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Document 32013D0186

Decisione 2013/186/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013 , che modifica la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

GU L 111 del 23.4.2013, pp. 101–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/06/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/186(1)/oj

23.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/101


DECISIONE 2013/186/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2013

che modifica la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1).

(2)

Il 18 febbraio 2013 il Consiglio ha dichiarato che il regime di sanzioni contro la Siria dovrebbe essere valutato e riveduto al fine di sostenere e aiutare l'opposizione.

(3)

Il Consiglio ritiene necessario introdurre deroghe a talune misure restrittive al fine di aiutare la popolazione civile siriana e soprattutto di affrontare le questioni umanitarie, ripristinare la normalità, sostenere i servizi di base, la ricostruzione, e il ripristino della normale attività economica o altri scopi civili. Il Consiglio considera che la coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione, che accetta in quanto legittima rappresentante del popolo siriano, dovrebbe essere consultata per il processo di deroga.

(4)

A tale riguardo il Consiglio ha deciso di modificare le misure relative al divieto di importazione di petrolio, al divieto di esportazione di attrezzature e tecnologie chiave per i settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Siria e al divieto di investimenti nell'industria petrolifera siriana.

(5)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

(6)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/739/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/739/PESC del Consiglio è così modificata:

(1)

sono aggiunti i seguenti articoli:

"Articolo 6 bis

Al fine di aiutare la popolazione civile siriana e soprattutto di affrontare le questioni umanitarie, ripristinare la normalità, sostenere i servizi di base, la ricostruzione, e il ripristino della normale attività economica o altri scopi civili, in deroga all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare l'acquisto, l’importazione o il trasporto dalla Siria di petrolio greggio e di prodotti petroliferi e la fornitura di pertinenti finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

la coalizione nazionale siriana per le forze dell'opposizione e della rivoluzione sia stata precedentemente consultata dallo Stato membro interessato;

b)

le attività in questione non vadano direttamente o indirettamente a favore di una delle persone o delle entità di cui all’articolo 25, paragrafo 1; e

c)

le attività in questione non violino nessuno dei divieti disposti dalla presente decisione.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo."

"Articolo 9 bis

Al fine di aiutare la popolazione civile siriana e soprattutto di affrontare le questioni umanitarie, ripristinare la normalità, sostenere i servizi di base, la ricostruzione, e il ripristino della normale attività economica o altri scopi civili in deroga all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento di attrezzature e tecnologie chiave per i settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Siria di cui all'articolo 8, paragrafo 1, o ad imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria, e la prestazione di pertinente assistenza tecnica o formazione e di altri servizi, nonché il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

la coalizione nazionale siriana per le forze dell'opposizione e della rivoluzione sia stata precedentemente consultata dallo Stato membro interessato;

b)

le attività in questione non vadano direttamente o indirettamente a favore di una delle persone o delle entità di cui all’articolo 25, paragrafo 1; e

c)

le attività in questione non violino nessuno dei divieti disposti dalla presente decisione.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo."

"Articolo 14 bis

Al fine di aiutare la popolazione civile siriana e soprattutto di affrontare le questioni umanitarie, ripristinare la normalità, sostenere i servizi di base, la ricostruzione, e il ripristino della normale attività economica o altri scopi civili in deroga all'articolo 13, lettere a), c) e e), le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la concessione di prestiti o crediti finanziari a imprese stabilite in Siria operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana ovvero a imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria, o l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione nelle suddette imprese, o la creazione di imprese in partecipazione con imprese stabilite in Siria operanti nei settori della prospezione, produzione o raffinazione dell’industria petrolifera siriana e con società controllate o affiliate da esse controllate, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

la coalizione nazionale siriana per le forze dell'opposizione e della rivoluzione sia stata precedentemente consultata dallo Stato membro interessato;

b)

le attività in questione non vadano direttamente o indirettamente a favore di una delle persone o delle entità di cui all’articolo 25, paragrafo 1; e

c)

le attività in questione non violino nessuno dei divieti disposti dalla presente decisione.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.".

2)

l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"Articolo 31

1.   La presente decisione resta in vigore fino al 1o giugno 2013. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

2.   Le deroghe di cui agli articoli 6 bis, 9 bis e 14 bis sono riesaminate prima della scadenza della presente decisione, tenendo conto del fatto che contribuiscono all'assistenza della popolazione civile siriana".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 330 del 30.11.2012, pag. 21.


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