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Document 32011R0205

Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2011 del Consiglio, del 28 febbraio 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India

GU L 58 del 3.3.2011, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/03/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/205/oj

3.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 205/2011 DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione»), previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Inchiesta precedente e misure antidumping in vigore

(1)

Nell’agosto 2001 con il regolamento (CE) n. 1676/2001 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l’altro, dell’India. Le misure consistevano in un dazio antidumping ad valorem compreso tra lo 0 % e il 62,6 % istituito nei confronti delle importazioni provenienti da produttori esportatori inseriti in un elenco, con un’aliquota del dazio residuo del 53,3 % applicata alle importazioni da tutte le altre società.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 366/2006 (3) nel marzo 2006 il Consiglio ha modificato le misure istituite mediante il regolamento (CE) n. 1676/2001. Il dazio antidumping così istituito, la cui aliquota era compresa tra lo 0 % e il 18 %, teneva conto dei risultati del riesame in previsione della scadenza dei dazi compensativi definitivi di cui al regolamento (CE) n. 367/2006 (4).

(3)

Nell’agosto 2006, in seguito a un riesame intermedio riguardante la sovvenzione di un produttore indiano di fogli di PET, il Consiglio ha, con il regolamento (CE) n. 1288/2006 (5), modificato il dazio antidumping definitivo istituito nei confronti di tale produttore dal regolamento (CE) n. 1676/2001.

(4)

Con il regolamento (CE) n. 1424/2006 (6) il Consiglio ha modificato nel settembre 2006 il regolamento (CE) n. 1676/2001 nei confronti di un produttore indiano di fogli di PET, in seguito alla richiesta di un nuovo produttore esportatore. Il regolamento modificato ha stabilito un margine di dumping del 15,5 % e istituito un’aliquota di dazio antidumping del 3,5 % per la società in questione, tenendo conto del margine di sovvenzione all’esportazione accertato per la società medesima dall’inchiesta antisovvenzione che ha determinato l’adozione del regolamento (CE) n. 367/2006. Giacché la società non aveva un dazio compensativo individuale si è applicata l’aliquota di dazio stabilita per tutte le altre società.

(5)

Nel novembre 2007, con il regolamento (CE) n. 1292/2007 (7) (,) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base. Con lo stesso regolamento è stato chiuso il riesame intermedio parziale, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, relativo a un produttore esportatore indiano.

(6)

Nel gennaio 2009, in seguito a un riesame intermedio parziale che la Commissione ha avviato di propria iniziativa in merito alla sovvenzione di cinque produttori indiani di fogli di PET, con il regolamento (CE) n. 15/2009 (8), il Consiglio ha modificato il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1292/2007 nei confronti di tali società e i dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 367/2006.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1292/2007 ha inoltre mantenuto l’estensione delle misure nei confronti di Brasile e Israele, con l’esenzione di alcune società. L’ultima modifica del regolamento (CE) n. 1292/2007 a questo proposito è stata introdotta con il regolamento di esecuzione (UE) n. 806/2010 del Consiglio, del 13 settembre 2010, che modifica i regolamenti (CE) n. 1292/2007 e (CE) n. 367/2006 relativamente alla concessione dell’esenzione dalle misure istituite da tali regolamenti a un esportatore israeliano di polietilene tereftalato (PET) originario dell’India e pone termine alla registrazione delle importazioni effettuate da tale esportatore (9).

(8)

È opportuno osservare che la società Vacmet India Limited è soggetta a un dazio antidumping residuo del 17,3 % a norma del regolamento (CE) n. 1292/2007.

2.   Misure compensative in vigore

(9)

La Vacmet India Limited è inoltre soggetta a un dazio compensativo del 19,1 % a norma del regolamento (CE) n. 367/2006.

3.   Domanda di riesame intermedio parziale

(10)

Il 7 agosto 2009 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La domanda, di portata limitata all’esame del dumping, è stata presentata dalla Vacmet India Limited, un produttore esportatore dell’India («il richiedente»). Il richiedente ha sostenuto nella sua domanda che le circostanze alla base dell’istituzione delle misure sono mutate e che il mutamento intervenuto è di natura permanente. Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che non è più necessario applicare la misura al livello attuale per compensare il dumping.

4.   Apertura di un riesame

(11)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato il 14 gennaio 2010 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (10) («avviso di apertura»), l’avvio di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, di portata limitata all’esame delle pratiche di dumping per quanto concerne il richiedente.

(12)

Scopo dell’inchiesta di riesame intermedio parziale era anche quello di valutare, in funzione dei risultati del riesame, la necessità di modificare l’aliquota del dazio applicabile attualmente alle importazioni del prodotto in esame provenienti dai produttori esportatori del paese interessato non citati singolarmente nell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1292/2007, vale a dire l’aliquota del dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società» in India.

(13)

Il 14 gennaio 2010 la Commissione ha inoltre annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (11), l’avvio di un riesame intermedio parziale delle misure compensative, di portata limitata alla verifica dell’esistenza di sovvenzioni per quanto concerne il richiedente.

5.   Inchiesta

(14)

L’inchiesta relativa al livello di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 («periodo dell’inchiesta ai fini del riesame» o «PIR»).

(15)

La Commissione ha ufficialmente informato il richiedente, le autorità del paese esportatore e l’industria dell’Unione dell’apertura dell’inchiesta di riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione.

(16)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine fissato.

(17)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(18)

Il prodotto interessato dal presente riesame è lo stesso prodotto definito dal regolamento che istituisce le misure in vigore [regolamento (CE) n. 1292/2007], vale a dire fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India, attualmente classificati ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90.

2.   Prodotto simile

(19)

Come nelle inchieste precedenti, la presente inchiesta ha dimostrato che i fogli di polietilene tereftalato (PET) prodotti in India ed esportati nell’Unione e i fogli di polietilene tereftalato (PET) prodotti e venduti localmente sul mercato indiano, nonché i fogli di polietilene tereftalato (PET) prodotti e venduti da produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi di base.

(20)

Questi prodotti sono pertanto considerati simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING

a)   Valore normale

(21)

Per determinare il valore normale, è stato innanzitutto stabilito se il volume complessivo delle vendite interne del prodotto simile fosse rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, vale a dire se queste vendite corrispondessero ad almeno il 5 % del volume delle vendite del prodotto in esame esportato nell’UE. La Commissione ha stabilito che il volume complessivo delle vendite del prodotto simile effettuate dal richiedente sul mercato interno era rappresentativo. Questo test di rappresentatività è stato poi effettuato in base al tipo. È emerso che per due tipi non vi erano state vendite sul mercato interno.

(22)

La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come avvenute nell’ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata determinata per il prodotto simile venduto sul mercato indiano la percentuale di vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PIR. Oltre il 90 % delle vendite sul mercato interno è risultato remunerativo.

(23)

Per i tipi di prodotti venduti sul mercato interno e che hanno superato il test di rappresentatività di cui al considerando 21, si è stabilito che, per un tipo di prodotto, nessuna delle transazioni sul mercato interno era remunerativa e che quindi queste non erano avvenute nell’ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(24)

Per quanto riguarda i tipi di prodotti venduti in quantitativi sufficienti e nell’ambito di normali operazioni commerciali in India, il valore normale è stato stabilito sulla base dei prezzi pagati o pagabili da acquirenti indipendenti a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. Per gli altri tipi, segnatamente il tipo di cui al considerando 23 e i tipi non venduti sul mercato interno, il valore normale è stato costruito sulla base dei costi di fabbricazione sostenuti dal richiedente per il modello in questione esportato, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per i profitti a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(25)

Dato il livello considerevole di vendite remunerative effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali, le SGAV e i profitti sono stati calcolati sulla base di tutte le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno.

b)   Prezzo all’esportazione

(26)

Ogniqualvolta le vendite all’esportazione di fogli di PET erano state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nell’UE, i prezzi all’esportazione sono stati stabiliti in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero in funzione dei prezzi effettivamente pagati o pagabili.

(27)

Per le vendite all’esportazione verso l’UE effettuate attraverso una società collegata, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi ai quali i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente, a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(28)

A tal fine sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita al primo acquirente indipendente nel mercato dell’Unione. Per queste vendite è stato inoltre detratto un congruo margine per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. Le percentuali utilizzate per calcolare i profitti e le spese generali, amministrative e di vendita erano conformi a quelle riportate nel conto profitti e perdite della società collegata.

c)   Confronto

(29)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto conto, in conformità all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto dimostrato, hanno inciso sui prezzi e sulla loro comparabilità. A tale scopo sono stati effettuati gli opportuni adeguamenti, se applicabili e giustificati, per tener conto delle differenze di costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, commissioni, costi finanziari e spese d’imballaggio pagati dal richiedente.

d)   Margine di dumping

(30)

Come previsto dall’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame. Il confronto non ha dimostrato l’esistenza di pratiche di dumping.

D.   CARATTERE DURATURO DEL CAMBIAMENTO DI CIRCOSTANZE

(31)

In conformità all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è stato inoltre verificato se il cambiamento di circostanze asserito dal richiedente poteva ragionevolmente essere considerato come duraturo.

(32)

L’inchiesta ha dimostrato che anche il margine di dumping indicativo calcolato per le vendite all’esportazione del richiedente verso paesi terzi durante il PIR era negativo. In termini di volume, queste vendite erano nettamente superiori rispetto alle vendite all’esportazione verso l’UE.

(33)

È inoltre emerso che il richiedente, a partire dal 2007, ha effettuato importanti investimenti per migliorare il suo processo di produzione e per produrre la materia prima di base necessaria per la fabbricazione del prodotto in esame. Questi cambiamenti hanno comportato, in particolare, una diminuzione dei costi e spiegano quindi l’impatto diretto sul margine di dumping della società. Il cambiamento di circostanze può ritenersi duraturo.

(34)

Si ritiene perciò che le circostanze che hanno condotto all’apertura del presente riesame intermedio non dovrebbero in un futuro prossimo evolvere in modo tale da inficiarne le conclusioni. Si è pertanto concluso che il cambiamento delle circostanze è di natura duratura e che l’applicazione della misura antidumping al suo livello attuale non è più giustificata.

E.   MISURE ANTIDUMPING

(35)

In base alle conclusioni della presente inchiesta di riesame si ritiene opportuno modificare, fissandolo allo 0 %, il dazio antidumping applicabile alle importazioni del prodotto in esame provenienti dal richiedente.

(36)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base e dell’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (12), nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell’intento di porre rimedio a una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all’esportazione. Come indicato al considerando 9, il richiedente è soggetto a un dazio compensativo. Poiché il dazio antidumping istituito nei confronti del richiedente è dello 0 % in relazione al prodotto in esame, questa situazione non si verifica nel caso in oggetto.

(37)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva proporre una modifica dell’aliquota del dazio applicabile al richiedente ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni.

(38)

Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, le risultanze definitive sono state debitamente modificate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1292/2007 è così modificata mediante la seguente aggiunta:

«Vacmet India Limited, Anant Plaza, IInd Floor, 4/117-2 A, Civil Lines, Church Road, Agra-282002, Uttar Pradesh, India

0,0

A992».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

FELLEGI T.


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.

(3)  GU L 68 dell’8.3.2006, pag. 6.

(4)  GU L 68 dell’8.3.2006, pag. 15.

(5)  GU L 236 del 31.8.2006, pag. 1.

(6)  GU L 270 del 29.9.2006, pag. 1.

(7)  GU L 288 del 6.11.2007, pag. 1.

(8)  GU L 6 del 10.1.2009, pag. 1.

(9)  GU L 242 del 15.9.2010, pag. 6.

(10)  GU C 8 del 14.1.2010, pag. 27.

(11)  GU C 8 del 14.1.2010, pag. 29.

(12)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.


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