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Document 32014D0929

2014/929/UE: Decisione del Consiglio, del 15 dicembre 2014 , relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea

GU L 365 del 19.12.2014, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/929/oj

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19.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 365/6


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2014

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea

(2014/929/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 novembre 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 31/2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar (1) («accordo»). L'attuale protocollo dell'accordo giunge a scadenza il 31 dicembre 2014.

(2)

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un nuovo protocollo dell'accordo («protocollo»), che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nella zona di pesca soggetta alla giurisdizione della Repubblica del Madagascar. In esito a tali negoziati, il protocollo è stato siglato il 19 giugno 2014.

(3)

Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di pesca delle navi dell'Unione, l'articolo 15 del protocollo prevede la possibilità che esso sia applicato in via provvisoria da ciascuna delle parti a decorrere dalla data della sua firma e non prima del 1o gennaio 2015.

(4)

È opportuno firmare il protocollo e applicarlo in via provvisoria in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea è autorizzata a nome dell'Unione, fatta salva la conclusione del suddetto protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 15, a decorrere dalla data della sua firma (2) e non prima del 1o gennaio 2015, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

M. MARTINA


(1)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 1.

(2)  La data della firma del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


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