Africa e nel Pacifico. Il presente progetto comprende quindi programmi specifici rivolti a tali Stati. Tali programmi si svolgerebbero in stretta collaborazione con altri attori pertinenti, tra cui l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di cui alla risoluzione (UNSCR) 1540, i Centri di eccellenza in materia di CBRN e organizzazioni della società civile (ad esempio il VERTIC e l'Istituto per gli studi sulla sicurezza), al fine di sviluppare le attuali relazioni operative con i pertinenti organismi regionali e subregionali, fornire materiali informativi specifici ove necessario e dialogare direttamente con gli Stati nella regione interessata.

Varie attività di universalizzazione all'interno dei paesi si svolgeranno su richiesta degli Stati che non sono parte della BTWC, a cominciare da quelli prossimi all'adesione alla BTWC. Tali attività di baserebbero sulle discussioni e i risultati dei precedenti seminari regionali, riportandoli in un contesto nazionale, e sarebbero adattate alle situazioni nazionali. Comporterebbero la preparazione di un piano di lavoro per l'universalizzazione per ciascuno Stato interessato, con il coinvolgimento dei soggetti interessati nazionali. Ove possibile e appropriato, tali visite potrebbero costituire un'attività comune tra Stati con una stretta cooperazione in corso e situazioni nazionali analoghe. I settori di attività prioritari saranno la fornitura di materiali informativi specifici in merito ai vantaggi dell'adesione alla BTWC, la sensibilizzazione dei soggetti interessati nazionali, compresi i parlamentari e altri decisori politici, l'istituzione di un coordinamento a livello nazionale e il sostegno finanziario a personalità essenziali affinché partecipino alle riunioni della BTWC o ad altri eventi pertinenti.

1.2.   Progetto 2: Interazione con soggetti interessati non governativi in materia di scienza e tecnologia

1.2.1.   Finalità del progetto

Rafforzare l'interazione tra il processo della BTWC e i soggetti interessati non governativi, quali la comunità scientifica e l'industria, mediante l'organizzazione di seminari regionali su questioni scientifiche e tecnologiche nonché su biosicurezza e bioprotezione in vista dell'ottava conferenza di revisione. Tale progetto comporterebbe inoltre il coinvolgimento diretto di scienziati e professionisti della biosicurezza dei paesi in via di sviluppo al fine di sensibilizzare sulla BTWC, sviluppare capacità per un'attuazione più efficace della BTWC e facilitare la cooperazione internazionale per scopi pacifici.

1.2.2.   Risultati attesi del progetto

a)

Una maggiore consapevolezza all'interno della comunità scientifica in materia di BTWC e di industria e di questioni correlate, e un maggiore coinvolgimento delle associazioni scientifiche, professionali e industriali nazionali e regionali nell'attuazione della BTWC;

b)

una comprensione più ampia e approfondita della pertinenza delle questioni scientifiche e tecnologiche per l'attuazione della BTWC tra i decisori politici e i funzionari nazionali;

c)

un contributo costruttivo alla valutazione del punto permanente all'ordine del giorno relativo a scienza e tecnologia nelle riunioni della BTWC, nonché un contributo alla valutazione, da parte dell'ottava conferenza di revisione, delle modalità per rafforzare le revisioni degli sviluppi scientifici e tecnologici pertinenti per la BTWC;

d)

una maggiore interazione tra la comunità scientifica, il mondo accademico, gli organismi di ricerca, le associazioni professionali, l'industria e le agenzie di regolamentazione e i decisori politici a livello nazionale e regionale, e un contributo rafforzato alle revisioni degli sviluppi scientifici e tecnologici pertinenti per la BTWC;

e)

promozione di collegamenti con altre iniziative multilaterali e regionali nel settore della scienza e della tecnologia; e

f)

una maggiore cooperazione internazionale su questioni scientifiche e tecnologiche che possa sostenere lo sviluppo di capacità nei paesi in via di sviluppo in settori pertinenti alla BTWC, in particolare quelli di cui agli articoli VII e X, quali la rilevazione, la diagnosi e la prevenzione di epidemie di malattie, i vaccini, le terapie, i metodi di analisi, la preparazione e la risposta.

1.2.3.   Descrizione e attuazione del progetto

Al massimo cinque seminari, organizzati in collaborazione con associazioni scientifiche, industria (rappresentata da federazioni industriali mondiali o regionali pertinenti e da associazioni professionali quali le associazioni per la biosicurezza) ed esperti del mondo accademico a livello mondiale e regionale, sarebbero incentrati sugli argomenti individuati nel quadro del punto permanente all'ordine del giorno relativo a scienza e tecnologia e sul relativo impatto sulla biosicurezza e la bioprotezione, e incoraggerebbero un dialogo regionale su tali questioni sensibilizzando nel contempo le comunità scientifica e professionale all'interno delle diverse regioni. Tali seminari saranno convocati, ove opportuno, in prossimità di conferenze scientifiche pertinenti o di conferenze in materia di biosicurezza, al fine di ottimizzare le possibilità di sensibilizzazione e ridurre al minimo i costi. Un elemento fondamentale di tali seminari sarà la partecipazione attiva di scienziati e professionisti della regolamentazione dei paesi in via di sviluppo, il che richiederà un sostegno finanziario. Per sostenere ulteriormente la partecipazione dei soggetti interessati summenzionati saranno messe a disposizione piccole sovvenzioni affinché possano svolgere successivamente ricerche che conducano a pubblicazioni sugli argomenti discussi nel corso dei seminari.

La questione della sostenibilità di tale progetto sarà affrontata attraverso l'istituzione di una rete virtuale di esperti scelti tra i partecipanti ai seminari. Tali esperti potrebbero anche essere inclusi nelle delegazioni nazionali alle riunioni della BTWC e potrebbero contribuire alla revisione degli sviluppi scientifici e tecnologici.

1.3.   Progetto 3: Sviluppo delle capacità per l'attuazione della BTWC

1.3.1.   Finalità del progetto

La settima conferenza di revisione ha ribadito che l'attuazione e l'applicazione delle necessarie misure nazionali rafforzerà l'efficacia della BTWC. La conferenza ha invitato gli Stati parti ad adottare misure legislative, amministrative, giudiziarie e di altro tipo, tra cui le attività di sensibilizzazione e i codici di condotta, atte a rafforzare l'attuazione interna della BTWC e a garantire la sicurezza e la protezione degli agenti microbiologici o altri agenti biologici o delle tossine. Sulla base delle esperienze acquisite tramite l'azione comune 2008/858/PESC e la decisione 2012/421/PESC del Consiglio saranno forniti programmi di assistenza ampliata all'attuazione nazionale della BTWC ad un massimo di otto paesi.

1.3.2.   Risultati attesi del progetto

a)

L'adozione di misure legislative o amministrative appropriate, incluse disposizioni di diritto penale, che coprano la totalità dei divieti e delle misure di prevenzione previsti dalla BTWC ed elaborati dalla settima conferenza di revisione;

b)

attuazione e applicazione efficaci per prevenire violazioni della BTWC e imporre sanzioni in caso di inadempienza;

c)

migliore coordinamento e messa in rete tra tutte le parti interessate coinvolte nel processo della BTWC, inclusi le associazioni nazionali e regionali di biosicurezza, i parlamentari e il settore privato, al fine di promuovere un'attuazione efficace;

d)

promozione di programmi di sensibilizzazione, codici di condotta e norme per la biosicurezza e la bioprotezione;

e)

la creazione o rafforzamento dei meccanismi nazionali per la compilazione delle informazioni richieste e la presentazione annuale di CBM;

f)

aumento del numero di Stati parte che partecipano allo scambio periodico di CBM e maggiore qualità delle informazioni presentate;

g)

aumento del numero di Stati parte che presentano le rispettive relazioni sulle CBM per via elettronica;

h)

aumento del numero di Stati parte che contribuiscono attivamente alla revisione degli sviluppi in materia di scienza e tecnologia nel quadro della BTWC;

i)

maggiore collaborazione scientifica tra i paesi nei settori pertinenti alla BTWC; e

j)

miglioramento della competenza tecnica e della comprensione da parte degli scienziati provenienti da paesi in via di sviluppo che partecipano a tali programmi.

1.3.3.   Descrizione del progetto

Ogni programma avrà una durata approssimativa di 12 mesi, comportando la partecipazione delle delegazioni dell'UE e dei Centri di eccellenza in materia di CBRN nei paesi beneficiari e, ove opportuno, dei centri regionali per il disarmo delle Nazioni Unite, e comprenderà:

a)

un seminario nazionale iniziale, per riunire tutte le pertinenti agenzie e i soggetti interessati nazionali, introdurre la BTWC, individuare partner locali motivati e affidabili e condurre una valutazione iniziale delle esigenze e priorità;

b)

l'uso dell'attuale guida CBM e della guida di attuazione nazionale, e informazioni o formazioni online adeguate per i punti di contatto BTWC sulle modalità di utilizzo della piattaforma elettronica, ove quest'ultima sia attiva;

c)

lo sviluppo di un piano d'azione strutturato, specifico per il paese beneficiario, che comporti visite e/o seminari di vari fornitori di assistenza per la durata del programma, nonché la formazione fornita negli Stati membri dell'UE o altrove;

d)

l'esecuzione del piano d'azione, con fornitori di assistenza che svolgono le rispettive attività di assistenza (ad esempio l'elaborazione della legislazione, la formazione in materia di biosicurezza e bioprotezione, il controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso, la preparazione e la presentazione delle CBM, la formazione di polizia, la sensibilizzazione degli scienziati, la pianificazione della risposta alle emergenze, ecc.); e

e)

un seminario conclusivo al termine delle attività, in cui saranno tirate le somme, le agenzie informeranno in merito alle loro attività e ai loro progressi e sarà valutata l'esigenza di approfondire o proseguire l'assistenza.

A garanzia di un'assistenza efficace e produttiva, sarà organizzato un seminario per gli esperti dell'UE che assistono i paesi beneficiari nel quadro di tale progetto con l'obiettivo di discutere le migliori prassi e i preparativi adeguati per le attività di assistenza.

1.4.   Progetto 4: Sostegno al programma intersessionale e preparativi dell'ottava conferenza di revisione

1.4.1.   Finalità del progetto

Questo programma è incentrato sulla mobilitazione degli Stati parti della BTWC per una partecipazione attiva all'ottava conferenza di revisione mediante l'organizzazione di seminari regionali/subregionali e l'offerta di opportunità per riflettere e discutere sugli argomenti chiave del programma intersessionale 2012-2015.

Comprende altresì un sostegno pratico per gli argomenti discussi durante il programma intersessionale quali l'articolo VII e il concetto di meccanismo di revisione tra pari.

1.4.2.   Risultati attesi del progetto

a)

Una maggiore consapevolezza della BTWC e dell'ottava conferenza di revisione del 2016 e della sua importanza per la futura evoluzione della BTWC;

b)

il dialogo globale e interregionale sulle questioni da valutare in occasione dell'ottava conferenza di revisione;

c)

lo sviluppo di varie proposte di nuove iniziative da attuare dopo l'ottava conferenza di revisione e ampio sostegno alla loro adozione da parte dell'ottava conferenza di revisione;

d)

l'ulteriore elaborazione del concetto di meccanismo di revisione tra pari nel quadro della BTWC. Potrebbe essere fornito sostegno, ad esempio, all'organizzazione nei paesi terzi di uno o più esercizi come quelli elencati e per l'individuazione di insegnamenti utili da trarre in relazione alla pertinenza del concetto; e

e)

l'individuazione degli insegnamenti tratti dall'epidemia di Ebola nell'Africa occidentale pertinenti per l'attuazione degli articoli VII e X della BTWC.

1.4.3.   Descrizione del progetto

Sarà organizzata una serie di seminari regionali/subregionali per affrontare gli argomenti del programma intersessionale 2012-2015 e aiutare il presidente della prossima conferenza di revisione, prima e durante l'ottava conferenza di revisione, in vista della futura evoluzione della BTWC; tali seminari avranno come obiettivo quello di facilitare intese comuni su base regionale/subregionale discutendo proposte per portare avanti le questioni. Tali seminari potrebbero svolgersi in prossimità dei seminari scientifici e tecnologici descritti sopra per approfittare al massimo delle risorse e degli esperti e incoraggiare il dialogo e l'interazione tra scienziati, a prescindere dall'istituto cui sono iscritti, e decisori politici. Saranno inoltre organizzati eventi a Ginevra se del caso. Tali seminari dovrebbero pertanto mirare anche alla partecipazione di scienziati e rappresentanti dell'industria e delle associazioni professionali. Ciò favorirebbe la formazione di un'ampia comunità di Stati parte a favore del sempre maggiore potenziamento della BTWC. Ai seminari sarebbe legato un programma di sostegno finanziario per consentire ai partecipanti provenienti da paesi in via di sviluppo di partecipare ai seminari e all'ottava conferenza di revisione. In tale contesto si potrebbero valutare le modalità di collegamento tra i partecipanti che beneficiano del sostegno e i membri delle delegazioni degli Stati membri dell'UE durante le riunioni della BTWC.

Sarebbe utile valutare le modalità per rendere operativo l'articolo VII della BTWC, tenendo conto del patrimonio di esperienze derivanti dall'epidemia di Ebola nell'Africa occidentale. Si terrà uno studio degli insegnamenti tratti incentrato sulle implicazioni dell'epidemia e sulla relativa risposta internazionale per l'attuazione dell'articolo VII della BTWC; tale studio tratterà anche gli aspetti pertinenti all'articolo X in termini di cooperazione scientifica e sviluppo di terapie e vaccini. Sarà elaborata una relazione da sottoporre all'esame degli Stati parti nei loro preparativi per l'ottava conferenza di revisione.

Tra gli Stati parte interessati si svolgerà almeno un esercizio riguardante il meccanismo di revisione tra pari, al fine di allargare il sostegno a tale concetto e valutare ulteriormente la pertinenza del concetto. L'esercizio sarà basato sull'esercizio condotto in Francia nel 2013 e su quello condotto dai paesi del BENELUX nel 2015 al fine di elaborare una relazione da sottoporre all'esame degli Stati parte in vista dell'ottava conferenza di revisione. Sarà inoltre effettuato uno studio delle modalità per rendere più efficaci le disposizioni dell'articolo V della BTWC in relazione alla consultazione tra Stati parte.

1.5.   Progetto 5: Sostegno al meccanismo del Segretario generale dell'ONU

1.5.1.   Finalità del progetto

Sostenere il rafforzamento del meccanismo del Segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi chimiche, biologiche e tossiniche.

1.5.2.   Risultati attesi del progetto

Rafforzamento della preparazione del meccanismo del Segretario generale, comprese attività conformi ai risultati dell'esercizio di analisi delle esperienze acquisite in relazione alla missione di indagine svolta dall'ONU nel 2013 in Siria:

a)

ampliamento del registro di esperti addestrati (eventi di formazione di base e specializzata — circa tre corsi di formazione convocati);

b)

convocazione di una riunione inaugurale dei soggetti interessati del meccanismo del Segretario generale (una riunione): riunione che funga da meccanismo interno alle organizzazioni e interorganizzativo per la cooperazione, anche ove il meccanismo del Segretario generale non sia attivato, per valutare e rafforzare ulteriormente il meccanismo del Segretario generale in maniera periodica;

c)

eventi di formazione interorganizzativi: formazioni organizzate in collaborazione dall'ONU e da altre organizzazioni internazionali per utilizzare e coordinare meglio le risorse e le migliori prassi esistenti al fine di ottimizzare l'efficienza ed evitare la duplicazione degli sforzi (circa due eventi di formazione convocati).

1.5.3.   Descrizione del progetto

Oltre alla prosecuzione del sostegno fornito a corsi di formazione di base e specializzata periodici offerti agli esperti nominati per il registro del meccanismo del Segretario generale, è possibile individuare vari eventi collegati al meccanismo del Segretario generale come attività importanti nel quadro di questo progetto. A tale proposito rivestono particolare importanza le attività volte ad attuare, tra l'altro, le summenzionate conclusioni dell'esercizio di analisi delle esperienze acquisite dalla missione ONU in Siria e quindi a rafforzare il meccanismo del Segretario generale nel lungo periodo.

1.6.   Progetto 6: Strumenti necessari per la sensibilizzazione, l'istruzione e il coinvolgimento

1.6.1.   Finalità del progetto

Elaborare strumenti, materiali e approcci concreti e pratici per consentire le attività descritte nei progetti di cui sopra. Tali strumenti saranno elaborati in formati adeguati ai rispettivi destinatari, comprese versioni stampate, e in linea generale dovranno essere tradotti in tutte le lingue ufficiali delle Nazioni Unite. Promuovere l'uso degli strumenti elaborati nel corso delle precedenti azioni dell'UE: la guida CBM e la guida di attuazione nazionale.

1.6.2.   Risultati attesi del progetto

a)

Sostegno ai progetti descritti sopra;

b)

maggiore consapevolezza tra gli studenti e gli insegnanti in merito alle questioni concernenti le armi biologiche, il comportamento responsabile della scienza e le questioni etiche;

c)

ampia diffusione dei materiali informativi sulla BTWC e le più ampie questioni relative al possibile uso improprio della biologia.

1.6.3.   Descrizione del progetto

È già possibile individuare vari progetti, mentre altri saranno delineati una volta che il progetto sarà avviato. Nella prima categoria, ad esempio, è possibile annoverare l'elaborazione di una risorsa educativa basata sul web e di materiali educativi per studenti universitari e/o studenti e insegnanti di biologia della scuola secondaria. In tale contesto rivestiranno importanza l'utilizzo di tecniche come l'apprendimento attivo e l'apprendimento misto e il coordinamento con le iniziative in corso quali il lavoro svolto dall'università di Bradford in cooperazione con altri partner. Un altro progetto individuabile e necessario riguarda la traduzione del sito web della BTWC e dei materiali elaborati nel quadro di questa e di precedenti decisioni del Consiglio.

2.   ASPETTI PROCEDURALI, COORDINAMENTO

L'attuazione dei progetti sarà avviata da un comitato direttivo con l'obiettivo di determinare le procedure e le modalità di cooperazione. Il comitato direttivo esaminerà l'attuazione dei progetti periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, anche attraverso i mezzi di comunicazione elettronica.

Il comitato direttivo sarà composto da rappresentanti dell'AR e dell'UNODA/BWC-ISU.

Le richieste di assistenza e cooperazione presentate in virtù della presente decisione da Stati parte che non sono Stati membri dell'UE saranno indirizzate all'UNODA/BWC-ISU. L'UNODA/BWC-ISU esaminerà e valuterà tali richieste come opportuno e presenterà raccomandazioni al comitato direttivo. Il comitato direttivo esaminerà le richieste di assistenza nonché i piani d'azione e la relativa attuazione. Su proposta dell'AR e tenendo conto dei risultati delle discussioni in sede di comitato direttivo, l'AR adotterà la decisione finale sui paesi beneficiari in consultazione con i gruppi competenti del Consiglio.

Per assicurare una forte appropriazione e sostenibilità delle attività avviate dall'UE da parte dei paesi beneficiari, si prevede che, ogniqualvolta sia possibile e opportuno, i beneficiari scelti saranno invitati a elaborare piani d'azione che indichino tra l'altro un calendario per la realizzazione delle attività finanziate (anche attraverso risorse nazionali), l'ambito di applicazione e la durata del progetto e le principali parti interessate. L'UNODA/BWC-ISU o gli Stati membri dell'UE, a seconda dei casi, saranno associati all'elaborazione di tali piani d'azione. I progetti saranno attuati conformemente ai piani d'azione.

3.   RELAZIONI E VALUTAZIONE

L'UNODA/BWC-ISU presenterà all'AR relazioni semestrali sullo stato di attuazione dei progetti. In aggiunta saranno presentate relazioni sulle singole attività di assistenza che si svolgono nel quadro dei piani d'azione stabiliti per i paesi beneficiari. Le relazioni saranno trasmesse al competente gruppo del Consiglio per una valutazione dei progressi e una valutazione globale dei progetti e un eventuale follow-up.

Gli Stati parti della BTWC saranno informati, ogni qualvolta possibile, dell'attuazione dei progetti, anche tramite mezzi elettronici. Gli Stati beneficiari dovranno riferire alle riunioni della BTWC in merito allo svolgimento e ai risultati delle attività attuate a loro vantaggio e dare il debito riconoscimento al sostegno dell'UE.

4.   PARTECIPAZIONE DEGLI ESPERTI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI DELL'UE

La partecipazione attiva di esperti provenienti dagli Stati membri dell'UE è necessaria per la positiva attuazione della decisione. L'UNODA/BWC-ISU sarà incoraggiata a ricorrere ai suddetti esperti. Le loro spese di missione in relazione all'attuazione dei progetti saranno coperte dalla presente decisione.

Ci si attende che, in previsione di visite di assistenza (quali assistenza giuridica o assistenza per le CBM), sarà considerata prassi normale una visita di massimo tre esperti per una durata massima di cinque giorni.

A garanzia di un'assistenza efficace e produttiva, sarà organizzato un seminario per gli esperti UE che assistono i paesi beneficiari nel quadro di tale progetto con l'obiettivo di discutere le migliori prassi e i preparativi adeguati per le attività di assistenza e l'elaborazione di una serie di materiali di assistenza quali presentazioni e pubblicazioni.

5.   DURATA

La durata totale stimata di attuazione dei progetti è di 36 mesi.

6.   BENEFICIARI

I beneficiari del progetto 1 saranno gli Stati che non sono parte della BTWC (Stati firmatari e Stati non firmatari) per le attività di universalizzazione, compresi il settore privato, il mondo accademico e le ONG ove appropriato.

I beneficiari del progetto 2 saranno gli Stati parte che verranno assistiti nelle loro valutazioni delle implicazioni degli sviluppi scientifici e tecnologici per la BTWC, rappresentanti della comunità scientifica, associazioni scientifiche internazionali, regionali e nazionali, mondo accademico e industria.

I beneficiari del progetto 3 in relazione alle attività di sviluppo delle capacità sono gli Stati parte della BTWC, con particolare attenzione per gli Stati che hanno aderito di recente alla BTWC, mentre i beneficiari delle attività nel quadro dell'articolo X saranno singoli scienziati, conferenze scientifiche e istituti.

I beneficiari del progetto 4 saranno gli Stati parte, in particolare i funzionari che lavorano su questioni relative alla BTWC come quelli designati quali punti nazionali di contatto e quelli nelle missioni permanenti di Ginevra, esperti invitati a partecipare ai seminari e all'esercizio del meccanismo di revisione tra pari, nonché quelli coinvolti nella preparazione degli studi sugli articoli V e VII.

I beneficiari del progetto 5 saranno esperti del registro del meccanismo del Segretario generale, partecipanti ai corsi di formazioni ed eventi relativi al meccanismo del Segretario generale e partecipanti alla riunione dei soggetti interessati.

I beneficiari del progetto 6 saranno coloro che elaborano i materiali pertinenti nonché coloro che li utilizzano, ad esempio studenti e insegnanti, operatori del settore industriale e ONG.

7.   RAPPRESENTANTI DI PARTI TERZE

Per promuovere l'appropriazione e la sostenibilità regionali dei progetti, la partecipazione di esperti esterni all'UE, inclusi quelli di pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, sarà finanziata dalla presente decisione. La partecipazione dell'UNODA/BWC-ISU ai seminari e alle riunioni della BTWC sarà finanziata. La partecipazione della presidenza delle riunioni della BTWC può essere finanziata caso per caso.

8.   ENTITÀ INCARICATA DELL'ATTUAZIONE — QUESTIONI RELATIVE AL PERSONALE

Poiché le attività previste dalla presente decisione sono fuori bilancio per l'UNODA, sarà necessario personale supplementare.

9.   VISIBILITÀ UE

L'UNODA adotterà tutte le misure appropriate per dare risalto al fatto che l'azione è stata finanziata dall'Unione europea. Tali misure saranno realizzate in conformità al manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'UE elaborato e pubblicato dalla Commissione europea. L'UNODA garantirà pertanto la visibilità del contributo dell'Unione con un'opportuna strategia di marchio e pubblicità che metta in risalto il ruolo dell'Unione, assicuri la trasparenza delle sue azioni e aumenti la consapevolezza quanto ai motivi della decisione, nonché al sostegno dell'Unione alla decisione stessa e ai risultati di tale sostegno. Sul materiale prodotto dal progetto figurerà in modo evidente la bandiera dell'Unione, conformemente agli orientamenti dell'Unione per l'uso corretto e la riproduzione corretta della bandiera.


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