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Document 32014R0257
Regulation (EU) No 257/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 amending Council Regulation (EC) No 2368/2002 as regards the inclusion of Greenland in implementing the Kimberley Process certification scheme
Regolamento (UE) n. 257/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio per quanto concerne la partecipazione della Groenlandia all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley
Regolamento (UE) n. 257/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio per quanto concerne la partecipazione della Groenlandia all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley
GU L 84 del 20.3.2014, pp. 69–71
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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20.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 84/69 |
REGOLAMENTO (UE) N. 257/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 febbraio 2014
recante modifica del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio per quanto concerne la partecipazione della Groenlandia all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio (2) istituisce un sistema comunitario di certificazione e di controlli all’importazione e all’esportazione per i diamanti grezzi ai fini dell’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley. |
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(2) |
La Groenlandia non fa parte del territorio dell’Unione, ma è inclusa nell’elenco dei paesi e territori d’oltremare di cui all’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Conformemente all’articolo 198 TFUE, l’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e sociale di tali paesi e territori e instaurare strette relazioni economiche tra essi e l’Unione nel suo insieme. |
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(3) |
La decisione 2014/136/UE del Consiglio (3) stabilisce le norme e le procedure per consentire la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione del processo di Kimberley per i diamanti grezzi attraverso la sua cooperazione con l’Unione. Tale cooperazione rafforzerebbe le relazioni economiche tra l’Unione e la Groenlandia per quanto concerne l’industria dei diamanti e, in particolare, consentirebbe alla Groenlandia di esportare diamanti grezzi corredati del certificato UE rilasciato ai fini del sistema di certificazione, allo scopo di promuovere lo sviluppo economico della Groenlandia. |
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(4) |
È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2368/2002 per consentire l’entrata in vigore della decisione 2014/136/UE e in particolare garantire la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione. |
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(5) |
Di conseguenza, alla Groenlandia sarà vietato accettare importazioni o esportazioni di diamanti grezzi verso o da un partecipante diverso dall’Unione senza un valido certificato. Le modifiche contenute nel presente regolamento consentiranno l’esportazione di diamanti grezzi dalla Groenlandia a paesi terzi, a condizione che tali diamanti siano corredati di un certificato UE. |
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(6) |
Inoltre, all’attuale condizione necessaria per ottenere la certificazione, che richiede la prova che i diamanti grezzi sono stati importati legalmente nell’Unione, è opportuno aggiungere una condizione alternativa per i diamanti estratti in Groenlandia che non siano mai stati esportati, in particolare per addurre elementi di prova al riguardo. |
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(7) |
È inoltre opportuno modificare gli accordi specifici della presentazione dei diamanti grezzi alla verifica delle autorità dell’Unione, estendendo alla Groenlandia le norme speciali per il transito, consentendo alla Groenlandia di partecipare al comitato per l’attuazione del regolamento (CE) n. 2368/2002, e consentendone la rappresentazione nell’ambito del processo di Kimberley e la cooperazione con gli altri Stati membri per il tramite della Commissione. |
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(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2368/2002, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2368/2002 è così modificato:
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1) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Il presente regolamento istituisce un sistema dell’Unione di certificazione e di controlli all’importazione e all’esportazione per i diamanti grezzi ai fini dell’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley. Ai fini del sistema di certificazione, il territorio dell’Unione e quello della Groenlandia sono considerati un’entità unica senza frontiere interne. Il presente regolamento non pregiudica né sostituisce le disposizioni in vigore relative alle formalità e ai controlli doganali.»; |
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2) |
all’articolo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «L’importazione di diamanti grezzi nel territorio della Comunità (*1) o in Groenlandia è consentita soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (*1) A decorrere dal 1o dicembre 2009 il trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha introdotto alcune modifiche terminologiche, tra cui la sostituzione di “Comunità” con “Unione”.»;" |
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3) |
all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I contenitori e i relativi certificati sono sottoposti congiuntamente e senza indugio alla verifica di un’autorità della Comunità nello Stato membro di importazione o di destinazione, così come indicato nei documenti di accompagnamento. I contenitori destinati alla Groenlandia sono sottoposti alla verifica di una delle autorità dell’Unione nello Stato membro in cui sono importati o in uno degli altri Stati membri nei quali ha sede l’autorità della Comunità»; |
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4) |
all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La Commissione consulta i partecipanti sulle modalità pratiche di conferma all’autorità competente del paese d’esportazione partecipante che ha convalidato il certificato dell’avvenuta importazione nel territorio dell’Unione o in Groenlandia.»; |
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5) |
all’articolo 11, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «L’esportazione di diamanti grezzi dal territorio dell’Unione o dalla Groenlandia è consentita soltanto se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:»; |
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6) |
all’articolo 12, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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7) |
l’articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 Gli articoli 4, 11, 12 e 14 non si applicano ai diamanti grezzi che entrano nel territorio della Comunità o in Groenlandia unicamente per il transito verso un partecipante esterno a tali territori, a condizione che né il contenitore originale in cui sono trasportati i diamanti grezzi né il certificato originale allegato, rilasciato da un’autorità competente di un paese partecipante, siano stati manomessi all’ingresso o all’uscita dal territorio della Comunità o dalla Groenlandia, e che la finalità del transito sia chiaramente indicata sul certificato allegato.»; |
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8) |
l’articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 1. L’Unione, compresa la Groenlandia, è un partecipante al sistema di certificazione PK. 2. La Commissione, che rappresenta l’Unione, compresa la Groenlandia, nel sistema di certificazione PK, si adopera per assicurare un’attuazione ottimale del sistema di certificazione PK, segnatamente attraverso la cooperazione con i partecipanti. A tal fine essa scambia con i partecipanti informazioni sul commercio internazionale dei diamanti grezzi, collabora alle attività di monitoraggio, se del caso, e alla composizione di eventuali controversie.»; |
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9) |
l’articolo 23 è sostituito dal seguente: «Articolo 23 Il comitato di cui all’articolo 22 può esaminare ogni questione relativa all’applicazione del presente regolamento. Dette questioni possono essere sollevate sia dal presidente sia da un rappresentante di uno Stato membro o della Groenlandia.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) Posizione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 febbraio 2014.
(2) Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28).
(3) Decisione 2014/136/UE del Consiglio, del 20 febbraio 2014, che fissa le norme e le procedure per consentire la partecipazione della Groenlandia all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley (cfr. pag. 99 della presente Gazzetta ufficiale).