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Document 32014Q0305(01)

    Regolamento interno

    GU L 65 del 5.3.2014, p. 41–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2021; sostituito da 32021Q1230(01)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2014/305/oj

    5.3.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 65/41


    REGOLAMENTO INTERNO

    INTRODUZIONE

    Il 31 gennaio 2014 il Comitato delle regioni, a norma dell'articolo 306, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha adottato il seguente Regolamento interno.

    PREMESSA

    I termini utilizzati nel presente Regolamento interno per indicare funzioni e incarichi devono sempre intendersi riferiti a persone di entrambi i sessi.

    TITOLO I

    MEMBRI E ORGANI DEL COMITATO

    CAPO 1

    Organi del Comitato

    Articolo 1

    Organi del Comitato

    Gli organi del Comitato sono l'Assemblea plenaria, il Presidente, l'Ufficio di presidenza, la Conferenza dei presidenti e le commissioni.

    CAPO 2

    Membri del Comitato

    Articolo 2

    Status dei membri e dei supplenti

    Conformemente al disposto dell'articolo 300 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i membri del Comitato e i loro supplenti sono rappresentanti degli enti regionali e locali, titolari di un mandato elettivo nell'ambito di una collettività regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta. Non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

    Articolo 3

    Durata del mandato

    1.

    Il mandato di un membro o di un supplente ha inizio il giorno in cui ha effetto la sua nomina da parte del Consiglio.

    2.

    Il mandato di un membro o di un supplente si conclude per dimissioni, per scadenza del mandato in virtù del quale è stato nominato oppure per decesso.

    3.

    Le dimissioni devono essere notificate per iscritto dal dimissionario al Presidente del Comitato e indicare la data a partire dalla quale hanno effetto. Il Presidente provvede a informare il Consiglio, il quale constata la vacanza ed applica la procedura di nomina del successore.

    4.

    Il membro o il supplente il cui mandato si sia estinto per scadenza del mandato in virtù del quale è stato nominato ne informa immediatamente per iscritto il Presidente del Comitato.

    5.

    Nei casi di cui al secondo paragrafo del presente articolo, il Consiglio nomina un successore per la restante durata del mandato.

    Articolo 4

    Privilegi e immunità

    I membri e i loro supplenti debitamente designati godono dei privilegi e delle immunità sanciti nel Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

    Articolo 5

    Presenza dei membri e dei supplenti

    1.

    Ogni membro che non possa partecipare a una sessione plenaria può farsi sostituire da un supplente facente parte della stessa delegazione nazionale, anche per una durata limitata a singole giornate della sessione plenaria. Tutti i membri o supplenti debitamente designati devono iscriversi nell'elenco delle presenze.

    2.

    Ogni membro che non possa partecipare a una riunione di commissione o a qualsiasi altra riunione approvata dall'Ufficio di presidenza può farsi sostituire da un altro membro, oppure da un supplente, appartenente alla stessa delegazione nazionale, allo stesso gruppo politico o allo stesso gruppo interregionale. Tutti i membri o supplenti debitamente designati devono iscriversi nell'elenco delle presenze.

    3.

    Un membro o un supplente il cui nome figuri nell'elenco dei sostituti dei membri di un gruppo di lavoro costituito a norma dell'articolo 37 o dell'articolo 62 può sostituire qualsiasi membro di tale gruppo di lavoro appartenente al suo gruppo politico.

    4.

    Un supplente, o un membro facente funzione di supplente, può sostituire un solo membro. Durante la riunione in questione ne esercita tutte le funzioni e i diritti. La delega del diritto di voto deve essere notificata al segretariato generale nel rispetto delle modalità di notifica prescritte e deve pervenire al più tardi il giorno precedente la riunione.

    5.

    Per ogni sessione plenaria viene effettuato un solo rimborso delle spese, a favore del membro oppure del supplente. L'Ufficio di presidenza definisce i dettagli relativi a questo punto nelle disposizioni relative alle spese di viaggio e di soggiorno.

    6.

    Un supplente nominato relatore può presentare all'Assemblea il progetto di parere di cui è responsabile, durante la sessione plenaria in cui tale documento figura all'ordine del giorno, anche quando sia presente il membro per cui funge da supplente. Il membro può delegare il proprio diritto di voto al supplente per la durata della discussione del progetto di parere. La delega del diritto di voto deve essere notificata per iscritto al Segretario generale prima dell'inizio della riunione.

    7.

    Fatto salvo il disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, qualsiasi delega cessa di produrre effetti nel momento in cui il delegante perde la sua qualità di membro del Comitato.

    Articolo 6

    Delega del diritto di voto

    Fatti salvi i casi previsti agli articoli 5 e 31, il diritto di voto non può essere delegato.

    Articolo 7

    Delegazioni nazionali e gruppi politici

    Le delegazioni nazionali e i gruppi politici contribuiscono in maniera equilibrata all'organizzazione dei lavori del Comitato.

    Articolo 8

    Delegazioni nazionali

    1.

    I membri e i supplenti provenienti da uno stesso Stato membro formano una delegazione nazionale. Ciascuna delegazione nazionale fissa la propria organizzazione interna ed elegge un presidente, il cui nome viene comunicato ufficialmente al Presidente del Comitato.

    2.

    Il Segretario generale stabilisce all'interno dell'amministrazione del Comitato un dispositivo di sostegno alle delegazioni nazionali, volto a garantire anche che ciascun singolo membro venga informato e riceva assistenza nella sua lingua ufficiale. Tale dispositivo di sostegno rientra in un apposito servizio composto da funzionari o altri agenti del Comitato delle regioni, e assicura alle delegazioni nazionali la possibilità di avvalersi delle strutture del Comitato in modo appropriato. Il Segretario generale provvede in particolare a fornire alle delegazioni nazionali i mezzi idonei a consentire loro di tenere delle riunioni immediatamente prima o durante le sessioni plenarie.

    3.

    Le delegazioni nazionali beneficiano anche dell'assistenza dei coordinatori nazionali. Tali coordinatori, che non fanno parte del personale del segretariato generale, contribuiscono a facilitare ai membri l'esercizio del loro mandato all'interno del Comitato.

    4.

    I coordinatori nazionali beneficiano di un supporto adeguato da parte del Segretario generale, che consente loro un uso appropriato delle infrastrutture del Comitato.

    Articolo 9

    Gruppi politici e membri non iscritti

    1.

    I membri e i supplenti possono costituire gruppi che riflettano le loro affinità politiche. I criteri di ammissione sono fissati dal regolamento interno di ciascun gruppo politico.

    2.

    Per costituire un gruppo politico occorrono almeno diciotto membri o supplenti, che rappresentino in totale almeno un quinto degli Stati membri; inoltre, almeno la metà degli appartenenti al gruppo politico deve essere costituita da membri. Un membro o un supplente non può appartenere a più di un gruppo politico. Un gruppo politico si scioglie quando il numero di membri o supplenti che lo compongono è inferiore a quello richiesto.

    3.

    La costituzione di un gruppo politico, il suo scioglimento o altre eventuali modifiche devono essere notificate mediante dichiarazione al Presidente del Comitato. La dichiarazione relativa alla costituzione deve indicare la denominazione del gruppo, i membri che ne fanno parte e la composizione del suo ufficio di presidenza.

    4.

    Ciascun gruppo politico è assistito da una segreteria i cui membri fanno parte del personale del segretariato generale. I gruppi politici possono presentare delle proposte all'autorità che ha il potere di nomina riguardo alla selezione, all'assunzione e alla promozione di tali agenti e alla proroga del loro contratto. L'autorità che ha il potere di nomina decide previa consultazione del presidente del gruppo politico interessato.

    5.

    Il Segretario generale fornisce ai gruppi politici e ai loro organi risorse adeguate per le riunioni, le attività, le pubblicazioni e i lavori delle rispettive segreterie. Le risorse destinate a ciascun gruppo politico sono specificate nel bilancio. I gruppi politici e le loro segreterie possono fare un uso appropriato delle strutture del Comitato.

    6.

    I gruppi politici e i rispettivi uffici di presidenza possono riunirsi immediatamente prima o in concomitanza delle sessioni plenarie. Due volte all'anno i gruppi politici possono altresì tenere una riunione straordinaria. I supplenti che partecipano a queste riunioni hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno solo se sostituiscono un membro del proprio gruppo politico.

    7.

    Ai membri non iscritti è fornita assistenza amministrativa. Le relative disposizioni specifiche sono stabilite dall'Ufficio di presidenza su proposta del Segretario generale.

    Articolo 10

    Gruppi interregionali

    I membri e i supplenti possono costituire gruppi interregionali. La costituzione di ciascuno di tali gruppi deve essere notificata mediante dichiarazione al Presidente del Comitato. Perché un gruppo interregionale sia regolarmente costituito, è necessaria una decisione dell'Ufficio di presidenza.

    TITOLO II

    ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

    CAPO 1

    Prima convocazione e insediamento del Comitato

    Articolo 11

    Convocazione della prima seduta

    Il Comitato è convocato dopo ogni rinnovo quinquennale dal Presidente uscente o, in mancanza, dal primo vicepresidente uscente o, in mancanza, dal vicepresidente più anziano per età o, in mancanza, dal membro decano per età, e si riunisce entro il termine massimo di un mese dalla nomina dei membri da parte del Consiglio.

    Il membro che esercita provvisoriamente la presidenza in applicazione del primo comma assicura ad interim la funzione di rappresentanza del Comitato e la continuità nella gestione degli affari correnti, e presiede la prima seduta in qualità di Presidente provvisorio.

    Il Presidente provvisorio, i quattro membri più giovani presenti e il Segretario generale del Comitato compongono insieme l'Ufficio di presidenza provvisorio.

    Articolo 12

    Insediamento del Comitato e verifica dei poteri

    1.

    Nel corso della prima seduta il Presidente provvisorio rende nota al Comitato la comunicazione del Consiglio relativa alla nomina dei membri e rende conto del suo operato nell'esercizio della funzione di rappresentanza del Comitato e nella gestione degli affari correnti. Su richiesta, il Presidente provvisorio, prima di dichiarare il Comitato insediato per il nuovo mandato, può procedere alla verifica della nomina e dei poteri dei membri.

    2.

    L'Ufficio di presidenza provvisorio rimane in carica finché non viene proclamato l'esito dell'elezione dei membri dell'Ufficio di presidenza del Comitato.

    CAPO 2

    Assemblea plenaria

    Articolo 13

    Compiti dell'Assemblea plenaria

    Il Comitato si riunisce in Assemblea plenaria. Ad essa sono attribuiti in particolare i seguenti compiti principali:

    a)

    adozione di pareri, rapporti e risoluzioni;

    b)

    adozione del progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato;

    c)

    adozione del programma politico del Comitato all'inizio di ogni mandato;

    d)

    elezione del Presidente, del primo vicepresidente e degli altri membri dell'Ufficio di presidenza;

    e)

    costituzione delle commissioni;

    f)

    adozione e revisione del Regolamento interno del Comitato;

    g)

    decisione sulla presentazione di un ricorso o di un'istanza d'intervento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, adottata — previa verifica del numero legale di cui all'articolo 21, paragrafo 1, primo periodo — a maggioranza dei voti espressi, su proposta del Presidente del Comitato o della commissione competente che agisce in conformità agli articoli 58 e 59. Qualora l'Assemblea adotti una decisione in tal senso, il Presidente presenta il ricorso o l'istanza d'intervento a nome del Comitato.

    Articolo 14

    Convocazione dell'Assemblea plenaria

    1.

    Il Presidente del Comitato convoca l'Assemblea plenaria almeno una volta al trimestre. Il calendario delle sessioni plenarie è stabilito dall'Ufficio di presidenza nel corso del terzo trimestre dell'anno precedente. La sessione plenaria può svolgersi nell'arco di uno o più giorni di seduta.

    2.

    Nel caso in cui lo richieda per iscritto almeno un quarto dei membri, il Presidente è tenuto a convocare una sessione plenaria straordinaria, che deve svolgersi al più presto una settimana e al più tardi un mese dopo la data della richiesta. Nella richiesta scritta deve essere indicato il tema da trattare nella sessione straordinaria, al cui ordine del giorno non possono figurare altri temi.

    Articolo 15

    Ordine del giorno della sessione plenaria

    1.

    Il progetto preliminare di ordine del giorno, contenente l'elenco provvisorio dei progetti di parere, di rapporto o di risoluzione da trattare nel corso della seconda sessione plenaria che segue in ordine di tempo nonché di tutti gli altri documenti da sottoporre a decisione (documenti per decisione), viene definito dall'Ufficio di presidenza.

    2.

    Almeno ventun giorni lavorativi prima dell'inizio della sessione plenaria, il progetto di ordine del giorno viene reso disponibile per via elettronica ai membri e ai supplenti, unitamente ai documenti per decisione in esso menzionati; i documenti di seduta vengono messi a disposizione per via elettronica ai membri e ai supplenti in ciascuna delle rispettive lingue ufficiali.

    3.

    In linea generale, i progetti di parere, di rapporto e di risoluzione vengono iscritti all'ordine del giorno in base all'ordine in cui sono stati adottati e/o presentati dalle commissioni conformemente al Regolamento interno e tenendo conto della coerenza di contenuto tra i diversi punti.

    4.

    In casi specifici ben motivati, qualora il termine previsto al paragrafo 2 non possa essere rispettato, il Presidente può iscrivere nel progetto di ordine del giorno un documento per decisione, a condizione che tale documento sia pervenuto ai membri e ai supplenti nella lingua ufficiale di loro scelta almeno una settimana prima dell'apertura della sessione plenaria. Sulla copertina del documento in questione il Presidente deve indicare il motivo che ha giustificato il ricorso a tale procedura.

    5.

    Gli emendamenti al progetto di ordine del giorno devono pervenire al Segretario generale per iscritto almeno tre giorni lavorativi prima dell'apertura della sessione plenaria.

    6.

    L'Ufficio di presidenza, che si riunisce immediatamente prima dell'apertura della sessione plenaria, stabilisce il progetto di ordine del giorno definitivo. Nel corso di tale riunione l'Ufficio di presidenza, a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, ha la facoltà di iscrivere all'ordine del giorno questioni a carattere urgente o di attualità il cui esame non può essere rinviato alla sessione successiva.

    7.

    Su proposta del Presidente, di un gruppo politico o di trentadue membri, l'Ufficio di presidenza o l'Assemblea plenaria può, prima di procedere alla votazione sugli emendamenti, decidere di:

    rinviare l'esame di un documento per decisione a una sessione plenaria successiva oppure

    di

    rinviare un documento per decisione alla commissione competente affinché sia esaminato nuovamente.

    Questa disposizione non si applica nei casi in cui il termine fissato dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione non consenta di differire l'adozione di un documento per decisione.

    Il documento per decisione rinviato a una sessione successiva dell'Assemblea plenaria è accompagnato da tutti gli emendamenti validamente presentati a esso relativi. Salvo quanto disposto dall'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), il rinvio della votazione non fa decorrere un nuovo termine per la presentazione di emendamenti.

    Se invece il documento è rinviato alla commissione competente, i relativi emendamenti cadono e il relatore valuta in che misura il loro contenuto:

    richieda una revisione preliminare del testo da parte sua, tenuto conto dei termini fissati,

    e/o

    possa dar luogo alla presentazione di emendamenti da parte sua, secondo la procedura stabilita per gli emendamenti in commissione.

    Il documento è iscritto all'ordine del giorno della commissione per decisione.

    Articolo 16

    Apertura della sessione plenaria

    Il Presidente dà inizio alla sessione plenaria e sottopone ad adozione il progetto di ordine del giorno definitivo.

    Articolo 17

    Pubblicità delle sessioni, ospiti e oratori ospiti, dibattito di attualità

    1.

    Le sessioni plenarie sono aperte al pubblico, a meno che l'Assemblea plenaria non disponga diversamente per l'intera durata della sessione o per un punto specifico dell'ordine del giorno.

    2.

    Alle sessioni plenarie possono assistere rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Essi possono essere invitati a prendere la parola.

    3.

    Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta dell'Ufficio di presidenza, può inoltre invitare personalità esterne ad assistere alle sessioni e a prendere la parola dinanzi all'Assemblea plenaria. All'intervento di tali personalità può seguire un dibattito generale, cui si applicano le regole generali sulla durata degli interventi.

    4.

    In virtù dell'articolo 15, paragrafi 1 e 6, l'Ufficio di presidenza può proporre all'Assemblea plenaria di tenere un dibattito generale su questioni politiche di attualità di rilevanza regionale e locale («dibattito di attualità»). Per il dibattito di attualità valgono le regole generali sulla durata degli interventi.

    Articolo 18

    Norme di comportamento e durata degli interventi

    1.

    Senza pregiudizio della libertà di parola, il comportamento dei membri è improntato al rispetto reciproco, poggia sui valori e i principi definiti nei testi fondamentali dell'Unione europea, salvaguarda la dignità del Comitato e non deve compromettere il regolare svolgimento dei lavori degli organi del Comitato né la quiete in tutti gli edifici del Comitato.

    2.

    All'inizio della sessione l'Assemblea plenaria fissa, su proposta dell'Ufficio di presidenza, la durata degli interventi per ogni punto dell'ordine del giorno. Nel corso della sessione il Presidente decide, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, di limitare la durata degli interventi.

    3.

    Su proposta dell'Ufficio di presidenza, il Presidente può proporre all'Assemblea plenaria, nel caso di dibattiti su questioni generali o su punti specifici, di ripartire la durata prevista del tempo di parola tra i gruppi politici e le delegazioni nazionali.

    4.

    Come regola generale, la durata degli interventi riguardanti il verbale, le mozioni d'ordine e le modifiche al progetto di ordine del giorno definitivo o all'ordine del giorno è limitata a un minuto.

    5.

    Se un oratore supera il tempo di parola, il Presidente, dopo un primo richiamo, può togliergli la parola.

    6.

    Un membro può presentare una richiesta di porre fine ai dibattiti; la richiesta viene messa ai voti dal Presidente.

    Articolo 19

    Elenco degli oratori

    1.

    I membri che chiedono la parola sono iscritti per ordine di richiesta nell'elenco degli oratori. Il Presidente concede la parola in base a questo elenco e, nei limiti del possibile, fa in modo che intervengano alternativamente oratori di diverse tendenze politiche e di diverse delegazioni nazionali.

    2.

    È tuttavia possibile, su loro richiesta, concedere la parola in via prioritaria al relatore della commissione interessata e ai rappresentanti dei gruppi politici e delle delegazioni nazionali che desiderino esprimersi a nome del proprio gruppo o della propria delegazione.

    3.

    Nessuno può intervenire più di due volte su uno stesso argomento, salvo autorizzazione del Presidente. Tuttavia i presidenti e i relatori delle commissioni interessate, su loro richiesta, hanno diritto alla parola. La durata massima del loro intervento è fissata dal Presidente.

    Articolo 20

    Mozioni d'ordine

    1.

    Un membro può ottenere la facoltà di parlare per presentare una mozione d'ordine o per richiamare l'attenzione del Presidente sul mancato rispetto del Regolamento interno. La mozione deve vertere sull'argomento oggetto dei dibattiti oppure sull'ordine del giorno.

    2.

    Una mozione d'ordine ha la precedenza su qualsiasi altra richiesta d'intervento.

    3.

    Sulle mozioni d'ordine, il Presidente decide immediatamente in conformità delle disposizioni del Regolamento interno e comunica la sua decisione subito dopo il richiamo al Regolamento. Non si procede a votazione.

    Articolo 21

    Numero legale

    1.

    Il numero legale è raggiunto quando la maggioranza dei membri è presente. La verifica del numero legale avviene su richiesta di un membro e a condizione che almeno quindici membri votino a favore. In assenza di una richiesta di verifica del numero legale, una votazione è valida a prescindere dal numero dei presenti. Il Presidente può sospendere la sessione per un massimo di dieci minuti prima di procedere alla verifica del numero legale. I membri che hanno richiesto la verifica vengono inclusi fra i presenti ai fini del calcolo del numero legale anche se hanno lasciato la sala. Se il numero di membri presenti è inferiore a quindici, il Presidente può constatare il mancato raggiungimento del numero legale.

    2.

    Qualora si constati il mancato raggiungimento del numero legale, i punti all'ordine del giorno che comportano una votazione sono rinviati alla seduta successiva, nel corso della quale l'Assemblea plenaria può procedere validamente alla votazione dei punti rinviati a prescindere dal numero dei membri presenti. Tutte le delibere adottate e le votazioni effettuate in riunione prima della verifica del numero legale mantengono la loro validità.

    Articolo 22

    Votazione

    1.

    Salvo disposizioni contrarie del presente Regolamento, l'Assemblea plenaria si pronuncia a maggioranza dei voti espressi.

    2.

    Le forme valide del voto sono: voto «favorevole», voto «contrario» e astensione. Per stabilire se è raggiunta la maggioranza richiesta vengono contati solo i voti favorevoli e i voti contrari. In caso di parità, il testo o la proposta messo ai voti si considera respinto.

    3.

    Il diritto di voto è personale. I membri esprimono il loro voto soltanto a titolo individuale e personale.

    4.

    Qualora l'esito del conteggio dei voti sia contestato, si può procedere ad una nuova votazione per decisione del Presidente oppure su richiesta di un membro a favore della quale votino almeno quindici membri.

    5.

    Su proposta del Presidente, di un gruppo politico o di trentadue membri, presentata prima dell'approvazione dell'ordine del giorno definitivo, l'Assemblea plenaria può decidere di procedere, per uno o più punti dell'ordine del giorno, a una votazione nominale da registrare nel verbale della sessione plenaria. Salvo decisione contraria dell'Assemblea plenaria, il ricorso al voto nominale non riguarda la votazione degli emendamenti.

    6.

    Su proposta del Presidente, di un gruppo politico o di trentadue membri, si può decidere di ricorrere a una votazione a scrutinio segreto quando il voto riguarda decisioni relative alle persone.

    7.

    Il Presidente può decidere in qualsiasi momento il ricorso a un sistema di votazione elettronico.

    La registrazione dell'esito numerico di una votazione elettronica è accessibile al pubblico dopo la sessione plenaria.

    Articolo 23

    Presentazione di emendamenti

    1.

    Solo i membri e i supplenti debitamente designati possono presentare emendamenti ai documenti per decisione nel rispetto delle modalità di presentazione prescritte; i supplenti non designati ma nominati relatori possono presentare emendamenti soltanto ai documenti di cui sono relatori.

    Il diritto di presentare emendamenti per una sessione plenaria può essere esercitato da un membro oppure dal suo supplente debitamente designato. Gli emendamenti validamente presentati prima della perdita della qualità di membro o supplente del Comitato o prima del conferimento o del ritiro di una delega mantengono la loro validità.

    2.

    Fatto salvo il disposto dell'articolo 27, paragrafo 1, gli emendamenti relativi ai documenti per decisione devono essere presentati da un gruppo politico oppure da almeno sei membri o supplenti debitamente designati e indicarne i nomi. Le delegazioni nazionali composte da meno di sei membri possono presentare emendamenti a condizione che questi vengano proposti da tutti i membri di cui è composta la delegazione o dai loro supplenti debitamente designati e che ne indichino i nomi.

    3.

    Gli emendamenti devono essere ricevuti prima delle ore 15:00 dell'undicesimo giorno lavorativo precedente la data di apertura della sessione plenaria. Devono essere consultabili in formato elettronico non appena tradotti e, in ogni caso, almeno quattro giorni lavorativi prima della sessione plenaria.

    Gli emendamenti sono tradotti e comunicati in via prioritaria al relatore affinché questi possa far pervenire i propri emendamenti del relatore al segretariato generale almeno tre giorni lavorativi prima dell'apertura della sessione plenaria. Questi emendamenti del relatore devono riferirsi ed essere relativi a uno o più emendamenti di cui al paragrafo 1, emendamenti che il relatore deve designare espressamente. Gli emendamenti del relatore sono consultabili il giorno precedente quello di apertura della sessione plenaria.

    Il termine per la presentazione degli emendamenti può essere ridotto dal Presidente a un minimo di tre giorni lavorativi, nei casi previsti all'articolo 15, paragrafo 4. Il termine non riguarda gli emendamenti relativi alle questioni urgenti di cui all'articolo 15, paragrafo 6.

    4.

    Tutti gli emendamenti devono essere distribuiti ai membri prima dell'inizio della sessione.

    Articolo 24

    Esame degli emendamenti

    1.

    Si applica la seguente procedura:

    a)

    dapprima si procede alla votazione sugli emendamenti al testo proposto. Gli emendamenti sono prioritari rispetto al testo a cui si riferiscono;

    b)

    in seguito si procede alla votazione sull'intero testo, eventualmente modificato dagli emendamenti.

    2.

    Principi che disciplinano la votazione:

    a)

    emendamenti di compromesso.

    Laddove, su una data parte di un testo per decisione, vengano presentati uno o più emendamenti, il Presidente, il relatore o gli stessi autori possono, in via eccezionale, proporre emendamenti di compromesso, che vengono votati in via prioritaria.

    Se il relatore o uno degli autori dell'emendamento originario solleva un'obiezione nei confronti dell'emendamento di compromesso proposto, questo non viene messo ai voti.

    b)

    Votazione unica

    Il Presidente può decidere, prima che un determinato emendamento sia accolto o respinto, che altri emendamenti di contenuto o finalità analoghi siano messi ai voti congiuntamente (votazione unica). Questi emendamenti possono riferirsi a parti diverse del testo originario.

    c)

    Votazione in blocco

    Tra gli emendamenti presentati al proprio progetto di parere, il relatore può stilare un elenco di quelli che raccomanda di accogliere (raccomandazione di voto). Se è stata formulata una raccomandazione di voto, il Presidente può far procedere a una votazione unica su determinati emendamenti oggetto della raccomandazione (votazione in blocco). Ogni membro può opporsi alla raccomandazione di voto e, in tal caso, deve indicare gli emendamenti da sottoporre a una votazione separata.

    d)

    Votazione per parti separate

    Qualora il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi un proprio significato e/o un proprio valore normativo, il relatore, un gruppo politico, una delegazione nazionale o un membro firmatario di un emendamento può chiedere la votazione per parti separate.

    La richiesta va presentata almeno un'ora prima dell'inizio della sessione plenaria, a meno che il Presidente non fissi un'altra scadenza. Il Presidente decide in ordine a tale richiesta.

    La votazione per parti separate non è consentita per un emendamento di compromesso o un emendamento del relatore.

    3.

    Votazione sugli emendamenti:

    La votazione sugli emendamenti segue l'ordine dei punti del testo a cui si riferiscono e il seguente ordine di priorità:

    emendamenti di compromesso, a meno che uno degli autori degli emendamenti originari non vi si opponga,

    emendamenti del relatore,

    altri emendamenti.

    Una volta accolti, gli emendamenti del relatore e gli emendamenti di compromesso sostituiscono gli emendamenti da cui derivano.

    Qualora autori diversi presentino due o più emendamenti identici, questi ultimi sono messi ai voti come un unico emendamento.

    4.

    Se due o più emendamenti che si escludono reciprocamente riguardano la stessa parte di un testo, l'emendamento che più si allontana dal testo originario ha la precedenza e viene messo ai voti per primo.

    5.

    Il Presidente, prima della votazione di un emendamento, segnala se il suo accoglimento comporta la caducazione di uno o più altri emendamenti, o perché tali emendamenti si escludono a vicenda, se riferiti alla stessa parte di testo, oppure perché introducono una contraddizione. Un emendamento si considera caducato se contraddice l'esito di una precedente votazione sullo stesso parere. Se gli autori dell'emendamento contestano la decisione adottata in tal senso dal Presidente, l'Assemblea plenaria decide se mettere o meno ai voti l'emendamento in questione.

    6.

    Se l'intero testo non ottiene nella votazione finale la maggioranza dei voti espressi, l'Assemblea plenaria decide se il progetto di parere deve essere rinviato alla commissione competente oppure lasciato cadere. Un parere si considera caducato se il calendario interistituzionale non consente un ulteriore dibattito in merito. Il Presidente del Comitato ne informa l'istituzione che ha chiesto l'elaborazione del parere.

    Se invece il progetto di parere viene rinviato alla commissione competente, spetta a quest'ultima decidere se:

    ripresentare il progetto di parere, modificato dagli emendamenti accolti in sessione plenaria, per discussione ed adozione,

    nominare un nuovo relatore, e avviare quindi un nuovo iter di elaborazione del parere, oppure ancora

    rinunciare a elaborare il parere.

    Articolo 25

    Coerenza del testo finale

    Nel caso in cui la coerenza del testo finale risulti compromessa in seguito all'accoglimento di emendamenti di cui non sia stata dichiarata la caducazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, oppure all'accoglimento di un emendamento che richieda che altre parti rilevanti del testo siano modificate di conseguenza, l'amministrazione — sentiti i gruppi politici, il relatore e l'autore degli emendamenti pertinenti — apporta le modifiche necessarie per ripristinare la coerenza del testo finale. Qualsiasi intervento sul testo deve essere limitato al minimo strettamente indispensabile per garantire la coerenza. I membri vengono informati di tutte le modifiche introdotte.

    Articolo 26

    Pareri soggetti alla procedura d'urgenza

    In caso d'urgenza, laddove la procedura ordinaria non consenta di rispettare i termini fissati dal Consiglio, dalla Commissione o dal Parlamento europeo e la commissione competente abbia adottato il progetto di parere all'unanimità, il Presidente trasmette detto progetto al Consiglio, alla Commissione ed al Parlamento europeo per informazione. Il progetto di parere sarà presentato all'Assemblea plenaria, per adozione senza modifiche, nel corso della sessione successiva. Tutti i documenti relativi al parere dovranno farvi riferimento in termini di «parere soggetto alla procedura d'urgenza».

    Articolo 27

    Procedure semplificate

    1.

    Un progetto di parere o di rapporto adottato all'unanimità da una commissione viene trasmesso all'Assemblea plenaria perché lo adotti così come è stato trasmesso, a meno che un minimo di trentadue membri o supplenti debitamente designati ovvero un gruppo politico non abbiano presentato emendamenti conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, primo periodo. In questo caso gli emendamenti vengono esaminati dall'Assemblea plenaria. In sessione plenaria il progetto di parere o di rapporto è presentato dal relatore e può formare oggetto di un dibattito. Il testo è trasmesso ai membri unitamente al progetto di ordine del giorno.

    2.

    Se la commissione incaricata di elaborare il documento in risposta a una consultazione ritiene che il Comitato non abbia osservazioni da formulare o emendamenti da proporre in merito al documento oggetto della consultazione stessa, può proporre che riguardo ad esso il Comitato non sollevi alcuna riserva. La proposta viene presentata all'Assemblea plenaria per approvazione senza dibattito.

    Articolo 28

    Chiusura della sessione plenaria

    Prima della chiusura della sessione plenaria il Presidente comunica il luogo e la data della sessione successiva ed eventualmente i punti già noti dell'ordine del giorno.

    Articolo 29

    Simboli

    1.

    Il Comitato riconosce e fa propri i seguenti simboli dell'Unione:

    a)

    la bandiera in cui figura una corona di dodici stelle dorate su sfondo blu;

    b)

    l'inno, tratto dall'Inno alla gioia della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven;

    c)

    il motto «Unita nella diversità».

    2.

    Il Comitato celebra la giornata dell'Europa il 9 maggio.

    3.

    La bandiera dell'Unione è esposta in tutti gli edifici del Comitato e in occasione degli eventi ufficiali.

    4.

    L'inno dell'Unione viene suonato all'apertura di ciascuna seduta costitutiva all'inizio del mandato e in occasione di altre sedute solenni, ad esempio per porgere il benvenuto a capi di Stato o di governo, oppure per accogliere nuovi membri a seguito di un allargamento.

    CAPO 3

    Ufficio di presidenza e Presidente

    Articolo 30

    Composizione dell'Ufficio di presidenza

    L'Ufficio di presidenza si compone

    a)

    di un Presidente;

    b)

    di un primo vicepresidente;

    c)

    di un vicepresidente per ogni Stato membro;

    d)

    di altri ventotto membri;

    e)

    dei presidenti dei gruppi politici.

    I seggi dell'Ufficio di presidenza, a esclusione della carica di Presidente e primo vicepresidente e dei seggi dei presidenti dei gruppi politici, vengono ripartiti come segue tra le delegazioni nazionali:

    3 seggi: Germania, Spagna, Francia, Italia, Polonia, Regno Unito,

    2 seggi: Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Danimarca, Irlanda, Grecia, Lituania, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia, Svezia,

    1 seggio: Estonia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Slovenia.

    Articolo 31

    Rappresentanti ad personam dei membri dell'Ufficio di presidenza

    1.

    Ciascuna delegazione nazionale designa, al suo interno, un membro o un supplente quale rappresentante ad personam dei propri membri dell'Ufficio di presidenza, ad eccezione del Presidente e del primo vicepresidente.

    2.

    Ciascun gruppo politico designa, al suo interno, un membro o un supplente quale rappresentante ad personam del proprio presidente.

    3.

    Un rappresentante ad personam gode del diritto di partecipare alle riunioni, del diritto di parola e del diritto di voto solo quando rappresenta il rispettivo membro dell'Ufficio di presidenza. La delega di voto deve essere notificata al Segretario generale prima della riunione in questione, conformemente alla procedura di notifica prescritta.

    Articolo 32

    Procedura di elezione

    1.

    L'Ufficio di presidenza è eletto dall'Assemblea plenaria per un periodo di due anni e mezzo.

    2.

    L'elezione si svolge sotto la presidenza del Presidente provvisorio, conformemente al disposto degli articoli 11 e 12. Tutte le candidature sono inoltrate per iscritto al Segretario generale almeno un'ora prima dell'inizio della sessione plenaria. L'elezione può aver luogo solo previa verifica del numero legale di cui all'articolo 21, paragrafo 1, primo periodo.

    Articolo 33

    Elezione del Presidente e del primo vicepresidente

    1.

    Prima dell'elezione i candidati alle cariche di Presidente e di primo vicepresidente possono rivolgere all'Assemblea plenaria una breve dichiarazione. La durata massima di questi interventi, uguale per tutti, è fissata dal Presidente provvisorio.

    2.

    Le elezioni del Presidente e del primo vicepresidente hanno luogo separatamente. Essi vengono eletti a maggioranza dei voti espressi.

    3.

    Le forme valide del voto sono il voto favorevole e l'astensione. Per stabilire se è stata raggiunta la maggioranza vengono contati solo i voti favorevoli.

    4.

    Se al primo turno di votazione nessun candidato raggiunge la maggioranza, si procede ad un secondo turno, al termine del quale risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad estrazione a sorte.

    Articolo 34

    Elezione dei membri dell'Ufficio di presidenza

    1.

    Le delegazioni nazionali che propongono un solo candidato per ogni seggio loro assegnato in seno all'Ufficio di presidenza possono presentare una lista comune di candidati. Tale lista può essere approvata al primo turno di votazione a maggioranza dei voti espressi.

    Qualora la lista comune non venga approvata o le delegazioni nazionali presentino un numero di candidati superiore a quello dei seggi loro assegnati all'interno dell'Ufficio di presidenza, ognuno di questi seggi forma oggetto di una votazione separata; in questo caso sono applicabili le regole valide per l'elezione del Presidente e del primo vicepresidente (articolo 32 e articolo 33, paragrafi 2, 3 e 4).

    2.

    I presidenti dei gruppi politici eletti all'interno di ciascun gruppo sono membri dell'Ufficio di presidenza.

    Articolo 35

    Elezione dei rappresentanti ad personam dei membri

    L'elezione di un candidato a un seggio di membro dell'Ufficio di presidenza comporta anche l'elezione del suo rappresentante ad personam.

    Articolo 36

    Elezione suppletiva per i seggi vacanti nell'Ufficio di presidenza

    Un membro dell'Ufficio di presidenza, o il suo rappresentante ad personam, che cessi di far parte del Comitato o si dimetta dall'Ufficio di presidenza, viene sostituito per la rimanente durata del mandato, conformemente agli articoli da 30 a 35. L'elezione suppletiva per il seggio vacante avviene in sessione plenaria sotto la presidenza del Presidente del Comitato o di un suo rappresentante, conformemente all'articolo 39, paragrafo 3.

    Articolo 37

    Compiti dell'Ufficio di presidenza

    L'Ufficio di presidenza svolge i seguenti compiti:

    a)

    definisce e presenta all'Assemblea plenaria il proprio programma politico all'inizio del suo mandato e ne controlla l'attuazione. Al termine del suo mandato presenta all'Assemblea plenaria una relazione sull'attuazione del suo programma politico;

    b)

    organizza e coordina i lavori dell'Assemblea plenaria e delle commissioni;

    c)

    adotta, su proposta delle commissioni, il loro programma di lavoro annuale;

    d)

    è responsabile di tutte le questioni finanziarie, organizzative e amministrative riguardanti i membri e i supplenti; cura l'organizzazione interna del Comitato, del suo segretariato generale, compreso l'organigramma, e dei suoi organi;

    e)

    può:

    costituire gruppi di lavoro, composti di suoi membri o di altri membri del Comitato, che lo consiglino per determinate questioni; a tali gruppi di lavoro possono appartenere fino a dodici membri,

    invitare ad assistere alle sue riunioni altri membri del Comitato, in considerazione della loro competenza o del loro mandato, nonché personalità esterne;

    f)

    assume il Segretario generale nonché i funzionari e gli altri agenti di cui all'articolo 73;

    g)

    presenta all'Assemblea plenaria, conformemente all'articolo 75, il progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato;

    h)

    autorizza lo svolgimento di riunioni in sedi diverse da quella abituale;

    i)

    stabilisce le disposizioni relative alla composizione e al metodo di lavoro dei gruppi di lavoro, dei comitati misti con i paesi candidati all'adesione o di altri organi politici nei quali siedono membri del Comitato.

    I comitati consultivi misti sono istituiti con i rappresentanti locali e regionali dei paesi candidati, sulla base delle disposizioni del relativo accordo di stabilizzazione e associazione.

    I membri di tali comitati provenienti dai paesi candidati sono nominati formalmente dal rispettivo governo a rappresentare il loro ente locale o regionale. Nell'ambito dei comitati consultivi misti le decisioni sono adottate congiuntamente insieme ai rappresentanti del paese partner, sotto la presidenza congiunta del Comitato delle regioni e del paese candidato.

    I comitati consultivi misti adottano relazioni e raccomandazioni che vertono su temi rilevanti per gli enti locali ai fini del processo di allargamento. Possono anche elaborare relazioni indirizzate al pertinente Consiglio di associazione;

    j)

    decide sulla presentazione di un ricorso o di un'istanza di intervento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, se l'Assemblea plenaria non è in grado di decidere entro i termini prescritti; la decisione è adottata — previa verifica del numero legale di cui all'articolo 38, paragrafo 2, primo periodo — a maggioranza dei voti espressi, su proposta del Presidente del Comitato o della commissione competente che agisce in conformità agli articoli 58 e 59. Se l'Ufficio di presidenza decide per l'introduzione del ricorso o dell'istanza di intervento, il Presidente presenta il ricorso o l'istanza a nome del Comitato e, in occasione della successiva sessione plenaria, investe l'Assemblea della decisione di mantenere o ritirare il ricorso o l'istanza. Se — previa verifica del numero legale di cui all'articolo 21, paragrafo 1, primo periodo — l'Assemblea si pronuncia contro il ricorso o l'istanza di intervento con la maggioranza di cui all'articolo 13, lettera g), il Presidente provvede a ritirare il ricorso o l'istanza.

    Articolo 38

    Convocazione dell'Ufficio di presidenza, numero legale e deliberazione

    1.

    L'Ufficio di presidenza viene convocato dal Presidente, il quale stabilisce la data della riunione e l'ordine del giorno d'intesa con il primo vicepresidente. L'Ufficio di presidenza si riunisce almeno una volta per trimestre oppure entro quattordici giorni dalla presentazione di una richiesta scritta da parte di almeno un quarto dei suoi membri.

    2.

    Il numero legale è raggiunto quando è presente almeno la metà dei membri. La verifica del numero legale avviene su richiesta di un membro e a condizione che almeno sei membri votino a favore della domanda. In assenza di una richiesta di verifica del numero legale, una votazione è valida a prescindere dal numero dei presenti. Qualora si constati il mancato raggiungimento del numero legale, l'Ufficio di presidenza può proseguire le discussioni, ma le votazioni sono rinviate alla riunione successiva.

    3.

    Salvo disposizioni contrarie del presente Regolamento interno, le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 22, paragrafi 2 e 6.

    4.

    Salvo quanto disposto dall'articolo 40, paragrafo 4, lettera b), per preparare le decisioni dell'Ufficio di presidenza, il Presidente può incaricare il Segretario generale di elaborare i documenti di discussione e le proposte di decisione sui singoli temi da trattare. I documenti vengono allegati al progetto di ordine del giorno.

    5.

    I documenti devono essere resi disponibili per via elettronica per i membri almeno dieci giorni prima dell'inizio della riunione. Gli emendamenti relativi ai documenti dell'Ufficio di presidenza devono essere presentati nel rispetto delle modalità prescritte, devono pervenire al Segretario generale almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione dell'Ufficio di presidenza e, non appena tradotti, devono poter essere consultati per via elettronica.

    6.

    In casi eccezionali, il Presidente può ricorrere alla procedura scritta per fare adottare una decisione, salvo nei casi in cui questa riguardi persone. Il Presidente invia ai membri la proposta di decisione e li invita a comunicargli per iscritto, entro un termine di cinque giorni lavorativi, le loro eventuali obiezioni. Se non vengono sollevate obiezioni da almeno sei membri, la decisione si considera adottata.

    Articolo 39

    Presidente

    1.

    Il Presidente dirige i lavori del Comitato.

    2.

    Il Presidente rappresenta il Comitato. Il Presidente può delegare tale potere.

    3.

    In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene rappresentato dal primo vicepresidente; se anche quest'ultimo è assente o impossibilitato a svolgere tale funzione, il Presidente è rappresentato da uno dei vicepresidenti.

    Articolo 40

    Commissione Affari finanziari e amministrativi (CAFA)

    1.

    L'Ufficio di presidenza, conformemente al disposto dell'articolo 37, istituisce una commissione consultiva per gli Affari finanziari e amministrativi presieduta da un membro dell'Ufficio di presidenza.

    2.

    La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono fissati dal presidente della commissione, di concerto con il primo vicepresidente.

    3.

    La commissione Affari finanziari e amministrativi può nominare tra i suoi membri un rappresentante che assista il presidente nel riferire all'Ufficio di presidenza in merito all'esecuzione dei compiti che gli sono assegnati.

    4.

    La commissione Affari finanziari e amministrativi assolve le seguenti funzioni:

    a)

    discute e adotta il progetto preliminare di stato di previsione delle spese e delle entrate presentato dal Segretario generale, ai sensi dell'articolo 75;

    b)

    elabora i progetti delle disposizioni applicative e delle decisioni dell'Ufficio di presidenza sulle questioni finanziarie, organizzative e amministrative, comprese quelle relative ai membri e ai supplenti.

    Questi atti, insieme al sommario delle decisioni della CAFA, sono trasmessi ai membri dell'Ufficio di presidenza conformemente all'articolo 38, paragrafi 4 e 5;

    c)

    fornisce il proprio parere su ogni evento di rilievo che possa compromettere la sana gestione degli stanziamenti o impedire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, in particolare per quanto concerne le previsioni di esecuzione degli stanziamenti;

    d)

    fornisce il proprio parere e valuta l'esecuzione del bilancio in corso, gli storni di stanziamenti, le procedure relative agli organigrammi, gli stanziamenti amministrativi e le operazioni relative a progetti in materia di immobili.

    5.

    Il presidente della commissione Affari finanziari e amministrativi rappresenta il Comitato nei confronti delle autorità di bilancio dell'Unione.

    Pareri, rapporti e risoluzioni — Procedure dell'Ufficio di presidenza

    Articolo 41

    Pareri — Base giuridica

    In base al disposto dell'articolo 307 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Comitato adotta i suoi pareri:

    a)

    quando è consultato dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione nei casi previsti dai Trattati e in tutti gli altri casi, in particolare quelli concernenti la cooperazione transfrontaliera, in cui una di tali istituzioni lo ritenga opportuno;

    b)

    di propria iniziativa, qualora lo ritenga utile:

    i)

    sulla base di una comunicazione, una relazione o una proposta legislativa di un'altra istituzione dell'Unione europea, trasmessa al Comitato per informazione, oppure sulla base di una richiesta da parte di uno Stato membro detentore dell'attuale o prossima presidenza del Consiglio,

    oppure ancora

    ii)

    interamente di propria iniziativa, in tutti gli altri casi;

    c)

    qualora, in applicazione dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, venga consultato il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni ritenga che siano in causa interessi regionali specifici.

    Articolo 42

    Assegnazione dei pareri alle commissioni

    1.

    Il Presidente assegna i documenti ricevuti dal Consiglio, dalla Commissione o dal Parlamento europeo alla commissione competente. L'Ufficio di presidenza ne viene informato nel corso della riunione successiva.

    2.

    Se l'argomento di un parere rientra nelle competenze di più di una commissione, il Presidente designa la commissione responsabile dell'elaborazione del parere e, all'occorrenza, può proporre all'Ufficio di presidenza di creare un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti delle commissioni interessate.

    3.

    Se una commissione non condivide una decisione adottata dal Presidente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2, essa può chiedere, tramite il proprio presidente, all'Ufficio di presidenza di decidere in merito.

    Articolo 43

    Nomina di un relatore generale

    1.

    Qualora una commissione non possa elaborare il progetto di parere entro il termine richiesto, l'Ufficio di presidenza può proporre all'Assemblea plenaria di nominare un relatore generale, il quale presenterà il proprio progetto di parere direttamente in sessione plenaria.

    2.

    Qualora il termine richiesto non conceda il tempo necessario per far nominare il relatore generale dall'Assemblea plenaria, quest'ultimo può essere nominato dal Presidente. L'Assemblea plenaria ne viene informata nel corso della successiva sessione plenaria.

    3.

    Il relatore generale è un membro della commissione interessata.

    4.

    In entrambi i casi la commissione interessata si riunisce, nei limiti del possibile, per tenere un dibattito generale orientativo sull'argomento.

    Articolo 44

    Pareri d'iniziativa

    1.

    Le richieste di elaborazione di pareri di iniziativa ai sensi dell'articolo 41, lettera b), numero ii), possono essere presentate all'Ufficio di presidenza da tre dei suoi membri, da una commissione tramite il suo presidente o da trentadue membri del Comitato. Tali richieste, corredate della relativa argomentazione e di tutti gli altri documenti di discussione, vanno trasmesse all'Ufficio di presidenza conformemente al disposto dell'articolo 38, paragrafo 4, e, per quanto possibile, prima dell'adozione del programma di lavoro annuale.

    2.

    L'Ufficio di presidenza decide in merito alle richieste di elaborazione di pareri di iniziativa ai sensi dell'articolo 41, lettera b), numero ii), con una maggioranza di tre quarti dei voti espressi. I lavori vengono affidati alla commissione competente conformemente all'articolo 42. Il Presidente informa l'Assemblea plenaria di tutte le decisioni dell'Ufficio di presidenza relative all'autorizzazione e all'assegnazione di questi pareri di iniziativa.

    Articolo 45

    Presentazione di risoluzioni

    1.

    Possono essere iscritte all'ordine del giorno solo le risoluzioni che riguardino temi connessi alla sfera di attività dell'Unione europea, che vertano su questioni di rilevante interesse per gli enti locali e regionali e che rivestano carattere di attualità.

    2.

    I progetti di risoluzione o le richieste di elaborazione di una risoluzione devono essere presentati al Comitato da almeno trentadue membri o da un gruppo politico. Tutti i progetti o le richieste devono essere trasmessi per iscritto all'Ufficio di presidenza e indicare il nome dei membri o del gruppo politico che li appoggiano. Devono pervenire al Segretario generale almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione dell'Ufficio di presidenza.

    3.

    Qualora decida che il Comitato debba dar seguito a un progetto o a una richiesta di risoluzione, l'Ufficio di presidenza può:

    a)

    iscrivere il progetto di risoluzione nel progetto preliminare di ordine del giorno della sessione plenaria, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1;

    b)

    iscrivere, conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, secondo periodo, il progetto di risoluzione all'ordine del giorno della sessione plenaria successiva. Il progetto sarà esaminato nel corso della seconda giornata di sessione.

    4.

    Progetti di risoluzione che si riferiscano ad avvenimenti imprevisti posteriori alla scadenza dei termini fissati nel paragrafo 2 (risoluzioni urgenti) e siano conformi al disposto del paragrafo 1 possono essere presentati all'inizio della riunione dell'Ufficio di presidenza. Se l'Ufficio di presidenza constata che la proposta riguarda i compiti essenziali del Comitato, procede al suo esame secondo quanto previsto al precedente paragrafo 3, lettera b). In sessione plenaria ogni membro può presentare emendamenti ai progetti di risoluzione urgenti.

    Articolo 46

    Promozione dei pareri, dei rapporti e delle risoluzioni

    L'Ufficio di presidenza è incaricato della promozione dei pareri, delle relazioni e delle risoluzioni del Comitato. Adotta inoltre orientamenti per la procedura relativa al seguito dei pareri, conformemente all'articolo 56.

    CAPO 4

    Conferenza dei presidenti

    Articolo 47

    Composizione

    La Conferenza dei presidenti è composta dal Presidente e dal primo vicepresidente del Comitato e dai presidenti dei gruppi politici. Ciascun presidente di gruppo politico può essere rappresentato da un altro membro del proprio stesso gruppo.

    Articolo 48

    Poteri

    La Conferenza dei presidenti discute di ogni questione sottopostale dal Presidente, al fine di predisporre e facilitare la ricerca di un consenso politico sulle decisioni che devono essere prese dagli altri organi del Comitato.

    Nella sua comunicazione all'Ufficio di presidenza, il Presidente riferisce delle discussioni svoltesi in sede di riunione della Conferenza dei presidenti.

    CAPO 5

    Commissioni

    Articolo 49

    Composizione e competenze

    1.

    All'inizio di ogni mandato quinquennale, l'Assemblea plenaria costituisce delle commissioni incaricate di preparare i suoi lavori. Essa decide in merito alla loro composizione e alle loro competenze, su proposta dell'Ufficio di presidenza.

    2.

    La composizione delle commissioni deve riflettere la composizione del Comitato sotto il profilo della rappresentanza nazionale.

    3.

    I membri del Comitato devono far parte di almeno una commissione ed al massimo di due. L'Ufficio di presidenza può prevedere deroghe per i membri che appartengono alle delegazioni nazionali il cui numero di membri è inferiore al numero delle commissioni.

    Articolo 50

    Presidente e vicepresidenti

    1.

    Ogni commissione elegge tra i suoi membri, per un periodo di due anni e mezzo, un presidente, un primo vicepresidente e un massimo di due altri vicepresidenti.

    2.

    Qualora il numero dei candidati corrisponda a quello dei seggi disponibili, l'elezione può avvenire per acclamazione. In caso contrario, o su richiesta di un sesto dei membri della commissione, l'elezione avviene secondo la procedura prevista all'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 4, per l'elezione del Presidente e del primo vicepresidente del Comitato.

    3.

    Qualora il presidente o vicepresidente di una commissione cessi di far parte del Comitato o rinunci alla carica di presidente o vicepresidente di commissione, la carica vacante viene assegnata conformemente alla procedura stabilita nel presente articolo.

    Articolo 51

    Compiti delle commissioni

    1.

    Conformemente alle competenze loro attribuite dall'Assemblea plenaria ai sensi dell'articolo 49, le commissioni dibattono le politiche dell'Unione. In particolare, esse elaborano progetti di parere, di rapporto e di risoluzione che vengono presentati all'Assemblea plenaria per adozione.

    2.

    Le commissioni decidono sull'elaborazione dei pareri di cui alle seguenti disposizioni:

    articolo 41, lettera a),

    articolo 41, lettera b), punto i),

    articolo 41, lettera c).

    3.

    Le commissioni elaborano il loro progetto di programma di lavoro annuale conformemente alle priorità politiche del Comitato e lo presentano all'Ufficio di presidenza per adozione.

    Articolo 52

    Convocazione delle commissioni e ordine del giorno

    1.

    La data della riunione e l'ordine del giorno vengono fissati dal presidente della commissione di concerto con il primo vicepresidente.

    2.

    Una commissione è convocata dal proprio presidente. La convocazione di una riunione ordinaria deve pervenire ai membri almeno quattro settimane prima unitamente all'ordine del giorno.

    3.

    Su richiesta scritta di almeno un quarto dei membri della commissione, il presidente è tenuto a convocare una riunione straordinaria, che si svolgerà al più tardi quattro settimane dopo la presentazione della richiesta. L'ordine del giorno di una riunione straordinaria è fissato dai membri che ne fanno richiesta ed è trasmesso ai membri insieme alla convocazione.

    4.

    Tutti i progetti di parere e gli altri documenti di discussione che richiedono una traduzione devono essere trasmessi alla segreteria della commissione in questione almeno cinque settimane prima della data fissata per la riunione. Essi devono essere resi disponibili per i membri per via elettronica almeno dodici giorni lavorativi prima della riunione. In casi eccezionali, il presidente può modificare questi termini.

    5.

    I documenti devono essere presentati alla segreteria per via elettronica nel formato standard adottato dall'Ufficio di presidenza. Le raccomandazioni politiche contenute nel documento non devono superare complessivamente le 10 pagine (15 000 caratteri), con un possibile adeguamento per motivi linguistici non superiore al 10 %. Il presidente della commissione può però concedere deroghe in casi eccezionali, se il tema richiede una trattazione più ampia.

    Articolo 53

    Presenze. Pubblicità delle riunioni

    1.

    Tutti i membri e i supplenti che partecipano alla riunione firmano un elenco delle presenze per ciascun giorno di riunione.

    2.

    Le riunioni delle commissioni sono pubbliche, a meno che una commissione non disponga diversamente o per l'intera durata della riunione o per un punto specifico all'ordine del giorno.

    3.

    Rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, nonché altre personalità, possono essere invitati a partecipare alle riunioni delle commissioni e a rispondere alle domande dei loro membri.

    Articolo 54

    Termini per l'elaborazione dei pareri

    1.

    Una commissione presenta il proprio progetto di parere entro il termine previsto nel calendario interistituzionale. Il numero massimo di riunioni per l'esame di un progetto di parere è fissato a due, esclusa la prima riunione dedicata all'organizzazione dei lavori.

    2.

    In casi eccezionali l'Ufficio di presidenza può autorizzare lo svolgimento di riunioni supplementari per la discussione di un progetto di parere, oppure prorogare il termine previsto per la sua presentazione.

    Articolo 55

    Contenuto dei pareri

    1.

    Un parere del Comitato riporta le osservazioni e le raccomandazioni del Comitato sull'argomento oggetto della consultazione, eventualmente corredate di emendamenti concreti al documento in esame.

    2.

    I pareri del Comitato in merito a proposte di atti legislativi in settori che non rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione esprimono la posizione del Comitato riguardo alla conformità di tali proposte con i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

    Altri pareri del Comitato possono, se necessario, far riferimento all'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità laddove opportuno.

    3.

    I pareri analizzano inoltre, laddove possibile, le probabili ripercussioni a livello dell'attuazione amministrativa e delle finanze regionali e locali.

    4.

    I pareri del Comitato in merito alle proposte di atti legislativi dovrebbero includere proposte di emendamento al testo proposto dalla Commissione europea.

    5.

    Se necessario, viene elaborata una motivazione sotto la responsabilità del relatore. La motivazione non viene messa ai voti. Il suo contenuto deve tuttavia corrispondere al testo del parere messo ai voti.

    6.

    Un progetto di parere in cui si proponga di far svolgere al Comitato una nuova attività con implicazioni finanziarie deve essere accompagnato in allegato da una stima dei costi di tale attività. L'Ufficio di presidenza adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente norma.

    Articolo 56

    Seguito dei pareri del Comitato

    Nel periodo che segue l'adozione di un parere, il relatore e il presidente della commissione incaricata di elaborare il progetto di parere seguono, con l'assistenza del segretariato generale, lo svolgimento della procedura all'origine della consultazione del Comitato, e intraprendono tutte le attività opportune per promuovere le posizioni espresse nel parere dal Comitato, tenendo debito conto del calendario istituzionale.

    Articolo 57

    Pareri riveduti

    1.

    Qualora lo reputi necessario, la commissione competente può chiedere all'Ufficio di presidenza l'autorizzazione ad elaborare un progetto di parere riveduto sullo stesso tema, affidandolo, per quanto possibile, al medesimo relatore, al fine di tenere conto e di reagire agli sviluppi interistituzionali della pertinente procedura legislativa. Qualora lo stato di avanzamento di tale procedura non lasci all'Ufficio di presidenza il tempo sufficiente per decidere, il Presidente del Comitato può autorizzare l'elaborazione del parere riveduto e informarne l'Ufficio di presidenza nella prossima riunione.

    2.

    La commissione si riunisce, se possibile, per procedere a un dibattito e all'adozione del progetto di parere riveduto, che viene presentato alla sessione plenaria successiva.

    3.

    Qualora lo stato di avanzamento della procedura all'origine della consultazione del Comitato non lasci alla commissione il tempo sufficiente per adottare il progetto di parere riveduto, il presidente di tale commissione ne informa immediatamente il Presidente del Comitato così da permettere il ricorso alla procedura di nomina di un relatore generale di cui all'articolo 43.

    Articolo 58

    Ricorso per violazione del principio di sussidiarietà

    1.

    La presentazione di un ricorso o di un'istanza di intervento dinanzi alla Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà, contro un atto legislativo per l'adozione del quale il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede la consultazione del Comitato, può essere proposta dal Presidente del Comitato o dalla commissione che era stata designata per elaborare il relativo progetto di parere.

    2.

    La commissione delibera a maggioranza dei suoi membri, previa verifica del numero legale di cui all'articolo 64, paragrafo 1. La proposta della commissione è presentata per decisione all'Assemblea plenaria conformemente all'articolo 13, lettera g), oppure all'Ufficio di presidenza nei casi di cui all'articolo 37, lettera j). La commissione motiva la sua proposta in una relazione dettagliata, riguardante anche, se necessario, l'urgenza di ricorrere a una decisione adottata in base all'articolo 37, lettera j).

    Articolo 59

    Mancato rispetto dell'obbligo di consultazione del Comitato

    1.

    Qualora il Comitato delle regioni non sia stato consultato nei casi previsti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Presidente del Comitato o una commissione può proporre all'Assemblea plenaria conformemente all'articolo 13, lettera g), o all'Ufficio di presidenza, nei casi di cui all'articolo 37, lettera j), la presentazione di un ricorso o di un'istanza di intervento dinanzi alla Corte di giustizia.

    2.

    La commissione delibera a maggioranza dei suoi membri, previa verifica del numero legale di cui all'articolo 64, paragrafo 1. La commissione motiva la sua proposta in una relazione dettagliata, riguardante anche, se necessario, l'urgenza di ricorrere a una decisione adottata in base all'articolo 37, lettera j).

    Articolo 60

    Relazione sull'impatto dei pareri

    Il segretariato generale presenta ogni anno all'Assemblea plenaria una relazione sull'impatto dei pareri del Comitato, basata in particolare sulle informazioni comunicategli a tal fine da ciascuna commissione competente e sulle informazioni raccolte presso le istituzioni interessate.

    Articolo 61

    Relatori

    1.

    Per l'elaborazione di un progetto di parere ogni commissione nomina, su proposta del rispettivo presidente, un relatore o, in casi giustificati, due relatori, tra i suoi membri o tra i relativi supplenti debitamente designati.

    2.

    Nel nominare i relatori, ogni commissione si adopera affinché i pareri vengano ripartiti in modo equilibrato.

    3.

    In caso di urgenza il presidente della commissione può ricorrere alla procedura scritta per la nomina del relatore. Il presidente invita i membri della commissione a comunicargli per iscritto, entro il termine di tre giorni lavorativi, eventuali obiezioni alla nomina del relatore proposto. In caso di obiezioni il presidente e il primo vicepresidente decidono di comune accordo.

    4.

    Durante la discussione del proprio progetto di parere, un presidente o un vicepresidente che sia stato nominato relatore cede la direzione della riunione a un altro vicepresidente o, altrimenti, al membro più anziano tra i presenti.

    5.

    Qualora un relatore perda la qualità di membro titolare o supplente del Comitato, si procede alla designazione di un nuovo relatore dello stesso gruppo politico all'interno della commissione interessata, ricorrendo se del caso alla procedura di cui al paragrafo 3.

    Articolo 62

    Gruppi di lavoro delle commissioni

    1.

    In casi debitamente motivati le commissioni possono costituire, con l'approvazione dell'Ufficio di presidenza, dei gruppi di lavoro. Possono far parte di un gruppo di lavoro anche membri di altre commissioni.

    2.

    Un membro di un gruppo di lavoro che non possa partecipare a una riunione può farsi sostituire da un membro o da un supplente del suo stesso gruppo politico che figuri nell'elenco dei sostituti di tale gruppo di lavoro. In mancanza di sostituti disponibili in tale elenco, il membro può farsi sostituire da qualunque membro o supplente del suo stesso gruppo politico.

    3.

    Ogni gruppo di lavoro può designare tra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente.

    4.

    I gruppi di lavoro possono adottare conclusioni da riferire alle rispettive commissioni.

    Articolo 63

    Esperti per i relatori

    1.

    Ciascun relatore può farsi assistere da un esperto.

    2.

    Sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti per i relatori e degli esperti invitati dalla commissione.

    3.

    Gli esperti non rappresentano il Comitato e non parlano a suo nome.

    Articolo 64

    Numero legale

    1.

    All'interno di una commissione, il numero legale è raggiunto quando la maggioranza dei membri è presente.

    2.

    La verifica del numero legale avviene su richiesta di un membro e a condizione che almeno dieci membri votino a favore della domanda. In assenza di una richiesta di verifica del numero legale, una votazione è valida a prescindere dal numero dei presenti. Il presidente può sospendere una riunione di commissione per un periodo non superiore a dieci minuti prima di procedere alla verifica del numero legale. I membri che hanno chiesto tale verifica ma non si trovano più nella sala dove la commissione è riunita si considerano presenti ai fini del conteggio. Se il numero di membri presenti è inferiore a dieci, il presidente può constatare il mancato raggiungimento del numero legale.

    3.

    Qualora si constati il mancato raggiungimento del numero legale, la commissione può procedere all'esame dei restanti punti all'ordine del giorno che non comportano una votazione, rinviando alla riunione successiva la discussione e la votazione dei punti all'ordine del giorno rimasti in sospeso. Tutte le decisioni adottate e i voti espressi nel corso della riunione prima della verifica del numero legale mantengono la loro validità.

    Articolo 65

    Votazione

    Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2.

    Articolo 66

    Emendamenti

    1.

    Gli emendamenti devono essere presentati prima delle ore 15.00 del nono giorno lavorativo prima della data della riunione. In casi eccezionali, il presidente può modificare questo termine.

    Gli emendamenti in commissione possono essere presentati soltanto da membri della stessa commissione, oppure da membri o supplenti debitamente designati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2; esclusivamente in merito al documento per il quale sono stati nominati relatori, possono presentare emendamenti anche i supplenti non designati.

    Il diritto di presentare emendamenti per una riunione di commissione può essere esercitato, in via esclusiva, soltanto da un membro della stessa commissione oppure da un altro membro o supplente debitamente designato. Gli emendamenti validamente presentati prima della perdita della qualità di membro o supplente del Comitato, o prima del conferimento o del ritiro di una delega, mantengono la loro validità.

    Gli emendamenti vengono tradotti e trasmessi in via prioritaria al relatore affinché questi possa far pervenire i propri emendamenti del relatore al segretariato generale almeno tre giorni lavorativi prima della data della riunione. Gli emendamenti del relatore devono ricollegarsi espressamente ad uno o più emendamenti di cui al paragrafo 1. Questi emendamenti del relatore devono poter essere scaricati in formato elettronico non appena tradotti e devono essere distribuiti in forma cartacea non più tardi dell'apertura della riunione.

    Le disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 1 a 6, sono applicabili, mutatis mutandis, anche alle riunioni delle commissioni.

    2.

    La votazione sugli emendamenti segue l'ordine dei punti del progetto di parere in discussione.

    3.

    La votazione finale verte sull'intero testo del parere, eventualmente modificato. Se il parere non ottiene la maggioranza dei voti espressi, la commissione decide se:

    ripresentare il progetto di parere, modificato dagli emendamenti accolti in sessione plenaria, per discussione ed adozione, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 54,

    nominare un nuovo relatore, e avviare quindi un nuovo iter di elaborazione del parere, oppure ancora

    rinunciare ad elaborare il parere.

    4.

    Una volta adottato in sede di commissione, il progetto di parere è trasmesso dal presidente della commissione al Presidente del Comitato.

    Articolo 67

    Decisione di non elaborare un parere

    1.

    Qualora ritenga che una consultazione di cui all'articolo 41, lettera a), non riguardi gli interessi regionali o locali o non rivesta importanza politica, la commissione competente può decidere di non elaborare un parere. Il Segretario generale informa della decisione le istituzioni europee pertinenti.

    2.

    Qualora la commissione competente reputi che una consultazione di cui all'articolo 41, lettera a), rivesta importanza, ma, per ragioni di priorità e/o perché di recente sono già stati adottati pareri pertinenti, ritenga non necessario elaborare un nuovo parere, essa può decidere di non elaborare un parere. In tal caso, il Comitato può decidere di rispondere alle istituzioni dell'Unione europea con una rinuncia motivata sotto forma di lettera a firma del Presidente del Comitato. La lettera viene elaborata dal presidente della commissione competente consultando i relatori dei pareri già adottati sullo stesso tema.

    Articolo 68

    Procedura scritta

    1.

    In casi eccezionali il presidente di una commissione può ricorrere alla procedura scritta per far adottare una decisione riguardante il funzionamento della commissione stessa.

    2.

    Il presidente invia ai membri la proposta di decisione e li invita a comunicargli per iscritto, entro tre giorni lavorativi, le loro eventuali obiezioni.

    3.

    Se non vengono sollevate obiezioni da almeno sei membri, la decisione si considera adottata.

    Articolo 69

    Disposizioni applicabili alle commissioni

    L'articolo 11, l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3, e l'articolo 20 sono applicabili, mutatis mutandis, anche alle commissioni.

    CAPO 6

    Amministrazione del Comitato

    Articolo 70

    Segretariato generale

    1.

    Il Comitato è assistito da un segretariato generale.

    2.

    Il segretariato generale è posto sotto la direzione di un Segretario generale.

    3.

    L'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, definisce l'organizzazione del segretariato generale in modo tale che quest'ultimo possa garantire il funzionamento del Comitato e dei suoi organi e assistere i membri del Comitato nell'espletamento del loro mandato. Nel far ciò stabilisce i servizi che il segretariato generale è tenuto a fornire ai membri, alle delegazioni nazionali, ai gruppi politici e ai membri non iscritti.

    4.

    Il segretariato generale redige i verbali delle deliberazioni degli organi del Comitato.

    Articolo 71

    Segretario generale

    1.

    Il Segretario generale assicura l'esecuzione delle decisioni prese dall'Ufficio di presidenza o dal Presidente a norma del presente Regolamento interno e delle disposizioni vigenti. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni dell'Ufficio di presidenza e ne tiene il verbale.

    2.

    Il Segretario generale espleta le proprie funzioni sotto l'autorità del Presidente, il quale rappresenta l'Ufficio di presidenza. Ogni anno il Segretario generale mette a disposizione dell'Ufficio di presidenza la relazione annuale di attività, in cui rende conto dell'esercizio delle sue funzioni di ordinatore delegato, e ne presenta una sintesi per eventuale discussione.

    Articolo 72

    Assunzione del Segretario generale

    1.

    L'Ufficio di presidenza assume il Segretario generale, conferendogli il mandato a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e previa verifica del numero legale di cui all'articolo 38, paragrafo 2, primo periodo.

    2.

    Il Segretario generale è assunto per un periodo di cinque anni. L'Ufficio di presidenza fissa le condizioni particolari del suo contratto di assunzione, conformemente all'articolo 2 e alle disposizioni correlate del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

    Il mandato del Segretario generale può essere rinnovato una sola volta per un massimo di cinque anni.

    In caso di assenza o impedimento del Segretario generale, le sue funzioni sono esercitate da un direttore designato dall'Ufficio di presidenza.

    3.

    I poteri che il Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea conferisce all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione sono esercitati, nel caso del Segretario generale, dall'Ufficio di presidenza.

    Articolo 73

    Statuto dei funzionari e Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea

    1.

    I poteri conferiti dallo Statuto dei funzionari dell'Unione europea all'autorità che ha il potere di nomina sono esercitati:

    per i funzionari dei gradi da 5 a 12 del gruppo di funzioni AD e del gruppo di funzioni AST, dal Segretario generale,

    per gli altri funzionari, dall'Ufficio di presidenza su proposta del Segretario generale.

    2.

    I poteri che il Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea conferisce all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione sono esercitati:

    per gli agenti temporanei dei gradi da 5 a 12 del gruppo di funzioni AD e per gli agenti temporanei del gruppo di funzioni AST, dal Segretario generale,

    per gli altri agenti temporanei, dall'Ufficio di presidenza su proposta del Segretario generale,

    per gli agenti temporanei del gabinetto del Presidente o del primo vicepresidente:

    per i gradi da 5 a 12 del gruppo di funzioni AD e per il gruppo di funzioni AST, dal Segretario generale su proposta del Presidente,

    per gli altri gradi del gruppo di funzioni AD, dall'Ufficio di presidenza su proposta del Presidente.

    Gli agenti temporanei in servizio presso il gabinetto del Presidente o del primo vicepresidente vengono assunti fino al temine del mandato del Presidente o del primo vicepresidente,

    nel caso degli agenti contrattuali, dei consiglieri speciali e degli agenti locali, dal Segretario generale, alle condizioni stabilite nel Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

    3.

    L'Ufficio di presidenza e il Segretario generale possono delegare i poteri loro conferiti in virtù del presente articolo.

    Gli atti di delega determinano l'ampiezza dei poteri conferiti, con le loro limitazioni e scadenze, e stabiliscono se tali poteri possono essere subdelegati.

    Articolo 74

    Riunioni a porte chiuse

    Per adottare decisioni ai sensi degli articoli 72 e 73, l'Ufficio di presidenza si riunisce a porte chiuse.

    Articolo 75

    Bilancio

    1.

    La commissione Affari finanziari e amministrativi sottopone all'Ufficio di presidenza il progetto preliminare di stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato per l'esercizio successivo. L'Ufficio di presidenza presenta il progetto all'Assemblea plenaria per adozione.

    Il Presidente, previa consultazione della Conferenza dei presidenti, sottopone all'Ufficio di presidenza gli orientamenti strategici generali da presentare alla commissione Affari finanziari e amministrativi per l'elaborazione del bilancio per l'anno n+2.

    2.

    L'Assemblea plenaria adotta lo stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato e lo trasmette alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo in tempo utile per garantire il rispetto dei termini imposti dalle disposizioni finanziarie.

    3.

    Il Presidente del Comitato, previa consultazione della commissione Affari finanziari e amministrativi, procede o fa procedere all'esecuzione dello stato delle spese e delle entrate, nel quadro delle norme finanziarie interne stabilite dall'Ufficio di presidenza. Il Presidente esercita queste funzioni in conformità delle disposizioni del Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.

    TITOLO III

    DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO 1

    Cooperazione. Trasmissione e pubblicazione di atti

    Articolo 76

    Accordi di cooperazione

    L'Ufficio di presidenza può concludere, su proposta del Segretario generale, accordi di cooperazione volti a facilitare l'esercizio delle competenze del Comitato in riferimento all'applicazione dei Trattati o al fine di migliorarne la cooperazione politica.

    Articolo 77

    Trasmissione e pubblicazione dei pareri e delle risoluzioni

    1.

    I pareri del Comitato, nonché le comunicazioni relative all'applicazione di una procedura semplificata a norma dell'articolo 27 o alla decisione di non elaborare un parere prevista dall'articolo 67, sono indirizzati al Consiglio, alla Commissione e al Parlamento europeo. Come avviene anche per le risoluzioni, sono trasmessi dal Presidente.

    2.

    I pareri e le risoluzioni del Comitato vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    CAPO 2

    Pubblicità, trasparenza e dichiarazione degli interessi finanziari dei membri

    Articolo 78

    Accesso del pubblico ai documenti

    1.

    Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede legale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Comitato, in conformità alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel rispetto dei principi, delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e conformemente alle modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza del Comitato. Nei limiti del possibile, un analogo accesso ai documenti del Comitato è consentito ad altre persone fisiche o giuridiche.

    2.

    Il Comitato istituisce un registro dei propri documenti. A tal fine, l'Ufficio di presidenza adotta norme interne volte a disciplinare le modalità di accesso e stabilisce l'elenco dei documenti direttamente accessibili.

    Articolo 79

    Dichiarazione degli interessi finanziari dei membri

    Nell'assumere le loro funzioni al Comitato, i membri compilano una dichiarazione degli interessi finanziari conforme al modello adottato dall'Ufficio di presidenza, che tengono aggiornata e che viene resa accessibile al pubblico.

    CAPO 3

    Lingue

    Articolo 80

    Regime linguistico dell'interpretazione

    Nella misura del possibile, sono impiegate le risorse necessarie per agevolare l'attuazione dei seguenti principi in materia di regime linguistico dell'interpretazione:

    a)

    i dibattiti del Comitato sono accessibili nelle lingue ufficiali, salvo che l'Ufficio di presidenza decida altrimenti;

    b)

    ciascun membro ha il diritto di esprimersi in sessione plenaria nella lingua ufficiale da lui scelta. Per ciascun intervento effettuato in una delle lingue ufficiali è disponibile un servizio di interpretazione simultanea verso le altre lingue ufficiali nonché verso ogni altra lingua ritenuta necessaria dall'Ufficio di presidenza. Queste disposizioni si applicano anche alle lingue per le quali gli accordi amministrativi stipulati dal Comitato con diversi Stati membri riconoscono tale possibilità;

    c)

    per le riunioni dell'Ufficio di presidenza, delle commissioni e dei gruppi di lavoro, è disponibile un servizio di interpretazione simultanea da e verso le lingue utilizzate dai membri che hanno confermato la loro presenza alla riunione.

    CAPO 4

    Osservatori

    Articolo 81

    Osservatori

    1.

    In seguito alla firma di un trattato relativo all'adesione di uno Stato all'Unione europea, il Presidente, previo accordo dell'Ufficio di presidenza, può invitare il governo dello Stato aderente a nominare un numero di osservatori pari al numero dei futuri seggi assegnati a tale Stato nel Comitato.

    2.

    In attesa dell'entrata in vigore del Trattato di adesione, tali osservatori partecipano a tutti o a parte dei lavori del Comitato, e hanno diritto di parola in seno agli organi di questo.

    Gli osservatori non hanno diritto di voto né possono candidarsi per l'elezione a cariche in seno al Comitato. La loro partecipazione non ha alcun effetto giuridico sulle deliberazioni del Comitato.

    3.

    Il loro trattamento è assimilato a quello dei membri per quanto riguarda l'uso delle strutture e dei servizi del Comitato e il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle loro attività di osservatori, nei limiti delle risorse finanziarie destinate a questo scopo nella relativa linea di bilancio.

    CAPO 5

    Disposizioni relative al regolamento interno

    Articolo 82

    Revisione del Regolamento interno

    1.

    L'Assemblea plenaria decide a maggioranza dei suoi membri in merito alla necessità di rivedere il presente Regolamento interno in alcune parti o nel suo insieme.

    2.

    Essa incarica una commissione ad hoc di predisporre una relazione ed un progetto di testo sulla base dei quali procede, a maggioranza dei suoi membri, all'adozione delle nuove disposizioni. Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 83

    Istruzioni dell'Ufficio di presidenza

    L'Ufficio di presidenza può emanare specifiche istruzioni per determinare le modalità di applicazione del Regolamento interno, nel rispetto di quest'ultimo.

    Articolo 84

    Entrata in vigore del Regolamento interno

    Il presente Regolamento interno entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


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