Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0675

    2014/675/UE: Decisione del Consiglio, del 25 settembre 2014 , relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II dell'accordo SEE

    GU L 283 del 27.9.2014, p. 47–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/675/oj

    27.9.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 283/47


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 25 settembre 2014

    relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II dell'accordo SEE

    (2014/675/UE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114, paragrafo 1, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («l'accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

    (2)

    A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato II dell'accordo SEE.

    (3)

    L'allegato II dell'accordo SEE contiene disposizioni e norme specifiche in materia di regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni.

    (4)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    (5)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

    (6)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione (5).

    (7)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione (6).

    (8)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione (7).

    (9)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione (8).

    (10)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione (9).

    (11)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (10).

    (12)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione (11).

    (13)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione (12).

    (14)

    Il regolamento (CE) n. 1107/2009 abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE (13) e 91/414/CEE (14), che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

    (15)

    Il regolamento (UE) n. 283/2013 abroga il regolamento (UE) n. 544/2011, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

    (16)

    Il regolamento (UE) n. 284/2013 abroga il regolamento (UE) n. 545/2011, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

    (17)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE.

    (18)

    La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    F. GUIDI


    (1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

    (2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

    (3)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 187).

    (6)  Regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive (GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 1).

    (7)  Regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari (GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 67).

    (8)  Regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari (GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 127).

    (9)  Regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari (GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 176).

    (10)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

    (11)  Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1).

    (12)  Regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 85).

    (13)  Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36).

    (14)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).


    PROGETTO

    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2014

    del

    che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (2), rettificato dalla GU L 26 del 28.1.2012, pag. 38.

    (3)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (3).

    (4)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive (4).

    (5)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari (5).

    (6)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari (6).

    (7)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari (7).

    (8)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (8).

    (9)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (9).

    (10)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (10).

    (11)

    Il regolamento (CE) n. 1107/2009 abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE (11) e 91/414/CEE (12), che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

    (12)

    Il regolamento (UE) n. 283/2013 abroga il regolamento (UE) n. 544/2011, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

    (13)

    Il regolamento (UE) n. 284/2013 abroga il regolamento (UE) n. 545/2011, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

    (14)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

    1.

    Dopo il punto 12zzo (Decisione 2013/204/UE della Commissione) è inserito quanto segue:

    «13.

    32009 R 1107: Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

    a)

    Gli Stati EFTA sono liberi di limitare l'accesso ai propri mercati di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio o delle misure transitorie di cui all'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    b)

    Gli Stati EFTA, a eccezione del Liechtenstein, possono essere “Stato membro relatore” e “correlatore”.

    c)

    All'articolo 18 è aggiunto quanto segue:

    “L'assegnazione della valutazione delle sostanze attive a uno Stato EFTA a norma dell'articolo 18, lettera f), è subordinata al consenso di tale Stato”

    .

    d)

    All'articolo 37, paragrafo 4, e all'articolo 42, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

    “Per gli Stati EFTA, il termine di 120 giorni decorre non prima della data in cui l'atto di approvazione delle sostanze attive contenute nel prodotto fitosanitario è integrato nel presente accordo.”

    .

    e)

    All'articolo 47, paragrafo 3, è aggiunto quanto segue:

    “Per gli Stati EFTA, il termine di 120 giorni decorre non prima della data in cui l'atto di approvazione delle sostanze attive contenute nel prodotto fitosanitario a basso rischio è integrato nel presente accordo.”

    .

    f)

    All'articolo 48 è aggiunto quanto segue:

    “Gli Stati EFTA possono limitare l'accesso ai propri mercati di prodotti fitosanitari contenenti organismi geneticamente modificati qualora siano state adottate misure volte a limitare o a vietare tali organismi a norma dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, come adattata dal presente accordo.”

    .

    g)

    L'articolo 49 non si applica al Liechtenstein.

    h)

    All'articolo 80, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    “I prodotti fitosanitari autorizzati in conformità delle disposizioni nazionali in vigore al momento dell'autorizzazione possono continuare a essere immessi sul mercato fino a quando il prodotto fitosanitario non sia stato oggetto di una valutazione del rischio a norma del regolamento (UE) n. 1107/2009.”

    .

    i)

    Nell'allegato I, a “Zona A — Nord” è aggiunto quanto segue:

    “Islanda, Norvegia”

    .

    j)

    Nell'allegato I, a “Zona B — Centro” è aggiunto quanto segue:

    “Liechtenstein”

    .

    13a.

    32011 R 0540: Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1), rettificato dalla GU L 26 del 28.1.2012, pag. 38, modificato da:

    32011 R 0541: Regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione del 1o giugno 2011 (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 187).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

    Gli Stati EFTA sono liberi di limitare l'accesso ai propri mercati di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio o delle misure transitorie di cui all'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    13b.

    32011 R 0544: Regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive (GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 1).

    13c.

    32011 R 0545: Regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari (GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 67).

    13d.

    32011 R 0546: Regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari (GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 127).

    13e.

    32011 R 0547: Regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari (GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 176).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

    a)

    Al punto 1.1 dell'allegato II, nell'elenco che figura sotto il titolo “RSh 1” è aggiunto quanto segue:

    “IS: Eitrað í snertingu við augu.

    NO: Giftig ved øyekontakt.”

    .

    b)

    Al punto 1.1 dell'allegato II, nell'elenco che figura sotto il titolo “RSh 2” è aggiunto quanto segue:

    “IS: Getur valdið ljósnæmingu.

    NO: Kan gi overfølsomhet for sollys/UV-stråling.”

    .

    c)

    Al punto 1.1 dell'allegato II, nell'elenco che figura sotto il titolo “RSh 3” è aggiunto quanto segue:

    “IS: Efnið brennir húð og augu í snertingu við gufu og veldur kali í snertingu við vökva.

    NO: Kontakt med damp virker etsende på hud og øyne, og kontakt med væske gir frostskade.”

    .

    d)

    All'elenco che figura al punto 1 dell'allegato III è aggiunto quanto segue:

    “IS: Mengið ekki vatn með efninu eða íláti þess. (Hreinsið ekki búnað nálægt yfirborðsvatni/Koma skal í veg fyrir að mengun verði með afrennsli frá bæjarhlöðum og vegum.)

    NO: Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. (Ikke rengjør spredeutstyr nær overflatevann/unngå forurensning via avrenning fra gårdsplasser og veier).”

    .

    e)

    Al punto 2.1 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “Disposizioni particolari”“SPo 1”, è aggiunto quanto segue:

    “IS: Ef efnið kemst í snertingu við húð skal fyrst hreinsa það af með þurrum klút og skola síðan húðina með miklu vatni.

    NO: Etter kontakt med huden, fjern først produktet med en tørr klut, og vask deretter med mye vann.”

    .

    f)

    Al punto 2.1 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “Disposizioni particolari”“SPo 2”, è aggiunto quanto segue:

    “IS: Þvoið allan hlífðarfatnað að lokinni notkun.

    NO: Vask alt personlig verneutstyr etter bruk.”

    .

    g)

    Al punto 2.1 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “Disposizioni particolari”“SPo 3”, è aggiunto quanto segue:

    “IS: Forðist innöndun reyks eftir að kveikt hefur verið í efninu og yfirgefið þegar í stað svæðið sem er til meðhöndlunar.

    NO: Pust ikke inn røyken etter at produktet har antent, og forlat det behandlede området øyeblikkelig.”

    .

    h)

    Al punto 2.1 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “Disposizioni particolari”“SPo 4”, è aggiunto quanto segue:

    “IS: Opna skal ílátið utanhús og við þurr skilyrði.

    NO: Beholderen skal åpnes utendørs og under tørre forhold.”

    .

    i)

    Al punto 2.1 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “Disposizioni particolari”“SPo 5”, è aggiunto quanto segue:

    “IS: Loftræsta skal úðuð svæði/gróðurhús (vandlega/eða í tilgreindan tíma/þar til úðinn hefur þornað) áður en farið er þangað inn aftur.

    NO: De behandlede områder/veksthus ventileres (grundig/eller angivelse av tid/inntil produktet har tørket) før man oppholder seg der igjen.”

    .

    j)

    Al punto 2.2 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “SPe 1” è aggiunto quanto segue:

    “IS: Til að vernda grunnvatn/jarðvegslífverur skal ekki nota þetta eða annað efni sem inniheldur (tilgreinið virkt efni eða flokk virkra efna eftir því sem við á) lengur eða oftar en (tilgreinið hversu lengi eða oft má nota efnið).

    NO: For å beskytte (grunnvannet/jordlevende organismer) må dette produktet eller andre produkter som inneholder (angi navnet på virksomt stoff eller gruppe av virksomme stoffer) kun brukes/ikke brukes mer enn (angi tidsperiode eller antall behandlinger).”

    .

    k)

    Al punto 2.2 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “SPe 2” è aggiunto quanto segue:

    “IS: Til að vernda grunnvatn/vatnalífverur skal ekki nota þetta efni (á tilgreinda jarðvegsgerð eða við tilgreindar aðstæður).

    NO: For å beskytte (grunnvannet/vannlevende organismer) må dette produktet ikke brukes (på beskrevet jordtype eller under beskrevne forhold).”

    .

    l)

    Al punto 2.2 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “SPe 3” è aggiunto quanto segue:

    “IS: Til að vernda vatnalífverur/plöntur utan markhóps/liðdýr utan markhóps/skordýr má ekki nota efnið nær óræktuðu landi/yfirborðsvatni en (tilgreind breidd svæðis sem er óheimilt að úða).

    NO: For å beskytte (vannlevende organismer/viltlevende planter/insekter/leddyr) må dette produktet ikke brukes nærmere enn (angi avstand) fra (overflatevann/kantvegetasjon).”

    .

    m)

    Al punto 2.2 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “SPe 4” è aggiunto quanto segue:

    “IS: Til að vernda vatnalífverur/plöntur utan markhóps má ekki nota efnið á malbikað, steinsteypt, hellulagðt eða malarborið yfirborð eða vegi (járnbrautarspor) eða önnur svæði þar sem hætt er við afrennsli út í umhverfið.

    NO: For å beskytte (vannlevende organismer/viltlevende planter) må dette produktet ikke brukes på harde overflater som asfalterte, betong- brostein- eller gruslagte områder og veier/jernbane, eller på andre områder med stor risiko for avrenning.”

    .

    n)

    Al punto 2.2 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “SPe 5” è aggiunto quanto segue:

    “IS: Til að vernda fugla/villt spendýr verður að gæta þess vandlega að efnið sé algerlega hulið jarðvegi; gætið þess sérstaklega að efnið sé hulið í endum raða.

    NO: For å beskytte (fugler/ville pattedyr) skal produktet innblandes i jorden. Sørg også for at produktet er helt innblandet i enden av radene.”

    .

    o)

    Al punto 2.2 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “SPe 6” è aggiunto quanto segue:

    “IS: Hreinsið upp allt efni, sem hefur farið til spillis, til að vernda fugla/villt spendýr.

    NO: For å beskytte (fugler/ville pattedyr) skal alt søl fjernes.”

    .

    p)

    Al punto 2.2 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “SPe 7” è aggiunto quanto segue:

    “IS: Óheimilt er að nota efnið á varptíma fugla.

    NO: Må ikke brukes i fuglenes hekketid.”

    .

    q)

    Al punto 2.2 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “SPe 8” è aggiunto quanto segue:

    “IS: Hættulegt frævandi skordýrum/Til að vernda býflugur og önnur frævandi skordýr er óheimilt að nota efnið á blómstrandi nytjaplöntur/Óheimilt er að nota efnið þar sem býflugur eru í fæðuleit/Fjarlægið býkúpur meðan meðhöndlun með efninu fer fram eða hyljið þær á meðan og í (tilgreinið tíma) að lokinni meðhöndlun/Óheimilt er að nota efnið ef blómstrandi illgresi er til staðar/Eyða skal illgresi áður en það blómgast/Óheimilt er að nota efnið fyrir (tilgreinið tíma).

    NO: Farlig for bier./For å beskytte bier og andre pollinerende insekter må dette produkt ikke brukes mens kulturen blomstrer./Må ikke brukes der biene søker næring./Dekk til eller flytt bikuber i behandlingsperioden og i (nevn antall timer/dager) etter behandlingen./Må ikke brukes i nærheten av blomstrende ugress./Fjern ugresset før det blomstrer./Må ikke brukes før (tidspunkt).”

    .

    r)

    All'elenco che figura al punto 2.3 dell'allegato III è aggiunto quanto segue:

    “IS: Til að koma í veg fyrir þolmyndun skal ekki nota þetta eða annað varnarefni sem inniheldur (tilgreinið virkt efni eða flokk virkra efna eftir því sem við á) oftar eða lengur en (tilgreinið hversu oft eða lengi má nota efnið).

    NO: For å unngå utvikling av resistens må dette produkt eller andre produkter som inneholder (angi virksomt stoff eller gruppe av virksomme stoffer) kun brukes/ikke brukes mer enn (i tidsperioden eller antall ganger).”

    .

    s)

    Al punto 2.4 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “SPr 1” è aggiunto quanto segue:

    “IS: Beitu skal komið fyrir þannig að ekki sé hætta á að önnur dýr komist í hana. Festa skal beituna tryggilega þannig að nagdýr geti ekki dregið hana í burtu.

    NO: Produktet skal plasseres på en slik måte at risikoen for at andre dyr kan innta produktet minimeres. Pass på at produkt i blokkform ikke kan flyttes vekk av de gnagere som skal bekjempes.”

    .

    t)

    Al punto 2.4 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “SPr 2” è aggiunto quanto segue:

    “IS: Auðkennið svæðið, sem meðhöndla á, meðan á meðhöndlun stendur. Varað skal við hættunni á að verða fyrir eitrun (beinni eða óbeinni) af völdum storkuvarans og tilgreina skal móteitrið við honum.

    NO: Det behandlede området skal merkes i behandlingsperioden. Faren for forgiftning (primær eller sekundær) ved inntak av antikoaguleringsmidler, samt motgift, skal angis på oppslag.”

    .

    u)

    Al punto 2.4 dell'allegato III, nell'elenco che figura sotto il titolo “SPr 3” è aggiunto quanto segue:

    “IS: Hræ nagdýra skulu fjarlægð daglega af meðhöndlaða svæðinu meðan meðhöndlun stendur yfir. Ekki má setja hræin í opin sorpílát.

    NO: Døde gnagere skal fjernes fra behandlingsområdet hver dag. Døde gnagere må ikke plasseres i åpne avfallsbeholdere.”

    .

    13f.

    32012 R 0844: Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).»

    .

    2.

    Il testo del punto 13b (Regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione) è sostituito dal seguente:

    «32013 R 0283: Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1).»

    .

    3.

    Il testo del punto 13c (Regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione) è sostituito dal seguente:

    «32013 R 0284: Regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 85).»

    .

    Articolo 2

    Il testo dei punti 6 (Direttiva 79/117/CEE del Consiglio) e 12a (Direttiva 91/414/CEE del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è soppresso.

    Articolo 3

    I testi dei regolamenti (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 540/2011, rettificato dalla GU L 26 del 28.1.2012, pag. 38, (UE) n. 541/2011, (UE) n. 544/2011, (UE) n. 545/2011, (UE) n. 546/2011, (UE) n. 547/2011, (UE) n. 844/2012, (UE) n. 283/2013 e (UE) n. 284/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

    Per il Liechtenstein, la presente decisione del comitato misto entra in vigore lo stesso giorno o, se successivo, il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo tra il Liechtenstein e l'Austria relativo alla cooperazione nell'ambito della procedura di autorizzazione dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti conformemente al regolamento (UE) n. 1107/2009.

    Articolo 5

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il […]

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    I segretari

    del Comitato misto SEE


    (1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.

    (3)  GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 187.

    (4)  GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 1.

    (5)  GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 67.

    (6)  GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 127.

    (7)  GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 176.

    (8)  GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26.

    (9)  GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1.

    (10)  GU L 93 del 3.4.2013, pag. 85.

    (11)  GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

    (12)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (*)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


    Top