Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0022

    Decisione 2014/22/PESC del Consiglio, del 20 gennaio 2014 , recante modifica della decisione 2013/353/PESC che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia

    GU L 16 del 21.1.2014, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/22(1)/oj

    21.1.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 16/30


    DECISIONE 2014/22/PESC DEL CONSIGLIO

    del 20 gennaio 2014

    recante modifica della decisione 2013/353/PESC che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

    vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 25 agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/518/PESC (1), che nomina il sig. Philippe LEFORT rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia.

    (2)

    Il 2 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/353/PESC (2) che proroga il mandato dell'RSUE fino al 30 giugno 2014 e che stabilisce un importo di riferimento finanziario fino al 31 dicembre 2013.

    (3)

    È opportuno stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2014.

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'articolo 5 della decisione 2013/353/PESC è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

    «L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2014 è pari a 1 040 000 EUR.»;

    b)

    al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

    «Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1, primo comma, sono ammissibili a decorrere dal 1o luglio 2013.»

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

    Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. ASHTON


    (1)  Decisione 2011/518/PESC del Consiglio, del 25 agosto 2011, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (GU L 221 del 27.8.2011, pag. 5).

    (2)  Decisione 2013/353/PESC del Consiglio, del 2 luglio 2013, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (GU L 185 del 4.7.2013, pag. 9).


    Top