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Document 32012R0845

Regolamento (UE) n. 845/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012 , che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese

GU L 252 del 19.9.2012, p. 33–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/845/oj

19.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/33


REGOLAMENTO (UE) N. 845/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2012

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito: il "regolamento di base"), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Apertura

(1)

Il 21 dicembre 2011, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) (di seguito "avviso di apertura"), l'apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (di seguito "paese interessato" o "RPC").

(2)

Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata il 7 novembre 2011 da EUROFER (in appresso: "il denunziante") che rappresenta una proporzione maggioritaria, in questo caso superiore al 70 %, della produzione totale dell'Unione di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico. La denuncia conteneva elementi atti a comprovare in via presuntiva il dumping praticato per i suddetti prodotti e il grave pregiudizio che ne è derivato, il che è stato ritenuto sufficiente per giustificare l'apertura di un procedimento.

2.   Parti interessate dal procedimento

(3)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i denunzianti, altri produttori dell'Unione noti, i produttori esportatori nella RPC noti, gli importatori, i commercianti, gli utilizzatori, i fornitori e le associazioni notoriamente interessate, nonché i rappresentanti della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha altresì informato i produttori in Canada e nella Repubblica del Sud Africa ("Sud Africa") considerati nell'avviso di apertura quali possibili paesi di riferimento. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell'avviso di apertura.

(4)

Considerato il numero manifestamente elevato di produttori esportatori, produttori dell'Unione e importatori indipendenti, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità del ricorso al campionamento di importatori e produttori esportatori a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare i campioni, tutti i produttori esportatori noti, i produttori dell'Unione e gli importatori indipendenti sono stati invitati a manifestarsi presso la Commissione e a fornire, come specificato nell'avviso di apertura, informazioni generali sulle loro attività in relazione al prodotto in esame (durante il periodo compreso tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011).

(5)

Per quanto riguarda i produttori dell'Unione, la Commissione ha annunciato nell'avviso di apertura di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Tale campione è formato da sei produttori dell'Unione noti alla Commissione per la produzione del prodotto simile, selezionati in base al volume delle vendite, al volume di produzione, alle dimensioni e alla collocazione geografica all'interno dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 46 % della produzione dell'Unione e il 38 % delle vendite dell'Unione. Anche le parti interessate sono state invitate nell'avviso di apertura a presentare le loro osservazioni sul campione provvisorio. Uno dei produttori dell'Unione ha affermato di non voler essere incluso nel campione ed è stato pertanto sostituito dal produttore successivo in ordine di grandezza.

(6)

26 produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. Sulla base delle informazioni ricevute dai produttori esportatori, la Commissione ha inizialmente selezionato un campione di tre produttori esportatori con il maggior volume di esportazioni nell'Unione. Tuttavia, secondo quanto emerso, uno dei produttori esportatori inclusi nel campione non aveva fornito dati esatti sulle esportazioni ed è stato escluso dal campione. Altri due produttori esportatori successivamente inclusi nel campione hanno ritirato la propria collaborazione. Pertanto, la Commissione ha da ultimo deciso di limitare il campione ai due produttori esportatori originariamente selezionati per essere inclusi nel campione e che avevano il maggior volume di esportazioni nell'Unione. Il loro volume di esportazioni rappresenta più del 30 % del totale delle esportazioni di tutti i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta.

(7)

Per consentire ai produttori esportatori della RPC di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato ("TEM") o il trattamento individuale ("TI"), la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati, alle autorità cinesi nonché agli altri produttori esportatori cinesi che si sono manifestati entro il termine previsto nell'avviso di apertura. Tre produttori esportatori cinesi, uno dei quali incluso nel campione, hanno chiesto che venisse loro applicato il TEM, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il TI nel caso in cui dall'inchiesta fosse emersa la mancata rispondenza alle condizioni stabilite per poter fruire del TEM. Uno di questi produttori esportatori, non incluso nel campione, ha di conseguenza ritirato la sua richiesta. L'altro produttore esportatore incluso nel campione ha richiesto solo il TI.

(8)

Cinque importatori indipendenti anno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. Considerato il numero limitato degli importatori non è stato ritenuto necessario procedere al campionamento.

(9)

La Commissione ha inviato questionari ai due produttori esportatori della RPC inclusi nel campione, ad altri 14 produttori esportatori della RPC che ne hanno fatto richiesta, a quattro produttori del Canada, a tre produttori del Sud Africa, a cinque produttori della Repubblica di Corea ("Corea del Sud"), a cinque produttori della Repubblica federativa del Brasile ("Brasile"), paesi candidati come paese di riferimento, ai sei produttori dell'Unione inclusi nel campione, ai cinque importatori dell'Unione che hanno collaborato all'inchiesta e agli utilizzatori noti.

(10)

Ai questionari hanno risposto nove produttori esportatori e società collegate della RPC, un produttore del Canada e un produttore di un altro possibile paese di riferimento, la Corea del Sud. Hanno inoltre risposto al questionario i sei produttori dell'Unione inclusi nel campione, due importatori indipendenti e dieci utilizzatori.

(11)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle società sottoelencate:

(a)

Produttori dell'Unione

ArcelorMittal Belgium, Belgio e società collegata di vendita ArcelorMittal Flat Carbon Europe SA, Lussemburgo

ArcelorMittal Poland, Polonia

ThyssenKrupp Steel Europe AG, Germania

Voestalpine Stahl GmbH e Voestalpine Stahl Service Center GmbH, Austria

Tata Steel Maubeuge SA (previamente conosciuta come Myriad SA), Francia

Tata Steel UK Ltd, Regno Unito

(b)

Produttori esportatori della RPC

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd e società collegate: Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd e Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd;

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd e società collegata Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd;

Union Steel China e società collegata Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd.

(c)

Importatori dell'Unione

ThyssenKrupp Mannex, Germania

(d)

Utilizzatori dell'Unione

Steelpartners NV (appartenente al gruppo Joris IDE), Belgio

3.   Periodo dell'inchiesta

(12)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha interessato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 (di seguito: "periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'analisi delle tendenze pertinenti per la determinazione del pregiudizio ha interessato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e la fine del periodo dell'inchiesta (di seguito: "periodo considerato").

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(13)

Il prodotto in esame è rappresentato da determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico, ossia i prodotti laminati piatti di acciaio legato e non legato (escluso l'acciaio inossidabile) dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche almeno su un lato, esclusi i pannelli sandwich del tipo utilizzato per le applicazioni edili e costituiti da due lamiere esterne in metallo con un'anima stabilizzante di materiale isolante inserita tra loro ed esclusi i prodotti con un rivestimento finale in polvere di zinco (vernice ricca di zinco contenente in peso il 70 % o più di zinco) attualmente classificabili ai codici NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 ed ex 7226 99 70 e originari della Repubblica popolare cinese (di seguito: "il prodotto in esame").

(14)

I prodotti di acciaio a rivestimento organico vengono impiegati principalmente nel settore delle costruzioni, anche per l'ulteriore trasformazione in vari prodotti utilizzati nell'edilizia (per esempio pannelli sandwich, coperture, rivestimenti, ecc.). Altre applicazioni comprendono produzione di elettrodomestici (elettrodomestici bianchi e bruni) o attrezzature per l'edilizia (porte, radiatori, luci, ecc.).

2.   Prodotto simile

(15)

Dall'inchiesta è emerso che i prodotti di acciaio a rivestimento organico prodotti e venduti dall'industria dell'Unione all'interno dell'Unione stessa, i prodotti di acciaio a rivestimento organico prodotti e venduti nel mercato interno della RPC, i prodotti di acciaio a rivestimento organico importati nell'Unione dalla RPC, nonché quelli prodotti e venduti in Canada, scelto come paese di riferimento, hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinati agli stessi usi finali di base. Pertanto, tutti questi prodotti sono provvisoriamente considerati "prodotto simile" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

(16)

Alcune delle parti interessate hanno sostenuto che i prodotti originari della RPC non erano paragonabili a quelli venduti dall'industria dell'Unione in quanto venduti in un diverso segmento di mercato e di prezzi e per un'utilizzazione finale differente, per esempio l'impiego nella costruzione per esterni, mentre una quota sostanziale di prodotti dell'industria dell'Unione è di alta qualità e viene utilizzata solo nel settore degli elettrodomestici di nicchia.

(17)

L'inchiesta ha dimostrato che, sebbene i produttori dell'Unione abbiano venduto effettivamente una parte della loro produzione a segmenti di mercato come quello degli elettrodomestici, gli stessi prodotti sono stati venduti anche al settore dei materiali da costruzione, che costituisce, secondo quanto affermato, il principale segmento di mercato delle esportazioni cinesi. Inoltre, i livelli dei prezzi tra questi settori sono risultati ampiamente comparabili per gli stessi tipi di prodotto venduti a utilizzatori diversi.

(18)

Va osservato che, poiché è in gran parte standardizzato, il prodotto in esame presenta caratteristiche fisiche e chimiche di base analoghe a quelle del prodotto simile, a prescindere dalle utilizzazioni finali. Pertanto, l'argomentazione è respinta in via provvisoria.

3.   Richieste di esclusione di prodotti

(19)

Gli utilizzatori, gli esportatori cinesi e i produttori dell'Unione hanno ricevuto varie richieste di esclusione di determinati tipi di prodotto. I tipi di prodotto per cui è stata richiesta l'esclusione riguardano per esempio acciaio cromato o stagnato, lamiere di acciaio ricoperte di primer di silicato di zinco inorganico o di materiale diverso da quello organico.

(20)

Tuttavia, sinora non è stata raggiunta alcuna conclusione, dal momento che alcune di tali richieste non sono sufficientemente documentate per adottare una decisione con cognizione di causa. Si è deciso, pertanto, di esaminare ulteriormente queste argomentazioni.

C.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato ("TEM")

(21)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base nelle inchieste antidumping sulle importazioni dalla RPC, il valore normale va stabilito in base ai paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per i produttori che risultano soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Per comodità di riferimento si riportano di seguito, in forma sintetica, i criteri in questione:

le decisioni delle società in materia di politica commerciale devono essere prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato e i costi devono rispecchiare i valori di mercato;

le imprese devono disporre di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità;

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità;

le operazioni di cambio avvengono ai tassi di mercato.

(22)

Come indicato al considerando 8, tre produttori esportatori della RPC hanno chiesto che venisse loro applicato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e hanno compilato e rispedito entro il termine stabilito l'apposito formulario di richiesta. Successivamente, uno dei produttori esportatori ha ritirato la sua richiesta.

(23)

Relativamente agli altri due produttori esportatori della RPC che hanno collaborato all'inchiesta e che hanno chiesto che venisse loro applicato il TEM, a seguito di una sentenza della Corte di giustizia del 2 febbraio 2012 (3) si è deciso di esaminare le richieste sia del produttore esportatore incluso nel campione (Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co. Ltd e le sue società collegate) sia di quello non incluso (Union Steel China e sua società collegata). La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie e verificato presso la sede delle società in questione le informazioni presentate nella richiesta di TEM.

(24)

Per nessuno dei due gruppi di produttori esportatori della RPC che hanno collaborato all'inchiesta è stata accertata la conformità ai criteri per la concessione del TEM, giacché il costo della principale materia prima, i coil di acciaio laminato a caldo, è distorto in modo considerevole a causa dell'ingerenza dello Stato nel mercato dell'acciaio della RPC e sostanzialmente non rispecchia i valori di mercato, come previsto nel primo trattino dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base.

(25)

L'ingerenza da parte dello Stato cinese nel settore siderurgico è dimostrata dal fatto che la grande maggioranza dei grossi produttori di acciaio cinesi è di proprietà dello Stato. La capacità e la produzione degli impianti di acciaio sono influenzate dai vari piani industriali quinquennali, in particolare l'attuale dodicesimo piano quinquennale (2011-2015) in vigore per il settore siderurgico.

(26)

Lo Stato esercita anche un notevole controllo sul mercato delle materie prime. Il coke, che unitamente al ferro rappresenta la principale materia prima per la produzione dell'acciaio, è soggetto a restrizioni quantitative sulle esportazioni e a un dazio all'esportazione pari al 40 %. Si può pertanto concludere che il mercato cinese dell'acciaio è distorto a causa di una notevole ingerenza da parte dello Stato.

(27)

Tale distorsione si ripercuote sul prezzo pagato dalle società oggetto dell'inchiesta per i coil di acciaio laminato a caldo nel PI. Detti prezzi sono risultati notevolmente inferiori rispetto a quelli internazionali. Si può pertanto concludere che la produzione dei prodotti di acciaio a rivestimento organico trae beneficio dai prezzi anormali dei coil di acciaio laminato a caldo a causa dell'interferenza dello Stato, che altera il prezzo dei prodotti di acciaio a rivestimento organico nella RPC. Tale distorsione costituisce un importante vantaggio in termini di costi per i produttori esportatori cinesi, giacché il costo della principale materia prima, i coil di acciaio laminato a caldo, rappresenta circa l'80 % del costo di produzione. Di conseguenza il criterio 1 non può considerarsi soddisfatto.

(28)

In aggiunta alla situazione generale descritta in precedenza, un produttore esportatore non ha soddisfatto il criterio 2 a causa di carenze significative dei sistemi di contabilità di tre delle sue società collegate.

(29)

La Commissione ha comunicato ufficialmente i risultati relativi al TEM alle società interessate della RPC, alle autorità della RPC e al denunziante, che hanno avuto anche la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione in presenza di particolari motivi.

(30)

Il denunziante, un produttore esportatore cinese e le autorità della RPC hanno presentato comunicazioni scritte. Il denunziante ha approvato i risultati relativi al TEM. Il produttore esportatore cinese ha essenzialmente messo in discussione il fatto che i prezzi pagati dalle società oggetto dell'inchiesta per i coil di acciaio laminato a caldo siano notevolmente inferiori rispetto ai prezzi internazionali, ma non ha fornito alcuna informazione a sostegno della sua affermazione. Tuttavia, dai dati Eurostat, confermati da altri dati statistici disponibili (4), emerge chiaramente che detti prezzi sono stati notevolmente inferiori ai prezzi internazionali se confrontati con i prezzi corrispondenti in Europa, America settentrionale, America meridionale e Giappone. Pertanto, l'argomentazione non può essere accolta.

(31)

Le autorità della RPC hanno sostenuto che l'esistenza di distorsioni del prezzo a livello di industria della materia prima, i coil di acciaio laminato a caldo, non preclude automaticamente la conformità al criterio 1, che richiede una determinazione a livello di società. Tuttavia, come indicato al considerando 27, la distorsione del prezzo della principale materia prima si ripercuote sul prezzo pagato da tutte le imprese oggetto dell'inchiesta. In primo luogo, questo fatto non è stato contestato da nessuna delle parti; in secondo luogo, l'esame per il TEM è stato effettuato a livello di società e le constatazioni non sono limitate a questioni orizzontali generali. Pertanto, questo argomento è respinto.

(32)

Le autorità della RPC hanno inoltre fatto presente che i piani quinquennali sono orientamenti non vincolanti senza forza legale nella RPC. Tuttavia, come indicato nel considerando 25, quale che sia il valore giuridico preciso di tali piani, non si può negare che per mezzo di essi l'intervento del governo della RPC ha un impatto significativo sulla capacità degli impianti e sulla produzione di acciaio. Pertanto, questo argomento è respinto.

(33)

È stato inoltre sostenuto che il trattamento delle richieste di TEM da parte della Commissione è incompatibile con le sentenze della Corte di giustizia del 2 febbraio 2012 (5) ("sentenza Brosmann") e del 19 luglio 2012 (6) (sentenza "Zhejiang Xinan Chemical"). Al riguardo, va notato che il procedimento è stato condotto conformemente alla sentenza Brosmann, come riconosciuto anche dalle stesse autorità della RPC nella loro comunicazione. Inoltre, la questione oggetto della sentenza Zhejiang era l'interferenza dello Stato nelle decisioni della società. Nel presente procedimento, la ragione principale del rifiuto di concedere il TEM è stata che il prezzo della principale materia prima non rispecchiava i valori di mercato. Questo argomento è quindi provvisoriamente respinto.

(34)

È stato inoltre sostenuto che, poiché anche il parallelo procedimento antisovvenzioni riguardante il prodotto in esame ha valutato la questione della distorsione dell'input, la Commissione avrebbe dovuto tener conto degli elementi raccolti al riguardo in questo procedimento parallelo. Su questo punto va notato che nel quadro dell'attuale procedimento antidumping durante l'inchiesta per il TEM è stato esaminato se i costi della principale materia prima rispecchiavano i valori di mercato. La conclusione che la produzione di prodotti di acciaio a rivestimento organico nella RPC trae vantaggio dal prezzo anormale dei coil di acciaio laminato a caldo, come indicato al considerando 27, è quindi del tutto valida e non pregiudica in alcun modo le conclusioni del procedimento antisovvenzioni o viceversa. Le conclusioni del procedimento antisovvenzioni sono del tutto distinte dalla determinazione del TEM. Questo argomento è quindi provvisoriamente respinto.

(35)

Le autorità della RPC hanno inoltre affermato che la Commissione non aveva comunicato le conclusioni sul TEM alle autorità cinesi. Questo non è esatto, in quanto i servizi della Commissione hanno fornito, con una nota verbale alla missione cinese presso l'Unione europea del 12 luglio 2012, il documento di informazione relativo al TEM.

(36)

È stato infine affermato che la Commissione utilizza dati non verificati provenienti dal produttore del paese di riferimento per imporre dazi provvisori. Questo non è esatto, perché la Commissione ha utilizzato dati che ha analizzato e ritenuto attendibili, come chiaramente indicato al considerando 48. La Commissione ha dovuto chiedere la cooperazione del produttore canadese in quanto il produttore coreano di riferimento ha ritirato la sua cooperazione poco prima che avesse luogo la visita di verifica programmata e concordata, come indicato al considerando 45. L'inchiesta in loco presso la sede del produttore avverrà quindi dopo la fase provvisoria del procedimento. È stato altresì sostenuto che la società coreana del paese di riferimento ha ritirato la sua cooperazione a causa della decisione sul TEM. In realtà non è così, in quanto il ritiro è del 3 luglio, mentre la comunicazione delle conclusioni sul TEM è del 12 luglio 2012.

(37)

Nessuno degli argomenti addotti ha portato a modificare le conclusioni relative all'accertamento del TEM.

(38)

Sulla base di quanto precede, nessuno dei due gruppi di produttori esportatori della RPC che hanno collaborato all'inchiesta e che avevano chiesto che venisse loro applicato il TEM ha potuto dimostrare di soddisfare i criteri enunciati all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

2.   Trattamento individuale ("TI")

(39)

Come dispone l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applicano le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, del suddetto regolamento viene stabilito, all'occorrenza, un dazio unico a livello nazionale, fatti salvi i casi in cui le società in questione siano in grado di dimostrare che rispondono a tutti i criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Per comodità di riferimento si riportano di seguito, in forma sintetica, i criteri in questione:

nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti;

i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente;

la maggior parte delle azioni appartiene a privati. I funzionari pubblici che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o che si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o la società è sufficientemente libera da ingerenze dello Stato;

le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato;

l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.

(40)

Il produttore esportatore incluso nel campione e che ha chiesto lo status di società operante in condizioni di economia di mercato ha fatto richiesta anche di trattamento individuale nell'ipotesi in cui gli fosse rifiutato il primo. L'altro produttore esportatore incluso nel campione ha chiesto solo il TI. Sulla base delle informazioni disponibili, si è stabilito in via provvisoria che questi due produttori esportatori della RPC soddisfacevano i criteri per la concessione del trattamento individuale.

3.   Esame individuale

(41)

Le richieste di esame individuale sono state presentate da sei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base; di questi, solo uno ha chiesto che gli venisse applicato il TEM. Si è deciso a titolo provvisorio di concedere l'esame individuale (EI) al produttore esportatore che aveva richiesto il TEM, Union Steel China, dato che non era eccessivamente oneroso farlo, poiché il produttore in questione è stato già sottoposto a controlli nell'ambito dell'esame della sua richiesta di TEM.

(42)

Questo produttore esportatore ha chiesto lo status di società operante in condizioni di economia di mercato, nonché il trattamento individuale nell'ipotesi in cui gli fosse rifiutato il primo. In esito all'esame di questa richiesta, è stato deciso in via provvisoria di concedere il TI a Union Steel China, in quanto sono risultati soddisfatti i criteri per la concessione.

4.   Valore normale

4.1.   Scelta del paese di riferimento

(43)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM è stabilito in base ai prezzi sul mercato interno o al valore normale costruito in un paese di riferimento.

(44)

Nell'avviso di apertura, la Commissione ha annunciato l'intenzione di scegliere o il Canada o il Sud Africa come paese di riferimento per determinare il valore normale, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta.

(45)

La Commissione ha quindi esaminato se la scelta di altri paesi come paese di riferimento fosse ragionevole e ha inviato questionari ai produttori di prodotti di acciaio a rivestimento organico in Canada e Sud Africa, ma anche a quelli di Brasile e Corea del Sud. Solo due produttori di prodotti di acciaio a rivestimento organico, uno in Canada e uno in Corea del Sud, hanno risposto ai questionari. Entrambi i paesi sono risultati mercati aperti senza alcun dazio all'importazione e con consistenti importazioni da vari paesi terzi. Inoltre, in Corea del Sud operavano almeno altri quattro produttori nazionali del prodotto in esame, il che garantisce un buon livello di concorrenza sul mercato interno. Tuttavia, in una fase molto avanzata della procedura, il 3 luglio 2012 e nel periodo immediatamente precedente alla visita di verifica da parte dei servizi della Commissione, il produttore della Corea del Sud ha inspiegabilmente ritirato la propria collaborazione.

(46)

In considerazione di quanto precede, il Canada è stato scelto come paese di riferimento. In Canada operano almeno altri quattro produttori nazionali del prodotto in esame, il che garantisce un buon livello di concorrenza sul mercato interno. Dall'inchiesta non è emersa alcuna ragione che inducesse a ritenere il Canada una scelta non adeguata ai fini della determinazione del valore normale.

(47)

Diverse parti interessate hanno affermato che la struttura dei costi di un produttore canadese non può essere paragonata a quella di un produttore esportatore cinese. Tuttavia, non sono state rilevate differenze significative nella struttura dei costi e, di conseguenza, tale argomentazione è stata respinta.

(48)

Sono stati analizzati i dati comunicati nella risposta del produttore canadese che ha collaborato all'inchiesta ed è stato accertato che si trattava di informazioni attendibili su cui ci si poteva basare per calcolare un valore normale.

(49)

Si è pertanto concluso in via provvisoria che la scelta del Canada come paese di riferimento è appropriata e ragionevole, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

4.2.   Determinazione del valore normale

(50)

Dal momento che l'unica società scelta per far parte del campione e la società la cui richiesta di esame individuale è stata accettata non hanno potuto dimostrare di soddisfare i criteri per il TEM e che l'altra società scelta per far parte del campione non ha richiesto il TEM, il valore normale per tutti i produttori esportatori cinesi è stato determinato in base alle informazioni ricevute dal produttore nel paese di riferimento.

(51)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite del prodotto in esame in Canada effettuate ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative. Le vendite del prodotto simile realizzate dal produttore canadese che ha collaborato all'inchiesta sono risultate essere effettuate in quantità rappresentative sul mercato interno canadese rispetto alle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione effettuate dai produttori esportatori inclusi nel campione e dal produttore esportatore la cui richiesta di esame individuale è stata accettata.

(52)

La Commissione ha successivamente valutato se fosse possibile considerare tali vendite come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine si è calcolata la proporzione di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti. Le operazioni di vendita sono state considerate remunerative se il prezzo unitario era pari o superiore al costo di produzione. Si è perciò determinato il costo di produzione del produttore canadese durante il PI.

(53)

Per i tipi di prodotto per i quali oltre l'80 % delle vendite sul mercato interno (in termini di volume) era effettuato a un prezzo superiore al costo di produzione e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, remunerative o meno, del tipo in questione sul mercato interno.

(54)

Quando il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l'80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo, o il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era inferiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto effettuate durante il PI.

(55)

Per quanto riguarda i tipi di prodotto non remunerativi, il valore normale è stato costruito ricorrendo ai costi di produzione del produttore canadese, nonché alle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e al margine di profitto per i tipi di prodotto remunerativi.

4.3.   Prezzi all'esportazione per i produttori esportatori cui è stato accordato il TI

(56)

Dato che tutti i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno ottenuto il TI e hanno effettuato esportazioni nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti dell'Unione, i prezzi all'esportazione si sono basati su quelli realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

4.4.   Confronto

(57)

Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, grazie ad opportuni adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti, ove opportuno, relativamente alle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e a quelle accessorie, ai costi di imballaggio, ai costi del credito, agli oneri bancari e alle commissioni in tutti i casi in cui essi siano risultati ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova.

5.   Margini di dumping

(58)

In conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, i margini di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta cui è stato accordato il TI sono stati calcolati in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali fissati per il paese di riferimento e la media ponderata dei prezzi praticati da ogni società per le esportazioni, espressa in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, al netto del dazio.

(59)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta ma non costituenti il campione è stata calcolata una media ponderata dei margini di dumping dei produttori esportatori costituenti il campione. Alla luce di quanto precede, il margine di dumping provvisorio per i produttori esportatori non costituenti il campione, espresso in percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto è del 61,1 %.

(60)

Per calcolare il margine di dumping su scala nazionale applicabile ai produttori esportatori della RPC non noti o che non hanno collaborato all'inchiesta, si è determinato anzitutto il livello di collaborazione effettuando un confronto tra il volume delle esportazioni nell'Unione indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e le corrispondenti statistiche di Eurostat.

(61)

Poiché la collaborazione da parte della RPC è stata circa del 70 %, il margine di dumping su scala nazionale applicabile a tutti gli altri esportatori della RPC è stato calcolato usando il margine di dumping più elevato fissato per i tipi di prodotti rappresentativi dei produttori esportatori. Su tale base è stato provvisoriamente accertato un margine di dumping su scala nazionale pari al 77,9 % del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

(62)

Alla luce di quanto precede, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono risultati i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd) e Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

67,4 %

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd e Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

54,6 %

Union Steel China e Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

59,2 %

Media ponderata del campione

61,1 %

Margine di dumping su scala nazionale

77,9 %

D.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione e industria dell'Unione

(63)

Al fine di stabilire la produzione totale dell'Unione per il periodo considerato, sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti i produttori dell'Unione, comprese quelle fornite nella denuncia, i dati raccolti presso i produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta e le risposte al questionario, sottoposte a verifica, fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(64)

Durante il PI, i prodotti di acciaio a rivestimento organico sono stati fabbricati da 22 produttori nell'Unione. Sulla base di quanto riferito al considerando precedente, si stima che la produzione totale dell'Unione sia stata pari a 3 645 298 tonnellate nel PI. I produttori dell'Unione che rappresentano la produzione totale dell'Unione costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e saranno di seguito denominati "industria dell'Unione".

2.   Determinazione del mercato dell'Unione pertinente

(65)

Nel corso dell'inchiesta si è constatato che una parte sostanziale della produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione era destinata ad uso vincolato, cioè spesso era semplicemente trasferita (senza fattura) e/o fornita a prezzi di trasferimento all'interno della stessa società o dello stesso gruppo di società per essere sottoposta a ulteriore trattamento.

(66)

Per stabilire se l'industria dell' Unione abbia subito un pregiudizio e per determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, è stato esaminato se e in quale misura l'uso successivo della produzione dell'industria dell'Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell'analisi.

(67)

Per avere un quadro il più possibile completo della situazione dell'industria dell'Unione sono stati ottenuti e analizzati dati relativi all'intera attività nel settore dei prodotti di acciaio a rivestimento organico ed è stato poi stabilito se la produzione fosse destinata ad uso vincolato o al mercato libero.

(68)

Per i seguenti indicatori economici relativi all'industria dell'Unione è stato ritenuto che un'analisi e una valutazione significative dovessero concentrarsi sulla situazione prevalente sul mercato libero: volume e prezzi delle vendite sul mercato dell'Unione, quota di mercato, crescita, volume e prezzi delle esportazioni e, di conseguenza, gli indicatori di pregiudizio sono stati corretti per tener conto dell'uso vincolato e delle vendite nell'industria dell'Unione, e si è proceduto ad analizzare separatamente l'uso vincolato e le vendite.

(69)

Quanto agli altri indicatori economici, si è constatato sulla base dell'inchiesta che il loro esame era possibile solo facendo riferimento all'attività complessiva. Infatti, la produzione (per il mercato vincolato e per quello libero), la capacità, l'utilizzo della capacità, gli investimenti, le scorte, l'occupazione, la produttività, i salari e la capacità di ottenere capitali dipendono dall'attività complessiva, tanto per la produzione vincolata quanto per quella venduta sul mercato libero.

3.   Consumo dell'Unione

(70)

Il prodotto simile viene venduto dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nonché venduto/trasferito a società collegate per l'ulteriore trasformazione a valle, per esempio nei centri di servizi siderurgici.

(71)

Nel calcolare il consumo dell'Unione apparente dei prodotti di acciaio a rivestimento organico, la Commissione ha sommato il volume totale delle importazioni di tali prodotti nell'Unione, secondo i dati Eurostat e il volume delle vendite e l'uso vincolato del prodotto simile nell'Unione fabbricato dall'industria dell'Unione, come indicato nella denuncia e verificato durante le visite per i produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(72)

Relativamente ai dati Eurostat sulle importazioni, va ricordato che le descrizioni dei codici NC pertinenti (cfr. considerando 13) non sono limitate alla descrizione del prodotto in esame e, pertanto, le importazioni indicate nei dati Eurostat con questi codici possono comprendere altri prodotti. Tuttavia, in assenza di informazioni in merito alle quantità eventualmente interessate di altre importazioni o di elementi da cui risulti che tali quantità possono essere rilevanti, si è deciso a titolo provvisorio di utilizzare i dati completi relativi alle importazioni forniti da Eurostat per i codici NC pertinenti.

(73)

Il consumo totale dell'Unione si è pertanto sviluppato nel seguente modo:

 

2008

2009

2010

PI

Consumo (in tonnellate)

5 691 713

4 327 650

4 917 068

5 177 970

Indice (2008 = 100)

100

76

86

91

(74)

Il consumo totale sul mercato dell'UE si è ridotto del 9 % nel corso del periodo considerato. Tra il 2008 e il 2009 si è registrata una diminuzione di circa il 24 % a seguito degli effetti negativi globali della crisi economica, in particolare nell'industria delle costruzioni. In seguito, si è registrata una ripresa del consumo che, tuttavia, è risultato inferiore al livello iniziale del 2008. Dal 2009 al PI l'aumento in totale è stato pari al 20 %.

4.   Importazioni dal paese interessato e quota di mercato

(75)

Nel periodo considerato l'evoluzione delle importazioni nell'Unione provenienti dalla RPC è stata la seguente:

 

2008

2009

2010

PI

Volume delle importazioni dalla RPC (in tonnellate)

472 988

150 497

464 582

702 452

Indice (2008 = 100)

100

32

98

149

Quota di mercato

8,3 %

3,5 %

9,4 %

13,6 %

Indice (2008 = 100)

100

42

114

163

Fonte: Eurostat

(76)

Nonostante l'andamento del consumo, il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato del 49 % nel corso del periodo considerato. A causa degli effetti negativi della crisi economica, anche il volume delle importazioni provenienti dalla RPC ha subito nel 2009 un forte calo. Tuttavia, le importazioni dalla RPC hanno cominciato a riprendersi a un ritmo estremamente rapido e quindi dal 2009 al PI l'aumento è stato pari a un impressionante 367 %.

(77)

Analogamente, la quota di mercato detenuta da tali importazioni è cresciuta del 63 % nell'arco del periodo considerato. Mentre si è ridotta di oltre la metà dal 2008 al 2009, dal 2009 al PI ha conosciuto una netta tendenza al rialzo, con un aumento del 290 %.

4.1.   Prezzi delle importazioni e sottoquotazione dei prezzi

Importazioni dalla RPC

2008

2009

2010

PI

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

875

728

768

801

Indice (2008 = 100)

100

83

88

91

Fonte: Eurostat

(78)

Nel corso del periodo considerato il prezzo medio all'importazione dalla RPC è diminuito del 9 %: tra il 2008 e il 2009 è diminuito in maniera significativa, con un calo del 17 %, quindi è aumentato di cinque punti percentuali tra il 2009 e il 2010 e di altri tre punti percentuali nel PI.

(79)

Nel corso del periodo considerato i prezzi all'importazione dalla RPC sono rimasti costantemente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. Come evidenziato nella tabella precedente, mentre nel 2009 durante la fase acuta della crisi economica persino la riduzione di prezzo del 17 % non ha permesso alle importazioni di mantenere la quota di mercato in una situazione di improvvisa riduzione del consumo e notevole rallentamento del mercato, continue sottoquotazioni dei prezzi negli anni successivi spiegano il costante e notevole aumento della quota di mercato detenuta dalle importazioni provenienti dalla RPC tra il 2009 e il PI.

(80)

Al fine di determinare la sottoquotazione dei prezzi, durante il PI la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inclusi nel campione per le vendite ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica, è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi corrispondenti per tipo di prodotto delle importazioni dei produttori cinesi che hanno collaborato al primo acquirente indipendente, stabiliti su una base CIF e opportunamente adeguati per tenere conto dei costi sostenuti dopo l'importazione.

(81)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale, una volta apportati gli adeguamenti del caso e dedotti sconti e riduzioni. Il risultato del confronto, espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il PI, ha indicato una media ponderata dei margini di sottoquotazione fino al 25,9 % da parte dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta.

5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

5.1.   Osservazioni preliminari

(82)

Come disposto dall'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha proceduto a una valutazione di tutti i fattori e indici economici pertinenti che incidevano sulla situazione dell'industria dell'Unione.

(83)

Come indicato sopra al considerando 5, per esaminare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato usato il campionamento.

(84)

I dati forniti e verificati dai sei produttori dell'UE inseriti nel campione sono stati usati per creare indicatori microeconomici, quali prezzo unitario, costi unitari, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di ottenere capitali e scorte.

(85)

I dati forniti dal denunziante per tutti i produttori di prodotti di acciaio a rivestimento organico nell'Unione, sottoposti a controlli incrociati con altre fonti disponibili e dati verificati dei produttori dell'Unione costituenti il campione, sono stati utilizzati per stabilire indicatori macroeconomici, quali produzione dell'industria dell'Unione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volume di vendite, quota di mercato, occupazione e produttività.

5.2.   Dati relativi all'industria dell'Unione nel suo complesso

5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(86)

Al fine di stabilire la produzione totale dell'Unione per il periodo considerato, sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, comprese quelle fornite nella denuncia, i dati raccolti presso i produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta e le risposte al questionario, sottoposte a verifica, fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

 

2008

2009

2010

PI

Volume di produzione (in tonnellate)

4 218 924

3 242 741

3 709 441

3 645 298

Indice (2008 = 100)

100

77

88

86

Capacità di produzione (in tonnellate)

5 649 268

5 754 711

5 450 138

5 431 288

Indice (2008 = 100)

100

102

96

96

Utilizzo degli impianti

75 %

56 %

68 %

67 %

Indice (2008 = 100)

100

75

91

90

Fonte: denuncia, risposte al questionario

(87)

La tabella riportata sopra mostra un calo della produzione del 14 % nel corso del periodo considerato. In linea con la diminuzione della domanda, la produzione ha subito un brusco calo nel 2009, per poi recuperare in parte nel 2010 prima di calare leggermente durante il PI nonostante un aumento del consumo.

(88)

La capacità di produzione è diminuita del 4 % nel corso del periodo considerato. In tale periodo l'utilizzo degli impianti ha seguito l'andamento della produzione ed è diminuito del 10 %.

5.2.2.   Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

 

2008

2009

2010

PI

Volume delle vendite (in tonnellate)

3 355 766

2 707 611

3 003 917

2 936 255

Indice (2008 = 100)

100

81

90

87

Quota di mercato (in tonnellate)

59,0 %

62,6 %

61,1 %

56,7 %

Indice (2008 = 100)

100

106

104

96

Fonte: denuncia, risposte al questionario

(89)

Nel 2009 il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti ha subito un brusco calo, pari al 19 %. Nel 2010 il volume delle vendite è aumentato di nove punti percentuali, ma è diminuito successivamente di tre punti percentuali nel PI.

(90)

Nel corso del periodo considerato la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita del 4 %. Dopo un incremento iniziale della quota di mercato nel 2009, l'industria dell'Unione ha visto decrescere la sua quota nel 2010 e nel PI, il che ha portato nel PI a un calo del 6 % rispetto al 2009, a fronte di un aumento di oltre il 20 % del consumo nello stesso periodo. Essa non è quindi stata in grado di trarre vantaggio dalla crescita del consumo e di recuperare il volume delle vendite e una parte della quota di mercato precedentemente perduti.

(91)

Nonostante il calo del consumo dell'Unione del 9 % durante il periodo considerato e del volume delle vendite dell'industria dell'Unione a parti indipendenti del 13 %, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita di 2,3 punti percentuali, passando dal 59,0 % del 2008 al 56,7 % durante il PI.

5.2.3.   Occupazione e produttività

 

2008

2009

2010

PI

Occupazione (in ETP)

6 790

5 953

5 723

5 428

Indice (2008 = 100)

100

88

84

80

Produttività (tonnellate/ETP)

621

545

648

672

Indice (2008 = 100)

100

88

104

108

Fonte: denuncia, risposte al questionario, Eurofer

(92)

L'occupazione nell'industria dell'Unione è andata progressivamente declinando. Pertanto, il numero totale di dipendenti misurato in equivalenti a tempo pieno (ETP) nell'industria è diminuito del 20 % nel corso del periodo considerato raggiungendo il suo livello più basso durante il PI. Tuttavia, la produttività è aumentata dell'8 % nell'arco del periodo considerato, il che dimostra il tentativo dell'industria di razionalizzare i costi di produzione.

5.3.   Dati relativi ai produttori dell'Unione inclusi nel campione

5.3.1.   Prezzi di vendita medi unitari nell'Unione e costi di produzione

(93)

I prezzi di vendita medi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti dell'UE sono diminuiti del 3 % nel corso del periodo considerato. Nel periodo che va dal 2009 al PI, in linea con una crescita del consumo e dei volumi delle vendite, i prezzi hanno recuperato un 23 %, ma non hanno raggiunto il livello del 2008.

(94)

Parallelamente, i costi medi della produzione e della vendita del prodotto simile sono aumentati del 6 % nel corso del periodo considerato a causa dell'aumento del costo di produzione unitario, mentre i costi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita unitari sono calati del 34 %.

(95)

In seguito al calo del 21 % del prezzo unitario ad acquirenti indipendenti nel 2009 e alle perdite connesse, il prezzo unitario ha cominciato a risalire. Nel 2010 e durante il PI, l'industria dell'Unione ha registrato un aumento dei costi e ha potuto solo moderatamente aumentare i prezzi per farvi fronte, misura sufficiente soltanto per mantenere lo stesso livello di redditività per il 2010 e il PI. Tuttavia, la conseguenza è stata un'ulteriore perdita della quota di mercato, giacché i prezzi delle importazioni cinesi sono rimasti sempre inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.

 

2008

2009

2010

PI

Prezzo unitario nell'UE ad acquirenti indipendenti (EUR/tonnellate)

1 023

805

911

994

Indice (2008 = 100)

100

79

89

97

Costo unitario della produzione (EUR/tonnellate)

925

884

893

978

Indice (2008 = 100)

100

95

97

106

Fonte: risposte al questionario, sottoposte a verifica, dei produttori inclusi nel campione

5.3.2.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

 

2008

2009

2010

PI

Redditività delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'UE (in % del fatturato sulle vendite)

6,7 %

–9,3 %

2,8 %

2,6 %

Indice (2008 = 100)

100

– 138

41

39

Flusso di cassa (EUR)

328 190 880

211 298 356

152 030 083

204 650 414

Indice (2008 = 100)

100

64

46

62

Investimenti (EUR)

55 717 957

4 537 128

12 530 132

15 302 264

Indice (2008 = 100)

100

8

22

27

Utile sul capitale investito

13,8 %

–13,9 %

5,9 %

6 %

Indice (2008 = 100)

100

– 101

43

44

Fonte: risposte al questionario, sottoposte a verifica, dei produttori inclusi nel campione

(96)

La redditività dell'industria dell'Unione è stata calcolata esprimendo l'utile netto al lordo delle imposte derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Nel corso del 2009, l'anno della crisi economica, la redditività dell'industria dell'Unione è diminuita drasticamente e ha determinato una perdita del 13,9 %. Dal 2010 ha iniziato a riprendersi, ma l'aumento dei costi di produzione ha impedito di raggiungere il livello ritenuto sicuro e sostenibile per l'industria (6,7 %, cfr. considerando 156). Nel corso dell'intero periodo considerato, la redditività è diminuita del 61 %.

(97)

L'andamento del flusso di cassa ha seguito in larga misura l'andamento negativo della redditività toccando i valori minimi nel corso del 2010. Analogamente, l'utile sul capitale investito è diminuito del 56 % passando dal 13,8 % del 2008 al 6 % nel corso del PI.

(98)

L'andamento della redditività, del flusso di cassa e dell'utile sul capitale investito nel periodo considerato ha limitato la capacità dell'industria dell'Unione di investire nelle sue attività e ne ha compromesso lo sviluppo. L'industria dell'Unione è riuscita a realizzare investimenti sostanziali all'inizio del periodo considerato, ma successivamente nel 2009 gli investimenti hanno registrato un brusco calo e, complessivamente, sono calati del 73 % nel corso del periodo considerato.

(99)

Come indicato in precedenza, le prestazioni finanziarie dell'industria dell'Unione sono peggiorate, ma ciò non ha dimostrato che la sua capacità di ottenere capitali sia stata gravemente danneggiata durante il periodo considerato.

5.3.3.   Scorte

 

2008

2009

2010

PI

Scorte finali (in tonnellate)

116 852

97 533

124 848

130 593

Indice (2008 = 100)

100

83

107

112

Fonte: risposte al questionario, sottoposte a verifica, dei produttori inclusi nel campione

(100)

Per i sei produttori dell'Unione inclusi nel campione, le scorte hanno rappresentato circa l'8 % del volume di produzione nel PI. Il livello delle scorte finali è cresciuto del 12 % nel corso del periodo considerato. Anche se va tenuto presente che le scorte non rappresentano un indicatore importante dell'industria, in quanto la produzione avviene principalmente su ordinazione, l'aumento principale delle scorte si è verificato dal 2009 al PI e ha coinciso con l'impennata delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC.

5.3.4.   Costo del lavoro

Costo medio del lavoro per addetto (EUR, produttori UE inclusi nel campione)

60 959

57 892

58 637

62 347

Indice (2008 = 100)

100

95

96

102

(101)

Nel corso del periodo considerato il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è aumentato solo del 2 %, percentuale inferiore al tasso d'inflazione. Dall'inchiesta è emerso che i produttori inclusi nel campione hanno proceduto a forti riduzioni, in particolare nell'ambito delle spese generali e amministrative, e hanno mantenuto un rigoroso controllo sull'efficienza.

5.3.5.   Uso vincolato e vendite vincolate

(102)

Come indicato al considerando 65, esiste un mercato significativo per i prodotti di acciaio a rivestimento organico nell'UE, costituito dall'uso a valle del prodotto da parte dell'industria dell'Unione. Al fine di esaminare tale mercato, sono stati considerati tutti i volumi dell'uso vincolato e delle vendite alle parti collegate (vendite vincolate) da parte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e altri produttori dell'Unione.

(103)

È emerso che l'uso vincolato e le vendite vincolate erano destinati all'ulteriore trasformazione da parte delle società stesse o delle relative società collegate all'interno dei gruppi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione operanti principalmente nel settore dei materiali da costruzione, ossia utilizzatori finali dei prodotti di acciaio a rivestimento organico.

(104)

Sulla base di quanto precede, si è stabilito che l'uso vincolato e le vendite vincolate dei produttori dell'Unione hanno rappresentato il 27 % del volume di produzione totale nel PI. Nel corso del periodo considerato, l'uso vincolato e i relativi volumi delle vendite sono diminuiti del 19 % e la quota di mercato è calata dell'11 %.

 

2008

2009

2010

PI

Uso vincolato e vendite vincolate (in tonnellate)

1 225 686

935 374

994 933

993 701

Indice (2008 = 100)

100

76

81

81

Quota di mercato

22 %

22 %

20 %

19 %

Indice (2008 = 100)

100

100

94

89

Fonte: denuncia e risposte al questionario, sottoposte a verifica, dei produttori inclusi nel campione

(105)

Il valore dell'uso vincolato e delle vendite vincolate è stato esaminato sulla base delle risposte al questionario fornite dai produttori inclusi nel campione e verificate durante le visite presso le loro sedi. Dall'inchiesta è emerso che non sussisteva alcuna differenza sostanziale tra l'uso vincolato e le vendite vincolate in termini di utilizzazione finale del prodotto. L'uso vincolato è stato indicato dalle società in cui era in atto la produzione a valle nello stesso soggetto di diritto. Tuttavia, le vendite vincolate sono state le vendite fatturate ad altri soggetti di diritto collegati. Inoltre, il metodo di determinazione dei prezzi sia nell'uso vincolato sia nelle vendite alle parti collegate è stato simile, vale a dire che è stato applicato un valore equo (metodo del costo maggiorato, o "cost plus") del prodotto sia alle società collegate sia alle unità interne di produzione a valle delle società selezionate per il campione.

(106)

Pertanto, il valore medio per tonnellata è aumentato dell'1 % durante l'intero periodo considerato ed è quindi diminuito del 2 % rispetto ai prezzi delle vendite ad acquirenti indipendenti nel PI dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

 

2008

2009

2010

PI

Uso vincolato e vendite vincolate (EUR/tonnellate)

967

787

910

975

Indice (2008 = 100)

100

81

94

101

Fonte: risposte al questionario, sottoposte a verifica, dei produttori inclusi nel campione

(107)

Considerando che la maggior parte delle vendite vincolate e dell'uso vincolato è stata destinata al settore dei materiali da costruzione a valle dei produttori dell'Unione, tali vendite e uso vincolati sono stati inoltre indirettamente esposti alla concorrenza di altri operatori del mercato, ivi comprese le importazioni in dumping dalla RPC. La domanda interna di produzione a valle dipenderà dalla possibilità di vendere i prodotti a valle sul mercato libero che non è influenzato dalle importazioni in dumping. Si può pertanto concludere che la diminuzione dei volumi e della quota di mercato durante il periodo considerato è imputabile alla concorrenza delle importazioni in dumping dalla RPC.

5.3.6.   Effetti di precedenti pratiche di dumping o sovvenzioni

(108)

Giacché si tratta del primo procedimento antidumping riguardante il prodotto in esame, non esistono dati per valutare gli effetti di possibili precedenti pratiche di dumping o sovvenzioni.

6.   Entità del margine di dumping effettivo

(109)

Tutti i margini determinati e specificati in precedenza nella sezione relativa al dumping risultano notevolmente superiori al livello minimo. Dati il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC l'incidenza sul mercato dell'UE dei margini di dumping effettivi non può inoltre essere considerata trascurabile.

7.   Conclusioni relative al pregiudizio

(110)

Dall'inchiesta è emerso che tutti gli indicatori di pregiudizio relativi alla situazione economica dell'industria dell'Unione si sono deteriorati o non si sono evoluti in funzione del livello di consumo durante il periodo considerato.

(111)

Nel corso del periodo considerato e nel contesto di un calo dei consumi, il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato costantemente e sensibilmente. Allo stesso tempo il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ha subito un calo complessivo del 13 % e la sua quota di mercato è diminuita drasticamente, passando dal 59 % del 2008 al 56,7 % durante il PI. Sebbene si sia registrata una ripresa del consumo del 20 % dal 2009 al PI, dopo l'anno della crisi economica che ha inciso sulla domanda, la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha fatto registrare un calo. L'industria dell'Unione non è stata in grado di recuperare la quota di mercato perduta a causa del notevole aumento delle importazioni in dumping provenienti dalla RPC sul mercato dell'UE. Le importazioni a basso prezzo in dumping sono aumentate durante il periodo considerato, rimanendo sempre a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.

(112)

Gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell'industria dell'Unione sono stati inoltre gravemente danneggiati, così come il flusso di cassa e la redditività. La capacità di ottenere capitali e di investire dell'industria dell'Unione è stata pertanto compromessa.

(113)

Alla luce di quanto precede, si è concluso che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Introduzione

(114)

A norma dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base si è esaminato se le importazioni in dumping originarie della RPC abbiano arrecato all'industria dell'Unione un pregiudizio tale da potersi definire grave. Sono stati analizzati anche quei fattori noti, diversi dalle importazioni in dumping, che potrebbero aver recato pregiudizio all'industria dell'Unione, per evitare che l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori fosse attribuito a queste importazioni in dumping.

2.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(115)

Dall'inchiesta è risultato che nel corso del periodo considerato il consumo dell'Unione è diminuito del 9 %, mentre il volume delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC è aumentato del 49 % circa, così come la relativa quota di mercato è aumentata del 63 %, passando dall'8,3 % del 2008 al 13,6 % durante il PI. Al tempo stesso il volume delle vendite dell'industria dell'Unione alle parti indipendenti è diminuito del 13 % e la quota di mercato di tali vendite è calata del 4 %, passando dal 59 % del 2008 al 56,7 % durante il PI.

(116)

Inoltre, sebbene siano anche esse state interessate dalla crisi economica e siano calate del 68 % dal 2008 al 2009, le importazioni dalla RPC si sono riprese dal 2009 al PI a un ritmo estremamente rapido, registrando un aumento del 367 % alla fine del PI, anche se il consumo dell'Unione è aumentato solo del 20 % durante lo stesso periodo. Mediante la riduzione del prezzo unitario del 9 % rispetto al 2008 e l'applicazione di prezzi inferiori rispetto a quelli dell'industria dell'Unione del 25,9 % durante il PI, le importazioni cinesi hanno aumentato la relativa quota di mercato dal 2008 al PI del 63 % fino a un massimo del 13,6 %.

(117)

Allo stesso tempo, dal 2008 fino al PI i volumi delle vendite dei produttori dell'Unione a parti indipendenti sono diminuiti complessivamente del 13 %. Al momento della ripresa del mercato, dal 2009 al PI, l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare i propri volumi delle vendite a parti indipendenti di solo l'8 %, ma ha perso una quota di mercato del 9 %, beneficiando pertanto in misura limitata dell'aumento del consumo. Le importazioni cinesi sono quelle ad aver beneficiato maggiormente della ripresa del consumo, superando di gran lunga altri operatori del mercato.

(118)

Nel corso del periodo considerato i prezzi medi all'importazione dalla RPC sono diminuiti del 9 %. Benché in risalita dopo il brusco calo del 2009, dal 2009 al PI sono rimasti costantemente inferiori ai livelli praticati dall'industria dell'Unione. Il prezzo unitario ad acquirenti indipendenti dell'UE è diminuito solo del 3 %, mostrando una certa resistenza alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi. È però evidente che il mantenimento dei prezzi ha avuto come contropartita una diminuzione del volume delle vendite e della redditività di tali vendite, che sono calate del 61 % dal 6,7 % del 2008 al 2,6 % del PI, nel momento in cui i costi di produzione erano in crescita.

(119)

In considerazione di quanto precede, si è concluso che l'incremento delle importazioni in dumping dalla RPC, i cui prezzi sono risultati costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, ha avuto un ruolo determinante nel notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, che non ha potuto beneficiare pienamente della ripresa del consumo dell'Unione.

3.   Effetto di altri fattori

3.1.   Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2008

2009

2010

PI

Corea del sud

Volume (in tonnellate)

228 123

226 568

173 935

237 164

 

Indice (2008 = 100)

100

99

76

104

 

Quota di mercato (%)

4 %

5,2 %

3,5 %

4,6 %

 

Indice (2008 = 100)

100

131

88

114

 

Prezzo medio

901

727

846

903

 

Indice (2008 = 100)

100

81

94

100

India

Volume (in tonnellate)

159 999

149 138

155 384

141 391

 

Indice (2008 = 100)

100

93

97

88

 

Quota di mercato (%)

2,8 %

3,4 %

3,2 %

2,7 %

 

Indice (2008 = 100)

100

123

112

97

 

Prezzo medio

932

667

773

824

 

Indice (2008 = 100)

100

72

83

88

Altri paesi

Volume (in tonnellate)

249 151

158 461

124 319

167 007

 

Indice (2008 = 100)

100

64

50

67

 

Quota di mercato (%)

4,4 %

3,7 %

2,5 %

3,2 %

 

Indice (2008 = 100)

100

84

58

74

 

Prezzo medio

951

809

924

955

 

Indice (2008 = 100)

100

85

97

100

Totale di tutti i paesi terzi con l'eccezione della RPC

Volume (in tonnellate)

637 274

534 167

453 637

545 562

 

Indice (2008 = 100)

100

84

71

86

 

Quota di mercato (%)

11,2 %

12,3 %

9,2 %

10,5 %

 

Indice (2008 = 100)

100

110

82

94

 

Prezzo medio

929

735

842

898

 

Indice (2008 = 100)

100

79

91

97

Fonte: Eurostat

(120)

Le importazioni dalla RPC hanno rappresentato il 56 % di tutte le importazioni nell'UE durante il PI, ma altri importanti paesi di importazione sono stati la Repubblica dell'India ("India", 11 %) e la Corea del Sud (19 %). A differenza delle importazioni dalla RPC, le importazioni dall'India, sebbene il loro prezzo medio abbia subito un brusco calo del 12 %, hanno registrato un calo complessivo del 12 % nel corso del periodo considerato e hanno perso il 3 % della quota di mercato. Le importazioni dalla Corea del Sud, il cui prezzo medio ha mantenuto lo stesso livello del 2008, sono aumentate solo del 4 %. La quota di mercato delle importazioni dall'India è stata pari al 2,7 % nel PI, mentre la quota detenuta dalle importazioni dalla Corea del Sud è stata del 4,6 %.

(121)

Le altre importazioni, che rappresentano il 14 % del totale, sono diminuite del 33 % e il loro prezzo medio si è mantenuto al livello del 2008.

(122)

Nonostante il prezzo medio di tutte le altre importazioni sia stato inferiore al livello del prezzo dell'industria dell'Unione, l'effetto di tali importazioni, se c'è, può essere solo marginale. In primo luogo, non risulta che le importazioni da altre fonti siano avvenute tramite pratiche commerciali sleali. In secondo luogo, contrariamente alle importazioni cinesi, il livello complessivo dei prezzi derivante dalle principali fonti di altre importazioni è rimasto piuttosto stabile nel corso dell'intero periodo considerato e pertanto dimostra che l'industria dell'Unione può concorrere con successo nei segmenti di mercato con queste importazioni. In terzo luogo, le importazioni da altri paesi sono diminuite nel corso del periodo considerato e ancora rimangono a un livello basso, sia in generale sia singolarmente per i principali paesi esportatori. Inoltre, la riduzione della quota di mercato di altre importazioni conferma che tali importazioni possono non aver causato alcun pregiudizio all'industria dell'Unione.

3.2.   Andamento delle esportazioni delle industrie dell'Unione

 

2008

2009

2010

PI

Esportazioni, Eurostat (in tonnellate)

669 790

612 204

580 477

605 760

Indice (2008 = 100)

100

91

87

90

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 068

937

995

1 092

Indice (2008 = 100)

100

88

93

102

Esportazioni da parte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

53 542

46 516

48 102

46 228

Indice (2008 = 100)

100

87

90

86

Prezzo di vendita medio (EUR/tonnellata)

1 086

826

984

1 132

Indice (2008 = 100)

100

76

91

104

Fonte: Eurostat e risposte al questionario, sottoposte a verifica

(123)

Secondo Eurostat, nel corso del periodo considerato le esportazioni totali dei prodotti di acciaio a rivestimento organico da parte dell'industria dell'Unione verso paesi terzi sono diminuite del 10 %. Tuttavia, in detto periodo il prezzo medio è stato relativamente alto ed è aumentato del 2 %. Le esportazioni hanno rappresentato il 17 % della produzione totale dell'UE e hanno consentito all'industria dell'Unione di realizzare economie di scala e ridurre i costi complessivi di produzione. Si può quindi concludere che l'attività di esportazione dell'industria dell'Unione non ha potuto rappresentare una causa potenziale del notevole pregiudizio.

(124)

Questo quadro generale trova riscontro nella situazione delle esportazioni ad acquirenti indipendenti in paesi terzi da parte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, che sono diminuite del 14 % nel corso del periodo considerato. Tuttavia, anche in questo contesto il prezzo unitario all'esportazione è stato costantemente superiore (in media dal 2 al 12 % secondo l'anno) rispetto al prezzo nell'UE. Dal momento che il volume delle esportazioni ha rappresentato solo il 3 % della produzione totale, non possono aver contribuito al pregiudizio subito dal mercato dell'UE.

3.3.   Importazioni proprie dell'industria dell'Unione dalla RPC

(125)

Durante l'inchiesta è stato sostenuto che gli stessi denunzianti, attraverso le relative società collegate, partecipavano all'importazione del prodotto in esame dalla RPC e che tali importazioni rappresentavano dal 20 al 40 % delle importazioni totali da tale paese. Tuttavia, non sono state prodotte prove a sostegno di tale affermazione. Dopo avere esaminato queste affermazioni, è emerso che solo 10 000 tonnellate circa sono state importate durante il PI dai produttori dell'Unione, il che corrisponde ai dati forniti all'apertura dal denunziante. È risultato che un volume pressoché simile, non notificato conformemente all'articolo 19 del regolamento di base, è stato importato da società collegate dei produttori dell'Unione. Queste importazioni nel complesso hanno rappresentato solo il 2-3 % circa delle importazioni totali dalla RPC. Di conseguenza, è impossibile concludere che l'industria dell'Unione abbia importato dalla RPC in quantità tali e in modo tale da 1) mettere in forse il proprio status di produttori dell'Unione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base o 2) da causare a se stessa un pregiudizio. Pertanto, l'argomentazione viene respinta in via provvisoria.

3.4.   Uso vincolato e vendite vincolate

(126)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalla partecipazione all'attività a valle di produzione dei materiali da costruzione (per esempio pannelli sandwich, lamiere trapezoidali ecc.), direttamente o attraverso società collegate all'interno dei gruppi. In particolare, è stato affermato che l'industria dell'Unione ha reso disponibili i prodotti di acciaio a rivestimento organico alla propria attività a valle a prezzi inferiori rispetto a quelli applicati alle società collegate, "sovvenzionandole" all'interno del gruppo e consentendo loro di applicare prezzi inferiori a quelli dei loro concorrenti nel segmento a valle.

(127)

Come indicato nei considerando da 102 a 107, il valore medio dell'uso vincolato e delle vendite vincolate per tonnellata è stato inferiore solo del 2 % rispetto al prezzo delle vendite ad acquirenti indipendenti nel PI. Inoltre, dall'inchiesta è emerso che l'uso vincolato e le vendite vincolate sono stati più probabilmente interessati indirettamente dalla concorrenza sleale delle importazioni oggetto di dumping. Difatti, se l'attività a valle dei produttori dell'Unione avesse avuto dei vantaggi, come asserito, questo dato sarebbe dovuto emergere nell'andamento di tale indicatore del pregiudizio. Pertanto, tale argomentazione viene respinta in via provvisoria.

3.5.   Crisi economica

(128)

La crisi economica e il suo effetto sul settore della costruzione spiegano almeno in parte la contrazione della domanda e la pressione sui prezzi nel corso del periodo considerato. Come indicato in precedenza, nel 2009 il consumo si è ridotto del 24 %. Tuttavia, a partire dal 2010, è iniziata la ripresa del mercato e, alla fine del PI, il consumo è aumentato del 20 %.

(129)

Tuttavia, l'analisi del pregiudizio e del nesso di causalità ha separato il crollo del mercato del 2009 e la successiva ripresa dal 2009 al PI. Nell'analisi del pregiudizio e del nesso di causalità è stato chiaramente dimostrato che le importazioni dalla RPC hanno sfruttato appieno la ripresa del consumo riducendo inoltre costantemente i prezzi dell'industria dell'Unione e offrendo pertanto a tutti gli operatori la possibilità di pari opportunità di ripresa, in una continua battaglia per la sopravvivenza.

3.6.   Sovraccapacità strutturali

(130)

Alcune parti interessate hanno dichiarato che il pregiudizio dell'industria dell'Unione, essenzialmente produttori di acciaio integrati verticalmente, non è stato causato dalle importazioni dalla RPC, ma da problemi strutturali dell'industria siderurgica dell'UE, quali la sovraccapacità. È stato inoltre sostenuto che il consolidamento dell'industria siderurgica verificatosi prima del periodo considerato aveva determinato una sovraccapacità e che il pregiudizio subito è stato una conseguenza del numero eccessivo di impianti di produzione.

(131)

Difatti, la produzione dei prodotti di acciaio a rivestimento organico è ad alta intensità di capitale e i costi fissi dell'industria sono relativamente elevati. Tuttavia, non si può concludere che il consolidamento dell'industria siderurgica verificatosi prima del periodo considerato abbia determinato una sovraccapacità. Si deduce che dopo un lieve incremento della capacità installata nel 2009, l'industria ha diminuito la sua capacità nel 2010 e nuovamente nel PI. Il livello di capacità durante il PI è stato inferiore rispetto al consumo effettivo del 2008, l'anno che ha preceduto quello in cui sono stati risentiti tutti gli effetti della crisi economica. I consumi nell'UE non sono ancora tornati ai livelli del 2008.

(132)

Inoltre, dalle risultanze dell'inchiesta è emerso che l'effetto negativo delle sovraccapacità può essere attribuito solo in misura limitata ai produttori dei prodotti di acciaio a rivestimento organico dell'UE. In primo luogo, dall'inchiesta è emerso che l'industria dell'Unione si sta ovviamente adoperando per sostenere l'efficienza. Le spese generali, amministrative e di vendita sono state ridotte considerevolmente, con un calo del 34 %, e la produttività è aumentata dell'8 % per l'industria nel suo complesso e del 6 % per le società incluse nel campione. In secondo luogo, il perdurare degli investimenti nelle linee di produzione e la flessibilità nel loro utilizzo per la produzione di altri prodotti hanno consentito di realizzare economie di scala e ridurre i costi fissi finali. Pertanto, tenendo conto di una riduzione dell'utilizzo degli impianti delle società inserite nel campione pari al 18 % nel corso del periodo considerato, i costi medi della produzione sono aumentati solo del 9 %, includendo i costi delle materie prime. Non si può quindi concludere che le sovraccapacità possano inficiare il nesso di causalità. Pertanto, tale argomentazione viene respinta in via provvisoria.

4.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(133)

È stato dimostrato che nel periodo considerato, in particolare nel periodo dal 2009 fino al PI, si è verificato un aumento sostanziale del volume e della quota di mercato delle importazioni in dumping dalla RPC. È emerso che tali importazioni mantenevano prezzi costantemente inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione sul mercato dell'UE, e in particolare nel corso del PI.

(134)

Tale aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni in dumping a basso prezzo dalla RPC ha coinciso con l'andamento negativo della situazione economica dell'industria dell'Unione. La situazione è ulteriormente peggiorata nel corso del PI, quando, nonostante la rispesa del consumo, l'industria dell'Unione non è stata in grado di riconquistare la quota di mercato perduta e la redditività e altri indicatori finanziari, come il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito, rimasti fermi ai livelli registrati nel corso del 2010, nonché l'occupazione, hanno raggiunto i livelli più bassi.

(135)

Dall'esame degli altri fattori noti che hanno potuto arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione è emerso che detti fattori non sono tali da inficiare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(136)

In base all'analisi di cui sopra, che distingue e separa chiaramente gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle esportazioni in dumping, si è concluso provvisoriamente che le importazioni in dumping dalla RPC hanno causato un grave pregiudizio all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

F.   INTERESSE DELL'UNIONE

1.   Osservazioni preliminari

(137)

In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se, nonostante la conclusione provvisoria relativa alle pratiche pregiudizievoli di dumping, vi fossero fondati motivi per concludere che non è nell'interesse dell'Unione prendere provvedimenti provvisori in questo caso particolare. L'analisi dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi in gioco, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori del prodotto in esame.

2.   Interesse dell'industria dell'Unione

(138)

Nel complesso, l'industria dell'Unione è costituita da 22 produttori noti che, secondo Eurofer, rappresentano tutta la produzione dei prodotti di acciaio a rivestimento organico dell'Unione. I produttori sono stabiliti in diversi Stati membri dell'Unione e contano oltre 5 400 dipendenti diretti nel settore del prodotto in esame.

(139)

Nessuno dei produttori si è opposto all'apertura dell'inchiesta. Come mostrato in precedenza negli indicatori macroeconomici, l'intera industria dell'UE ha registrato un deterioramento della propria situazione subendo al contempo gli effetti negativi delle importazioni oggetto di dumping.

(140)

L'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio a causa delle importazioni in dumping originarie della RPC. Si ricorda che tutti gli indicatori di pregiudizio hanno registrato un andamento negativo durante il periodo considerato. In particolare, sono stati fortemente colpiti gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dei produttori dell'Unione che hanno collaborato all'inchiesta, per esempio la redditività e l'utile sul capitale investito. In assenza di provvedimenti, un ulteriore peggioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione sembra molto probabile.

(141)

Si prevede che l'istituzione di dazi antidumping provvisori ristabilirà condizioni commerciali eque sul mercato dell'Unione, consentendo all'industria dell'Unione di allineare i prezzi dei prodotti di acciaio a rivestimento organico in modo da riflettere i costi delle varie componenti e le condizioni di mercato. Si può inoltre prevedere che l'istituzione di misure provvisorie consentirà all'industria dell'Unione di recuperare almeno in parte la quota di mercato perduta nel corso del periodo considerato, con una ripercussione positiva sulla sua redditività e sulla situazione finanziaria complessiva.

(142)

Se non venissero istituite misure, sarebbero probabili ulteriori perdite di quota di mercato e diminuirebbe la redditività dell'industria dell'Unione. Una simile situazione sarebbe insostenibile a medio e lungo termine. È probabile, inoltre, che alcuni produttori individuali debbano chiudere gli impianti di produzione, in quanto hanno registrato notevoli perdite nel corso del periodo considerato. In considerazione delle perdite subite e degli ingenti investimenti effettuati nella produzione all'inizio del periodo considerato, si prevede che in assenza di provvedimenti la maggior parte dei produttori dell'Unione non sarà in grado di ammortizzare i propri investimenti.

(143)

Si conclude pertanto in via provvisoria che l'imposizione di dazi antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

3.   Interesse degli utilizzatori e degli importatori

(144)

Come indicato al considerando 10, cinque importatori si sono manifestati, ma solo due hanno risposto al questionario. Di circa 100 utilizzatori elencati nella denuncia, 19 si sono manifestati dichiarandosi interessati al procedimento. Successivamente, dieci società hanno fornito risposte al questionario.

(145)

Gli utilizzatori e gli importatori più attivi hanno presentato comunicazioni scritte comuni e, nel corso dell'inchiesta, si sono svolte diverse audizioni. Di seguito vengono esaminate le loro principali argomentazioni in merito all'istituzione di misure.

3.1.   Concorrenza sul mercato dell'UE

(146)

È stato sostenuto che il mercato di prodotti di acciaio a rivestimento organico dell'UE non è stato sufficientemente competitivo e che le importazioni dalla RPC sono state necessarie per concedere maggiore potere contrattuale alle società importatrici e utilizzatrici di tali prodotti. È stato altresì suggerito che l'industria dell'Unione avrebbe partecipato al regime oligopolistico per il controllo del mercato. L'inchiesta nella fase provvisoria non ha confermato queste affermazioni ed è inoltre emerso che i produttori dell'Unione competevano sullo stesso mercato e spesso effettuavano vendite agli stessi acquirenti o alle imprese di costruzione dell'altra parte. Considerando che non è stato fornito alcun elemento di prova oltre alle denunce soggettive in merito alle difficoltà riscontrate nelle trattative sui prezzi, che oltre ai cinque gruppi di produttori dell'Unione denunzianti, altri 11 produttori dei prodotti di acciaio a rivestimento organico, alcuni dei quali di dimensioni molto grandi, operano nell'UE, i, nonché la gamma di altre fonti di importazione, questa obiezione non sembra motivata e viene respinta in via provvisoria.

3.2.   Scarsità degli approvvigionamenti

(147)

È stato altresì sostenuto che l'istituzione di misure sulle importazioni cinesi creerebbe una scarsità di prodotti di acciaio a rivestimento organico sul mercato dell'UE. Tuttavia, considerando l'ampia gamma di fonti di approvvigionamento descritta in precedenza, nonché la sovraccapacità di produzione dell'industria dell'Unione, appare improbabile che possa verificarsi una tale scarsità. Pertanto, l'argomentazione viene respinta in via provvisoria.

3.3.   Conclusione sugli interessi degli utilizzatori e degli importatori

(148)

I dieci utilizzatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno rappresentato il 7 % delle importazioni totali dalla Cina durante il PI. Dall'inchiesta è emerso che tutti gli utilizzatori mantengono diverse fonti di approvvigionamento. In media, gli acquisti dalla Cina hanno rappresentato circa il 15 % dei loro acquisti totali di prodotti di acciaio a rivestimento organico; inoltre, è stato rilevato che i volumi più consistenti sono stati acquistati dai produttori dell'UE (73 %) e il 12 % è stato importato da altri paesi terzi. Difatti, dal momento che il prodotto in esame è ampiamente standardizzato, l'importanza di vincolare l'acquirente è piuttosto relativa e sia gli utilizzatori sia gli importatori possono abbastanza facilmente cambiare le fonti di approvvigionamento quando è interessata la qualità del prodotto.

(149)

Dall'inchiesta è emerso che tutti gli utilizzatori che hanno collaborato, eccetto uno, sono stati attivi nel settore che impiega il prodotto in esame e la loro redditività durante il PI ha oscillato tra l'1 e il 13 %, a seconda della società. Inoltre, la redditività di queste società non dipendeva in misura considerevole dalle importazioni del prodotto in esame originario della RPC.

(150)

Sulla base delle risposte al questionario ricevute dagli utilizzatori, è stato stimato il probabile effetto delle misure proposte. Pertanto, anche nell'improbabile peggiore delle ipotesi per gli utilizzatori che hanno collaborato all'inchiesta, ossia l'impossibilità di trasferire l'aumento dei prezzi e la necessità di importare dalla Cina i volumi precedenti, l'impatto del livello dei dazi sul costo di produzione determinerebbe un aumento compreso tra l'1 e il 5 %, mentre sulla redditività potrebbe implicare una riduzione compresa tra 1 e 2,8 punti percentuali per la maggior parte delle importazioni e di circa 4 punti percentuali per le importazioni soggette a un dazio residuo. Tuttavia, lo scenario più probabile è un impatto notevolmente inferiore; dal momento che le importazioni dalla Cina rappresentano una quota alquanto limitata dell'attività degli utilizzatori, si può prevedere che l'aumento dei costi derivante dalle misure antidumping si ripercuoterà in modo relativamente semplice. Inoltre, considerato che oltre a molti produttori dell'UE sono disponibili importanti fonti di importazione alternative, non soggette ad alcuna misura, per esempio India e Corea del Sud, si prevede che, in seguito all'istituzione di misure, anche i prezzi del mercato terranno conto di questi fattori.

(151)

I due importatori che hanno collaborato all'inchiesta rappresentavano circa il 6 % delle importazioni totali dalla Cina durante il PI, anche se non è stato comunicato l'esatto importo conformemente all'articolo 19 del regolamento di base. Analogamente a quanto affermato per gli utilizzatori, anche gli importatori hanno mantenuto diverse fonti di approvvigionamento oltre alla RPC. È stato accertato inoltre che le misure inciderebbero probabilmente più sulla redditività degli importatori che su quella degli utilizzatori, se essi dovessero mantenere la struttura delle importazioni applicata durante il PI. Tuttavia, nella pratica gli importatori in qualità di commercianti tendono a essere anche più flessibili degli utilizzatori e molto probabilmente passeranno per primi alle fonti di approvvigionamento alternative.

(152)

Va inoltre considerato, in questo contesto, che parte del vantaggio derivante dalle importazioni cinesi dal lato dell'utilizzatore e dell'importatore è effettivamente generato e reso possibile dalla sleale discriminazione nei prezzi esercitata dagli esportatori cinesi e non da un naturale vantaggio concorrenziale. Ripristinando pertanto le condizioni di parità sul mercato dell'UE attraverso la correzione della distorsione commerciale derivante dalle importazioni oggetto di dumping, il mercato dei prodotti di acciaio a rivestimento organico sarà effettivamente in grado di tornare a dinamiche sicure e orientate dall'economia di mercato, nonché all'evoluzione dei prezzi, senza creare condizioni sfavorevoli per altri operatori (utilizzatori, produttori, consumatori finali) che non sono immediatamente in grado di trarre vantaggio dalle importazioni in dumping.

4.   Conclusione sull'interesse dell'Unione

(153)

Visto quanto precede, si conclude provvisoriamente che, in base alle informazioni disponibili relative all'interesse dell'Unione, non esistono ragioni valide che si oppongano all'istituzione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC.

G.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(154)

Viste le conclusioni raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure antidumping provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping continuino a recare pregiudizio all'industria dell'Unione.

(155)

Per stabilire il livello delle misure si è tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(156)

Nel calcolo dell'importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole è stato considerato che le misure dovrebbero consentire all'industria dell'Unione di coprire i costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che una società dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente realizzare in questo settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni in dumping, sulle vendite del prodotto simile nell'Unione. Si ritiene che il profitto che potrebbe essere realizzato in assenza di importazioni in dumping dovrebbe basarsi sull'anno 2008, quando le importazioni cinesi erano meno presenti sul mercato dell'Unione. Si può perciò considerare un margine di utile del 6,7 % sul fatturato come il minimo che l'industria dell'Unione avrebbe potuto ottenere in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli.

(157)

Su tale base è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando al costo di produzione il margine di profitto summenzionato del 6,7 %.

(158)

L'aumento di prezzo necessario è stato determinato confrontando il prezzo all'importazione medio ponderato dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato, debitamente adeguato ai costi all'importazione e ai dazi doganali, e il prezzo non pregiudizievole dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione nel PI. L'eventuale differenza risultante dal confronto è stata quindi espressa in percentuale del valore CIF all'importazione dei tipi confrontati.

2.   Misure provvisorie

(159)

In considerazione di quanto precede si ritiene che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, debbano essere istituiti dazi antidumping provvisori sulle importazioni originarie della RPC al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, secondo la regola del dazio inferiore.

(160)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società interessate. Di conseguenza tali aliquote di dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a "tutte le altre società") si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della RPC fabbricati da queste società, cioè dai soggetti di diritto citati. Alle importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra impresa non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti giuridici collegati a quelle espressamente citate, non possono applicarsi tali aliquote, cosicché vale l'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre imprese".

(161)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio, in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o all'istituzione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate alla Commissione (7) complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione di eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Il regolamento potrà all'occorrenza essere modificato aggiornando l'elenco delle imprese che beneficiano di aliquote di dazio individuali.

(162)

Ai fini di una corretta applicazione del dazio antidumping, il livello del dazio residuo non deve essere applicato solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno effettuato alcuna esportazione verso l'Unione durante il PI.

(163)

Sulla base di tali considerazioni, i margini di dumping e pregiudizio fissati e le aliquote del dazio provvisorio sono i seguenti:

Società

Margine di dumping

Margine di pregiudizio

Dazio provvisorio

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd e Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

54,6 %

29,2 %

29,2 %

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd e Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd) e Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

67,4 %

55,3 %

55,3 %

Union Steel China e Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

59,2 %

13,2 %

13,2 %

Altre società che hanno collaborato all'inchiesta

61,1 %

42,5 %

42,5 %

Tutte le altre società

77,9 %

57,8 %

57,8 %

H.   DISPOSIZIONE FINALE

(164)

Ai fini di una corretta gestione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate nel termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. È inoltre opportuno precisare che le conclusioni relative all'istituzione dei dazi esposte ai fini del presente regolamento sono provvisorie e potrebbe essere necessario riesaminarle in vista dell'adozione di eventuali misure definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico, ossia i prodotti laminati piatti di acciaio legato e non legato (escluso l'acciaio inossidabile) dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche almeno su un lato, esclusi i pannelli sandwich del tipo utilizzato per le applicazioni edili e costituiti da due lamiere esterne in metallo con un'anima stabilizzante di materiale isolante inserita tra loro ed esclusi i prodotti con un rivestimento finale in polvere di zinco (vernice ricca di zinco contenente in peso il 70 % o più di zinco) attualmente classificabili ai codici NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 ed ex 7226 99 70 (codici TARIC 7210708011, 7210708091, 7212408001, 7212408021, 7212408091, 7225990011, 7225990091, 7226997011 e 7226997091) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate è la seguente:

Società

Dazio

Codice addizionale TARIC

Union Steel China; Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

13,2 %

B311

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd; Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd; Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd; Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd; Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

55,3 %

B312

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd; Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

29,2 %

B313

Angang Steel Company Limited

42,5 %

B314

Anyang Iron Steel Co. Ltd

42,5 %

B315

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd

42,5 %

B316

Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd.

42,5 %

B317

Changshu Everbright Material Technology Co.Ltd.

42,5 %

B318

Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.Ltd.

42,5 %

B319

Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co Ltd.

42,5 %

B320

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd.

42,5 %

B321

Jiangyin Ninesky Technology Co.Ltd.

42,5 %

B322

Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co.Ltd.

42,5 %

B323

Jigang Group Co., Ltd.

42,5 %

B324

Maanshan Iron&Steel Company Limited

42,5 %

B325

Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd.

42,5 %

B326

Shandong Guanzhou Co. Ltd.

42,5 %

B327

Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.Ltd.

42,5 %

B328

Tangshan Iron And Steel Group Co.Ltd.

42,5 %

B329

Tianjin Xinyu Color Plate Co.Ltd.

42,5 %

B330

Wuhan Iron And Steel Company Limited

42,5 %

B331

Wuxi Zhongcai New Materials Co.Ltd.

42,5 %

B332

Xinyu Iron And Steel Co.Ltd.

42,5 %

B333

Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd.

42,5 %

B334

Tutte le altre società

57,8 %

B999

3.   L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping provvisorio specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati all'allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e delle considerazioni in base a cui è stato adottato il presente regolamento, presentare osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   A norma dell'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono presentare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 373 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 373 del 21.12.2011, pag. 16.

(3)  Causa C-249/10 P. Brossmann Footwear (HK) e altri vs Consiglio dell'Unione europea

(4)  SBB/Worldsteelprice.com

(5)  Causa C-249/10 P., Brosmann Footwear (HK) e altri contro Consiglio dell' Unione europea

(6)  Causa C-337/09, Consiglio dell'Unione europea contro Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd.

(7)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.


ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, formulata secondo il seguente modello, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

(1)

Nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale.

(2)

La seguente dichiarazione: "Il sottoscritto certifica che [il volume] del [prodotto in esame], venduto per l'esportazione nell'Unione europea e coperto dalla presente fattura, è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte".

(3)

Data e firma


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