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Document 32013D0136

    2013/136/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 marzo 2013 , che chiude l’inchiesta aperta con la decisione di esecuzione 2012/161/UE sull’effettiva applicazione in Bolivia della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti [notificata con il numero C(2013) 1422]

    GU L 75 del 19.3.2013, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/136/oj

    19.3.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 75/35


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 15 marzo 2013

    che chiude l’inchiesta aperta con la decisione di esecuzione 2012/161/UE sull’effettiva applicazione in Bolivia della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti

    [notificata con il numero C(2013) 1422]

    (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

    (2013/136/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate dal 1o gennaio 2009 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97, (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 della Commissione (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 2,

    sentito il comitato delle preferenze generalizzate,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 20 marzo 2012, la Commissione ha aperto un’inchiesta, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 732/2008 (il «regolamento SPG»), sull’effettiva applicazione della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti nello Stato plurinazionale di Bolivia («Bolivia»), mediante la pubblicazione della decisione di esecuzione 2012/161/UE della Commissione (2).

    (2)

    L’inchiesta mirava a determinare se il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo concesso alla Bolivia dovesse essere revocato, in base alle disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, dell’attuale regolamento SPG.

    (3)

    A norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SPG, un avviso di apertura dell’inchiesta è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 20 marzo 2012 (3).

    (4)

    Il 3 aprile 2012, la Commissione europea ha invitato il governo boliviano a fornire informazioni e osservazioni riguardanti l’oggetto dell’inchiesta entro 4 mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale. La Commissione ha anche inviato al governo boliviano un questionario sull’applicazione della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti («la Convenzione unica dell’ONU»).

    (5)

    Il governo boliviano ha trasmesso le sue osservazioni, sotto forma di risposta al questionario, entro il termine previsto.

    (6)

    La Commissione ha analizzato il contenuto della risposta al questionario e ha inviato al governo boliviano una richiesta di ulteriori chiarimenti in merito ad alcuni elementi. La Bolivia ha risposto in tempo utile a tale richiesta e ha fornito i chiarimenti richiesti.

    (7)

    La Commissione ha cercato anche tutte le informazioni ritenute necessarie, compresi i risultati della relazione 2012 dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) sulla coltivazione di coca in Bolivia.

    (8)

    Nell’analizzare la risposta al questionario e le informazioni disponibili, la Commissione ha rilevato che dalla denuncia della Convenzione unica dell’ONU da parte della Bolivia, che ha preso effetto il 1o gennaio 2012, la legislazione boliviana pertinente non ha subito modifiche sostanziali.

    (9)

    Dall’analisi della risposta al questionario e delle informazioni disponibili è emerso che il governo boliviano non ha modificato il suo approccio al trattamento della produzione, del commercio e dell’uso di droghe illecite nel periodo successivo alla sua denuncia della Convenzione unica dell’ONU.

    (10)

    In base alle informazioni fornite nella risposta al questionario e a tutte le informazioni a disposizione della Commissione, la Bolivia dispone di una serie di istituzioni e di strumenti legislativi per lottare contro la produzione, il commercio e l’uso di droghe illecite. La Bolivia è parte contraente di accordi internazionali che mirano a combattere la produzione e l’offerta di droghe illecite.

    (11)

    Si conclude pertanto che non vi sono elementi a disposizione della Commissione che facciano supporre che la legislazione e la prassi delle autorità boliviane impedirebbero loro di applicare le norme della Convenzione unica dell’ONU.

    (12)

    La Commissione ha ricevuto informazioni secondo cui, al 10 gennaio 2013, oltre i due terzi degli Stati firmatari della Convenzione unica dell’ONU non si erano opposti alla richiesta depositata dalla Bolivia di riaderire alla Convenzione unica dell’ONU con una riserva riguardante l’uso tradizionale delle foglie di coca (in particolare da masticare e per usi medicinali). La Bolivia ha pertanto riaderito alla Convenzione unica dell’ONU il 10 febbraio 2013.

    (13)

    La Commissione ritiene che la legislazione nazionale boliviana integri la Convenzione unica dell’ONU e che il governo boliviano stia applicando efficacemente la propria legislazione in materia di droghe illecite.

    (14)

    Di conseguenza, conformemente alle disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento SPG, la Commissione ha concluso che la revoca temporanea del regime speciale d’incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo non è giustificata e che l’inchiesta va chiusa.

    (15)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’inchiesta aperta con la decisione di esecuzione 2012/161/UE sull’effettiva applicazione in Bolivia della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti è chiusa.

    Articolo 2

    Lo Stato plurinazionale di Bolivia è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2013

    Per la Commissione

    Karel DE GUCHT

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

    (2)  GU L 80 del 20.3.2012, pag. 30.

    (3)  GU C 81 del 20.3.2012, pag. 5.


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