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Document 32013R1153

    Regolamento (UE) n. 1153/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

    GU L 306 del 16.11.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1153/oj

    16.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 306/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 1153/2013 DEL CONSIGLIO

    del 15 novembre 2013

    che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

    vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (1),

    vista la proposta congiunta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia (2) impone un divieto generale riguardante la fornitura di consulenza tecnica, assistenza, formazione, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi con attività militari a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia.

    (2)

    Il 24 luglio 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha adottato la risoluzione 2111 (2013), che modifica in tal modo l’embargo sulle armi imposto dal paragrafo 5 della risoluzione 733 (1992) del CSNU, ulteriormente elaborato dai paragrafi 1 e 2 della risoluzione 1425 (2002), dal paragrafo 12 della risoluzione 1846 (2008), dal paragrafo 11 della risoluzione 1851 (2008) e modificato dai paragrafi da 33 a 38 della risoluzione 2093 (2013), disponendo così una deroga al divieto di fornire assistenza connessa alle armi e agli equipaggiamenti militari destinati a sostenere la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM) e la missione di formazione dell’Unione europea in Somalia (EUTM) o a essere utilizzati da tali missioni.

    (3)

    Il 15 novembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/659/PESC (3), che modifica la decisione 2010/231/PESC e dispone le deroghe suddette.

    (4)

    Poiché le misure in questione rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

    (5)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 147/2003,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel regolamento (CE) n. 147/2003, l’articolo 2 bis è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2 bis

    In deroga all’articolo 1, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio, indicata nei siti web specificati nell’allegato I, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate:

    a)

    la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l’assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere o a essere utilizzati dalla missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) di cui al paragrafo 10, lettera b) della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2111 (2013), o a essere utilizzati unicamente dagli Stati o dalle organizzazioni internazionali, regionali o subregionali conformemente al paragrafo 10, lettera e) dell'UNSCR 2111 (2013);

    b)

    la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l’assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere i partner strategici dell’AMISOM, operanti unicamente nell’ambito del concetto strategico dell’Unione africana del 5 gennaio 2012 (o nell’ambito del successivo concetto strategico dell’Unione africana), in cooperazione e coordinamento con l’AMISOM, conformemente al paragrafo 10, lettera c) dell’UNSCR 2111 (2013), o a essere utilizzati da tali partner;

    c)

    la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l’assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere il personale delle Nazioni Unite, inclusa la missione di assistenza dell’ONU in Somalia (UNSOM), conformemente al paragrafo 10, lettera a) dell’UNSCR 2111 (2013), o a essere utilizzati da tale personale;

    d)

    la fornitura di consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

    i)

    l’autorità competente interessata ha appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, e

    ii)

    lo Stato membro interessato ha informato il comitato istituito dal paragrafo 11 dell'UNSCR 751 (1992) di aver appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, e dell’intenzione della sua autorità competente di concedere un’autorizzazione e il comitato non ha sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica;

    e)

    la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari, tranne per quanto riguarda gli articoli elencati nell’allegato III, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

    i)

    l’autorità competente interessata ha appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia per la sicurezza del popolo somalo; e

    ii)

    il comitato istituito dal paragrafo 11 dell'UNSCR 751 (1992) è stato informato dettagliatamente, con almeno cinque giorni di anticipo, di qualsiasi consulenza, assistenza o formazione destinata unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia per la sicurezza del popolo somalo, fornendo tutte le informazioni pertinenti conformemente al paragrafo 16 dell’UNSCR 2111 (2013),

    f)

    la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l’assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere la missione di formazione dell’Unione europea in Somalia (EUTM) o a essere utilizzati da tale missione.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    R. ŠADŽIUS


    (1)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.

    (2)  GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.

    (3)  Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.


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