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Document 32012R0865

Regolamento di esecuzione (UE) n. 865/2012 della Commissione, del 21 settembre 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 867/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento

GU L 256 del 22.9.2012, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2014; abrogato da 32014R0611

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/865/oj

22.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 865/2012 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 867/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 103, paragrafo 2, terzo comma, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione (2), le organizzazioni di operatori del settore oleicolo possono ricevere, previa costituzione di una cauzione, un anticipo non superiore al 90 % delle spese annuali ammissibili. Lo Stato membro versa la prima rata dell’anticipo prima della fine del mese che segue il mese iniziale di esecuzione di ciascun anno del programma di attività.

(2)

Questa disposizione, intesa a favorire un rapido avvio delle attività, non ha avuto tuttavia gli effetti auspicati in Grecia, a causa della crisi economica. Per effetto di quest’ultima, infatti, alcune organizzazioni di operatori non sono state in grado di costituire la cauzione richiesta dall’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 867/2008, e quindi non hanno potuto ricevere l’anticipo previsto al paragrafo 2 dello stesso articolo, il che ha impedito l’avvio dei programmi per il periodo 2012-2015.

(3)

In tali circostanze, è opportuno autorizzare lo Stato membro interessato a versare eccezionalmente la prima rata dell’anticipo di cui all’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 867/2008, entro il 30 settembre 2012, permettendo in tal modo ai beneficiari di riutilizzare le cauzioni costituite per i programmi precedenti e nel frattempo svincolate, sempreché siano soddisfatte tutte le altre condizioni prescritte.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 867/2008.

(5)

Al fine di garantire l’efficacia della misura, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 867/2008, è aggiunto il seguente comma:

«In deroga al primo comma, per il primo anno di esecuzione dei programmi di attività approvati per il periodo 2012-2015, la Grecia è autorizzata a versare alle organizzazioni di operatori interessate, entro il 30 settembre 2012, una prima rata pari alla metà dell’importo di cui al paragrafo 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 237 del 4.9.2008, pag. 5.


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