EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1216

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1216/2014 della Commissione, dell' 11 novembre 2014 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 329 del 14.11.2014, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1216/oj

14.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1216/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Apparecchio elettronico avente dimensioni di circa 10 × 4 × 1 cm, comprendente, tra l'altro, i seguenti componenti:

un processore,

una memoria di sistema da 1 GB,

una memoria interna da 4 GB,

un modulo integrato per la connessione senza fili a Internet.

È dotato delle seguenti interfacce:

HDMI,

USB,

micro USB,

micro SDHC.

L'apparecchio non è dotato di sintonizzatore video.

Se collegato a un televisore o a uno schermo, consente di accedere a Internet, ad esempio per scambiare messaggi di posta elettronica, guardare video, giocare a videogame o scaricare applicazioni software. È in grado di riprodurre file multimediali, ad esempio video, foto e musica, da schede di memoria o memorie USB.

8528 71 91

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 3 del capitolo 85 e dal testo dei codici NC 8528, 8528 71 e 8528 71 91.

In virtù della nota 3 della sezione XVI, l'apparecchio è progettato per eseguire due o più funzioni alternative (elaborazione automatica dell'informazione della voce 8471, telecomunicazione della voce 8517, videoriproduzione della voce 8521 e ricezione di segnali televisivi della voce 8528). Non è possibile determinare la funzione principale dell'apparecchio poiché ciascuna funzione è ugualmente importante per l'uso dello stesso. Esso pertanto deve essere classificato alla voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere prese in considerazione. La classificazione alle sottovoci 8471, 8517 o 8521 è pertanto esclusa.

Poiché non contiene un sintonizzatore video e consente lo scambio interattivo di informazioni, deve essere classificato nel codice NC 8528 71 91 come apparecchio con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporante un modem per l'accesso a Internet e avente la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi (le cosiddette «set-top box con funzione di comunicazione», comprese quelle che incorporano un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o riproduzione, purché non perdano il carattere essenziale di una set-top box che ha una funzione di comunicazione).


Top