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Document 32012R0630
Commission Regulation (EU) No 630/2012 of 12 July 2012 amending Regulation (EC) No 692/2008, as regards type-approval requirements for motor vehicles fuelled by hydrogen and mixtures of hydrogen and natural gas with respect to emissions, and the inclusion of specific information regarding vehicles fitted with an electric power train in the information document for the purpose of EC type-approval Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 630/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 per quanto concerne le prescrizioni relative all'omologazione dei veicoli a motore alimentati a idrogeno e a miscele di idrogeno e gas naturale riguardo alle emissioni e l'inclusione di informazioni specifiche sui veicoli muniti di un motopropulsore elettrico nella scheda informativa ai fini dell'omologazione CE Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 630/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 per quanto concerne le prescrizioni relative all'omologazione dei veicoli a motore alimentati a idrogeno e a miscele di idrogeno e gas naturale riguardo alle emissioni e l'inclusione di informazioni specifiche sui veicoli muniti di un motopropulsore elettrico nella scheda informativa ai fini dell'omologazione CE Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 182 del 13.7.2012, pp. 14–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32017R1151
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13.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 182/14 |
REGOLAMENTO (UE) N. 630/2012 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 per quanto concerne le prescrizioni relative all'omologazione dei veicoli a motore alimentati a idrogeno e a miscele di idrogeno e gas naturale riguardo alle emissioni e l'inclusione di informazioni specifiche sui veicoli muniti di un motopropulsore elettrico nella scheda informativa ai fini dell'omologazione CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, lettere a), f) e i),
considerando quanto segue:
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(1) |
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo «Una strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico» (2) riconosce l'esistenza di un'ampia gamma di tecnologie (energia elettrica, idrogeno, biogas e biocarburanti liquidi) suscettibili di contribuire in misura significativa al conseguimento degli obiettivi prioritari di Europa 2020 di sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione (crescita intelligente) e di promuovere un'economia più efficiente nell'uso delle risorse, più verde e più competitiva (crescita sostenibile). |
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(2) |
È probabile che nel breve e medio periodo il motore a combustione interna continui a essere il motore più diffuso sui veicoli stradali; pertanto la transizione dal motore a combustione interna verso altri tipi di motopropulsori basati sull'energia elettrica (batteria elettrica, celle a combustibile) potrebbe essere facilitata attraverso l'adeguamento dei motori a combustione interna a carburanti puliti quali l'idrogeno (H2) o miscele di idrogeno e gas naturale (H2GN). |
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(3) |
Data l'incertezza che permane sul futuro della tecnologia dei motopropulsori e la probabilità che nuove tecnologie rappresentino una parte crescente del mercato, è necessario adattare l'attuale legislazione europea in tema di omologazione a tali tecnologie. |
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(4) |
Il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 e Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (3) non include attualmente l'H2 e le miscele H2GN tra i tipi di carburanti considerati. È pertanto opportuno estendere la procedura di omologazione prevista in tale regolamento al fine di includere tali carburanti. |
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(5) |
Il regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (4) stabilisce requisiti di sicurezza per l'omologazione dei veicoli a motore la cui propulsione si fondi sull'idrogeno. È necessario anche assicurare la protezione dell'ambiente in quanto le emissioni di ossido di azoto dall'idrogeno utilizzato come carburante nei motori a combustione interna possono avere un impatto sull'ambiente. |
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(6) |
Le miscele H2GN rilasciano nell'atmosfera un certo quantitativo di inquinanti, principalmente idrocarburi, monossidi di carbonio, ossidi di azoto e particolato. Tali emissioni rappresentano un problema che deve essere affrontato. |
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(7) |
Le differenti formule e i parametri impiegati per determinare i risultati delle prove sulle emissioni devono essere adattati ai casi specifici dell'H2 e delle miscele H2GN utilizzati nei motori a combustione interna, in quanto tali formule e parametri dipendono in forte misura dal tipo e dalle caratteristiche del carburante utilizzato. |
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(8) |
I documenti forniti dal costruttore alle autorità di omologazione nazionali devono essere aggiornati al fine di includere le pertinenti informazioni relative all'H2, alle miscele H2GN e ai veicoli elettrici. |
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(9) |
Il regolamento (CE) n. 692/2008 va pertanto modificato di conseguenza. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico - Veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 692/2008 è così modificato:
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1. |
L'articolo 2 è così modificato:
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2. |
Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.
(2) COM(2010) 186 definitivo.
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (CE) n. 692/2008 sono così modificati:
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1. |
L'allegato I è così modificato:
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2. |
L'allegato III è così modificato:
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3. |
Nell'allegato IV, appendice 1, punto 2.2, primo sottoparagrafo, è aggiunto il seguente testo:
in cui A è la quantità di GN/biometano nella miscela H2GN, espressa in % vol.". |
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4. |
Nell'allegato IX, parte A, sezione 1, è aggiunto il seguente testo: "Tipo: idrogeno per motori a combustione interna
Tipo: idrogeno per veicoli a pile a combustibile
Tipo: H2GN L'idrogeno e i carburanti GN/biometano che compongono una miscela H2GN devono rispettare separatamente i corrispondenti parametri indicati nel presente allegato.". |
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5. |
L'allegato XII è così modificato:
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(*1) Cancellare la dicitura inutile (quando le risposte possibili sono più di una, non è necessario cancellare la dicitura).
(*2) I veicoli che possono essere alimentati sia con benzina, sia con carburante gassoso, ma nei quali il sistema a benzina è destinato a essere utilizzato solo in caso di emergenza o per l'avviamento, e che dispongono di un serbatoio di benzina di capacità non superiore a 15 litri, sono considerati ai fini della prova veicoli funzionanti solo a carburante gassoso.";
(*3) Cancellare la dicitura inutile (quando le risposte possibili sono più di una, non è necessario cancellare la dicitura).
(*4) GU L 72 del 14.3.2008, pag. 113.";
(*5) GU L 158 del 19.6.2007, pag. 34.";
(*6) Cancellare la dicitura inutile (quando le risposte possibili sono più di una, non è necessario cancellare la dicitura)."
(1) Per i veicoli combinati, bicarburante e policarburante, si applicano le prove previste per entrambi i tipi.
(2) Questa disposizione è temporanea, ulteriori requisiti per il biodiesel saranno proposti in seguito.
(3) Prova con benzina solo prima delle date indicate nell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 715/2007. Successivamente a tali date, la prova è effettuata su entrambi i carburanti. Deve essere impiegato un carburante di riferimento per prove E75 specificato nell'allegato IX, parte B.
(4) Quando il veicolo funziona a idrogeno sono determinate solo le emissioni di NOx.".
(5) Da non condensare.
(6) Acqua, ossigeno, azoto e argon combinati: 1.900 μmol/mol.
(7) L'idrogeno non deve contenere polveri, sabbia, sporcizia, gomme, oli o altre sostanze in misura tale da danneggiare i dispositivi della stazione di rifornimento del veicolo (motore) alimentato.
(8) L'indice dell'idrogeno combustibile è determinato sottraendo il contenuto totale dei componenti gassosi diversi dall'idrogeno elencati nella tabella (totale dei gas), espressi in % moli, da 100 % moli. È inferiore alla somma dei limiti massimi disponibili di tutti i componenti diversi dall'idrogeno presentati nella tabella.
(9) Il valore del "totale gas" è la somma dei valori dei componenti diversi dall'idrogeno presentati nella tabella, escluso il particolato.