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Document 32014R1025

Regolamento delegato (UE) n. 1025/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014 , che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, quale modificato dal regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure

GU L 284 del 30.9.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/07/2016; abrogato da 32016R1076

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1025/oj

30.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1025/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2014

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, quale modificato dal regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), quale modificato dal regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'elenco dei paesi beneficiari del regime di importazioni dell'UE in esenzione da dazi e contingenti è stabilito dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 (il «regolamento sull'accesso al mercato»).

(2)

Il Botswana, il Camerun, la Costa d'Avorio, le Figi, il Ghana, il Kenya, la Namibia e lo Swaziland non avevano adottato le misure necessarie per la ratifica dei rispettivi accordi e di conseguenza, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1528/2007, in particolare della lettera b), non sono più coperti dal regime di accesso al mercato consentito dal regolamento (CE) n. 1528/2007 a decorrere dal 1o ottobre 2014. Quanto sopra risulta dal regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)

Tuttavia la Costa d'Avorio e il Ghana e l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno concluso negoziati su un accordo di partenariato economico in data 30 giugno 2014.

(4)

Il Botswana, la Namibia e lo Swaziland e l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno concluso negoziati su un accordo di partenariato economico in data 15 luglio 2014.

(5)

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 1528/2007 per modificare l'allegato I di tale regolamento in modo da aggiungere le regioni o gli Stati del gruppo ACP che hanno concluso negoziati su un accordo con l'Unione europea e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo XXIV del GATT 1994.

(6)

A decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, l'aggiunta del Botswana, della Costa d'Avorio, del Ghana, della Namibia e dello Swaziland all'allegato I del regolamento sull'accesso al mercato sarà soggetta alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, di detto regolamento, in particolare della lettera b),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Aggiunta di paesi all'allegato I

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 sono inseriti i seguenti paesi:

 

la Repubblica del Botswana;

 

la Repubblica della Costa d'Avorio;

 

la Repubblica del Ghana;

 

la Repubblica di Namibia;

 

il Regno dello Swaziland.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(2)  GU L 18 del 21.1.2014, pag. 52.

(3)  Regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 59).


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