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Document 32014D0027

    2014/27/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 gennaio 2014 , relativa ad un contributo finanziario dell’Unione per il 2014 a favore dei laboratori di riferimento dell’Unione europea [notificata con il numero C(2014) 104]

    GU L 16 del 21.1.2014, p. 41–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/27/oj

    21.1.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 16/41


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 17 gennaio 2014

    relativa ad un contributo finanziario dell’Unione per il 2014 a favore dei laboratori di riferimento dell’Unione europea

    [notificata con il numero C(2014) 104]

    (I testi in lingua danese, francese, inglese, italiana, neerlandese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

    (2014/27/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

    visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l’articolo 32, paragrafo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (nel seguito «il regolamento finanziario») e dell’articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (4) (nel seguito «le modalità di applicazione»), l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione europea è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa a carico del bilancio ed è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

    (2)

    I servizi della Commissione hanno valutato e approvato i programmi di lavoro e le corrispondenti previsioni di bilancio presentati nel 2013 dai laboratori di riferimento dell’UE per l’anno 2014.

    (3)

    Di conseguenza, è opportuno concedere un contributo finanziario dell’Unione ai laboratori di riferimento dell’UE designati allo scopo di cofinanziare le loro attività connesse all’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004. Il contributo finanziario dell’Unione va fissato al 100 % delle spese ammissibili nei limiti dell’importo del contributo finanziario UE concesso nell’ambito della presente decisione.

    (4)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 135/2013 della Commissione (5) fissa le regole di ammissibilità per i seminari organizzati dai laboratori di riferimento dell’UE. Esso limita anche il contributo finanziario a un massimo di 32 partecipanti, 3 oratori invitati e 10 rappresentanti di paesi terzi invitati ai seminari. Al fine di garantire un risultato ottimale dei seminari, a tale limite vanno previste deroghe per alcuni laboratori di riferimento dell’UE che hanno bisogno di un sostegno per consentire l’intervento di più di 32 partecipanti. In particolare, possono essere ottenute deroghe se un laboratorio di riferimento dell’UE assume la guida e la responsabilità dell’organizzazione di un seminario con un altro laboratorio di riferimento dell’UE.

    (5)

    Per i sei laboratori di riferimento dell’UE designati nell’ambito del Centro comune di ricerca, i rapporti sono disciplinati da un accordo amministrativo annuale, accompagnato da un programma di lavoro e dal relativo bilancio, dato che il Centro comune di ricerca e la direzione generale per la Salute e i consumatori sono entrambi servizi della Commissione.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’Unione concede al Laboratoire de sécurité des aliments (LSA) dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), di Maisons-Alfort, Francia, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

    a)

    per l’analisi e il controllo del latte e dei prodotti a base di latte, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 360 000 EUR;

    b)

    per l’analisi e il controllo della Listeria monocytogenes, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 413 000 EUR;

    c)

    per l’analisi e il controllo degli stafilococchi coagulasi-positivi, compreso lo Staphylococcus aureus, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 359 000 EUR.

    Articolo 2

    L’Unione concede al Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), di Bilthoven, Paesi Bassi, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo delle zoonosi (salmonella).

    Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 497 000 EUR.

    Articolo 3

    L’Unione concede al Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ministerio de Sanidad y Política Social), di Vigo, Spagna, un contributo finanziario per il controllo delle biotossine marine.

    Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 330 000 EUR.

    Articolo 4

    L’Unione concede al laboratorio del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), di Weymouth, Regno Unito, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

    a)

    per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 344 000 EUR;

    b)

    per le malattie dei crostacei, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 160 000 EUR.

    Articolo 5

    L’Unione concede all’Istituto Superiore di Sanità (ISS), di Roma, Italia, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

    a)

    per l’analisi e il controllo dell’Escherichia Coli, compreso l’E. Coli verocitotossico (VTEC), il contributo finanziario è fissato a un massimo di 344 000 EUR;

    b)

    per l’analisi e il controllo dei parassiti (in particolare Trichinella, Echinococcus e Anisakis), il contributo finanziario è fissato a un massimo di 377 000 EUR;

    c)

    per i residui di alcune sostanze di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 882/2004, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 330 000 EUR.

    Articolo 6

    L’Unione concede allo Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), di Uppsala, Svezia, un contributo finanziario per il controllo del Campylobacter.

    Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 423 000 EUR.

    Articolo 7

    L’Unione concede al Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), di Copenaghen, Danimarca, un contributo finanziario per il controllo della resistenza antimicrobica.

    Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 517 000 EUR.

    Articolo 8

    L’Unione concede all’Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (ex-VLA), di Addlestone, Regno Unito, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

    a)

    per il controllo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 317 000 EUR;

    b)

    in deroga all’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011 della Commissione (6), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 135/2013 e, per quanto concerne il seminario connesso alla suddetta attività, il laboratorio di riferimento dell’Unione europea può chiedere un contributo finanziario per l’intervento di più di 32 partecipanti;

    c)

    per la malattia di Newcastle, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 113 000 EUR;

    d)

    per l’influenza aviaria, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 403 000 EUR.

    Articolo 9

    L’Unione concede al Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), di Gembloux, Belgio, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo delle proteine animali nei mangimi.

    Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 599 000 EUR.

    Articolo 10

    L’Unione concede al Laboratoire de Fougères dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), di Fougères, Francia, un contributo finanziario per quanto riguarda i residui di alcune sostanze di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 882/2004.

    Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 512 000 EUR.

    Articolo 11

    L’Unione concede al Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), di Berlino, Germania, un contributo finanziario per quanto riguarda i residui di alcune sostanze di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004.

    Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 512 000 EUR.

    Articolo 12

    L’Unione concede al RIKILT — Istituto per la sicurezza alimentare, dell’Università e del centro di ricerca di Wageningen, Paesi Bassi, un contributo finanziario per quanto riguarda i residui di alcune sostanze di cui all’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 882/2004.

    Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 512 000 EUR.

    Articolo 13

    L’Unione concede al Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), di Friburgo, Germania, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

    a)

    per l’analisi e il controllo dei residui di pesticidi nei prodotti alimentari di origine animale e nei prodotti ad alto contenuto di grasso, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 244 000 EUR;

    b)

    per l’analisi e il controllo delle diossine e dei PCB nei mangimi e negli alimenti, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 510 000 EUR.

    Articolo 14

    L’Unione concede al Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), di Søborg, Danimarca, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo dei residui di pesticidi nei cereali e nei mangimi.

    Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 257 000 EUR.

    Articolo 15

    L’Unione concede al Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), di Almería, Spagna, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo dei residui di pesticidi nei prodotti ortofrutticoli, compresi i prodotti ad alto contenuto di acqua e acido.

    Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 440 000 EUR.

    Articolo 16

    L’Unione concede al Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), di Stoccarda, Germania, un contributo finanziario per l’analisi e il controllo dei residui di pesticidi con metodiche monoresiduo.

    Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 428 000 EUR.

    Articolo 17

    L’Unione concede al Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, di Algete (Madrid), Spagna, un contributo finanziario per quanto riguarda la peste equina.

    Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 110 000 EUR.

    Articolo 18

    L’Unione concede al Pirbright Institute (ex AFRC Institute for Animal Health), di Pirbright, Regno Unito, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

    a)

    per la malattia vescicolare dei suini, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 61 000 EUR;

    b)

    per la febbre catarrale degli ovini, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 266 000 EUR;

    c)

    per l’afta epizootica, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 396 000 EUR.

    Articolo 19

    L’Unione concede al Danmarks Tekniske Universitet, Istituto Veterinario Nazionale, Dipartimento delle specie avicole domestiche, delle specie ittiche e degli animali da pelliccia, di Aarhus, Danimarca, un contributo finanziario per quanto riguarda le malattie dei pesci.

    Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 350 000 EUR.

    Articolo 20

    L’Unione concede all’IFREMER, di La Tremblade, Francia, un contributo finanziario per quanto riguarda le malattie dei molluschi bivalvi.

    Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 200 000 EUR.

    Articolo 21

    L’Unione concede all’Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, di Hannover, Germania, un contributo finanziario per quanto riguarda la peste suina classica.

    Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 388 000 EUR.

    Articolo 22

    L’Unione concede al Centro de Investigación en Sanidad Animal, di Valdeolmos, Spagna, un contributo finanziario per quanto riguarda la peste suina africana.

    Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 317 000 EUR.

    Articolo 23

    L’Unione concede all’INTERBULL Centre, Department of Animal Breeding and Genetics — SLU, Swedish University of Agricultural Sciences, di Uppsala, Svezia, un contributo finanziario per la collaborazione all’armonizzazione dei metodi di controllo e delle valutazioni dei risultati per i bovini riproduttori di razza pura.

    Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 150 000 EUR.

    Articolo 24

    L’Unione concede all’ANSES, Laboratoire de santé animale, di Maisons-Alfort, Francia, un contributo finanziario per quanto riguarda la brucellosi.

    Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 299 000 EUR.

    Articolo 25

    L’Unione concede all’ANSES, Laboratoire de santé animale, di Maisons-Alfort/Laboratoire de pathologie équine, di Dozulé, Maisons-Alfort, Francia, un contributo finanziario per quanto riguarda le malattie degli equini ad eccezione della peste equina.

    Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 559 000 EUR.

    Articolo 26

    L’Unione concede all’ANSES, Laboratoire de la rage et de la faune sauvage, di Malzéville, Francia, un contributo finanziario per quanto riguarda la rabbia.

    Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 282 000 EUR.

    Articolo 27

    L’Unione concede al Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET), Universidad Complutense de Madrid, di Madrid, Spagna, un contributo finanziario per quanto riguarda la tubercolosi.

    Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 260 000 EUR.

    Articolo 28

    L’Unione concede all’ANSES, Laboratoire de Sophia-Antipolis, di Sophia-Antipolis, Francia, un contributo finanziario per quanto riguarda la salute delle api.

    Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 422 000 EUR.

    Articolo 29

    L’Unione concede al Centro comune di ricerca della Commissione europea, di Geel, Belgio, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

    a)

    per le attività connesse ai metalli pesanti negli alimenti e nei mangimi, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 239 000 EUR;

    b)

    per le attività connesse alle micotossine, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 271 000 EUR;

    c)

    per le attività connesse agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), il contributo finanziario è fissato a un massimo di 269 000 EUR;

    d)

    per le attività connesse agli additivi destinati all’alimentazione animale, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 71 000 EUR.

    Articolo 30

    L’Unione concede al Centro comune di ricerca della Commissione europea, di Ispra, Italia, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

    a)

    per le attività connesse ai materiali e agli oggetti a contatto con gli alimenti, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 380 000 EUR;

    b)

    per le attività legate agli OGM, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 410 000 EUR.

    Articolo 31

    Il contributo finanziario dell’Unione di cui agli articoli da 1 a 30 è fissato al 100 % delle spese ammissibili nei limiti dell’importo del contributo finanziario UE concesso nell’ambito della presente decisione.

    Articolo 32

    La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento a norma dell’articolo 84 del regolamento finanziario.

    Articolo 33

    I laboratori elencati nell’allegato sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2014

    Per la Commissione

    Tonio BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

    (2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

    (3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

    (4)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 135/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011, nell’ambito della decisione 2009/470/CE riguardante il contributo finanziario dell’Unione ai laboratori di riferimento dell’UE per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali (GU L 46 del 19.2.2013, pag. 8).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011 della Commissione, del 12 settembre 2011, nell’ambito della decisione 2009/470/CE riguardante il contributo finanziario dell’Unione ai laboratori di riferimento della UE per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali (GU L 241 del 17.9.2011, pag. 2).


    ALLEGATO

    Laboratoire de sécurité des aliments (LSA) dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Francia,

    Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, Paesi Bassi,

    Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ministerio de Sanidad y Política Social), Estación Marítima, s/n, 36200 Vigo, Spagna,

    Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth Laboratory, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, DT4 8UB, Regno Unito,

    Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italia,

    Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ulls väg 2 B, SE-751 89 Uppsala, Svezia,

    Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790 Copenhagen, Danimarca,

    Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (ex-VLA) Weybridge, New Haw, Addelstone KT15 3NB, Regno Unito,

    Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, Belgio,

    Laboratoire de Fougères dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), 10B rue Claude Bourgelat, Javené, CS40608, 35306 Fougères, Francia,

    Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Mauerstraße 39-42, 10117 Berlino, Germania,

    RIKILT – Istituto per la sicurezza alimentare, dell’Università e del centro di ricerca di Wageningen, Akkermaalsbos 2, ed. n. 123, 6708 WB Wageningen, Paesi Bassi,

    Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstraße 5, 79114 Friburgo, Germania,

    Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg, Danimarca,

    Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano, 04120 Almería, Spagna,

    Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Schaflandstraße 3/2, 70736 Stoccarda, Germania,

    Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete, Ministerio de Agricultura, PESCA y Alimentación, Ctra. M-106, km 1,4, 28110 Algete (Madrid), Spagna,

    The Pirbright Institute (ex AFRC Institute for Animal Health), Pirbright Laboratory, Woking, Pirbright GU24 ONF, Regno Unito,

    Danmarks Tekniske Universitet, Istituto Veterinario Nazionale, Dipartimento delle specie avicole domestiche, delle specie ittiche e degli animali da pelliccia, Hangøvej 2, 8200 Aarhus, Danimarca,

    IFREMER, Avenue Mus de Loup, Ronce les Bains, 17390 La Tremblade, Francia,

    Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bischofsholer Damm 15, 30173 Hannover, Germania,

    Centro de Investigación en Sanidad Animal, Ctra. De Algete a El Casar, 28130, Valdeolmos, Spagna,

    INTERBULL Centre, Department of Animal Breeding and Genetics SLU, Swedish University of Agricultural Sciences, Undervisningsplan E1-27, SE-750 07 Uppsala, Svezia,

    ANSES, Laboratoire de santé animale, 23 avenue du Général de Gaulle, 94706 Maisons-Alfort, Francia,

    ANSES, Laboratoire de santé animale/Laboratoire de pathologie équine, Dozulé, 23 avenue du Général de Gaulle, 94706 Maisons-Alfort, Francia,

    ANSES, Laboratoire de la rage et de la faune sauvage, Domaine de Pixérécourt, 54220 Malzéville, Francia,

    Centro de Vigilancia sanitaria veterinaria (VISAVET), Universidad Complutense de Madrid, Avda. Puerta de Hierro s/n, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, Spagna,

    ANSES, Laboratoire de Sophia-Antipolis, 105 Route des Chappes, les Templiers, 06902 Sophia-Antipolis, Francia,

    Centro comune di ricerca della Commissione europea, Retieseweg 111, 2440 Geel, Belgio,

    Centro comune di ricerca della Commissione europea, Via E. Fermi 2749, 21027 Ispra, Italia.


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