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Document 32014R0972
Commission Implementing Regulation (EU) No 972/2014 of 11 September 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) n. 972/2014 della Commissione, dell' 11 settembre 2014 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) n. 972/2014 della Commissione, dell' 11 settembre 2014 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 274 del 16.9.2014, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 274/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 972/2014 DELLA COMMISSIONE
dell'11 settembre 2014
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Prodotto liquido, destinato all'uso odontoiatrico, costituito da silano, monomero fosfato MDP, resine di dimetacrilato, metacrilato di 2-idrossietile (HEMA), un copolimero, materiale da otturazione, etanolo, acqua e iniziatori. Il prodotto è utilizzato per preparare la superficie delle cavità dentali per il bonding con materiale da otturazione. Può essere utilizzato anche per la desensibilizzazione delle radici, per la sigillatura della dentina prima della cementificazione delle ricostruzioni in amalgama, come rivestimento protettivo per materiali da restauro a base di vetroionomero o per il bonding (incollaggio) di materiale sigillante per cavità e fessure. |
3006 40 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 a) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 4 f) del capitolo 30 e dal testo dei codici NC 3006 e 3006 40 00. Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, vale a dire la presenza di etanolo e acqua, il prodotto è più fluido di un materiale da otturazione tradizionale e può facilmente infiltrarsi nel dente. Sebbene abbia l'aspetto di un adesivo, è utilizzato come primer da applicare sui denti, allo scopo di attivare la dentina sulla superficie per il bonding con il materiale da otturazione. Il prodotto resta sul dente durante e dopo il trattamento e diventa parte integrante dell'otturazione. La classificazione alla voce 3506 come colla è esclusa poiché la voce 3006 fornisce una descrizione più specifica. Inoltre, alcuni degli usi previsti (desensibilizzazione delle radici, sigillatura della dentina e utilizzo come rivestimento protettivo) non sono quelli cui è destinata generalmente la colla. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 3006 40 00 come cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria. |