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Document 32015D0362

Decisione (UE) 2015/362 del Consiglio, del 2 marzo 2015 , che stabilisce la posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell'OMC volta a prorogare e ampliare l'ambito di applicazione dell'US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)

GU L 62 del 6.3.2015, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/362/oj

6.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/22


DECISIONE (UE) 2015/362 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2015

che stabilisce la posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell'OMC volta a prorogare e ampliare l'ambito di applicazione dell'US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») fissa le procedure per concedere deroghe relative agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1 A, 1 B o 1 C dell'accordo OMC e ai relativi allegati.

(2)

Il 15 febbraio 1985 è stata concessa agli Stati Uniti una deroga agli obblighi di cui all'articolo I, paragrafo 1, dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio 1994 («GATT 1994») per il periodo dal 1o gennaio 1984 al 30 settembre 1995. Il 15 novembre 1995 è stato concesso agli Stati Uniti un rinnovo di tale deroga fino al 30 settembre 2005 e, nuovamente, il 29 maggio 2009 fino al 31 dicembre 2014, nella misura necessaria a consentire agli Stati Uniti di accordare l'esenzione dai dazi doganali alle importazioni di prodotti ammissibili originari dei paesi e dei territori d'oltremare dell'America centrale e dei Caraibi beneficiari («paesi beneficiari») designati conformemente alle disposizioni del Caribbean Basin Economic Recovery Act del 1983 come modificato dal Caribbean Basin Economic Recovery Expansion Act del 1990, dall'United States-Caribbean Basin Trade Partnership Act, dall'Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act del 2006, dall'Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act del 2008 («deroga attuale»).

(3)

In conformità dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC, gli Stati Uniti hanno presentato una richiesta volta a prorogare la deroga attuale fino al 31 dicembre 2019 e ad ampliare l'ambito di applicazione della deroga attuale agli obblighi che incombono loro in forza dell'articolo I, paragrafo 1, del GATT 1994, nella misura necessaria a consentire agli Stati Uniti di accordare l'esenzione dai dazi doganali ai prodotti ammissibili originari dei paesi beneficiari designati conformemente alle disposizioni del Caribbean Basin Economic Recovery Act del 1983, come modificato dal Caribbean Basin Economic Recovery Expansion Act del 1990, dall'United States-Caribbean Basin Trade Partnership Act, dall'Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act del 2006, dall'Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act del 2008 e dall'Haitian Economic Lift Program Act del 2010.

(4)

L'accoglimento della richiesta degli Stati Uniti di concessione di una deroga OMC non inciderebbe negativamente né sull'economia dell'Unione né sulle relazioni commerciali con i beneficiari della deroga. Inoltre, l'Unione appoggia in linea generale le azioni di lotta alla povertà e a favore della stabilità nei paesi beneficiari.

(5)

È pertanto opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'OMC per sostenere la richiesta di deroga presentata dagli Stati Uniti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'OMC è di sostenere la richiesta degli Stati Uniti volta a derogare agli obblighi di cui all'articolo I, paragrafo 1, dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio 1994 dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2019 in conformità delle condizioni di tale richiesta.

Tale posizione è espressa dalla Commissione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

D. REIZNIECE-OZOLA


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