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Document 32015R0409

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/409 della Commissione, dell' 11 marzo 2015 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese

GU L 67 del 12.3.2015, p. 23–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/409/oj

12.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/409 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2015

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure in vigore

(1)

Il 15 settembre 2011 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 (2) («il regolamento iniziale»), dazi antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese.

(2)

È stata istituita un'aliquota unica del dazio fissata al 26,3 % sulle importazioni del prodotto interessato fabbricato dal seguente gruppo di produttori esportatori:

Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd e Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd («il gruppo Wonderful») e

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd e Foshan Gani Ceramics Co. Ltd («il gruppo Gani»).

(3)

Come indicato ai considerando da 96 a 98 del regolamento iniziale la Commissione europea («la Commissione») è stata informata dopo la comunicazione dei risultati provvisori che le relazioni tra le società erano state interrotte e che, a seguito di tali sviluppi, avrebbe dovuto essere applicato un dazio individuale al gruppo Wonderful group e al gruppo Gani. Non era stato possibile, in quella fase, accogliere la richiesta, che andava prima esaminata attentamente.

1.2.   Domanda di riesame intermedio parziale

(4)

Il 2 ottobre 2012 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale presentata dal gruppo Gani.

(5)

Il gruppo Gani ha affermato di non essere più collegato alle altre due società (il gruppo Wonderful) poiché il rapporto di partecipazione azionaria tra i due gruppi era cessato nel marzo 2011. Il gruppo Gani ha chiesto pertanto un riesame intermedio delle misure in vigore sostenendo che l'aliquota unica del dazio in vigore non era più adeguata.

1.3.   Apertura del riesame intermedio parziale

(6)

La Commissione ha stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, di avviare tale riesame intermedio parziale.

(7)

Il 31 gennaio 2014 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale delle misure in vigore nei confronti delle importazioni nell'Unione di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. L'avviso di apertura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3).

(8)

La portata del riesame era limitata all'analisi dell'assetto proprietario e, qualora giustificato, all'analisi d'ufficio del margine di dumping per quanto riguarda il gruppo Gani.

(9)

Il riesame riguardava anche d'ufficio le stesse questioni relative al gruppo Wonderful.

1.4.   Periodo dell'inchiesta di riesame

(10)

L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013 («periodo dell'inchiesta di riesame»).

1.5.   Parti interessate dall'inchiesta

(11)

La Commissione ha invitato sia il gruppo Gani sia il gruppo Wonderful a collaborare all'inchiesta e a rispondere ai questionari della Commissione. La Commissione ha inoltre dato alle società l'opportunità di richiedere il trattamento riservato a società operanti in condizioni di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base.

(12)

Nell'avviso di apertura la Commissione aveva scelto provvisoriamente gli Stati Uniti d'America come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base e aveva invitato le parti a presentare le loro osservazioni in merito a tale scelta.

(13)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.6.   Risposte al questionario e visite di verifica

(14)

La Commissione ha ricevuto risposte al questionario da parte di entrambi i gruppi nonché da due produttori del paese di riferimento.

(15)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riesame. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

Produttori esportatori del paese interessato:

Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd;

Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd;

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd; e

Foshan Gani Ceramics Co. Ltd.

I produttori del paese di riferimento hanno chiesto il trattamento riservato a causa del rischio di ritorsioni.

2.   PRODOTTO IN ESAME

(16)

Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso prodotto definito nel regolamento iniziale, vale a dire piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili di ceramica smaltati e non smaltati, anche su supporto, («il prodotto in esame») attualmente classificati ai codici NC 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 e 6908 90 99.

3.   DUMPING

3.1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(17)

Nessun gruppo ha richiesto il TEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

3.2.   Paese di riferimento

(18)

Come indicato sopra, la Commissione ha proposto gli Stati Uniti d'America quale paese di riferimento, come già nell'inchiesta precedente. La Commissione ha inoltre contattato società di un certo numero di altri possibili paesi di riferimento, ma non ha ricevuto risposte o offerte di cooperazione da nessuna di esse. La scelta degli Stati Uniti è dunque stata confermata come adeguata.

3.3.   Inchiesta

(19)

L'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure in vigore aveva stabilito che il gruppo Wonderful e il gruppo Gani erano collegati in quanto uno degli azionisti del gruppo Wonderful deteneva oltre il 5 % delle azioni di una società del gruppo Gani. I margini di dumping sono stati calcolati separatamente per ciascun gruppo. I margini di pregiudizio per i due gruppi sono risultati superiori ai margini di dumping.

(20)

Per tener conto del rischio che, a causa dei loro rapporti societari, le società con il margine di dumping individuale più elevato effettuassero le esportazioni attraverso le società con il margine di dumping minore, era stato calcolato un unico margine di dumping medio ponderato per entrambi i gruppi ed era stata istituita un'unica aliquota del dazio.

(21)

La Commissione ha valutato se la presunta variazione nei rapporti tra i gruppi inficiasse la motivazione per l'attribuzione di un'unica aliquota di dazio. In seguito, la Commissione ha valutato la necessità di un riesame dei margini di dumping individuali.

(22)

L'inchiesta di riesame ha rivelato che le azioni di cui al considerando 19 erano state vendute al proprietario del gruppo Gani e che pertanto il gruppo Wonderful non aveva più una partecipazione nel gruppo Gani. Non vi erano elementi per ritenere che i due gruppi avessero altri collegamenti strutturali o societari. Di conseguenza la modifica della relazione tra i due gruppi è stata accettata come richiesto ed essi sono stati considerati non più collegati ai fini della fissazione del dazio.

(23)

L'aliquota unica del dazio, pertanto, non è più giustificata. Dovrebbero invece essere attribuite aliquote dal dazio individuali al gruppo Gani e al gruppo Wonderful.

(24)

Per quanto riguarda la necessità di riesaminare i margini di dumping individuali calcolati per ciascun gruppo nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure in vigore, la Commissione ha valutato se la situazione dei due gruppi interessati sia mutata in misura tale da giustificare il riesame dei margini di dumping individuali.

(25)

L'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure in vigore aveva stabilito quanto segue:

1)

gli impianti di produzione non erano condivisi;

2)

le società di vendita non erano condivise;

3)

non vi erano subappalti di una società nei confronti dell'altra.

(26)

L'inchiesta di riesame ha confermato che la situazione è rimasta invariata nonostante la variazione dei rapporti.

(27)

Sulla base di questa situazione specifica la Commissione ha ritenuto che la cessazione del rapporto tra i due gruppi non abbia modificato il loro funzionamento in maniera tale da influire sul calcolo dei margini di dumping. Pertanto, la revisione di tali margini di dumping sulla base di nuovi calcoli non è considerata giustificata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(28)

In considerazione di quanto precede, i margini di dumping separati calcolati nell'inchiesta iniziale dovrebbero essere imposti come dazi individuali. Tali margini di dumping sono pari al 13,9 % per il gruppo Gani e al 32,0 % per il gruppo Wonderful.

(29)

Queste conclusioni sono state comunicate alle parti interessate, che hanno avuto il tempo di presentare le loro osservazioni.

(30)

In primo luogo il gruppo Wonderful ha affermato di aver informato la Commissione nel corso della visita di verifica nella Repubblica popolare cinese, del fatto che alcuni degli elementi di prova presentati dal gruppo Gani nella domanda di riesame erano falsi o fuorvianti, sottolineando che in tali situazioni la Commissione può avvalersi dell'articolo 18 del regolamento di base. A tale riguardo il gruppo Wonderful ha anche espresso dubbi in merito al rispetto delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(31)

La Commissione ha verificato tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente documentati raccolti nel corso dell'inchiesta che ha stabilito che i due gruppi non sono più collegati tra loro, nonché gli elementi di prova relativi al funzionamento di ciascuno dei due gruppi, sia prima che dopo la cessazione del rapporto. Questi elementi confermano che i due gruppi si sono irrevocabilmente separati, fatto che non è stato contestato dal gruppo Wonderful.

(32)

La Commissione non ha dunque motivi per applicare l'articolo 18 del regolamento di base. Tali fatti confermano inoltre che l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base è stato rispettato.

(33)

In secondo luogo il gruppo Wonderful ha messo in dubbio che sia stata rispettata la disposizione secondo cui «l'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato» di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, sulla base del fatto che i nuovi prezzi all'esportazione e i nuovi valori normali del paese di riferimento sono stati verificati durante la presente inchiesta.

(34)

Come indicato ai considerando da 24 a 27, l'inchiesta ha rivelato che il funzionamento di ciascuno dei due gruppi non è cambiato in conseguenza della cessazione del rapporto. Come spiegato anche nell'avviso di apertura, in questo caso non erano necessari nuovi margini di dumping. L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base è stato rispettato, dal momento che l'importo del dazio antidumping non supera il margine di dumping stabilito nell'inchiesta iniziale. Il fatto che durante l'inchiesta siano stati verificati anche i nuovi prezzi all'esportazione e i nuovi valori normali del paese di riferimento non modifica questa conclusione.

(35)

Infine il gruppo Wonderful ha suggerito che istituire margini individuali per le società che erano collegate ma il cui rapporto è stato chiuso stabilisce un precedente pericoloso che potrebbe consentire a un gruppo di imprese di manipolare le misure di difesa commerciale.

(36)

La Commissione non è d'accordo con questo suggerimento. Ciascun riesame è svolto in base a quanto rilevato dall'inchiesta e non in base a speculazioni, e le società non collegate hanno diritto al proprio dazio individuale come disposto all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(37)

L'associazione delle industrie dell'Unione Cerame-Unie (CET) ha sostenuto che la chiusura del rapporto di partecipazione azionaria non implica necessariamente che la possibilità di elusione tramite il gruppo con il dazio più basso sia eliminata. A dimostrazione di ciò, la CET ha osservato che la divisione dei gruppi ha coinciso con l'istituzione delle misure provvisorie nel caso originario, e che i due gruppi non avevano ipotizzato una divisione prima dell'apertura dell'inchiesta iniziale. Nel corso di quest'ultima, i gruppi erano collegati e pertanto la CET ha sostenuto che i gruppi Gani e Wonderful avevano accesso ai rispettivi dati.

(38)

La CET non ha però fornito elementi di prova a riguardo. Inoltre, poiché è stato accertato che i due gruppi non sono più collegati, la Commissione è tenuta a imporre dazi individuali. La Commissione non ha la facoltà di considerare collegati due gruppi di società legalmente separati al fine di imporre un'aliquota unica del dazio in base alla mera possibilità che essi possano collaborare.

(39)

La CET ha sostenuto che se, com'è stato comunicato, le attività commerciali dei due gruppi sono rimaste immutate il rischio di elusione persiste.

(40)

La Commissione ha respinto questa argomentazione. L'unica ragione per cui i due gruppi sono stati trattati come un gruppo unico nell'inchiesta iniziale era il legame proprietario, che è ormai cessato.

(41)

La CET ha inoltre notato che l'ubicazione degli impianti di produzione delle due società, relativamente vicini, rende l'elusione delle misure abbastanza semplice da un punto di vista pratico.

(42)

La Commissione ha respinto anche questa argomentazione. Non sussiste infatti alcun fondamento giuridico per attribuire a società indipendenti lo stesso dazio, semplicemente a causa del fatto che le società sono relativamente vicine l'una all'altra e, di conseguenza, l'elusione è più semplice. Nella Repubblica popolare cinese è frequente che numerosi produttori di un particolare prodotto si concentrino in una città o regione.

(43)

In considerazione di quanto precede, le osservazioni ricevute dopo la comunicazione delle informazioni non hanno modificato la conclusione di cui al precedente considerando 28. I margini di dumping separati calcolati nell'inchiesta iniziale dovrebbero pertanto essere imposti come dazi individuali. Tali margini di dumping sono pari al 13,9 % per il gruppo Gani e al 32,0 % per il gruppo Wonderful.

(44)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 è modificata come segue:

la riga seguente è eliminata dalla tabella

Società

Dazio

Codice addizionale TARIC

«Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd; Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd.

26,3 %

B011»

la riga seguente è inserita nella tabella:

Società

Dazio

Codice addizionale TARIC

«Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd

32,0 %

B938

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd.

13,9 %

B939»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (GU L 238 del 15.9.2011, pag. 1).

(3)  GU C 28 del 31.1.2014, pag. 11.


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