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Document 32015R0477

Regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2015 , relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (codificazione)

GU L 83 del 27.3.2015, pp. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/477/oj

27.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/11


REGOLAMENTO (UE) 2015/477 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2015

relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia

(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 452/2003 del Consiglio (2) ha subito varie e sostanziali modifiche (3). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (4) sono state adottate norme comuni contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione.

(3)

Con il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (5) sono state adottate norme comuni contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione.

(4)

Con il regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio (6) e il regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio (7), sono state adottate norme comuni riguardanti le misure di salvaguardia applicate alle importazioni da determinati paesi che non fanno parte dell'Unione. Le misure di salvaguardia possono consistere in dazi applicabili a tutte le importazioni oppure alle importazioni che superino un quantitativo prestabilito. L'applicazione delle misure di salvaguardia consente l'ingresso delle merci nel mercato unionale previo pagamento dei dazi corrispondenti.

(5)

Alle importazioni di determinati prodotti possono applicarsi sia dazi antidumping o compensativi che misure tariffarie di salvaguardia. I dazi servono a ovviare alle distorsioni del mercato dovute alle pratiche commerciali sleali, mentre le misure tariffarie di salvaguardia costituiscono una risposta all'aumento massiccio delle importazioni.

(6)

La combinazione di misure di salvaguardia con dazi antidumping o compensativi sulle stesse importazioni potrebbe avere un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione. Tale combinazione potrebbe comportare, in particolare, un onere eccessivo per determinati produttori esportatori, che in pratica sarebbero tagliati fuori dal mercato dell'Unione.

(7)

Occorre quindi evitare di imporre un onere eccessivo ai produttori esportatori che intendono esportare nell'Unione per garantire loro l'accesso a tale mercato.

(8)

Occorre pertanto conseguire gli obiettivi delle misure tariffarie di salvaguardia e dei dazi antidumping/compensativi senza escludere detti produttori esportatori dal mercato dell'Unione. Pertanto, è necessario introdurre disposizioni provvisorie affinché la Commissione possa intervenire, se lo ritiene opportuno, per evitare che la combinazione dei dazi antidumping o compensativi con le misure di salvaguardia abbia l'effetto suddetto.

(9)

Ammesso che si possa prevedere l'applicazione simultanea della misura di salvaguardia e del dazio antidumping/compensativo allo stesso prodotto, non è sempre possibile stabilire in anticipo il momento preciso in cui ciò si verificherà. La Commissione, pertanto, dovrebbe poter intervenire in modo tale da garantire prevedibilità e certezza giuridica sufficienti a tutti gli operatori interessati.

(10)

La Commissione potrebbe ritenere opportuno modificare, sospendere o abrogare i dazi antidumping e/o compensativi, concedere esenzioni totali o parziali dai dazi antidumping/compensativi che altrimenti sarebbero pagabili o adottare altre misure speciali. Le eventuali sospensioni, modifiche o esenzioni dai dazi antidumping/compensativi dovrebbero applicarsi solo per un periodo limitato.

(11)

È opportuno che tutte le misure adottate a norma del presente regolamento si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore, salvo diverse disposizioni, e pertanto non consentono il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data.

(12)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La Commissione, se ritiene che la combinazione dei dazi antidumping e/o compensativi con misure tariffarie di salvaguardia sulle stesse importazioni rischi di avere un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione, può adottare, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 3, paragrafo 2, quelle fra le seguenti misure che ritiene appropriate:

a)

misure di modifica, sospensione o abrogazione dei dazi antidumping e/o compensativi in vigore;

b)

misure di esenzione totale o parziale delle importazioni dai dazi antidumping/compensativi che altrimenti sarebbero pagabili;

c)

qualsiasi altra misura speciale ritenuta appropriata.

2.   Le eventuali modifiche, sospensioni o esenzioni di cui al paragrafo 1 rimangono in vigore per un periodo limitato durante l'applicazione delle misure di salvaguardia.

Articolo 2

Tutte le misure prese a norma del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore. Salvo diverse disposizioni, esse non consentono il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data.

Articolo 3

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 452/2003 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato II.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 marzo 2015.

(2)  Regolamento (CE) n. 452/2003 del Consiglio, del 6 marzo 2003, relativo alle misure che la Comunità può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 8).

(3)  Cfr. l'allegato I.

(4)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(5)  Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93).

(6)  Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


ALLEGATO I

Regolamento abrogato e sua modificazione successiva

Regolamento (CE) n. 452/2003 del Consiglio

(GU L 69 del 13.3.2003, pag. 8).

 

Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1).

Limitatamente al punto 10 dell'allegato


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 452/2003

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 2 bis

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 5

Allegato I

Allegato II


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