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Document 32012R0284

Regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione, del 29 marzo 2012 , che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 92 del 30.3.2012, p. 16–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2012; abrogato da 32012R0996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/284/oj

30.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 284/2012 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2012

che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare, a tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell’ambiente, appropriate misure urgenti a livello dell’Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)

Dopo l’incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l’11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di azione negli alimenti applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell’Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima (2). Il suddetto regolamento è stato successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione (3).

(3)

Le autorità giapponesi hanno fornito alla Commissione informazioni secondo le quali sono stati prelevati numerosi campioni di sakè ed altre bevande spiritose (whisky e shochu) e in nessuno di tali campioni è stata rilevata radioattività. Il processo di brillatura, fermentazione e distillazione rimuove la radioattività quasi completamente dalla bevanda spiritosa. La questione sarà seguita attraverso un monitoraggio continuo di sakè, whisky e shochu da parte delle autorità giapponesi. Risulta quindi opportuno escludere dal campo d’applicazione del presente regolamento sakè, whisky e shochu, al fine di ridurre l’onere amministrativo per le autorità giapponesi e per le autorità competenti degli Stati membri importatori.

(4)

Il 24 febbraio 2012 le autorità giapponesi hanno adottato nuovi livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137, da applicare a decorrere dal 1o aprile 2012, con misure transitorie previste per il riso, la carne bovina e la soia nonché per i relativi prodotti trasformati; tali livelli massimi sono inferiori a quelli stabiliti dal regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (4). Le misure transitorie per la carne bovina non sono pertinenti per le importazioni nell’Unione, dato che l’importazione di carne bovina dal Giappone non è consentita nell’Unione per motivi di salute pubblica e degli animali diversi dalla radioattività. Le autorità giapponesi hanno anche informato la Commissione circa il fatto che i prodotti dei quali non è consentita l’immissione sul mercato giapponese non possono neppure essere esportati. Per garantire la coerenza tra i controlli preventivi all’esportazione effettuati dalle autorità giapponesi e i controlli sui livelli di radionuclidi effettuati al momento dell’ingresso nell’Unione sugli alimenti per animali e sui prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, è opportuno, pur non essendo necessario per motivi di sicurezza, che si applichino nell’Unione, relativamente agli alimenti per animali e i prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, livelli massimi di radionuclidi corrispondenti ai livelli massimi applicabili in Giappone, purché questi ultimi siano inferiori ai valori stabiliti dal regolamento (Euratom) n. 3954/87.

(5)

Nel periodo immediatamente successivo all’incidente nucleare sono stati imposti controlli sulla presenza di iodio-131 e della somma di cesio-134 e cesio-137 negli alimenti e nei mangimi originari del Giappone, dato che esistevano prove del fatto che il rilascio di radioattività nell’ambiente fosse connesso in ampia parte allo iodio-131, al cesio-134 e al cesio-137 e che vi fossero solo emissioni molto limitate o nessuna emissione dei radionuclidi stronzio (Sr-90), plutonio (Pu 239) e americio (Am-241). Dato che il tempo di dimezzamento dello iodio-131 è breve (8 giorni), che negli ultimi mesi non vi sono state emissioni di radioattività nell’ambiente dalla centrale nucleare in questione e che attualmente il reattore si trova in una situazione stabile e non si prevedono ulteriori emissioni nell’ambiente, lo iodio-131 non è più presente nell’ambiente e, di conseguenza, nemmeno negli alimenti e nei mangimi originari del Giappone. Per tale motivo il controllo della presenza di iodio-131 non era più prescritto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2011 della Commissione, del 21 dicembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 961/2011 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima (5). Di conseguenza non è necessario mantenere livelli massimi per lo iodio-131 nel presente regolamento.

(6)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 prevedeva anche livelli massimi per lo stronzio, per il plutonio e per l’americio qualora vi fossero state nuove emissioni di radioattività nell’ambiente comprendente tali radionuclidi. Considerato che il reattore nucleare in questione si trova attualmente in una situazione di stabilità, che la possibilità di nuove emissioni di radioattività nell’ambiente è esclusa o minima e che, dopo l’incidente presso la centrale nucleare, non vi sono state emissioni significative nell’ambiente di stronzio, plutonio e americio, è evidente che i controlli volti ad accertare la presenza dei suddetti radionuclidi nei mangimi e negli alimenti originari del Giappone non sono necessari. Di conseguenza non è necessario mantenere livelli massimi per i suddetti radionuclidi nel presente regolamento.

(7)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 è stato modificato due volte per tener conto degli sviluppi della situazione. Dato che il presente regolamento prevede ulteriori modifiche di numerose diposizioni del suddetto regolamento, è opportuno sostituire il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 con un nuovo regolamento.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari ai sensi dell’articolo1, paragrafo 2, del regolamento (Euratom) n. 3954/87 originari del Giappone o da esso provenienti, esclusi:

a)

prodotti che hanno lasciato il Giappone prima del 28 marzo 2011;

b)

prodotti che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell’11 marzo 2011;

c)

sakè classificato nelle voci NC ex 2206 00 39 (spumante), ex 2206 00 59 (non spumante, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri) oppure ex 2206 00 89 (non spumante, in recipienti di capacità superiore a 2 litri);

d)

whisky di cui alla voce NC 2208 30;

e)

shochu di cui alle voci NC ex 2208 90 56, ex 2208 90 69, ex 2208 90 77 oppure ex 2208 90 78.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per «misure transitorie previste dalla legislazione giapponese» si intendono le misure transitorie adottate dalle autorità giapponesi il 24 febbraio 2012 relative ai livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137 di cui all’allegato III.

Articolo 3

Importazioni verso l’Unione

Gli alimenti per animali e i prodotti alimentari (di seguito «i prodotti») di cui all’articolo 1 possono essere importati nell’Unione europea solo se conformi al presente regolamento.

Articolo 4

Livelli massimi di cesio-134 e cesio-137

1.   I prodotti di cui all’articolo 1, eccetto il riso, la soia e i relativi prodotti trasformati devono rispettare i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137 di cui all’allegato II.

2.   Il riso, la soia e i relativi prodotti trasformati devono rispettare i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137 di cui all’allegato III.

Articolo 5

Dichiarazione

1.   Le partite dei prodotti di cui all’articolo 1 sono accompagnate da una dichiarazione valida redatta e firmata a norma dell’articolo 6.

2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1:

a)

attesta che i prodotti sono conformi alla legislazione vigente in Gippone; e

b)

specifica se ai prodotti si applicano o non si applicano le misure transitorie previste dalla legislazione giapponese.

3.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 certifica inoltre che:

a)

i prodotti sono stati raccolti e/o trasformati prima dell’11 marzo 2011; oppure

b)

i prodotti sono originari di e provenienti da una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka; oppure

c)

i prodotti sono provenienti dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, ma non sono originari di una di tali prefetture e non sono stati esposti a radioattività durante il transito; oppure

d)

se i prodotti sono originari delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, sono accompagnati da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi.

4.   Il paragrafo 3, lettera d), si applica anche ai prodotti catturati o raccolti nelle acque costiere delle prefetture ivi elencate, indipendentemente dal loro luogo di sbarco.

Articolo 6

Redazione e firma della dichiarazione

1.   La dichiarazione di cui all’articolo 5 deve essere redatta conformemente al modello riportato nell’allegato I.

2.   Per i prodotti di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) o c), la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell’autorità giapponese competente o da un rappresentante autorizzato di un ente autorizzato dall’autorità giapponese competente sotto l’autorità e la supervisione dell’autorità giapponese competente.

3.   Per i prodotti di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell’autorità competente del Giappone ed è accompagnata da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi.

Articolo 7

Identificazione

Ogni partita dei prodotti di cui all’articolo 1 è contraddistinta da un codice che è riportato nella dichiarazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, nel rapporto di analisi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, nel certificato sanitario e nei documenti commerciali che accompagnano la partita.

Articolo 8

Posti d’ispezione frontalieri e punti di entrata designati

Le partite dei prodotti di cui all’articolo 1, eccetto quelli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio (6), sono immesse nell’Unione attraverso un punto di entrata designato ai sensi dell’articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (7) (di seguito «punto di entrata designato»).

Articolo 9

Notifica preventiva

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti notificano preventivamente l’arrivo di ogni partita dei prodotti di cui all’articolo 1 alle autorità competenti del posto d’ispezione frontaliero o del punto di entrata designato, almeno due giorni lavorativi prima dell’arrivo fisico della partita.

Articolo 10

Controlli ufficiali

1.   Le autorità competenti del posto d’ispezione frontaliero o del punto di entrata designato effettuano:

a)

controlli documentali su tutte le partite di prodotti di cui all’articolo 1;

b)

controlli di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137, su almeno:

i)

il 5 % delle partite dei prodotti di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera d); nonché

ii)

il 10 % delle partite dei prodotti di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c).

2.   Le partite sono tenute sotto controllo ufficiale per un massimo di cinque giorni lavorativi in attesa che siano disponibili i risultati delle analisi di laboratorio.

3.   Qualora i risultati delle analisi di laboratorio provino che le garanzie fornite nella dichiarazione sono false, la dichiarazione è ritenuta non valida e la partita di alimenti e di mangimi non rispetta le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 11

Spese

Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali di cui all’articolo 10 e dalle eventuali misure adottate in caso di non conformità sono a carico degli operatori del settore alimentare e dei mangimi.

Articolo 12

Immissione in libera pratica

Le partite possono essere immesse in libera pratica solo se gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti presentano alle autorità doganali la dichiarazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, che:

a)

è stata debitamente vidimata dall’autorità competente del posto d’ispezione frontaliero o del punto di entrata designato; e

b)

prova che i controlli ufficiali di cui all’articolo 10 sono stati effettuati e che i risultati di tali controlli sono favorevoli.

Articolo 13

Prodotti non conformi

I prodotti che non rispettano le prescrizioni del presente regolamento non vengono immessi sul mercato. Tali prodotti sono eliminati in condizioni di sicurezza o rinviati al paese di origine.

Articolo 14

Relazioni

Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione in merito a tutti i risultati delle analisi attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF).

Articolo 15

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 16

Misure transitorie

In deroga all’articolo 3, i prodotti di cui all’articolo 1 possono essere importati nell’Unione se conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011, a condizione che:

a)

abbiano lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del presente regolamento; oppure

b)

siano accompagnati da una dichiarazione a norma del suddetto regolamento, rilasciata prima del 1o aprile 2012, e abbiano lasciato il Giappone prima del 15 aprile 2012.

Articolo 17

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’entrata in vigore e fino al 31 ottobre 2012. Il regolamento è oggetto di un riesame a scadenza regolare, che tiene conto degli sviluppi della situazione della contaminazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5.

(3)  GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10.

(4)  GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11.

(5)  GU L 341 del 22.12.2011, pag. 41.

(6)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(7)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

Livelli massimi per i prodotti alimentari  (1) (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese

 

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

Latte e prodotti lattiero-caseari

Altri prodotti alimentari, eccetto

acque minerali e bevande simili

tè ottenuto da foglie non fermentate

soia e prodotti a base di soia (4)

Acque minerali e bevande simili, tè ottenuto da foglie non fermentate

Somma di cesio-134 e cesio-137

50 (2)

50 (2)

100 (2)  (3)

10 (2)


Livelli massimi per gli alimenti per animali  (5) (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese

 

Alimenti destinati a mucche e cavalli

Alimenti destinati a suini

Alimenti destinati a pollame

Alimenti destinati ai pesci (7)

Somma di cesio -134 e cesio-137

100 (6)

80 (6)

160 (6)

40 (6)


(1)  Per i prodotti essiccati destinati ad essere consumati ricostituiti il livello massimo si applica al prodotto ricostituito pronto per il consumo.

Per i funghi essiccati si applica un fattore di ricostituzione pari a 5.

Per il tè, il livello massimo si applica all’infuso di foglie di tè. Il fattore di trasformazione per il tè essiccato è 50; di conseguenza il livello massimo di 500 Bq/kg per le foglie di tè essiccate garantisce che il livello nell’infuso non ecceda il valore massimo di 10 Bq/kg.

(2)  Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) n. 3954/87.

(3)  Per il riso e i prodotti a base di riso il livello massimo si applica a partire dal 1o ottobre 2012. Prima di tale data si applica il livello massimo di 500 Bq/kg.

(4)  Per la soia e i prodotti a base di soia si applica il livello massimo di 500 Bq/kg.

(5)  Livello massimo relativo a un mangime con un tasso di umidità del 12 %.

(6)  Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questo valore sostituisce a titolo provvisorio il valore di cui al regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78).

(7)  Eccetto gli alimenti per pesci ornamentali


ALLEGATO III

Misure transitorie previste dalla legislazione giapponese e applicabili per il presente regolamento

a)

Il latte e i prodotti lattiero-caseari, le acque minerali e le bevande simili fabbricati e/o trasformati prima del 31 marzo 2012 non devono contenere più di 200 Bq/kg di cesio radioattivo. Altri prodotti alimentari, eccetto il riso, la soia e i relativi prodotti trasformati, fabbricati e/o trasformati prima del 31 marzo 2012, non devono contenere più di 500 Bq/kg di cesio radioattivo.

b)

Il riso raccolto prima del 30 settembre 2012 non deve contenere più di 500 Bq/kg di cesio radioattivo.

c)

I prodotti a base di riso fabbricati e/o trasformati prima del 30 settembre 2012 non devono contenere più di 500 Bq/kg di cesio radioattivo.

d)

La soia non deve contenere più di 500 Bq/kg di cesio radioattivo.

e)

I prodotti a base di soia non devono contenere più di 500 Bq/kg di cesio radioattivo.


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