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Document 32012R0226
Commission Implementing Regulation (EU) No 226/2012 of 15 March 2012 amending Regulation (EC) No 1730/2006 as regards the conditions of use of benzoic acid (holder of authorisation Emerald Kalama Chemical BV) Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 226/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 1730/2006 per quanto concerne le condizioni di utilizzo dell'acido benzoico (titolare dell'autorizzazione: Emerald Kalama Chemical BV) Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 226/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 1730/2006 per quanto concerne le condizioni di utilizzo dell'acido benzoico (titolare dell'autorizzazione: Emerald Kalama Chemical BV) Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 77 del 16.3.2012, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 05/11/2018; abrog. impl. da 32018R1550
16.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 77/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 226/2012 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 1730/2006 per quanto concerne le condizioni di utilizzo dell'acido benzoico (titolare dell'autorizzazione: Emerald Kalama Chemical BV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'impiego del preparato acido benzoico, appartenente alla categoria di additivi «additivi zootecnici», è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati a norma del regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione (2) e come additivo per i suini da ingrasso a norma del regolamento (CE) n. 1138/2007 della Commissione (3). |
(2) |
Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell'autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell'autorizzazione del preparato acido benzoico come additivo per mangimi per i suinetti svezzati sopprimendo la condizione relativa all'aggiunta di tale preparato nei mangimi composti sotto forma di premiscela e modificando le condizioni relative ai mangimi complementari. La domanda era corredata dei dati giustificativi pertinenti. La Commissione ha trasmesso la domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»). |
(3) |
Nel suo parere del 6 settembre 2011 (4) l'Autorità ha concluso che non vi è motivo di continuare ad imporre restrizioni all'aggiunta del preparato acido benzoico nei mangimi composti sotto forma di premiscela. L'Autorità ritiene che le restrizioni all'impiego dell'additivo nei mangimi complementari previste dal regolamento (CE) n. 1138/2007e siano sufficienti e applicabili ai suinetti svezzati. |
(4) |
Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. |
(5) |
È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1730/2006. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1730/2006 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 325 del 24.11.2006, pag. 9.
(3) GU L 256 del 2.10.2007, pag. 8.
(4) The EFSA Journal 2011; 9(9):2358.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Numero d'identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Data di scadenza dell'autorizzazione |
||||||||||||||||||||
mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12% |
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Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento: incremento di peso o efficienza di utilizzo del mangime) |
|||||||||||||||||||||||||||||
4d210 |
Emerald Kalama Chemical BV |
Acido benzoico |
|
Suinetti (svezzati) |
— |
— |
5 000 |
|
14.12.2016 |
(1) Informazioni sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx)»