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Document 32014D0847
2014/847/EU, Euratom: Commission Implementing Decision of 26 November 2014 amending Decision 90/176/Euratom, EEC authorizing France not to take into account certain categories of transactions and to use certain approximate estimates for the calculation of the VAT own resources base (notified under document C(2014) 8928)
2014/847/UE, Euratom: Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2014 , recante modifica della decisione 90/176/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica francese a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie proveniente dall'imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2014) 8928]
2014/847/UE, Euratom: Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2014 , recante modifica della decisione 90/176/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica francese a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie proveniente dall'imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2014) 8928]
GU L 343 del 28.11.2014, pp. 39–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
28/11/2014
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28.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 343/39 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2014
recante modifica della decisione 90/176/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica francese a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie proveniente dall'imposta sul valore aggiunto
[notificata con il numero C(2014) 8928]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(2014/847/UE, Euratom)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), la Francia può continuare ad esentare le operazioni di cui all'allegato X, parte B, di tale direttiva, se le esentava al 1o gennaio 1978; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni. |
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(2) |
Nella sua risposta del 30 aprile 2014 alla lettera della Commissione del 26 febbraio 2014 riguardante la semplificazione dei controlli sulle risorse proprie IVA (3), la Francia ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a utilizzare percentuali fisse della base intermedia per il calcolo delle base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le operazioni di cui ai punti 2 e 10 dell'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2020. La Francia ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. La Francia deve quindi essere autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto utilizzando percentuali fisse conformemente alla lettera inviata dalla Commissione. |
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(3) |
Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione. |
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(4) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 90/176/Euratom, CEE della Commissione (4), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nella decisione 90/176/Euratom, CEE sono inseriti i seguenti articoli 2 bis e 2 ter:
«Articolo 2 bis
In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Francia è autorizzata a utilizzare lo 0,004 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 2 (libere professioni), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*1).
Articolo 2 ter
In deroga all'articolo 2, paragrafo 4, della presente decisione, ai fini del calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la Francia è autorizzata a utilizzare lo 0,11 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10 (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE.
(*1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).» "
Articolo 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014
Per la Commissione
Kristalina GEORGIEVA
Vicepresidente
(1) GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.
(2) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
(3) Ares(2014) 507744.
(4) Decisione 90/176/Euratom, CEE della Commissione, del 23 marzo 1990, che autorizza la Repubblica francese a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 99 del 19.4.1990, pag. 22).