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Document 32011R0469

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 469/2011 del Consiglio, del 13 maggio 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India

    GU L 129 del 17.5.2011, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/11/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/469/oj

    17.5.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 129/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 469/2011 DEL CONSIGLIO

    del 13 maggio 2011

    che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 1,

    visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l’articolo 18, paragrafo 1,

    vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    (1)

    Il 10 dicembre 1999, a seguito di un’inchiesta («inchiesta antisovvenzioni iniziale»), il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 2597/1999, un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India (3). A seguito di un’inchiesta antidumping («inchiesta antidumping iniziale») e dopo l’istituzione, con il regolamento (CE) n. 367/2001 della Commissione, di un dazio antidumping provvisorio il 24 febbraio 2001 (4), è stato istituito un dazio antidumping definitivo sui fogli di polietilene tereftalato originari dell’India con il regolamento (CE) n. 1676/2001 (5).

    (2)

    L’8 marzo 2006 sono stati pubblicati due regolamenti del Consiglio concernenti le importazioni di fogli di PET originari dell’India: il regolamento (CE) n. 367/2006 (6), a seguito di un’inchiesta per il riesame in previsione della scadenza, che ha mantenuto il dazio compensativo definitivo («regolamento antisovvenzioni adottato in seguito al riesame in previsione della scadenza») e il regolamento (CE) n. 366/2006 (7) («regolamento antidumping di modifica») a seguito di un’inchiesta per il riesame intermedio parziale, che ha modificato il dazio antidumping definitivo su tali importazioni.

    (3)

    Il 6 novembre 2007, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, con il regolamento (CE) n. 1292/2007 del Consiglio (8) è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India.

    (4)

    Il 20 maggio 2010 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso (9) col quale le parti sono state informate del fatto che, in applicazione della sentenza del Tribunale dell’Unione del 17 novembre 2009 nella causa T-143/06 (10) («sentenza»), le importazioni nell’Unione europea di fogli di PET fabbricati dalla MTZ Polyfilms Limited («MTZ Polyfilms») non sono più soggette alle misure antidumping istituite dal regolamento antidumping di modifica e dal regolamento (CE) n. 1292/2007 e che i dazi antidumping versati in applicazione di tali regolamenti sulle importazioni di MTZ Polyfilms dovrebbero essere rimborsati o sgravati. Con detto avviso è stata anche resa nota la riapertura parziale dell’inchiesta antidumping per il riesame riguardante le importazioni di fogli di PET originari, tra l’altro, dell’India, al fine di attuare la suddetta sentenza del Tribunale per quanto concerne la MTZ Polyfilms.

    (5)

    Il dazio compensativo istituito dal regolamento antisovvenzioni adottato in seguito al riesame in previsione della scadenza è scaduto, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, il 9 marzo 2011 (11). Conformemente al principio secondo il quale nessun prodotto può essere soggetto contemporaneamente a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di rimediare a una stessa situazione derivante da un dumping o dalla concessione di una sovvenzione all’esportazione, il livello dei dazi antidumping previsti dal regolamento (CE) n. 1292/2007 è stato fissato tenendo conto dell’importo del dazio compensativo istituito dal regolamento antisovvenzioni adottato in seguito al riesame in previsione della scadenza, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base. In considerazione della scadenza del dazio compensativo, è ora necessario adeguare le aliquote del dazio antidumping.

    2.   ALIQUOTE DEL DAZIO ANTIDUMPING DOPO LA SCADENZA DEL DAZIO COMPENSATIVO SULLE STESSE IMPORTAZIONI

    (6)

    Come indicato al considerando 5, la scadenza, il 9 marzo 2011, del dazio compensativo sui fogli di PET originari dell’India richiede un adeguamento delle aliquote del dazio antidumping. Il dazio antidumping stabilito dal regolamento (CE) n. 1292/2007 equivale al margine di dumping meno il margine di sovvenzione relativo alle sovvenzioni all’esportazione. Poiché ora il dazio compensativo è scaduto, occorre rideterminare il livello delle aliquote del dazio antidumping.

    (7)

    A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, l’importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato, ma deve essere inferiore ad esso qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Di conseguenza, il livello del dazio deve corrispondere al più basso tra il margine di dumping e il livello di eliminazione del pregiudizio.

    (8)

    A questo riguardo, si ricorda che nell’inchiesta antidumping iniziale il livello di eliminazione del pregiudizio era in tutti i casi superiore ai margini di dumping, come indicato al considerando 195 del regolamento (CE) n. 367/2001 e confermato dal considerando 74 del regolamento (CE) n. 1676/2001. Pertanto, il dazio antidumping deve essere fissato al livello dei margini di dumping stabiliti nei riguardi dei vari produttori indiani, che sono i seguenti:

    Società

    Margine di dumping e aliquota del dazio antidumping

    Riferimento

    Ester Industries Limited

    29,3 %

    Regolamento (CE) n. 366/2006

    Garware Polyester Limited

    0 %

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 38/2011 (12)

    Jindal Poly Films Limited

    0 %

    Regolamento (CE) n. 1676/2001 (15)

    Polyplex Corporation Limited

    3,7 %

    Regolamento (CE) n. 366/2006

    SRF Limited

    15,5 %

    Regolamento (CE) n. 1424/2006 (13)

    Uflex Limited

    3,2 %

    Regolamento (CE) n. 366/2006 (16)

    Vacmet India Limited

    0 %

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2011 (14)

    Tutte le altre società (tranne MTZ Polyfilms)

    29,3 %

    Regolamento (CE) n. 366/2006

    (9)

    Tutti i produttori esportatori indiani di fogli di PET noti, le autorità indiane e l’industria dell’Unione dei fogli di PET sono stati informati di quanto sopra.

    (10)

    A seguito di tale comunicazione, diverse società indiane hanno sostenuto che, poiché non era richiesto un riesame in previsione della scadenza per le misure compensative, l’industria dell’Unione si trovava apparentemente in una buona situazione e pertanto anche le misure antidumping dovrebbero aver termine. Inoltre, un produttore esportatore ha sostenuto che il margine di dumping medio del campione dovrebbe essere ricalcolato in quanto recentemente, a seguito di un esame intermedio, a Garware Polyester Limited, una delle società del campione, è stato riconosciuto un margine di dumping individuale riveduto. Va notato che entrambe le obiezioni eccedono l’ambito limitato del presente regolamento, che ha soltanto lo scopo di adeguare il livello delle attuali aliquote del dazio antidumping a seguito della scadenza delle parallele misure compensative sulle stesse importazioni. Le richieste di modificare le aliquote del dazio antidumping in conseguenza di un asserito mutamento di circostanze devono essere presentate conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Queste obiezioni devono quindi essere respinte.

    (11)

    Un produttore esportatore indiano ha sostenuto che, poiché i dazi compensativi sono scaduti, la Commissione deve ora concedere agli esportatori indiani che fruiscono del regime DEPB un adeguamento di prezzo, che è stato rifiutato durante l’inchiesta iniziale e l’inchiesta di riesame parziale. Senza pregiudizio del fatto che si possa o meno esaminare questo argomento nel contesto dell’attuale regolamento di modifica, occorre notare che, come indicato nel considerando 50 del regolamento (CE) n. 367/2001 e nel considerando 47 del regolamento antidumping di modifica, l’adeguamento di prezzo per il regime DEPB non è stato accettato perché i produttori interessati non hanno dimostrato che i benefici del DEPB hanno avuto un effetto sulla comparabilità tra i prezzi di vendita sul mercato interno e quelli dell’UE. Questa situazione non è cambiata con la scadenza del dazio compensativo e l’argomento deve quindi essere respinto.

    (12)

    Non sono state ricevute altre osservazioni di sostanza. Di conseguenza, è opportuno rivedere le aliquote del dazio portandole ai livelli del margine di dumping, come indicato nella tabella del considerando 8,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1292/2007 è sostituito dal seguente:

    «2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti delle società sotto elencate è la seguente:

    Società

    Dazio definitivo

    (%)

    Codice addizionale TARIC

    Ester Industries Limited

    75-76, Amrit Nagar,

    Behind South Extension Part-1,

    New Delhi — 110 003,

    India

    29,3

    A026

    Garware Polyester Limited

    Garware House,

    50-A, Swami Nityanand Marg,

    Vile Parle (East),

    Mumbai 400 057,

    India

    0

    A028

    Jindal Poly Films Limited

    56 Hanuman Road,

    New Delhi 110 001,

    India

    0

    A030

    Polyplex Corporation Limited

    B-37, Sector-1,

    Noida 201 301,

    Dist. Gautam Budh Nagar,

    Uttar Pradesh,

    India

    3,7

    A032

    SRF Limited

    Block C, Sector 45,

    Greenwood City,

    Gurgaon 122 003, Haryana,

    India

    15,5

    A753

    Uflex Limited

    A-1, Sector 60,

    Noida 201 301, (U.P.),

    India

    3,2

    A027

    Vacmet India Limited

    Anant Plaza, IInd Floor, 4/117-2 A,

    Civil Lines, Church Road,

    Agra 282 002, Uttar Pradesh,

    India

    0

    A992

    Tutte le altre società [tranne MTZ Polyfilms Limited — codice addizionale TARIC A031 (17)]

    29,3

    A999

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2011.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    MARTONYI J.


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

    (3)  GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.

    (4)  GU L 55 del 24.2.2001, pag. 16.

    (5)  GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.

    (6)  GU L 68 dell’8.3.2006, pag. 15.

    (7)  GU L 68 dell’8.3.2006, pag. 6.

    (8)  GU L 288 del 6.11.2007, pag. 1.

    (9)  GU C 131 del 20.5.2010, pag. 3.

    (10)  Raccolta 2009, pag. II-04133.

    (11)  Avviso di scadenza, GU C 68 del 3.3.2011, pag. 6.

    (12)  GU L 15 del 20.1.2011, pag. 1.

    (13)  GU L 270 del 29.9.2006, pag. 1.

    (14)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 14.

    (15)  Jindal Poly Films Limited era allora nota come Jindal Polyester Limited.

    (16)  Uflex Limited era allora nota come Flex Industries Limited.

    (17)  Per quanto riguarda MTZ Polyfilms Limited (New India Centre, 5th Floor, 17 Co-operage Road, Mumbai 400039, India), si fa riferimento all’avviso pubblicato in GU C 131 del 20.5.2010, pag. 3


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