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Document 32015R0489
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/489 of 23 March 2015 concerning the authorisation of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 as a feed additive for all animal species Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/489 della Commissione, del 23 marzo 2015 , relativo all'autorizzazione della seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/489 della Commissione, del 23 marzo 2015 , relativo all'autorizzazione della seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 78 del 24.3.2015, p. 5–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 78/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/489 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 2015
relativo all'autorizzazione della seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione della seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R645. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti richiesti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di seleniometionina, un composto organico di selenio, come additivo per i mangimi destinati a tutte le specie animali da classificare nella categoria «additivi nutrizionali». |
(4) |
Nel suo parere del 3 luglio 2014 (2), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d'impiego proposte, la seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente, e che il suo impiego può essere considerato un'efficace fonte di selenio per tutte le specie animali. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha altresì esaminato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione della seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzazione di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(6) |
L'Autorità ha concluso che la limitazione della supplementazione con selenio organico stabilita per altri composti organici del selenio dovrebbe essere applicata anche alla seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R645. Inoltre, nel caso in cui al mangime si aggiungano composti diversi di selenio, la supplementazione con selenio organico non dovrebbe superare gli 0,2 mg per kg di mangime completo. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzato a essere impiegato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) The EFSA Journal 2014; 12(7):3797.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||||||||||||||
mg di selenio/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi |
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3b817 |
— |
Seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 (Lievito al selenio inattivato) |
Caratterizzazione dell'additivo Preparazione del selenio organico:
Caratterizzazione della sostanza attiva
Metodo di analisi (1): Per la determinazione della seleniometionina nell'additivo per mangimi:
Per la determinazione del totale di selenio nell'additivo per mangimi:
Per la determinazione del totale di selenio in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi: spettrometria ad assorbimento atomico per formazione di idruri (HGAAS) dopo digestione con microonde (EN 16159:2012). |
Tutte le specie |
— |
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0,50 (in totale) |
|
13 aprile 2025 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx.