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Document 32013D0186
Council Decision 2013/186/CFSP of 22 April 2013 amending Decision 2012/739/CFSP concerning restrictive measures against Syria
Decisione 2013/186/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013 , che modifica la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
Decisione 2013/186/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013 , che modifica la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
GU L 111 del 23.4.2013, pp. 101–102
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 01/06/2013
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23.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 111/101 |
DECISIONE 2013/186/PESC DEL CONSIGLIO
del 22 aprile 2013
che modifica la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1). |
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(2) |
Il 18 febbraio 2013 il Consiglio ha dichiarato che il regime di sanzioni contro la Siria dovrebbe essere valutato e riveduto al fine di sostenere e aiutare l'opposizione. |
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(3) |
Il Consiglio ritiene necessario introdurre deroghe a talune misure restrittive al fine di aiutare la popolazione civile siriana e soprattutto di affrontare le questioni umanitarie, ripristinare la normalità, sostenere i servizi di base, la ricostruzione, e il ripristino della normale attività economica o altri scopi civili. Il Consiglio considera che la coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione, che accetta in quanto legittima rappresentante del popolo siriano, dovrebbe essere consultata per il processo di deroga. |
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(4) |
A tale riguardo il Consiglio ha deciso di modificare le misure relative al divieto di importazione di petrolio, al divieto di esportazione di attrezzature e tecnologie chiave per i settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Siria e al divieto di investimenti nell'industria petrolifera siriana. |
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(5) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure. |
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(6) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/739/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2012/739/PESC del Consiglio è così modificata:
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(1) |
sono aggiunti i seguenti articoli: "Articolo 6 bis Al fine di aiutare la popolazione civile siriana e soprattutto di affrontare le questioni umanitarie, ripristinare la normalità, sostenere i servizi di base, la ricostruzione, e il ripristino della normale attività economica o altri scopi civili, in deroga all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare l'acquisto, l’importazione o il trasporto dalla Siria di petrolio greggio e di prodotti petroliferi e la fornitura di pertinenti finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo." "Articolo 9 bis Al fine di aiutare la popolazione civile siriana e soprattutto di affrontare le questioni umanitarie, ripristinare la normalità, sostenere i servizi di base, la ricostruzione, e il ripristino della normale attività economica o altri scopi civili in deroga all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento di attrezzature e tecnologie chiave per i settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Siria di cui all'articolo 8, paragrafo 1, o ad imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria, e la prestazione di pertinente assistenza tecnica o formazione e di altri servizi, nonché il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo." "Articolo 14 bis Al fine di aiutare la popolazione civile siriana e soprattutto di affrontare le questioni umanitarie, ripristinare la normalità, sostenere i servizi di base, la ricostruzione, e il ripristino della normale attività economica o altri scopi civili in deroga all'articolo 13, lettere a), c) e e), le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la concessione di prestiti o crediti finanziari a imprese stabilite in Siria operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana ovvero a imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria, o l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione nelle suddette imprese, o la creazione di imprese in partecipazione con imprese stabilite in Siria operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana e con società controllate o affiliate da esse controllate, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.". |
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2) |
l'articolo 31 è sostituito dal seguente: "Articolo 31 1. La presente decisione resta in vigore fino al 1o giugno 2013. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti. 2. Le deroghe di cui agli articoli 6 bis, 9 bis e 14 bis sono riesaminate prima della scadenza della presente decisione, tenendo conto del fatto che contribuiscono all'assistenza della popolazione civile siriana". |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2013
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON