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Document 32012R0226

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 226/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 1730/2006 per quanto concerne le condizioni di utilizzo dell'acido benzoico (titolare dell'autorizzazione: Emerald Kalama Chemical BV) Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 77 del 16.3.2012, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/11/2018; abrog. impl. da 32018R1550

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/226/oj

    16.3.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 77/6


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 226/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 15 marzo 2012

    che modifica il regolamento (CE) n. 1730/2006 per quanto concerne le condizioni di utilizzo dell'acido benzoico (titolare dell'autorizzazione: Emerald Kalama Chemical BV)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'impiego del preparato acido benzoico, appartenente alla categoria di additivi «additivi zootecnici», è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati a norma del regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione (2) e come additivo per i suini da ingrasso a norma del regolamento (CE) n. 1138/2007 della Commissione (3).

    (2)

    Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell'autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell'autorizzazione del preparato acido benzoico come additivo per mangimi per i suinetti svezzati sopprimendo la condizione relativa all'aggiunta di tale preparato nei mangimi composti sotto forma di premiscela e modificando le condizioni relative ai mangimi complementari. La domanda era corredata dei dati giustificativi pertinenti. La Commissione ha trasmesso la domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

    (3)

    Nel suo parere del 6 settembre 2011 (4) l'Autorità ha concluso che non vi è motivo di continuare ad imporre restrizioni all'aggiunta del preparato acido benzoico nei mangimi composti sotto forma di premiscela. L'Autorità ritiene che le restrizioni all'impiego dell'additivo nei mangimi complementari previste dal regolamento (CE) n. 1138/2007e siano sufficienti e applicabili ai suinetti svezzati.

    (4)

    Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate.

    (5)

    È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1730/2006.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 1730/2006 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  GU L 325 del 24.11.2006, pag. 9.

    (3)  GU L 256 del 2.10.2007, pag. 8.

    (4)  The EFSA Journal 2011; 9(9):2358.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Numero d'identificazione dell'additivo

    Nome del titolare dell'autorizzazione

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

    Specie animale o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Data di scadenza dell'autorizzazione

    mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%

    Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento: incremento di peso o efficienza di utilizzo del mangime)

    4d210

    Emerald Kalama Chemical BV

    Acido benzoico

     

    Composizione dell'additivo

    acido benzoico (≥ 99,9 %)

     

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    acido benzencarbossilico, acido fenilcarbossilico, C7H6O2

    numero CAS: 65-85-0

    Livello massimo in:

     

    acido ftalico: ≤ 100 mg/kg

     

    difenile: ≤ 100 mg/kg

     

    Metodo analitico  (1)

    Quantificazione dell'acido benzoico nell'additivo per mangimi: titolazione con idrossido di sodio (monografia 0066 dell'European Pharmacopeia).

    Quantificazione dell'acido benzoico nella premiscela e nel mangime: Cromatografia liquida a fase inversa con rivelazione UV (RP-HPLC/UV) - metodo basato sulla norma ISO9231:2008.

    Suinetti

    (svezzati)

    5 000

    1.

    La miscela delle varie fonti di acido benzoico non deve superare il livello massimo consentito nei mangimi completi di 5 000 mg per kg di mangime completo.

    2.

    Dose minima raccomandata: 5 000 mg/kg di mangime completo

    3.

    I mangimi complementari contenenti acido benzoico non devono essere somministrati direttamente a suinetti svezzati se non sono stati accuratamente mescolati con altre materie prime per mangimi della razione giornaliera.

    4.

    Per suinetti svezzati di peso non superiore a 25 kg.

    5.

    Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.

    14.12.2016


    (1)  Informazioni sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx)»


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