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Document 32013R0285
Council Implementing Regulation (EU) No 285/2013 of 21 March 2013 terminating the partial reopening of anti-dumping investigation concerning imports of ethanolamines originating in the United States of America and terminating the expiry review pursuant to Article 11(2) and the partial interim review pursuant to Article 11(3) of Regulation (EC) No 1225/2009
Regolamento di esecuzione (UE) n. 285/2013 del Consiglio, del 21 marzo 2013 , che chiude la riapertura parziale dell’inchiesta antidumping riguardante le importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d’America e che chiude il riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, nonché il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009
Regolamento di esecuzione (UE) n. 285/2013 del Consiglio, del 21 marzo 2013 , che chiude la riapertura parziale dell’inchiesta antidumping riguardante le importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d’America e che chiude il riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, nonché il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009
GU L 86 del 26.3.2013, pp. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
26.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 86/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 285/2013 DEL CONSIGLIO
del 21 marzo 2013
che chiude la riapertura parziale dell’inchiesta antidumping riguardante le importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d’America e che chiude il riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, nonché il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 11, paragrafo 2 e l’articolo 11, paragrafo 3,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
1.1. Misure in vigore
(1) |
Il 2 febbraio 1994, con regolamento (CE) n. 229/94 (2) («regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di etanolamina («prodotto in esame») originaria degli Stati Uniti d’America («USA»). Il 20 luglio 2000, in seguito a un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza, le suddette misure sono state estese per cinque anni con il regolamento (CE) n. 1603/2000 del Consiglio (3) («regolamento del primo riesame in previsione della scadenza»). |
(2) |
Il 23 ottobre 2006, in seguito alla seconda inchiesta di riesame in previsione della scadenza, le misure sono state estese per altri cinque anni con il regolamento (CE) n. 1583/2006 del Consiglio (4) («regolamento del secondo riesame in previsione della scadenza»). |
(3) |
Il 19 gennaio 2010, in seguito a una terza inchiesta di riesame in previsione della scadenza, i dazi antidumping sulle importazioni di etanolamina originaria degli USA sono stati prorogati per altri due anni con il regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2010 del Consiglio (5) («regolamento del terzo riesame in previsione della scadenza»). |
(4) |
Il 9 aprile 2010 la società Dow Chemical ha presentato un ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2010. |
(5) |
Il 12 marzo 2011 la Commissione europea («Commissione») ha pubblicato un avviso di imminente scadenza nella Gazzetta ufficiale (6). |
(6) |
In seguito a una richiesta presentata da BASF AG, Ineos Europe AG e Sasol Germany GmbH («industria dell’Unione»), il 21 gennaio 2012 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza («quarto riesame in previsione della scadenza») (7). |
(7) |
L’11 aprile 2012 (8) è stato avviato un riesame intermedio parziale limitato al dumping per quanto riguarda Dow Chemical Company. |
(8) |
In seguito al ricorso (9) depositato il 9 aprile 2010, il Tribunale ha annullato, con sentenza dell’8 maggio 2012 nella causa T-158/10 (10) («sentenza»),il regolamento del terzo riesame in previsione della scadenza nelle sue parti riguardanti Dow Chemical. |
1.2. Riapertura parziale
(9) |
A seguito della sentenza, è stato pubblicato un avviso (11) sulla riapertura parziale della terza inchiesta di riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di etanolamina originaria degli USA. La riapertura era limitata all’esecuzione della sentenza in merito alla determinazione della probabilità di persistenza o di reiterazione del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame («PIR») e della capacità di produzione inutilizzata di etanolamina negli USA. |
(10) |
Nel suddetto avviso si informavano le parti del fatto che, tenuto conto della sentenza, le importazioni nell’Unione europea di etanolamina fabbricata da Dow Chemical non erano più soggette ai dazi antidumping istituiti dal regolamento del terzo riesame in previsione della scadenza e che si doveva procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi antidumping definitivi versati a norma di tale regolamento sulle importazioni di etanolamina, nel rispetto della regolamentazione doganale applicabile. |
(11) |
La Commissione ha ufficialmente informato della riapertura parziale dell’inchiesta i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché l’industria dell’Unione. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso. |
(12) |
Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro tale termine dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione hanno avuto l’opportunità di essere sentite. |
(13) |
Sono state ricevute osservazioni da due produttori esportatori, tre produttori dell’Unione e un utilizzatore del prodotto in esame. |
2. ESECUZIONE DELLA SENTENZA
2.1. Osservazione preliminare
(14) |
Si ricorda che il motivo dell’annullamento del regolamento impugnato era la constatazione del Tribunale secondo la quale il regolamento del terzo riesame in vista della scadenza conteneva due errori di valutazione: i) aver ritenuto che il dumping persistesse durante il PIR e quindi, in base a tale dato, aver considerato probabile il futuro persistere del dumping; ii) aver valutato pari a 60 000 tonnellate la capacità di produzione inutilizzata di etanolamina negli Stati Uniti. |
2.2. Osservazioni delle parti interessate
(15) |
L’industria dell’Unione ha riconosciuto che la sentenza metteva in discussione le metodologie impiegate dalle istituzioni per quantificare la capacità di produzione inutilizzata negli USA. Tuttavia l’industria dell’Unione ha mantenuto la sua posizione sostendendo che, basando la capacità di produzione effettiva sul 90 % della capacità nominale totale, come avevano fatto le istituzioni, si ottiene un risultato estremamente conservativo, dato che per le imprese è comune e accettato il fatto di eccedere la capacità nominale totale. Basandosi su dati di mercato pubblicati, presumibilmente provenienti da PCI Xylenes & Polyesters («PCI»), l’industria dell’Unione ha concluso che vi era effettivamente una capacità inutilizzata nel 2008 e negli anni successivi. |
(16) |
Inoltre l’industria dell’Unione ha ritenuto che le condizioni di mercato non fossero cambiate sostanzialmente dopo la pubblicazione del regolamento del terzo riesame in previsione della scadenza e ha citato varie ragioni a sostegno della probabilità di reiterazione del dumping. Tra tali ragioni l’industria dell’Unione ha menzionato il fatto che, dopo il PIR, la capacità di produzione degli USA ha continuato a essere superiore alla domanda interna; le sostanziali espansioni della capacità di produzione nei paesi terzi dopo il 2009, che avrebbero reso i mercati di esportazione degli USA sempre più autosufficienti; l’esistenza di misure antidumping istituite o di prossima istituzione nei paesi terzi; l’aumento della capacità di produzione di MEG (glicole monoetilenico) dal 2009 in poi; e la proposta, negli USA, di includere talune etanolamine nell’elenco dei prodotti ad effetti potenzialmente nocivi per la salute, che potrebbe avere un impatto sul consumo interno. |
(17) |
Dow Chemical ha espresso dubbi in merito alla legittimità della riapertura dell’inchiesta affermando che il regolamento di base non contempla disposizioni specifiche che la consentano. Il suddetto produttore esportatore ha inoltre sostenuto che la riapertura sarebbe in contrasto con il termine di quindici mesi previsto dall’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base per il completamento delle inchieste di riesame. |
(18) |
Secondo Dow Chemical la sentenza non richiederebbe misure di esecuzione e la Commissione non potrebbe porre rimedio dal punto di vista legale agli aspetti del regolamento impugnato, dato che ognuno dei motivi sostanziali che hanno determinato l’adozione del regolamento è stato o annullato dal Tribunale o impugnato. Dow Chemical ritiene quindi che l’unico modo legale di porre rimedio a tali aspetti del regolamento del terzo riesame in previsione della scadenza consista nell’abrogare le misure esistenti. |
(19) |
Un utilizzatore dell’Unione, Stepan Europe («Stepan») ha osservato che l’unica conseguenza giuridica possibile della sentenza consisteva nella revoca delle misure istituite con il regolamento del terzo riesame in previsione della scadenza, dato che tali misure erano state istituite sulla base di un’analisi errata. Opinioni simili sono state espresse dal produttore esportatore Huntsman Petrochemical Corporation LLC («Huntsman»). Infatti, Stepan e Huntsman hanno affermato che, secondo il Tribunale, durante il PIR il margine di dumping a livello nazionale era negativo e che pertanto non si poteva provare la persistenza del dumping. Secondo Stepan le istituzioni avrebbero quindi dovuto esaminare se esisteva la probabilità di reiterazione del dumping, ma il regolamento del terzo riesame in previsione della scadenza non interviene in proposito. |
(20) |
Inoltre Stepan ha sottolineato che, se il concetto di persistenza del dumping venisse interpretato in relazione a una singola società, le istituzioni avrebbero dovuto concludere che per Dow Chemical non sussisteva il persistere del dumping, in quanto, secondo il Tribunale, tale società rappresentava oltre l’85 % di tutte le importazioni dagli USA; in base a questo dato le istituzioni avrebbero dovuto verificare se vi fosse la probabilità di reiterazione del dumping da parte di Dow Chemical. Per quanto riguarda gli altri esportatori, la presenza del dumping era invece stata accertata e quindi le istituzioni avrebbero dovuto stabilire se vi fosse la probabilità di persistenza del dumping. L’analisi della probabilità di persistenza del dumping era basata prevalentemente, secondo Stepan, su una capacità inutilizzata a livello nazionale negli USA pari a 60 000 tonnellate. Viste le conclusioni del Tribunale secondo le quali le istituzioni avevano valutato erroneamente la capacità inutilizzata negli USA e dato che, secondo Stepan, la capacità inutilizzata si avvicinava piuttosto a un massimo di 8 000 tonnellate, non era più possibile sostenere che per gli altri esportatori sussistesse la probabilità di persistenza del dumping. Le istituzioni avrebbero dovuto anche esaminare e stabilire la probabilità di reiterazione del dumping. |
(21) |
Anche l’analisi di Huntsman si basa sul presupposto, confermato dalla sentenza, che durante il PIR negli USA non vi era capacità inutilizzata e che era quindi improbabile che maggiori quantitativi di etanolamina sarebbero stati esportati nell’Unione su tale base. Secondo Huntsman era pertanto inutile esaminare altri fattori, quali l’impatto delle misure di difesa commerciale sui paesi terzi, il possibile andamento della domanda negli USA e su altri mercati o la pressione al ribasso dei prezzi. Inoltre Huntsman ha affermato che, alla luce delle conclusioni del Tribunale in merito all’assenza di capacità inutilizzata negli USA durante il PIR, la Commissione non poteva più riesaminare la probabilità di reiterazione del dumping e del pregiudizio, né concludere nel quadro della riapertura parziale che esistesse la probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole. Se tuttavia la Commissione fosse in grado di riesaminare la probabilità di reiterazione del dumping e del pregiudizio, secondo Huntsman non vi sarebbero prove atte a dimostrare che sarebbero rispettate le prescrizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Per quanto riguarda la probabilità di reiterazione del dumping Huntsman ha sostenuto che, basandosi sulla conclusione secondo la quale, durante il PIR, Dow Chemical, di gran lunga il maggiore esportatore, non aveva praticato dumping, non esisteva probabilità di reiterazione del dumping a livello nazionale dopo il PIR in caso di revoca delle misure antidumping. |
(22) |
Secondo Huntsman la reiterazione del pregiudizio sarebbe improbabile vista l’assenza di capacità di produzione inutilizzata, che lascia pochissimo spazio a eventuali incrementi delle esportazioni verso l’Unione dopo il PIR. Huntsman ha sostenuto che tale conclusione è comprovata dal fatto che, secondo la relazione di SRI, (12) la crescita prevista dei consumi negli USA non differisce sostanzialmente da quella sugli altri mercati. |
(23) |
Huntsman ha affermato che, se l’industria dell’Unione avesse subito pregiudizio, la causa risiederebbe negli effetti della crisi economica e non nelle importazioni dagli USA. L’inasprimento dell’impatto negativo della crisi dovuto alle importazioni non consente di concludere che esista la probabilità di reiterazione del pregiudizio a causa delle suddette importazioni. |
2.3. Analisi delle osservazioni
(24) |
Per quanto riguarda la supposta illegittimità della riapertura (considerando 17 e 18), si rammenta che nella causa C-458/98 P («sentenza IPS») la Corte ha riconosciuto che, in casi in cui un procedimento consista in più fasi amministrative, l’annullamento di una di queste fasi non annulla il procedimento nel suo complesso. Il procedimento antidumping è un esempio di procedimento comprendente più fasi. Di conseguenza, l’annullamento del regolamento di modifica per quanto riguarda una parte non implica l’annullamento dell’intero procedimento precedente l’adozione di tale regolamento (13). Inoltre, ai sensi dell’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), le istituzioni dell’Unione sono tenute a dare esecuzione alla sentenza. Alla luce di quanto detto, l’affermazione che non esista una base giuridica per la riapertura parziale di un’inchiesta di riesame è stata ritenuta ingiustificata. |
(25) |
Altrettanto vale per l’affermazione che introdurre scadenze per la conclusione delle inchieste antidumping impedisce alla Commissione di estendere l’inchiesta oltre il termine previsto di quindici mesi (considerando 17 precedente). Questo termine è da considerarsi non pertinente all’esecuzione di una sentenza della Corte. Esso si riferisce infatti soltanto all’ultimazione dell’inchiesta iniziale di riesame, dalla data d’apertura dell’inchiesta alla data dell’azione finale, e non riguarda le misure ulteriori che possono eventualmente essere prese, ad esempio a seguito di un controllo giurisdizionale. Se venisse accolta tale affermazione per le istituzioni non sarebbe più possibile tenere conto delle conclusioni del Tribunale (come prescrive l’articolo 266 TFUE). Di fatto, le sentenze del Tribunale pervengono sempre dopo la scadenza del termine per l’inchiesta. Va notato inoltre che qualsiasi altra interpretazione significherebbe che, ad esempio, un’azione legale condotta con successo da una parte sarebbe senza effetto pratico per tale parte se la scadenza del termine di chiusura dell’inchiesta iniziale non permettesse di dare esecuzione a una sentenza del Tribunale. Ciò sarebbe contrario al principio secondo cui tutte le parti hanno il diritto a un effettivo controllo giurisdizionale. |
(26) |
Per quanto riguarda l’affermazione che la Commissione non sarebbe in grado di porre rimedio, dal punto di vista legale, agli errori di valutazione individuati nel regolamento impugnato e che l’unico modo di eseguire la sentenza consiste nell’abrogare le misure esistenti (considerando 18 precedente), va osservato quanto segue. Il Tribunale ha già stabilito che l’annullamento di un regolamento implica anche la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento di modifica che ne hanno determinato l’annullamento, lasciando immutate le parti non impugnate, che non sono oggetto della sentenza, come sostenuto nella sentenza IPS. Le istituzioni sono quindi tenute a rispettare non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione da cui quest’ultima discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo (14). Il procedimento diretto a sostituire la misura illegittima può così essere ricominciato (15). Di conseguenza, anche questo punto è ritenuto ingiustificato. |
(27) |
Il Tribunale, come già osservato da Stepan e Huntsman (cfr. considerando 19), ha constatato che, durante l’inchiesta che ha portato all’adozione del regolamento del terzo riesame in previsione della scadenza, le istituzioni non potevano giungere alla conclusione che il dumping era continuato durante il PIR, né che vi fosse la probabilità di persistenza del dumping. L’ampia maggioranza delle importazioni dagli USA, che come osservato dal Tribunale per oltre l’85 % provenivano da Dow Chemical, erano entrate nell’Unione a prezzi non di dumping. Inoltre la situazione avrebbe dovuto far concludere che il margine medio ponderato per le importazioni del prodotto in questione originario degli USA era negativo. Il Tribunale ha concluso che le istituzioni avevano quindi l’obbligo di provare la probabilità di reiterazione del dumping (16). |
(28) |
L’analisi della probabilità di reiterazione del dumping è in tal caso, come riconosciuto esplicitamente o implicitamente da tutte le parti interessate, connessa al calcolo della capacità di produzione inutilizzata negli USA. Talune parti interessate sostengono che il Tribunale ha confermato che durante il PIR non vi era significativa capacità di produzione inutilizzata negli USA. Secondo il Tribunale la metodologia di calcolo con cui era stato ottenuto il risultato di 60 000 tonnellate di capacità di produzione inutilizzata di etanolamina durante il PIR era poco chiara e il risultato di 60 000 tonnellate era in contrasto con le prove sulle quali ci si era basati nel caso in questione (17). |
(29) |
Come indicato nel considerando 15, l’industria dell’Unione ha osservato che, secondo i dati del PCI, nel 2008 vi sarebbe stata a livello nazionale una capacità inutilizzata superiore a 60 000 tonnellate. Si osserva tuttavia che, nel calcolo presentato dall’industria dell’Unione, era stata utilizzata la capacità di produzione totale degli USA, senza adeguarla riducendola al 90 %. |
(30) |
Per quanto riguarda le affermazioni relative al calcolo della capacità inutilizzata durante il PIR, si rammenta che due produttori esportatori hanno collaborato alla terza inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Da tale inchiesta è risultato che INEOS Oxide LLC («INEOS») non aveva capacità inutilizzate durante il PIR, mentre Dow Chemical ne aveva. Dalle informazioni verificate risulta che Dow Chemical non ha fatto ricorso alla sua capacità inutilizzata per effettuare esportazioni a basso prezzo durante il PIR, pur avendo potuto farlo visti i bassi livelli delle misure se espresse in equivalente ad valorem. |
(31) |
Inoltre le società che hanno collaborato, Dow Chemical e INEOS, durante il PIR hanno effettuato insieme il 91,6 % delle esportazioni dagli USA verso l’Unione. Le esportazioni complessive di Dow Chemical e INEOS ammontavano a 30 000-35 000 tonnellate; le esportazioni delle società che non hanno collaborato non hanno superato le 3 000-4 000 tonnellate. Il margine di dumping a livello nazionale durante il PIR era molto modesto e le importazioni dalle società che non hanno collaborato hanno rappresentato meno dell’1 % del mercato dell’Unione. Per motivi di riservatezza le cifre di cui sopra sono indicate in forma di fasce numeriche oppure sono inesatte. |
(32) |
Come indicato nel considerando 16, l’industria dell’Unione ha fatto riferimento a vari fattori in base ai quali, a suo avviso, dopo il 2008 era ancora probabile la reiterazione del dumping. Tuttavia le condizioni di mercato non sono cambiate sostanzialmente dopo la pubblicazione del regolamento del terzo riesame in previsione della scadenza. Tali circostanze sono riconosciute anche dall’industria dell’Unione. Occorre tuttavia osservare che, come indicato nei considerando 30 e 31, visto il basso livello delle misure, l’assenza di capacità inutilizzata di INEOS e l’assenza di dumping da parte di Dow Chemical, non vi sono segnali del fatto che l’abrogazione delle misure possa modificare la situazione. |
(33) |
Un produttore esportatore ha osservato che il terzo riesame in previsione della scadenza non avrebbe dovuto concludersi con l’istituzione di misure tramite il regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2010. Il produttore esportatore ha chiesto l’abrogazione delle misure con effetto retroattivo affinché tutti i dazi versati dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2010 siano rimborsati a tutti gli importatori che li hanno debitamente corrisposti. |
(34) |
Tale richiesta è respinta in quanto anche produttori esportatori diversi da Dow Chemical potrebbero aver presentato ricorso diretto all’annullamento del regolamento, che è stato annullato solo per le parti riguardanti il ricorrente, Dow Chemical. Di conseguenza, secondo il principio della certezza del diritto e secondo la giurisprudenza del Tribunale (18), il regolamento è diventato definitivo per quanto riguarda gli altri produttori esportatori. |
2.4. Conclusione
(35) |
Tenendo conto delle osservazioni delle parti e della loro analisi, si è concluso che l’esecuzione della sentenza implica che, durante l’inchiesta che ha determinato l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2010, le istituzioni non hanno potuto concludere che il dumping fosse continuato durante il PIR, né che vi fosse la probabilità di persistenza del dumping. Inoltre le istituzioni avrebbero anche dovuto concludere che non sussisteva la probabilità di reiterazione del dumping. |
(36) |
Sulla base di quanto finora illustrato, il dazio antidumping sull’etanolamina non avrebbe dovuto essere istituito nuovamente. Per quanto concerne Dow Chemical, va ricordato che la sentenza del Tribunale nella causa T-158/10 ha già annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2010 per le parti che riguardano tale società. Di conseguenza, per motivi di chiarezza, è opportuno sottolineare che, per quanto riguarda le importazioni di etanolamina proveniente da Dow Chemical, i dazi antidumping non sono più in vigore a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2010 (del 23 gennaio 2010). |
3. QUARTO RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA
(37) |
In considerazione di quanto illustrato finora, in particolare del considerando 35, si ritiene che il quarto riesame in previsione della scadenza debba essere chiuso senza istituire dazi. Per quanto riguarda Dow Chemical, il quarto riesame in previsione della scadenza è stato privato del suo obiettivo dalla sentenza e non esiste base giuridica per la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni da Dow Chemical a partire dal 23 gennaio 2010. |
4. RIESAME INTERMEDIO PARZIALE
(38) |
Tenendo conto delle conclusioni riassunte nel precedente considerando 35, si ritiene che il riesame debba essere concluso, dato che viene a mancare la base su cui si fondano le misure, ovvero la conclusione relativa alla probabilità di persistenza o di reiterazione del dumping pregiudizievole. |
5. OSSERVAZIONI RICEVUTE
(39) |
Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l’abrogazione delle misure esistenti. Era stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni relative a tale comunicazione. Le loro osservazioni sono state tenute debitamente in conto, ma nessuna era tale da modificare le conclusioni. |
6. CONCLUSIONI
(40) |
Da quanto finora esposto risulta che l’inchiesta di riapertura parziale deve essere chiusa e che le misure antidumping sulle importazioni di etanolamina originaria degli USA devono essere abrogate, Per quanto riguarda le importazioni di etanolamina da Dow Chemical, poiché il regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2010 è già stato annullato nelle sue parti concernenti tale società, le misure non sono più in vigore dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2010 (23 gennaio 2010). |
(41) |
Anche la quarta inchiesta in previsione della scadenza riguardante i dazi antidumping in vigore sulle importazioni di etanolamina originaria degli USA deve essere chiusa senza istituire nuovamente dazi. Per quanto riguarda Dow Chemical, tale riesame in previsione della scadenza è stato privato del suo obiettivo. |
(42) |
Il riesame intermedio parziale limitato all’analisi del dumping deve essere chiuso in quanto sono state abrogate le misure in vigore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. La riapertura parziale dell’inchiesta antidumping riguardante le importazioni di etanolamina di cui ai codici NC ex 2922 11 00 (monoetanolamina) (codice TARIC 2922 11 00 10), ex 2922 12 00 (dietanolamina) (codice TARIC 2922 12 00 10) e 2922 13 10 (trietanolamina), originaria degli Stati Uniti d’America, è chiusa senza che siano nuovamente istituiti dazi e le misure sono abrogate.
2. Per quanto concerne le importazioni da Dow Chemical, dal 23 gennaio 2010 non esiste base giuridica per la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni da tale società.
Articolo 2
L’inchiesta di riesame in previsione della scadenza nell’ambito dell’inchiesta antidumping riguardante le importazioni da tutti i produttori esportatori di etanolamina di cui ai codici NC ex 2922 11 00 (monoetanolamina) (codice TARIC 2922 11 00 10), ex 2922 12 00 (dietanolamina) (codice TARIC 2922 12 00 10) e 2922 13 10 (trietanolamina), originaria degli Stati Uniti d’America, aperta il 21 gennaio 2012, è chiusa senza che siano nuovamente istituite misure. Per quanto riguarda le importazioni da Dow Chemical, tale riesame in previsione della scadenza è stato privato del suo obiettivo.
Articolo 3
Il riesame intermedio parziale limitato all’analisi del dumping riguardante le importazioni da Dow Chemical di etanolamina di cui ai codici NC ex 2922 11 00 (monoetanolamina) (codice TARIC 2922 11 00 10), ex 2922 12 00 (dietanolamina) (codice TARIC 2922 12 00 10) e 2922 13 10 (trietanolamina), originaria degli Stati Uniti d’America, è chiuso.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2013
Per il Consiglio
Il presidente
P. HOGAN
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 28 del 2.2.1994, pag. 40.
(3) GU L 185 del 25.7.2000, pag. 1.
(4) GU L 294 del 25.10.2006, pag. 2.
(5) GU L 17 del 22.1.2010, pag. 1.
(6) GU C 79 del 12.3.2011, pag. 20.
(7) GU C 18 del 21.1.2012, pag. 16.
(8) GU C 103 dell’11.4.2012, pag. 8.
(9) GU C 161 del 9.4.2010, pag. 44.
(10) Causa T-158/10 Dow Chemical/Consiglio, Raccolta 2012, pag. II..
(11) GU C 314 del 18.10.2012, pag. 12.
(12) « Ethanolamines », Chemical Economic Handbook Product Review, SRI Consulting.
(13) Causa C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, Raccolta 2000, pag. I-8147.
(14) Causa C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, paragrafo 81.
(15) Causa C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, paragrafo 82.
(16) Causa T-158/10 Dow Chemical/Consiglio, paragrafo 45.
(17) Causa T-158/10 Dow Chemical/Consiglio, paragrafo 54.
(18) Causa C-239/99 Nachi Europe GmbH/Hauptzollamt Krefeld, Raccolta pag. I-1220.