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Document 32013R1075
Regulation (EU) No 1075/2013 of the European Central Bank of 18 October 2013 concerning statistics on the assets and liabilities of financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions (recast) (ECB/2013/40)
Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013 , riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (rifusione) (BCE/2013/40)
Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013 , riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (rifusione) (BCE/2013/40)
GU L 297 del 7.11.2013, pp. 107–121
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
27/11/2013
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7.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 297/107 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1075/2013 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 18 ottobre 2013
riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione
(rifusione)
(BCE/2013/40)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare gli articoli 5, paragrafo 1, e 6, paragrafo 4,
visto il parere della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Poiché il regolamento (CE) n. 24/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2008/30) (2) deve essere modificato in modo sostanziale, in particolare alla luce del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (3), è opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 2533/98 prevede all’articolo 2, paragrafo 1, che, ai fini dell’adempimento dei propri obblighi di segnalazione statistica, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalla banche centrali nazionali (BCN), ha il diritto di raccogliere informazioni statistiche limitatamente agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e a quanto risulti necessario a consentire l’espletamento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). In base all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2533/98, le società veicolo finanziarie coinvolte nelle operazioni di cartolarizzazione (di seguito «SV») rientrano tra gli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione per l’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE, tra l’altro, nell’ambito delle statistiche monetarie e bancarie. Inoltre, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2533/98 impone alla BCE di precisare quali operatori, tra quelli assoggettabili agli obblighi di segnalazione, siano effettivamente tenuti alla segnalazione e le conferisce la facoltà di esentare totalmente o parzialmente determinate categorie di soggetti segnalanti dagli obblighi di segnalazione statistica da essa imposti. |
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(3) |
L’obiettivo di queste informazioni è quello di fornire alla BCE un quadro statistico esaustivo delle attività finanziarie del sottosettore delle SV negli Stati membri la cui moneta è l’euro (in seguito «Stati membri dell’area dell’euro»), visti come un unico territorio economico. |
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(4) |
Dati gli stretti collegamenti tra le attività di cartolarizzazione delle SV e delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) si richiede una segnalazione coerente, complementare e integrata da parte delle SV e delle IFM. Pertanto, le informazioni statistiche fornite in conformità del presente regolamento devono considerarsi unitamente agli obblighi di segnalazione per le IFM sui prestiti cartolarizzati, come disposto nel regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (4). |
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(5) |
L’approccio integrato di segnalazione delle SV e delle IFM e le deroghe previste nel presente regolamento si propongono di minimizzare l’onere di segnalazione per i soggetti segnalanti e di evitare sovrapposizioni nella segnalazione di informazioni statistiche tra SV e IFM. |
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(6) |
Le BCN devono essere autorizzate a esentare le SV da quegli obblighi di segnalazione che causerebbero costi irragionevolmente alti rispetto al beneficio statistico che ne deriva. |
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(7) |
Sebbene i regolamenti adottati dalla BCE ai sensi all’articolo 34.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC») non conferiscano alcun diritto e non impongano alcun obbligo agli Stati membri la cui moneta non è l’euro (di seguito «Stati membri non appartenenti all’area dell’euro»), l’articolo 5 dello Statuto del SEBC si applica sia agli Stati membri dell’area dell’euro, sia a quelli non appartenenti all’area dell’euro. Il considerando 17 del regolamento (CE) n. 2533/98 fa riferimento al fatto che l’articolo 5 dello Statuto del SEBC, congiuntamente all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, comporta l’obbligo di definire e attuare a livello nazionale tutte le misure che gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro ritengono idonee per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie ai fini dell’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica della BCE e della realizzazione tempestiva dei preparativi necessari, in ambito statistico, per divenire Stati membri dell’area dell’euro. |
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(8) |
Si applicano le norme per la protezione e l’utilizzo delle informazioni statistiche riservate stabilite nell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio. |
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(9) |
L’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98 stabilisce che la BCE ha il potere di irrogare sanzioni ai soggetti dichiaranti che non adempiono agli obblighi di segnalazione statistica previsti nei regolamenti o nelle decisioni della BCE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento:
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1) |
per «SV» si intende un’impresa che è costituita conformemente al diritto nazionale o dell’Unione secondo una delle seguenti tipologie:
e la cui attività principale soddisfi entrambi i seguenti criteri:
La definizione non comprende:
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2) |
per «cartolarizzazione» si intende un’operazione o uno schema in cui un soggetto che è distinto dal cedente o dall’impresa di assicurazione o riassicurazione ed è creato o serve ai fini dell’operazione o dello schema, emette degli strumenti di finanziamento destinati agli investitori, e ricorrono una o più delle seguenti circostanze:
laddove tali strumenti di finanziamento siano emessi, essi non rappresentano obblighi di pagamento del cedente o dell’impresa di assicurazione o riassicurazione; |
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3) |
per «cedente» si intende chi trasferisce un’attività o un insieme di attività e/o il rischio di credito dell’attività o dell’insieme di attività alla struttura della cartolarizzazione; |
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4) |
per «soggetto segnalante» si intende un soggetto dichiarante ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98; |
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5) |
«residente» ha il significato di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98. Ai fini del presente regolamento, se un soggetto giuridico è privo di una dimensione fisica, la residenza è determinata dal territorio economico secondo il cui diritto il soggetto è stato registrato. Se il soggetto non è registrato, si utilizza il criterio del domicilio legale, ossia il paese il cui sistema giuridico disciplina la creazione e il permanere in esistenza del soggetto; |
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6) |
per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell’area dell’euro in cui è residente la SV; |
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7) |
per «inizio dell’attività» si intende ogni attività, inclusa ogni misura preparatoria, connessa alla cartolarizzazione e diversa dalla mera costituzione di un’entità che non è destinata ad iniziare l’attività di cartolarizzazione nei successivi sei mesi. Tutte le attività intraprese dalla SV dopo che l’attività di cartolarizzazione diventa prevedibile costituiscono inizio dell’attività. |
Articolo 2
Operatori segnalanti
1. Le SV residenti nel territorio di uno Stato membro dell’area dell’euro rientrano tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione. Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione sono soggetti agli obblighi fissati dall’articolo 3, paragrafo 2.
2. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione comprendono gli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione statistica escluse le SV che ne sono state pienamente esentate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c). Gli operatori effettivamente soggetti ad obblighi di segnalazione sono soggetti agli obblighi di segnalazione stabiliti nell’articolo 4, fatte salve le deroghe previste all’articolo 5. Rientrano altresì tra gli operatori effettivamente soggetti ad obblighi di segnalazione, le SV che sono soggette alla segnalazione dei propri bilanci annuali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, o che sono soggette ad obblighi di segnalazione ad hoc ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5.
3. Se una SV non ha personalità giuridica ai sensi del proprio diritto nazionale, i suoi legali rappresentanti, o in assenza di rappresentanza formalizzata le persone che ai sensi del diritto nazionale applicabile sono responsabili per le azioni delle SV, sono considerati soggetti segnalanti ai sensi del presente regolamento.
Articolo 3
Elenco delle SV a fini statistici
1. Il Comitato esecutivo redige e aggiorna, a fini statistici, un elenco delle SV che costituiscono operatori soggetti agli obblighi di segnalazione che ricadono nel presente regolamento. Le SV forniscono alle BCN i dati che le BCN richiedono secondo le modalità stabilite dall’Indirizzo BCE/2007/9 del 1o agosto 2007, relativo alle statistiche monetarie e delle istituzioni e dei mercati finanziari (8). Le BCN e la BCE devono rendere tale elenco e gli aggiornamenti dello stesso disponibili attraverso mezzi adeguati, inclusi mezzi elettronici, internet, oppure, su richiesta dei soggetti segnalanti, in forma cartacea.
2. La SV informa la BCN competente della propria esistenza entro una settimana dalla data in cui essa ha iniziato la propria attività indipendentemente dal fatto che essa si attenda di essere soggetta a obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento.
3. Se la versione elettronica disponibile più recente dell’elenco di cui al paragrafo 1 non è corretta, la BCE si astiene dall’imporre sanzioni ai soggetti segnalanti che non abbiano ottemperato correttamente agli obblighi di segnalazione purché l’obbligo previsto nel paragrafo 2 sia stato rispettato e il soggetto abbia fatto affidamento, in buona fede, nell’elenco errato.
Articolo 4
Obblighi di segnalazione statistica trimestrale e regole di segnalazione
1. Gli operatori effettivamente soggetti all’obbligo di segnalazione forniscono alla BCN competente i dati sulle consistenze in essere, le operazioni finanziarie e le cancellazioni totali/parziali sulle attività e passività delle SV su base trimestrale, conformemente agli allegati I e II.
2. LE BCN possono raccogliere titolo per titolo le informazioni statistiche sui titoli emessi e detenuti dalle SV necessarie per ottemperare agli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 1, nei limiti in cui i dati di cui al paragrafo 1 possono essere ricavati nel rispetto dei requisiti statistici minimi specificati nell’allegato III. Fatti salvi gli obblighi di tempestività stabiliti all’articolo 6, le BCN possono richiedere che vengano forniti dati titolo per titolo sulle operazioni finanziarie in titoli di debito detenuti da SV in conformità con uno degli approcci elencati nella sezione 2 della parte I dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea (BCE/2012/24) (9).
3. Fatte salve le regole di segnalazione stabilite nell’allegato II, tutte le attività e le passività delle SV sono segnalate ai sensi del presente regolamento in conformità delle regole di segnalazione stabilite nella rilevante legislazione nazionale di recepimento della direttiva del Consiglio 86/635/CEE, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (10). I principi contabili della legislazione nazionale di recepimento della Quarta direttiva del Consiglio 78/660/CEE, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (11) si applicano alle SV che non rientrano nell’ambito di applicazione della legislazione nazionale di recepimento della direttiva 86/635/CEE. Alle SV che non ricadono sotto la legislazione nazionale di recepimento delle predette direttive si applica ogni altro principio o pratica contabile nazionale o internazionale rilevante.
4. Laddove il paragrafo 3 richieda la segnalazione di strumenti al prezzo corrente di mercato (mark-to-market), le BCN possono esentare le SV dal segnalare tali strumenti su tale base quando i costi in cui incorra la SV siano irragionevolmente alti. In tal caso la SV applicherà la valutazione utilizzata ai fini delle relazioni agli investitori.
5. Laddove ai sensi delle pratiche dei mercati nazionali i dati disponibili si riferiscano a una data qualunque all’interno di un trimestre, le BCN possono permettere ai soggetti segnalanti di trasmettere tali dati, se essi sono comparabili e se le operazioni significative che abbiano luogo tra tale data e la fine del trimestre sono tenute in considerazione.
6. Invece di fornire i dati sulle operazioni finanziarie di cui al paragrafo 1, i soggetti segnalanti possono, in accordo con la BCN competente, fornire aggiustamenti da rivalutazione e altre variazioni di volume che consentano alla BCN di ricavare le operazioni finanziarie.
7. Invece di fornire dati sulle cancellazioni totali/parziali di cui al paragrafo 1, i soggetti segnalanti possono, in accordo con la BCN competente, fornire altre informazioni che permettono alla BCN di ricavare i dati richiesti su tali cancellazioni.
Articolo 5
Deroghe
1. Le BCN possono concedere deroghe agli obblighi di segnalazione illustrati nell’articolo 4 nei seguenti casi:
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a) |
per i prestiti ceduti da IFM dell’area dell’euro e disaggregati per scadenza, settore e residenza del debitore, e laddove le IFM continuano a gestire i prestiti cartolarizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), le BCN possono concedere alle SV deroghe dalla segnalazione dei dati relativi a tali prestiti. Il regolamento (UE) n. 1071/2013 disciplina la segnalazione di tali dati; |
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b) |
le BCN possono esentare le SV da tutti gli obblighi di segnalazione previsti nell’allegato 1, eccetto dall’obbligo di segnalare, su base trimestrale, i dati sulle consistenze in essere di fine trimestre sulle attività complessive, a condizione che le SV che contribuiscono alle attività trimestrali aggregate rappresentino almeno il 95 % del totale delle attività delle SV in termini di consistenze in essere, in ogni Stato membro dell’area dell’euro. Le BCN si accertano per tempo che questa condizione sia soddisfatta ai fini della concessione o del ritiro, se necessario, di eventuali deroghe, con decorrenza dall’inizio di ogni anno; |
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c) |
nei limiti in cui i dati di cui all’articolo 4 possono essere ricavati, in conformità ai requisiti statistici minimi come specificati nell’allegato III, da altre fonti statistiche, pubbliche, private o prudenziali e fatte salve le lettere a) e b), le BCN possono, dopo aver consultato la BCE, esentare pienamente o parzialmente i soggetti segnalanti dagli obblighi di segnalazione stabiliti nell’allegato I. |
2. Le SV hanno la facoltà, con il previo assenso della BCN competente, di rinunciare alle deroghe di cui al paragrafo 1 e di ottemperare invece in pieno agli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 4.
3. Le SV che beneficiano di una deroga ai sensi del paragrafo 1, lettera c), forniscono i propri rendiconti finanziari annuali alla BCN competente, se questa informazione non è disponibile da fonti pubbliche, entro sei mesi successivi alla fine del periodo di riferimento, o al più presto da quel momento, in conformità alle consuetudini giuridiche nazionali applicabili dove la SV è residente. La BCN competente effettua la notifica a quelle SV che siano soggette a tale obbligo di segnalazione.
4. La BCN competente revoca la deroga stabilita dal paragrafo 1, lettera c), se dati di qualità conforme ai requisiti statistici minimi indicati nel presente regolamento non sono stati resi disponibili in tempo alla BCN competente per tre periodi di segnalazione consecutivi, indipendentemente da qualsiasi errore attribuibile alla SV coinvolta. Le SV iniziano a segnalare i dati, come stabilito dall’articolo 4, non più tardi di tre mesi dalla data in cui la BCN competente abbia notificato ai soggetti segnalanti che la deroga è stata revocata.
5. Fatto salvo il paragrafo 3, al fine di rispettare gli obblighi contenuti nel presente regolamento, le BCN possono sottoporre ad obblighi di segnalazione ad hoc le SV che hanno ottenuto deroghe ai sensi del paragrafo 1, lettera c). Le SV segnalano l’informazione richiesta ad hoc entro i 15 giorni lavorativi seguenti la richiesta fatta dalla BCN competente.
Articolo 6
Tempestività
Le BCN forniscono alla BCE i dati sulle attività e le passività trimestrali aggregate riguardanti le posizioni delle SV residenti entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono. Le BCN stabiliscono i termini per il ricevimento dei dati dai soggetti segnalanti.
Articolo 7
Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione
1. I soggetti segnalanti adempiono gli obblighi di segnalazione cui sono soggetti in conformità dei requisiti minimi per la trasmissione, l’accuratezza, la conformità concettuale e la revisione definiti nell’allegato III.
2. Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in conformità degli obblighi imposti a livello nazionale. Le BCN garantiscono che tali disposizioni forniscano le informazioni statistiche richieste e consentano di effettuare un controllo accurato della conformità concettuale e dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza e revisione definiti nell’allegato III.
Articolo 8
Verifica e raccolta obbligatoria
Le BCN esercitano il diritto di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni che i soggetti segnalanti devono fornire ai sensi del presente regolamento, senza che questo pregiudichi la facoltà della BCE di esercitare essa stessa tali diritti. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un’istituzione compresa tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfa i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione specificati nell’allegato III.
Articolo 9
Prima segnalazione
1. La prima segnalazione avrà luogo con i dati trimestrali riferiti al quarto trimestre del 2014.
2. Le SV che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2014, quando segnalano i dati per la prima volta, segnalano i dati su base trimestrale a partire dall’inizio dell’attività di cartolarizzazione.
3. Le SV che iniziano l’attività prima dell’adozione dell’euro da parte del loro Stato membro successivamente al 31 dicembre 2014, quando segnalano i dati per la prima volta, segnalano i dati su base trimestrale a partire dal periodo di riferimento in cui lo Stato membro ha adottato l’euro. Per il periodo di riferimento in cui lo Stato membro ha adottato l’euro, la SV segnala solo le consistenze in essere.
Articolo 10
Abrogazioni
1. Il regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30) è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2015.
2. Qualunque riferimento al regolamento abrogato è da intendersi come effettuato al presente regolamento.
Articolo 11
Disposizione finale
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo al giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 ottobre 2013.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) GU L 15 del 20.1.2009, pag. 1.
(3) GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.
(4) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) Cfr. pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1
(7) GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1.
(8) GU L 341 del 27.12.2007, pag. 1.
(9) GU L 305 dell’1.11.2012, pag. 6.
ALLEGATO I
OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA
ALLEGATO II
DEFINIZIONI
PARTE 1
Definizioni delle categorie di strumenti
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1. |
Questa tabella fornisce una descrizione tipo dettagliata delle varie categorie di strumenti che le banche centrali nazionali (BCN) traspongono in categorie nazionali conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento. La tabella non costituisce un elenco di singoli strumenti finanziari e le descrizioni non sono esaustive. Le definizioni fanno riferimento al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (di seguito «SEC 2010») stabilito dal regolamento (UE) n. 549/2013. |
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2. |
Per alcune categorie di strumenti sono richieste disaggregazioni per scadenza. Le disaggregazioni si riferiscono alla scadenza originaria, ossia alla scadenza all’emissione, che consiste nel periodo fisso durante il quale uno strumento finanziario non può essere rimborsato, come nel caso dei titoli di debito, o può esserlo solo con determinate penali, come per alcuni tipi di depositi. |
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3. |
Le attività finanziarie possono essere distinte in base alla loro negoziabilità. Sono negoziabili se la loro proprietà è rapidamente trasferibile da un’unità all’altra tramite consegna o girata, oppure se possono essere oggetto di compensazione nel caso degli strumenti finanziari derivati. Se qualunque strumento finanziario è potenzialmente scambiabile, gli strumenti negoziabili sono destinati a essere scambiati in un mercato organizzato o fuori borsa, sebbene l’effettivo scambio non costituisca una condizione imprescindibile per la negoziabilità. |
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4. |
Tutte le attività e passività finanziarie devono essere segnalate su base lorda; le attività finanziarie non sono cioè segnalate al netto delle passività.
Tabella A Definizioni delle categorie di strumenti di attività e passività delle SV CATEGORIE DELL’ATTIVO
CATEGORIE DEL PASSIVO
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PARTE 2
Definizioni dei settori
Il SEC 2010 fornisce il modello per la classificazione settoriale. Questa tabella fornisce una descrizione tipo dettagliata dei settori che le BCN traspongono in categorie nazionali conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento. Le controparti situate sul territorio degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono individuate secondo il proprio settore conformemente all’elenco tenuto dalla Banca centrale europea (BCE) a fini statistici e alla guida alla classificazione statistica delle controparti fornita nel «Manuale del settore delle istituzioni finanziarie monetarie e del settore statistico monetario: Guida alla classificazione statistica della clientela» della BCE. Gli enti creditizi situati al di fuori degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono indicati come «banche», anziché come IFM. Analogamente, il termine «non-IFM» fa riferimento solo all’area dell’euro. Per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro si utilizza il termine «operatori non bancari».
Tabella B
Definizioni dei settori
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Settore |
Definizione |
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IFM come definite all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Tale settore è costituito da BCN, enti creditizi come definiti dal diritto dell’Unione, FCM, altre istituzioni finanziarie la cui attività consiste nell’accettare depositi e/o strumenti ad essi strettamente assimilabili da organismi diversi dalle IFM e nell’erogare prestiti e/o nell’effettuare investimenti in titoli per conto proprio, quanto meno in termini economici, e istituti di moneta elettronica che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria sotto forma di emissione di moneta elettronica. |
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Il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e che sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché da unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza nazionali (SEC 2010, paragrafi da 2.111 a 2.113). |
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FI come definiti all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Questo sottosettore è composto da tutti gli organismi di investimento collettivo, tranne i FCM, che investono in attività finanziarie e/o non finanziarie, nella misura in cui abbiano per scopo l’investimento di capitali raccolti presso il pubblico |
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Il sottosettore degli altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria mediante l’assunzione da unità istituzionali di passività in forme diverse da moneta, depositi (o loro prossimi sostituti), quote/partecipazioni di FI o in relazione a assicurazioni, pensioni e sistemi di garanzie standard. Le SV come definite nel presente regolamento sono comprese in questo sottosettore (SEC 2010, paragrafi da 2.86 a 2.94) Il sottosettore degli ausiliari finanziari (S.126) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell’esercitare attività strettamente correlate all’intermediazione finanziaria, ma che non si configurano di per sé come intermediari finanziari. Tale sottosettore comprende, inoltre, le holding operative le cui consociate sono tutte o per la maggior parte società finanziarie. (SEC 2010, paragrafi da 2.95 a 2.97). Il sottosettore prestatori di fondi e delle istituzioni finanziarie captive (S.127) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria né esercitano attività finanziarie ausiliarie e nelle quali la maggior parte delle attività o passività non sono trattate su mercati aperti. Questo sottosettore comprende le società di partecipazione che detengono quote di controllo del capitale sociale di un gruppo di consociate e la cui attività principale consiste nel detenere la proprietà del gruppo, senza fornire altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, ossia che non amministrano o gestiscono altre unità (SEC 2010, paragrafi 2.98 e 2.99) |
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Il sottosettore delle imprese di assicurazione (S.128) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi principalmente nella forma di assicurazione diretta o di riassicurazione (SEC 2010, paragrafi da 2.100 a 2.104). Il sottosettore dei fondi pensione (S.129) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). I fondi pensione, come i sistemi di assicurazione sociale, forniscono reddito ai pensionati e spesso prestazioni in caso di morte o di invalidità (SEC 2010, paragrafi da 2.105 a 2.110) |
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Il settore delle società non finanziarie (S.11) comprende le unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari. Questo settore comprende anche le quasi-società non finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.45 a 2.50) |
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Il settore delle famiglie (S.14) è costituito da individui o da gruppi di individui, nella loro funzione di consumatori e di imprenditori che producono beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita (produttori di beni e servizi destinabili alla vendita) purché la produzione di beni e servizi non sia operata da entità distinte trattate come quasi-società. Esso comprende anche individui o gruppi di individui che producono beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale. Il settore delle famiglie comprende le imprese individuali e le società di persone non riconosciute come entità giuridiche, diverse da quelle considerate quasi-società, che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita (SEC 2010, paragrafi da 2.118 a 2.128) Il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) è costituito dagli organismi senza scopo di lucro che sono entità giuridiche distinte al servizio delle famiglie e sono produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita. Le loro risorse derivano principalmente da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale (SEC 2010, paragrafi 2.129 e 2.130) |
PARTE 3
Definizione di operazioni finanziarie
Le operazioni finanziarie, conformemente al SEC 2010, sono definite come acquisizione netta di attività finanziarie o incremento netto di passività per ogni tipo di strumento finanziario, ossia il totale di tutte le operazioni finanziarie effettuate nel corso del periodo di segnalazione. Un’operazione finanziaria tra unità istituzionali si configura come una contemporanea creazione o liquidazione di un’attività finanziaria e della passività in contropartita, come un trasferimento della proprietà di un’attività finanziaria oppure come l’assunzione di una passività. Le operazioni finanziarie sono registrate al valore dell’operazione, ossia al valore in valuta nazionale al quale le attività e/o le passività finanziarie sono create, liquidate, scambiate o assunte tra unità istituzionali, sulla base di considerazioni commerciali. Cancellazioni totali/parziali e variazioni di valutazione non rappresentano operazioni finanziarie.
PARTE 4
Definizione di cancellazioni totali/parziali
Le cancellazioni totali/parziali sono definite come rettifiche di valore dei prestiti registrate in bilancio che sono causate dalla cancellazione totale/parziale di prestiti. Sono incluse anche le cancellazioni totali/parziali riconosciute nel momento in cui il credito è venduto o trasferito a un terzo, laddove identificabili. Le cancellazioni si riferiscono ai casi in cui il credito è considerato un’attività priva di valore ed è cancellato dal bilancio. La cancellazione parziale si riferisce ai casi in cui si ritenga che il credito non si recupererà pienamente, e il valore del credito viene ridotto nel bilancio.
ALLEGATO III
REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI OPERATORI EFFETTIVAMENTE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE) i soggetti segnalanti devono soddisfare i seguenti requisiti minimi.
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1. |
Requisiti minimi per la trasmissione:
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2. |
Requisiti minimi di accuratezza:
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3. |
Requisiti minimi per la conformità concettuale:
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4. |
Requisiti minimi per le revisioni:
La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa. |