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Document 32015R1846

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1846 della Commissione, del 14 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

    GU L 268 del 15.10.2015, p. 9–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/10/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1846/oj

    15.10.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 268/9


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1846 DELLA COMMISSIONE

    del 14 ottobre 2015

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    1.   Misure in vigore

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 703/2009 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese («Cina»).

    (2)

    Le misure istituite hanno assunto la forma di un dazio ad valorem con un'aliquota residua fissata al 24 %, mentre un gruppo di società (Gruppo Valin) hanno ottenuto un'aliquota di dazio individuale del 7,9 %.

    2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

    (3)

    In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (3) delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (4)

    La domanda è stata presentata il 29 aprile 2014 dalla European Steel Association («Eurofer» o «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di vergelle dell'Unione.

    (5)

    La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente comportato la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

    3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

    (6)

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito in forza dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per aprire un riesame in previsione della scadenza, il 2 agosto 2014 la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4) («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    4.   Inchiesta

    4.1.   Periodi pertinenti presi in considerazione dall'inchiesta di riesame in previsione della scadenza

    (7)

    L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o luglio 2013 e il 30 giugno 2014 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze utili per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»).

    4.2.   Parti interessate dall'inchiesta e campionamento

    (8)

    La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore interessato.

    (9)

    Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro i termini fissati nell'avviso di apertura. Una parte interessata ha chiesto un'audizione con i servizi della Commissione, che ha avuto luogo il 20 marzo 2015.

    (10)

    Considerato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori cinesi e di importatori non collegati dell'Unione, nell'avviso di apertura, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, è stata presa in considerazione l'ipotesi di ricorrere al campionamento.

    (11)

    Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione rappresentativo, i produttori esportatori cinesi e gli importatori non collegati sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura.

    (12)

    In totale sono stati contattati 45 produttori esportatori cinesi noti, ma nessuno di essi si è manifestato e ha risposto al modulo di campionamento. Di conseguenza il campionamento non è stato eseguito.

    (13)

    In considerazione della mancanza di collaborazione, la Commissione ha informato le autorità cinesi che, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, possono essere utilizzati i migliori dati disponibili. La Commissione non ha ricevuto dalle autorità cinesi osservazioni o richieste di intervento del consigliere-auditore.

    (14)

    In totale sono stati contattati 9 importatori indipendenti noti. Nessuno si è manifestato e ha risposto al modulo di campionamento.

    (15)

    Nella fase preliminare dell'inchiesta la Commissione ha ricevuto offerte di collaborazione da 28 produttori/gruppi di produttori dell'Unione che rappresentavano circa il 70 % della produzione di vergelle dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. In considerazione del numero elevato di produttori che hanno collaborato, la Commissione ha fatto ricorso alla tecnica del campionamento. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del massimo volume di produzione rappresentativo che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile, tenendo conto anche della distribuzione geografica e di una copertura sufficiente dei diversi tipi di prodotto. Il campione selezionato consisteva originariamente in sei società e rappresentava il 44,2 % della produzione destinata al mercato libero.

    4.3.   Questionari e verifica

    (16)

    I questionari sono stati inviati ai sei produttori dell'Unione inseriti nel campione e a due produttori di potenziali paesi di riferimento che hanno accettato di collaborare.

    (17)

    I sei produttori dell'Unione inseriti nel campione e i due produttori dei potenziali paesi di riferimento hanno compilato e trasmesso il questionario.

    (18)

    Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

    a)

    produttori dell'Unione:

    ArcelorMittal Hamburg GmbH, Germania,

    Global Steel Wire SA, Spagna,

    Moravia Steel AS, Repubblica ceca,

    RIVA Acier SA, Francia,

    Saarstahl AG, Germania,

    Tata Steel UK Ltd, Regno Unito;

    b)

    produttore del paese di riferimento:

    Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalri T.A.S., Turchia.

    B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    1.   Prodotto in esame

    (19)

    Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso prodotto oggetto dell'inchiesta iniziale, vale a dire vergelle o bordioni laminati a caldo, arrotolati in matasse a spire irregolari, di ferro, di acciai non legati o di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, originari della Cina («vergella» o «il prodotto in esame»), attualmente classificati con i codici NC 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 e 7227 90 95.

    2.   Prodotto simile

    (20)

    L'inchiesta di riesame ha confermato che, come nell'inchiesta iniziale, il prodotto in esame e le vergelle fabbricate e vendute sul mercato interno cinese, le vergelle fabbricate e vendute dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e le vergelle fabbricate e vendute nel paese di riferimento (Turchia) hanno le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e gli stessi impieghi di base. Tali prodotti sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    C.   RISCHIO DEI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

    (21)

    Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio di persistenza o reiterazione delle pratiche di dumping da parte della Cina.

    1.   Osservazioni preliminari

    (22)

    Come indicato al considerando 12, nessuno dei produttori esportatori cinesi si è offerto di collaborare e pertanto, come previsto dall'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni sono state basate sui migliori dati disponibili, in particolare sui dati contenuti nella richiesta di riesame in previsione della scadenza e sulle statistiche disponibili, vale a dire le statistiche di Eurostat e della base dati sulle esportazioni cinesi.

    2.   Margine di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

    a)   Paese di riferimento

    (23)

    A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale ha dovuto essere determinato sulla base dei prezzi pagati o pagabili sul mercato interno o del valore costruito in un appropriato paese terzo ad economia di mercato («paese di riferimento»).

    (24)

    Nell'inchiesta iniziale la Turchia era stata utilizzata come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale per la Cina. Sulla base delle informazioni contenute nella richiesta di riesame, nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che essa prevedeva di utilizzare il Brasile come paese di riferimento e ha invitato le parti a presentare osservazioni. L'avviso di apertura aggiungeva che sarebbero stati presi in esame anche altri paesi, in particolare la Turchia, la Svizzera, la Norvegia e il Giappone. Gli interessati non hanno presentato osservazioni.

    (25)

    Oltre al Brasile, la Commissione ha contattato tutti i produttori di vergelle noti o potenziali in Turchia, Svizzera, Norvegia e Giappone (paesi le cui notevoli importazioni di vergelle nell'Unione indicano una produzione significativa) e negli Stati Uniti (paese con una industria e un mercato interno di grandi dimensioni).

    (26)

    Alla fine due produttori di vergelle, cioè Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalri T.A.S. (Turchia) e ArcelorMittal Brasil (Brasile), hanno accettato di collaborare all'inchiesta e hanno risposto al questionario del paese di riferimento.

    (27)

    Al momento di scegliere il paese di riferimento più appropriato ai fini della presente inchiesta è stata presa in considerazione una serie di fattori, in particolare le dimensioni del mercato interno del paese di riferimento con un soddisfacente livello di concorrenza per il prodotto simile; la rappresentatività delle vendite sul mercato interno (in termini di quantità e redditività) dei produttori che hanno collaborato; le dimensioni e la gamma di prodotti offerti dai produttori che hanno collaborato e la comparabilità dei loro prodotti e del loro metodo di produzione con quelli cinesi.

    (28)

    Dato che la Turchia e il produttore esportatore turco che ha collaborato soddisfacevano tutti i principali criteri per essere un paese di riferimento/produttore appropriato si è deciso di scegliere la Turchia come paese di riferimento.

    b)   Valore normale

    (29)

    Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base si è dapprima esaminato se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate nel PIR sul mercato interno ad acquirenti indipendenti dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato fosse rappresentativo rispetto al volume complessivo delle esportazioni nell'Unione, ossia se il volume totale di tali vendite sul mercato interno corrispondesse ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nell'Unione del prodotto simile da parte del produttore del paese di riferimento che ha collaborato.

    (30)

    Si è poi esaminato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come avvenute nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo si è determinata la percentuale delle vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PIR.

    (31)

    Poiché è stato constatato che tutte le vendite sul mercato erano state effettuate in quantità sufficienti e nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato basato sui prezzi effettivi sul mercato interno e calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    c)   Prezzo all'esportazione

    (32)

    In considerazione della mancata collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e quindi dell'assenza di informazioni specifiche sui prezzi cinesi, il prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base dei dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. Sono state usate le fonti statistiche disponibili, cioè quelle di Eurostat.

    (33)

    Secondo Eurostat durante il PIR sono state importate dalla Cina nell'Unione solo 696 tonnellate di vergelle, il che equivale allo 0,04 % delle importazioni totali. Considerato il consumo totale dell'Unione (17,8 milioni di tonnellate), si tratta di una quantità trascurabile.

    d)   Confronto e adeguamenti

    (34)

    La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica. A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, per garantire un confronto equo la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Al fine di esprimere il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica, la Commissione ha adeguato il prezzo cif per trasporto e assicurazione di Eurostat in base alle informazioni fornite nella denuncia. I prezzi sul mercato interno sono stati adeguati per tener conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e credito sulla base dei dati ottenuti dal produttore del paese di riferimento.

    e)   Margine di dumping

    (35)

    In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione. Il confronto tra il prezzo medio cinese all'esportazione di Eurostat e il valore normale del paese di riferimento non ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping.

    (36)

    Al tempo stesso è importante sottolineare che, come indicato al considerando 33, i volumi delle importazione del prodotto in esame sono stati assai ridotti durante il periodo dell'inchiesta di riesame. È stato inoltre osservato che per la maggior parte dei codici NC i prezzi hanno subito forti fluttuazioni, in alcuni casi aumentando quasi di 30 volte durante il periodo in esame. Tali fluttuazioni sono difficilmente spiegabili in base al «normale» funzionamento del mercato e sono molto probabilmente il risultato degli scarsi quantitativi di vendita.

    (37)

    A causa della mancata collaborazione da parte degli esportatori cinesi, non erano inoltre disponibili informazioni sulla gamma di prodotti di esportazione cinesi e di conseguenza il confronto con il valore normale del paese di riferimento si poteva effettuare solo su base aggregata.

    (38)

    Le conclusioni relative all'assenza di dumping durante il PIR sono perciò ritenute irrilevanti a causa dell'effetto combinato dei modesti quantitativi importati, dell'irregolare fluttuazione dei prezzi e della mancanza di informazioni sulla gamma di prodotti importati.

    3.   Prove relative al rischio di reiterazione del dumping

    (39)

    Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando da 35 a 38, la Commissione ha valutato ulteriormente se vi fosse un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. Essa ha analizzato i seguenti elementi: la capacità di produzione e la capacità inutilizzata in Cina, il comportamento degli esportatori cinesi in altri mercati e l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione.

    3.1.   Capacità di produzione e capacità inutilizzata in Cina

    (40)

    In base alle informazioni fornite dall'Associazione mondiale dei produttori siderurgici (5), negli ultimi dieci anni la produzione totale di vergelle in Cina ha registrato un forte aumento, raggiungendo un massimo di oltre 150 milioni (6) di tonnellate nel 2013.

    (41)

    In altre parole, la Cina è responsabile del 77 % della produzione mondiale di vergelle, il che significa che con le sue decisioni commerciali questo paese può influire fortemente sulle condizioni di mercato. È importante sottolineare che la sua produzione annuale supera di oltre sette volte la produzione totale dell'Unione. L'aumento complessivo della produzione cinese di vergelle a partire dal 2011 (26 milioni di tonnellate) supera inoltre da solo il consumo totale dell'Unione, stimato pari a 17 milioni di tonnellate.

    (42)

    Secondo la domanda di riesame la capacità inutilizzata in Cina equivale a circa 50 milioni di tonnellate. A causa della mancanza di collaborazione da parte cinese è stato difficile ottenere ulteriori informazioni al riguardo. Alla luce degli elevati livelli di produzione (di cui ai considerando 40 e 41) rispetto ai livelli europeo e mondiale, con le proprie decisioni commerciali la Cina potrebbe facilmente provocare gravi distorsioni sui mercati anche senza ricorrere alla capacità inutilizzata.

    3.2.   Vendite cinesi a paesi terzi

    (43)

    Secondo la base dati sulle esportazioni cinesi, nel PIR la Cina ha esportato nel mondo oltre 9 milioni di tonnellate di vergelle, vale a dire oltre il 50 % del consumo totale dell'Unione nel corso dello stesso periodo. La tabella seguente riporta i dati dei paesi che sono i maggiori destinatari delle esportazioni cinesi in termini di volume e i dati del paese di riferimento, la Turchia, che rappresentano oltre il 53 % delle esportazioni cinesi totali nel PIR.

    Tabella 1

    Esportazioni cinesi di vergelle nel mondo (volume e prezzi, EUR)

    Paese

    2012 volume

    Prezzo medio 2012

    2013 volume

    Prezzo medio 2013

    PIR volume

    Prezzo medio PIR

    Thailandia

    756 919

    484

    1 009 662

    423

    1 152 561

    394

    Corea del Sud

    1 153 833

    498

    1 109 207

    430

    1 134 587

    404

    Vietnam

    390 995

    483

    684 193

    418

    774 175

    389

    Indonesia

    381 893

    487

    554 034

    432

    615 982

    401

    Stati Uniti

    301 523

    458

    628 111

    408

    588 047

    391

    Malaysia

    333 185

    488

    447 220

    433

    469 895

    405

    Turchia

    2 937

    645

    6 931

    477

    30 717

    392

    Esportazioni totali cinesi

    5 539 649

     

    7 943 297

     

    9 073 220

     

    Fonte: Base dati sulle esportazioni cinesi.

    (44)

    Il prezzo medio all'esportazione registrato durante il PIR per ciascuno dei paesi sopraindicati era notevolmente inferiore al valore normale. I margini di dumping stabiliti per quanto riguarda i prezzi di vendita medi cinesi (quali figuranti nella tabella precedente) verso paesi terzi variavano quindi dal 14 % al 24 % (7).

    (45)

    I dati rivelano inoltre che le esportazioni cinesi mostrano una tendenza all'aumento dei volumi accompagnata da una tendenza al ribasso dei prezzi. Le statistiche disponibili indicano in effetti che i prezzi hanno continuato a diminuire dopo il PIR. Alcuni dei paesi interessati (tra cui Malaysia e Indonesia e più di recente, dopo il PIR, Turchia (8), USA e Pakistan) hanno percepito questa tendenza come una minaccia alle rispettive industrie e hanno introdotto misure di protezione.

    (46)

    Recenti comunicati stampa (9) indicano inoltre che il mercato interno cinese e in particolare il settore delle costruzioni (10) è in fase di rallentamento. Le possibilità di vendita cinesi stanno di conseguenza diminuendo: i principali mercati di esportazione stanno chiudendosi e le principali vendite sul mercato interno stanno rallentando. Vi è una forte probabilità che, in caso di scadenza delle misure nell'Unione, la Cina diriga immediatamente grandi volumi di esportazioni a basso prezzo (in dumping) verso il mercato dell'Unione.

    3.3.   Attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione

    (47)

    A causa dei livelli di prezzo più elevati sul mercato dell'Unione rispetto ai prezzi di vendita cinesi osservati in altri paesi terzi, come indicato nella tabella 1, il mercato dell'Unione è considerato attraente per i produttori cinesi. L'esistenza di misure protettive in molti altri mercati di esportazione aumenta ulteriormente l'attrattiva del mercato dell'Unione. Si può quindi ragionevolmente prevedere che, qualora le misure fossero abrogate, le esportazioni cinesi sul mercato dell'Unione riprenderebbero con volumi considerevoli. È opportuno ricordare che prima dell'istituzione delle misure iniziali nel 2008, il volume delle vendite cinesi nel mercato dell'Unione era pari a 1,1 milioni di tonnellate rispetto alle 700 tonnellate nel PIR.

    3.4.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

    (48)

    Considerando l'elevatissima produzione di vergelle in Cina e le pratiche di dumping verso paesi terzi nonché il grado di attrattiva esercitato dal mercato dell'Unione come sopra descritto, vi è un forte rischio che l'abrogazione delle misure antidumping comporti l'immediata reiterazione del dumping cinese nei confronti l'Unione.

    D.   DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

    (49)

    Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile è stato fabbricato da 72 produttori dell'Unione che costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Nessuno di essi si è opposto all'apertura dell'inchiesta.

    (50)

    Per motivi di riservatezza tutti dati sensibili hanno dovuto essere presentati sotto forma di indici o espressi per fasce.

    E.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

    1.   Consumo dell'Unione

    (51)

    La Commissione ha determinato il consumo dell'Unione sulla base delle statistiche disponibili sulle importazioni, delle vendite effettive dei produttori dell'Unione che hanno collaborato (escluse le vendite all'esportazione) e della stima delle vendite dei produttori dell'Unione che non hanno collaborato. La definizione di consumo si riferisce alle vendite sul mercato libero, comprese le vendite vincolate, ma al netto dell'uso vincolato. L'uso vincolato, cioè i trasferimenti interni del prodotto simile tra i produttori dell'Unione integrati per un'ulteriore trasformazione, non è stato incluso nei dati relativi al consumo dell'Unione, dato che questi trasferimenti interni non sono in concorrenza con le vendite dei fornitori indipendenti sul mercato libero. Le vendite vincolate, ossia le vendite alle società collegate, sono state incluse nei dati sul consumo dell'Unione poiché, secondo le informazioni raccolte durante l'inchiesta, le società collegate dei produttori dell'Unione erano libere di acquistare vergelle anche da altri fornitori. Si è riscontrato inoltre che i prezzi di vendita medi proposti dai produttori dell'Unione alle parti collegate corrispondevano ai prezzi di vendita medi praticati nei confronti delle parti indipendenti.

    (52)

    Su questa base, l'andamento del consumo dell'Unione è risultato il seguente:

    Tabella 2

    Consumi dell'Unione

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Volume (in tonnellate)

    18 522 439

    16 024 244

    17 134 056

    17 826 678

    Indice (2011 = 100)

    100

    87

    93

    96

    Fonte: Eurostat e risposte al questionario

    (53)

    Il consumo dell'Unione è diminuito del 4 %, passando da 18,5 milioni di tonnellate nel 2011 a 17,8 milioni di tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame. Il consumo durante il periodo in esame è stato inferiore al consumo di 23,6 milioni di tonnellate registrato nel periodo dell'inchiesta iniziale (da aprile 2007 a marzo 2008). Il calo del consumo è una conseguenza dell'impatto negativo della crisi economica che ha provocato una riduzione del consumo complessivo di vergelle, in particolare nell'industria automobilistica e delle costruzioni.

    2.   Importazioni dal paese interessato

    a)   Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato

    (54)

    Il volume e la quota di mercato delle importazioni dalla Cina sono stati determinati sulla base dei dati Eurostat.

    (55)

    Il volume delle importazioni nell'Unione dal paese interessato e la quota di mercato di quest'ultimo hanno avuto il seguente andamento:

    Tabella 3

    Volume delle importazioni e quota di mercato

    Paese

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Cina

    Volume (in tonnellate)

    3 108

    911

    88

    696

    Indice (2011 = 100)

    100

    29

    3

    22

    Quota di mercato (in %)

    0,02

    0,01

    0,00

    0,00

    Indice (2011 = 100)

    100

    34

    3

    23

    Fonte: Eurostat

    (56)

    In base alle informazioni fornite da Eurostat, le importazioni cinesi, che rappresentavano una quota di mercato del 5 % (1,1 milioni di tonnellate) durante il periodo dell'inchiesta iniziale, sono virtualmente scomparse dal mercato dell'Unione. Nel periodo considerato le importazioni dalla Cina sono infatti passate da 3 108 a 696 tonnellate.

    (57)

    La società con l'aliquota del dazio al 7,9 % è collegata al gruppo ArcelorMittal e secondo i denuncianti non produce più quantità significative di vergelle. Anche gli altri produttori esportatori cinesi hanno tuttavia cessato di esportare nell'Unione. Il mercato delle vergelle sembra essere molto sensibile al prezzo e l'aumento dei prezzi del 24 % causato dall'introduzione del dazio antidumping in vigore ha fatto sì che gli esportatori cinesi perdessero interesse per il mercato dell'Unione.

    b)   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi

    (58)

    I prezzi delle importazioni sono stati determinati sulla base dei dati Eurostat. A causa dei volumi trascurabili delle importazioni dalla Cina nell'UE, della mancata collaborazione da parte dei produttori cinesi e della mancanza di dati sui prezzi relativi ai tipi di prodotto per le quantità trascurabili di prodotti importati, non è stato possibile calcolare correttamente la sottoquotazione dei prezzi. Come mostra la tabella 1, i prezzi cinesi all'esportazione verso paesi terzi erano tuttavia inferiori in media di oltre il 25 % rispetto ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. Si prevede pertanto un analogo consistente livello di sottoquotazione dei prezzi sul mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure.

    3.   Importazioni da altri paesi terzi non soggette a misure

    (59)

    I principali paesi esportatori verso l'Unione sono la Moldova, la Norvegia, la Russia, l'Ucraina e la Svizzera. Le importazioni totali del prodotto in esame da paesi terzi sono aumentate del 19,2 % (da 1,22 a 1,45 milioni di tonnellate) durante il periodo in esame, e costituivano il 7,5 % del consumo dell'Unione. Durante lo stesso periodo il prezzo all'importazione unitario medio è costantemente diminuito, passando da 592 a 506 EUR per tonnellata, equivalente a una diminuzione del 14,6 %.

    Tabella 4

    Importazioni da altri paesi terzi

    Paese

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Moldova

    Volume (in tonnellate)

    47 084

    99 126

    86 083

    185 982

    Indice (2011 = 100)

    100

    211

    183

    395

    Quota di mercato (in %)

    0,25

    0,62

    0,50

    1,04

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    528

    483

    445

    438

    Indice (2011 = 100)

    100

    91

    84

    83

    Norvegia

    Volume (in tonnellate)

    130 614

    128 439

    125 267

    134 313

    Indice (2011 = 100)

    100

    98

    96

    103

    Quota di mercato (in %)

    0,71

    0,80

    0,73

    0,75

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    552

    538

    495

    486

    Indice (2011 = 100)

    100

    97

    90

    88

    Russia

    Volume (in tonnellate)

    47 185

    89 236

    91 037

    112 748

    Indice (2011 = 100)

    100

    189

    193

    239

    Quota di mercato (in %)

    0,25

    0,56

    0,53

    0,63

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    494

    486

    436

    425

    Indice (2011 = 100)

    100

    98

    88

    86

    Ucraina

    Volume (in tonnellate)

    379 216

    193 955

    256 928

    307 276

    Indice (2011 = 100)

    100

    51

    68

    81

    Quota di mercato (in %)

    2,05

    1,21

    1,50

    1,72

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    505

    507

    457

    443

    Indice (2011 = 100)

    100

    100

    90

    88

    Svizzera

    Volume (in tonnellate)

    290 689

    293 352

    297 980

    298 104

    Indice (2011 = 100)

    100

    101

    103

    103

    Quota di mercato (in %)

    1,57

    1,83

    1,74

    1,67

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    694

    632

    607

    596

    Indice (2011 = 100)

    100

    91

    87

    86

    Totale degli altri paesi terzi

    Volume (in tonnellate)

    1 220 464

    1 086 787

    1 250 867

    1 454 411

    Indice (2011 = 100)

    100

    89

    102

    119

    Quota di mercato (in %)

    6,59

    6,78

    7,30

    8,16

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    591

    564

    522

    506

    Indice (2011 = 100)

    100

    95

    88

    86

    Totale dei paesi terzi

    Volume (in tonnellate)

    1 223 572

    1 087 698

    1 250 955

    1 455 107

    Indice (2011 = 100)

    100

    89

    102

    119

    Quota di mercato (in %)

    6,61

    6,79

    7,30

    8,16

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    592

    564

    522

    506

    Indice (2011 = 100)

    100

    95

    88

    85

    Fonte: Eurostat

    4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

    (60)

    A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e gli indicatori economici che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione.

    (61)

    Nel far ciò, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Gli indicatori macroeconomici per il periodo in esame sono stati stabiliti, analizzati ed esaminati sulla base dei dati forniti per l'industria dell'Unione. Gli indicatori microeconomici sono stati stabiliti sulla base dei dati raccolti e verificati a livello dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (62)

    Gli indicatori macroeconomici descritti nelle seguenti sezioni sono: produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, scorte, volume delle vendite, quota di mercato e crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping. Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo di produzione, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali e costi del lavoro.

    a)   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

    (63)

    Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione sono risultati i seguenti:

    Tabella 5

    Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Volume di produzione

    (tonnellate)

    21 502 127

    18 565 812

    19 742 360

    20 236 339

    Volume di produzione

    Indice

    100

    86

    92

    94

    Capacità produttiva

    (tonnellate)

    28 147 358

    28 001 765

    28 051 425

    28 061 036

    Capacità produttiva

    Indice

    100

    99

    100

    100

    Utilizzo degli impianti

    (%)

    76

    66

    70

    72

    Fonte: Eurostat e risposte al questionario

    (64)

    Durante il periodo in esame la produzione è diminuita del 6 %, la capacità di produzione è rimasta stabile e l'utilizzo degli impianti è sceso dal 76 % al 72 %.

    b)   Volume delle vendite e quota di mercato

    (65)

    Il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione nella stessa hanno avuto il seguente andamento nel periodo in esame:

    Tabella 6

    Volume delle vendite e quota di mercato

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Volume delle vendite nell'Unione

    (tonnellate)

    17 298 867

    14 936 546

    15 883 101

    16 371 571

    Volume delle vendite nell'Unione

    Indice

    100

    86

    92

    95

    Quota di mercato

    (in %)

    93,4

    93,2

    92,7

    91,8

    Fonte: Eurostat e risposte al questionario

    (66)

    Le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato della stessa sono diminuite del 5 % durante il periodo in esame.

    c)   Crescita

    (67)

    Mentre il consumo dell'Unione è diminuito del 4 % durante il periodo in esame, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 5 %, pari a una perdita di quota di mercato di1,6 punti percentuali.

    d)   Occupazione e produttività

    (68)

    L'occupazione e la produttività hanno avuto il seguente andamento nel periodo in esame:

    Tabella 7

    Occupazione e produttività

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Numero di addetti

    8 888

    8 851

    8 849

    8 991

    Numero di addetti

    Indice

    100

    100

    100

    101

    Produttività (unità/addetto)

    2 419

    2 098

    2 231

    2 251

    Produttività (unità/addetto)

    Indice

    100

    87

    92

    93

    Fonte: risposte al questionario

    (69)

    Durante il periodo in esame l'occupazione è rimasta piuttosto stabile. Allo stesso tempo la produttività è diminuita del 7 % a causa del calo della produzione come indicato nella tabella 7 del considerando 68.

    5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

    (70)

    Il margine di dumping stabilito per la Cina nell'inchiesta iniziale era notevolmente al di sopra del livello minimo, mentre il volume delle importazioni dalla Cina è rimasto a livelli trascurabili per tutto il periodo in esame. Se tuttavia le misure fossero abrogate l'impatto del previsto dumping sull'industria dell'Unione sarebbe considerevole tenuto conto del volume crescente e del calo dei prezzi delle esportazioni dalla Cina nei paesi terzi, come rilevato nei considerando 45 e 46. L'industria dell'Unione era ancora in fase di ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche pregiudizievoli di dumping sulle importazioni di vergelle originarie dalla Cina, come indicato al considerando 83.

    a)   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

    (71)

    I prezzi di vendita dell'industria dell'Unione praticati ad acquirenti indipendenti dell'Unione hanno avuto il seguente andamento nel periodo in esame:

    Tabella 8

    Prezzi medi di vendita

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione

    (EUR/tonnellata)

    638

    588

    545

    539

    Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione

    Indice

    100

    92

    85

    85

    Costo unitario di produzione

    (EUR/tonnellata)

    606

    581

    533

    514

    Costo unitario di produzione

    Indice

    100

    96

    88

    85

    Fonte: risposte al questionario

    Il prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione praticato ad acquirenti indipendenti nell'Unione e il costo di produzione sono diminuiti del 15 % nel periodo in esame. Il prezzo di vendita ha quindi seguito in media l'evoluzione dei costi.

    b)   Costo del lavoro

    (72)

    Il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha avuto l'andamento seguente nel periodo in esame:

    Tabella 9

    Costo medio del lavoro per addetto

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Costo medio del lavoro per addetto (EUR)

    51 320

    53 514

    52 366

    51 814

    Costo medio del lavoro per addetto

    Indice

    100

    104

    102

    101

    Fonte: risposte al questionario

    (73)

    Il costo medio del lavoro per addetto è rimasto stabile durante il periodo in esame. Ciò si spiega principalmente con il maggiore impegno dell'industria dell'Unione per controllare il costo di produzione e mantenere così la propria competitività.

    c)   Scorte

    (74)

    Il livello delle scorte dei produttori dell'Unione ha avuto il seguente andamento nel periodo in esame:

    Tabella 10

    Scorte

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Scorte finali

    (in tonnellate)

    400 531

    400 256

    429 765

    471 135

    Scorte finali

    Indice

    100

    100

    107

    118

    Scorte finali in percentuale della produzione

    (%)

    1,9

    2,2

    2,2

    2,3

    Fonte: risposte al questionario

    (75)

    Nel periodo in esame le scorte dell'industria dell'Unione sono aumentate complessivamente del 18 %. La produzione di vergelle consiste in larga parte in prodotti standard; l'industria dell'Unione deve pertanto garantire un certo livello di scorte per essere in grado di soddisfare rapidamente le domande degli acquirenti. Le scorte finali in percentuale della produzione hanno seguito l'evoluzione della produzione dell'industria dell'Unione mantenendosi relativamente stabili.

    d)   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitale

    (76)

    Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito del produttore dell'Unione hanno avuto nel periodo in esame il seguente andamento:

    Tabella 11

    Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

     

    2011

    2012

    2013

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % sul fatturato delle vendite)

    5,1

    1,2

    2,3

    4,7

    Flusso di cassa (in EUR)

    179 540 905

    82 626 580

    107 291 306

    159 860 366

    Investimenti (in EUR)

    103 206 819

    81 357 885

    62 499 682

    42 831 235

    Utile sul capitale investito (in %)

    3,8

    – 0,1

    0,8

    3,0

    Fonte: risposte al questionario

    (77)

    La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività è scesa dal 5,1 % al 4,7 %, percentuale inferiore all'obiettivo di profitto del 9,9 % stabilito nell'inchiesta iniziale.

    (78)

    Il flusso di cassa netto, positivo durante il periodo in esame, rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'indicatore ha tuttavia registrato un calo notevole dell'11 %. Sorgono di conseguenza dubbi sulla capacità dell'industria dell'Unione di provvedere al necessario autofinanziamento delle proprie attività.

    (79)

    Gli investimenti hanno subito una significativa riduzione del 58 % durante il periodo in esame. Si trattava principalmente di investimenti necessari per la modernizzazione, la manutenzione e la conformità alle disposizioni di legge in materia di sicurezza. Il fatto che non siano stati effettuati investimenti per l'espansione della capacità può indicare una possibile tendenza negativa del mercato a lungo termine.

    (80)

    L'utile sul capitale investito è l'utile netto in percentuale del valore contabile lordo degli investimenti. Questo indicatore è passato dal 3,8 % al 3 % nel corso del periodo in esame a causa della riduzione dei profitti.

    (81)

    Considerata la diminuzione della redditività e del flusso di cassa, anche la capacità delle società di reperire capitali ha subito ripercussioni negative.

    e)   Produzione vincolata dell'industria dell'Unione

    (82)

    Sulla base delle informazioni raccolte durante l'inchiesta si è rilevato che la percentuale di produzione destinata a uso vincolato non è significativa in quanto solo l'11 % circa della produzione dell'industria dell'Unione è destinata a uso vincolato all'interno del gruppo. In generale un maggiore volume di produzione porta a economie di scala, positive per il produttore interessato. L'industria dell'Unione è soprattutto integrata verticalmente e la produzione vincolata si effettua nell'industria a valle per l'ulteriore trasformazione in prodotti dal valore aggiunto. L'inchiesta non ha rilevato alcun problema di produzione legato a tali prodotti a valle. La produzione vincolata è rimasta in effetti stabile durante il periodo in esame. Viste le considerazioni di cui sopra, la Commissione ritiene che la produzione vincolata dell'industria dell'Unione non abbia avuto ripercussioni negative sulla sua situazione finanziaria.

    f)   Conclusioni relative al pregiudizio

    (83)

    Nel periodo in esame tutti gli indicatori di pregiudizio concernenti l'industria dell'Unione hanno evidenziato un andamento negativo. Più specificamente, la produzione dell'Unione è diminuita del 6 %, l'utilizzo degli impianti è sceso dal 76 % al 72 %, la quota di mercato si è ridotta di 1,6 punti percentuali, passando dal 93,4 % al 91,8 %, e le scorte finali sono aumentate del 18 %. Anche altri indicatori di pregiudizio, quali il volume delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione (– 6 %) e le esportazioni ad acquirenti indipendenti (– 22 %), hanno registrato una tendenza negativa. I prezzi unitari di vendita ad acquirenti indipendenti nell'Unione e i costi di produzione sono diminuiti del 15 %. La redditività è passata dal 5,1 % al 4,7 %, percentuale inferiore all'obiettivo di profitto del 9,9 % stabilito nell'inchiesta iniziale. Gli investimenti sono diminuiti del 58 % e il flusso di cassa si è ridotto dell'11 %. Poiché l'occupazione è rimasta piuttosto stabile, la produttività è calata del 7 %.

    (84)

    Queste tendenze negative non possono tuttavia essere attribuite alle importazioni cinesi, dato che queste ultime erano limitate in termini di volume e di quota di mercato. È quindi opportuno analizzare l'impatto che una ripresa delle importazioni cinesi avrebbe sull'industria dell'Unione in un momento in cui questa non si è ancora pienamente ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping cinesi.

    F.   RISCHIO DI REITERAZIONE O PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO

    1.   Osservazione preliminare

    (85)

    Sebbene il volume delle importazioni dalla Cina sia considerevolmente diminuito in seguito all'istituzione di misure nel 2009, si ritiene che le notevoli capacità produttive restanti in Cina possano essere dirette facilmente verso il mercato dell'Unione qualora le misure venissero lasciate scadere.

    2.   Incidenza del previsto volume di importazioni dalla Cina ed effetti sui prezzi in caso di abrogazione delle misure

    (86)

    Come stabilito nei considerando da 40 a 42, la capacità di produzione totale di vergelle è superiore a 150 milioni di tonnellate, mentre la capacità inutilizzata stimata è di circa 50 milioni di tonnellate. Entrambi questi volumi superano di gran lunga il consumo totale di vergelle dell'Unione. Come risulta dalle statistiche cinesi, la Cina è inoltre riuscita negli ultimi anni a deviare il proprio eccesso di produzione dall'Unione ad altri paesi in cui vigevano meno restrizioni commerciali. La situazione è però cambiata con la recente introduzione da parte di alcuni mercati terzi di misure di protezione che bloccano o per lo meno limitano l'ingresso delle importazioni cinesi. Il mercato dell'Unione rimane comunque interessante per via dei prezzi di vendita del prodotto in esame relativamente elevati rispetto ad altri mercati di paesi terzi. Si può pertanto ragionevolmente prevedere che, considerata l'attrattiva esercitata dalle dimensioni e dai prezzi del mercato dell'Unione, qualora le misure fossero abrogate, una parte sostanziale dell'attuale produzione cinese verrebbe deviata verso l'Unione. Tenendo conto dell'attuale situazione di pregiudizio e delle pratiche di dumping degli esportatori cinesi, l'inchiesta ha dimostrato che l'abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un notevole aumento delle esportazioni cinesi a prezzi di dumping, il che causerebbe un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione.

    3.   Conclusioni

    (87)

    Alla luce di quanto precede si conclude che l'abrogazione delle misure sulle importazioni dalla Cina determinerebbe con ogni probabilità la reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

    G.   INTERESSE DELL'UNIONE

    (88)

    A norma dell'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della Cina fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

    (89)

    In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base, a tutte le parti interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le proprie osservazioni.

    (90)

    Partendo da tali premesse la Commissione ha valutato se, nonostante le conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio, esistessero valide ragioni per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all'interesse dell'Unione.

    1.   Interesse dell'industria dell'Unione

    (91)

    L'industria dell'Unione ha costantemente perso quote di mercato e ha subito un notevole pregiudizio durante il periodo in esame. In caso di abrogazione delle misure, con ogni probabilità la situazione dell'industria dell'Unione si aggraverebbe ulteriormente.

    (92)

    Si è concluso pertanto che sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione mantenere le misure in vigore nei confronti della Cina.

    2.   Interesse degli importatori/operatori commerciali

    (93)

    Nessuno degli importatori/operatori commerciali si è manifestato nella presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Nulla indica che il mantenimento delle misure possa avere effetti negativi significativi sulle loro attività.

    3.   Interesse degli utilizzatori

    (94)

    Nessun utilizzatore si è manifestato nella presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Per quanto riguarda gli utilizzatori, nell'inchiesta iniziale è stato concluso che la possibile incidenza generale dell'istituzione delle misure sulle attività degli utilizzatori sarebbe stata molto limitata. In primo luogo, la maggior parte degli utilizzatori acquista vergelle da fonti non cinesi, che sono numerose. In secondo luogo, i possibili effetti dell'istituzione di misure andrebbero considerati alla luce dei prodotti a valle, che godono di un elevato valore aggiunto. Su tali basi si è concluso che il mantenimento delle misure non avrebbe un impatto negativo sull'attuale situazione degli utilizzatori.

    4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

    (95)

    Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che non esistono validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della Cina.

    H.   MISURE ANTIDUMPING

    (96)

    Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure esistenti. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano trasmettere osservazioni successivamente alla diffusione di tali informazioni. Una parte interessata ha presentato osservazioni a sostegno delle conclusioni della Commissione.

    (97)

    Si è concluso di conseguenza, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, che è opportuno mantenere le misure antidumping sulle importazioni di vergelle originarie della Cina istituite dal regolamento (CE) n. 703/2009.

    (98)

    Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra le aliquote del dazio, si ritiene che in questo caso sia necessario adottare misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Tali misure speciali, che si applicano solamente alle società che beneficiano di un'aliquota del dazio individuale, comprendono: la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni stabilite nell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da questo tipo di fattura sono assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri produttori.

    (99)

    Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere indirizzata alla Commissione (11) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica della denominazione non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (100)

    Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vergelle o bordioni laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), di ferro, di acciai non legati o di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese, classificati con i codici NC 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 e 7227 90 95.

    2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

    Società

    Aliquota del dazio antidumping (%)

    Codice addizionale TARIC

    Gruppo Valin

    7,9

    A930

    Tutte le altre società

    24,0

    A999

    3.   L'applicazione dell'aliquota di dazio individuale fissata per la società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figura una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura, identificato per nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di vergelle vendute per l'esportazione nell'Unione europea cui si riferisce la presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

    4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  Regolamento (CE) n. 703/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vergelle originarie della repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di vergelle originarie della Repubblica Moldova e della Turchia (GU L 203 del 5.8.2009, pag. 1.)

    (3)  GU C 318 dell'1.11.2013, pag. 6.

    (4)  GU C 252 del 2.8.2014, pag. 7.

    (5)  Associazione mondiale dei produttori siderurgici, Steel Statistical Yearbook 2014, http://www.worldsteel.org/dms/internetDocumentList/statistics-archive/yearbook-archive/Steel-Statistical-Yearbook-2014/document/Steel-Statistical-Yearbook-2014.pdf.

    (6)  Questa cifra comprende le vergelle sia di acciaio al carbonio sia di acciaio inossidabile (l'acciaio inossidabile non è il prodotto in esame). Eurofer, membro del forum internazionale dell'acciaio inossidabile, stima che durante tutto il periodo in esame, compreso il PIR, la produzione di vergelle di acciaio inossidabile sia stata inferiore al 5 % della produzione totale di vergelle in Cina.

    (7)  Per motivi di riservatezza gli effettivi margini di dumping non possono essere divulgati e sono perciò presentati per fasce.

    (8)  La Turchia ha aumentato la propria regolare aliquota di dazio sulle vergelle fino al 40 % nel novembre 2014, ossia dopo il PIR, e non ha falsato quindi i risultati del paese di riferimento.

    (9)  South China Morning Post, 20 gennaio 2015; Le Figaro, 26 marzo 2015; The Australian Financial review, 20 aprile 2015; CNBC, 7 maggio 2015.

    (10)  Le vergelle sono ampiamente utilizzate nel settore delle costruzioni.

    (11)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.


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